Accordo
Traduzione1
Accordo
0.142.111.912
tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla facilitazione del rilascio di visti
Concluso il 3 novembre 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2009
(Stato 1° luglio 2009)
La Svizzera e la Bosnia e Erzegovina
(in seguito le Parti contraenti);
desiderose, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per uno sviluppo duraturo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Bosnia e Erzegovina;
consapevoli che tutti i cittadini della Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Bosnia e Erzegovina per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;
riconoscendo che, nel caso in cui la Bosnia e Erzegovina reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Svizzera, a questi ultimi si applicano automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Bosnia e Erzegovina;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigra- zione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammis- sione;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20042;
tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia e Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti, firmato il 28 settembre 2007;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
1. Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Bosnia e Erzegovina per soggiorni di 90 giorni al massimo per periodi di 180 giorni.
RU 2009 3595
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.362.31
2. Se la Bosnia e Erzegovina reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Svizzera, a questi ultimi si applica- no automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Bosnia e Erzegovina.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini della Bosnia e Erzegovina solo se questi ultimi non sono già esonerati dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Svizzera, del presente Accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dal presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontanamento, sono discipli- nate dal diritto nazionale della Svizzera o della Bosnia Erzegovina.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera;
b) «cittadino della Bosnia e Erzegovina»: chiunque abbia la cittadinanza della Bosnia e Erzegovina;
c) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Svizzera per con- sentire:
– l’entrata per un soggiorno di al massimo 90 giorni in totale in Svizzera,
– l’entrata per il transito nel territorio della Svizzera;
d) dalla data dell’applicazione integrale dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera, «visto» significa autorizzazione rilasciata o decisione adottata dal- la Svizzera per consentire:
– l’entrata per un soggiorno previsto di al massimo 90 giorni in totale nel territorio della Svizzera o di più Stati Schengen,
– l’entrata per il transito nel territorio della Svizzera o di più Stati Schen- gen;
e) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino della Bosnia e Erzegovina autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Svizzera ai sensi della normativa nazionale;
f) «Stato Schengen»: ogni Stato che applica integralmente l’acquis di Schen- gen ai sensi dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attua- zione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004.
Art. 4 Documenti comprovanti lo scopo del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini della Bosnia e Erzegovina, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare lo scopo del viaggio nel territorio dell’altra Parte contraente:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia e Erzegovina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizza- zioni intergovernative:
– una lettera emessa da un’autorità competente della Bosnia e Erzegovina attestante che il richiedente è membro della delegazione in viaggio nel territorio della Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
– una richiesta scritta della persona giuridica ospitante, società o organiz- zazione, della sua succursale o filiale, delle autorità nazionali o locali della Svizzera o dei comitati organizzatori di fiere commerciali e indu- striali, conferenze e convegni, che si svolgono nel territorio della Sviz- zera;
c) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipa- re a corsi, seminari o conferenze, anche nel quadro di programmi di scam- bio:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e l’attestato d’iscrizione dell’organizzazione in questione nel pertinente registro, emesso da un’autorità statale conformemente alla legislazione nazio- nale;
d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Bosnia e Erzegovina:
– una richiesta scritta della Camera del Commercio Estero della Bosnia e Erzegovina indicante lo scopo, la durata e la frequenza dei viaggi;
e) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Svizzera:
– una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Bosnia e Erzegovina indicante lo scopo, la durata e la frequenza dei viaggi;
f) giornalisti:
– un certificato o un altro documento rilasciato da un’associazione di ca- tegoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, nonché un documento rilasciato dal suo datore di lavoro attestante che il viag- gio è destinato all’esercizio dell’attività giornalistica;
g) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i program- mi di scambio universitario o di altro tipo:
– una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’orga- nizzazione ospitante;
h) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post- universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche:
– una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, acca- demia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
i) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompa- gnano a titolo professionale:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitato olimpico nazionale della Sviz- zera;
j) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate:
– una richiesta scritta del capo dell’amministrazione o del sindaco di tali città;
k) parenti xxxxxxx, vale a dire coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (in- clusi i tutori), nonni e nipoti, in visita a cittadini della Bosnia e Erzegovina che soggiornano legalmente nel territorio della Svizzera:
– una richiesta scritta della persona ospitante;
1) persone in viaggio per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:
– un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità della cura medica presso quest’istituto e la necessità di essere accompagnati, come pure la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure;
m) persone che si recano a una cerimonia funebre:
– un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
n) rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia e Erzego- vina in visita alle comunità bosniache della diaspora nel territorio della Sviz- zera:
– una richiesta scritta del capo della comunità religiosa della Bosnia e Er- zegovina indicante lo scopo, la durata e la frequenza dei viaggi;
o) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio della Svizzera:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che confermi la par- tecipazione della persona interessata all’evento;
p) visitatori di cimiteri militari o civili:
– un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
q) turisti:
– un certificato o una ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dalla Svizzera nel quadro della cooperazione conso- lare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato.
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:
a) per la persona invitata: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, ora e scopo del viaggio, numero di entrate ed eventualmente nome del coniuge e dei figli minorenni che la accompa- gnano;
b) per la persona che invita: nome, cognome e xxxxxxxxx, oppure
c) per la persona giuridica, società od organizzazione, che invita: denomina- zione completa e indirizzo, e
– se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,
– se la persona che invita è una persona giuridica o una società, una sua succursale o filiale avente sede nel territorio della Svizzera: il numero di registrazione previsto dalla normativa nazionale della Svizzera.
