CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INCENDIO
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INCENDIO
CONTRAENTE: COMUNE DI VENEZIA
DECORRENZA: ORE 24.00 DEL 31.12.2012
SCADENZA: ORE 24.00 DEL 31.012.2017
RATEAZIONE: ANNUALE
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
D E F I N I Z I O N I
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato.
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ASSICURATO: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BROKER: l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società, ovvero: Assidoge Srl - Insurance Broker.
CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
DANNO LIQUIDABILE: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
FRANCHIGIA: somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
PARTI: il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinato somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO: parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
SINISTRO: il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione.
SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO
1. INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.
2. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
3. SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
4. FABBRICATO: l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e quelle interrate; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento - boilers inclusi - o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, le antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiere, camini, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese fognature, recinzioni e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, migliorie, affreschi, statue, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, graffiti, mosaici e quant’altro avente valore storico, artistico o di particolare pregio culturale o ambientale.
Prefabbricati e/o tensostrutture costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili.
Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
5. CONTENUTO: tutto quanto previsto alle definizioni di macchinario, attrezzature, arredo, merci, infiammabili, merci speciali, opere ed oggetti d’arte, valori e monete e comunque sopra gli enti tutti nulla escluso nè eccettuato.
6. MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDO: attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, scaffalatura, serbatoi, silos e tubazioni relative, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti (compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, giochi all'aperto, impianti semaforici, impianti sportivi, impiantistica in genere, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, indumenti, registri, cancelleria, libri, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte.
Si intendono inclusi in garanzia i mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.
Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparecchi audiovisivi, apparati interfonici, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità compresi cablaggi e collegamenti in rete.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: computer, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria.
Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Opere ed Oggetti d'Arte, Valori ed Esplodenti.
7. MERCI: merci e materie prime in genere. A titolo esemplificativo e non limitativo: ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali escluse le sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Si intendono inclusi gli effetti personali dei dipendenti, degli amministratori e di terzi.
8. ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del X.X. x. 000 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).
9. INFIAMMABILI: sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
10. MERCI SPECIALI:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
11. OPERE ED OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
12. VALORI E MONETE: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
13. INCOMBUSTIBILITA': si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C°non danno luogo a manifestazione di fiamma n é a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
14. TETTO: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
15. COPERTURA: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
16. SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
17. ATTI DI TERRORISMO: per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione.
18. ENTE: con questo termine si intendono tutti i beni immobili e mobili.
DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI E UBICAZIONE DEL RISCHIO
Il patrimonio immobiliare, costituito da fabbricati e immobili per destinazione, comunque e ovunque dislocato, di proprietà (anche in uso o possesso di terzi ed a qualsiasi attività adibito quindi a prescindere dalla destinazione d'uso) o in locazione, comodato, uso, concessione o comunque nella disponibilità del Contraente come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico.
I fabbricati sono di dimensioni e struttura variegata o eterogenea, uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra o con piani interrati, o costituiti da monoblocchi o box prefabbricati, costruiti e coperti prevalentemente con materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'esistenza di porzioni di fabbricato o di fabbricati costruiti e coperti, in tutto o in parte, con materiali combustibili. Si precisa che fra gli Enti assicurati che costituiscono il patrimonio immobiliare sono comprese le tensostrutture in genere.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazione dei fabbricati a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come nel caso di nuove costruzioni, l’assicurazione comprende i nuovi immobili, in qualunque stato si trovino i lavori comprendendo i materiali occorrenti e trovantesi a piè d’opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo. Si conviene inoltre che l’assicurazione non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere.
Il patrimonio mobiliare è costituito dal contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), in locazione, comodato, uso, concessione o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui sopra, sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto.
Per l'espletamento delle attività, ma anche a solo titolo di deposito, nei siti sopraindicati non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali, detenuti nelle quantità ritenute necessarie dal Contraente/Assicurato.
SOMMA ASSICURATA
SI ASSICURANO € 60.000.000,00 (EURO SESSANTAMILIONI/00) PER SINISTRO NELLA FORMA A “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” PER DANNI AI FABBRICATI E AL CONTENUTO.
