DETERMINA-CONTRATTO
DETERMINA-CONTRATTO
Servizi di indagine sul sentiment dei cittadini nei confronti della digitalizzazione nella PA
CIG: 8715611DB6
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla
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Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
CONSIDERATO che la Società ha, inter alia, l’obiettivo della diffusione di servizi pubblici digitali, che siano fruibili in maniera semplice da parte dei cittadini, e vicini ai loro bisogni;
CONSIDERATO che per raggiungere tale obiettivo è opportuno svolgere indagini sul sentiment dei cittadini nei confronti di tale processo di digitalizzazione, in particolare con riguardo alle innovazioni digitali che stanno caratterizzando la pubblica amministrazione, per consentire il miglioramento e l’ottimizzazione dei prodotti/servizi della Società medesima, anche nell'ottica di vincere eventuali resistenze al processo di trasformazione digitale;
CONSIDERATA l’accelerazione che tale processo ha subito negli ultimi mesi, e la conseguente necessità di svolgere un’indagine continuativa nel tempo, che sia in grado di intercettare comportamenti emergenti e nuove tendenze, approfondendo il livello di digitalizzazione generale del Paese (livello macro) e personale e familiare (livello micro), indagando, soprattutto nell’ambito dei pagamenti digitali, percezioni, conoscenze, atteggiamenti, comportamenti, propensioni, aspettative, desiderata; CONSIDERATO che per procedere a tali attività di monitoraggio e rilevamento di atteggiamenti e comportamenti si rende necessario procedere all’acquisto di servizi di indagine volti a sondare l’opinione pubblica su tali tematiche di interesse per la Società;
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ATTESO che da un’indagine informale condotta dalla Società, coinvolgendo ed analizzando le soluzioni offerte da diversi operatori economici, è risultato che l’Operatore Economico Istituto Piepoli S.p.A. (C.F. e P.IVA 03779980964 - di seguito anche Fornitore od Operatore economico) offre soluzioni che appaiono rispondenti alle esigenze della Società come sopra descritte;
ATTESO che, in particolare, il Fornitore offre l’attivazione di un abbonamento al Tableau de Bord, soluzione che prevede la realizzazione di n. 12 sondaggi su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta relativamente agli argomenti di interesse, e che fornisce risultati entro 4 giorni dalla chiusura di ogni rilevazione, ottenendo dati su grandi campioni, tramite la somministrazione di 5 domande a rilevazione che la Società stessa definirà;
ACQUISITA in data 2 aprile 2021 l’offerta Progetto di ricerca n. 013-2021 del suddetto Operatore (di seguito “Offerta”);
RITENUTO il prezzo offerto dall’Operatore economico, relativamente ai servizi dettagliati in Offerta e precedentemente descritti, complessivamente pari a € 25.000,00, oltre IVA, congruo in quanto in linea con i prezzi medi di mercato;
ATTESO l’importo stimato dell’acquisto in argomento, e che, dunque, può procedersi all’affidamento diretto dei servizi de quibus all’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120;
ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;
ACQUISITA tramite il portale durc online, la certificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; XXXXXXX i controlli per la verifica degli ulteriori requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tramite portale AvcPass;
ATTESI i disservizi perduranti da oltre 7 giorni che non consentono alle stazioni appaltanti l’accesso al portale AvcPass per la comprova dei requisiti;
RITENUTO di subordinare la stipula della determina in argomento a condizione risolutiva rappresentata dall esito regolare delle verifiche degli ulteriori requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare i predetti servizi a Istituto Piepoli S.p.A., mediante la sottoscrizione della presente determina;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
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DETERMINA
per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore economico Istituto Piepoli S.p.A. (C.F. e P.IVA 03779980964; di seguito anche Fornitore o Appaltatore), ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e l’Offerta nelle medesime richiamata costituiscono parte integrante della presente determina di affidamento (di seguito Contratto).
2. In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e l’Offerta o i T&C pubblicati sul sito web dell’Appaltatore, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni di cui al Contratto.
3. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs. n. 81/2008;
c. L. n. 136/2010;
d. D.Lgs. n. 159/2011;
e. D.Lgs. n. 50/2016;
f. Delibera Agcom n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 e Allegato A - Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
g. ogni altra legge o regolamento concernente le ricerche di mercato e d’opinione;
h. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il Contratto ha ad oggetto l’acquisto da parte della Committente di risultati relativi ad un’indagine sul sentiment dei cittadini nei confronti della digitalizzazione nella PA (di seguito i “Servizi”), realizzata mediante interviste telefoniche e/o attraverso
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questionari online effettuati dall’Appaltatore sotto la sua completa responsabilità. . L’Appaltatore garantisce, per l’intera durata del Contratto che:
a. effettuerà un totale di n. 12 rilevazioni, su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta;
b. ogni rivelazione prevedrà 5 domande previamente condivise con la Committente;
c. le domande saranno sottoposte dall'Appaltatore previa somministrazione di adeguata informativa privacy alle persone fisiche con cui entrerà in contatto, con contestuale conservazione del consenso prestato dagli stesse;
d. fornirà i risultati entro 4 giorni dalla chiusura di ogni rilevazione, ottenendo dati su grandi campioni di popolazione.
2. I risultati saranno messi a disposizione della Committente grazie all'attivazione di un abbonamento al Tableau de Bord messo a disposizione dall’Appaltatore.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare i risultati in forma aggregata e anonimizzata.
4. L’affidamento ha un valore complessivo (“Massimale”) pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre IVA.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha una durata pari a 12 mesi a far data dalla sottoscrizione, e comunque fino alla consegna da parte dell’Appaltatore alla Committente dei risultati relativi alla dodicesima rilevazione.
2. La Committente si riserva, e l’Appaltatore accetta, l’esercizio della facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016.
3. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
4. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento, il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi alla sottoscrizione del Contratto.
3. Referente dell’esecuzione del Contratto (REC) per la Committente è Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
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ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni dovranno essere previamente concordate dal RCA con il REC.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili.
2. L’Appaltatore, in base alle modalità e ai tempi di cui all’art. 5 del presente Contratto, è tenuto a fornire i risultati dei sondaggi effettuati entro 4 giorni dalla chiusura di ogni rilevazione.
3. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
4. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
5. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori e dipendenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
6. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore, e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
8. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
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9. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.
10. L’Appaltatore si impegna a provvedere, alla cessazione del presente contratto per qualsiasi ragione intervenuta, nelle modalità indicate dalla Committente, al passaggio di consegne, ivi compresa documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei servizi oggetto del Contratto.
11. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore si impegna a costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 di importo corrispondente al 10% del Massimale di cui al precedente articolo 2, co. 3, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
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3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - PENALI
1. Qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi del precedente art. 5, comma 1, la Committente contesterà formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
2. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 4 del presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
3. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
4. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 5% del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
5. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
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6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a. il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art.
3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di
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qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di richiedere l’analisi dei predetti libri. L’analisi da parte della BEI, da comunicarsi all’Appaltatore, a cura della Committente, con congruo preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, dovrà essere effettuata esclusivamente presso i locali della sede legale dell’Appaltatore e in presenza di personale dell’Appaltatore, con espresso divieto di estrarre copia e di prelevare i documenti analizzati.
ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG
1. I corrispettivi per la fornitura dei Servizi sono dettagliati all’art. 2, comma 3, del presente Contratto.
2. Tali importi, ferma restando la corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto, sono corrisposti così come segue:
a. il 20% del Massimale alla consegna del report relativo alla terza rilevazione;
b. il 20% del Massimale alla consegna del report relativo alla sesta rilevazione;
c. il 20% del Massimale alla consegna del report relativo alla nona rilevazione;
d. il 20% del Massimale alla consegna del report relativo alla dodicesima rilevazione.
3. La fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG 8715611DB6, e dovrà essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
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a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
4. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da indicare in fattura.
5. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, sono i seguenti:
a. conto corrente n. 20354 aperto presso: UBI Banca
IBAN: XX00X0000000000000000000000
b. conto corrente n. 1506739
aperto presso: Monte dei Paschi di Siena IBAN: XX00X0000000000000000000000
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono:
7. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati
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ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
8. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI XXXXX
1. L’Appaltatore s’impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto e a sottoscrivere l’accordo di riservatezza unilaterale di cui all’Allegato 1.
