CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA – FASE 2 FARMACIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) Parte Generale
Indice
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 5
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 6
ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 6
ART. 4 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME 7
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 8
ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 8
ART. 7 - RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE 9
ART. 8 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 10
ART. 8 bis – REQUISITI STRUTTURALI PER ELEMENTI NON STRUTTURALI 10
ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 11
ART. 10 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 13
ART. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE 13
ART. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 15
ART. 13 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 15
ART. 14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 16
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 17
ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 18
ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
ART. 19 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO 20
ART. 20 - RITARDI NEL PAGAMENTO 22
ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 22
ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA 23
ART. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 23
ART. 24 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 24
ART. 25 - VARIAZIONE DEI LAVORI – MODIFICHE AL CONTRATTO 26
ART. 26 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 26
ART. 27 – EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 27
ART. 28 - ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 28
ART. 29 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 29
ART. 30 - NORME GENERALI DI SICUREZZA 29
ART. 31 - PIANI DI SICUREZZA 30
ART. 32 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 31
ART. 33 - PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO (PIMUS) 32
ART. 34 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 32
ART. 35 - GESTIONE RIFIUTI DEL CANTIERE O DELLE LAVORAZIONI 33
ART. 37 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 35
ART. 38 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 36
ART. 39 - RISERVE E ISTANZE DELL’APPALTATORE 37
ART. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 38
ART. 41 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 39
ART. 42 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E VERIFICHE NEL XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. 43 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 40
ART. 44 - TERMINI PER IL COLLAUDO 41
ART. 45 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 42
ART. 47 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 42
ART. 48 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE – RINVENIMENTI, BREVETTI ED INVENZIONI 56
ART. 49 – CUSTODIA DEL CANTIERE 57
ART. 50 – CARTELLO DI CANTIERE 57
ART. 51 - ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO 57
ART. 52 - PENALI PER INADEMPIENZE 57
ART. 53 – DANNI DA FORZA MAGGIORE 58
ART. 54 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI 58
ART. 55 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’ 59
ART. 56 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 59
ART. 57 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 60
ART. 59 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI/NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI 61
ART. 60 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 63
ART. 63 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 65
❖ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
❖ R.G. (D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006). Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
❖ C.G. Capitolato generale d’appalto, (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
❖ R.P. (Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti);
❖ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
❖ D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei o mobili)
❖ DURC il Documento unico di regolarità contributiva di cui di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
❖ CSA - Capitolato speciale d’appalto;
❖ DL – l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;direttore dei Lavori;
❖ CSE – coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al DLgs 81/08 smi;
❖ PSC – Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
❖ POS – Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
❖ SAL – Stato di avanzamento lavori
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA – FASE 2 FARMACIA””.
2. In particolare l’intervento consiste nella realizzazione di un Nuovo edificio con destinazione d’uso Farmacia e Logistica (CCC- UFA) in ampliamento della struttura attuale dell’IRST-IRCCS di Meldola, articolato in due fasi realizzative:
FASE 1 (non oggetto del presente appalto) realizzazione di una nuova piastra destinata ad accogliere gli impianti tecnologici elettrici e meccanici sia al servizio del nuovo corpo di fabbrica, sia in funzione di un globale adeguamento e razionalizzazione dei tutta la dotazione di centrali termoidrauliche, aerauliche, frigorifere, ed elettriche a servizio dell’Istituto nella sua sede originaria, con indicazione dei relativi pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari
FASE 2 (oggetto del presente appalto) realizzazione dell’edificio Farmacia e Logistica una nuova palazzina di circa 2000 mq distribuiti su tre piani: piano -1: magazzino Farmacia ed magazzino beni economali o archivio; piano 0: Uffici, sale riunioni e centro distribuzione diretta farmaci oncologici orali (e farmaci continuità terapeutica); piano 1: Farmacia IRST Oncologica e do Radiofarmaciadotata di un centro unico di allestimento (CCC IRST) Sul secondo livello fuori terra saranno realizzati ulteriori volumi ed elementi di copertura per alloggiamenti impianti. L’opera si completa con quota parte di sistemazioni esterne dell’intero lotto di intervento.
3. Le tipologie costruttive, qualitative e le caratteristiche delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto esecutivo approvato, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione lavori.
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensione, qualità dei materiali previsti ai capitolati norme e specifiche tecniche d’esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzo al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008
n. 81 e s.m.i., all’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, ed agli elaborati di progetto esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto.
ART. 1 bis - ESCLUSIONI
Sono escluse dal presente appalto, ancorché rappresentate e/o descritte negli elaborati tecnici e grafici ai fini della completezza della descrizione e della piena comprensione della complessità dell’opera e delle , le seguenti
lavorazioni e forniture:
1. Sistema Pareti, Controsoffitti, Porte e PassBox locali Pharma (GMP), previsti al Piano Primo (Opere Edili).
2. Sistema di illuminazione presente all’interno dei locali Pharma (GMP), previsto al Piano Primo (Impianti Elettrici) Restano a carico dell’appaltatore il cablaggio, le connessioni finali, le reti di alimentazione e tutte le operazioni di assistenza necessarie al collaudo e attivazione degli impianti suddetti.
3. Diffusori con filtri assoluti presente all’interno dei locali Pharma (GMP), previsti al Piano Primo (impianti Meccanici). Restano a carico dell’appaltatore gli allacciamenti finali, i canali di distribuzione e tutte le operazioni di assistenza necessarie al collaudo e attivazione degli impianti suddetti.
4. Fornitura di arredi specifici ed attrezzature specialistiche indicate nelle planimetrie quali:
a) Arredi Tecnici di Laboratorio
b) Celle di manipolazione farmaci Radioattivi
c) Sistemi robotizzati per la produzione di farmaci antiblastici
d) Cappe chimiche e biologiche.
e) Frigoriferi e celle frigorifere con sistemi di stoccaggio automatizzati per la conservazione e dispensazione farmaci.
f) Cella Frigorifera con sistema Carousel da collocare al Piano Primo
g) Sistema di raccolta/ contenimento / decadimento reflui radioattivi da collocare al piano interrato
h) Compressing Station al piano coperture.
5. Per tutte le suddette istallazioni ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si considerano a carico dell’appaltatore le operazioni di trasporto al piano, e la necessaria assistenza per la corretta ed agevole fruibilità alle aree di intervento durante le fasi montaggio, allacciamento e quant’altro risulti necessario per la corretta collocazione e funzionalità delle stesse, comprese nella durata dei lavori complessiva. L’Appaltatore dovrà quindi consentire e facilitare le operazioni di installazione ed i lavori annessi, coordinandosi con le imprese ed i fornitori di attrezzature, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo dei lavori posti a pase di affidamento è definito come segue:
Xxxxxxx a) | Colonna b) | Colonna a) +b) oltre IVA | |
Importo a base di gara Oltre IVA | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Oltre IVA | Totale | |
A corpo | € 5.198.812,20 | € 133.410,73 | € 5.332.222,93 |
2. Costo manodopera (art. 23 comma 16 D.lgs 50/2016 e s.m.i.): € 1.063.779,73 oltre IVA (corrispondente al 20,46% dell’importo a base di gara – Colonna a)
ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1
2. Si elencano di seguito le lavorazioni di cui si compone l’opera riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all’All. “A” del D.P.R. 207/2010
Lavorazion e | categoria All. A D.P.R.. 207/2010 | Class | importo (euro) al netto della sicurezza | Oneri della sicurezza (euro) | qualificazi one obbligato ria (SI/NO) | categoria prevalente o scorporabile | Subappalto (SI/NO) |
Edifici civili ed industriali | OG 1 | IV | 2.395.442,14 | 61.475,66 | SI | Prevalente | SI (40% dell’importo contrattuale) |
Impianti termici e di condizionam ento | OS 28 | III Bis | 1.662.609,17 | 42.664,75 | SI | Scorporabile /Subappaltabile | SI (40% dell’importo contrattuale) |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefoni ci e televisivi | OS 30 | III | 918.055,57 | 23.560,34 | SI | Scorporabile /Subappaltabile | SI (max 30% dell’importo della categoria) No avvalimento |
Impianti idrico sanitario | OS 3 | I | 222.705,32 | 5.709,98 | SI | Scorporabile /Subappaltabile | SI (40% dell’importo contrattuale) |
Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste.
In applicazione dell’art. 216 comma 14 del Codice, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010.
Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la quota massima subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, salvo quanto precisato di seguito.
In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice.
È inoltre ammesso il subappalto delle opere rientranti nella categoria OS30 (categoria c.d. “superspecialistica”) nei limiti del 30% dell’importo della categoria (art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 2 del DM 10 novembre 2017, n. 248), trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell’art. 2 del D.M. infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, c.2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS30.
ART. 4 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
1. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA e dal contratto d’appalto, il presente appalto è soggetto all’osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate in seguito:
- Il Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;
- Il d.P.R. 05/10/2010 n. 207 relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Dlgs 50/2016 o in relazione alle norme di detto Regolamento comunque richiamate con valenza di clausole contrattuali purchè non in contrasto con la normativa vigente;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato;
- il D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente CSA o nel Contratto d’appalto.
2. L’Appaltatore è altresì soggetto a:
- il D.lgs 159 del 6/09/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ;
- le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
- la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”
- la legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”
- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernete l’attuazione dell’art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera “a” della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici";
- L. 186/68, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, (in particolare 64-8,64- 4,64-2,81-1,17-13,17-43,17-52), le tabelle CEI UNEL, le norme dei Vigili del Fuoco, nonchè la
L. 818/84 e il D.M. 8/3/85; D.M. 18 settembre 2002 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”, nonché tutta la normativa tecnica vigente.
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Si veda art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016 es.m.i.
2. In particolare, l’appalto è regolato dai documenti di cui all’art. 4 dello schema del contratto.
ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutta la normativa applicabile alla materia di Lavori Pubblici che è parte integrante del contratto anche ove non espressamente richiamata, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano l’appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
4. L’appaltatore, in apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, dà atto, senza
riserva alcuna, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver verificato la disponibilità dei siti e lo stato dei luoghi, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. Inoltre attesta:
- di aver verificato l’esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e/o residui di lavorazione.
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.
ART. 7 - RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del d.m. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del d.m. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ai sensi dell’art. 4 del C.G. l’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione alla D.L.
4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione ha diritto ad esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore.
5. L’appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale in possesso di adeguata qualifica professionale (diploma di geometra, perito edile o industriale, laurea breve in ingegneria o architettura, laurea specialistica in ingegneria o architettura), di provata ed adeguata capacità. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico.
6. Il nominativo del direttore di cantiere dovrà essere comunicato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori e comunque non oltre la data di consegna degli stessi. Il D.L. ha diritto di chiederne la sostituzione, La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
7. Eventuali sostituzioni del rappresentante dell’appaltatore o Direttore di cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo PEC; nel caso di variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere depositata presso la stazione appaltante un nuovo atto di mandato.
ART. 8 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
3. Per quanto riguarda la provvista dei materiali, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente gli artt. 16 e 17 del d.m. 145/2000 ove non diversamente disciplinato dal presente capitolato.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l’art. 18 C.G.
ART. 8 bis – REQUISITI STRUTTURALI PER ELEMENTI NON STRUTTURALI
1. Per tutti gli elementi strutturali secondari, ed in particolare per gli impianti e attrezzature aventi rilevanza ai fini della sicurezza nei confronti sia dei carichi d’esercizio sia delle azioni simiche, si dovranno seguire le seguenti regole:
2. In osservanza a quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC2018) gli elementi strutturali secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti e attrezzature devono garantire prestazioni adeguate in termini di resistenza, deformabilità e stabilità sia nei confronti delle azioni di natura statica (pesi propri e carichi portati) sia nei riguardi delle azioni sismiche (vedi paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 delle NTC2018).
3. Pertanto la ditta fornitrice e installatrice di tali elementi non strutturali (impianti, attrezzature, componenti non strutturali, sistemi di facciata, vetrate strutturali ecc.) dovrà redigere un progetto costruttivo degli elementi strutturali di sostegno, installazione e collegamento degli elementi funzionali impiantistici e non strutturali e di tutte le attrezzature pensili, appese a solaio, ancorate a parete o a terra. Il sistema di aggancio delle attrezzature dovrà essere ridondante e robusto (secondo il concetto di robustezza espresso dalle norma tecniche per le costruzioni) e dovrà essere sufficientemente diffuso e tale da trasferire agli elementi di supporto carichi limitati.
4. L’installazione dovrà quindi essere preceduta da una apposita relazione di calcolo e di asseverazione strutturale ad opera di tecnico abilitato che dovrà essere redatta nel rispetto di quanto previsto dalle NTC2018 D.M. 17/01/18 al capitolo 7 ed in particolare ai punti 7.2.3 e 7.2.4 per quanto riguarda le azioni di calcolo dovute al sisma. L’azione sismica di riferimento per le verifiche è caratterizzata negli elaborati dl progetto strutturale.
5. La redazione del progetto di cui sopra sarà a totale onere e cura del fornitore del componente da installare e dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Direttore Lavori operativo delle strutture prima di poter essere messo in opera.
6. Le sopra citate relazioni o asseverazioni a firma di tecnico abilitato, verranno allegate alle certificazioni per il collaudo finale e saranno accompagnate da idonea dichiarazione di corretta posa da parte dell’installatore e dovranno riguardare:
- i sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o delle componenti impiantistiche varie;
- i sistemi elastici di ritegno;
- le idonee robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi
7. Per elementi di particolare importanza potrà essere richiesto in corso d’opera anche il collaudo statico tramite idonea prova di carico dell’ancoraggio.
ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno stabilito, l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziareimmediatamente.
4. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna dei lavori per parti. In tal caso la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.
7. Nelle ipotesi che precedono, l’impresa dovrà presentare entro giorni 15 dalla redazione del verbale di consegna parziale un programma di esecuzione dei lavori nel quale dovrà prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree sulle parti di immobile disponibili.
8. L’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;
- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elencorichiesto;
- copia documentazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego competente l’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
- copia del registro infortuni;
- POS.
ART. 10 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 573 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi daaltredittepercontodella Stazioneappaltanteovveronecessarieall’utilizzazione, primadellafinedeilavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE
11.1- Proroghe nell’esecuzione dei lavori
1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere la proroga con le modalità del’art. 107, comam 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., presentando apposita richiesta motivata con un anticipo di almeno un terzo del tempo assegnato. Ad esempio per un lavoro di durata 30 giorni la proroga dovrà essere richiesta con un anticipo di almeno 10 giorni. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
2. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
11.2 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, ai sensidell’art. 107 comma 1 del Codicedeicontratti, d’ufficioosusegnalazione dell’appaltatore, può ordinarelasospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanzesopravvenute.
3. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
6. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione.
7. Si applicano le disposizioni di cui al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 e l’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
11.3- Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP, ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblicointeresse oparticolarenecessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore deilavori.
3. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 11, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore nei casi diversi da quelli di cui al presente comma.
ART. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari all'1 per mille dell’importo del contratto attuativo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione (si veda articolo specifico);
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
L’applicazione della penale di cui al presente comma e al comma 1 non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1382, c.1, ult. per., del Codice Civile.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1, 2 nonché del successivo art. 52 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 60 in materia di risoluzione del contratto.
ART. 13 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
In base a quanto stabilito dall’art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve inoltre essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora il programma sottoposto alla D.L. non ottenesse l’approvazione, l’Appaltatore avrà un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare in relazione alle richieste della S.A. nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.
Qualora non venga consegnato o adeguato il programma esecutivo, nei termini sopra evidenziati, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all’articolo precedente.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
A. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
B. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
C. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
D. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
E. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Nel caso in cui i lavori procedano con un ritardo, imputabile all’Appaltatore, maggiore di sessanta giorni naturali consecutivi, rispetto a quanto stabilito dal cronoprogramma, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.
