PAGINA DI PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO
BPMVITA Strategia 2026
BPMVITA
Strategia 2026
Contratto di assicurazione di tipo unit linked, a termine fisso
e a premio unico (Tariffa 25KA)
I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e Xxxxxx”, per la semplificazione dei contratti assicurativi.
Data ultimo aggiornamento: 26/09/2019
PAGINA DI PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO
BPMVITA Strategia 2026
BPMVITA Strategia 2026 è un contratto di assicurazione di tipo unit-linked, a termine fisso che prevede prestazioni per il caso morte e prestazioni a scadenza, il cui valore è direttamente collegato all’andamento del Fondo Interno BPMVITA Strategy 26.
Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:
Sezione I – Il prodotto BPMVITA Strategia 2026
Sezione II – Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto
Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto
Sezione IV – Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari
Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie
Sezione VI – Regime fiscale
Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, l’Impresa ha utilizzato un linguaggio il più possibile semplice e trasparente, corredando le Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi.
In particolare:
In questi box troverai esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle prestazioni assicurative.
! Dovrai porre particolare attenzione al contenuto di questi box.
Qui potrai trovare spiegazioni utili a comprendere il significato dei termini contrattuali e i limiti dei rischi assunti dall’Impresa.
Nelle Condizioni di Assicurazione troverai inoltre:
Termini contrattuali con Lettere Iniziali Xxxxxxxxx | Xxx sono spiegati nel GLOSSARIO |
Il termine Attenzione! | In relazioni alle parti del Contratto che dovrai leggere con particolare cura e attenzione |
Riferimenti normativi (-> art. 2952 c.c.) | Relativi a norme di legge di particolare importanza |
Sommario
Glossario | 1 di 20 | |
Condizioni di Assicurazione | ||
Sezione I | Il prodotto BPMVITA Strategia 2026 | |
Articolo 1 | Caratteristiche del Contratto | 5 di 20 |
Articolo 2 | Prestazioni Assicurate | 5 di 20 |
Articolo 3 | Esclusioni | 6 di 20 |
Sezione II | Conclusione del Contratto, Xxxxxx e Riscatto | |
Articolo 4 | Premio | 7 di 20 |
Articolo 5 | Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto | 8 di 20 |
Articolo 6 | Diritto di Recesso | 8 di 20 |
Articolo 7 | Riscatto | 9 di 20 |
Sezione III | Costi e rendimenti del prodotto | |
Articolo 8 | Costi | 9 di 20 |
Articolo 9 | I rischi associati al Contratto | 10 di 20 |
Sezione IV | Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari | |
Articolo 10 | Duplicato della Proposta/Polizza | 10 di 20 |
Articolo 11 | Cessione, Pegno e Vincolo | 10 di 20 |
Articolo 12 | Comunicazioni in corso di Contratto | 11 di 20 |
Articolo 13 | Erogazione della prestazione | 11 di 20 |
Articolo 14 | Prescrizione | 11 di 20 |
Articolo 15 | Impignorabilità e insequestrabilità | 11 di 20 |
Articolo 16 | Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa | 11 di 20 |
Articolo 17 | Beneficiari | 12 di 20 |
Articolo 18 | Valore unitario della quota di BPMVITA Strategy 26 | 12 di 20 |
Articolo 19 | Determinazione del numero delle Quote alla Data di Decorrenza | 13 di 20 |
Sezione V | Legge applicabile e risoluzione delle controversie | |
Articolo 20 | Reclami e risoluzione delle controversie | 13 di 20 |
Articolo 21 | Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge | 14 di 20 |
Sezione VI | Regime fiscale | |
Articolo 22 | Tasse e imposte | 14 di 20 |
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Strategy 26 | 15 di 20 |
Glossario
A | Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. |
B | Banca Distributrice | Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. | |
C | Caricamenti | Parte dei Premi versati dal Contraente trattenuta dall’Impresa a copertura dei costi commerciali e amministrativi del Contratto. |
Categoria | Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegato il Contratto. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che lo contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria. | |
Cessione del contratto | Il Contraente può sostituire a sé un soggetto terzo nei rapporti giuridici derivanti dal Contratto, trasferendogli interamente così i diritti di cui gode e gli obblighi cui soggiace. | |
Condizioni di Assicurazione | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. | |
Contraente | Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e versa il Premio all’Impresa. | |
Contratto | Il prodotto BPMVITA Strategia 2026 | |
Costi | Oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio versato e/o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa. | |
D | Data di Decesso | Il giorno in cui avviene il decesso dell’Assicurato. |
Data di Decorrenza | La data dell’11/11/2019, ore 24:00. Giorno da cui il Contratto inizia a produrre i propri effetti e decorrono le coperture, a condizione che il Contraente abbia pagato il premio pattuito. | |
Data di Scadenza | La data dell’11/11/2026, ore 24.00. Data in cui cessano gli effetti del Contratto. | |
Durata del contratto | Periodo intercorrente tra le ore 24.00 dell’11/11/2019 e le ore 24.00 dell’11/11/2026, durante il quale il Contratto è efficace. | |
E | Esclusioni | Xxxxxx esclusi dalla copertura assicurativa elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. |
Età assicurativa | Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. |
F Fondo Interno
Fondo d’investimento per la gestione di un portafoglio collettivo di attività finanziarie. Costituito all’interno dell’Impresa, gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa, disciplinato da un proprio regolamento, è suddiviso in Quote tutte di eguale valore.
