CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO
TRA
Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria con sede in Rende (CS), via Xxxxxx Xxxxx, C.F. 80003950781, in persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Cosenza (CS) il 28/10/1977, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito denominata anche DeMaCS, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 1 del 28.01.2020
E
Il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, di seguito indicato come DEIB (codice fiscale 80057930150; Partita IVA 04376620151), con sede in Milano, Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 32 (di seguito “Politecnico”), rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c) dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 623/AG del 23 febbraio 2012 e delle relative norme attuative di Ateneo.
Il DeMaCS e il DEIB singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti”,
PREMESSO CHE
− Il Politecnico di Milano e l'Università della Calabria sono istituzioni pubbliche finalizzate alla ricerca scientifica, alla formazione ed al progresso civile nella società in cui operano
− il DeMaCS è un dipartimento afferente all’Università della Calabria che svolge attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico in vati ambiti, tra cui l’intelligenza artificiale, e in particolare nei settori della rappresentazione della conoscenza e del ragionamento e della bioinformatica;
− il DEIB svolge attività di ricerca nel campo dell'Ingegneria Informatica e nell’Ingegneria Biomedica, in particolare nel campo della robotica e dell’elaborazione dei segnali/ immagini, anche in campo biomedico;
− le Parti hanno precedenti esperienze di collaborazione nella elaborazione e nell'attuazione di Progetti di ricerca scientifica e tecnologica, a livello internazionale, in particolare:
- Preparazione e sottomissione Progetto H2020 – Live Smart H2020-SC1-DTH-2018- 2020 Project ID 875295 (il progetto ha totalizzato 13.5/15, ma non è rientrato nell’elenco dei progetti finanziati)
- Preparazione e sottomissione Progetto H2020 – OPEN-MIND H2020-SC1-FA-DTS- 2018-2020 Xxxxxxx XX 000000 (il progetto è in corso di valutazione, UNICAL è terza parte)
− le Parti collaborano stabilmente per iniziative di divulgazione scientifica, anche mediante pubblicazione congiunta di articoli su riviste scientifiche di settore e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
CONSIDERATO CHE
− Le Parti hanno interesse a sviluppare ulteriormente il rapporto di collaborazione scientifica e progettuale nel settore dell’intelligenza artificiale, in particolare per lo sviluppo di metodi ed
applicazioni di intelligenza artificiale basati su tecniche deduttive e ragionamento automatico e di metodi ed applicazioni di intelligenza artificiale basati su tecniche induttive e machine learning (a titolo esemplificativo: m di apprendimento supervisionato e non, anche in ambito medicale, e metodi di ragionamento e rappresentazione della conoscenza basati sulla logica computazionale), mettendo a disposizione le proprie competenze, capacità scientifiche e strutture allo scopo di:
(i) realizzare attività di ricerca e di divulgazione scientifica;
(ii) partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali;
(iii) promuovere e valorizzare le proprie attività nei rispettivi campi d'azione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Finalità e oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il DeMaCS e il DEIB per la promozione e l'esecuzione concordata di specifiche iniziative concernenti attività di ricerca, sviluppo tecnologico, trasferimento e divulgazione. In particolare, le principali iniziative riguarderanno:
(i) la partecipazione congiunta a progetti di RST&D nell'ambito di Programmi nazionali finanziati da altre istituzioni pubbliche, centrali e territoriali;
(ii) la partecipazione congiunta a progetti di RST&D nell'ambito di Programmi di finanziamento europei o internazionali, attualmente in corso presso il DeMaCS e il DEIB;
(iii) la reciproca collaborazione in iniziative di competenza e di interesse di una o di tutte le Parti promosse da soggetti privati e pubblici;
(iv) lo svolgimento di attività di ricerca congiunte nel settore dell’Intelligenza Artificiale, con particolare riguardo all’uso di robot cooperativi in applicazioni mediche e assistite.
Le Parti concordano che nell'ambito dello svolgimento delle attività di ricerca congiunte, ciascuna metterà a disposizione delle altre le competenze e le professionalità necessarie, nonché le risorse umane e strumentali da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
ARTICOLO 2
Modalità di attuazione
Le modalità attuative e di finanziamento delle specifiche iniziative saranno disciplinate in singoli, successivi accordi.
Nell'ambito degli accordi di collaborazione, se del caso, potranno essere associati altri soggetti pubblici e privati, detentori di competenze di elevato livello e complementari a quelle delle Parti.
ARTICOLO 3
Proprietà e sfruttamento dei risultati
Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione quindi di quelle preesistenti detenute da una Parte e messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività congiunte) e i risultati scaturiti nel corso di attività di ricerca in collaborazione ("Risultati") costituiranno patrimonio
comune delle Parti. Le modalità di sfruttamento industriale dei detti Risultati nonché la ripartizione delle relative "royalties" saranno regolamentate in specifici accordi, sulla base dell'impegno in risorse umane e finanziarie assunto da ciascuna Parte nel singolo progetto.
Fatti salvi gli specifici diversi obblighi che le Parti abbiano eventualmente assunto con la partecipazione congiunta a progetto di ricerca nell'ambito di programmi di finanziamento, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a comunicare preventivamente alle altre il contenuto delle pubblicazioni e/o divulgazioni dei Risultati che intende effettuare, anche in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, e si impegna altresì a menzionare esplicitamente che i Risultati sono stati raggiunti con la collaborazione delle Parti firmatarie della presente Convenzione.