ART. 14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. ilritardonell'installazionedelcantiereenell'allacciamentoallereti tecnologiche necessariealsuo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potrà essere motivatamente concessa una proroga;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il temponecessario alla Direzione Lavoriperl’approvazionedei calcoli, dellecampionature edei disegni costruttivi;
f. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
g. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
h. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
i. gli scioperi a qualunque titolo organizzati
j. le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
k. il tempo necessario alla Direzione Lavori ed alla Stazione appaltante per l’esame e l’approvazione delle eventuali proposte di variantedell’Appaltatore;
l. l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti;
m. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nelcantiere;
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all’art. 11, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo specifico del CSA, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo specifico del CSA.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’esecuzione dei servizi o per l'ultimazione dei lavori superiore al 30% dei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro/contratto applicativo e l’infruttuoso decorso del termine perentorio per l’ultimazione assegnato dal Direttore dei lavori, produrrà la risoluzione del contratto attuativo ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti.
2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all’articolo 13, comma 1, che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
3. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ART. 16 - ANTICIPAZIONE
1. Si precisa che è dovuta un’anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice a favore dell’appaltatore pari al 30% del valore del contratto d’appalto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RP, con le modalità previste al suddetto comma. L’anticipazione verrà recuperata progressivamente in occasione dell’emissione dei certificati di pagamento. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
2. L’anticipazione, nella misura indicata al comma 1, sarà corrisposta, entro i termini di legge (entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RP), su richiesta dell’appaltatore, corredata dalla garanzia di cui al comma 4. Il termine per il pagamento dell’anticipazione decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata della garanzia che in ogni caso non può essere anteriore alla data di inizio del lavori.
3. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, Codice dei contratti l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Le rate di acconto sono dovute sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi dell’articolo 26 e raggiungono un importo non inferiore a Euro 400.000 (iva esclusa) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, comprensivo della relativa quota di oneri della sicurezza. Resta inteso che, qualora il credito dell’Appaltatore, detratti gli acconti già maturati, non raggiunga l’importo minimo di cui sopra per l’emissione del SAL, si procederà comunque al pagamento dell’importo relativo ai lavori dell’intera fase.
0.Xx Direttore dei lavori redige la contabilità che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con
l’indicazione della data di chiusura ed il RUP emette il conseguente certificato di pagamento (nell’osservanza dei termini di cui all’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016e s.m.i.), il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissionedell’appositomandatoeallasuccessiva erogazioneafavoredell’Appaltatore, previapresentazione di regolare fattura fiscale.
5. Ai sensi degli art. 105, comma 9 del Codice dei contratti e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
6. I pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
7. Qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, e non ricorra la fattispecie di cui all’art 105,comma 13 del Codice,( pagamento diretto al subappaltatore), il pagamento degli acconti successivi al
primo è comunque subordinato alla trasmissione delle fatture quietanziate dei subappaltatori.
ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nulla ostando, è pagata entro i termini di legge dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa con le seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L’Appaltatore e il direttore di cantiere devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il lororimedio.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
8. I pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
ART. 19 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO FATTURAZIONE
La legge n. 205 del 27.12.2017 introduce, a partire dal 01/01/2019, l’obbligo generalizzato di fatturazione
elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.
A tale scopo, il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRST IRCCS è il seguente: L0U7KO4.
Dalla stessa data inoltre IRST IRCCS rientrerà nell’ambito dei soggetti obbligati all’applicazione del regime dello “split payment” ex Decreto Legge n 148/2017 art 3 comma 1 lettera c). Conseguentemente tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione
“operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 –split payment”.
Tutte le fatture e i documenti contabili emessi in formato elettronico devono essere intestati a:
IRST IRCCS - xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - C.F. e P.IVA 03154520401
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- contratto di riferimento;
- oggetto dei lavori, la data di esecuzione e SAL di riferimento;
- il codice identificativo di gara (CIG);
Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.
PAGAMENTI
LAVORI:
1. Si applicano le disposizioni dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione.
ART. 20 - RITARDI NEL PAGAMENTO
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali.
2. In caso di ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del d.lgs 231/2002.
3. Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
4. L’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Sp a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
5. L’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.
6. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornituraaggiudicata, appositaclausolaconlaqualeciascunodiessiassumel’obbligoditracciabilitàdeiflussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
7. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.
8. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, par al 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse le riduzioni della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice. In caso di ATI il beneficio è ammesso con le modalità indicate dal disciplinare di gara per la cauzione provvisoria.
2. La cauzione definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice e essere conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 103 del Codice cui si rinvia. detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, opportunamente integrata con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile.
3. L’Appaltatore deve, altresì, prestare la garanzia di cui all’art.103,comma 6, del Codice con validità fino alla definitività del collaudo emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata sotto forma di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con le modalità di cui all’art 93,commi 2 e 3 del Codice. Fino all’ emanazione dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 9 dell’art.103 del Codice si farà riferimento agli schemi tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123.
4. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure nel caso di approvazioni di varianti che comportino un aumento dell’importo contrattuale per il corrispondente importo in aumento. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ART. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. All’importo della garanzia fidejussoria si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. Ai fini dell’applicazione delle riduzioni l’Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti siano comprovati da tutte le imprese in associazione.
4. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
ART. 24 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgx. 00/2016 e s.m.i. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La mancata presentazione della polizza nei termini sopra previsti comporta il differimento della consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R).
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all’Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La garanzia di cui al presente articolo prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 103 del Codice cui si rinvia. Fino all’ emanazione dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 9 dell’art.103 del Codice detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123.
6. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A
partita 1) opere oggetto del contratto: importo contrattuale; partita 2) opere preesistenti: € 400.000,00
La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00. Per quanto riguarda la Sez. A Partita 1 l’Appaltatore è altresì tenuto ad integrare detta somma assicurata caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
7. La garanzia assicurativa deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.
Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:
- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia lacausa;
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni da azioni di terzi;
- danni per cause di forza maggiore.
8. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto “CONTRAENTE”.
ART. 25 - VARIAZIONE DEI LAVORI – MODIFICHE AL CONTRATTO
1. Nessuna modifica o variante al contratto d’appalto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice.
2. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo con l’utilizzo dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi contrattuale; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente CSA. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Qualora per l'esecuzione di categorie di lavori non previste non vi siano i prezzi corrispondenti nell’Elenco Prezxx xx contratto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento con i criteri già previsti dal previgente art. 163 del R.G..
ART. 26 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori sarà eseguita a corpo.
2. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo e secondo le risultanze degli elaborati grafici ed ogni altro allegato progettuale contrattualmente vincolante senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo è sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati secondo le regole dell’arte.
• La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza non soggetti a ribasso », sono valutati a corpo in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate relative a:
- materiali e apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti
di omologazione/certificazione, relativi sia al materiale e/o alla posa in opera;
- impianti e le lavorazioni per i quali è prevista: presentazione della dichiarazione di conformità e/o della regolarità ai sensi delle normative vigenti di cui al punto 29;
nei casi in cui la posa dei materiali necessiti, oltre alla specifica certificazione dell’esecutore/installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione.
e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una riduzione dell’aliquota di incidenza pari al 30%, salvo diverse
determinazioni del D.L. in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera. L’importo residuo verrà contabilizzato solamente al momento della presentazione della prescritta documentazione.
Nel caso in cui, al termine dei lavori, l’appaltatore non abbia consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, le lavorazioni / forniture relative ad essi non potranno essere considerate eseguite e pertanto si provvederà ad effettuare le conseguenti detrazioni in sede di conto finale.
ART. 27 – EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
1. Qualora si debbano eseguire lavori in economia, necessari in relazione alla particolare tipologia della lavorazione non suscettibile di valutazione a misura, ai sensi dell’art.179 RG, la stazione appaltante li disporrà con ordine di servizio della Direzione Lavori. La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei lavori in economia avviene sulla base di liste settimanali firmati dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. I compensi per le prestazioni in economia sono così definiti:
- per la manodopera verranno applicate le tariffe orarie vigenti per la zona all’atto dell’effettiva prestazione, come desunte dalle tariffe dell'Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Forlì, oppure dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Forlì – Cesena; le suddette tariffe saranno eventualmente maggiorate delle spese generali e utile d’impresa, qualora non già incluse nel prezzo. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili saranno quelle dichiarate dall’Appaltatore in sede di verifica di anomalia delle offerte; ove non si sia attivata il suddetto procedimento le suddette percentuali sono state stimate dalla Stazione appaltante nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). Il ribasso d’asta si intenderà, comunque, applicato esclusivamente alla quota di spesa generale e utile d’impresa. Nel prezzo della manodopera degli operai, si intende, compreso l’uso e consumo di tutti gli attrezzi relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese o a quelle dell’appaltatore.