3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari ulteriori inviti, giustifi- cazioni o conferme dello scopo del viaggio previsti dalla normativa della Svizzera.
Art. 5 Rilascio di visti per più entrate
1. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:
a) membri del tribunale e del ministero pubblico della Bosnia e Erzegovina, che non siano già esonerati dall’obbligo del visto in virtù del presente Ac- cordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia e Erzegovina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
c) parenti xxxxxxx, vale a dire coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (in- clusi i tutori), in visita a cittadini della Bosnia e Erzegovina che soggiornano legalmente nel territorio della Svizzera, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno di tali cittadini.
2. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condi-
zione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni in materia di entrata e soggiorno vigenti in Svizzera e a condizione che sussistano i motivi per richiedere un visto per più entrate:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia e Erzegovina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente in Svizzera;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Bosnia e Erzegovina;
d) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Svizzera;
e) giornalisti;
f) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano rego- larmente nel territorio della Svizzera;
g) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano regolarmente per motivi di studio o formazione, anche nel quadro di programmi di scam- bio;
h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompa- gnano a titolo professionale;
i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;
j) persone che per motivi medici devono recarsi regolarmente in Svizzera e lo- ro accompagnatori indispensabili;
k) rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia e Erzego- vina in visita alle comunità bosniache della diaspora nel territorio della Sviz- zera, che si recano regolarmente in Svizzera;
1) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano regolar- mente in Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
m) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari in- ternazionali o altri eventi di questo tipo che si recano regolarmente in Sviz- zera.
3. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato il visto per più entrate valido per un anno conformemente alle disposizioni in materia di entrata e soggiorno vigenti
nello Stato visitato e a condizione che i motivi per richiedere un visto per più entrate siano ancora dati.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Svizzera delle persone di cui ai paragrafi 1–3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
5. Dopo la data dell’entrata in vigore integrale dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera, la durata totale del soggiorno delle persone di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni, sul territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen.
Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto
1. Gli emolumenti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Bo- snia e Erzegovina ammontano a 35 Euro.
Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3.
Se la Bosnia e Erzegovina reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini della Svizze- ra, gli emolumenti da essa riscossi non devono essere superiori a 35 Euro o all’importo fissato eventualmente in conformità della procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3.
2. Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguen- ti categorie di persone:
a) parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti di cittadini della Bosnia e Erzegovina che soggiornano legal- mente nel territorio della Svizzera;
b) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia e Erzegovina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
c) membri del tribunale e del ministero pubblico della Bosnia e Erzegovina, che non siano già esonerati dall’obbligo del visto in virtù del presente Ac- cordo;
d) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;
e) bambini di età inferiore a sei anni;
f) disabili ed eventuali accompagnatori;
g) persone che hanno documentato la necessità del loro viaggio per motivi u- manitari, ad esempio allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso anche agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompa- gnano a titolo professionale;
i) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i pro- grammi di scambio universitario e di altro tipo;
j) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;
k) giornalisti;
1) rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia e Erzego- vina in visita alle comunità bosniache della diaspora nel territorio della Sviz- zera;
m) rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riu- nioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione in Svizzera;
n) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Bosnia e Erzegovina;
o) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Svizzera;
p) pensionati;
q) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio della Svizzera.
Art. 7 Termini per il trattamento delle domande di visto
1. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera decidono sulla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni civili dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, in particolare qualora si debba procedere a ulteriori accertamenti in relazione alla domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni civili.
3. In casi urgenti, il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini della Svizzera e della Bosnia e Erzegovina, che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Bosnia e Erzegovina o della Svizzera, possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dalle rappre- sentanze consolari della Svizzera o della Bosnia e Erzegovina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza visto o altre autorizzazioni.
Art. 9 Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Bosnia e Erzegovina non possano uscire dal territorio della Svizzera entro il termine stabilito nel visto,
quest’ultimo è prorogato senza spese conformemente alle disposizioni legali vigenti in Svizzera per il lasso di tempo necessario al rientro nel loro Stato di residenza.
Art. 10 Passaporti diplomatici e di servizio
1. I cittadini della Bosnia e Erzegovina titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido possono entrare, uscire e transitare nel territorio della Svizzera senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio della Svizzera per 90 giorni al massimo per periodi di 180 giorni.
3. Dopo la data dell’entrata in vigore integrale dell’acquis di Schengen in Svizzera, le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare sul territo- rio della Svizzera o di un altro Stato Schengen per 90 giorni al massimo per periodi di 180 giorni.
Art. 11 Scambio di facsimili
Le Parti contraenti si scambiano facsimili di passaporti, nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo dei passaporti. Le Parti contraenti si informano reciproca- mente delle modifiche formali dei passaporti e si trasmettono i facsimili dei nuovi passaporti almeno 30 giorni prima della loro introduzione.
Art. 12 Riunioni peritali
Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano, se necessa- rio, riunioni peritali sull’applicazione del presente Accordo.
Art. 13 Protezione dei dati
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali della Svizzera e della Bosnia e Erzegovina sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali in materia che le due Parti contraenti hanno firmato.
Art. 14 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto fra le Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Se i motivi della sospensione non sono più dati, la Parte contraente che ha sospeso l’applicazione dell’Accordo ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di applicarsi 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
Fatto a Sarajevo, il 3 novembre 2008, in duplice esemplare originale nelle lingue inglese, tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina (bosniaco, croato e serbo). In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.
Per la Svizzera: Per la Bosnia e Erzegovina:
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx