ALLEGATO N. 2
ALLEGATO N. 2
CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI
1. DEFINIZIONI
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
• 3SUN – 3SUN S.r.l. Xxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 – Z.I. Catania - Registro Imprese di Catania n. 06683910969, Cap. Soc. € 252.576.999 i.v.: Società che sottoscrive il contratto di appalto di servizi;
• APPALTATORE: la persona fisica o giuridica o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio cui è aggiudicata la gara e che, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di appalto, si obbliga ad eseguire i servizi che ne costituiscono l’oggetto, secondo le modalità ed i termini nello stesso previsti;
• CONTRATTO di APPALTO DI SERVIZI1: (nel seguito denominato anche “Contratto”): l'accordo scritto tra 3SUN e l’Appaltatore, redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, composto, di norma, dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:
- Lettera d'Ordine: documento sottoscritto dalle parti, che disciplina, tra l’altro, l’oggetto del Contratto, nonché i relativi reciproci diritti ed obblighi di natura economico-giuridico-amministrativa;
- Lettera di accettazione: documento sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore con il quale lo stesso accetta, integralmente ed incondi- zionatamente, la Lettera d’Ordine, nonché tutti documenti che costituiscono parte integrante del Contratto;
- Condizioni Particolari di Servizi: documento contenente le condizioni specifiche del Contratto;
- Condizioni Generali di Servizi (nel seguito denominate anche “CGS”): il presente documento che contiene la disciplina giuridica generale del Contratto;
- Specifiche Tecniche di 3SUN o Capitolato Tecnico: i documenti contenenti le prescrizioni tecniche relative ai servizi oggetto del Contratto;
- Xxxxxx Xxxxxx e relative Norme di Misurazione e Contabilizzazione: documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni oggetto del Contratto, i relativi corrispettivi e norme di misurazione e contabilizzazione.
I documenti sopra indicati possono essere modificati esclusivamente mediante specifico accordo scritto tra le parti.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO - GERARCHIA
L’oggetto del Contratto è quello indicato nella Lettera d’Ordine, nonché eventualmente nei documenti indicati all’art.1 che costituiscono parte integrante del Contratto.
1 Operativamente, il Contratto potrà assumere denominazioni diverse, a seconda della tipologia prescelta (“Accordo Quadro”, “Contratto aperto”, “Contratto Chiuso).
3SUN Srl – Xxxx xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 – X.X. Xxxxxxx – Registro Imprese di Catania n. 06683910969, Cap. Soc. € 252.576.999 i.v.
Nel caso di non conformità o divergenza tra i documenti che costituiscono il Contratto, il contenuto di ciascuno ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine qui di seguito indicato:
- Lettera d’Ordine;
- Lettera di accettazione;
- Xxxxxx Xxxxxx e relative Norme di Misurazione e Contabilizzazione;
- Condizioni Particolari di servizi, ove presenti;
- Condizioni Generali di Servizi;
- Specifiche tecniche di 3SUN o Capitolato Tecnico;
- altri documenti richiamati nella Lettera d’Ordine o ad essa allegati.
3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Con la sottoscrizione della Lettera di accettazione, l’Appaltatore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto, ad eseguire, con la migliore diligenza professionale e le migliori tecniche disponibili, i servizi che ne costituiscono l’oggetto, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto stesso, a regola d’arte ed avvalendosi di personale qualificato ed idoneo per l’espletamento delle attività cui è impiegato.
L’ Appaltatore deve eseguire i servizi nell’integrale rispetto del Contratto, di tutte le applicabili disposizioni di legge, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità vigenti al momento del concreto svolgimento delle attività, sopportandone tutti i connessi oneri.
Inoltre, si impegna a:
• eseguire, salvo quanto diversamente previsto nei documenti contrattuali, i servizi senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di 3SUN e/o di terzi (ivi compresi eventuali altri appaltatori);
• dare immediata comunicazione a 3SUN di ogni circostanza che possa interferire e/o influire sull’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
• adottare, nell’esecuzione dei servizi, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati, nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio, subappaltatori) a 3SUN e/o a terzi;
• manlevare e comunque tenere indenne 3SUN da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l’esecuzione del Contratto. A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 21.
• curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento dei servizi, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di 3SUN, per i quali, comunque, l’Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
• avvalersi di personale regolarmente assunto, corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
• comunicare tempestivamente a 3SUN ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari;
• rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori.
L’elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore è solo esemplificativa e non limitativa: ed invero, ove si rendesse necessario assumere ulteriori obblighi ed oneri non indicati nel Contratto, ma necessari ai fini dell’esecuzione dei servizi o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, questi saranno a completo carico dell’Appaltatore, anche qualora relativi ad eventuali sub-forniture e prestazioni di terzi.
4. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
L’Appaltatore è unico responsabile dell’operato del personale da lui dipendente e comunque, a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a:
• effettuare i servizi con personale idoneo, qualificato, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse agli obblighi che gli derivano dal Contratto e con provate capacità;
• far rispettare al proprio personale le procedure in atto presso 3SUN per il controllo degli accessi;
• comunicare a 3SUN, prima dell’avvio dei servizi, i nominativi, i dati anagrafici, gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché fornire copia del cedolino paga (tratto dal Libro Unico) del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto;
• far osservare al suddetto personale durante l’esecuzione dei servizi un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità, nonché ad allontanare, anche su indicazione di 3SUN, dal luogo di lavoro – previa sostituzione - il personale che si sia reso inadempiente a tali obblighi;
• fornire a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del Contratto indumenti di lavoro idonei alle caratteristiche dell’attività da svolgere nonché a munire lo stesso, ove previsto, del tesserino di riconoscimento contenente le informazioni previste dalle leggi vigenti e in modo tale da rendere ben evidente il nome dell’Appaltatore;
• comunicare a 3SUN ogni eventuale variazione relativa al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto. 3SUN si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento, al fine di verificare l’adempimento di tale obbligo.