- per i noli, mezzi d’opera si applicheranno i prezzi desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Forlì o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso solo a questi ultimi due fattori.
- Per i materiali si applicheranno i prezzi desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Forlì o dai
listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili, al netto del ribasso offerto.
2. Per l'esecuzione dei lavori in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza dovrà essere garantita la prestazione anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Qualora l'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà, senza formalità alcuna, ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
ART. 28 - ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
1. In ottemperanza a quanto indicato all’art.34 del D.Lgs 18 aprile n.50 2016 e s.m.i., tutte le lavorazioni previste e i materiali impiegati nel presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Decreto 11 gennaio 2017 (adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili), per quanto applicabile e secondo quanto prescritto nell’elaborato EG.13.
ART. 29 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
1. Per l’esecuzione di lavori su impianti tecnologici dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. senza esclusioni resa da impresa adeguatamente abilitata e suddivisi per interventi;
2. Tutte le dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici dovranno essere complete di elaborati grafici “As Built” e relazioni descrittive dei materiali utilizzati
3. Per i lavori di nuova realizzazione di elementi non strutturali, ai sensi del paragrafo 7.2.3, 7.3.6 e 7.3.6.2 delle NTC 2018, con la sola esclusione dei tamponamenti interni di spessore non superiore a 100 mm, gli elementi costruttivi senza funzione strutturale, il cui danneggiamento può provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati. Pertanto l’Appaltatore, prima della costruzione degli stessi, dovrà redigere e consegnare una relazione di progettazione e verifica degli elementi non strutturali posati in opera nel corso dell’appalto (a mero titolo di esempio: sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o componenti impiantistiche, sistemi elastici di ritegno, robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi di tamponamenti, controsoffitti, elementi appesi etc..);
4. Per quanto riguarda le certificazioni inerenti le protezioni antincendio le stesse dovranno essere predisposte sui moduli ministeriali e corredate da tutta la documentazione richiesta dalle norme di legge e completa degli elaborati “As Built”.
ART. 30 - NORME GENERALI DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all’Allegato XI del Decreto Legislativo n.81/08.
3. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. Ai sensi del Titolo IV - Capo I - art. 90 comma 9, lett. a), e lett. b) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dalla stipula del contratto applicativo, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti. l documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
6. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 33, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, di cui al successivo art.35 fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo;
7. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Contratto.
8. L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
9. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.
10. L'Appaltatore deve provvedere a nominare un proprio Esperto in problemi di sicurezza (ES), che può coincidere con il Direttore Tecnico di Cantiere, che ha il compito di interfacciarsi in via principale con il coordinatore per l'esecuzione e con la DL. per i problemi afferenti la sicurezza. L'Esperto in problemi di sicurezza (ES) ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
ART. 31 - PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
2. In ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs.81/08, la Stazione appaltante mette a disposizione dei soggetti esecutori dei lavori le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo, derivanti da un subappalto, dovranno essere consegnati al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori della ditta subappaltatrice per la preventiva approvazione affinché le misure di sicurezza siano realmente applicate.
9. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 32 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazionedelcantiereenell'esecuzione dei lavori.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'articolo 26 dello stesso D.lgs. n. 81/08; contiene inoltre le notizie di cui agli artt. 18 e 28 dello stesso Testo Unico, con riferimento allo specifico cantiere. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni iniziali. Detto piano dovrà tenere conto, inoltre, della presenza in cantiere di eventuali imprese subappaltatrici.
3. Il POS dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.. e costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art. 91, comma1 lettera a) e dall'art. 100, del D.Lgs. 81/08. L'obbligo di redazione del P.O.S. è esteso a tutte le imprese esecutrici ( anche autonomi ) che intervengono, ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del Titolo IV del D.Lgs.81/08.
4. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi e, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il POS all'impresa affidataria che sarà tenuta ad acquisire i Piani Operativi di Sicuxxxxx xxxatti dalle imprese subappaltatrici ed a consegnarli al CSE prima dell'ingresso in cantiere dei subappaltatori stessi, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
6. In relazione all'art. 26, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.Lgs.81/08, l'appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dalla D.L. o dal Coordinatore per l'esecuzione, durante le quali si esamineranno gli aspetti relativi alla sicurezza in cantiere per i lavori da eseguirsi. A tal fine l'appaltatore è obbligato a comunicare tutte le informazioninecessarieall'espletamentodell'interventoconformementealledisposizioniinmateriadi sicurezza. Rimane facoltà dell'appaltatore richiedere la convocazione di ulteriori riunioni quando ritenute necessarie.
ART. 33 - PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO (PIMUS)
1. L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art.136 del D.Lgs.81/08, alla redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate al fine di avere uno strumento operativo in cantiere che dia chiare indicazioni tecniche.
2. In tale contesto l’Appaltatore assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
ART. 34 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico emanate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2002 n.45. In particolare, si richiama il punto 3) della citata deliberazione.
2. Gli oneri per porre in atto gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore saranno totalmente a carico dell’impresa esecutrice.
3. Al fine di permettere la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante le necessarie informazioni in merito a tempi e modalità operative.
ART. 35 - GESTIONE RIFIUTI DEL CANTIERE O DELLE LAVORAZIONI
1. L’appaltatore è obbligato in via primaria alla gestione dei rifiuti (in quanto produttore in senso materiale), deve pertanto gestire i rifiuti prodotti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. e, precisamente:
• Classificare correttamente il rifiuto (individuazione codici CER);
• Individuare ditte di trasporto e destinatarie autorizzate per quei codici CER;
• Adempiere alla corretta tenuta della documentazione ambientale (formulario, registro di carico e scarico, MUD, SISTRI);
• Rispettare i termini del deposito temporaneo dei rifiuti.
2. L'IRST, in qualità di Committente, conserva una posizione di garanzia affinché la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle normative ambientali, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere i seguenti documenti:
• All’inizio delle attività previste dal contratto: copia delle autorizzazioni dei soggetti (trasporto e trattamento finale) ai quali la ditta aggiudicataria affida i rifiuti prodotti nell'ambito dell’attività. Dovrà inoltre essere aggiornata la documentazione in caso di variazioni durante il periodo contrattuale (es. scadenza delle autorizzazioni, individuazione di nuova ditta);
• Per tutta la durata del contratto, con periodicità semestrale: copia delle scritture ambientali (documento di trasporto e registro di carico e scarico) attestanti gli adempimenti previsti.
Tale documentazione dovrà essere inviata al Direttore dei Lavori, che provvederà a trasmetterla al Responsabile aziendale Gestione Rifiuti dell’IRST.
ART. 36 – SUBAPPALTO
1. Per il subappalto e l’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i
2. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l’esecutore, all’atto dell’offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera nell’atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.
3. L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all’Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, D. Lgs n. 159/2011, in relazione ai soggetti indicati all’art. 85 del medesimo decreto; il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, c.4 o 91, c.7, del medesimo D.Lgs..
4. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; a tal fine, l’appaltatore è obbligato a fornire al Direttore dei Lavori tutte le informazioni e documenti, anche contabili, che lo stesso reputi necessari, in relazione ai rapporti intercorrenti con isubappaltatori;
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’esecutore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambitodel subappalto;
d. nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Forlì, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
e. nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla stazione appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell’ambito delle lavorazioni subappaltate;
f. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
1. contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per l’approvazione, prima dell’inizio dei lavori. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione.
2. prima dell’inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo sportello unico previdenziale;
3. ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il prospetto dei subappalti e delle forniture affidati, riportante l’oggetto e l’importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, cottimista o fornitore, alla data di maturazione del SAL;
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggettodistaccante il possessodei requisiti generali dicui all’articolo 80 del Codicedei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
ART. 37 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti s’intende equiparato al subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l’importo e l’oggetto delsubcontratto.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica la normativa in materia di tessera di riconoscimento.
ART. 38 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 105, comma 13 del Codice;
2. la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l’importo dovuto per le prestazioni, nei seguenticasi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l’elenco deisubappaltatori chehannoeffettuato lavorazioni nel SAL di riferimento, conl’importo delle lavorazioni eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal Direttore dei Lavori, e da tutti i subappaltatori presenti nell’elenco.
4. Quando la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l’appaltatore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori o cottimisti che hanno eseguito lavori nel SAL di riferimento. In corrispondenza del pagamento di ogni SAL l’appaltatore dovrà fornire le quantità e gli importi eseguiti nel SAL e fino a quel momento da ogni subappaltatore; ad esaurimento dell’importo autorizzato nel contratto di subappalto il personale del subappaltatore non sarà più ammesso in cantiere.
In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore, la Stazione Appaltante procederà a pagare direttamente il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera b) del Codice dei contratti. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi. La suddetta facoltà sarà esercitabile dalla Stazione appaltante previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in mora di quindici giorni nei riguardi dell’Appaltatore.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria
dell’appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti di subappaltatori, cottimisti, subaffidatari, ovvero componenti dell’A.T.I. appaltatrice, la stazione appaltante può provvedere, sentito l’appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto ai subappaltatori, cottimisti, ovvero alle mandanti dell’A.T.I. ed alle società anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione dell’appalto, a norma dell’art. 93 del Regolamento generale. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti ovvero dai mandanti, specificando i relativi importi e la proposta motivata dipagamento.
6. Le somme direttamente corrisposte al subappaltatore in attuazione dei commi 4 e 5 saranno detratte dall’importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.
ART. 39 - RISERVE E ISTANZE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore, nell’eventualità che voglia far valere le proprie pretese, dovrà formulare le sue domande, attenendosi alle prescrizioni di cui al Capitolato, secondo le disposizioni del DM 49 DEL 7 MARZO 2018.
2. L’Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà adempiere ai tre seguenti oneri:
a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
b) successiva iscrizione della stessa domanda anche sul registro di contabilità all’atto del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
c) conferma della domanda sul conto finale.
Le domande dovranno, a pena di decadenza, avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (petitum).
Quanto al primo dei due elementi (causa petendi), sarà indispensabile che l’Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.
Una domanda priva di questi elementi sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza.
Circa il petitum, l’Appaltatore avrà l’onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell’intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, ecc.).
3. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, ulteriori domande o istanze, formulate dall’Appaltatore nell’ambito dell’appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.
4. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall’Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici estimativi ecc.).
5. Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi vestegiuridicaformulata, se privadeglielementi dianzicitati, nonsarà oggetto di alcun esame e sarà considerata “tamquam non esset” (“come non presentata”).
6. L’Appaltatore, nel caso in cui le sospensioni dei lavori ordinate dal RUP che durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o comunque a
sei mesi complessivi, potrà:
a) chiedere la risoluzione del contratto; in tale caso se la Stazione appaltante darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all’Appaltatore non competerà alcuna indennità; se, invece, la Stazione appaltante negherà il suo assenso alla risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All’Appaltatore spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredati da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. Resta fermo, comunque, l’onere, a carico dell’Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di ripresa dei lavori e successiva conferma nel registro di contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e ciò a pena di decadenza.
b) non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza per facta concludentia al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.
7. Nell’eventualitàincuilasospensionesiaillegittimamentedispostae la causasiaattribuibileallaresponsabilità della Stazione appaltante, si procederà alla quantificazione dei danni, ferma restando l’osservanza delle condizioni sopra disciplinate.
8. In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell’eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessariedisposizioni al fine diconteneremacchinari e mano d’opera nella misurastrettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del direttore dei lavori ma anche con prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l’entità degli stipendi corrisposti).
ART. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice di contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere la documentazione comprovante l’avvenuta assunzione.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
ART. 41 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto con personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione dei lavori, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenutenei Pianidisicurezzaeleindicazionifornitedal Coordinatoreperl’esecuzione.
2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo; in particolare, le lavorazioni che devono essere eseguite in tensione, dovranno essere eseguite da personale PES abilitato ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria
0 e I.
3. L'impresa risponde dell’identità e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici.
4. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
5. L’ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori non regolarmente autorizzato.
ART. 42 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E VERIFICHE NEL XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX
0. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. 2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
3. 3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. 4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
5. La Direzione Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
6. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente in danno dell'Appaltatore.
7. Sono comunque applicabili gli artt. 18 e 19 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.
ART. 43 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa esecutrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commiprecedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita dell’atto di collaudo. Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dal R.P, trascuri la manutenzione, la Stazione appaltante provvederà a far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie e a trattenere sulla somma costituente il credito residuo dell’appaltatore e, in difetto, sulla cauzione, le spese sostenute, salvo le riparazioni conseguenti all’utilizzo delle parti dell’opera a seguito di consegna anticipata.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
ART. 44 - TERMINI PER IL COLLAUDO
1. Il termine per l’ultimazione del collaudo tecnico amministrativo viene stabilito entro 6 mesi dall'ultimazione definitiva dei lavori, debitamente accertata dal DL con il certificato di ultimazione dei lavori.
2. L’esito della verifica risultante dal DURC deve essere riportato nella relazione contenuta nel certificato di collaudo ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.
3. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’emissione del certificato di collaudoo di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all’appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell’accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si dà atto sin d’ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all’ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.
4. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi dueannidalla datadell’emissione. Decorsotaletermine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102,comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
7. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme della Parte II, Titolo X del XX.Xx sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
ART. 45 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 230 del R.G.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. A tal fine verrà redatto apposito verbale di consegna contenente l’accertamento circa lo stato di consistenza delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
2. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolatospeciale.
ART. 46 - GARANZIA
1. L’Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l’Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell’opera realizzata.
ART. 47 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
2. Oltre agli oneri ed obblighi previsti dal RG o in forza del Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 e dal CSA, sono a carico dell’Appaltatore e compensati nell’importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all’atto della determinazione del corrispettivo per l'appalto:
Oneri generali:
a) le tasse e gli oneri:
- dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori. L’aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- per l’ottenimento di tutte le licenze occorrenti per l’esecuzione dei lavori, del contratto e per la messa in funzione degli impianti;
b) la formazione di cantiere attrezzato in relazione all’entità dell’intervento con tutti gli impianti necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi da effettuare, la idonea recinzione del cantiere stesso, la pulizia e manutenzione del cantiere in modo da rendere sicuri transito e circolazione di veicoli e persone; l’appaltatore dovrà altresì provvedere ad organizzare l’impianto del cantiere tenendo presente le eventuali consegne parziali o frazionate. I costi non riferibili alla sicurezza e salute dei lavoratori ed afferenti l’apprestamento delle aree di sede operativa, deposito, mensa, spogliatoio previsti; manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all’Appaltatore;
c) la predisposizione di locali ufficio per la direzione di cantiere e personale organizzativo dell’Appaltatore, dotati di personal computer, telefono, fax. Detti locali dovranno essere sempre accessibili alla D.L. durante l’orario di lavoro e vi dovranno essere custoditi i documenti relativi all’appalto e al cantiere. Le spese di esercizio degli impianti (telefono, fax, ecc.), come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all’Appaltatore;
d) predisposizione ed esposizione del necessario numero di cartelli di cantiere come indicato nell’articolo del presente capitolato. Si precisa sin d’ora che è fatto divieto all’impresa di esporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzioni Lavori; è fatto altresì divieto all’impresa rimuovere eventuali affissioni presenti nei luoghi di intervento se non autorizzati dalla DL. La stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi installati, al fine dell’installazione di impianti pubblicitari;
e) la fornitura di acqua potabile per gli operatori addetti ai lavori;
f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle normative vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza in generale ed al codice della strada in particolare, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
g) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l’obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
h) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, con riguardo a tutte le strumentazioni ed ai materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuno siano a disposizione nell’occasione; la fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, agli operai aventi accesso al cantiere, di idonea divisa di lavoro, di apposita tessera di riconoscimento con nome e cognome da apporre alla divisa, oltre ad ogni
dispositivo di protezione individuale necessario. Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo sopradescritto;
i) le spese, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energiaelettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori;
1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere.
