Contract
Allegato n. ….
Contratto per il Servizio integrato per l’organizzazione e la gestione delle prove scritte delle procedure concorsuali, da svolgersi “in presenza”, bandite dall’Automobile Club d’Italia.
CIG 907082B3B
TRA
L’Automobile Club d’Italia - Ente pubblico non economico, per il seguito denominato “ACI”, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 0, partita IVA 00907501001, codice fiscale 00493410583, nella persona del ………………………….in qualità di autorizzato alla stipula
del presente contratto ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di organizzazione dell’Ente
E
la Società……………………….., con sede legale in ……………….…………. codice fiscale
…………………..…, partita IVA ………………………………, nella persona di
……………………………………in qualità di…………………. codice fiscale ……................................
premesso che
a. Con determinazione a contrarre del Segretario Generale n. ……. del…………… è stata autorizzata la procedura aperta n 2/2022 per l’affidamento del servizio integrato di organizzazione e gestione delle prove scritte in presenza relative alle procedure concorsuali indette dall’ACI, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b. la procedura è stata indetta con spedizione in via telematica del bando alla G.U.U.E. in data ……………., pubblicata sulla G.U.R.I. n. …… del e gestita con RDO aperta
sul Portale Acquisti dell’ACI, pubblicata sul sito del committente xxx.xxx.xx - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, sulla piattaforma di e.procurement dell’ACI xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, …………. in data ……………… e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data ………………. e su due quotidiani a diffusione locale ……………….
in data ………………… e …………………. in data , ai sensi dell’art. 3 del
Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25.01.2017;
c. contestualmente alla pubblicazione è stata resa pubblica e disponibile on-line, per gli operatori economici interessati, la documentazione di gara (capitolato tecnico- prestazionale, disciplinare di gara, schema di contratto, fac-simili dei documenti per la partecipazione e relativi allegati dal n. …… al n. …..) sulla piattaforma di Federazione ACI xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx;
d. la Società…….………………… è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come da determinazione del Segretario Generale n. …… del ;
e. a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice - come risulta dal verbale del RUP n. ………….. del …………… - l’aggiudicazione è divenuta efficace con determinazione del Segretario Generale n del
……………………….;
f. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, è stata comunicata ai soggetti interessati tramite la piattaforma di e.procurement di ACI;
g. è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, in conformità al paragrafo 31 del disciplinare di gara;
h. la Società… dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali
per realizzare la fornitura e i servizi oggetto della presente procedura di gara;
i. la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dalla letetra
di invito, dal capitolato tecnico-prestazionale e da tutti gli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
j. la Società……….. ha prestato garanzia definitiva sotto forma di per
un importo di € …………….., ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice, stipulata con
……………. il …………. n. ;
k. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
l. il numero di CIG assegnato dall’ANAC è n. 9042229B6A e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1. Disposizioni generali e norme regolatrici
1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato:
• dalle clausole del presente contratto;
• dal capitolato tecnico e prestazionale relativo al perimetro ed ai livelli dei servizi da realizzare e da assicurare (Allegato n );
• dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società (Allegato n….);
• dalla proposta tecnica della Società sulle modalità di erogazione del servizio, sulla location, strumenti, risorse e strumenti messi a disposizione e sulle prestazioni aggiuntive e migliorative offerte (Allegato n……);
• dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ;
• dal Patto di integrità (allegato n. …); e, per quanto non previsto:
• dal Codice dei contratti pubblici e dalle normativa di riferimento regolante la materia;
• dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI (avviso in G.U.R.I. n.156 del 7.07.01) e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro;
• dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalla clausole e disposizioni dagli atti soprarichiamati.
• dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data di stipula del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del contratto il servizio integrato di organizzazione e gestione delle prove scritte - test da svolgersi in presenza e con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali - relative alle procedure concorsuali indette dall’ACI, mediante:
a. Messa a disposizione di una location nel comune di Roma da destinare a sede concorsuale (o aree concorsuali);
b. Elaborazione test, somministrazione, correzione - Strumentazione tecnico-informatica;
c. Pianificazione generale e realizzazione di tutte le fasi della selezione
2. Il servizio, da assicurare nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dell’articolazione, delle modalità di svolgimento e delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico-prestazionale e proposte dalla Società nell’offerta tecnica, è comprensivo del supporto ed assistenza all’ACI in ogni fase e dei servizi organizzativi, tecnici e logistici, per assicurare in maniera completa ed adeguata l’espletamento di prove selettive relative ad ogni concorso pubblico, indicato nella tabella A delle premesse del Capitolato; a tal fine, la Società dovrà curare, a titolo esemplificativo, la:
- pianificazione generale e la realizzazione di tutte le fasi delle prove scritte delle selezioni;
- provvedere alla sistemazione logistica della sede di prova ed al controllo dei livelli di sicurezza;
- progettazione e produzione dei test sulla base del contenuto stabilito nel Capitolato;
- somministrazione della documentazione ai candidati;
- organizzazione e gestione delle sessioni di prove selettive;
- correzione dei test e formazione della graduatoria;
- l’assistenza al candidato in tutte le fasi delle prove, nonché l’assistenza tecnico-informatica in loco, per tutta la durata dello svolgimento delle prove, per la gestione del software e delle procedure informatiche, nonché per il supporto tecnico in caso di malfunzionamento del software e/o dell'hardware di uno o più strumenti informatici. L'assistenza dovrà altresì garantire, nell'immediatezza e in loco, le eventuali azioni di ripristino e/o sostituzione che si rendessero necessarie per consentire il corretto svolgimento delle prove.
3. I quesiti dovranno avere un elevato livello di qualità ed un grado di difficoltà tale da risultare idonei i migliori candidati ed essere predisposti dalla Società in maniera particolarmente curata negli aspetti di comprensibilità, accuratezza, adeguatezza ed aderenza alle finalità delle prove selettive.
4. La Società assicura che gli esperti incaricati della progettazione dei test, tutto il personale coinvolto nel servizio nonché il personale utilizzato per la vigilanza offrano garanzie di riservatezza, non abbiano rapporti di parentela o professionali o altro con i candidati, fermo restando quanto prescritto all’articolo 17.
5. La Società dovrà assicurare costantemente la verifica ed il controllo della conformità e dell’adeguatezza di tutti i servizi logistici, degli allestimenti, forniture, strumentazioni, servizi di supporto e presidi nonché l’adozione di ogni accorgimento necessario presso la sede prescelta per garantire lo svolgimento della selezione nei confronti di tutti i candidati partecipanti.
Articolo 3 - Durata
1. La durata del contratto coincide con lo svolgimento dell’intero servizio, come descritto all’articolo 2, e fino alla regolare esecuzione di tutte le attività ad esso connesse, compresa la formazione, pubblicazione e consegna della documentazione delle graduatorie di tutte le prove d’esame previste.
2. Le date in cui, presumibilmente, si svolgeranno le prove saranno comprese tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2022, in un orario comprensivo tra le ore 08.00 e le ore 17.00, salvo diversa comunicazione da parte di ACI; in particolare le prove relative ai concorsi di Area B e di Area C - profilo amministrativo, dovranno essere svolte entro il primo semestre del 2022 a partire dal mese di aprile con comunicazione della data ai candidati il 31 marzo 2022, mentre le prove relative ai concorsi di Area C- profili web comunication e politiche del turismo, dovranno
essere svolte entro il secondo semestre del 2022 a partire dal mese di settembre con comunicazione della data ai candidati nella Gazzetta del 29 luglio 2022.
3. Le date saranno fissate e comunicate ad ACI nel rispetto delle sopradette condizioni e con l’anticipo necessario per consentire le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia e la notifica ai candidati, pena l’applicazione di penali di cui all’articolo 12.
4. Tali date fissate saranno ritenute tassative in quanto oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e/o sul sito istituzionale dell’Ente.
5. L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e dopo l’approvazione della pianificazione delle attività relativamente allo svolgimento delle prime prove selettive.
Articolo 4 - Governance del contratto e rapporti tra le parti
1. L'esecuzione del presente contratto è diretta dal RUP dell’esecuzione a cui è affidato anche il controllo tecnico-contabile dello stesso, avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito, DEC). Il RUP assicura, altresì, la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo RUP delle penali di cui all’art. 12 del presente contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Per quanto non stabilito dal presente articolo per le funzioni e le attività del DEC, si rimanda a quanto previsto all’art 101 del Codice e al Titolo III per le linee guida del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» del D.M. n. 49/2018.
3. Le fasi di pianificazione del servizio sono coordinate in maniera continua e monitorate dal Team di cui all’articolo 6.
4. Al RUP, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, sono attribuite tutte le funzioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 3.
Articolo 5 – Condizioni di esecuzione del servizio
1. La Società si impegna ad eseguire il servizio e le relative prestazioni, connesse all’oggetto del contratto, a perfetta regola d’arte e secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato tecnico-prestazionale e nell’offerta tecnica della Società, nonché a predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione necessari per garantire elevati livelli di qualità del servizio, il rispetto delle regole e delle modalità stabilite dalle norme e dai Protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato Tecnico-Scientifico per lo
svolgimento delle prove concorsuali anche in presenza, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. In fase di organizzazione delle attività e delle prove selettive per assicurare il buon esito di ogni sessione, la Società avrà cura di fornire ad ACI le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio in conformità alle metodologie descritte nell’offerta tecnica e fornirà tutta l’assistenza, la consulenza ed il supporto necessari per assicurare il livello di qualità richiesto.
3. La Società si impegna, inoltre, ad eseguire la fornitura avvalendosi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
4. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 10 (dieci) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni posti a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
5. In rapporto alla valutazione e verifica dei servizi erogati, si potrà procedere alla riduzione del compenso riconosciuto, qualora gli stessi non siano stati realizzati nei termini e con le modalità previste.
6. Ogni variazione, anche se dovuta a causa di impossibilità sopravvenuta, per caso fortuito o forza maggiore, dovrà essere preventivamente concordata dalla Società con ACI e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo economico e tecnico. Nel caso di modifiche non autorizzate, ACI si riserva la facoltà di non riconoscere il corrispettivo e non rimborsare le spese relative alla parte di attività che avrà subito modifiche, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 6 - Team per il Presidio delle attività
1. In considerazione della particolare complessità del servizio, per tutta la durata contrattuale, le attività, oggetto del contratto, dovranno essere espletate secondo criteri di ripartizione, tempi e modalità che saranno concordati con la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione dell’ACI.
2. Per la realizzazione dell’incarico, la Società dovrà mettere a disposizione dell’ACI un team tecnico di lavoro, coordinato da un responsabile e composto da personale esperto e professionalmente competente nel settore in argomento, in conformità all’offerta tecnica prodotta in sede di gara. Le eventuali sostituzioni di personale, per cause di forza maggiore, relativamente alle figure professionali di responsabile ed esperti nella progettazione e validazione dei test dovranno essere concordate con ACI dietro presentazione ed approvazione dei relativi curricula che, per competenza ed esperienza, dovranno essere uguali o superiori a quelli offerte in sede di gara.
3. La Società dovrà comunicare all’ACI, prima dell’avvio della prima prova selettiva, i nominativi del personale addetto ai servizi di assistenza e del/dei responsabile/i ed incaricati
dell’organizzazione e gestione delle prove che saranno presenti in sede di esame. Tutto il personale della Società ( esperti, tecnici, specialisti, assistenti, ecc.) dovrà essere munito di speciale distintivo o contrassegno di riconoscimento.
4. Il referente della Società, in veste di client leader, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
5. Nel corso di incontri programmati tra le parti, verrà definito il piano di lavoro, al fine di stabilire sulla base dell’offerta formulata dalla Società, il dettaglio delle attività di ogni singola fase, i tempi previsti, le risorse coinvolte e gli output da produrre per assicurare il rispetto complessivo degli obiettivi qualitativi e quantitativi.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione delle sessioni relative alle prove selettiva di ogni concorso, la Società dovrà consegnare ad ACI una relazione sull’attività svolta, nonché tutta la documentazione relativa alla prova.
Articolo 7 – Valutazione economica del contratto e corrispettivi.
1. Per la realizzazione dei servizi oggetto della presente, ACI riconosce alla Società l’importo massimo complessivo di €……………….,00 ( /00), oltre Iva, comprensivo di
ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo. Con l’importo suindicato la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Il corrispettivo da riconoscere alla società aggiudicataria per l’esecuzione integrale del servizio in oggetto, sarà pari all’offerta economica formulata in sede di gara, come di seguito indicato.
2. Il contratto è strutturato "in misura fissa e variabile ", ed il pagamento del corrispettivo avverrà nel seguente modo:
a. Per l’80% l'importo di contratto è “fisso”, quale corrispettivo per forniture, prestazioni, servizi, c.d. fissi, che la Società è tenuta a predisporre, approntare e fornire indipendentemente dal numero effettivo di partecipanti alle procedure concorsuali indette da ACI ;
b. Per il 20% l’importo di contratto è "variabile", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in proporzione al numero effettivo dei candidati partecipanti, secondo i seguenti intervalli di valori:
- Il 10% dell’importo di contratto per un numero di candidati partecipanti non superiore a 30.000;
- Il 15% dell’importo di contratto per un numero di candidati partecipanti non superiore a 60.000;
- Il 20% dell’importo di contratto per un numero di candidati partecipanti superiore a 60.000.
3. Il pagamento avverrà in due rate: secondo le seguenti modalità:
a. la prima rata, pari al 70% dell’importo del contratto per la parte “fissa” di cui alla lettera a) del comma 2, a conclusione dello svolgimento del servizio relativamente al concorso per Area B e Area C profilo amministrativo;
b. trattandosi di contratto con corrispettivo parte fissa e parte variabile, il pagamento della rata finale è determinato nel seguente modo:
- il 10% dell’importo di contratto come liquidazione finale dell’importo di contratto è “a Corpo”, di cui alla lettera a) del comma 2, dopo l’espletamento delle procedure concorsuali “aree specialistiche” previsto nel secondo semestre 2022;
- per la parte variabile, il corrispettivo è determinato attraverso la registrazione del numero effettivo dei candidati partecipanti, in base ai range sopra indicati.
4. I predetti corrispettivi sono determinati secondo le modalità stabilite nei precedenti commi e, pertanto la Società rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’articolo 1467 c.c..
Articolo 8 – Rischi di natura interferenziale – Costi della sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in considerazione di quanto indicato con determinazione dell’ANAC n. 3 del 05.03.2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” e dal DUVRI-Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero,00).
2. La Società ha quantificato in € ………………..costi afferenti l’esercizio della propria attività per l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Articolo 9 - Fatturazione e modalità di pagamento
1. La Società, dopo l’esecuzione a regola d’arte secondo i tempi indicati al precedente articolo 7, emetterà una fattura in formato elettronico, con indicazione della causale del pagamento,
2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013.
3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico della DRUO che è CNCABS – Cdr ……….., nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei
termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report elaborati dal Team di lavoro, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali.
5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del Codice dei contratti pubblici. .
9. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
Articolo 10 - Garanzia definitiva
1. La Società dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell’ACI, con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale pari a €
…………………, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice.
2. La mancata ed immotivata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento.
3. La garanzia è prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
4. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione degli stessi.
5. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
6. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Articolo 11 - Responsabilità
1. La Società assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia dell’ACI, sia dei candidati, sia dei terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto e si impegna a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale per infortuni o danni subiti da parte di persone, cose anche di terzi, e locali di svolgimento delle prove, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento del servizio, la Società si impegna a stipulare la polizza assicurativa che non potrà contenere alcuna franchigia per l’ACI ed il cui massimale non costituisce impedimento al risarcimento di eventuali ulteriori danni che non siano non coperti dalla polizza, ovvero danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento che possano essere richiesti o imputati ad ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge relativamente al presente contratto.
4. La Società assicura che le funzioni dei programmi forniti per le prove rispondano alle esigenze dell’ACI e ne assume la responsabilità per il funzionamento o per malfunzionamenti e guasti del sistema.
5. La Società garantisce che l’esecuzione del servizio sia svolta da personale competente, qualificato per professionalità ed addestramento e dotato dell’idonea preparazione
professionale in relazione all’attività da svolgere. A tal fine la Società dovrà assicurare la presenza di personale esperto per la progettazione dei quesiti, nonché per la revisione grammaticale e per l’omogeneizzazione della formulazione dei quesiti stessi.
6. La Società dovrà vigilare durante l’espletamento delle prove selettive affinché non vengano recati danni alle attrezzature, suppellettili ed altro e garantisce, assumendone la responsabilità, che tutte le attività verranno svolte con assoluta riservatezza in particolare nella fase di gestione della selezione ed elaborazione dei test per le prove vigilando affinché non possano verificarsi fughe di notizie ed informazioni di alcun genere anche nei confronti dell’ACI.
Articolo 12 – Livelli di servizio e Penali
1. Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini previsti nel presente contratto, nel Capitolato tecnico-prestazionale e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica della Società.
2. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio, la Società è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto, entro i limiti previsti al successivo comma 4.
3. Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall’ACI, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dall’ACI, di massimo 5 gg –termine ridotto, in casi di urgenza, in base al caso specifico-, la Società non produce alcuna comprovata giustificazione, l’ACI procederà all’applicazione delle penali previste dal presente contratto. In caso di recidiva nell’arco di 5 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
4. Fermo restando quanto stabilito nell’art.5, comma 6, le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento della Società sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Gli inadempimenti che la Società ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ACI entro 2 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.
5. Per gli inadempimenti di seguito elencati, l’ACI potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali:
a. In caso di in ottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente contratto ed inosservanza delle disposizioni in esso previste , l’ACI applicherà, di volta in volta, penali variabili tra 350,00 e 5.000,00 Euro a seguito dei seguenti eventi:
b. mancato rispetto dei tempi previsti nel piano di lavoro di cui all’articolo 6, € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo;
c. ritardo non derivante da causa di forza maggiore nella predisposizione e comunicazione del calendario delle prove, fino ad € 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle seguenti date:
• 30 marzo 2022, per i concorsi di area B e d area C-profilo amministrativo;
• 08 luglio 2022, per i occorsi Area C-profili Web comunication e Politiche del turismo.
d. errori rilevati nella compilazione dei test e delle relative risposte fino ad € 100,00 per ogni errore ed ove gli errori superino il numero di dieci, fino ad € 800 per ogni errore;
e. difforme prestazione, ove sia possibile ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite e fatto salvo il risarcimento dei danni, fino ad € 5.000,00.
6. In caso di difforme prestazione o gravi anomalie nell’esecuzione del servizio, tali da comprometterne l’efficienza e i risultati attesi, e ove non sia possibile ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, l’ACI valuterà l’entità dell’inadempimento applicando una riduzione dell’importo contrattuale corrispondente alla prestazione non eseguita.
7. In caso di irregolarità, errori o anomalie nella predisposizione, somministrazione e elaborazione delle prove direttamente imputabili alla Società, che dovessero dar luogo ad annullamento e/o ripetizione della prova, oltre all’applicazione delle penali, la Società dovrà garantire, senza alcun onere aggiuntivo per l’ACI, la ripetizione della prova, sostenendo direttamente anche i costi aggiuntivi della logistica, della pubblicazione delle nuove date delle selezioni sulla G.U. e di ogni comunicazione ai candidati. La Società sarà ritenuta responsabile In caso di richiesta di rimborso, da parte di candidati, delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la prova annullata.
8. Le penali di cui al precedente comma si applicheranno anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi subfornitori o affidatari del trasporto di beni e forniture compresi nel servizio.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
10. Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui la Società sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che ACI dovesse sostenere per il completamento del servzio a mezzo di altre imprese.
Art. 13 - Diffida ad adempiere e risoluzione
1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e, in ogni caso, a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari e formula la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, tenuto conto della peculiarità dei servizi da rendere e dei candidati coinvolti, non può essere superiore a cinque giorni, entro i quali la Società medesima deve porre rimedio. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l’inadempimento permanga, ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi svolti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’esecuzione, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto e negli altri documenti di gara.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni, riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico della Società è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Società il servizio, ove ACI non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice, fermo restando il risarcimento dei danni ulteriori compreso quello all’immagine.