Garanzia Copertura del rischio che viene individuato dal Contratto.
G Giorno lavorativo in cui viene quantificato il valore unitario della quota
Giorno di Riferimento
di un fondo interno.
I Impresa Bipiemme Vita S.p.A. – xxx X. Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
Lettera di conferma di investimento del Premio
L
Lettera con cui l’Impresa comunica al Contraente l’ammontare del premio versato e di quello investito, la Data di Decorrenza del Contratto, il numero di quote attribuite e il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
Liquidazione Pagamento agli aventi diritto delle somme dovute al verificarsi delle circostanze previste dal Contratto.
N NAV (Net Asset Value)
Valore ottenuto sommando i valori delle attività finanziarie presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo i valori delle passività (spese, imposte, ecc.).
OICR
O
Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i fondi comuni di investimento o le SICAV. Gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti.
OICR Collegati OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenente allo stesso gruppo dell’Impresa.
Pegno
Diritto reale costituito sulla Prestazione assicurativa dovuta dall’Impresa e acquisito dal creditore del Contraente attraverso un apposito accordo con quest’ultimo affinché il creditore possa garantire il proprio credito attraverso la prestazione che potrebbe eventualmente percepire.
Penalità Somme variabili trattenute dall’Impresa alla liquidazione del Valore di Riscatto.
Perfezionamento del Contratto È il momento in cui, previa sottoscrizione della documentazione
contrattuale, avviene il pagamento del premio pattuito.
Premio Importo da versare all’Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto.
P L’ammontare dei premi versati dal Contraente che, al netto del costo
Premio Investito
della copertura per il caso di decesso, vengono conferiti nel Fondo Interno.
Premio Unico Importo lordo che il Contraente versa all’Impresa in unica soluzione al momento della conclusione del Contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto al pagamento delle prestazioni assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal momento in cui può essere richiesta la prestazione.
Prestazioni assicurate Impegni assunti dall’Impresa nei confronti del Contraente. Nel Contratto
qui descritto le prestazioni assicurate sono espresse in numero di Quote
Q | del fondo interno BPMVITA Strategy 26. | |
Profilo di rischio | Indica la rischiosità finanziaria del portafoglio finanziario del fondo interno a cui il Contratto è collegato. | |
Proposta/Polizza | Documento, sottoscritto dalle parti che, a condizione che sia stato corrisposto il Premio, fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. | |
Quota | Ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo Interno è suddiviso. | |
Quote assicurate | Il numero di Quote del Fondo interno assegnate al Contratto. | |
Recesso o Ripensamento | Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti. | |
Regolamento del Fondo Interno | L’insieme delle norme che disciplinano il fondo. Include informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione, la durata, i criteri di ripartizione degli investimenti, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte relative agli impieghi finanziari e altre caratteristiche quali ad esempio: la categoria, il benchmark o la volatilità attesa. | |
Rendiconto del Fondo Interno | Riepilogo annuale dei dati relativi al risultato finanziario conseguito dal Fondo. Il documento è pubblicato sul sito internet dell’Impresa. | |
Revoca | Facoltà del Contraente di impedire che il Contratto acquisti efficacia. La revoca può essere esercitata fino alla Data di Decorrenza. | |
Ricorrenza Annuale | L’anniversario della Data di Decorrenza del Contratto. | |
Riscatto | Diritto di richiedere la liquidazione del Valore del Contratto prima della Data di Scadenza. | |
S | Set informativo | L’insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti da Bipiemme Vita S.p.A. e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. I documenti sono pubblicati nel sito internet dell’Impresa. |
SGR (o Società di gestione del risparmio) | Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. | |
Sinistro | Decesso dell’Assicurato. | |
Società di revisione | Società diversa dall’impresa di assicurazione che controlla e certifica i risultati conseguiti dal Fondo Interno. | |
Somma Aggiuntiva Caso Morte | Somma che, insieme al Valore del Contratto, costituisce la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. | |