In caso di inadempimento, in qualsiasi modo accertato, dei suddetti obblighi, 3SUN ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
5. DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI
L’Appaltatore non può - per nessun motivo, ivi compresa la sussistenza di eventuali controversie in corso - sospendere o rallentare di propria iniziativa l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. In caso di inadempimento di tale obbligo, 3SUN si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., fermo restando il suo pieno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
6. PROVA DEGLI ADEMPIMENTI
L’Appaltatore, su richiesta scritta di 0XXX, deve dimostrare di aver esattamente eseguito tutte le prestazioni oggetto del Contratto; resta fermo che la mancata suddetta richiesta di 3SUN non esonera né limita in alcun modo eventuali responsabilità dell’Appaltatore per l’inadempimento, in qualunque modo accertato, delle obbligazioni assunte.
3SUN si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge e/o di essere in regola nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere.
7. TERMINI CONTRATTUALI
Salvo che sia diversamente previsto nei documenti contrattuali, il programma cronologico stabilisce i termini di esecuzione delle prestazioni, di norma, contenuti, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:
• nell’Inizio Programma Cronologico (IPC): termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;
• nel Termine di Consegna (TC): termine entro il quale i servizi e le eventuali prove di funzionamento a carico dell’Appaltatore devono essere completati a cura dello stesso.
Il programma cronologico impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Resta inteso che, vincolandosi ai termini indicati nel programma cronologico, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutti i rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
Ove, per effetto di varianti al Contratto, si determinino modifiche all'entità di alcune partite, i relativi termini contrattuali saranno, se necessario, congruamente modificati con l’accordo tra le Parti..
8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI
I servizi devono essere eseguiti secondo modalità e termini stabiliti nel Contratto.
L’interruzione dei servizi oggetto del Contratto o il ritardo nella loro esecuzione consente all’Appaltatore di richiedere lo spostamento dei termini contrattuali, che comunque non potrà essere superiore alla durata dell’interruzione o ritardo stessi, purché l’interruzione od il ritardo siano dovuti ad una o più delle cause di seguito elencate:
a) cause di forza maggiore, xxx comprese quelle dovute a situazioni metereologiche avverse che determinino l’inaccessibilità ai luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni: sono comunque esclusi i ritardi imputabili ai subappaltatori o a terzi impiegati dall’Appaltatore;
b) ritardi nel montaggio e nella messa in servizio di parti che non costituiscono oggetto del Contratto, da espletare a cura di 3SUN o di terzi, e che determinino un ritardo nei programmi cronologici;
c) mancata consegna da parte di 3SUN, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell’Appaltatore;
d) incremento dell’entità delle prestazioni
L’Appaltatore, in tali casi, è tenuto a presentare tempestivamente – comunque entro quindici (15) giorni dal verificarsi della causa e prima della scadenza indicata nel programma cronologico - a 3SUN, a pena di decadenza, richiesta di proroga per iscritto, debitamente motivata e documentata. Ricevuta la richiesta, 3SUN, a suo insindacabile giudizio e tenuto conto anche di eventuali comportamenti dell’Appaltatore che possano aver concorso al verificarsi della causa, comunica per iscritto l'entità della proroga.
Lo spostamento dei termini, di norma non dà alcun diritto a maggiori compensi.
Salvo preventivo benestare scritto di 0XXX, non saranno accettate consegne anticipate dei servizi oggetto del Contratto rispetto ai termini contrattuali, né approntamenti parziali.
3SUN si riserva la facoltà di richiedere, previa comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, una anticipazione dei termini di ultimazione dei servizi – o di singole partite - oggetto del Contratto. In tal caso, anche in considerazione della durata dello spostamento, le Parti concorderanno un eventuale compenso aggiuntivo.
3SUN si riserva in ogni caso il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente - a suo insindacabile giudizio - l’esecuzione di una o più partite o anche di tutti i servizi oggetto del Contratto, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R..
La sospensione ha effetto a partire dal giorno indicato nella comunicazione.
L’Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d’opera utilizzati nello svolgimento dei servizi e provvedere alla loro custodia e conservazione.
3SUN, fatto salvo il diritto di recesso, con congruo anticipo e a mezzo lettera raccomandata X.X. xxxxxxxxxxx all’Appaltatore il giorno in cui dovrà riprendere l’esecuzione dei servizi, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
Spetta, in tal caso, all’Appaltatore il compenso appositamente stabilito nel Contratto, nonché lo spostamento - comunque commisurato alla durata della sospensione - dei termini contrattuali originariamente stabiliti per l’esecuzione delle partite interessate.
Il compenso forfettario giornaliero, stabilito nel Contratto, è relativo alla presenza contemporanea ed alla disponibilità di tutti i macchinari, attrezzature e mezzi d’opera -previsti dall’Appaltatore in sede di offerta- sul luogo ove si devono svolgere i servizi.
Qualora, all’atto della sospensione dei servizi, l’installazione dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi d’opera non sia completa, i compensi di cui sopra saranno ridotti proporzionalmente alla quota parte impiegata.
L’Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale delle attività sia totale e superiore complessivamente a centottanta giorni nell’intero corso di durata del Contratto.
9. PREZZI CONTRATTUALI
Se non diversamente previsto nella Lettera d’Ordine, i prezzi contrattuali in deroga all’art. 1664 del Codice Civile, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
Con l'accettazione del Contratto l’Appaltatore riconosce:
• di esser stato pienamente edotto circa la tipologia dei servizi, la natura dei luoghi, le condizioni locali e ogni altro elemento necessario relativo al Contratto e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull’esecuzione dei servizi e sulla determinazione dei prezzi offerti;
• la remuneratività dei prezzi contrattuali come idonei a coprire nel loro insieme l'utile dell’Appaltatore e la totalità delle spese, degli oneri e delle alee inerenti la perfetta esecuzione dell’attività oggetto del Contratto;
• di aver valutato e di considerarsi remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché ogni onere relativo al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'espletamento dei servizi entro i termini contrattuali;
• che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.
10. REVISIONE PREZZI
Fermo restando quanto previsto dall’art.9, i prezzi contrattuali possono essere soggetti a revisione solo se previsto nella Lettera d’Ordine e qualora la durata del Contratto sia superiore ad un anno dalla data iniziale indicata nel programma cronologico, compresa ogni sospensione disposta da 3SUN ed esclusa qualunque causa di ritardo imputabile all’Appaltatore.
La revisione dei prezzi è richiesta dalla parte interessata e calcolata secondo le modalità indicate nella Lettera d’Ordine; se calcolata dall’Appaltatore, 3SUN si riserva il diritto di effettuarne la verifica.
Possono essere sottoposti a revisione gli importi corrisposti all’Appaltatore riportati nei documenti contabili riferiti alle prestazioni eseguite dopo la scadenza del primo anno dalla data iniziale indicata nel programma cronologico.
L’accordo relativo alla revisione dei prezzi costituisce per entrambe le parti riconoscimento integrale di tutti i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione alle variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi.
L’importo della revisione dei prezzi non concorre né alla formazione né al raggiungimento dell’importo del Contratto.
11. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI
3SUN, nel corso dell’esecuzione dei servizi, ha la facoltà di richiedere variazioni dei servizi stessi rispetto a quelli indicati nel Contratto. Le nuove prestazioni dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel Contratto, a regola d’arte e comunque nel rispetto delle leggi, ivi comprese quelle in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esse saranno compensate tenendo conto dei prezzi indicati nel Contratto.
In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi ai servizi oggetto delle varianti, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per servizi analoghi o, qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi, dei materiali, etc.
In tal caso, l'offerta dell’Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici tali da consentire a 3SUN la valutazione della variazione della consistenza dei servizi e dei relativi costi sorti per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Tali documenti – anche come grado di dettaglio - devono essere analoghi a quelli redatti dall’Appaltatore in sede di gara per l’aggiudicazione dei servizi oggetto del Contratto.
12. FATTURAZIONE
Gli importi contrattuali devono essere fatturati secondo le modalità stabilite nel Contratto. Le relative fatture dovranno essere rimesse alle indicate Unità 3SUN incaricate rispettivamente della gestione amministrativa e tecnica del Contratto.
Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese od il consorzio ordinario sia dotato di autonoma partita Iva, ciascuna impresa del Raggruppamento o consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire a 3SUN opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
13. PAGAMENTI
A seguito del perfezionamento del Contratto, i pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario o postale dedicato e intestato all’Appaltatore con valuta fissa per il beneficiario, all’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.
Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con il lunedì o il martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad 3SUN, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.1284 Codice Civile, per i primi sessanta giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, nella misura della media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove 3SUN non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, 3SUN sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono tenuti a comunicare a 3SUN (in particolare, all’unità di 3SUN che gestisce il Contratto) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione, o nel caso di conti correnti, già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativamente al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica riguardo agli stessi.
L’Appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 3SUN e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo ove ha sede 3SUN stessa.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., immediatamente il Contratto con i propri subappaltatori o subcontraenti qualora questi violino i suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ.
15. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO
Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Per la prestazione dei servizi l’Appaltatore può avvalersi del subappalto delle sole imprese che dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate da 3SUN.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Impresa che rimane unica e sola responsabile nei confronti di 3SUN per quanto subappaltato.
L’Impresa dovrà, prima della stipula del contratto di subappalto e dell’avvio delle attività oggetto del subappalto, presentare a 3SUN - Acquisti quanto di seguito riportato. 3SUN – Acquisti provvederà ad inviare apposita comunicazione di esito di valutazione ed eventuale autorizzazione entro un termine di 10 giorni solari:
- le attività/servizi che intende affidare a ciascuna Impresa subappaltatrice;
- l’importo effettivo di ciascun subappalto;
- per ciascun subappaltatore, certificato della C.C.I.A.A. valido alla data, attestante che l’Impresa subappaltatrice non è in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre situazioni equivalenti, secondo la legislazione del Paese in cui è stabilito, e recante in calce la dicitura antimafia prevista dalle vigenti normative;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore attestante che l’Impresa subappaltatrice è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del Paese in cui è stabilito;
- per ciascun subappaltatore, certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL o certificato DURC;
- per ciascun subappaltatore, dichiarazione della compagine societaria ad eccezione delle società quotate in borsa. Qualora necessario, dovrà essere compilato anche l’“Allegato alla Dichiarazione di compagine Societaria”; in tal caso, 3SUN si riserva ogni valutazione in merito, anche in relazione all’autorizzazione delle imprese stesse;
- per ciascun subappaltatore, dichiarazione “Assenza di conflitti di interesse”;
- per ciascun subappaltatore, dichiarazioni di Riservatezza.
- nel rispetto del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, richiesta dell’impresa subappaltatrice presso la competente Prefettura della ”Informazione” antimafia per ciascuna impresa subappaltatrice interessata.
