CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI
INFORTUNI, MALATTIE E RIMBORSO SPESE MEDICHE
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
NOTA INFORMATIVA
A. Informazioni relative all’Impresa......................... pag. 2 di 20
B. Informazioni sul Contratto .............................. pag. 3 di 20
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ....... pag. 11 di 20 Glossario ............................................... pag. 14 di 20
CONDIZIONI GENERALI
CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Premessa ................................................ pag. 1 di 40
Condizioni comuni a tutte le sezioni ....................... pag. 2 di 40 Delimitazioni del Contratto di Assicurazione comuni a tutte le sezioni.. pag. 4 di 40 Sezione 1 – Condizioni particolari che regolano la Copertura
Assicurativa Infortuni .................................... pag. 7 di 40
Introduzione pag. 13 di 40
Sezione 2 - Condizioni particolari che regolano la Copertura
Assicurativa Invalidità Permanente da Malattia .............. pag. 13 di 40
Sezione 3 – Condizioni particolari che regolano la Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche ospedaliere/extraospedaliere
conseguenti ad Infortunio o Malattia in forma Integrativa ..... pag. 16 di 40
Sezione 4 – Condizioni particolari che regolano la Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche ospedaliere/extraospedaliere
conseguenti ad Infortunio o Malattia in forma completa ...... pag. 20 di 40
Copertura Assicurativa accessoria spese dentarie ............ pag. 26 di 40 Condizioni generali che regolano i Sinistri ................... pag. 28 di 40
ALLEGATI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:
1. Elenco professioni ..................................... pag. 31 di 40
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/10/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regola- mento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraen- te o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garan- zia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumo- no lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.
! Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni relative all’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione è riservato alle persone associate all’organizza- zione Manageritalia con la qualifica di Quadro o Professional e ai loro Familiari.
“Quadri & Professional Care” è la Polizza di Cargeas Assicurazioni dedicata alla tutela della persona; propone un sistema di Coperture Assicurative che consen- tono al Contraente e/o Assicurato di proteggersi da eventi quali Infortunio e/o Malattia.
Nel rispetto di alcuni vincoli assuntivi, il Contraente potrà scegliere, nell’ambi- to del Modulo di Polizza, tra le combinazioni di Coperture Assicurative proposte dall’Impresa.
Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, secondo quanto meglio precisato all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
In mancanza di Recesso, il Contratto di Assicurazione è stipulato con tacito rin- novo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
! Avvertenza:
Le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comuni- cazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Si rinvia all’Art. 3 - Proroga, Recesso, risoluzione e periodo di Assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture Assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente Contratto di Assicurazione, prevede una serie di Coperture Assicura- tive che sono operanti in tutto il mondo.
Il Contraente potrà, secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza, sottoscri- vere una o più delle seguenti Coperture Assicurative:
• Copertura Assicurativa Infortuni (Sezione 1);
• Copertura Assicurativa Malattia (Sezione 2),
• Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche conseguenti a Infortunio o Malattia in forma integrativa (Sezione 3);
• Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche conseguenti a Infortunio o Malattia in forma completa (Sezione 4);
• Copertura Assicurativa accessoria Spese dentarie sottoscrivibile soltanto qualora l’Assicurato abbia sottoscritto, nell’ambito del Modulo di Polizza, la Copertura Assicurativa di cui alla Sezione 4.
La Copertura Assicurativa Malattia di cui alla Sezione 2 non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa di cui alla Sezione 1 nelle ipotesi di Invalidità Permanente derivante da Infortunio.
La Copertura Assicurativa di cui alla Sezione 3 è prestata in forma integrativa esclusivamente a favore dei lavoratori aderenti alla Cassa di Assistenza Quas, mentre la Copertura Assicurativa di cui alla Sezione 4 è prestata esclusiva- mente a favore dei Quadri, dei Professional e dei loro rispettivi Familiari.
SEZIONE 1 – Copertura Assicurativa Infortuni
Prevede la corresponsione di un Indennizzo a seguito del verificarsi di un Infor- tunio subito da parte dell’Assicurato nello svolgimento dell’attività lavorativa e di ogni altra attività non avente carattere Professionale.
Le principali coperture presenti nella Sezione 1 sono analiticamente indicate nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 23 – Invalidità Permanente Art. 24 A) – Morte da Infortuni
Art. 24 B) – Morte presunta a seguito di Infortunio Art. 25 – Commorienza
Art. 26 – Danni estetici
Art. 27 – Inabilità Temporanea
Art. 28 – Indennità giornaliera conseguente ad Infortunio Art. 29 – Spese di cura
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 1, prevede limita- zioni ed esclusioni dalla Copertura Assicurativa che possono dar luogo alla riduzione ovvero al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Quanto alle limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sugli Artt. 17 - Limiti di età; 19 - Persone non assicurabili; 20 - Periodi di Carenza delle Condizioni di Assicurazione.
Quanto alle esclusioni si rimanda alla lettura dell’Art. 22 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 1, prevede l’applica- zione di Franchigie e Massimali.
Si rinvia, per quanto riguarda l’indicazione delle somme assicurate e dei massimali, alla lettura degli Artt. 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 delle Condizioni di Assicurazione.
Le Condizioni di Assicurazione prevedono per la Copertura Assicurativa In- fortuni una Franchigia del 3% per percentuali di Invalidità Permanente fino al 25% e nessuna Franchigia per percentuali di Invalidità Permanente dal 26% al 65%. Si prevede inoltre che, per l’Invalidità Permanente pari o superiore al 66% l’Impresa liquiderà il 100% della somma assicurata.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento della Franchi- gia, si illustra, di seguito, una esemplificazione numerica relativa alla determi- nazione dell’importo dovuto.
i Esempio
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 15%,
l’Indennizzo sarà così determinato:
- in caso di Invalidità Permanente accertata, pari al 15%, verrà dedotta la Fran- chigia del 3% (15-3=12). L’Invalidità Permanente da indennizzare sarà quindi pari al 12% e, calcolata sulla somma assicurata p.e. pari ad ¤ 200.000,00 darà luogo al seguente Indennizzo: ¤ 200.000,00 x 12% = ¤ 24.000,00
SEZIONE 2 – Copertura Assicurativa Invalidità Permanente da Malattia Prevede la corresponsione di un Indennizzo a seguito del verificarsi di Invalidità Permanente conseguente a Malattia che si manifesti successivamente alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione.
L’Indennizzo verrà corrisposto in base alla tabella riportata nell’Art. 34 delle Condizioni di Assicurazione.
Tra le principali coperture presenti nell’ambito della Sezione 2, si segnala, quan-
to contemplato all’Art. 32 - Oggetto della Copertura Assicurativa e all’Art. 35 - Malattie progressivamente invalidanti, delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 2, prevede limita- zioni ed esclusioni dalla Copertura Assicurativa che possono dar luogo alla riduzione ovvero al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Quanto alle limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sugli Artt. 17
- Limiti di età; 19 - Persone non assicurabili; 20 - Periodi di Carenza; 36 - Non cumulabilità con Copertura Assicurativa Infortuni delle Condizioni di As- sicurazione. Quanto alle esclusioni si rimanda all’Art. 33 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 2, prevede l’applica- zione di Franchigie e Massimali.
Si rinvia, per quanto riguarda l’indicazione delle somme assicurate e dei massimali, alla lettura degli Artt. 34 e 35 delle Condizioni di Assicurazione.
Le Condizioni di Assicurazione prevedono per la Copertura Assicurativa Inva- lidità Permanente da Malattia in caso vi sia un grado di Invalidità Permanente accertato inferiore al 25%, l’esclusione dall’Indennizzo, come indicato nello schema di cui all’Art. 34 delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento della Franchi- gia, si illustra, di seguito, una esemplificazione numerica relativa alla determi- nazione dell’importo dovuto.
i Esempio
In caso di Malattia che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 60%,
l’Indennizzo verrà così determinato:
- all’Invalidità Permanente accertata del 60% corrisponde in base allo schema pre- visto nell’Art. 34 delle Condizioni di Assicurazione una Invalidità Permanente da liqui- dare pari all’81% che, calcolata sulla somma assicurata p.e. pari a ¤ 100.000,00 darà luogo ad un Indennizzo di ¤ 81.000,00 (100.000,00 x 81%)
SEZIONE 3 – Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o Malattie in forma integrativa
La Copertura Assicurativa di cui alla Sezione 3 é prestata esclusivamente in forma integrativa a favore dei lavoratori aderenti alla Cassa di Assistenza Quas. L’Impresa, nell’ambito della Sezione 3, provvede a rimborsare solamente quel- la parte di spese mediche eccedenti quelle rimborsate direttamente all’Assi- curato dalla Cassa di Assistenza Quas.
Laddove la Cassa di Assistenza Quas non preveda alcun rimborso di spesa medica, la Copertura Assicurativa non sarà operante.
La Copertura Assicurativa cessa con la perdita del requisito di aderente alla Cassa di Assistenza Quas, con l’intesa che la copertura, comunque, proseguirà fino al termine del periodo di Copertura Assicurativa in corso.
Le principali coperture presenti nella presente sezione di Polizza, sono detta- gliatamente illustrate all’Art. 38 - Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 3, prevede limita- zioni ed esclusioni dalla Copertura Assicurativa che possono dar luogo alla riduzione ovvero al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Quanto alle limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sugli Artt. 17
- Limiti di età; 19 - Persone non assicurabili; 20 - Periodi di Carenza delle Condizioni di Assicurazione. Quanto alle esclusioni si rimanda all’Art. 39 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 3, prevede l’applica- zione di Franchigie e Massimali.
Si rinvia, per quanto riguarda l’indicazione delle somme assicurate e dei massimali, alla lettura dell’Art. 38 - Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento della Fran- chigia, si illustra, di seguito, una esemplificazione numerica relativa alla deter- minazione dell’importo dovuto a seguito di spesa sostenuta per una Malattia. i Esempio
L’Impresa, in caso di accertamento diagnostico extraospedaliero, dovrà prov-
vedere al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, nel seguente modo: Costo accertamento ¤ 380,00.
Rimborso Quas ¤ 250,00
Rimborso a carico dell’Impresa (¤ 380,00 – ¤ 250,00 – Franchigia ¤ 50,00) = ¤ 80,00.
SEZIONE 4 – Rimborso Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o Malattie in forma completa per Quadri, Professional e Familiari.
La Copertura Assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei Quadri, Profes- sional e dei rispettivi Familiari.
Le principali coperture presenti in questa sezione di Polizza sono dettagliatamente illu- strate all’Art. 41 - Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 4, prevede limita- zioni ed esclusioni dalla Copertura Assicurativa che possono dar luogo alla riduzione ovvero al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Quanto alle limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sugli Artt. 17 - Limiti di età; 19 - Persone non assicurabili; 20 - Periodi di Carenza delle Condizioni di Assicurazione.
Quanto alle esclusioni si rimanda all’Art. 42 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Sezione 4, prevede l’applica- zione di Franchigie e Massimali.
Si rinvia, per quanto riguarda l’indicazione delle somme assicurate e dei massimali, alla lettura dell’Art. 41 - Oggetto della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento della Fran- chigia, si illustra, di seguito, una esemplificazione numerica relativa alla deter- minazione dell’importo dovuto a seguito di spesa sostenuta per un Infortunio. i Esempio
L’Impresa, in assenza di Ricovero in Istituti di Cura, in caso di esame di Alta
Diagnostica quale TAC, dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, nel seguente modo:
Costo della TAC ¤ 850,00.
Rimborso a carico dell’Impresa = ¤ 850,00 – Franchigia ¤ 250,00 = Rimborso ¤ 600,00
Copertura Accessoria alla Sezione 4: Copertura Assicurativa Spese dentarie L’Impresa rimborsa le spese sostenute per le cure dentarie, conseguenti ad Infor- tunio o Malattia di cui alla tabella dell’Art. 43 - Oggetto della Copertura Assicu- rativa delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione, nell’ambito della Copertura Assicurativa accessoria alla Sezione 4, prevede specifiche ipotesi di esclusione, con riferimento alle quali si rimanda alla lettura dell’Art. 44 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione.
Tipo Prestazione Spesa sostenuta | Rimborso | |
rx endorale | ¤ 50,00 | ¤ 16,00 |
estrazione del terzo molare in inclusione ossea | ¤ 550,00 | ¤ 350,00 |
placca occlusale o bite | ¤ 500,00 | ¤ 400,00 |
esame elettromiografico | ¤ 450,00 | ¤ 300,00 |
terapia endodontica a quattro canali | ¤ 300,00 | ¤ 220,00 |
Costo totale delle prestazioni | ¤ 1.850,00 | ¤ 1.286,00 |
Rimborso a carico dell’Impresa | ¤ 1.000,00 |
! Avvertenza:
Il limite di età massimo per la validità delle Coperture Assicurative previste nell’am- bito del presente Contratto di Assicurazione è pari a 65 anni. In vigenza di Contratto di Assicurazione, le Coperture Assicurative rimarranno efficaci fino alla scadenza annuale successiva al 70° anno di età anagrafica dell’Assicurato. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 17 - Limiti di età delle Condizioni di Assicurazione.
4. Periodo di Carenza contrattuale
! Avvertenza:
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Art. 20 - Periodo di Carenza delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio, Questionario Sanitario – Nullità
! Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relati- vamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o in occasione dei successivi rin- novi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione. Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: Non vi sono clausole di nullità della Polizza. |
Ai fini dell’adesione alle Coperture Assicurative di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 di Po- lizza, l’Assicurato dovrà compilare, in ogni suo punto, il Questionario Sanitario con il quale si raccolgono le informazioni relative al suo stato di salute. Questo documento forma parte integrante del Contratto di Assicurazione. Il Questio- nario Sanitario deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso o, se l’Assicurato é minorenne, dal genitore o da chi ne abbia la legale rappresentanza.
! Avvertenza:
Le dichiarazioni false o reticenti in sede di compilazione del Questiona- rio Sanitario potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario Sanitario.
6. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accet- tati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 C.C. Si rinvia agli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti in dettaglio.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un’ipotesi di circostanza che de- termina la modificazione del Rischio.
i Esempio
Al momento della stipula del Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dichiara
di non essere affetto da alcuna Malattia; nel corso del Contratto di Assicurazio- ne scopre di esser positivo alla sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV).
7. Premi
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi dalla durata di 1 (uno) anno.
Il pagamento del Premio può esser rateizzato mediante pagamenti semestrali, oppure pagato in un’unica soluzione una volta l’anno.
In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire con i mezzi di pagamento previsti dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibili- tà, intestati o girati all’Impresa oppure all’Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di paga-
mento elettronico, che abbiano come Beneficiario l’Impresa o l’Intermediario;
3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007.
! Avvertenza:
Sconti sul Premio.
Il Contratto di Assicurazione non prevede l’applicazione di uno sconto. L’Intermediario può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto, nell’ambito di una flessibilità eventualmente concessa dall’Impresa, una riduzione sul Premio.
8. Adeguamento del Premio in base all’età dell’Assicurato
Per le Coperture Assicurative di cui alle Sezioni 2, 3 e 4, il Premio è determina- to in base all’appartenenza di ciascun Assicurato alla fascia di età corrispon- dente all’effettiva età dello stesso.
! Avvertenza:
Il Premio è soggetto ad adeguamento in relazione all’eventuale passaggio dell’Assicurato da una fascia di età a un’altra. Per gli aspetti di dettaglio si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Art. 18 - Ridefinizione del Premio per età delle Condizioni di Assicurazione.
9. Diritto di Recesso
! Avvertenza:
Fatte salve le facoltà previste dalla legge, il Contratto di Assicurazione non prevede la possibilità di recedere a seguito di denuncia di un Sinistro.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Il diritto dell’Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno. In caso di Sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal Contratto di Assicurazione, il diritto all’Indennizzo può de- cadere, in tutto o in parte, ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
11. Legge applicabile al contratto
Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge Italiana.
12. Regime fiscale
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente. I premi sono soggetti all’imposta del 2,5%.
Sul Modulo di Polizza sono riportati, oltre al Premio totale, anche i premi impo- nibili e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
! Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulla definizione di Ma- lattia al fine di individuare il momento rilevante per la denuncia di un Sini- stro in relazione all’insorgere di una Malattia.
Per le Coperture Assicurative derivanti da Infortunio, il Sinistro si considera insorto nel momento dell’Infortunio.
Il Contratto di Assicurazione prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei Sinistri e il rispetto di eventuali procedure per l’accer- tamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio, alla disciplina specifica degli Artt. 45 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione.
14. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi al- ternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno esse- re trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massi- mo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ov- vero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il recla- mante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicu- razioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica- re al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novan- ta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema Estero competente individuabile acceden- do al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
15. Arbitrato
n caso di controversia di natura medica sull’indennizzabilità del danno o sul- la misura dei rimborsi, si procederà a richiesta dell’Impresa, del Contraente o dell’Assicurato, alla liquidazione del danno stesso mediante arbitrato di un Col- legio composto da tre Medici, nominato uno per parte e il terzo di comune ac- cordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdi- zione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il me- dico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze
del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
! Avvertenza:
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e il Contraente o l’As- sicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento della pro- cedura di Mediazione secondo quanto disciplinato dall’Art. 10 - Mediazione delle Condizioni di Assicurazione ove obbligatoriamente previsto dalle nor- me di legge tempo per tempo vigenti.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Aborto Terapeutico interruzione di una gravidanza motivata
esclusivamente da ragioni di ordine medi- co, con la presenza di gravi malformazioni al feto.
Alta Diagnostica si intendono i seguenti esami di laborato- rio, ed accertamenti diagnostici che non diano luogo a Ricovero sempreché prescrit- ti dal medico curante: TAC, RMN, Ecoto- mografia, Scintigrafia, Angiografia, Angio- grafia Digitale, Flebografia, Esame Holter, Ecodoppler, Ecocardiogramma a riposo e da sforzo, Ecografia Intravascolare, Eco- grafia Trans-Esofagea, Ecocontrastografia, Coronografia, Fluoroangiografia Oculare, Isteroscopia, Broncoscopia, Artrografia, Mielografia, Scialografia con Contrasto, Diagnostica Endoscopica dell’apparato di- gerente ed urologico, Densitometria ossea, Radionefrogramma, Potenziali evocatici uditivi e visivi, PET, Tomografia ad emissio- ne di positroni, Esami Istopatologici.
Ambulatorio struttura o centro medico attrezzato, rego- larmente autorizzato in base alla normati- va vigente ad erogare prestazioni medico chirurgiche in regime di degenza diurna, nonché lo studio Professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medi- ca individuale.
Anno Assicurativo periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni in caso di anno bisestile, corrispondente alla du- rata annuale del Contratto di Assicurazione.
Assicurato il/i soggetto/i il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione.
Attività Ordinarie le attività ordinariamente svolte durante, ad esempio, la vita di relazione, lo svolgi- mento di attività domestiche, i passatem- pi e/o hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato (purché esercitata per as- sociazioni legalmente costituite) e più in generale le attività legate alla vita di ogni giorno. A titolo esemplificativo sono escluse le attività inerenti lo svolgimento di qualsivoglia attività pericolosa e/o che implichino l’utilizzo di attrezzature poten- zialmente dannose.
Attività Professionale attività dichiarata nel Modulo di Polizza
che viene svolta dall’Assicurato a caratte- re continuativo, abituale e remunerativo.
Beneficiario il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare l’Indennizzo in caso di mor- te dell’Assicurato.
Carenza periodo di tempo che intercorre fra la data di efficacia della Polizza e l’inizio della Copertura Assicurativa, durante il quale la copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
Cartella Clinica documento ufficiale redatto durante il Rico- vero, diurno o con pernottamento, conte- nente le generalità per esteso del paziente, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chi- rurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Cassa di Assistenza Quas la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri il cui
scopo è quello di garantire ai dipendenti con qualifica di “Quadro” - cui si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del terziario, della distribuzione e dei servizi e del turismo - assistenza sanitaria integra- tiva al Servizio sanitario nazionale, iscrit- ta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009..
Codice delle Assicurazioni il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Collegio Medico il collegio chiamato a dirimere controversie di natura medica secondo quanto indicato all’Art. 47 delle Condizioni di Assicurazioni.
Condizioni di Assicurazione le condizioni generali di assicurazione che
disciplinano il rapporto di assicurazione.
Contraente soggetto che stipula il Contratto di Assicu- razione con l’Impresa e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare.
Contratto di Assicurazione accordo con il quale l’Impresa verso il pa-
gamento di un Premio si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di fatti- specie previste nella Polizza.
Convalescenza il periodo stabilito e prescritto dal medico ospedaliero all’atto della dimissione oppu- re dal medico di base nei giorni successivi alla dimissione stessa per consentire il ri- torno dell’Assicurato al suo stato di salute abituale.
Copertura Assicurativa la/le copertura/e prevista nell’ambito del
Contratto di Assicurazione scelte del Con- traente secondo quanto indicato nel Modu- lo di Polizza.
Day Hospital degenza diurna in un Istituto di Cura che non comporta un pernottamento, per pre- stazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata, documentata da rilascio di Cartella Clinica dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell’Assicu- rato nell’Istituto.
Estero paesi diversi da Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Evento/Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa..
Familiare tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato, senza una neces- saria relazione di parentela con l’Assicu- rato stesso. Si intendono assicurati, anche il convivente more uxorio, ed i figli anche non fiscalmente a carico.
Franchigia somma predeterminata che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro; per- centuale/punti di Invalidità Permanente per la quale non viene corrisposto alcun Indennizzo.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Inabilità Temporanea temporanea incapacità totale o parziale,
ad attendere alle attività Professionali di- chiarate nel Modulo di Polizza per un perio- do di tempo limitato.
Indennità o Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Infortunio l’Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche og- gettivamente constatabili.
Ingessatura mezzo di contenzione, fisso e rigido, formato da fasce gessate o da bendaggi o da altro ap- parecchio che immobilizza completamente una articolazione o un segmento scheletrico e non può essere rimosso autonomamente..
Intermediario Assidir Srl - Socio Unico Manageritalia Ser- vizi S.r.l. - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero A000057315, in data 12.02.2007, in con- formità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
Intervento Chirurgico atto medico avente una diretta finalità te-
rapeutica o diagnostica, realizzato tramite cruentazione dei tessuti mediante l’uso di strumenti chirurgici, ovvero attraverso l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).
Invalidità Permanente la perdita o diminuzione definitiva ed irri-
mediabile della capacità generica allo svol- gimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica Attività Professionale svolta dall’Assicurato.
Istituto di Cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di Ri- covero, sia convenzionati con il Servizio Sa- nitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di Convalescenza o soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS già ISVAP l’organo preposto alla vigilanza sulle assi- curazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamen- tari tempo per tempo sopravvenute.
Malattia ogni alterazione anatomo patologica evo- lutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Manageritalia Federazione Nazionale dei lavoratori con qua- lifica di Quadri e Professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato.
Mediazione ai sensi di quanto disposta dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assiste- re due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di Polizza documento contrattuale fornito dall’In- termediario successivamente all’invio del Modulo di Proposta che riassume le condi- zioni applicabili alla Copertura Assicurativa e che unitamente a Fascicolo Informativo ed al Questionario Sanitario costituisce il Contratto di Assicurazione.
Modulo di Proposta documento precontrattuale che unita- mente a Fascicolo Informativo ed al Que- stionario Sanitario costituisce la proposta relativa alla stipulazione del Contratto di Assicurazione.
Otturazione in composito il trattamento medico della cavità dentaria
o amalgama
in composito o amalgama a seconda delle esigenze; essa viene identificata per clas- si in funzione della complessità del tratta- mento (es. carie semplici situate a livello delle depressioni anatomiche dentarie sono considerate di I° classe, mentre carie più complesse con interessamento della cavità del 3° gengivale delle superfici vestibola- ri sono considerate di V° classe). Un dente colpito da più carie può essere soggetto ad interventi di Otturazione di diverse classi.
Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni.
Polizza il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prescrizione estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Professional figure Professionali che ricoprano ruoli mana- geriali con forme contrattuali di libero profes- sionista iscritte a Manageritalia al momento della sottoscrizione del presente contratto.
Quadro lavoratori dipendenti con la qualifica di Quadro iscritti a Manageritalia al momento della sottoscrizione del presente contratto.
Questionario Sanitario il documento che l’Assicurato deve compi-
lare prima della stipulazione del Contrat- to di Assicurazione. Contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute dell’Assicurato e forma parte integrante del Contratto di Assicurazione.
Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.
Ricovero degenza in Istituto di Cura, comportante almeno un pernottamento, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche, documenta- ta da Cartella Clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Trattamenti Fisioterapici prestazioni di medicina riabilitativa, ese-
guite da personale in possesso di specifica abilitazione, tese a rendere possibile il re- cupero delle funzioni negli individui colpiti da traumi, lesioni invalidanti, malattie in- fiammatorie o degenerazioni articolari.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante Legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
Nel rispetto dei vincoli assuntivi previsti nel presente Contratto di Assicurazio- ne, il Contraente potrà scegliere tra le combinazioni di Coperture Assicurative proposte dall’Impresa più adeguate alle sue esigenze.
Saranno operative solo le Coperture Assicurative espressamente indicate dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza.
Ciascuna Copertura Assicurativa indicata nel presente Contratto di Assicurazione è riservata a coloro che rivestono la figura di Quadro o al Professional e loro Familiari, che appartengono a Manageritalia.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - Durata e decorrenza della Copertura Assicurativa - Pagamento del Premio Ai sensi dell’Art.1901 del C.C., la Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, la Copertura Assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti.
I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa.
Art. 2 - Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, l’Impresa può concedere, senza aumento di Premio, il pagamento frazionato del Premio in rate semestrali.
Art. 3 - Proroga, Recesso, risoluzione e periodo di assicurazione
Per i casi nei quali la legge o il Contratto di Assicurazione si riferiscono al perio- do di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
Fatto salvo quanto previsto all’Art. 1898 del C.C., le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera racco- mandata A/R, da inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. In tal caso la Copertura Assicurativa cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce il Recesso.
In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, il Contratto di Assicu- razione è prorogato per una durata pari ad un anno e così successivamente, salvo intervenuta risoluzione di diritto del Contratto di Assicurazione ai sensi dell’Art. 1901 C.C. prima di tale scadenza.
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del X.X..
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccoman- data inviata all’Intermediario o all’Impresa, di ogni aggravamento di Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi dell’Art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 7 - Modifiche del Contratto di Assicurazione
Le eventuali modifiche del Contratto di Assicurazione successive alla stipula della Polizza devono essere approvate per iscritto.
Art. 8 - Assicurazioni per conto altrui
Poiché le Coperture Assicurative di cui al presente Contratto di Assicurazio- ne possono essere stipulate anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del C.C..
Art. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a denunciare all’Impresa l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre Coperture Assicurative riguardan- ti lo stesso Rischio.
Qualora le somme assicurate con altre compagnie assicurative superino com- plessivamente il 50% di quelle garantite con la presente Polizza, l’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza ha facoltà di recedere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
Art. 10 - Mediazione
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la ri- soluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e succes- sive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territo- rialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia.
In tal caso, la Parte che propone la Mediazione deve trasmettere all’altra Parte la richiesta di Mediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condi- zione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per l’Impresa e l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 11 - Foro Competente
Fermo quanto previsto al precedente Art. 10 - Mediazione, per qualunque contro- versia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, il Foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice, ad eccezio- ne del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 12 - Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, ad eccezione del diritto al paga- mento del Premio che si prescrive nel termine di 12 (dodici) mesi dalla relativa scadenza, si prescrivono in 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 C.C.
Art. 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
DELIMITAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 15 - Limiti territoriali
La Copertura Assicurativa vale per il mondo intero.
Per gli Infortuni subiti all’Estero l’eventuale Inabilità Temporanea sarà riconosciuta esclu- sivamente per i giorni di Ricovero in Istituto di Cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio.
Art. 16 - Persone assicurate
Le Coperture Assicurative di cui alla presente Polizza sono prestate esclusiva- mente a favore di coloro che rivestono la qualifica di Professional o Quadro asso- ciati a Manageritalia nonché, se richiamati nel Modulo di Polizza, ai loro Familiari.
Qualora in vigenza di contratto, l’Assicurato avente la qualifica di Professional o Quadro dovesse perdere tale requisito, per qualsiasi motivo, la Copertura Assicura- tiva continuerà ad operare esclusivamente per i suoi Familiari assicurati.
Art. 17 - Limiti di età
Si considerano non assicurabili coloro che al momento della stipula del Contratto di Assicurazione abbiano superato i 65 anni di età.
In vigenza di Contratto di Assicurazione, la Copertura Assicurativa rimarrà effi- cace in relazione a ciascun Assicurato fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di età anagrafica dell’Assicurato.
Qualora la Copertura Assicurativa interessi più Assicurati ed uno di essi raggiunga il limite di età sopra riportato, le Coperture Assicurative rimarranno in vigore per gli Assicurati la cui età non supera il suddetto limite.
Art. 18 - Ridefinizione del Premio per età
Il Premio – con esclusione di quello relativo alla Copertura Assicurativa Infortuni di cui alla Sezione 1 del presente Contratto di Assicurazione – viene rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione dell’appartenenza di ciascun Assicurato ad una fascia di età corrispondente all’effettiva età dello stesso.
In occasione della scadenza annua della Polizza, corrispondente al passaggio dell’Assicurato da una fascia all’altra, l’Impresa comunicherà, al Contraente, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, il nuovo Premio proposto per il rinnovo.
Le fasce sono così prestabilite:
Invalidità Permanente da Malattia (Sezione 2):
• fino a 40 anni compiuti,
• da 41 a 60 anni compiuti,
• da 61 anni compiuti.
Rimborso Spese mediche (Sezioni 3 e 4):
• fino a 50 anni compiuti,
• da 51 a 65 anni compiuti,
• da 66 anni compiuti.
Il Contraente, nel caso in cui non accetti tale adeguamento potrà recedere dal Con- tratto di Assicurazione dandone avviso scritto a mezzo raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza. In tal caso la Copertura Assicurativa cessa in corrispondenza della data di scadenza cui si riferisce il Recesso.
Il pagamento, da parte del Contraente, del Premio nella nuova misura comunicata dall’Impresa ai sensi del presente articolo determina acquiescenza alla variazione dell’importo del Premio da parte del Contraente.
Art. 19 - Persone non assicurabili
Premesso che l’Impresa non avrebbe acconsentito a prestare la Copertura Assi-
curativa qualora al momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da dipendenza da sostan- za psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) resta inteso che, al manifestar- si di uno o più episodi di almeno una tra tali condizioni nel corso del Contratto di Assicurazione, l’Assicurazione cessa contestualmente - indipendentemente dal- la concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’Art. 1898 C.C.
Limitatamente alla Copertura Assicurativa Infortuni non sono altresì assicurabili i soggetti portatori di handicap mentali o affetti da disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG e la Copertura Assicurativa prestata cessa in caso sopravvenienza di tali patologie.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale dero- ga dell’Art. 1898 C.C. – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, relativa al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Art. 20 - Periodi di Carenza
La Copertura Assicurativa decorre:
1. per gli Infortuni: dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 1, ha efficacia la Copertu- ra Assicurativa;
2. per le Malattie: dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di efficacia della Copertura Assicurativa ai sensi del precedente Art. 1;
3. per le conseguenze di Malattie preesistenti alla stipulazione della Polizza ma non manifestate e non note in quel momento all’Assicurato per le quali non sono stati praticati accertamenti o terapie, ma insorte secondo giudizio me- dico, anteriormente alla sottoscrizione della Polizza: dal 180° (centottanta) giorno successivo a quello di effetto della Copertura Assicurativa ai sensi del precedente Art. 1;
4. per il parto: dal 300° (trecentesimo) giorno successivo a quello di effetto della Copertura Assicurativa ai sensi del precedente Art. 1.
Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza, per lo stesso Rischio e a favore dello stesso Assicurato e per la pre- stazione di identiche Coperture Assicurative (anche se stipulata da altra compagnia assicuratrice) e ferma la condizione che siano stati esauriti interamente i termini di Carenza previsti dal Contratto di Assicurazione precedente, i termini di aspettativa di cui sopra:
• limitatamente ai punti 2, 3 e 4 sono abrogati nella presente Polizza per le pre- stazioni e le somme previste dalla Polizza sostituita;
• sono invariati per il punto 2 e operano con il massimo di 90 (novanta) giorni limitatamente ai punti 3 e 4, per le maggiori somme e le diverse coperture da essa previste rispetto a quella sostituita.
SEZIONE 1
CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
Art. 21 - Oggetto della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca:
– nell’esercizio dell’Attività Professionale indicata nel Modulo di Polizza;
– nello svolgimento di ogni altra attività che venga svolta senza carattere di Professionalità purché inerente Attività Ordinarie e fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 30.
Sono altresì considerati Infortuni:
a. l’asfissia non di origine morbosa;
b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita o involontaria;
c. le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o punture di insetti con esclusione della malaria;
d. l’annegamento;
e. l’assideramento o il congelamento;
f. la folgorazione;
g. i colpi di sole o di calore;
h. le lesioni determinate da sforzi e da atti di forza, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini;
i. le ernie addominali da sforzo e da atti di forza con l’intesa che:
- la copertura (a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 20 - Periodi di Carenza delle Condizioni di Assicurazione) decorre dal 90° (novantesimo) giorno successivo a quello della Copertura Assicurativa;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposta una Indennità giorna- liera di ¤ 100,00 a titolo di Inabilità Temporanea (prestazione questa non cumulabile con l’“Inabilità Temporanea” di cui all’Art. 27) fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo pare- re medico, verrà corrisposta solamente una Indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico.
La Copertura Assicurativa è operante anche per gli Infortuni:
j. subiti in qualità conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, sempre- ché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
k. subiti in stato di ubriachezza sempreché l’Infortunio non si verifichi durante la guida di veicoli a motore;
l. sofferti in conseguenza di malore o stato di incoscienza;
m. subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
n. derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o da insurrezioni che l’As- sicurato subisca mentre si trova al di fuori del proprio Stato di residenza, per il pe-
riodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezio- ne se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in un Paese che sino ad allora era in pace e a condizione che non vi abbia partecipato in modo volontario;
o. derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
p. subiti in qualità di passeggero di aeromobili da chiunque esercitati, tranne che da Aeroclubs o da Impresa di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; sono compresi gli Infortuni subiti in conseguenza di forza- to dirottamento del velivolo o di atti di pirateria aerea.
Art. 22 - Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa, gli Infortuni causati:
a. dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati;
b. da suicidio e tentato suicidio;
c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore. Tuttavia, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, la Copertura Assicurativa conserva la sua efficacia a condizione che la validità della patente stessa venga confermata successiva- mente alla data del Sinistro;
d. dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni e relative prove;
e. dall’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti abilitati agli sport motoristici;
f. da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
g. da infarti da qualsiasi causa determinati;
h. dalla pratica dei seguenti sport: · arti marziali in genere, atletica pesante, gui- doslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospe- ed, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, kitesurf, snow-kite, alpinismo con scalata di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci o snow-board estremi, skeleton, speleologia, paracadutismo; · immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell’istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livel- lo, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua);
i. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato Professionalmente o che comunque comportino remunerazione sia diretta che indirette;
j. dalla guida di veicoli ed elicotteri nonché dal loro uso in qualità di pilota o mem- bro dell’equipaggio;
k. dalla guerra (dichiarata o non) o insurrezioni, salvo quanto previsto dall’Art. 21 lett. n;
l. dall’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
m. da terrorismo nucleare, biologico, chimico;
n. dall’uso o in qualità di passeggero di aeromobili non espressamente previsti dall’Art. 21 lett. p;
o. da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artifi- cialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, raggi x, salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della presente Polizza;
p. da conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortuni.
Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 23 - Invalidità Permanente
Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente totale, l’Impresa corri- sponde la somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente parziale, Indennizzo sarà calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato, applicando le tabel- le contenute nel T.U. per gli “Infortuni su Lavoro e le Malattie Professionali” (allegato
n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, N. 1124) conosciute anche come TABELLE INAIL e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del Contratto di Assicurazione. Nei casi di mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro, varranno per il lato Sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minora- zione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nel sopra citato T.U., saranno ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopra richiamata, l’In- dennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla Attività Pro- fessionale esercitata dall’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
La liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente sarà effettuata con le se- guenti modalità:
a. non si farà luogo a Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 3 % della totale.
Qualora l’Invalidità Permanente risulti di grado:
b. superiore al 3% ma inferiore al 26% dell’invalidità totale, l’Indennizzo sarà liquidato previa deduzione di una Franchigia di 3 punti percentuali;
c. pari o superiore al 26% ma inferiore al 66% dell’invalidità totale, l’Indenniz- zo sarà liquidato senza deduzione di alcuna Franchigia;
d. pari o superiore al 66% l’Impresa liquiderà il 100% della somma assicurata per Invalidità Permanente.
Art. 24 - A) Morte da Infortunio
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte, l’Impresa corrisponde la somma as- sicurata ai beneficiari designati nel Modulo di Polizza o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in Parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cu- mulabile con quello per Invalidità Permanente.
Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente ed entro 2 (due) anni
dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’Infortunio, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell’Indennità per Invalidità Permanente già corrisposto all’Assicurato, men- tre i beneficiari indicati nel Modulo di Polizza hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
B) - Morte presunta
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicu- rato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli Artt. 60 e 62 del C.C.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verifica- ta o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Art. 25 - Commorienza
Se a seguito di Infortunio, determinato da un medesimo Evento consegua, oltre alla morte dell’Assicurato, anche quella del coniuge o del convivente more uxorio e purché quest’ultimo non abbia in corso analoga assicurazione Infortuni con l’Impre- sa, l’Indennizzo spettante ai figli minorenni beneficiari della Copertura Assicurativa, viene raddoppiato con il limite per ogni persona deceduta, di ¤ 300.000,00.
Sono equiparati a “figli minorenni” i minori in affido permanente e i figli maggiorenni sottoposti a tutela o colpiti da incapacità o Invalidità Permanente a produrre reddito.
Art. 26 - Danni estetici
In caso di Infortunio, rientrante nelle coperture prestate a termini di Polizza, con con- seguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun Indennizzo a titolo di Invalidità Permanente, l’Impresa rimborserà fino ad un massimo di ¤ 3.000,00 per persona, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Art. 27 - Inabilità Temporanea (sottoscrivibile unicamente per categoria Professional) Se l’Infortunio ha come conseguenza una Inabilità Temporanea, l’Impresa corrisponde, per un periodo massimo di 100 giorni per Sinistro dalle ore 24 del 3 (terzo) giorno suc- cessivo a quello dell’Infortunio, la somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza:
a. integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapa- cità fisica ad attendere all’Attività Professionale dichiarata nel Modulo di Polizza;
b. al 50%, per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte all’Attività Professionale dichiarata nel Modulo di Polizza.
L’Indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quello per morte o per Invalidità Permanente.
Art. 28 - Indennità giornaliera conseguente ad Infortunio
Se in conseguenza di un Evento indennizzabile ai sensi di Polizza si rendesse necessario il Ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura, l’Impresa liquida le seguenti Indennità:
A) Diaria da Ricovero
Per ciascun giorno di Ricovero, verrà corrisposto un importo pari a 1/1000 della somma relativa al caso di Invalidità Permanente con il limite massimo giornaliero, per ciascuna persona, di ¤ 100,00 e per la durata massima di 120 (centoventi) gior- ni per ciascun Sinistro.
B) Diaria di Convalescenza
Per ciascun giorno di Convalescenza prescritta all’atto della dimissione dall’Istituto di Cura verrà corrisposto un importo pari alla metà della diaria da Ricovero di cui alla lettera A), con il massimo di 30 (trenta) giorni per ciascun Sinistro.
C) Reparto di terapia intensiva
Per ciascun giorno di permanenza in reparto di terapia intensiva verrà corrisposto un ulteriore importo pari a quello della diaria da Ricovero di cui alla precedente lettera A).
D) Ingessatura
In caso di Infortunio che comporti Ingessatura, verrà corrisposto per ciascun gior- no di Prescrizione dell’apparecchio gessato, successivo alla dimissione o anche in assenza di Ricovero un importo pari alla metà della Diaria da Ricovero di cui alla lettera A), con il limite di:
- 75 (settantacinque) giorni per gli arti inferiori;
- 25 (venticinque) giorni per gli altri distretti anatomici.
Per questa Copertura Assicurativa non è operante la copertura Diaria di Convalescen- za, successivamente alla rimozione dell’apparecchio immobilizzante.
Le Indennità di cui al presente Art. 28 vengono liquidate dietro presentazione di copia della Cartella Clinica completa.
Gli Indennizzi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli dovuti per le altre Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza. In caso di disaccordo tra le Par- ti, vale il disposto dell’Art. 47 - Determinazione dell’Indennizzo - Arbitrato.
Art. 29 - Spese di cura
L’Impresa, entro il limite del 2% della somma assicurata per il caso di Invalidità Per- manente e in caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, assicura il rimborso delle spese sostenute per:
a) onorari del chirurgo dell’anestesista e dell’equipe operatoria;
b) uso della sala operatoria e materiale di intervento;
c) rette di degenza in Istituto di Cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
e) onorari medici;
f) accertamenti diagnostici;
g) Trattamenti Fisioterapici e rieducativi e cure termali purché prescritte dal me- dico curante (escluse le cure idroponiche e i massaggi non rieducativi) pratica- ti entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi dell’Infortunio. Da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera;
h) il trasporto dell’Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.
L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione delle copie dei documenti giustifica-
tivi. Per l’insieme delle prestazioni di cui alle lettere d) g) e h) l’onere a carico dell’Impresa non potrà superare il 10% della somma assicurata. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’Estero in valuta diversa dall’euro, i rimborsi vengo- no eseguiti in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalla quotazione fornita dalla Banca Centrale Europea.
Art. 30 - Attività diversa da quella dichiarata, cambiamento dell’Attività Professionale Se nel corso del Contratto di Assicurazione si verifica un cambiamento dell’Attività Pro- fessionale dichiarata ed indicata nel Modulo di Polizza, senza che il Contraente/Assicu- rato ne abbia dato comunicazione all’Impresa, in caso di Infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non costituisce aggravamento di Rischio;
- l’Indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, secondo le indicazioni contenute nella tabella delle percentuali di Indennizzo che segue, se la diversa attività costituisce aggravamento del Rischio.
Attività svolta al momento del Sinistro | Attività dichiarata | ||
Classe | 1 | 2 | |
1 | 100% | 100% | |
2 | 55% | 100% |
A tal fine, per determinare il livello di Rischio dell’attività dichiarata ed indicata nel Mo- dulo di Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività Professionali riportate nell’apposito elenco professioni (allegato 1) alla Polizza. In caso di attività eventualmente non specificata, saranno utilizzati i criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata.
Non sarà in ogni caso corrisposto alcun Indennizzo qualora l’attività svolta al momento del Sinistro sia annoverabile fra le seguenti:
- attività circense;
- collaudatore di veicoli / istruttore di guida sportiva;
- attività a contatto con sostanze radioattive, esplosivi e merci pericolose;
- corpi armati dello Stato (militari o di Polizia);
- sommozzatore / sub professionista;
- fantino /driver;
- guardia del corpo;
- guida alpina;
- speleologo;
- sportivo professionista / semiprofessionista;
- istruttore o allenatore di alpinismo / bob / deltaplano / idrospeed / paracadutismo
/ rafting / parapendio / roccia / salto dal trampolino con gli sci / sci acrobatico / sci alpinismo / slittino / volo.
Art. 31 - Rinuncia al diritto di surroga
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga- zione verso i terzi responsabili dell’Infortunio, previsti dall’Art. 1916 del C.C..
INTRODUZIONE
Per permettere una corretta valutazione del Rischio all’Impresa, ai fini dell’adesione alle Sezioni di Polizza che seguono 2, 3, 4 occorre compilare in ogni suo punto il Questiona- rio Sanitario che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che forma parte integrante della Polizza. Il Questionario Sanitario deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso (o, se l’Assicurato è minore, dal genitore o da chi ne abbia la legale rappresentanza). La compilazione del Questionario Sanitario è necessario sia nel caso di sottoscrizione di un contratto a nuovo sia nel caso di sua sostituzione (con inserimento di uno o più Assicurati) e deve essere trasmesso all’Impresa in entrambi i casi. L’Impresa presta le Coperture Assicurative sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Art. 32 - Oggetto della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa vale per il caso di Invalidità Permanente derivante esclusiva- mente da Malattia che si manifesti successivamente alla data di decorrenza della Coper- tura Assicurativa come prevista al precedente Art. 20 - Periodi di Carenza e comunque non oltre la data della sua cessazione.
Art. 33 - Esclusioni
Sono escluse dalla Copertura Assicurativa le Invalidità Permanenti:
a. preesistenti alla data di effetto della Copertura Assicurativa;
b. da Malattia o stati patologici in genere che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente alla stipulazione della Polizza;
c. da manifestazioni patologiche insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della Polizza;
d. da intossicazioni causate da abuso di alcolici, di psicofarmaci o da uso non terapeu- tico di allucinogeni o stupefacenti o, in caso di uso terapeutico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico;
e. derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie correla- te alla infezione da HIV;
f. derivanti da disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSMIV- TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, distur- bi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
g. conseguenti a trattamenti estetici, cura dimagranti e dietetiche;
h. derivanti da stato di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
i. derivanti da contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico;
l. derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure le radiazioni provoca- te dall’accelerazione artificiale da particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura dell’Assicurato.
Art. 34 - Liquidazione dell’Indennità
La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia adottando quali parametri di valutazione le tabelle contenute nell’allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, conosciute anche come “TABELLE INAIL”.
Nel corso del Contratto di Assicurazione, le Invalidità Permanenti da Malattia già accer- tate non possono essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamen- to, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità Permanen- te, potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a condizione che:
• venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
• la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata.
Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invali- dità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendente- mente dall’Attività Professionale dell’Assicurato.
Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale.
Quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata nel Modulo di Polizza secondo il seguente schema:
Percentuale di Invalidità Permanente
Percentuale di Invalidità Permanente accertata | Percentuale di Invalidità Permanente da liquidare |
25 | 5 |
26 | 6 |
27 | 8 |
28 | 10 |
29 | 13 |
30 | 17 |
31 | 20 |
32 | 24 |
33 | 27 |
34 | 31 |
dal 35 al 50 | dal 35 al 50 |
51 | 54 |
52 | 57 |
53 | 60 |
54 | 63 |
55 | 66 |
56 | 69 |
57 | 72 |
58 | 75 |
59 | 76 |
60 | 81 |
61 | 84 |
62 | 87 |
63 | 90 |
64 | 93 |
65 | 96 |
al 66 al 100 | 100 |
Il diritto all’Indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’Indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto.
La valutazione dell’Invalidità Permanente e la corresponsione della relativa Inden- nità viene effettuata in Italia in Euro.
Art. 35 - Malattie progressivamente invalidanti
In deroga a quanto contemplato all’Art. 34 - Liquidazione dell’Indennità, si precisa che, nel caso l’Invalidità Permanente da Malattia già accertata sia sta- ta determinata da una delle patologie qui di seguito indicate:
- Sclerosi multipla;
- Morbo di Parkinson;
- Morbo di Alzheimer;
- Mielopatia cervicale da spondilosi cervicale che condiziona tetra paresi con disturbi sfinterici;
- Mielopatia lombo-sacrale condizionante paraparesi con disturbi sfinterici; le medesime possono essere oggetto di una seconda valutazione in caso di loro aggravamento.