V | Valore del Contratto | Valore ottenuto moltiplicando il numero di quote assicurate detenute dal Contraente per il valore della singola quota del Fondo Interno. |
Valore complessivo netto del Fondo Interno | Vedi “NAV”. | |
Valore Unitario della Quota o | Valore della singola quota del Fondo Interno, ottenuto dividendo il NAV |
Valore della Quota | del Fondo Interno nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote che costituiscono il Fondo alla stessa data. Il Valore della Quota è pubblicato sul sito internet dell’Impresa. | |
Valore di Riscatto | Importo in Euro liquidabile in caso di Riscatto. | |
Valuta di denominazione | Valuta o moneta in cui è espresso il valore di uno strumento finanziario. Nel Contratto qui descritto il Controvalore delle Quote, il NAV del Fondo Interno e il relativo Valore della Quota sono denominati in Euro. | |
Vincolo | Limitazione della facoltà del Contraente di esigere la Prestazione assicurativa, quando sia dovuta dall’Impresa. | |
Volatilità | Misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. |
Condizioni di Assicurazione
Sezione I – Il prodotto BPMVITA Strategia 2026
Che tipo di contratto è BPMVITA Strategia 2026 e quali sono le prestazioni? Che cosa è assicurato e che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto
BPMVITA Strategia 2026 è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a termine fisso e a Premio Unico.
BPMVITA Strategia 2026 prevede prestazioni in caso di vita e prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato. Le prestazioni sono collegate al Fondo Interno BPMVITA Strategy 26, costituito e gestito dall’Impresa.
! I contratti di tipo unit-linked sono contratti di assicurazione le cui prestazioni sono collegate al valore di quote di fondi interni o esterni e che possono prevedere una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell’assicurato. Le prestazioni del Contratto sono quindi legate all’andamento dei mercati finanziari.
I contratti unit-linked rientrano nella categoria dei “prodotti di investimento assicurativo”.
! I Contratti assicurativi a termine fisso prevedono il pagamento delle prestazioni assicurative (sia in caso di vita sia in caso di decesso dell’Assicurato) alla scadenza del Contratto.
È assicurabile la persona fisica che:
| sia capace di agire; |
| abbia in Italia la residenza, intesa come luogo in cui l’Assicurato ha dimora abituale, o se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari; |
| alla decorrenza del contratto abbia un’età anagrafica non inferiore a 18 anni e non superiore a 88 anni e sei mesi meno un giorno; |
| intrattenga un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice. |
Non è assicurabile:
| la persona fisica che NON risieda in Italia; |
| la persona fisica minorenne o che abbia un’età superiore agli 88 anni e sei mesi meno un giorno; |
| la persona fisica che NON intrattenga un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice. |
! La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici e contratti. È capace di agire il soggetto maggiorenne, che non sia interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno o ad altre misure che limitino la capacità di stipulare contratti. |
Articolo 2 – Prestazioni assicurate
La prestazione assicurativa consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al Valore del Contratto alla data di scadenza del Contratto, incrementato di una Somma Aggiuntiva in caso di morte dell’Assicurato prima della Data di Scadenza.
Le Prestazioni Assicurate sono espresse in numero di Quote del Fondo Interno BPMVITA Strategy 26.
La Somma Aggiuntiva Caso Morte è calcolata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso. La copertura del rischio di morte è operante senza limiti territoriali.
Età dell’Assicurato al momento del decesso (x) | Percentuale da applicare al Controvalore delle Quote per determinare l’importo aggiuntivo in caso di decesso |
18 anni ≤ x < 65 anni e sei mesi | 1,00% |
65 anni e sei mesi ≤ x < 74 anni e sei mesi | 0,75% |
74 anni e sei mesi ≤ x < 79 anni e sei mesi | 0,50% |
x ≥79 anni e sei mesi | 0,25% |
! Il Contratto prevede IL PAGAMENTO DEL VALORE DELLE QUOTE ASSICURATE ALLA DATA DI SCADENZA, sia
in caso di vita dell’Assicurato sia in caso di suo decesso prima della Data di Scadenza stessa. Attenzione!
In entrambi i casi, il pagamento della prestazione viene effettuato alla scadenza del Contratto, fatta salva, in caso di decesso dell’Assicurato, la facoltà per i Beneficiari di richiedere il riscatto per ottenere il versamento della prestazione prima della Data di Scadenza.