2. L’Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali. La divulgazione di tali informazioni,, effettuata oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietà intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni
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da parte delle autorità antitrust nonchè danni sostanziali all'attività e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherà per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dello stesso per qualunque causa sia essa intervenuta.
6. L’Appaltatore tratterà i dati delle persone fisiche con cui entrerà in contatto in qualità di titolare del trattamento e restituirà alla Committente unicamente risultati in forma aggregata e anonimizzata, ad esclusione di qualsivoglia dato personale. E’ onere dell’Appaltatore garantire che nessuna informazione qualificabile dato personale ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR) sia, anche in considerazione del rischio di reidentificazione, presente nei risultati forniti alla Committente. L’Appaltatore garantisce che tratterà i dati delle persone fisiche con cui entrerà in contatto nel pieno rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa la normativa a tutela dei dati personali e il Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR) a fronte di una valida base giuridica del trattamento e, in particolare modo, il consenso delle stesse.
7. L’Appaltatore non è autorizzato a trattare i dati delle persone fisiche con cui entrerà in contatto in nome e/o per conto della Committente e gli è fatto divieto assoluto di spendere il nome della stessa nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente o includere il nome della stessa nella documentazione eventualmente fornita durante lo svolgimento delle proprie attività.
8. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi
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agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati), ivi inclusa, ma non limitatamente a, mancanza di attestazione relativa al consenso espresso rilasciato dall’interessato ai fini dello svolgimento dell’attività di indagine.
9. Quanto previsto nel comma che precede è, altresì, applicabile anche nel caso di riqualificazione soggettiva delle Parti con particolare riferimento alle Linee Guida n.07/2020 dello European Data Protection Board (cd. “EDPB”) sul concetto di Titolare e Responsabile nel GDPR.
10. L’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti della Committente sarà effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento.
11. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente il nome e i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”.
12. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, l'Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE
1. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR).
2. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui, o comunque non utili all’esecuzione del Contratto, e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
3. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente Contratto (All. 2).
ART. 14 - DIRITTI SUI RISULTATI FINALI DELLA RICERCA
1. I risultati finali della ricerca non saranno divulgati dall’Appaltatore in alcun modo, e saranno di esclusiva proprietà della Committente, che li utilizzerà per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo.
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2. La Committente si impegna a comunicare all’Appaltatore l’eventuale intenzione di procedere alla pubblicazione dei risultati su mezzi di comunicazione di massa, specificando a tal fine il mezzo di comunicazione di massa prescelto, con congruo anticipo. L’Appaltatore si impegna a dare seguito alla richiesta di cui al presente comma entro i termini che saranno concordati con la Committente, e in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Agcom n. 256/2010/CSP del 9 dicembre 2010.
3. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
4. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
5. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 15 - RECESSO
1. La Committente potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
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2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 16 - RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al
D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per l’adempimento del Fornitore o la trasmissione delle sue osservazioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente, nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
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aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Il presente Xxxxxxxxx è sottoposto a condizione risolutiva rappresentata dal mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, la cui verifica è stata avviata dalla Committente tramite il sistema Avcpass dell’Anac. Nel caso in cui, pertanto, risultasse il mancato possesso dei predetti requisiti, la Committente provvederà alla risoluzione immediata del contratto con applicazione all'Appaltatore di una penale pari al 10% del Massimale.
5. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto (o comunque, in via generale, tramite mail o pec).
ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 20 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 10 e 11, all’art. 12 e all’art. 17 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
Allegati:
All. 1 - Accordo di riservatezza unilaterale;
All. 2 -Informativa privacy della Committente.
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PagoPA S.p.A. L’Amministratore Unico Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.XX DIGITALMENTE
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
2021.05.11 11:35:23
Firmato digitalmente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8715611DB6 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art.
10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI); art.
14 (DIRITTI SUI RISULTATI FINALI DELLA RICERCA); art. 15 (RECESSO); art. 16 (RISOLUZIONE); art. 17 (ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE); art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 19 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); art. 20 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA).
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Firmato digitalmente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 10/05/2021 20:02:26
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