2) L’assunzione in proprio, lasciando indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
3) Le responsabilità della non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale.
4) Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.
5) Fornire alla Stazione appaltante la pianta relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili.
6) Indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.
7) Provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.
8) Provvedere a tutte le spese di xxxxx e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l’appalto sino al collaudo definitivo.
9) Eseguire l’accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso di scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell’area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l’integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali by-pass.
Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:
a) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
10) La pulizia quotidiana e finale del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte. Non appena ultimati i lavori e comunque entro 30 giorni dal verbale di ultimazione, l’Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisionali, a sistemare e ripristinare gli eventuali terreni occupati e interessati dalle opere appaltate; dovrà, altresì, provvedere a rimuovere i materiali residui e gli sfridi delle lavorazioni provvedendo al relativo smaltimento in discarica. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Stazione appaltante, previo formale invito del D.L. a provvedervi, potrà provvedervi direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e spese relativi saranno a carico dell’Appaltatore con possibilità di rivalsa su quanto ancora dovuto all’Appaltatore stesso;
1. Provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere.
2. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze dei predetti servizi; in caso di cantieri in cui non siano presenti apparecchiature con notevole assorbimento elettrico, quali gru, ecc. ed in cui l’estensione del cantiere sia limitata, la linea di alimentazione del cantiere può essere allacciata a quadri elettrici esistenti; in caso contrario deve essere previsto quanto indicato nell'Ordine di Lavoro o nel piano di sicurezza e coordinamento.
11) la messa a disposizione, per l'esecuzione di tutti i lavori, dell'attrezzatura completa e dei mezzi d'operanecessari, compresi gli automezzi, per la tempestiva effettuazione delle lavorazioni d’appalto;
12) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto,ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore, non potrà pretendere compensi di sorta;
13) la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate all'Appaltatore; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;
14) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
15) la preventiva campionatura, prima dell’esecuzione dei lavori, di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, nonché l’esecuzione di un’opera a campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che sia richiesta dalla D.L., ai fini dell'approvazione, da parte della stessa
D.L., prima della messa in opera senza che per ciò l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo per eventuali ritardi nei lavori. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal D.L. e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo. Le campionature degli impianti devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dai rispettivi calcoli giustificativi;
16) il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei materiali e dei manufatti, prima e dopo le lavorazioni, nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizione della DL all’interno del cantiere;
17) idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
18) esecuzione di operazioni di tracciato e rilievo necessarie a giudizio insindacabile del direttore dei lavori all’esecuzione delle opere;
19) trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di rifiuto, di sfrido e delle macerie, compresi imballaggi e materiali di qualsiasi natura risultanti da demolizioni e smantellamenti, ancorché lasciati da subappaltatori, fornitori o maestranze; tali rifiuti si intendono di proprietà dell’appaltatore, sono quindi a carico dello stesso tutte le incombenze amministrative ed economiche per il loro corretto smaltimento;
20) assistenza e supporto in materia di sicurezza, attuata mediante figura tecnica specialistica all’uopo dedicata (esperto in problemi di sicurezza ES) in possesso di comprovata esperienza e professionalità, con
il compito di interfacciarsi in via principale con il DL e il CSE per i problemi afferenti la sicurezza. In via generale, a integrazione di quanto già previsto nei POS delle singole imprese esecutrici, dovrà essere predisposta a cura di tale figura tutta la documentazione (relazioni, verbali, schemi, ecc) necessaria a comprova della corretta programmazione e del corretto svolgimento delle lavorazioni in materia di sicurezza;
21) nomina di un responsabile unico per l’appaltatore in materia di prevenzione incendi, ai fini di coordinare l’esecuzione degli interventi e dei lavori eseguiti direttamente dall’Assuntore e dalle eventuali imprese subappaltatrici, in modo da assicurare che vengano rispettate le leggi e le norme in materia anche quando concorrono più installatori alla realizzazione finale: Tale figura avrà altresì il compito specifico di interfacciarsi con la SA in materia di prevenzione;
22) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
23) Predisporre, in fase di installazione e gestione dell’area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari
per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.
24) Controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna del presidio oggetto di intervento.
25) Provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico.
26) Provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi.
27) Provvedere a denunciare alla Stazione appaltante il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti.
28) il rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico emanate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Deliberazione Giunta regionale 21 gennaio 2002 n. 45, compresa la messa in atto di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore ottenendo, per il cantiere, tutte le prescritte autorizzazioni e rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relativi alle attrezzature, ai mezzi d’opera e agli impianti di cantiere;
29) la comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell’Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;
30) lo sviluppo dei disegni costruttivi di cantiere e/o officina nel rispetto del progetto esecutivo fornito. Tali elaborati dovranno essere preventivamente sottoposti alla Direzione Lavori per l’approvazione e si potrà dar corso all'esecuzione dei lavori solo ad avvenuta approvazione dei disegni "costruttivi" da parte della suddetta D.L. Entro 20 gg. dalla sottoscrizione del contratto dovranno, inoltre, essere presentati, per la preventiva approvazione della D.L., tutti gli adeguamenti degli elaborati progettuali o tutta la documentazione che si renda necessario in relazione alle proposte migliorative presentate, in sede di offerta. La mancata presentazione di detta documentazione non potrà costituire motivo per la richiesta diproroga del termine di ultimazione dei lavori.
31) Mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla Direzione Lavori previsti come da piano di sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sostitutivo di Sicurezza.
32) Approntare e recingere l’area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi o come prescritto dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture e relativa relazione funzionale.
33) Provvedere se necessario all’illuminazione e FM del cantiere e di tutte le zone di lavoro.
34) Predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Stazione appaltante, nonché l’uso gratuito di ponteggi e/o opere provvisionali.
35) Predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra.
36) Provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante.
37) Tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della Direzione Lavori, della Stazione appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza.
38) Provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.
Relativamente alla fase di esecuzione lavori:
1. Assicurare che tutto il personale autorizzato ad operare in cantiere sia regolarmente assunto con contratto di lavori subordinato
2. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dal Piano di qualità se richiesto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle caratteristiche e/o classificazione antincendio. E’ compresa, inoltre la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
3. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
4. I trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell’appaltatore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggia sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell’appaltatore fino allo scarico nei cantieri di lavoro; l’appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere
5. Il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; pur essendo consentito l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi, l'appaltatore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamentosenzaalcun sovrapprezzo o richiesta dicompensi aggiuntivi diqualsiasi natura;
6. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
7. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
9. Tenere a disposizione della Direzione Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla Direzione Lavori.
10. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
11. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
12. Nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Xxxxx, e comunicarlo alla Direzione Lavori ed al RUP.
13. Xxxxxxxx, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con la Direzione Lavori, tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l’attività ospedaliera, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l’attività sanitaria in essere.
14. Adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell’Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presenteclausola.
15. Provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell’edificio esistente, alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici.
16. Provvedere alla realizzazione delle opere provvisionali per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo:
17. All’esecuzione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l’esecuzione) delle opere da eseguire;
18. Provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.
19. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalandoalla Direzione Lavoril’eventualepersonaletecnico ed amministrativo allesuedipendenze destinato a coadiuvarlo.
20. Richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori disposizioni per quanto eventualmente risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori.
21. Segnalare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro
22. Provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici.
23. Fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e software) per lo sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilità dei lavori a partire dai libretti delle misure e collaborare con la Direzione Lavori nella redazione di tali atti.
24. Osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo,
25. nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
26. Gli interventi su impianti telefonici dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie certificazioni a seconda della categoria dell’impianto da realizzare. Nel caso di realizzazione di cablaggio strutturato rete dati/fonia dovrà essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure effettuate.
27. Prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità.
28. Assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la Direzione Lavori.
29. Predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno.
30. Provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l’area del cantiere.
31. Assumere tutti gli oneri derivanti anche:
- dalla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori
- dalla natura dei luoghi di lavoro;
- dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze sanitarie e di funzionalità
- dall’eventuale contemporanea interazione con altri soggetti aggiudicatari di altri contratti ed operanti all’internodeimedesimi presidisiasottoilprofilo dellasicurezzachedel coordinamentonell’esecuzione dei diversi lavori
- tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente capitolato speciale e l’appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso in merito.