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato = Valore del Contratto *
* In cui il Valore del Contratto = Numero di Quote Assicurate x Valore Unitario della Quota
Numero di Quote Assicurate: 1.512,265
Valore Unitario della Quota alla Data di Scadenza: € 6,84
1.512,265 x € 6,84 = € 10.343,89
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato entro la Data di Scadenza = Valore del Contratto * + Somma Aggiuntiva caso morte
* In cui il Valore del Contratto = Numero di Quote Assicurate x Valore Unitario della Quota
Numero di Quote Assicurate: 1.512,265
Valore Unitario della Quota alla Data di Scadenza: € 6,84
Età dell’Assicurato alla Data di Decesso: 70 anni -> maggiorazione applicabile 0,75%
(1.512,265 x € 6,84) + 0,75% x (€ 10.343,89) = € 10.343,89 + 77,58 = € 10.421,4
Attenzione!
Le prestazioni assicurative sono legate all’andamento del Fondo Interno. Il Contratto NON prevede alcuna garanzia di restituzione del capitale inizialmente versato.
Le prestazioni assicurative ottenute alla scadenza del Contratto potrebbero pertanto essere INFERIORI rispetto alle somme inizialmente versate.
Articolo 3 - Esclusioni
La Somma Aggiuntiva Caso Morte NON verrà corrisposta qualora il decesso sia provocato direttamente o indirettamente da:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi compiuti o tentati;
atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
atti contro la persona dell’Assicurato, suicidio od omicidio dell’Assicurato consenziente, se avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
partecipazione dell’Assicurato, attiva e non, ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o a qualsiasi operazione militare in qualità, o meno, di appartenente alle Forze Armate dello Stato;
movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esondazioni, tracimazioni e straripamenti, frane, smottamenti, slavine e valanghe;
guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non possegga regolare titolo di guida. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. In ogni caso il rischio non è coperto qualora il decesso fosse causato dall’uso e/o guida di: mezzi subacquei e moto d’acqua;
pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiacciai, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e parapendio, bungee e base jumping, salto con gli sci o idrosci, partecipazione a gare competitive e relativi allenamenti con l’utilizzo di mezzi a motore;
uso e/o guida di velivoli ultraleggeri e sport aerei in genere.
Sezione II – Conclusione del Contratto, Xxxxxx e Riscatto
Quando e come devo pagare e come viene investito il Premio? Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso revocare la proposta o recedere dal Contratto? È previsto il Riscatto?
Articolo 4 – Premio
Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico di importo minimo pari a € 5.000,00.
Il Premio Unico viene corrisposto alla Data di Decorrenza mediante addebito sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice.
Il Contratto NON prevede la possibilità di versamento di premi aggiuntivi.
Il Premio Investito, pari al Premio Unico al netto della trattenuta per la copertura caso decesso, confluisce nel Fondo Interno BPMVITA Strategy 26.
L’importo della trattenuta per la copertura decesso è indicato nella Proposta/Polizza nel seguente riquadro*:
P R E M I O
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO
* I valori indicati sono meramente esemplificativi.
La trattenuta per la copertura decesso è una percentuale variabile del Premio Unico determinata in funzione dell’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza. L’importo di tale trattenuta è riportato nella Proposta/Polizza.
TERMINE PAGAMENTO PREMI | 11/11/2019 | CADENZA RATE PREMIO | UNICO |
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO € | DI CUI PER IL CASO MORTE € | SPESE € | TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO € |
10.000,00 | 9,69 | 0,00 | 10.000,00 |
! Per comprendere quali costi siano applicati al prodotto vai all’Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. È importante prendere visione e comprendere l’ammontare, la tipologia e la modalità di applicazione dei costi perché questi incidono sulla prestazione assicurativa che tu o i Beneficiari da te designati riceverete al momento della scadenza del Contratto.
Le modalità di gestione del Premio Investito, nonché di determinazione del valore delle quote, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Strategy 26, allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 5 – Conclusione, perfezionamento e durata del contratto
Il Contratto è concluso nel giorno della sottoscrizione della Proposta/Polizza da parte del Contraente e, se diverso da questo, da parte dell’Assicurato. Il Contratto si perfeziona il giorno in cui viene versato il Premio.
La sottoscrizione può avvenire mediante:
firma autografa su documento cartaceo;
firma elettronica avanzata (firma realizzata su tablet), previo specifico consenso del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contratto ha una durata fissa pari a sette anni.
La Data di Decorrenza del Contratto e delle coperture è il giorno 11/11/2019.
Nulla è dovuto da parte dell’Impresa in caso di decesso dell’Assicurato tra la data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e la Data di Decorrenza.
