REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI FONDI PROVINCIA DI LATINA
N° di rep. del
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI FONDI PROVINCIA DI LATINA
Affidamento del servizo di gestione centro diurno disabili - CIG
L'anno 202_ addì xxxxxxxxx del mese di xxxxxxx in FONDI nella Casa Comunale, avanti a me xxxxxxxxxxxxxxxx Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune C.F. 81003290590 e P.iva 01061770598, si sono costituiti:
- da una parte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella sua qualità di xxxxx ad xxxxxx autorizzata alla stipula del presente atto, domiciliata per la carica presso la casa comunale, la quale interviene in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Fondi, Piazza Municipio n. 1 (Codice Fiscale n.81003290590),
- dall'altra parte il sig xxxxx nato a xxxx il xxxxx C.F. xxxxx nella sua qualità direttore generale e legale rappresentante dell'impresa xxxxxxxxxxx con sede xxxxxxxx CFxxxxxxxx,
detti comparenti della cui identità e piena capacità io Segretario Comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto:
PREMESSO CHE:
-con determinazione a contrarre n. xxxxxxx del dirigente del Settore I- Servizio Politiche sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Fondi è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della gestione del servizio del Centro Diurno Disabili del Comune di
Fondi a favore di adulti con disabilità per la durata di un anno con facoltà di rinnovo per un ulteriore,per un importo complessivo di Euro xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai snsi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché approvato gli atti di gara. Inoltre, con la suddetta determinazione è stato stabilito di investire la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Xxxxxx e Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx -CUC- di procedere all'espletamento della gara de quo, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali ai documenti approvati;
- con determinazione n.xxxxx del xxxx del responsabile della CUC è stata indetta la procedura di gara in questione i cui verbali recanti la proposta di aggiudicazione sono stati approvati con determinazione n. xxxx del xxxxx dello stesso responsabile della CUC;
- con determinazione n.xxxx del xxxxx il Dirigente del Settore I- Servizio Politiche sociali e pubblica istruzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore dell'impresa "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett
a) del Codice;
- l’aggiudicataria dell’appalto è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 - comma 9 - del Codice;
- il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il diritto di recesso dal contratto;
- l’appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto (compreso il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e la propria offerta tecnica) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premessa
1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 - Norme regolatrici
1. L'esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara, dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fondi, dal protocollo di legalità in materia di sicurezza sul lavoro in Provincia di Latina a cui ha aderito il Comune di Fondi, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate in gara dall’appaltatore, documenti che ancorché non materialmente allegati al presente
xxxx, l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. Inoltre, l'esecuzione del presente contratto è regolata dalle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. -Codice dei contratti-, e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate nonché dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la stazione appaltante, l'appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate dalla stazione appaltante.
Art. 3 - Oggetto
1. Il presente contratto ha per ha oggetto l'affidamento della gestione del servizio del Centro Diurno Disabili del Comune di Fondi a favore di adulti con disabilità mediante l’utilizzo delle figure professionali previste nell’art.6 del Capitolato speciale d’appalto per complessive 13.481
(tredicimilaquattrocentottantuno) ore.
2. L’oggetto ricomprende altresì le prestazioni migliorative presentate dall’appaltatore in sede di gara, quale offerta tecnica, i cui costi non essendo a carico dell'Ente appaltante sono ricompresi nel corrispettivo di cui all'art.5 del presente contratto.
Art.4 - Durata
1. Il presente contratto avrà durata di anni 2 (due) con facoltà di rinnovo di un ulteriore anno e proroga tecnica di n. 6 mesi , come previsto al comma 1 dell’art. 2- Durata ed importo del servizio del Capitolato speciale d’appalto e confermato.
2. La stazione appaltatane si è avvalsa di quanto previsto all'art.16 del Capitolato speciale d'appalto affidando il servizio de quo a far data dal primo ottobre 2020, giusta determinazione dirigenziale del Settore I - Servizio Politiche sociali e Pubblica Istruzione, n.1030 del 01/10/2020.
Art.5 - Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle presente contratto per la durata indicata all'art.4 viene determinato, in Euro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA al 5% (cinque per cento) pari ad Euro xxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) per un totale di Euro xxxxxxxxxxx. (xxxxxxxxxxxxxxxx).
0. Il Comune corrisponde all’appaltatore un compenso orario pari ad Euro xxx (ventidue virgola novantaquattro) oltre IVA al 5% (cinque per cento) per un compenso orario totale di Euro xxxxx (xxxxxxxxxxxxx), risultante dall’applicazione del ribasso offerto del 3% (tre per cento) sull’importo a base di gara.
Art. 6 - Insussistenza di altre cause ostative a contrarre
1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (d’ora in poi D.Lgs. 159/2011) l’appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale né sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011.
2. L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni all’evento ogni modificazione intervenuta negli assetti del consorzio, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo ove necessario la documentazione per la verifica presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanze ostative di cui all’art.67 D. Lgs. n. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso codice antimafia.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. Richiamato altresì quanto specificato in premessa, ovverosia che d’ufficio è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’appaltatore, questi dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs 231/2001. Inoltre a carico dell’appaltatore non risulta irregolarità contributiva I.N.P.S. , I.N.A.I.L., CNCE come da documento protocollo INAIL n.24232310 del 16/10/2020 con scadenza in data 13/02/2021.
Art.7 - Anticorruzione
1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Piano triennale di Previsione della Corruzione e programma per la Trasparenza e l’integrità 2019 - 2021 approvato con deliberazione della Piano Triennale di Previsione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.33 del 31/01/2020, come da dichiarazioni agli atti del dante causa xxxx del xxxxxxx e dell'avente causa prot.
n. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Art.8 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore
1. Ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede nel Comune di FONDI (LT), piazza Municipio n. 1 CAP 04022.
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, al sopra evidenziato indirizzo, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
3. Le Parti accettano espressamente che le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica. A tal fine La stazione appaltante dichiara che la propria pec è la seguente: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. L'appaltatore, dichiara che la propria pec è la seguente: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art.9 -Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016, mediante polizza fideiussoria n. N00116/1110664759 emessa da GROUPAMA ASSICURAZIONI, Agenzia N00116 -Gaeta, con inizio validità in data 28/12/2020 e con scadenza in data 31/12/2021, per una somma garantita pari al 5% del costo del servizio e quindi garantendo una somma pari ad Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente. In detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art.10 -Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato Polizza responsabilità civile rischi diversi, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto, polizza N., agenzia xxxxxxx di Latina, Codice xxxxxxxx, in data xxxxxxxx con scadenza annuale e con pagamento semestrale un massimale pari ad Euro 3.000.000,00 per sinistro, persona, per danni a cose per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.
Art.11 -Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine l’appaltatore conferma il numero del conto corrente bancario dedicato per
l'effettuazione dei pagamenti e le persone autorizzate ad operare su di esso, come già comunicato in data 30/12/2020 protocollo comunale 000000497 del 05/01/2021.
2. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
Art.12 - Fatturazione e Pagamenti
1. Il pagamento avverrà sulla base delle fatture presentate entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, che verranno emesse con cadenza mensile con mandato di pagamento a favore dell'appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, nonché sulla base di fatture mensili corredate dagli statini e/o distinte giornaliere. Si rilevano altresì i commi 1 e 2 dell'art.7 del Capitolato speciale d'appalto:
"1. L'Amministrazione si impegna a corrispondere per lo svolgimento dell'attività il corrispettivo calcolato sulla base del costo orario del servizio offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestato, distinto per figure professionali, nel rispetto del monte orario annuale previsto per ciascun operatore. A questa documentazione, deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione di fatture mensili.
2. Sull'importo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art.30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016".
2. Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art.191 del D.Lgs. n.267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Fondi devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, nonché le seguenti ulteriori informazioni ossia: il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno, il numero e la data del contratto; il capitolo impegnato e il numero dell’impegno, il codice identificativo gara, il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento, la scadenza del pagamento.