Le Parti, relativamente al trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto, si impegnano a rispettare le modalità e i principi stabiliti dal Regolamento (UE) 679/2016 “GDPR- General Data Protection Regulation", dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018, n. 101, in vigore dal 19/9/2018) nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del citato decreto legislativo.
ARTICOLO 4
Durata
La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipula ed avrà una durata di tre (3) anni. Essa potrà essere rinnovata per ulteriori tre (3) anni, su proposta di una qualsiasi delle Parti con apposita richiesta di rinnovo trasmessa via PEC all’altra Parte.
ARTICOLO 5
Modifiche
Le Parti, di comune accordo, potranno in ogni momento, nell'attuazione della presente Convenzione, apportare aggiunte e/o modifiche che ritengano opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse. I conseguenti accordi saranno comunque definiti sulla base della presente Convenzione.
ARTICOLO 6
Responsabili della Convenzione
I Responsabili delle attività previste dalla presente Convenzione sono per conto del DeMaCS i Proff. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx e per conto del DEIB la Prof.ssa Xxxxx Xx Xxxx e il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
ARTICOLO 7
Risorse
Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, tutte le Parti s'impegnano a mettere a disposizione proprio personale, attrezzature, impianti e/o spazi utili per studi, ricerche e sperimentazioni che verranno di volta in volta concordate dalle Parti e ad individuare le modalità di finanziamento più opportune per lo svolgimento delle attività.
Le Parti si riservano la facoltà di avvalersi del personale e delle strutture di altri Dipartimenti afferenti alle rispettive Istituzioni Universitarie, nonché di Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori
specializzati. Le Parti potranno altresì avvalersi, verificato di non disporre al proprio interno di personale con determinate competenze, della collaborazione di uno o più soggetti esterni all'Ateneo di appartenenza, con i quali stipuleranno appositi contratti di prestazione d'opera, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in vigore, fermi restando gli obblighi eventualmente acquisti con la partecipazione ai progetti finanziati di cui all'art. 1.
ARTICOLO 8
Adesioni successive
Alla presente Convenzione potranno aderire successivamente ulteriori Dipartimenti, Istituti e Centri di Ricerca afferenti alle Istituzioni Universitarie di ciascuna delle Parti, che siano interessati allo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, trasferimento e divulgazione oggetto della Convenzione, ovvero che abbiano già in corso collaborazioni, anche se allo stato non formalizzate, con una delle Parti. Tali soggetti potranno aderire alla presente Convenzione mediante l'invio alle Parti preesistenti di una comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, con la quale dichiarano di conoscere, accettare e di rispettare tutti i suoi termini e condizioni.
ARTICOLO 9
Permessi e autorizzazioni
Con riferimento alle attività congiunte di cui ai precedenti articoli, è a carico della Parte che ospita l'attività (intera o parte della stessa), l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei programmi di ricerca e/o delle attività di servizio, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata l'attività stessa per gli scopi cui la medesima è destinata.
Le Parti provvederanno congiuntamente agli obblighi relativamente alle attività svolte in sedi terze.
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di personale
Ognuna delle Parti si impegna ad ospitare personale delle altre operante nelle attività di ricerca e di collaborazione riferite alla presente Convenzione.
I dipendenti di una delle Parti, ovvero i soggetti non in organico ma che comunque afferiscono ad una delle parti, che si rechino presso i Centri o i laboratori o le sedi operative dell'altra per attività riferite alla presente Convenzione, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante.
Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità civile per danni subiti dal proprio personale di ruolo e non di ruolo che frequenti, in attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, Centri o laboratori o sedi operative delle altre Parti.
ARTICOLO 11
Riservatezza
Le informazioni, espressamente indicate come confidenziali, che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
Ciascuna Parte è tenuta a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione scambiata ed osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall’altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell’altra Parte che le fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione.
Resta inteso che saranno escluse dagli obblighi sopra menzionate le informazioni che:
a. Le Parti siano in grado di provare di essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle Parti all’altra Parte e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla Parte stessa;
b. sono o saranno di pubblico dominio senza colpa o partecipazione delle Parti;
c. sono state acquisite dalle Parti senza vincoli di segretezza da terzi aventi il diritto legale di divulgarle.
Le Parti concordano sin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente Articolo 11 non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dagli specifici contratti che si andranno a stipulare nel corso della collaborazione, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Ciascuna Parte avrà il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni e/o i risultati riguardanti le ricerche ad essa affidatele per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca. In tal caso dovrà richiedere ed ottenere dall’altra Parte un’autorizzazione preventiva per iscritto che risponderà entro 60 giorni, e la richiesta non potrà essere immotivatamente rifiutata.
ARTICOLO 12
Recesso e risoluzione
Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno sei (6) mesi, con comunicazione trasmessa mediante PEC all’altra Parte.
La Convenzione potrà risolversi in qualsiasi momento, in modo consensuale, solo con specifico atto sottoscritto da tutte le Parti. Recesso o risoluzione consensuale, non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
ARTICOLO 13
Foro competente
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 co. 2 del Codice del processo amministrativo.
ARTICOLO 14
Spese di registrazione e bollo
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti: gli oneri di bollo sono assolti in modo virtuale e equamente divisi tra le parti, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131.
Per il Dipartimento di Matematica e Informatica Università della Calabria
Il Direttore del Dipartimento
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX
XXXXXXXXX
03.02.2020
13:17:15 UTC
Rende (Cs),
Per il Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano
Il Direttore del Dipartimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Milano,