La Data di Scadenza del Contratto è il giorno 11/11/2026. Attenzione!
Il Contraente può revocare la Proposta/Polizza fino alla Data di Decorrenza.
La Revoca può essere esercitata tramite una comunicazione scritta da cui emerga con chiarezza la volontà di revocare la Proposta/Polizza, corredata da un documento di identità in corso di validità del Contraente e inviata con:
raccomandata A/R indirizzata a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
La Revoca può essere esercitata anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di Revoca, l’Impresa rimborsa al Contraente il Premio versato.
Articolo 6 – Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Recesso può essere esercitato tramite una comunicazione scritta da cui emerga con chiarezza la volontà di recedere dalla Proposta/Polizza, corredata da un documento di identità in corso di validità del Contraente e inviata con:
raccomandata A/R indirizzata a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Il Recesso può essere esercitato anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa.
In tutti i casi sopraindicati, il Recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione.
! RESTA A ESCLUSIVO CARICO DEL CONTRAENTE IL RISCHIO DI VARIAZIONE DI VALORE DELLE QUOTE TRA LA DATA DI DECORRENZA E QUELLA DI EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI INDICATE NELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO.
IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l’Impresa rimborserà al Contraente il Premio Unico o, se il Premio è stato già investito al momento della comunicazione di Recesso, il Valore del
Contratto al momento del Recesso aumentato della trattenuta per la copertura caso decesso al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
Il Valore del Contratto è determinato in base al Valore della Quota disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di Recesso completa di tutta la documentazione prevista. Per le richieste pervenute da venerdì al giovedì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque Vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di Recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
Articolo 7 – Riscatto
Trascorsi almeno trenta giorni dalla Data di Decorrenza, è possibile riscattare totalmente il contratto.
Il riscatto può inoltre essere esercitato dai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza.
Non sono consentiti Riscatti parziali.
Il Riscatto può essere esercitato tramite una comunicazione scritta corredata da un documento di identità in corso di validità del Contraente e inviata con:
raccomandata A/R indirizzata a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
Il Riscatto può essere esercitato anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice.
Il Valore di Riscatto sarà pari al Valore del Contratto determinato in base al Valore della Quota disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di Riscatto completa di tutta la documentazione prevista. Per le richieste pervenute da venerdì al giovedì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì.
IL RISCATTO PREVEDE I COSTI ELENCATI ALL’ARTICOLO 8 CHE SEGUE.
! Per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe e dei costi applicabili al Contratto, I CONTRAENTI POTREBBERO INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.
La richiesta di riscatto deve essere corredata da:
Moduli FATCA/CRS;
Modulo antiriciclaggio.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque Vincolato oppure quando il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di Xxxxxx e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto
Quali costi devo sostenere?
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Articolo 8 – Costi
I costi e le spese associati al Contratto sono disciplinati nelle tabelle di seguito. Il Contratto non prevede costi di caricamento né costi di emissione.
Il Contratto prevede una commissione annua per la gestione del Fondo Interno pari all’1,50%
Il Contratto prevede inoltre i seguenti costi in caso di Riscatto:
Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte dell’impresa | Costo |
trascorsi oltre 30 giorni dalla Data di Decorrenza ed entro la prima Ricorrenza Annuale | 2,60% |
dopo la prima Ricorrenza Annuale ed entro la seconda | 2,40% |
dopo la seconda Ricorrenza Annuale ed entro la terza | 2,00% |
dopo la terza Ricorrenza Annuale ed entro la quarta | 1,70% |
dopo la quarta Ricorrenza Annuale ed entro la quinta | 1,40% |
dopo la quinta Ricorrenza Annuale ed entro la sesta | 1,10% |
dopo la sesta Ricorrenza Annuale e prima della Data di Scadenza | 0,80% |
Articolo 9 – I rischi associati al Contratto
Il Contratto è un prodotto di investimento assicurativo di tipo unit-linked.
Il Valore del Contratto è strettamente legato all’andamento del Fondo Interno BPMVITA Strategy 26. Il Contratto comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:
rischio connesso alla variazione del prezzo: collegato alla variazione del valore degli strumenti
finanziari del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l’intera perdita di valore del capitale investito mediante il versamento del Premio;
rischio emittente: connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;
rischio connesso alla liquidità: collegato alla difficoltà di convertire in denaro l’investimento di alcune categorie di titoli, specialmente quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati;
rischio di cambio: collegato alla valuta in cui è denominato l’investimento. Per l’investimento in strumenti espressi in una valuta diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto, il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra valute;
rischio di controparte: connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
altri fattori di rischio: collegato a operazioni sui mercati emergenti che potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Sezione IV – Obblighi dell’Impresa, dei Contraenti e dei Beneficiari
Posso vincolare il Contratto?
