ACCORDO DI COLLABORAZIONE PARITETICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PARITETICA
BROKER/AGENTE
PREMESSE | |
L’INTERMEDIARIO (X) iscritto alla Sez. A del RUI ovvero in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società iscritta al RUI alla sezione A n° con sede in L’INTERMEDIARIO (Y) iscritto alla Sez. B del RUI ovvero in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società iscritta al RUI alla sezione A n° con sede in PREMESSO CHE L' Intermediario/Società (di seguito definita Agenzia A) è titolare di incarico agenziale conferitole dalla/e impresa/e di assicurazione L’ Intermediario/Società (di seguito definito Broker B) ha a sua volta degli accordi di libera collaborazione con le imprese di assicurazione Le parti intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione, anche mediante l'utilizzo da parte dell'Agenzia A di mandati e da parte del Broker B degli accordi di libera collaborazione, allo scopo di sviluppare la loro attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l'offerta di prodotti alla propria clientela. Ai fini della presente lettera di collaborazione e con riferimento ai contratti assicurativi che in forza dello stesso verranno conclusi si intende: 1) per "intermediario emittente/collocatore ": l'intermediario tramite il quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell'intermediario proponente, con i clienti di quest'ultimo; 2) per "intermediario proponente": l'Intermediario che propone all'intermediario emittente la stipula di contratti assicurativi con suoi |
clienti, in forza del presente accordo.
Pertanto ciascun intermediario potrà rivestire alternativamente la funzione di "intermediario emittente/collocatore" (per i contratti che stipulerà con i clienti dell'altra parte e su proposta di quest'ultima) ed "intermediario segnalatore/proponente" (per i contratti dei quali proporrà la stipula all'altra parte).
Ciò premesso, le parti pattuiscono e concordano quanto segue:
LE CLAUSOLE
Articolo 1 OGGETTO
DELLA LETTERA DI COLLABORAZIONE
Articolo 2 OBBLIGHI DELLE PARTI
Le parti potranno proporre, ciascuna ai propri clienti che ne mostrino interesse, le offerte assicurative, anche in virtù della collaborazione con l’altro intermediario di cui in premessa con le modalità di seguito precisate.
Ciascun intermediario, in relazione alle garanzie assicurative ed a seconda del ruolo di volta in volta ricoperto nell’ambito dello svolgimento delle attività regolate dalla presente lettera di collaborazione, potrà offrire ai propri clienti i seguenti servizi:
1. concludere ed emettere le polizze;
2. incassare i premi;
3. rilasciare quietanza;
4. provvedere modifiche o sostituzioni contrattuali
5. provvedere a gestire i rinnovi
6. provvedere alla gestione dei sinistri
7. altri (specificare)
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Premesso che ciascuna parte è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari previa comunicazione scritta tra le parti nello svolgimento delle attività previste al punto precedente, si impegnano reciprocamente:
a) a rispettare il codice di comportamento predisposto da AIBA o ACB e Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), da considerarsi parte integrante della presente lettera
b) a rispettare le norme relative alla procedura di assunzione e di gestione dei contratti contenute negli allegati al presente accordo e le istruzioni tecnico-operative per la presentazione, emissione e gestione del contratto assicurativo che verranno fornite dall'intermediario emittente/ collocatore;
c) a fornire ai propri clienti una corretta e completa informativa sul fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione con altro intermediario in forza della presente lettera di collaborazione, comunicando ai clienti l'esatta identità e gli estremi di iscrizione al RUI dell'altra parte ed il ruolo svolto da ciascun intermediario in base a quanto previsto al punto 1, nonché le funzioni rispettivamente svolte da ciascun intermediario nel caso specifico;
d) ad astenersi dall'indirizzare proposte commerciali e attività promozionale ai clienti dell'altra parte e comunque dallo svolgere qualsivoglia attività diretta a sviare i clienti appartenenti al portafoglio dell'altra parte;
e) in caso di cessazione del rapporto agenziale con le mandanti ovvero di cessazione di rapporti di libera collaborazione, le parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra parte per iscritto tale notizia nonché a comunicare le modifiche intervenute relativamente ai prodotti intermediati, alle condizioni di intermediazione e alle tariffe applicate;
f) a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale;
g) a rispettare le disposizioni del Codice della Privacy nel rapporto con i rispettivi clienti, anche in relazione al contenuto del presente accordo di collaborazione ed al trattamento dei dati personali che verranno acquisiti nell'ambito della collaborazione;
h) a rispettare le disposizioni di cui alla l. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, attenendosi alle linee guida e al codice etico predisposti dalle rispettive Associazioni di appartenenza;
i) a rendere noto il contenuto del presente accordo ai rispettivi collaboratori vigilando sul corretto adempimento da parte degli stessi.