3. L’Appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SdI) del Comune di Fondi un Esito Committente di “Rifiuto” della fattura elettronica.
4. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.
5. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.
6. Il pagamento avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale (IVA - Split Payment) e di fatturazione elettronica. Si precisa a tal proposito che il Codice Identificativo Unico è il seguente: GTXFGH.
Art.13 - Organizzazione del servizio
1. Il servizio riguarda la gestione del Centro Diurno Disabili Adulti del Comune di Fondi ubicato presso la sede della ex scuola "S. Xxxxxx" sita in via Appia lato Itri o una struttura alternativa rispondente ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura. In modo particolare si fa riferimento alla L.R. del Lazio n. 41/2003 e s.m.i. .
2. L’orario di apertura del Centro è su cinque giorni settimanali (lunedì -venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Il Centro resta chiuso tutti i giorni festivi, di sabato, nel mese di agosto e durante le vacanze di natale e pasquali in corrispondenza con il calendario scolastico.
Art.14- Tipologia di prestazioni del servizio
1. Le prestazioni da erogare sono indicate nell’art.3 del Capitolato speciale d'appalto: laboratorio di attività manuali, di cucina, di falegnameria, musicali; attività ludico-sportive, attività di floricultura e cura degli spazi verdi circostanti il centro, attività di counseling psico sociale rivolto alle famiglie, attività educativa all’uso di servizi, mezzi di trasporto e strutture per favorire il processo di autonomia e di integrazione socio ambientale in base alle abilità possedute da ognuno, inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive e di tempo libero del territorio, organizzazione di gite di gruppo da effettuarsi in corrispondenza ad eventi di particolare interesse culturale e ludico ricreativo.
Art.15- Coordinatore del servizio
1. Al fine di coordinare tutte le attività oggetto dell’appalto, l'appaltatore nomina un Coordinatore Tecnico del Servizio qualificato e con provata esperienza
per la gestione di tutti gli aspetti tecnici/qualitativi ed economici definiti nel Contratto e dal presente Capitolato al quale viene delegata le funzioni di seguito indicato: coordinare le attività con le famiglie ed i Servizi Sociali comunali; predisporre, in collaborazione con il Responsabile del I Settore l'organizzazione del servizio; programmare, pianificare e redigere gli atti necessari per l’attività di lavoro amministrativa e tecnica utile per l’espletamento del servizio; mantenere una comunicazione costante con il Responsabile del I Settore, garantendo una pronta reperibilità e la presenza presso la sede comunale per almeno n.20 (venti) ore settimanali, escluse le settimane di sospensione delle attività; coordinare gli interventi e le attività delle équipe degli operatori; partecipare, concordare, gestire gli incontri con le famiglie o con altro Ente; programmare le ferie del personale, nonché l’organizzazione e la sostituzione in caso di assenza in modo da garantire l’erogazione continuativa delle prestazioni; coordinare gli aspetti tecnico organizzativi e operativi degli interventi nonché le funzioni di integrazione con l’attività dei Servizi Sociali del Comune e le famiglie; gestire il personale (mansioni, orari, retribuzioni, ferie, ecc.) coordinando l'assegnazione dei singoli casi; raccordarsi, in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici, con l’Amministrazione Comunale (fatturazione, ecc.); partecipare ove richiesto, agli incontri con il Responsabile del I Settore; segnalare con anticipo di 24 (ventiquattro) ore eventuali variazioni nel personale di servizio al fine di ottenere la necessaria autorizzazione; verificare la corretta compilazione della modulistica di rilevazione delle attività giornaliere; garantire la presenza a chiamata (telefonica o mezzo fax) durante l'orario di
espletamento delle prestazioni oggetto del Servizio, ai fini delle segnalazioni e delle soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento delle attività.
2. Il Coordinatore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati e deve aver maturato, presso Enti pubblici e/o privati, un'esperienza documentabile di almeno 36 (trentasei) mesi nella funzione di coordinatore nella gestione di servizi socio assistenziali e/o sociosanitari rivolti ai disabili, prestati con risultati positivi a favore di pubbliche amministrazioni.
3. In caso di assenza temporanea del Coordinatore, l'appaltatore deve comunicare al Responsabile del I Settore un sostituto che deve avere gli stessi requisiti richiesti per il titolare della funzione.
Art.16 - Obblighi dell'appaltatore in materia di trattamento del personale
1. L'appaltatore si impegna svolgere i servizi secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel progetto tecnico presentato ed è tenuto ad assumere i seguenti obblighi: Provvedere alla pulizia dei locali ed ai lavori di ordinaria manutenzione; rispettare nei confronti del personale impiegato tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi disciplinanti la materia.
2. E' fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci.
3. L'appaltatore è tenuto a presentare, al momento della fatturazione, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni (buste paga), nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato
nell’espletamento del Servizio. A tali certificazioni deve essere allegata autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono al personale impiegato nel servizio.
4. L'appaltatore deve garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Deve, inoltre, comunicare 15 (quindici) giorni prima dell’inizio delle attività, l’elenco del personale utilizzato nel Servizio con relativi curricula e titoli; garantire la formazione degli operatori a proprie spese secondo le modalità riportate nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara; fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, necessari per la corretta esecuzione del servizio; comunicare, preventivamente l’utilizzo di nuovo personale con la specificazione dei seguenti dati: generalità, curriculum, qualificazione professionale e posizione assicurativa. Si precisa il ricorso a nuovo personale potrà, in ogni caso, avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale. E, ancora, l'appaltatore deve trasmettere al Responsabile del I Settore - Servizio Politiche sociali e Pubblica Istruzione copia dei contratti di lavoro; assicurare, salvo diversa richiesta da parte del Responsabile del I Settore, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere comunicata al Responsabile del I Settore con anticipo minimo di 24 (ventiquattro) ore rispetto all’ora in cui il medesimo prende servizio ed essere da questi espressamente autorizzata. L'appaltatore deve sostituire il
Coordinatore e gli operatori qualora il Responsabile del I Settore, a suo insindacabile giudizio, li ritenga non idonei all’espletamento del Servizio; garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato; assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l’utilizzo di autoveicolo; osservare rigorosamente le disposizioni del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; comunicare al Responsabile del I Settore, il nominativo del responsabile della sicurezza; comunicare tempestivamente al Responsabile del I Settore tutte le variazioni d’orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con lo stesso le migliori soluzioni. Tale obbligo si applica anche a tutte le licenze e le assenze del personale del quale dovrà essere garantita la sostituzione immediata; far pervenire mensilmente al Responsabile del I Settore, apposita relazione sull’andamento tecnico del servizio proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità; nella relazione dovranno essere documentati i piani personalizzati degli utenti e le modalità di rapporto con le famiglie; dotarsi di una sede operativa in Fondi; garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto previsto in materia d’igiene del lavoro dalla normativa vigente; apportare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto delle attività ed orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni il soggetto affidatario dovrà rendere conto mensilmente all’Amministrazione; organizzare uno schedario informatico, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di
legge in materia di privacy e consegnare il detto schedario informatico al Comune al termine dell’appalto; sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni; assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario.
Art.17 - Personale
1. Il personale svolgerà le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui venga a contatto per ragioni di servizio; dovrà altresì tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dell’utenza.
2. Il personale dovrà garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori dei Servizi Socio- sanitari.
3. L'appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento degli Enti in cui viene svolto il servizio.
Art.18 -Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso di esecuzione del servizio, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 19 - Penalità
1. Il Responsabile del I Settore o suo delegato ha ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo sul corretto espletamento del Servizio. Più in particolare, il medesimo: verifica e controlla l'effettiva prestazione svolta; controlla la qualità e la conformità della prestazione al capitolato, al progetto predisposto dal soggetto affidatario nonché al Piano di Lavoro Individuale.
2. Si precisa che nel corso dell’anno saranno organizzati almeno tre incontri per la programmazione, la verifica e la valutazione del servizio.
2. Il Responsabile del I Settore o suo delegato si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.
3. Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute Capitolato speciale d'appalto o di qualsiasi norma vigente in materia del servizio di cui trattasi, il Responsabile del I Settore potrà fissare un congruo termine, almeno 3 (tre) giorni, entro il quale l’affidatario potrà produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, potrà essere applicata una penalità di importo compreso tra Euro 200,00 (duecento virgola zero) e Euro 1.000,00 (mille virgola zero) in funzione della gravità dell’irregolarità riscontrata. L’Amministrazione Comunale potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell’affidatario, alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento
della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.
4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, avrà la facoltà di stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente. Tale nuovo contratto, in ogni caso, non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata residua del contratto iniziale. L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente.
5. In ogni caso, ai sensi dell'art.113 bis del Codice dei Contratti, la penale non può superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
Art.20 - Subappalto
1. Per le caratteristiche specifiche delle prestazioni oggetto del servizio affidato e per quanto previsto all'art.8 del Capitolato speciale d'appalto è vietato il subappalto pena la risoluzione del presente contratto.
Art.21 - Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.
2. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art.22 - Cessione dei crediti
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.
Art.23 - Risoluzione
1. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi: apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell’appaltatore; messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività ad altri da parte dell’appaltatore; abbandono del servizio; motivi di pubblico interesse o necessità; inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio; interruzione non motivata del servizio; subappalto del servizio; cessione del contratto a terzi; violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; in seguito alla comminazione di n.3 (tre) penalità, indipendentemente dalla relativa gravità; gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore
anche a seguito di diffide del Comune; violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza.
2. Nelle ipotesi su indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata ovvero di comunicazione mediante pec, di rivalersi della clausola risolutiva.
3. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l’Appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del medesimo servizio.
4. La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo dell’appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
5. Per quanto qui non previsto si rinvia a quanto disciplinato ai commi 2,3,5,6,7 e
8 dell'art.14 - Verifiche e controlli - Penalità - Risoluzione del Capitolato speciale d'appalto.
6. Si richiamano infine i casi di risoluzione previsti nel presente contratto al comma 3 dell’art.6, al comma 3 dell’art.19, all’art.20 e al comma 1 dell’art.21.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.24 - Controversie e Foro competente
1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n.50/2016, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Latina.
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art.25 - Adempimenti privacy
Regolamento EU 2016/679 e X.Xxx.n. 196/2003 e s.m.i.
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del presente contratto.
2 Si precisa che il trattamento dei dati personali comunicati dall'appaltatore al Comune ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, avverrà in conformità al Regolamento europeo 679/2016, all’informativa rilasciata dal Comune in fase di iscrizione anagrafica ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato in tale sede dalla Cooperativa.
3. L'appaltatore per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai fini dell'erogazione dei Servizi, si pone quale "Responsabile esterno del trattamento" in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel Regolamento UE 2016/679.
4. L’appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile esterno del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
5. Resta comunque inteso che l'appaltatore si pone, rispetto a tali dati, quale “Responsabile esterno del Trattamento”, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando il Comune da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.
Art.26 - Trattamento dei dati personali
1. L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679.
2. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa altresì che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’appaltatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.
7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'appaltatore.
0.Xx stazione appaltante informa l'appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fondi con sede a Fondi (LT), in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0.
9. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art.27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni relative al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si precisa altresì che essendo l'appaltatore Cooperativa sociale ONLUS non è soggetta a pagamento bolli ai sensi dell'art.82, comma 5 del D.Lgs.117/2017.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante ho dato lettura del presente atto informatico, redatto da personale di mia fiducia verificato, mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me.
Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di trenta facciate, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario.
I comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale. Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.