Che obblighi ho in caso di richiesta di pagamenti all’Impresa?
Chi sono i Beneficiari?
Articolo 10 – Duplicato della Proposta/Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Proposta/Polizza, se emesso in forma cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all’Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità.
Articolo 11 – Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque Vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci nei confronti dell’Impresa, soltanto quando quest’ultima, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di Xxxxxxx o su appendice.
L’Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che erano opponibili al Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.
Nel caso di Pegno o Vincolo il Recesso, le operazioni di Riscatto e di liquidazione richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
In nessun caso nel corso della Durata del Contratto, la Banca Distributrice, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicata come Beneficiaria o vincolataria delle prestazioni assicurative.
Articolo 12 – Comunicazioni in corso di Contratto
L’Impresa invia al Contraente, entro il 31 maggio di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni:
- dettaglio del Premio Unico Versato, del Premio Investito, del numero e del controvalore delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicembre dell’anno precedente;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell’anno di riferimento.
Articolo 13 – Erogazione della prestazione
L’Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione elencata all’articolo 16.
L’Impresa effettua il pagamento della somma dovuta mediante bonifico bancario. Per tale motivo è richiesta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.
Articolo 14 – Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui può essere richiesta la prestazione assicurativa (-> art. 2952 c.c.).
In caso di mancata richiesta della prestazione assicurativa entro il termine di prescrizione di 10 anni, l’Impresa è obbligata a versare gli importi corrispondenti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (-> L. 262/2005 e D. Lgs. 116/2007).
Articolo 15 – Impignorabilità e insequestrabilità
Le somme dovute dall’Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (-> art. 1923 c.c.).
Articolo 16 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa
Per il pagamento delle prestazioni da parte dell’Impresa devono essere consegnati i documenti di seguito elencati (fatta eccezione per quelli già presentati e ancora in corso di validità), necessari a verificare l’esistenza effettiva dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:
in caso di vita dell’Assicurato:
- richiesta scritta di pagamento indirizzata all’Impresa da parte del Contraente. La richiesta deve essere firmata dal Contraente e deve essere corredata da copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale;
- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
- modulo antiriciclaggio compilato e sottoscritto;
- moduli FATCA/CRS compilati e sottoscritti.
in caso di decesso dell’Assicurato:
- comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari. I Beneficiari potranno richiedere il pagamento della prestazione all’Impresa anche disgiuntamente tra loro. La richiesta dovrà essere corredata da copia del documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
- Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- ! per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare;
- ! dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:
i. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi e il loro grado di parentela; oppure
ii. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che il testamento comunicato all’Impresa sia l’ultimo testamento valido e non impugnato nonché quali sono gli eredi testamentari e, in mancanza quelli legittimi, e il loro grado di parentela con l’Assicurato.
- ! copia autentica dell’ultimo testamento valido (se esistente);
- modulo antiriciclaggio compilato e sottoscritto;
- moduli FATCA/CRS compilati e sottoscritti.
In presenza di situazioni che rendono necessaria un’indagine più approfondita, l’Impresa potrà richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.
Articolo 17 – Beneficiari
Il Contraente indica i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La modifica e la revoca del Beneficiario possono essere effettuate tramite comunicazione scritta
all’Impresa o per testamento.
In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto.
Attenzione!
Se la designazione dei Beneficiari non avviene in forma nominativa, l’Impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari medesimi.
La designazione dei Beneficiari NON può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nel caso in cui i Beneficiari risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari per il caso di morte degli eredi (legittimi o testamentari), ai fini del Contratto, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità dell’Assicurato stesso.
Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (in entrambi i casi, in parti uguali).
! Diritto proprio dei Beneficiari
I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione (-> art. 1920 del Codice civile) che è INDIPENDENTE dalle vicende successorie dell’Assicurato e NON RIENTRA nell’asse ereditario dell’Assicurato.
Articolo 18 – Valore unitario della quota di BPMVITA Strategy 26
Il Valore Unitario della Quota si ottiene dividendo il NAV del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote che costituiscono il Fondo Interno nel giorno di riferimento.
Il Valore della Quota viene calcolato settimanalmente, ogni mercoledì.
Nei giorni in cui la valorizzazione della quota non viene effettuata (ossia nei giorni festivi, di chiusura delle borse valori nazionali o estere o di chiusura dell’Impresa o, in ogni caso, qualora il gestore fosse impossibilitato), il Valore della Quota verrà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.
Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell’Impresa.
Alla data di costituzione del Fondo, il Valore della Quota è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.
Articolo 19 – Determinazione del numero di Quote alla Data di Decorrenza
L’investimento del premio nel Fondo Interno è effettuato alla Data di Decorrenza (11/11/2019).
Il numero di quote attribuite a ciascun Contratto si determina dividendo il Premio Investito per il Valore della Quota del Fondo Interno alla Data di Decorrenza (pari a € 5,00).
Il risultato così ottenuto è arrotondato alla terza cifra decimale.
Calcolo del numero delle quote attribuite al Contratto = Premio investito / valore della singola quota del Fondo Interno
Età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza = 50 anni Premio versato = € 10.000,00
Premio investito = (Premio versato – trattenuta copertura rischio morte) = 10.000,00 – 3,00 = 9.997,00
Valore Unitario della Quota alla Data di Decorrenza: € 5,00. Numero di quote = 9.997,00 / € 5,00 = 1.999,400
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’Impresa conferma al Contraente l’avvenuto investimento del Premio, tramite apposita comunicazione contenente l’indicazione:
- dell’ammontare del premio lordo versato;
- dell’ammontare del Premio Investito;
- della Data di Decorrenza;
- del numero delle Quote;
- del valore unitario della Quota;
- della data di valorizzazione.
Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie
Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?
Articolo 20 – Reclami e risoluzione delle controversie
Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a:
Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 -00000 Xxxxxx
oppure tramite:
L’Impresa provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancato riscontro dall’Impresa nel termine di 45 giorni o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ai seguenti recapiti:
IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
o via PEC :
I reclami indirizzati all’IVASS devono specificare:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
copia del reclamo eventualmente presentato all’Impresa e del suo eventuale riscontro;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Attenzione!
Prima di ricorrere presso l’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali negoziazione assistita e mediazione.
Attenzione!
L’esperimento del tentativo di mediazione (->D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.) è obbligatorio ed è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ dell’eventuale giudizio.
Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell’Impresa, dovrai rivolgerti, con l’assistenza di un avvocato, ad un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio.
Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.
Articolo 21 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.
Sezione VI – Regime fiscale
Qual è il regime fiscale applicabile al Contratto
Articolo 22 – Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Il trattamento fiscale applicabile al contratto alla data di redazione del presente documento è il seguente:
regime fiscale dei premi:
- i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni;
- la parte di premio pagata per la copertura del rischio di decesso è detraibile in dichiarazione dei redditi nel limite del 19% calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%).
regime fiscale delle prestazioni corrisposte:
- la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;
- il capitale erogato al decesso dell’assicurato è esente dall’imposta sulle successioni.
Per la parte investita in quote di fondi interni è prevista un’imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.
Regolamento di BPMVITA Strategy 26
Articolo 1 - Costituzione e denominazione
Bipiemme Vita S.p.A., al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti di Contraenti di prodotti di investimento assicurativi di tipo unit linked, ha istituito e gestisce – con le modalità stabilite dal presente Regolamento – un portafoglio di strumenti finanziari denominato “BPMVITA Strategy 26” (di seguito il Fondo Interno), cui sono collegate le prestazioni del Contratto.
Articolo 2 - Obiettivi, caratteristiche e partecipanti
Il Fondo Interno costituisce un PATRIMONIO DISTINTO dal patrimonio dell’Impresa e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
Gli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe sono di ESCLUSIVA proprietà dell’Impresa.
Al Fondo Interno possono partecipare le persone fisiche e giuridiche mediante la sottoscrizione di specifici prodotti di investimento assicurativi con prestazioni espresse in Quote del Fondo Interno stesso.
La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.
Il Fondo Interno è suddiviso in Quote di eguale valore, denominate in Euro.
Il Valore Unitario della Quota è il parametro univoco utilizzato per determinare l’ammontare in Euro delle Quote Assicurate.
L’Impresa provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ai Contratti, dividendo gli importi dei Contratti stessi conferiti al Fondo Interno, per il Valore unitario della Quota relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7.
Obiettivo del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento delle somme che vi confluiscono mediante una gestione professionale del patrimonio, nel rispetto delle politiche di investimento previste dal presente Regolamento.
Articolo 3 - Profilo di rischio
L’investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.
Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, NON è possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.
Ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 5,49%.
La volatilità massima annua (intesa come indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità massima dei rendimenti del Fondo Interno ammissibile in un determinato periodo di tempo) è individuata nella misura del 7,5%.