LA SOMMA ASSICURATA COSTITUISCE IL MASSIMO ESBORSO, OLTRE CHE PER I DANNI AGLI ENTI SOPRARIPORTATI, ANCHE PER TUTTE LE ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA PRESENTE POLIZZA E DI SEGUITO RIPORTATE.
IN CASO DI DANNO NON SI FARÀ LUOGO ALL’APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE DI CUI ALL’ART. 1907 DEL CODICE CIVILE.
LE PARTI CONCORDANO CHE DOPO L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CONTRAENTE IL CAPITALE POTRÀ ESSERE AUMENTATO CON L’APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE IN CORSO. NEL CASO IN CUI L’ASSICURATORE, PER FAR FRONTE A TALE AUMENTO DI CAPITALE ASSICURATO, DEBBA RICORRERE ALLA COASSICURAZIONE, EVENTUALI CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI DA QUELLE IN CORSO SARANNO APPLICATE SOLO SUL MAGGIORE CAPITALE ASSICURATO.
1 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:
1.1 - Incendio
1.2 - Fulmine
1.3 - Esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi.
1.4 - Caduta di aeromobili
La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.
1.5 - Parificazione danni
Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dell'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
1.6 - Spese di demolizione e sgombero
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, relative ad enti assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati.
Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.
Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.
Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.
1.7 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi sino alla concorrenza del 20% del massimale stabilito in polizza.
La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione, concessione od uso a qualsiasi titolo.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
Si precisa e si da atto che la liquidazione dei danni a fronte della presente garanzia sarà fatta direttamente a favore dei terzi danneggiati/beneficiari, con l’intesa che il Comune provvederà alla mera sottoscrizione dell’atto di quietanza per “presa visione”.
1.8 - Onda sonica
La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
1.9 - Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni alle macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio e audiovisivi per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
Questa garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.
Sono esclusi i danni a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade e ad altre fonti di luce. Non sono altresì risarcibili i danni provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'Assicurato.
L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.10 - Autocombustione
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
1.11 - Implosione
Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio".
1.12 - Danni consequenziali
Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:
-- fumi, gas, vapori;
-- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
-- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
-- colaggio e fuoriuscita di liquidi.
1.13 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Si intendono compresi nella somma assicurata anche i seguenti beni:
a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
b) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
d) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
Relativamente ai beni di cui alle lettere a) - b) - c) l’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
La Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.
L'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
Relativamente ai beni di cui alla lettera d) l’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
L'indennizzo per i titoli, monete o banconote estere, sarà determinato in base al loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato di tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano.
Per i beni non sopra specificati l’indennizzo verrà effettuato in base al loro valore nominale.
Relativamente ai beni di cui alla lettera e) l’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.
1.14 - Xxxxxxx xxxxxx, architetti, ingegneri e consulenti
La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
Si conviene inoltre che la somma assicurata includa gli onorari di architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la riparazione e/o ricostruzione conseguente a sinistro in eccedenza a quanto indennizzabile in base all’”assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sostenuti per esibire prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Società, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
1.15 - Fumo, gas e vapori
La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
1.16 - Urto di veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari purchè non appartenenti all'Assicurato nè al suo servizio.
1.17 - Rovina di ascensori e montacarichi
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
1.18 - Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).
I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatesi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto (eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione);
- limitatamente alla grandine: lastre di cemento, amianto e manufatti in vetro, vetrocemento o materia plastica;
- capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto.
Sono comunque comprese nella garanzia le tensostrutture in genere e in particolare quella del Palafenice.
A parziale deroga di quanto stabilito dal comma b) resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto presenti nei parchi dell'Assicurato, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida unicamente per gli "eventi atmosferici" sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.
Limitatamente ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa un importo superiore a € 52.000,00
L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.19 - Grandine
A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto, o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.20 - Eventi socio - politici
La Società risponde dei danni materiali alle cose assicurate direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potraesse per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.21 - Enti all'aperto
Si intendono assicurati anche gli enti posti all'aperto.
1.22 - Gelo e ghiaccio
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.23 - Acqua condotta, traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui e/o delle attività descritte in polizza.
Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito di fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
Si intendono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
Sono comunque esclusi i danni da acqua condotta nei fabbricati ad uso civile abitazione dati in locazione dal Comune.
1.24 - Colaggio di impianti automatici di estinzione (ove esistenti)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.25 - Acqua piovana
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i rigurgiti da fognature e/o mancato recepimento del sistema fognario a seguito di forti precipitazioni.
Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) gli enti mobili posti all’aperto.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.26 - Intasamento gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.27 - Merci in refrigerazione (ove esistenti)
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
a) ad eventi garantiti in polizza;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 (sei) ore, l'Assicurato si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
1.28 - Enti non diversamente indicati
Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato" deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla definizione di "Macchinario, Attrezzatura, Arredamento e Merci".
1.29 - Esplosioni e scoppi esterni
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
1.30 - Esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.
1.31 - Dispersione dei liquidi
La Società risponde:
- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;
avvenuti in conseguenza di:
a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
b) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza; La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:
a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
- imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- corrosione, usura;
b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che la Società pagherà il 95% dell'indennizzo restando il rimanente 5% a carico dell'Assicurato.
1.32 - Biblioteche
Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:
a) la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati, come segue:
- il valore del libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici, se ancora disponibile, con il massimo indennizzo per libro di € 5.000,00
- se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare l'importo
€ 5.000,00
Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;
- i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste alla clausola "Cose assicurabili a condizioni speciali".
1.33 - Ordinanze di autorità e oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:
a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di
fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.
Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
1.34 - Sostanze infiammabili e merci speciali
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
1.35 - Attrezzatura e merci presso terzi
I beni mobili assicurati con la presente polizza si intendono garantiti anche quando si trovano:
a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, in esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni, uso e/o utilizzo;
b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato.
Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
1.36 - Macchinari ed attrezzature elettroniche
Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.
1.37 - Beni in leasing
I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:
- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative a deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.
1.38 - Opere di miglioria
Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza.
L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alle partite Fabbricati e Macchinario, dell'importo relativo a tali maggiori spese per migliorie, di un importo pari al 20% del danno liquidabile a termine di polizza.
1.39 - Perdita pigioni
La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.
Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".
1.40 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dal Legale Rappresentante dell'Ente, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente, l'Assicurato o il Legale Rappresentante deve rispondere a norma di legge, compresi quelli afferenti ad inadempienze della normativa in vigore sulla prevenzione e protezione dei rischi.
1.41 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art.1916 del Codice Civile. Tuttavia lo stesso diritto potrà essere esercitato dalla Società esclusivamente con il consenso e benestare del Contraente.
1.42 - EVENTI CATASTROFALI
1.42.1 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Sono comunque esclusi i danni causati da:
a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e infiltrazione di acqua marina;
b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) enti mobili all'aperto.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.42.2 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causato da eruzione vulcanica;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".
1.42.3 - Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi
La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte di polizza in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la garanzia "Terremoto".
1.42.4 - Sovraccarico neve
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve;
Sono comunque comprese nella garanzia le tensostrutture in genere e in particolare il Palafenice.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".
2 - RISCHI ESCLUSI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da eruzioni vulcaniche;
d) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
e) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
f) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi".
3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
3.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. l’assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60°(sessantesimo) giorno successivo alla data di d ecorrenza della polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60°(sessantesimo) giorno dopo quello del la scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
3.3 - Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2012 fino alle ore 24.00 del 31.12.2017.
Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdettata per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
3.5 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
3.6 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE
S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Società designata nel frontespizio di polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali, concordate con le Società Coassicuratrici stesse, successivi al perfezionamento del contratto originario.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Società Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ogni Società Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una parte all’altra unicamente tramite la Società Delegataria.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
3.7 - Xxxxxxxx broker
Alla Società Assidoge S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al Broker.
Il Broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell’aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l’Impresa riconosce all’Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione degli Assicuratori. Essendo tale remunerazione parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
3.8 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
3.9 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
3.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
3.11 - Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.
3.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO
4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
4.2 - Variazioni del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.
A parziale deroga dell'art.1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.
4.3 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
4.4 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
4.5 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.
4.6 - Modifiche e trasformazioni
Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere.
L'Assicurato é esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.
4.7 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
4.8 - Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Società
La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:
− sinistro liquidato, con l’indicazione del relativo importo;
− sinistro aperto e posto a riserva, con l’indicazione del relativo importo a riserva;
− sinistro chiuso, senza seguito.
Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.
Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.
5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
5.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando l’Ufficio Assicurazioni dell’Ente ne è venuto a conoscenza.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di denuncia del sinistro, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
5.2 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorn o dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni mediante lettera raccomandata.
5.3 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
5.4 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
La procedura soprariportata e relativa alla nomina del terzo perito non sarà valida per i casi previsti dal successivo art.5.9)
5.5 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
5.6 - Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
5.7 - Proseguo dell'attività senza perizia
Fermo l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati: Valore a nuovo – La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
II - Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo – Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III -Merci: Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:
1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l’assicurazione “Valore a nuovo” non esistesse, e più precisamente:
- per i “fabbricati”: l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area , al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per “attrezzatura, arredamento”: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “Valore a nuovo”:
2) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 5) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l’Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l’esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al “Valore a nuovo”;
4) l’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, attrezzature in stato di attività o di inattività temporanea;
5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi;
6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra calcolato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
5.9 – Differenziale storico / Opere di abbellimento
Nella somma assicurata la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
5.10 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) della clausola "Rischi esclusi".
Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio
- su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
5.11 - Anticipi sulle indennità
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) gironi da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) dalla data di eccezione. Si conviene che l’acconto non potrà comunque essere superiore a € 15.500.000,00.
5.12 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
5.13 - Indennizzo in mancanza di chiusura di istruttoria
L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.
5.14 - Precisazione
Con riferimento all’edificio Palazzetto dello Sport di Pellestrina, ferme le altre garanzie di polizza, si intende escluso dalla garanzia Eventi Atmosferici.
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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FRANCHIGIE E SCOPERTI
Relativamente alle garanzie di seguito riportate, il pagamento degli indennizzi verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:
- FENOMENO ELETTRICO € 250,00
- EVENTI ATMOSFERICI Franchigia 10% con il minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione
- GRANDINE € 500,00
- GELO/GHIACCIO € 500,00
- EVENTI SOCIOPOLITICI Franchigia 10% con il minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione
- ACQUA CONDOTTA | € 250,00 |
- INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | € 500,00 |
- ACQUA PIOVANA | € 500,00 |
- COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | € 250,00 |
- SOVRACCARICO NEVE | € 5.000,00 |
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI Franchigia 15% con il minimo di € 20.000,00 per singola ubicazione
- TERREMOTO Franchigia 10% con il minimo di € 15.000,00 per singola ubicazione
- SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE € 250,00
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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LIMITI DI INDENNIZZO
Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro, una somma superiore a:
- FENOMENO ELETTRICO (per sinistro) | € 26.000,00 |
(per anno assicurativo) | € 103.000,00 |
- PERDITA PIGIONI | € 260.000,00 |
- ATTREZZATURA E MERCI PRESSO TERZI | € 260.000,00 |
- ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI | € 103.000,00 |
- ORDINANZE AUTORITA'/ONERI DI URBANIZZAZIONE | € 155.000,00 |
- GRANDINE | € 100.000,00 |
- GELO/GHIACCIO | € 52.000,00 |
- MERCI IN REFRIGERAZIONE | € 52.000,00 |
- SOVRACCARICO NEVE | € 155.000,00 |
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI | € 260.000,00 |
- VALORI E MONETE | € 52.000,00 |
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI € 10.000.000,00 con il massimo del 40% del valore per singola ubicazione (fabbricato + contenuto)
I- TERREMOTO € 15.000.000,00 con il massimo del 50% del valore per singola ubicazione (fabbricato + contenuto)
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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CONTEGGIO DEL PREMIO
SOMMA ASSICURATA A P.R.A. € 60.000.000,00 X XXXXX XXXXX ………......................
PREMIO LORDO TOTALE € …………………………………
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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