32. Relativamente a tutte le lavorazioni sopra indicate, la Stazione Appaltante ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016, adotta i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di lavori di ristrutturazione e manutenzione di edifici.
33. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta alla Stazione Appaltante prima dell’avvio delle singole lavorazioni.
Oneri specifici relativi a scavi / demolizioni e tutela sottoservizi
1. l’accertamento con tutte le necessarie cautele, anche con l’esecuzione di assaggi e sondaggi eseguiti a mano e comunque nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori indicazioni impartite dalla DL e dal CSE, della presenza o meno negli ambiti oggetto di intervento di sottoservizi, quali ad esempio condutture elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, gas, ecc, individuandone l’esatta ubicazione, eventuali danni causati a detti sottoservizi saranno addebitati all’Appaltatore;
2. per procedere a lavori di demolizione, scavo, rimozioni in genere, l’appaltatore dovrà attenersi a regole di grande cautela, stante il pericolo di danneggiare inconsapevolmente impianti e sottoservizi presenti;
3. prima di effettuare scavi o demolizioni con mezzi meccanici, ove autorizzati, l’Impresa dovrà effettuare un congruo numero di sondaggi a mano, al fine di poter escludere la presenza di impianti tubazioni ecc… che fossero sfuggite al rilievo di cui sopra;
4. demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscerà eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonei;
Relativamente ai subappalti:
1. fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quant o previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato speciale e del contratto;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della Stazione appaltante e della Direzione Lavori.
2. Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo.
3. Informare la Stazione appaltante ovvero il RUP e i Coordinatori per la sicurezza (quando presenti) delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo formulate dalle imprese subappaltatrici.
4. Attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto.
5. Fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneitàtecnico-professionale.
Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro:
1. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. Comunicare alla Stazione appaltante, al RUP, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell’Appaltatore, del rispetto del piano
operativo di sicurezza.
3. Promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa.
4. Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti.
5. Effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
6. Assicurare che l’ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano della sicurezza.
7. Assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; nel caso di lavorazioni che comportino l’utilizzo di fiamme libere, all’interno del presidio con presenza di attività sanitaria o personale dell’azienda, l’Appaltatore dovrà provvedere a proteggere le aree di lavoro con compartimentazioni REI.
8. Predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali.
9. Predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dal piano di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
10. Realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la Direzione Lavori.
11. Rilasciare dichiarazione alla Stazione appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
12. Richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.
13. Effettuarecostanti monitoraggi, siaall’inizio dell’esecuzione deilavorisiadurante le fasidilavorostesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel piano della sicurezza.
14. Assumersi tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di ristrutturazione:
- accumulo di materiali combustibili,
- ostruzione delle vie di esodo,
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco,
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
L'Appaltatore dovrà quindi:
- all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito,
- alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano
poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore escintille..
Dovrannoinoltreesseremessi adisposizionedegliaddetti estintoriportatili.
Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere controllato dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di lavoro.
Oneri per prove, verifiche e collaudi l’Appaltatore dovrà:
1. la taratura e l’avviamento degli impianti, l’assistenza ai collaudi ed il coordinamento di tutti gli interventi in garanzia delle società fornitrici di apparecchiature sino all’esito favorevole dei collaudi;
2. la manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo intercorrente fra la loro ultimazione e il collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre, per dare all'atto del collaudo, le opere stesse in perfetto stato;
3. presentazione della dichiarazione di conformità e/o della regolarità ai sensi delle normative vigenti (impianti e dispositivi di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22/1/2008 n.37, impianti gas medicali di cui al D.Lgs. 46/97, ecc.) completa della prescritta documentazione tecnica (compreso il progetto costruttivo) e l’esecuzione di collaudi/prove, su quanto oggetto di intervento.
In particolare dovranno essere presentate anche tutta la modulistica e tutte le certificazioni relative alla prevenzione incendi nonché tutta la documentazione richiesta dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, a firma dell’impresa e/o di tecnico abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 818/84. La documentazione dovrà essere presentata completa di copie dei disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati, ecc, nel numero di copie necessarie per la presentazione agli enti interessati, entro i termini prescritti dalla legge e comunque entro 30 giorni dalla condizione indispensabile e necessaria per la complessiva rendicontazione economica dell’intervento stesso e l’Irst si riserva di rivalersi sulla ditta stessa nel caso si debba ricorrere a terzi per detta certificazione o in ogni altro caso di danno accertato;
4. i rilievi e i disegni di dettaglio costruttivo sia degli impianti che delle strutture prefabbricate e/o di modesta entità (basamenti, scale metalliche, pensiline, ecc.) necessari all‘esecuzione delle opere, nonché tutte le verifiche, le indagini ed i calcoli che si renderanno necessari in quanto strettamente connessi al manufatto per la presentazione delle pratiche agli organi competenti con i relativi oneri;
5. redazione e consegna dei disegni costruttivi “as built” degli interventi in almeno 2 copie cartacee e file DWG in versione AUTOCAD compatibile con quanto in uso dalla Stazione Appaltante; nel caso di quadri elettrici dovrà essere fornita un’ulteriore copia a corredo del quadro stesso; la consegna di detti elaborati da parte della ditta è condizione indispensabile e necessaria per la rendicontazione economica dell’intervento stesso e l’Irst si riserva di rivalersi sulla ditta stessa nel caso si debba ricorrere a terzi per detta certificazione o in ogni altro caso di danno accertato;
6. la presentazione della documentazione tecnica di corredo delle attrezzature, dispositivi, materiali o
ricambi forniti e\o installati, quali le certificazione o i rapporti di prova o prestazionale dovuti per norma o richiesti dalla DL, i manuali d’uso e installazione, gli schemi. La consegna di detti elaborati da parte della ditta è condizione indispensabile e necessaria per la rendicontazione economica dell’intervento stesso e l’Irst si riserva di rivalersi sulla ditta stessa nel caso si debba ricorrere a terzi per detta certificazione o in ogni altro caso di danno accertato;
7. produzione di adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori;
8. pulizia e predisposizione per l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare. Entro 20 giorni dal certificato di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente liberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
9. il prelievo, la preparazione e l'invio agli Istituti autorizzati dei campioni di materiali o manufatti, forniti dall'appaltatore, impiegati o da impiegarsi nella costruzione, per l’esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, nonché il pagamento delle relative spese e tasse, con l'obbligo dell’osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, necessarie per l’esecuzione del collaudo e così anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità. I campioni saranno prelevati in quantità e numero conformi alla normativa vigente;
10. Provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.
11. Fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in stato di validità.
12. mantenimento fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;
13. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di circa il 5% del materiale di finitura (pavimenti, rivestimenti, battiscopa, maniglie, porte, finestre, ecc) per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
14. l‘obbligo della verifica statica di quanto realizzato dall‘Appaltatore secondo quanto previsto in progetto qualora i lavori da eseguire interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali coperture, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori (da realizzare od esistenti), ecc., compresa una prova di carico sulle strutture di ancoraggio per le apparecchiature pensili;
15. controllare accuratamente gli eventuali disegni, rilevandone eventuali errori e segnalandoli
tempestivamente al Direttore dei Lavori. In virtù di quanto sopra, l‘Appaltatore riconosce che nessuna deficienza od errore degli allegati potrà essere addotta a giustificazione di esecuzioni difettose o difformi dal progetto. Se richiesti dalla D.L. i disegni di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione delle opere dovranno essere preparati, sulla base dei disegni generali, a cura e spese dell‘Appaltatore. Tali disegni dovranno avere il benestare da parte della D.L., prima dell‘esecuzione dei lavori.
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà:
1. Provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residuali, entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opereeseguite.
3. Provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all’emissione del certificato di collaudo; tale manutenzione e gestione dovrà essere eseguita con le stesse modalità previste nei contratti di manutenzione già stipulati dalla Stazione appaltante e di cui può essere presa visione presso gli Uffici dell’Unità Operativa Tecnica;
4. Garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all’emissione del certificati di collaudo; l’Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie oimpianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell’opera realizzata.
5. Fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi così come meglio specificato negli articoli precedenti.
6. Provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all' “agibilità e conformità edilizia” (ISPESL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, ecc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti.
7. Provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti;
8. Provvedere all’istruzione gratuita del personale addetto agli impianti per un periodo di sei mesi;
9. Fornire una relazione tecnica relativa alle caratteristiche di tutti i materiali posti in opera;
10. Fornire le certificazioni ai sensi del DM 37 del 2008 e i relativi disegni “As Built”;
11. Fornire la certificazione di marcatura CE “dispositivo medico” ai sensi del D.Lgs 46/97 per l’impianto di gas medicali.
12. Fornire le certificazioni inerenti l’impianto strutturato trasmissione dati - telefonia
13. Fornire alla Stazione appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 5% delle quantità posate e relativo a:
- pavimenti e rivestimenti esterni ed interni
- elementi utilizzati per gradini
- controsoffitto
- corrimano e paracolpi
- paraspigoli
- ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni
- corpi illuminanti
14. Provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto; di tale verifica dovrà essere fornita apposita prova documentale.
15. Redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l’attenzione anche sulle certificazioni dei materiali, antincendio, latex-free e sull’assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici Volatili;
16. Redigere il progetto e la relazione di verifica, a firma di tecnico strutturista, relativamente agli elementi non strutturali ai sensi delle XXX 0000;
Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore:
1. L'Appaltatore è obbligato:
- Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- Firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- A consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore ha l’onere di fornire le attrezzature necessarie alle lavorazioni senza alcun sovrapprezzo rispetto ai corrispettivi indicati negli elenchi prezzi unitari di contratto e ciò anche nel caso di esecuzione di opere in economia.
3. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.
ART. 48 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE – RINVENIMENTI, BREVETTI ED INVENZIONI
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. In attuazione dell’articolo 36 CG i materiali provenienti dalle escavazioni, smontaggi, demolizioni, ritenuti a giudizio insindacabile della D.L. idonei al riutilizzo devono essere selezionati, reggiati, accatastati, trasportati e regolarmente immagazzinati nei depositi dell’Irst o in sito, qualora ne sia previsto il riutilizzo nell’ambito dello stesso cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato di tutti gli oneri, del trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
3. Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti di invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
4. Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese dell’esecutore, essendo quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
ART. 49 – CUSTODIA DEL CANTIERE
1. È a carico e cura dell’esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione.
(nel caso di lavori di particolare importanza)
2. Ai sensi dell’art. 22 della l. 13 settembre 1982, n. 646, l’esecutore è obbligato ad affidare la custodia continuativa del cantiere a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.
ART. 50 – CARTELLO DI CANTIERE
1. L’esecutore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 85 di base e cm. 120 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Le dimensioni potranno subire variazioni solo a seguito di accordo con la Direzione Lavori.
ART. 51 - ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO
1. L’accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.
2. L’Appaltatore si renderà garante di vietare l’accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).
ART. 52 - PENALI PER INADEMPIENZE
1. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all’art.10 previsto per dare ultimati i lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari all'1 per mille dell’importo del contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo in materia di risoluzione;
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del Contratto.
ART. 53 – DANNI DA FORZA MAGGIORE
1. In caso di danni alle opere, l’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato
2. Non verrà accordato all’esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni
ART. 54 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
1. In caso di scioglimento o di liquidazione dell’operatore aggiudicatario, l’Irst ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.
2. Si richiama l’art.110 del Codice dei Contratti.
3. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Irst di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.
4. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario
aggiudicatario.
5. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
6. L’eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 55 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Viene altresì richiesto all’operatore economico di accettare e sottoscrivere digitalmente il Codice etico comportamentale dell’Irst allegato al presente documento.
Il patto d’integrità ed il Codice etico comportamentale costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del presente documento, l’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara :
a) Il rispetto incondizionato dei vincoli imposti dal “Codice etico comportamentale dell’IRCCS- IRST, pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxx.xxx.xx - sezione “Bandi di gara e Avvisi ” – “ Documenti”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
b) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
c) che riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
d) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
3. Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 56 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
4. È fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
5. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo,
l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 57 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. In merito ai documenti soggetti ad imposta di bollo si rinvia alle risoluzioni-chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risposta n.35 del 12 ottobre 2018 (che, sotto questo profilo, conferma il contenuto della precedente RM 97/E del 2002.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’esecutore e trova applicazione l’articolo 8 del d.m. 145/2000.
4. Sono inoltre a carico dell’esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, secondolegge.
ART. 58 - RISERVATEZZA
1. L’accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione dei lavori è riservato agli addetti ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e alla sorveglianza.
2. L’appaltatore si renderà garante di vietare l’accesso ai luoghi ove si svolgeranno i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte del DL.
3. L’Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quello che attiene gli interventi e la condotta dei lavori; non potrà quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazione ed elaborati, né pubblicare articoli o memorie o rilasciare notizie, rimanendo gli uffici della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere la
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., xxxxx restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
6. Per la contravvenzione a quanto esposto nei precedenti capoversi, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00, da detrarsi sull’ammontare del primo certificato di pagamento in liquidazione.
ART. 59 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI/NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI
1. Come previsto all’art. 30 del Disciplinare, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Irst di Meldola (FC) a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Irst individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
2. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
· Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
· Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Irst, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
· Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
· Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
· Legali incaricati per la tutela dell’Irst in sede giudiziaria.
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Irst nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
4. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Irst di Meldola (FC) –Direzione Generale , sede legale Xxx X. Xxxxxxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è all’Irst di Meldola (FC) – Direzione Generale , sede legale Via X. Xxxxxxxxxx, n. 40 – 47014 Meldola (FC), Tel. 0000-000000; Pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx Ai medesimi recapiti è possibile chiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.
5. L’Irst ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
email: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx; Pec: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI
1. Le notizie ed i dati, comunque venuti a conoscenza dell’O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell’O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato. Il trattamento dei dati da parte dell’O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Dovrà inoltre essere conforme alla Legislazione Nazionale in materia di sicurezza dei dati e protezione vigente ed in fase di emissione. Eventuali modifiche correzioni che dovessero rendersi necessarie in seguito a dettati legislativi emanati in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx gli oneri di adeguamento del “prodotto” compresi nel contratto di fornitura.
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E ART. 28 e 29 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
1. L’Irst, quale Titolare del trattamento dei dati, nominerà – ai fini dell’esecuzione del proprio contratto- la
Società aggiudicataria nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo 2016/679, che si applica con decorrenza 25 maggio
2018.
2. Con successivo atto si provvederà alla nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati nei confronti della Società aggiudicataria ed a fornire le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati in contesto che, come previsto dalle succitate disposizioni di legge, devono essere date dal Titolare del trattamento dei dati.
ART. 60 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, del Codice, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.
2. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell’Appaltatore:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
g) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato speciale;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto n. 81 del 2008;
j) l) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
3. Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato o dello schema di contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto in caso di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, dal contratto d’appalto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni. In tale ipotesi gli inadempimenti saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
1. Si procederà a risoluzione del contratto nei casi in cui le transazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.
2. La violazione degli obblighi derivante dal Codice di Comportamento adottato dall’IRST comporterà la facoltà di risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Istituto.
1. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione nonché qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
2. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento (tramite PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori. all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà la disciplina puntuale per la determinazione del ritardo computato secondo quanto dettagliato nel previgente art. 159 co. 14 RG.
5. L’Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, salva per l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.
ART. 61 - RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento. La Stazione Appaltante dovrà dare preavviso dell’intenzione della facoltà di recedere a mezzo PEC da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.
ART. 62 - ACCORDO BONARIO
2. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo del contratto attuativo in misura superiore compresa tra il 5 e il 15 percento, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 205 del Codice dei Contratti.
3. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. In questo caso si procede con le modalità di cui all’art. articolo 208
del Codice dei contratti.
ART. 63 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Forlì ed è esclusa la competenza arbitrale.
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXXXXX Organizzazione: I.R.S.T/03154520401
Data: 22/01/2021 14:10:14