BPMVITA Strategy 26 è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso. Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle
obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico- finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.
Articolo 4 - Criteri di selezione degli attivi, politica di investimento e stile gestionale
La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente1 verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:
quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - “TUF”) e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e inte- grazioni, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del TUF;
1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno
strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.
Resta comunque ferma per l’Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti.
Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al gruppo di cui l’Impresa fa parte.
Inoltre, il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore stesso fa parte.
La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito.
La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell’andamento dei mercati, rappresentata da OICR di tipo obbligazionario/monetario.
In caso di un andamento positivo dei mercati finanziari riferibili agli investimenti del Fondo Interno, la componente più rischiosa potrà costituire fino al 100% del patrimonio. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati, la scelta degli asset sarà progressivamente indirizzata verso strumenti finanziari a rischio più contenuto (che potranno arrivare a costituire la totalità degli investimenti) al fine di cercare di preservare le somme investite.
Inoltre, l’Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo, con lo scopo di garantire un’efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.
L’attività di gestione del Fondo compete in via esclusiva all’Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.
La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro. Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall’Euro. In tale caso, il Fondo è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.
L’Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Articolo 5 - Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione delle politiche di investimento competono all’Impresa, che vi provvede nell’interesse degli investitori.
L’Impresa, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, la gestione
del Fondo Interno o delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all’attività di gestione del Fondo medesimo.
In ogni caso, l’affidamento/delega NON implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo.
Tale affidamento NON comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell’Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l’unica responsabile della gestione del Fondo Interno.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall’Impresa.
Articolo 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto
Il valore complessivo netto del Fondo o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all’articolo 8.
Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:
le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d’Italia;
i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
la liquidità è computata al nominale.
Eventuali crediti d’imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.
Articolo 7 - Calcolo del valore della quota
Il Valore Unitario della Quota è determinato dall’Impresa il mercoledì di ogni settimana dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all’articolo 6 che precede) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.
Qualora il mercoledì coincida con un giorno festivo o di chiusura dell’Impresa il Valore Unitario della Quota verrà determinato il primo giorno utile successivo.
Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell’Impresa.
Articolo 8 - Spese ed oneri
Sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:
a) commissione di gestione: trattenuta dall’Impresa per il servizio di asset allocation e per le spese di amministrazione dei contratti, pari ad una percentuale espressa su base annua, nella misura dell’1,50%. La commissione di gestione viene calcolata con frequenza settimanale sul valore patrimoniale del Fondo Interno al netto delle passività e delle spese riportate nel seguente punto b).
La commissione di gestione è imputata al Fondo settimanalmente e prelevata mensilmente dalle sue disponibilità.
L’Impresa si riserva di rivedere il costo massimo della commissione di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, l’Impresa ne darà PREVENTIVA comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la possibilità di recedere dal Contratto senza penalità.
b) altri costi gravanti direttamente sul Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti all’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
c) costi gravanti indirettamente sul Fondo Interno:
- sulla parte investita in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% della parte investita in quote di OICR;
- sulla parte investita in quote di OICR possono essere previste commissioni d’incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV.
Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso dei cosiddetti OICR collegati ovvero di OICR promossi, istituiti o gestiti da società appartenenti allo stesso gruppo dell’Impresa.
Le eventuali commissioni retrocesse all’Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno versate al Fondo stesso.
L’Impresa NON applica nessun tipo di costo tramite prelievo di quote dal Fondo Interno.
In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall’Impresa e per la amministrazione dei contratti.
Gli OICR collegati sono OICR promossi, istituiti o gestiti da una SGR o SICAV appartenente allo stesso gruppo dell’Impresa.
Articolo 9 - Rendiconto e revisione contabile
Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l’Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza, la quale è chiamata ad esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.
L’impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.
Articolo 10 - Modifiche al Regolamento
L’impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.
Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’IVASS.
Articolo 11 - Fusioni e altre operazioni straordinarie
L’Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l’Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l’accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all’eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.
Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.
Le operazioni straordinarie dovranno essere comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell’operazione.
A seguito dell’operazione straordinaria, gli interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all’Impresa:
lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.
Articolo 12 - Liquidazione del Fondo Interno
L’Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.
La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.
I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all’Impresa una richiesta di:
trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell’Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
riscatto totale senza applicazione di costi.
Decorso tale termine senza che sia pervenuta all’Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell’Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.
Bipiemme Vita S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx Tel. (+39) 02/00000000 - Fax. (x00) 00.00000000 Pec xxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx | Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers., Rappresentante del Gruppo IVA “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita” Partita IVA 1541960968, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 1403170. Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116 | Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle |
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