Articolo3 MODALITA’ SVOLGIMENTO INCARICO
Articolo 4
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Ciascuna parte agisce in piena autonomia dall'altra e a suo esclusivo rischio e spese.
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Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato polizza di
RESPONSABILITA’
Articolo 5 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI E INCASSI
Articolo 6 RAPPRESENTANZA
Articolo 7 PUBBLICITA’
assicurazione della responsabilità civile professionale in conformità alle previsioni del Codice delle Assicurazioni.
Le parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
Xxxxx restando quanto sopra, resta inteso che la parte che pone in essere le attività previste dai punti da 2 a 7 dell'art. 1 del presente accordo nei confronti dei propri clienti, è responsabile nei confronti dell'altra parte e di terzi:
a) dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. da 47 a 54 bis del Reg. ISVAP n. 5/2006 dagli articoli del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (correttezza e diligenza, mezzi di pagamento, conflitti di interesse, informativa precontrattuale, adeguatezza dei contratti offerti, conto separato o fideiussione);
b) dell'autenticità della firma apposta dal suo cliente sulla polizza e restante documentazione contrattuale;
c) dell'incasso del premio sino al momento in cui esso verrà versato all'altra parte;
d) della correttezza dei dati raccolti, della loro trasmissione all'altra parte, della regolarità e completezza della documentazione
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Ai fini della validità delle coperture assicurative resta inteso tra le parti:
✓ che ogni comunicazione inerente al perfezionamento e gestione dei rapporti assicurativi (emissione polizze, incasso premi, richieste di sostituzione o variazione, disdette, recessi, denunce sinistri, etc.) produrrà i suoi effetti giuridici nel momento in cui tale comunicazione verrà ricevuta dall'intermediario a ciò espressamente delegato dalla compagnia, ovvero in assenza di delega, direttamente da quest'ultima.
Le parti si impegnano a rendere edotto il Cliente circa le procedure per la corretta e tempestiva esecuzione delle predette comunicazioni.
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Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell'altra parte.
"L'intermediario proponente" non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia delle imprese mandanti, che dei dipendenti/collaboratori dell'altra parte, i quali restano in via esclusiva in capo all'intermediario titolare di detti rapporti.
Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico (quali messaggi pubblicitari, insegne e simili) l'intermediario segnalatore/proponente s'impegna a non utilizzare il marchio dell'intermediario emittente/collocatore
E MARCHIO
Articolo 8 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Articolo 9 COMPENSI PROVVIGIONALI
Articolo 10 DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
Articolo 11 CONTROVERSIE
ovvero dell'eventuale impresa preponente.
La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'intermediario proponente allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'intermediario emittente/collocatore evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese.
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Le parti si impegnano a darsi reciproco supporto formativo e di aggiornamento circa i prodotti intermediati e quelli di nuova immissione in commercio, anche in ottica comparativa.
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Ciascuna parte, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell'attività svolta dall'altra, si impegna ad erogare a quest'ultima i compensi provvigionali, previsti dagli appositi allegati alla presente lettera, che verranno liquidati con le modalità e nei termini ivi indicati.
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Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di trenta giorni da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata A/R.
Ciascuna parte resta libera di recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento dell'altra parte agli obblighi a suo carico previsti dalla presente lettera di collaborazione
La presente lettera si intenderà risolta con effetto immediato qualora l' Agente cessi il rapporto agenziale con la propria mandante.
In caso al verificarsi di cancellazione o trasferimento in altra sezione dal RUI.
In ogni caso di cessazione del presente accordo ciascuna parte è obbligata a restituire entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima in suo possesso.
Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsivoglia natura di una parte nei confronti dell'altra, salvo che la stessa avvenga per inadempimento dell’accordo stesso e fatte salve le reciproche rivalse nel caso di inadempimento fatto valere da terzi.
Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria, le parti si obbligano a risolvere ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente lettera di collaborazione per gli aspetti di carattere economico-patrimoniale, in arbitrato presso la Camera Arbitrale
della Camera di Commercio di (da concordare tra le parti).
E' fatto salvo il ricorso ad un organismo statutario a tutela degli iscritti alle associazioni di categoria, con riferimento a soli aspetti di natura deontologica.
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Articolo 12 NORMATIVA TRANSITORIA
Le parti si impegnano ad adattare il contenuto della presente lettera di collaborazione in relazione alle eventuali norme regolamentari in materia da parte dell'IVASS.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
L’Agente
Il Broker