DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE
n. 55 del 24/02/2021
Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE DI VIGARANO MAINARDA E POGGIO RENATICO FINO AL 31.12.2024 .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
la Delibera di C.C. n. 12 del 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 e relativi allegati" ;
la Delibera di G.C. N. 14 del 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare i commi 1, 3 e 5 in materia di esercizio provvisorio;
Premesso che con deliberazione n. 514 del 20/04/2009 la Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx ha approvato il primo provvedimento attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari con riferimento, per le tre tipologie di accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, alla disciplina in materia di requisiti, criteri, procedure dei seguenti servizi:
- assistenza domiciliare;
- casa residenza per anziani non autosufficienti;
- centro diurno assistenziale per anziani;
- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili;
- centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili;
Determ. n. 55 del 24/02/2021 pag. 1/6
copia informatica per consultazione
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2068/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009 e n. 219/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2109/2009;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 390/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1899/2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1828/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1800/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 715/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 664/2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1516/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1429/2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1422/2020.
Richiamato l’art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 201/23/UE, 201/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cento n. 4 del 14/01/2010 che definisce la struttura organizzativa comunale responsabile dei procedimenti per l’accreditamento in ambito socio-sanitario e sociale ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003 e attribuisce al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali – Servizi Sociali – Ufficio di Piano del Comune di Cento la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e sociosanitario;
Determ. n. 55 del 24/02/2021 pag. 2/6
copia informatica per consultazione
Visto l’Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale 2018 – 2020 e il relativo programma attuativo annuale 2018 nell’ambito distrettuale ovest con cui è stato identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in conformità con la disciplina regionale e le successive programmazioni annuali approvate dal Comitato di Distretto;
Considerato che i Comuni dell’ambito distrettuale, con l’Azienda USL di Ferrara hanno prorogato fino al 31/12/2021 la convenzione per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest, scaduta il 31/12/2020, e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento socio-sanitario;
Viste:
la Determinazione n. 187 del 29/12/2010 avente ad oggetto: “Provvedimento di rilascio dell’accreditamento transitorio per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Vigarano Mainarda (Fe) e Poggio Renatico (Fe)”;
la Determinazione n. 527 del 08/06/2011 avente ad oggetto “Approvazione dei contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai Servizi di Assistenza Domiciliare tra CIDAS Coop. Sociale Onlus ed i Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda e tra la Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus ed il Comune di Bondeno (Fe) – periodo dall’01/07/2011 al 31/12/2013”;
il Contratto di Servizio repertoriato al numero 28676 e stipulato in data 13/06/2011 tra il Comune di Cento, i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, l’Ausl di Ferrara, e CIDAS Coop. Sociale a r.l. Sociale Onlus per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato transitoriamente Servizio Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, registrato a Cento il 23/06/2011 numero 5 serie 2;
l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 14/02/2014 – assunta a repertorio al n. 28768 e registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell’accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;
l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 24/09/2014 – assunta a repertorio al n. 28797 e registrata in data 24/09/2014 che prevede l’adeguamento delle tariffe in base alla DGR 292/14;
l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo Determinazione n. 1812 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Coop. Sociale a r.l. Sociale Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico (Fe) e Vigarano Mainarda (Fe) con scadenza 31/12/2019 e l’atto di conferma dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 116 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Coop. Sociale a r.l.