La suddetta richiesta dovrà riportare quale destinatario della “Informazione” il seguente indirizzo:
3SUN S.r.l. - Acquisti
Contrada Blocco Torrazze – Zona Industriale – 95121 Catania
E’ ammesso, durante il periodo di durata dell’ordine, ricorrere a subappaltatori diversi da quelli indicati, previa nuova autorizzazione scritta rilasciata da 3SUN e fermo restando il limite complessivo.
In caso di ricorso al subappalto, è fatto obbligo all’Impresa di trasmettere, all’Unità 3SUN responsabile della Gestione della lettera d’ordine, entro dieci giorni dalla data di richiesta, apposite dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante di ciascuno dei subappaltatori attestanti lo stato di
regolarità dei pagamenti dovuti dall’appaltatore ai subappaltatori per le prestazioni erogate da questi ultimi nella esecuzione di servizi oggetto del presente ordine. Qualora richiesto da 3SUN, l’Appaltatore dovrà altresì inviare copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine indicato da 3SUN, 3SUN sospenderà il successivo pagamento a favore dell’impresa.
L'Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappaltatore ha l’obbligo di munire il personale occupato nelle attività oggetto della Lettera d’Ordine, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e anche gli estremi dell’autorizzazione al subappalto stesso. Nel caso di lavoratori autonomi, il tesserino dovrà contenere anche l'indicazione del committente. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il subappaltatore con meno di dieci dipendenti può assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nella presente Lettera d’Ordine.
Alla scadenza dei contratti di subappalto, l’impresa dovrà far pervenire al Gestore della Lettera d’Ordine una dichiarazione in cui ciascun subappaltatore attesta di non avere più nulla a pretendere per i servizi espletati.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ai movimenti finanziari generati dal presente Contratto. Tali movimenti devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con alti strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
Qualsiasi inosservanza ad una o più prescrizioni di cui ai precedenti punti comporterà il diritto di 3SUN di risolvere la presente lettera d’ordine e di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.
16. CAUZIONI
Qualora non diversamente previsto nel Contratto, l’Appaltatore - a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, - deve prestare una cauzione definitiva a favore di 3SUN per un importo pari a quello espressamente indicato nel Contratto stesso.
La garanzia deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa e prestata da Istituti di Credito o Istituti assicurativi autorizzati, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto.
Qualora la garanzia di cui sopra sia prestata da Istituti di Credito esteri, 3SUN si riserva di richiedere che la stessa (tranne che si tratti di Istituti di paesi dell’UE) sia confermata da primari Istituti di Credito italiani.
Qualora la garanzia venga prestata da Compagnie Assicurative estere, 3SUN si riserva di richiedere che la stessa sia accompagnata da un’analoga assicurazione di “secondo rischio” rilasciata da Compagnia Assicurativa nazionale.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore di 3SUN dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di 3SUN, pena la facoltà di 3SUN di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
17. CEDIBILITA’ DEI CREDITI E DEL CONTRATTO
Ove non espressamente consentita da 3SUN, resta esclusa, ai sensi dell'art.1260, 2° comma cod. civ., la cedibilità, da parte dell’Appaltatore, dei crediti derivanti dal Contratto.
E', altresì, esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.
E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.
18. INFORMAZIONI FORNITE DA 3SUN
3SUN si impegna a fornire, su richiesta dell’Appaltatore, i dati necessari all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora fossero necessarie integrazioni ai dati forniti, l’Appaltatore, ai fini dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto, si impegna a richiedere in tempo utile i dati mancanti.
19. CONFLITTI DI INTERESSE
Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di 3SUN garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all’insorgere di qualsivoglia conflitto d’interessi in relazione all’attività da eseguire.
Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si impegna comunque ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di 3SUN di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ. – l’Appaltatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta a 3SUN e ad attenersi alle istruzioni da quest’ultima impartite, previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dall’Appaltatore.
20. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
3SUN ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da 3SUN in corso di esecuzione dello stesso.
Resta inteso che, qualora dovessero risultare errori o imprecisioni relativamente alle attività di volta in volta richieste da 3SUN, l’Appaltatore dovrà compiere quanto necessario per porvi rimedio, ai fini dell’esatto svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, nel rispetto del programma cronologico stabilito. In mancanza, 3SUN si riserva il diritto di applicare le penali previste dall’art. 27.
Salva diversa previsione dei documenti contrattuali, il personale di 3SUN e/o terzi all'uopo da essa autorizzati, possono accedere ai luoghi dove vengono eseguiti i servizi.
La mancata formulazione di osservazioni o eccezioni, da parte di 3SUN, sulle modalità e termini di esecuzione dei servizi in occasione dell'attività di controllo e verifica, non esclude né limita la responsabilità dell’Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto e ad eventuali inadempimenti anche successivamente – in qualunque modo - accertati.
Qualora, all’esito dei controlli, l’Appaltatore non presenti per iscritto eventuali sue contestazioni alle determinazioni di 3SUN, entro dieci giorni dalla loro ricezione, le determinazioni stesse si intendono integralmente accettate e l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve.
Sulle contestazioni eventualmente presentate dall’Appaltatore, 3SUN deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare, a richiesta di 3SUN, ogni constatazione in contraddittorio circa situazioni o fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, sottoscrivendo il relativo verbale di constatazione.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine a fatti o situazioni per i quali, per qualunque motivo, non vi sia stata la constatazione in contraddittorio.
L’Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.
21. ASSICURAZIONI
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati.
L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati.
La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore:
- al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi.
Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
22. VENDOR RATING
3SUN ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle forniture e prestazioni ricevute da ciascun Appaltatore, nonché della qualità delle forniture effettuate e servizi resi.
La valutazione relativa alla combinazione Appaltatore-tipologia di fornitura/servizio fornito, si basa su un indicatore di vendor rating che esprime il livello di qualità offerto e tiene conto della qualità delle forniture/servizi resi in un prestabilito arco di tempo.
3SUN, infatti, procede alla rilevazione obiettiva e sistematica delle informazioni relative ai comportamenti tenuti dall’Appaltatore durante la fase di approvvigionamento nonché durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in particolare valuta:
- Tecnologia;
- Qualità dei servizi forniti ;
- Proattività (correttezza nella fase precontrattuale e nella fase esecutiva);
- Puntualità delle prestazioni/consegne;
- Costo.
L’Indice di Vendor Rating, ottenuto in esito alle rilevazioni sopra indicate, è utilizzato da 3SUN nel proprio sistema di qualificazione, per la formulazione di una valutazione complessiva di ciascun Appaltatore, con riferimento alle diverse tipologie di forniture e/o di servizi forniti.
23. TRATTAMENTO RIFIUTI
Qualora la prestazione di servizi oggetto del Contratto generi rifiuti di qualsiasi natura, deve intendersi applicabile quanto di seguito riportato.
I rifiuti derivanti dalle attività commissionate all’Appaltatore devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e, se previsto nell’oggetto del contratto, conferiti dall’Appaltatore stesso - a propria cura e spese – a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento di attività di recupero o, qualora ciò non sia possibile, di smaltimento. In particolare sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta dei documenti, come prescritto dalle leggi e normative vigenti in materia di trattamento dei rifiuti.
I rifiuti derivanti dalle attività proprie dell’Appaltatore (quali, ad esempio, DPI monouso, stracci, ecc.) devono essere gestiti dall’Appaltatore stesso e, dunque, raccolti, trasportati e conferiti a recupero/smaltimento, a propria cura e spese, nel rispetto della suddetta normativa.
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di costituire depositi temporanei di rifiuti presso i siti interessati dallo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto.
L’Appaltatore, unitamente alla Lettera di accettazione dallo stesso sottoscritta, deve consegnare a 3SUN (i) copia delle autorizzazioni/iscrizioni (proprie e degli eventuali subappaltatori delle attività di trasporto/recupero/smaltimento dei rifiuti) prescritte nel bando di gara ai fini dell’esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto e (ii), prima dello svolgimento di qualunque attività oggetto del Contratto stesso richiesta da 3SUN, una dichiarazione di conferma della validità ed efficacia delle suddette autorizzazioni/iscrizioni, nella quale dovrà essere specificato, tra l’altro, che non sono intervenuti, né sono in corso, provvedimenti di revoca o sospensione da parte delle Autorità competenti.
24. MATERIALI E APPARECCHIATURE
All’Appaltatore può essere affidata l’esecuzione di prestazioni che richiedono l’utilizzo di materiali, strumenti di rilevazione e/o misura ed apparecchiature per uno o più dei seguenti scopi:
- montaggio, smontaggio, posa in opera totale o parziale e/o qualsiasi operazione di spostamento, trasporto, collocazione, rimozione;
- riparazione, manutenzione, pulizia, attivazione, disattivazione totale o parziale e/o qualsiasi operazione a carattere ordinario e/o straordinario inerente il funzionamento;
- utilizzazione totale o parziale a carattere sporadico, ciclico o continuativo.
I materiali e le apparecchiature possono essere forniti, in tutto o in parte, da 3SUN e/o dall’Appaltatore, a seconda di quanto previsto dal Contratto.
I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature di proprietà di 3SUN affidati a qualunque titolo e per qualunque scopo all’Appaltatore, saranno consegnati nei tempi e con le modalità stabiliti da 3SUN nella Lettera d’Ordine o in specifiche comunicazioni per iscritto.
L’Appaltatore deve controllare, nei modi e nei termini prescritti nei documenti contrattuali, che le quantità, le consistenze e lo stato palese di materiali ed apparecchiature siano corrispondenti a quanto descritto nei suddetti documenti.
L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle operazioni di scarico di tutti i materiali consegnatigli, anche a mezzo terzi, da 3SUN.
Qualora affidi propri materiali ed apparecchiature all’Appaltatore necessari per l’esecuzione dei servizi, 3SUN può stabilire le relative condizioni e modalità (per es.: comodato d’uso). Nei casi in cui l’affidamento non avvenga a titolo gratuito, 3SUN specifica i canoni e le modalità di pagamento.
I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature forniti e/o comunque utilizzati dall’Appaltatore devono essere esenti da ogni difetto, devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti.
I materiali e le apparecchiature approvvigionati direttamente dall’Appaltatore dovranno essere idonei all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e ne deve essere dimostrata, a richiesta, la provenienza.
3SUN si riserva il diritto di effettuare controlli e di rifiutare, a mezzo comunicazione per iscritto munita di prova del ricevimento, quei materiali e quelle apparecchiature utilizzati dall’Appaltatore che, a proprio insindacabile giudizio, siano risultati inidonei ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione entro il termine stabilito da 3SUN nella suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali ed apparecchiature da parte di 3SUN dà diritto all’Appaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione dell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore, per tutti i materiali e le apparecchiature
- di propria fornitura;
- di fornitura di 3SUN a decorrere dalla data in cui li abbia ricevuti;
- preesistenti e smontati, destinati ad essere restituiti a 3SUN o riutilizzati nel corso dell’esecuzione dei servizi
deve provvedere, a propria cura e spese, fino alla messa in opera – o fino alla restituzione a 3SUN con le modalità, tempi e presso i siti da questa indicati – a:
- compiere tutte le operazioni di carico e scarico, trasporto, spostamento e posizionamento in cantiere e successivamente a piè d’opera;
- custodire in depositi ed immagazzinare in siti idonei e ben mantenuti in modo da assicurare la perfetta identificazione e conservazione del contenuto.