Art. 14 - Clausole risolutive espresse
1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. cessazione della attività dell’impresa in capo alla Società;
c. mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.;
e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dalla Società nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente”;
i. cessione totale o parziale del contratto da parte della Società;
j. applicazione di penali, da parte di ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI;
l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine intimato da ACI;
n. subappalto non autorizzato;
o. nei casi espressamente previsti nel presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, ACI comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
3. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Società, ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, ACI applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subìti dall’Ente.
4. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 15 - Procedure di affidamento nel caso di fallimento – liquidazione giudiziale della Società o di risoluzione del contratto - misure straordinarie di gestione.
1. In caso di fallimento della Società o di liquidazione giudiziale dell’esecutore o di risoluzione del contratto di appalto, si applica l’art. 110 del Codice, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'372, comma 1, del decreto legislativo
n. 14 del 2019 a partire 16 maggio 2022, ai sensi dell’art. 389, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 118 del 2021.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 110, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 16 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
c) violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell’ACI;
d) xxxxx e/o venir meno rapporto fiduciario;
e) comportamenti contrari all’interesse dell’ACI e dei suoi assicurati;
f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4° del D.Lgs 159/11.
2. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l’ACI prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
3. Nel caso di recesso all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
5. ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più 17rvizi, senza che l’esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all’avvenuta riduzione del servizio.
Art. 17 - Obblighi di segretezza
1. La Società si impegna - pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subìti da ACI - a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie e documenti relativi alle attività svolte da ACI o ai relativi debitori e creditori e terzi in genere di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidato con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi, nonché a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
1. Con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, la Società assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/ 679 (“GDPR) e si impegna a sottoscrivere il relativo Atto di nomina contenente gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il suddetto GDPR nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”) nonché le indicazioni di
carattere tecnico e procedurale per la protezione dei dati previste dal Titolare (Stazione Appaltante).
2. Con riferimento ai dati personali indicati nel presente contratto, le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l’esecuzione dello stesso.
3. La Società , in ordine ai dati personali dei candidati e di terzi in genere, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell’art. 28 del GDPR il ruolo di Responsabile del trattamento nei termini previsti dall’allegato “Accordo per il Trattamento dei Dati Personali”(All. 14).
1. La Società garantisce altresì che il trattamento dei dati personali di terzi, necessario all’esecuzione del presente Contratto, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti contemplati nel sopra richiamato Accordo e nel rispetto della Normativa Applicabile. L’Automobile Club d’Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.
Art. 19 - Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all’art. 106 comma 1° lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, ferma restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, la stessa ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 20 - Cessione del credito
1. La cessione del credito può essere eseguita da banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti, e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
2. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
Art. 21 - Brevetti e diritti d'autore
1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura, che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. La Società, pertanto, si obbliga a manlevare ACI dalle pretese che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da altri.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all’altra Parte di tali azioni.
4. Qualora sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, la Società dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare tale/i programma/i, così da eliminare l'accertata violazione.
5. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ACI - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale, la Società si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società garantisce che tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente contratto è stato dichiarato idoneo alla mansione svolta da parte del Medico Competente e che lo stesso personale è sottoposto a regolare visita medica periodica in conformità a quanto previsto dall’articolo 41 del DLgs n. 81/2008 .
4. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
6. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Articolo 23- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna - assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali - ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali, con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI - esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria - la realizzazione dei controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Art. 24 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a
quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
4. L’ACI verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Art. 25 - Codice di comportamento
2. La Società è tenuta a rispettare ed a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 26 - Patto di integrità
0.Xx Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara di accettare le clausole contenute nel Patto di integrità allegato.
Art.27 - Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente.
2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
3. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.
Roma,
LA SOCIETA’ L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 - Durata
Art. 5 - Condizioni di esecuzione del contratto Art. 7 - Valutazione economica del contatto Art. 11 - Responsabilità
Art. 12 - Livelli di servizio e penali
Art. 13 - Diffida ad adempiere e Risoluzione Art. 14 - Clausole risolutive espresse
Art. 16 - Recesso
Art. 17 - Obblighi di segretezza Art. 19- Cessione del contratto Art. 20 - Cessione del credito Art. 21- Brevetti e diritti d’autore Art. 27 - Foro competente
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali. Data La Società