Sociale Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico (Fe) e Vigarano Mainarda (Fe) con scadenza 31/12/2019;
Determ. n. 55 del 24/02/2021 pag. 3/6
copia informatica per consultazione
Visti gli atti di proroga dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati definitivamente fino al 28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del 22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 176 del 27/02/2017;
Viste:
la Determinazione n. 391 del 13/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda”;
il Contratto di Servizio repertoriato al numero 28887 e stipulato in data 19/04/2017 tra il Comune di Cento, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale Onlus per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente di Assistenza domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda;
la Determinazione n. 1766 del 18/12/2019 avente ad oggetto “Rinnovo dell’accreditamento definitivo per il servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda”;
Viste:
la Determinazione n. 1778 del 18/12/2019 avente ad oggetto “Proroga del contratto di servizio valevole per l’accreditamento definitivo del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda fino al 29/02/2020”;
la Determinazione n. 142 del 26/02/2020 avente ad oggetto: “Proroga del contratto di servizio per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda (Fe) fino al 30/04/2020”;
la Determinazione n. 295 del 17/04/2020 avente ad oggetto: “Proroga del contratto di servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda (Fe) fino al 31/07/2020”;
la Determinazione n. 854 del 28/07/2020 avente ad oggetto: “Proroga del contratto di servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda (Fe) fino al 31/12/2020”;
la Deliberazione n. 1625 del 23/12/2020 avente ad oggetto: “Proroga del contratto di servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda (Fe) fino al 31/01/2021”;
Richiamate:
la determinazione n. 65 del 31.01.2021 di approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo della Casa residenza per anziani “Friggeri-Budri” di Dosso (Fe);
la determinazione n. 69 del 31.01.2021 di approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo per la Casa Residenza per anziani “F.lli Borselli” di Bondeno (Fe);
la determinazione n. 68 del 31.01.2021 di approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo del Centro diurno per anziani “F.lli Borselli” di Bondeno (Fe)
Determ. n. 55 del 24/02/2021 pag. 4/6
copia informatica per consultazione
Considerato che gli effetti giuridici ed economici del Contratto di Servizio, decorrono a far data dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2024 tra le seguenti Amministrazioni committenti, Comune di Cento, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Azienda USL di Ferrara ed il soggetto gestore sopra indicato;
Dato atto altresì che le risorse relative al contratto di servizio sono allocate nei rispettivi bilanci delle Amministrazioni Comunali e nel bilancio dell’Azienda USL di Ferrara;
Considerato infine che l’assunzione della presente determinazione avviene in virtù dell’applicazione del sistema di accreditamento dei servizi socio-sanitari conseguente all’applicazione della Programmazione annuale del piano della salute e del benessere sociale annualmente approvato dagli organi competenti che valutano gli oneri a carico della pubblica amministrazione e che pertanto il presente provvedimento costituisce il presupposto per l’assunzione delle determinazioni di impegno e non comporta il costituirsi di obbligazioni finanziarie;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:di approvare il Contratto di Servizio per il servizio accreditato definitivamente Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico (Fe) e Vigarano Mainarda (Fe) gestito CIDAS Coop. Sociale a r.l. Sociale Xxxxx, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del suddetto Contratto di Servizio, decorrono a far data dal 1 febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2024 tra le seguenti Amministrazioni committenti, Comune di Cento, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Azienda USL di Ferrara ed il soggetto gestore sopra indicato;
Di recepire con la medesima determinazione i seguenti contratti:
• Con determinazione n. 65 del 31.01.2021 approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo della Casa residenza per anziani “Friggeri-Budri” di Dosso (Fe);
• Con determinazione n. 69 del 31.01.2021 approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo per la Casa Residenza per anziani “F.lli Borselli” di Bondeno (Fe);
• Con determinazione n. 68 del 31.01.2021 approvazione del Contratto di Servizio per l’accreditamento definitivo del Centro diurno per anziani “F.lli Borselli” di Bondeno (Fe)
di dare atto che le risorse relative al contratto sono allocate nei rispettivi bilanci dell’Amministrazioni Comunali interessate e nel bilancio dell’Azienda USL di Ferrara;
Determ. n. 55 del 24/02/2021 pag. 5/6
copia informatica per consultazione
di pubblicare il presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Vigarano Mainarda xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx .
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore (XXXXXXXX XXXXXXXX)
con firma digitale
Determ. n. 55 del 24/02/2021 pag. 6/6
copia informatica per consultazione
COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA
Rep. n. ………… del ……………
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:
Committenza:
Comune di Cento,
Comune di Poggio Renatico, Comune di Vigarano Mainarda Azienda USL di Ferrara,
E
Soggetto Gestore:
CIDAS SOC. COOP. A R.L. I.S.
Per la regolamentazione dei rapporti relativi all’accreditamento definitivo del Servizio di Assistenza Domiciliare
Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Il COMUNE DI CENTO, quale Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC), rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento – Via Provenzali, 15 – Sede provvisoria a Cento, Via Guercino n.
62 - Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi dell’art. 65 del vigente Regolamento Contratti approvato con D.C.C. n. 48 del 1° Giugno
Esente Bollo Artt. 17 e 21 D.Lgs. 460/1997
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1992 (XX.XX.XX. 26/06/1992 Prot. n. 043351) e successivamente modificato con D.C.C n. 117 del 29 ottobre 1993 (XX.XX.XX. 9/12/1993 Prot. n. 046495);
I COMUNI DI
- Poggio Renatico rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Ferrara (Fe) il 11/05/1963 e domiciliato per la carica in Poggio Renatico – Piazza Castello n. 1 – Capo Area Servizi alla Persona del Comune di Poggio Renatico C.F. 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
Vigarano Mainarda rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Ferrara (Fe) il 17/12/1965 domiciliata per la carica in Vigarano Mainarda – Xxx Xxxxxxxxx x. 0 – Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda C.F. e X.Xxx 00289820383, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta, giusti i poteri conferitole con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1/2020 del 07/10/2020, ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del
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DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, rappresentata
dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Ferrara il 25/08/1967, domiciliata per la carica in Cento – Via Cremonino, n. 18 in qualità di Direttore del Distretto Ovest, incaricata con delibera n. 209 del 30/10/2020 del Direttore generale dell’Azienda USL di Ferrara ad oggetto: “PRESA D’ATTO CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO TRIENNALE DI DIREZIONE DEL DISRETTO OVEST. ATTRIBUZIONE INCARICO ALLA DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXXX.", la
quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387;
E
CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE, rappresentata Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, residente a Copparo (FE), Vicolo della Pace n. 13, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, con sede a Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx x. 000, cod. fiscale e P. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione 19/02/1996, R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979 tel. 0532/861597 fax. 0532/862403,
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indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxx.xx, (di seguito denominato Gestore) congiuntamente denominate “Le Parti”;
PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):
• la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.
1378, “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all’art. 20 della L.R. n. 5/94” e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n.
2581, “Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n.
564 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
00/00/0000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n.
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295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";
• la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del
18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l’organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio- assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;
• la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 “Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Xxxxxx-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006
n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007
n. 509 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma
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per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007
n. 772 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni”;
• la Circolare della Regione Xxxxxx-Romagna del 25/06/2007
n. 7 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successive modifiche e integrazioni;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007
n. 1004 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e DGR 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206
“Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”;
• l’art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4
“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n.
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840, “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009
n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009
n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009
n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/01/2010
n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Determinazione del Direttore generale Sanità e
Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, “Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009”;
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copia informatica per consultazione
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/09/2010
n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011
n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012
n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Xxxxxx-
Romagna del 18/06/2013 n. 117 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013
n. 1828 “Seconda modifica della DGR 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23
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della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014
n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014
n. 1018 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014
n. 1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
• la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per
oggetto “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015
n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015
n. 1423 “Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016
n. 273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”;
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• la Deliberazione della Giunta Regionale del 22/05/2017
n. 664 “Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 564/200 e DGR n. 514/2009”;
• la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione
Xxxxxx – Romagna del 12/07/2017 n. 120 “Piano Sociale e Sanitario 2017 – 2019 (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio 2017, n.643)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 17/09/2018
n. 1516 “Modifica delle Delibera di Giunta Regionale n.
273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio – sanitari accreditati”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/09/2019
n. 1429 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio – sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i”;
• la Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2020 n.
1422 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii”;
• l’art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
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vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATO quanto segue:
• l’Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale 2018 – 2020 e il relativo programma attuativo annuale 2018 nell’ambito distrettuale ovest con cui è stato identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in conformità con la disciplina regionale e le successive programmazioni annuali approvate dal Comitato di Distretto;
• i Comuni dell’ambito distrettuale, con l’Azienda USL di Ferrara hanno prorogato fino al 31/12/2021 la convenzione per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest, scaduta il 31/12/2020, e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento;
• il contratto di servizio stipulato tra le citate parti in data 13/06/2011, assunto a repertorio al n. 28676 presso il Comune di Cento e registrato in data 26/06/2011, che prevede la scadenza del 31/12/2013;
• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 14/02/2014, xxxxxxx a repertorio al n. 28768 e registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell’accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;
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• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 24/09/2014, xxxxxxx a repertorio al n. 28797 e registrata in data 24/09/2014 che prevede l’adeguamento delle tariffe in base alla DGR 292/14;
VISTO l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 1812 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda con scadenza il 31/12/2019 e l’atto di conferma dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 116 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda con scadenza il 31/12/2019;
VISTI gli atti di proroga dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati definitivamente fino al 28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del 22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 176 del 27/02/2017;
VISTO il contratto di servizio valevole per l’accreditamento definitivo, sottoscritto in data 19/04/2017, assunto a repertorio n. 28887 presso il Comune di Cento, che prevede la scadenza al 31/12/2019;
VISTA la domanda di rinnovo dell’accreditamento definitivo pervenuta in data 28/06/2019 assunta al protocollo n. 36137;
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VISTO l’atto di rinnovo dell’accreditamento definitivo, determinazione n. 1762 del 17/12/2019, rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS SOC. COOP. A R.L. I.S., per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda con scadenza il 31/12/2024;
VISTA la determina n. 1778 del 18/12/2019 di proroga del contratto di servizio del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico – Vigarano Mainarda fino al 29/02/2020; VISTE altresì le determine:
- n . 142 del 26/02/2020 di proroga del contratto di servizio
del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda fino al 30/04/2020;
- n. 295 de 17/04/2020 di proroga del contratto di servizio
del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda fino al 31/07/2020;
- n. 854 del 28/07/2020 di proroga del contratto di servizio
del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda fino al 31/12/2020;
- n. 1625 del 23/12/2020 di proroga del contratto di servizio
del Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda fino al 31/01/2021;
Considerato che i controlli sulla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono già stati avviati e che parte di essi hanno dato esito di regolarità;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,
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LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
per la Committenza Comuni:
Comune di Cento: il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest;
Comune di Poggio Renatico: il Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali – Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Comune di Vigarano Mainarda: il Responsabile dei Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
per la Committenza Azienda USL di Ferrara: il Dirigente del Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani
per il Gestore: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Referente Operativo di CIDAS SOC. COOP. a R.L. Sociale Onlus con sede in xxx Xxxxxxx x. 000 x Xxxxxxx (Xx) Tel. 0000.000000, Fax. 0000.000000, e_mail xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxxx.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in
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relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e pasti rivolti a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza o a persone con disabilità psichiatrica con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio, residenti nei Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, nell’ambito della concessione dell’accreditamento definitivo a quel servizio.
2. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare e pasti a favore di soggetti a rischio di non autosufficienza, di seguito denominati “autosufficienti”.
ART. 3 – DURATA
1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/02/2021 fino al 31/12/2024.
2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull’accreditamento definitivo della Regione Xxxxxx-Romagna. ART. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il soggetto gestore CIDAS fornirà il servizio accreditato, per i Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, presumibilmente nella seguente misura:
I. COMUNE DI POGGIO RENATICO
a) n. 2.800 ore totali annue presunte di assistenza domiciliare socio assistenziale, di cui:
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1. n 2.700 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;
2. n° 100 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziani o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;
b) n° 3.800 pasti annui presunti, di cui :
1. n° 3.000 pasti per persone anziane o disabili non autosufficienti;
2. n° 800 pasti per persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza.
II. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
a) n. 3350 ore totali annue presunte di assistenza domiciliare socio assistenziale, di cui:
1. n° 3200 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;
2. n° 150 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;
b) n° 2400 pasti annui presunti, di cui :
1. n° 1.200 pasti per persone anziane o disabili non autosufficienti;
2. n° 1.200 pasti per persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;
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III. ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA NEI COMUNI DI
POGGIO RENATICO E VIGARANO MAINARDA
n. 624 ore totali annue presunte di Assistenza Domiciliare Socio Educativa a favore di persone con disabilità, i cui costi sono previsti dalla normativa regionale vigente alla quale si rimanda.
2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.
3. L’operatività del servizio deve essere garantita tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
4. L’organizzazione del lavoro deve garantire:
- l’applicazione del metodo di lavoro in équipe;
- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante;
- la formazione e l’aggiornamento annuale degli operatori sulla base del programma formativo come previsto dagli obblighi di legge e di aggiornamento specifico sulla professione assistenziale e sull’organizzazione del lavoro in equipe;
- la fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione o presidi di autotutela da rischi professionali previsti per legge;
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- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare del servizio assistenziale.
5. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.
6. La Committenza ed il soggetto gestore concordano che si procederà alla revisione del presente contratto di servizio qualora il numero delle prestazioni subisca una variazione sia in aumento sia in diminuzione superiore al 20% dei valori presunti.
ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. I livelli di qualità del servizio sono determinati dalle vigenti norme regionali in materia di accreditamento.
ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1. L’ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio dell’Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di concerto con i servizi sociali dei Comuni associati. Il soggetto gestore e la Committenza provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cura, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e si potrà prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo
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flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.
2. La documentazione per l’ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.
3. Il soggetto gestore deve predisporre una procedura condivisa e l’aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l’utente.
4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l’ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal servizio sociale comunale associato.
Art. 7 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
1. Sono classificate prestazioni socio assistenziali, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:
a) Cura personale
1) bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all’intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e cambio biancheria del letto;
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2) igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di:
- alzata o messa a letto se indispensabile all’operazione;
- prevenzione delle piaghe da decubito, piccole medicazioni non infermieristiche, controllo e vigilanza per la corretta assunzione dei farmaci prescritti dal medico;
- eventuale assunzione colazione e merenda;
- vestizione.
3) alzata o messa a letto comprese prestazioni di:
- mobilizzazione dell’utente allettato;
- aiuto nella deambulazione sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente domestico;
- aiuto nel movimento di arti invalidi;
- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;
4) somministrazione pasti;
5) funzione di tutoring sia per i famigliari che per le assistenti famigliari;
b) Preparazione, confezionamento e consegna pasti
Ogni singolo pasto deve essere composto da:
1) un primo piatto, un secondo piatto, un contorno appropriato, un frutto di stagione o frutta cotta o yogurt o budino o crema o mousse di frutta, pane o grissini. Al pasto va aggiunto una volta alla settimana oltre la frutta
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anche il dolce. Il menù deve essere strutturato su base mensile nel rispetto delle diete alimentari propriamente prescritte per esigenze di salute, nonché per ragioni etnico-culturali. La quantità e la varietà dei pasti devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane e disabili; le vivande devono essere quindi ben cotte e quindi facilmente assimilabili.
I pasti dovranno essere forniti in contenitori monoporzione e dovranno essere garantiti in base al PAI e/o al PEI di ciascun assistito. I menù devono essere articolati su quattro settimane e suddivisi in menù invernale, con inizio il primo ottobre e termine al trentun maggio, e un menù estivo, con inizio al primo giugno e termine al trenta settembre, privilegiando alimenti da agricoltura biologica e sostenibile, DOP, IGP e a filiera corta. I piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto delle tabelle merceologiche e delle tabelle dietetiche proposte dal Concessionario ed approvate dalla committenza.
2) E’ consentita una variazione dei menù nei seguenti casi:
- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause, quali incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti
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deperibili;
- costante non gradimento di alcuni piatti.
3) Il soggetto gestore si assume la responsabilità circa l’idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici sanitari.
4) Il soggetto gestore dovrà provvedere al trasporto dei pasti dal terminale di distribuzione al domicilio degli utenti assistiti utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti.
5) Il soggetto gestore dovrà disporre di un apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia.
c) Supporto alla vita quotidiana e all’approccio ad ambienti diversi dalla casa:
- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci
prescritti dal medico, se scollegata da altre prestazioni;
- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere
previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle altre prestazioni;
- aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;
- per l’attività di consegna dei pasti, comprensiva dell’attività di scodellamento e di monitoraggio. La
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consegna del pasto può avvenire con prestazioni aggiuntive di monitoraggio con tempistiche maggiori definite nel PAI.
d) Prestazioni socio educative:
Sono classificate prestazioni socio educative, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni descritte nei punti seguenti:
- promozione socializzazione e integrazione sociale (accompagnamento ad attività ludico ricreative e sportive);
- sostegno alla famiglia nella gestione domiciliare dell’utente (es. acquisizione di adeguate modalità comportamentali, stimolazione alla regolare frequenza in esperienze socio occupazionali, monitoraggio dello stato emotivo e delle dinamiche intrafamiliari …);
- accompagnamento a visite mediche, acquisti finalizzati, uscite finalizzate alla conoscenza del territorio;
- periodici confronti di verifica con gli operatori dei servizi sociali referenti dei casi;
- incontri tesi a verificare le risorse ed i bisogni degli utenti con età maggiore di 18 anni inviati dal servizio UONPIA dell’Azienda USL di Ferrara, processo necessario per poi individuare gli obiettivi perseguibili e le azioni educative da mettere in campo. Per tutti i casi verrà stilato periodicamente dall’educatore professionale di riferimento un progetto educativo.
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ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:
- la tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico
del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- la quota di contribuzione dovuta dall’utente, eventualmente assunta dalle amministrazioni comunali;
- la quota partecipativa di spettanza del Committente, depurata della quota partecipativa dell’utente, stabilita in base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;
- le tariffe pattuite con il soggetto gestore del servizio per le prestazioni assistenziali rivolte agli utenti autosufficienti.
8.1 Determinazione del costo di riferimento
1. L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
a) del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
b) della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell’utente.
2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base dei fattori di produzione socio assistenziali e socio educativi forniti dal soggetto gestore e previo contradditorio
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con lo stesso soggetto.
8.2 Flusso informativo sui costi di produzione
1. La Committenza attiva, tramite l’Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
2. A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali stabiliti dalla Committenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii., il soggetto gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all’applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.
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8.3 Determinazione delle tariffe
1. L’importo della tariffa è calcolata dall’ente competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell’utente. L’importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.
2. La tariffa oraria dell’assistenza domiciliare diretta a persone non autosufficienti è quella prevista dalla normativa regionale vigente. La tariffa oraria per l’assistenza domiciliare diretta a persone autosufficienti è la medesima prevista per gli utenti non autosufficienti, sia che si tratti di assistenza domiciliare socio assistenziale, sia che si tratti di assistenza domiciliare socio educativa. Gli importi tariffari, per gli utenti non autosufficienti saranno ripartiti tra quota a carico del FRNA e quota a carico dell’utente/Comune nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento, mentre per gli utenti autosufficienti saranno a carico dell’utente/Comune sulla base dei vigenti regolamenti comunali.
Per gli utenti in carico al Modulo Operativo del Servizio Psichiatrico, i suddetti importi saranno a carico dell’utente/Azienda USL di Ferrara.
3. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al
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domicilio degli utenti non autosufficienti o autosufficienti è determinata nel 33,00% del numero di ore effettuate. Tale importo orario sarà moltiplicato per il costo di riferimento regionale relativo al solo costo orario del personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo regionale di riferimento dell’assistenza domiciliare. Tale importo, per l’utente non autosufficiente sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di utente/Comune nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento, mentre per l’utente autosufficiente sarà a carico dell’utente/Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.
Per gli utenti in carico al Modulo Operativo del Servizio Psichiatrico, il suddetto importo sarà a carico dell’utente/Azienda USL di Ferrara.
4. Per la consegna dei pasti al domicilio, compresa la relativa fornitura, il corrispettivo viene determinato in € 12,00 IVA compresa, per ciascuna consegna consistente nei 2 pasti giornalieri. L’importo dovrà essere fatturato per ciascun pasto destinato ad un soggetto non autosufficiente per
€ 4,00 all’Azienda USL di Ferrara ai sensi della DGR n. 1206/2007, mentre la restante quota dovrà essere ripartita tra l’utente ed il Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.
Per ciascun pasto destinato ad un soggetto autosufficiente
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l’importo dovrà essere fatturato all’utente/Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.
5. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto gestore, le tariffe dovute, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell’espletamento delle verifiche di legge.
8.4 Determinazione delle rette a carico utente/Comune
1. La quota di contribuzione a carico dell’utente/comune è quella definita dalle norme regionali.
2. I Comuni, sulla base di propri provvedimenti in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all’utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall’utente sulla base della tariffa regionale.
8.5 Riscossione delle quote di contribuzione
1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non
sussiste la possibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla tariffa determinata dal presente contratto;
- la tariffa non può essere pagata anticipatamente rispetto
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al mese di competenza;
- la tariffa a carico dell’utente/Comune, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- in caso di mancata effettuazione del servizio in conseguenza a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, l’utente non è tenuto al pagamento del servizio;
- in caso di assenza improvvisa non programmata il soggetto gestore sarà remunerato per le prestazioni programmate nel primo giorno di assenza, qualora non sia stata comunicata entro le 24 ore;
- il soggetto gestore potrà chiedere un anticipo della quota mensile prevista dal PAI e/o dal PEI a carico degli utenti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;
- il soggetto gestore deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’attestazione, sulla base dei servizi resi e dell’effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l’assistenza specifica
sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- il soggetto gestore deve assicurare i flussi informativi
nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel
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rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.
2. Per agevolare il pagamento della quota di tariffa da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni. Al fine di monitorare il regolare pagamento di tali quote, il soggetto gestore con cadenza mensile ha facoltà di richiedere agli utenti l’attestazione di avvenuto pagamento.
3. Qualora vengano segnalati dall’utenza errori nell’applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore, dovrà provvedere alla modifica dell’importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.
4. L’utente che non paga la quota di tariffa a suo carico entro il termine indicato è considerato moroso. Il soggetto gestore o suo incaricato invia all’utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.
Nel sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in
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attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il soggetto gestore provvederà ad informare i Servizi Sociali dei Comuni associati che l’utente risulta moroso.
I Servizi Sociali avranno a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo.
Qualora l’intervento dei Servizi Sociali non abbia ravvisato l’opportunità dell’intervento di aiuto e l’insolvenza dell’Utente permanga, il Gestore, in accordo con i Servizi Sociali, potrà esercitare la facoltà di disporre l’interruzione del servizio e/o di intraprendere il recupero del credito per le vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).
All’utente moroso, il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.
Il soggetto gestore aggiorna annualmente i Servizi Sociali dei Comuni associati sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito, al fine di consentire la valutazione tempestiva di eventuali peggioramenti della situazione socio economica dei debitori e di attivare eventuali percorsi ritenuti idonei.
ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO
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1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile.
2. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dalla concessionaria che devono riportare necessariamente i quantitativi lavorativi nel mese precedente suddivisi per tipologia di prestazioni rese. Il concessionario si impegna a trasmettere, prima dell’invio della fattura, un prospetto riepilogativo con l’indicazione delle prestazioni rese per singolo utente e con il dettaglio dei costo addebitati al fine di consentire alla committenza la verifica delle prestazioni rese. Le fatture saranno poste in liquidazione, nei confronti della impresa, qualora positivamente riscontrate dagli uffici competenti nel rispetto della normativa vigente.
3. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale dell’ente debitore:
- COMUNE DI POGGIO RENATICO – Xxxxxx xxxxxxxx x. 0 – 44028
Poggio Renatico - Codice Fiscale: 00339480386, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UF93Z4, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;
- COMUNE DI VIGARANO MAINARDA – Xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 44049
Vigarano Mainarda - Codice Fiscale: 00289820383, dovranno
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essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTQ2E, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;
- AZIENDA USL DI FERRARA – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
(XX) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTPUJ, dovranno riportare il numero di ordine che sarà dall’Azienda comunicato annualmente ed il codice dell’ufficio.
4. I Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Xxxxxxxx e l’Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare quanto dovuto al gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.
In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale
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degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all’aggiudicataria a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell’Ente.
5. Il soggetto gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla
L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza.
6. In particolare, i conti correnti dedicati su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto e le persone autorizzate ad operare sugli stessi, sono i seguenti:
a) BPER – Filiale di Copparo - IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
b) BPER – Filiale di Ferrara – IBAN XX00X00000 00000 000000000000
c) BPER – Filiale di Copparo – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
d) BPER – Filiale di Ferrara – IBAN XX00X0000000000000000000000
e) BPER – Filiale di Ravenna – IBAN XX00X0000000000000000000000
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f) BPER – Filiale di Copparo – IBAN XX00X0000000000000000000000
g) BANCO POSTA – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
h) CREDIT AGRICOLE CARIPARMA – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
i) MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
j) CREDEM – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
k) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
l) BANCO BPM– IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
m) BANCO BPM – IBAN IT 96 R 05034 13010 000000003389
n) UNICREDIT BANCA D’IMPRESA – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
o) UNICREDIT BANCA D’IMPRESA – IBAN XX00X 00000 00000 000000000000
p) INTESA SANPAOLO – IBAN XX00X0000000000000000000000
q) INTESA SANPAOLO – IBAN: XX00X0000000000000000000000
x) XXXXX XXX XXXXXX CENTRALE – IBAN XX00X0000000000000000000000
s) BANCA POPOLARE ETICA – IBAN XX00X0000000000000000000000
t) CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SOCIETA’
COOPERATIVA – IBAN: XX00X0000000000000000000000 u) UBI BANCA SPA – IBAN XX00X0000000000000000000000
6. Le persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati
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sopra riportati, sono le seguenti:
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Jolanda di Savoia (Fe) il 21/08/1958, residente in Xxxxxx xxxxx Xxxx x. 00 a Copparo (Fe), C.F. BRTDNL58M21E320Q, Presidente;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Copparo (Fe) il 30/04/1970, residente in Xxx X. Xxxxxx x. 00 a Xxxx xxx Xx (Xx), X.X. XXXXXX00X00X000X, Vice-presidente;
- Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ferrara (Fe) il 07/06/1966, residente in Xxx X. Xxxxx x. 000 x Xxxxxxx (Xx), C.F. MRCLRD86L26D548R, Procuratore speciale;
- Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a Ferrara (Fe) il 07/06/1966, residente in Xxx Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxx (Xx), X.X. XXXXXX00X00X000X, Procuratore speciale;
- Xxxxxx Xxxxxx, nata a Durazzo (Al) il 03/04/1988, residente in Xxx X. Xxxxxxx x. 00/x x Xxxxxxx (Xx), C.F. SMNBRN88D43Z100H, Procuratore speciale;
- Xxxxxx Xxxxx, nata a Ferarra il 08/11/1974, residente in Xxx Xxxxxxxxx x. 000 x Xxxxxxx (Xx), C.F. MNSSNO74S48D548I, Delega limitata per operazioni di Cassa fino al limite massimo di euro 10.000 per i conti n. 2 e n. 14;
7. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all’Amministrazione Comunale.
8. Il soggetto gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte
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agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione all’utenza.
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4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il soggetto gestore deve acquisire l’assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
- il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;
- dopo aver acquisito l’assenso dei Committenti il soggetto gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.
6. Ove possibile, il soggetto gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.
7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.
8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri verrà addebitata una decurtazione pari al 50%
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della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell’interruzione.
9. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90
n. 146, ex art. 7 lett. G.
10. In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali accordi locali stipulati tra organizzazioni sindacali e di categoria. ART. 11 - RISORSE UMANE
1. Per il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il
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servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il soggetto gestore, per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:
- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;
- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.
4. Il soggetto gestore deve inoltre comunicare entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l’elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio di Assistenza Domiciliare, del personale in turno, con attestazione delle ore lavorative effettuate, corredato da relativa qualifica professionale e da copia del contratto di lavoro corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al CCNL applicato, all’applicazione di CCI aziendale. Inoltre il soggetto gestore si impegna a comunicare annualmente alla committenza tutte le variazioni del personale in servizio intercorse successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (comprese eventuali modifiche dell’orario di lavoro, sede lavorativa, inquadramento retributivo, ecc.).
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5. Il soggetto gestore dà atto di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al soggetto gestore del servizio ed ai sui collaboratori a qualunque titolo. Il soggetto gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.
2. L’accertata violazione da parte del soggetto gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti. ART. 13 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:
- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
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- relazione annuale del soggetto gestore relativa al servizio che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra èquipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PAI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.
2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore verrà applicata una penale come previsto all’art.14.
3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l’Ente competente al rilascio dell’accreditamento per la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
4. Il soggetto gestore dovrà effettuare con cadenza periodica, almeno annuale, indagini di customer satisfaction finalizzata a valutare la qualità del servizio ed il grado di percezione della stessa da parte degli utenti. L’indagine deve essere volta ad evidenziare i principali aspetti del servizio, con particolare riguardo alle esigenze dell’utenza, al rispetto
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dei parametri indicati nei contratti di servizio e nelle carte dei servizi e al funzionamento globale dei servizi.
ART. 14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.
1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.
3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.
4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto gestore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:
a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;
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b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;
c) per grave negligenza o malafede dell’impresa nell’esecuzione del presente contratto di servizio;
d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;
e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell’accreditamento del servizio;
f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l’affidabilità del soggetto gestore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;
g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti.
5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta al soggetto gestore da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare
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gravità o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di concessione con termine di preavviso inferiore.
6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell’impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.
7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell’ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.
8. L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.
9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:
a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
b) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza
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sul lavoro;
c) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;
d) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria dell’utente, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;
e) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell’attività istituzionale.
10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente l’Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.
11. Nel caso in cui il soggetto gestore si adegui alla diffida l’Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all’importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della
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recidiva.
12. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
13. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, il soggetto gestore non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.
14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto gestore.
15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.
16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto,
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fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all’immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.
ART. 15 - MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
1. Per i servizi aggiuntivi (consegna del pasto) verrà riconosciuta la revisione annuale del costo definito al precedente art. 8.3.
2. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l’art. 176, comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii..
Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda.
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3. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l’inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all’articolo 13;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4. In simili casi il soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.
5. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento.
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6. Il soggetto gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno tre mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.
7. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.
ART. 16 - FLUSSI INFORMATIVI
1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).
2. Il soggetto gestore assicura altresì l’assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.
3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all’articolo 14.
ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA
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1. Le parti assumono il sistema informativo area socio sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli utenti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.
2. Il soggetto gestore si impegna all’utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell’ambito del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria.
3. Il soggetto gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria, garantendo:
a. l’utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
b. il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;
c. la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
d. la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull’andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.
4. L’assolvimento dei debiti informativi locali e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il
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monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.
5. L’eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del soggetto gestore stesso, comporta l’invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il soggetto gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.
6. Nel caso in cui sia verificata l’inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a
€ 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.
7. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all’accertata inadempienza del soggetto gestore.
8. L’applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di contro-deduzioni da parte del Gestore.
9. Il soggetto gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.
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10. Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il soggetto gestore si impegnerà all’utilizzo dello specifico Modulo informatico in fase di attivazione nell’ambito del sistema informativo area socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l’adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d’ora che all’atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.
11. Con particolare riferimento alla gestione amministrativa/contabile del presente contratto il soggetto gestore si impegna ad assolvere il debito informativo della committenza relativo all’anagrafe delle prestazioni, secondo quanto disposto dal D.M. 8 marzo 2013 e ss.mm.ii, attraverso l’utilizzo di un sistema informativo.
ART. 18 – RESPONSABILITÀ
1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell’espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.
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2. Il soggetto gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ. .
3. Salvo quanto prescritto dall’art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell’art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.
4. Il soggetto gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 1/2462/65/164701424 del 27/10/2019, in corso di validità, rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia con sede in xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si conserva agli atti del Comune di Cento.
5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la
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copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), per una somma assicurata (massimale/sinistro) di Euro 7.500.000,00 (euro settemilioniecinquecento/00). Il gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.
ART. 19 - ELEZIONE DEL FORO
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.
3. Foro competente è quello di Ferrara.
4. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 20 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario, comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento.
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2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a carico del Gestore. La registrazione in caso d’uso è a carico del richiedente.
ART. 22 - PANTOUFLAGE
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 23 - NORME FINALI
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto
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applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
2. Ai sensi dell’articolo 21 comma 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale.
p. CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS Il LEGALE RAPPRESENTANTE
x.xx Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE DI POGGIO RENATICO
IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
p. AZIENDA USL DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
x.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vigarano Mainarda, 24/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento (CAZZIARI XXXXXXXX)
con firma digitale
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