Materiali ed apparecchiature di proprietà di 3SUN, a qualunque titolo affidati all’Appaltatore, devono essere restituiti a 3SUN entro i termini stabiliti nei documenti contrattuali.
Sono a carico dell’Appaltatore eventuali spese per la riparazione di materiali ed apparecchiature danneggiati nel corso di operazioni dallo stesso eseguite. Eventuali apparecchiature e materiali che risultino mancanti o non riparabili sono addebitati all’Appaltatore ai prezzi di mercato, maggiorati del 25%.
25. ESECUZIONE DEI SERVIZI
L’Appaltatore deve eseguire i servizi a perfetta regola d’arte ed esenti da ogni difetto nel pieno rispetto delle prescrizioni del Contratto. Le attrezzature ed i mezzi d’opera occorrenti sono a cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di inesatto adempimento, l’Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a suo carico, a tutto quanto necessario affinché i servizi siano eseguiti secondo quanto prescritto nel Contratto ed osservare le indicazioni in proposito fornite da 3SUN.
Se previsto nei documenti contrattuali, l’Appaltatore compilerà e consegnerà a 3SUN un rapporto – redatto secondo un modello e la cadenza temporale prescritta da 3SUN – contenente le informazioni richieste da 3SUN stessa sulle attività svolte. 3SUN si riserva in qualsiasi momento il diritto di verificarne il contenuto al fine di accertare l’adempimento delle prestazioni in conformità alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto.
L’esecuzione dei servizi può avvenire nelle vicinanze di – e/o comportare interferenze con – impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà di 3SUN o di terzi.
In tali casi, l’Appaltatore, prima di iniziare l’esecuzione delle prestazioni, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute da 3SUN reperendo quanto necessario ed utile in relazione alla presenza ed ai percorsi di impianti ed infrastrutture e deve, inoltre, individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.
L’Appaltatore deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso 3SUN o presso i terzi proprietari, in conformità alle vigenti normative ed alle direttive impartite dagli Enti preposti. L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti da 3SUN o da terzi proprietari in relazione alle rispettive necessità di esercizio.
L’Appaltatore deve operare in corrispondenza di impianti ed infrastrutture subordinatamente alle necessità di esercizio di 3SUN o dei terzi proprietari, anche se per dette esigenze il programma dello svolgimento dell’esecuzione dei servizi dovesse subire eventuali modifiche o ritardi.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi o comunque derivanti dalle prescrizioni impartite da 3SUN o da terzi proprietari all’Appaltatore stesso per l’esecuzione dei servizi in corrispondenza di impianti ed infrastrutture.
Qualora gli impianti di 3SUN o di terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio ed in sicurezza, l’Appaltatore, a sua cura e spese, deve:
- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell’interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
- intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio ed in sicurezza secondo le modalità stabilite da 3SUN o dai terzi;
- dare comunicazione ai proprietari nonché a 3SUN di aver ultimato l’esecuzione dei servizi secondo le disposizioni ricevute;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari;
- riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.
L’Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari e a 3SUN.
L’Appaltatore deve impiegare personale qualificato ed idoneo ed adottare ogni cautela per eseguire in sicurezza prestazioni in prossimità di impianti e/o parti di essi in esercizio di 3SUN e/o di terzi. Deve, inoltre, attenersi, oltre che alle prescrizioni di legge sulle distanze di rispetto dei cantieri da impianti in esercizio (ed in particolare elettrodotti, impianti elettrici, telefonici e del gas), alle eventuali ulteriori prescrizioni di 3SUN o di terzi emanate ai fini della sicurezza (ivi compreso il rispetto dei tempi, realizzazione di opere provvisionali e di quant’altro necessario a garantire il rispetto del mantenimento in servizio degli impianti e la sicurezza del sito di effettuazione del servizio).
26. SICUREZZA - RAPPRESENTANZA
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la piena ed integrale osservanza di tutte le applicabili prescrizioni di legge (tra cui, D.Lgs. 9.04.2008, n.81 e sue successive modificazioni ed integrazioni) in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, designa un proprio rappresentante e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.
Il rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto, che sono responsabili, a norma delle vigenti disposizioni, della conduzione tecnica ed amministrativa dei servizi oggetto del Contratto, devono essere in possesso dei necessari requisiti di legge, essere muniti delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
L’Appaltatore dovrà immediatamente sostituire, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per 3SUN, il rappresentante o il sostituto non più in possesso dei necessari requisiti di legge.
Il rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei servizi oggetto del Contratto in modo che nessuna attività ne risulti compromessa o subisca ritardi.
27. PENALI
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, in caso di inosservanza degli specifici obblighi indicati nei documenti contrattuali, verranno applicate da 3SUN le penali stabilite nel Contratto stesso.
Qualora la somma delle penali ecceda il limite massimo stabilito contrattualmente, 3SUN si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
L’applicazione della penale potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la cauzione prestata a titolo di garanzia dall’Appaltatore.
28. SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, 3SUN, a fronte di ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo la richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di applicare una sanzione pari a € 300,00 (trecento/00), dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Congiuntamente o in alternativa all’applicazione della sanzione di cui sopra, 3SUN, a suo insindacabile giudizio, può:
• sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell’inadempienza - e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o delle misure correttive adottate per far fronte all’inadempienza - l’esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per l’Appaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei servizi né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
• richiedere all’Appaltatore di far effettuare al suo lavoratore dipendente - cui è ascrivibile il suddetto inadempimento - fino a 16 ore di specifici corsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualora l’ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell’importo contrattuale, 3SUN ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
L’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo avrà effetti negativi sull’indice di Vendor Rating.
29. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO
Oltre ai casi espressamente previsti nel presente documento e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, 3SUN si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti casi in cui l’Appaltatore:
1. non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di 3SUN e/o a terzi incaricati da 3SUN stessa per svolgere i controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad 3SUN - od anche solo in qualunque modo ostacoli 3SUN - l’esercizio dei controlli stessi;
2. sospenda arbitrariamente i servizi oggetto del Contratto;
3. rifiuti di iniziare l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
4. rifiuti di riprendere l’esecuzione dei servizi per i quali 3SUN - per qualsivoglia ragione -,ha ordinato la sospensione, qualora 3SUN stessa ne abbia ordinato la ripresa;
5. non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da 3SUN;
6. si rifiuti di eseguire o non esegua a regola d’arte le variazioni al Contratto ordinate da 3SUN;
7. le dichiarazioni da esso sottoscritte, anche in sede di gara e/o di qualificazione, abbiano elementi di falsità parziale o totale;
8. sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
9. utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di 3SUN in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
10. compia reiterati atti lesivi dell’immagine di 3SUN;
11. commetta irregolarità nella gestione dei rifiuti;
12. i servizi non risultino eseguiti a regola d’arte.
Nei casi di cui sopra, 3SUN avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all’art. 16, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
In tutti i casi di inadempimento, 3SUN – a suo insindacabile giudizio - può assegnare all’Appaltatore, a mezzo raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a quindici giorni. Tale termine può essere ridotto in considerazione dello specifico oggetto del Contratto.
Trascorso inutilmente tale termine 3SUN, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto (art. 1454 cod. civ.), potrà procedere direttamente all’esecuzione dell’attività utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danni/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta dei servizi.
L’affidamento in danno dei servizi a terzi sarà notificato all’Appaltatore inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi e del relativo importo.
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto, la responsabilità massima dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di 3SUN non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto, tolleranza, varianti e opzione incluse.
30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
3SUN - a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore e/o del subappaltatore e/o di qualunque terzo dall’Appaltatore incaricato all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, di una qualunque delle prescrizioni della normativa vigente (tra cui, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e sue successive integrazioni e modificazioni) in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese:
1) la mancata predisposizione, aggiornamento e consegna al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o la mancata applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e/o la mancata compilazione in tutte le parti di competenza o la mancata sottoscrizione del verbale di coordinamento allegato al DUVRI";
2) l'utilizzazione, nell'esecuzione del Contratto, accertata in qualunque modo dal Committente, di personale non idoneo e/o non autorizzato secondo le prescrizioni di legge e/o del Contratto;
3) la violazione, accertata in qualunque modo da 3SUN di qualunque prescrizione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativa all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, alla segnaletica di salute e sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi e ad ogni altra previsione della normativa, anche speciale, applicabile in materia;
4) la violazione, accertata in qualunque modo da 3SUN, di qualunque ulteriore prescrizione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro espressamente prevista dal Contratto.
31. RECESSO
E' facoltà di 3SUN, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, recedere dal Contratto in ogni momento, qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, con comunicazione da inviarsi all’Appaltatore a mezzo raccomandata A/R.
In tal caso, 3SUN comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali.
Escluso ogni diritto dell’Appaltatore a qualunque risarcimento di danni in caso di recesso di 3SUN, per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza pregiudizio economico, ovvero l’ammontare documentato del pregiudizio stesso se più vantaggioso per 3SUN.
La Lettera d’Ordine potrà prevedere ulteriori indennizzi a favore dell’Appaltatore in caso di recesso di 3SUN.
32. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Tutti gli elementi che 3SUN mette a disposizione in occasione del Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito del Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di 3SUN, salvo il caso in cui l’Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse
dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da 3SUN stessa ovvero che risultino da documenti divenuti di pubblico dominio.
L’Appaltatore, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, sarà ritenuto responsabile anche del comportamento dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali. Le informazioni e i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).
L’Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire ad 3SUN, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte di 3SUN.
Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo, salvo quanto diversamente previsto nella Lettera d’Ordine.
In caso di inosservanza dei suindicati obblighi di riservatezza, 3SUN ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., fermo restando il diritto di 3SUN stessa al risarcimento dei danni conseguenti.
33. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dell’affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati. L’acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di realizzare tale attività;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di 3SUN e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l’Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano se stesso, i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è 3SUN in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Chief Executive Officer di 3SUN con domicilio per la carica in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxx.
34. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Qualsiasi comunicazione tra 3SUN e l’Appaltatore, collegata o connessa al Contratto, si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto al domicilio legale delle parti, contrattualmente indicato.
L’Appaltatore ha l'onere di informare tempestivamente 3SUN dell’eventuale variazione del domicilio legale, in mancanza della quale, le comunicazioni si intenderanno regolarmente trasmesse una volta pervenute all’indirizzo indicato.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a 3SUN qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell’assetto proprietario/societario.
La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti dati non aggiornati
35. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001
3SUN nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso il sito istituzionale xxx.0xxx.xxx.
3SUN auspica che i suoi fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.
L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN nel Codice Etico e nel Mod.231/01 e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali (obbligo di versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente) e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto.
In tale ambito, 3SUN si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel precedente paragrafo sia da parte dell’Appaltatore che di suoi eventuali subappaltatori/subfornitori.
In caso di violazioni, 3SUN si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., e di richiedere all’Appaltatore il risarcimento dei danni.
Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, 3SUN sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati alla società 3SUN quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
Segnaliamo inoltre che 0XXX intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, 3SUN proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente contratto nell'interesse di 3SUN e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
In caso di violazioni al precedente comma, 3SUN si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., e di richiedere all’Appaltatore il risarcimento dei danni.
36. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
La società 3SUN, con l’adesione al sistema di Certificazione Ambientale ISO 14001, ha assunto l’impegno di limitare al massimo l’impatto ambientale conseguente alle attività produttive ed a tutti i processi ad esso correlati. La sintesi degli impegni assunti è riportata nel “Sistema di Gestione Ambientale” (“SGA”) adottato da 3SUN e consultabile sul sito istituzionale di 3SUN (xxx.0XXX.xxx).
3SUN auspica che i propri Appaltatori e Fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione delle proprie attività.
L’Appaltatore / Fornitore, a tal fine, dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN nel proprio “SGA” e si impegna al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di tutela ambientale nonché alle prescrizioni del suddetto “SGA”.
In particolare, in caso di prestazione di servizi/esecuzione di lavori che prevedano attività dell’Appaltatore all’interno del sito industriale di 3SUN, l’Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto di seguito riportato:
• informare i Responsabili del Sito circa gli aspetti ambientali e di sicurezza delle loro attività mediante la compilazione del "Piano di prevenzione sicurezza ed ambiente". Il piano deve essere aggiornato ogni qualvolta vi siano variazioni significative e, comunque, quando 3SUN lo richieda;
• il personale dell’Appaltatore che opera all’interno del sito 3SUN dovrà essere informato sull'esistenza di procedure ambientali che regolamentano le attività e i processi del sito. A tal fine, il Responsabile Gestione Ambientale (“RGA”), personalmente o attraverso suoi rappresentati (“RA”), prima dell’avvio delle attività, illustrerà in dettaglio all’Appaltatore le procedure ambientali e quest’ultimo sarà tenuto a trasferirle ai propri dipendenti e, conseguentemente, al rispetto delle procedure suddette. Inoltre, prima dell’avvio delle attività, l’Appaltatore sarà, anche, informato in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti, delle acque reflue e di qualsiasi altro residuo derivante dalle attività condotte dall’Appaltatore stesso presso il sito;
• l’Appaltatore dovrà istruire il proprio personale in relazione agli effetti di natura ambientale delle proprie attività. La società 3SUN potrà mettere a disposizione dell’Appaltatore la documentazione utilizzata nel sito per la sensibilizzazione e la formazione ambientale.
• l’Appaltatore, al termine dei lavori, sarà tenuto a riconsegnare l'area nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata. Il responsabile 3SUN dei lavori è responsabile della verifica al momento della consegna dei lavori.
In tale ambito, 3SUN si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le attività di controllo e monitoraggio tendenti a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nei precedenti paragrafi sia da parte dell’Appaltatore/Fornitore che di suoi eventuali subappaltatori/subfornitori.
In caso di violazioni delle suddette procedure ambientali, la società 3SUN sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il diritto alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati alla società 3SUN.
37. RAPPRESENTANZA FISCALE E TECNICA PAESI NON UE
37.1 Rappresentanza fiscale
Le operazioni doganali e fiscali per l'entrata delle merci nella UE sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli appaltatori non aventi sede in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle entrate competente e deve essere comunicata a 3SUN entro un mese dalla data di perfezionamento del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse.
37.2 Rappresentanza Tecnica
Gli Appaltatori non residenti in uno degli stati della comunità Europea sono tenuti ad individuare, ai fini della gestione delle attività post vendita, un proprio Rappresentante Tecnico domiciliato nel territorio della Comunità stessa. Il nominativo del rappresentante tecnico deve essere comunicato all’3SUN entro un mese dalla data di perfezionamento del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata della garanzia del prodotto fornito.
38. RISERVE
Tutte le riserve che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione del documento contabile relativo al periodo al quale la riserva si riferisce, contenente i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene avere diritto. Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in considerazione ed esaminate entro 150 giorni dalla data del verbale di accettazione (se prevista) o dalla data di ultimazione delle attività (se l'accettazione non è prevista) oggetto de Contratto.
L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà formalizzata con apposito atto stipulato con la stessa forma e con le stesse modalità del Contratto.
39. FORO COMPETENTE
Se non stabilito diversamente nel Contratto, la legislazione applicabile è quella italiana ed il foro competente per ogni controversia tra 3SUN e l’Appaltatore è quello di Catania.
40. IMPOSTE E TASSE
Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di 3SUN.
41. DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel presente documento.
“Facsimile dichiarazione di riservatezza”
Dichiarazione da compilare da parte dell’Impresa appaltatrice sottoscritta dal Legale Rappresentante e, successivamente al perfezionamento della Lettera d’ordine, dal personale individuato per l’effettuazione delle prestazioni .
Oggetto : Clausola di riservatezza relativa all’ordine n.
Il Sottoscritto ……………………………., nato a …………………………, il , in
qualità di Rappresentante Legale della Società/Dipendente in relazione all’incarico da
questa ricevuto relativo all’accordo stipulato tra la Società e 3SUN, avente per oggetto
……………………………………., si obbliga a:
• non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili dall’3SUN per lo svolgimento dell’ordine in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini del presente incarico, salvo il caso in cui il Sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
• prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate in allegato, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili dall’3SUN;
• custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da 3SUN stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.
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Gli obblighi di riservatezza perdurano anche successivamente al termine di scadenza del presente incarico, in caso di recesso e di scioglimento del rapporto contrattuale di lavoro con la Società
…………………….
Per accettazione Luogo e data,
Timbro e firma del legale rappresentante(*)
_
(*) Legale Rappresentante o Rappresentante munito di idonea procura. Nel caso in cui sia quest'ultimo a sottoscrivere il documento, è necessario che venga altresì allegata copia della procura attestante i poteri di firma del Procuratore, a meno che la stessa non sia già stata presentata in sede di offerta.
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