Tale seconda valutazione deve comunque esser esperita non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla prima valutazione e non dopo 36 mesi dalla stessa. In questo caso viene comunque riconosciuta la sola differenza tra la percentuale di Invalidità Permanente liquidabile ai sensi dell’Art. 34 - Liquidazione dell’In- dennità e la percentuale precedentemente liquidata.
Tale seconda ed ultima valutazione è prevista unicamente per l’aggravamento delle patologie elencate in questo articolo e non in caso di loro concorrenza con altre nuove Malattie.
Art. 36 - Non cumulabilità con la Copertura Assicurativa Infortuni
L’Indennità di cui alla presente sezione non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa di cui alla Sezione 1 nelle ipotesi di Invalidità Per- manente derivante da Infortuni.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA RIMBORSO
SPESE MEDICHE OSPEDALIERE/EXTRAOSPEDALIERE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO O MALATTIA
IN FORMA INTEGRATIVA
Art. 37 - Persone assicurate
La Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezione 3 è prestata esclusiva- mente a favore dei lavoratori aderenti alla Cassa di Assistenza Quas.
Qualora l’Assicurato, durante il periodo di validità della Polizza, non sia più aderente alla Cassa di Assistenza Quas, la Copertura Assicurativa proseguirà fino al termine del periodo di assicurazione in corso.
Art. 38 - Oggetto della Copertura Assicurativa
L’Impresa, a seguito di Infortunio o Malattia, provvede al rimborso delle Spese Mediche sostenute dall’Assicurato, solamente per la parte eccedente le Spese Mediche rimborsate direttamente all’Assicurato dalla Cassa di Assistenza Quas, con i limiti previsti nella seguente tabella per ciascuna prestazione indicata
1. SPESE MEDICHE IN CASO DI RICOVERO, COMPRESO IL DAY HOSPITAL, IN ISTITUTO DI CURA, PUBBLICO O PRIVATO:
- fino ad ¤ 150.000,00 per persona e per Anno Assicurativo.
Operatività | Prestazioni | Limiti di tempo e sottolimiti assicurativi | |
A | PRE Ricovero | Esami, accertamenti diagnostici, onorari dei medici (incluse terapie mediche), Trattamenti Fisioterapici per prestazioni effettuate anche al di fuori dall’Istituto di Cura | Effettuati nei 90 giorni antecedenti l’inizio del Ricovero |
B | Durante il Ricovero | Onorari in caso di intervento del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante l’intervento (risultante dal referto operatorio) | |
Diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento |
B | Durante il Ricovero | Prestazioni medico infermieristiche, con- sulenze medico specialistiche, esami, accertamenti diagnostici e Trattamenti Fisioterapici durante il Ricovero in assenza di intervento | |
Rette di degenza | e 150,00 al giorno e con il limite di 90 giorni per Anno Assicurativo e 200,00 al giorno in caso di terapia intensiva e con il limite di 150 gior- ni per Anno Assicurativo | ||
C | POST Ricovero | Esami, accertamenti diagnostici, presta- zioni mediche, chirurgiche e infermieri- stiche, Trattamenti Fisioterapici x xxxxx- cativi, noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche | Effettuati nei 90 giorni successivi alla cessa- zione del Ricovero |
A) Trapianto d’organo
L’Impresa, in caso di trapianto totale o parziale di organi reso necessario a seguito di Malattia o Infortunio, rimborserà sia le spese per prestazioni sanitarie sostenute dall’Assicurato ricevente, sia quelle relative al prelievo sul donatore.
Se questi è vivente, la Copertura Assicurativa comprende il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il Ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infer- mieristica, Intervento Chirurgico (onorari del chirurgo, dell’equipe operato- ria e materiale d’intervento) cure e medicinali.
Inoltre, sono comprese le prestazioni sanitarie prescritte fuori Ricovero effettuate nei 90 (novanta) giorni prima e dopo il Ricovero, compresi i trattamenti con anti- corpi monoclonali e farmaci immunosoppressori mirati alla prevenzione del rigetto.
B) Parto cesareo/Aborto Terapeutico
Nel caso in cui il Ricovero sia dovuto a parto con taglio cesareo o Aborto Te- rapeutico, l’Impresa rimborsa le spese di cui al punto B della tabella sopra in- dicata, fino alla concorrenza di ¤ 2.500,00 per persona e Anno Assicurativo.
C) Servizio Sanitario Nazionale
L’Impresa, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale (in forma diretta o indiretta), rimborserà le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico. Qualora l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa,
avrà diritto ad una Indennità per ogni giorno di Ricovero pari a e 50,00 e per la durata massima di 90 (novanta) giorni per Anno Assicurativo.
2. SPESE MEDICHE SOSTENUTE IN ASSENZA DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA:
a) onorari dei medici per visite specialistiche (con esclusione delle visite odon- toiatriche e ortodontiche nonché delle visite ginecologiche di controllo del- la gravidanza), effettuate sia per la verifica di una sospetta patologia che per patologie accertate, purché questo risulti indicato nella certificazione sanitaria, fino alla concorrenza di e 1.500,00 per Assicurato e per Anno Assicurativo;
b) accertamenti diagnostici – effettuati anche per la verifica di una ipotesi di sospetta patologia – purché conseguenti a specifica Prescrizione medica con certificazione relativa alla Malattia da accertare, fino alla concorrenza di e 250,00 per Anno Assicurativo;
c) accertamenti di Alta Diagnostica effettuati anche per la verifica di sospetta patologia purché conseguenti a specifica Prescrizione medica con certifica- zione relativa alla Malattia da accertare fino alla concorrenza di e 2.000,00 per persona e per Anno Assicurativo con il sottolimite di due prestazioni l’anno;
d) acquisto di lenti correttive della vista (escluso le montature e le lenti a contat- to, anche quelle “usa e getta”) a seguito di modifica del visus per almeno 0.5 diottrie fino alla concorrenza di e 180,00 per Anno Assicurativo.
Per beneficiare del rimborso l’Assicurato deve produrre la Prescrizione del medi- co oculista (non dell’optometrista) che accerti il vizio visivo o la modificazio- ne del visus con evidenza della diversità di diottrie richieste per le nuove lenti rispetto a quelle verificatesi insufficienti.
e) onorari per cure oncologiche fino alla concorrenza di e 3.500,00 per persona assicurata e Anno Assicurativo;
f) onorari per prestazioni infermieristiche a domicilio fino alla concorrenza di e 1.000,00 per Anno Assicurativo;
g) onorari per interventi chirurgici ambulatoriali fino ad e 5.000,00 per Anno Assicurativo;
h) onorari per cure termali (escluso spese alberghiere), terapie domiciliari, fino alla concorrenza di e 2.000,00 per Anno Assicurativo.
Tutte le prestazioni di cui sopra vengono prestate con l’applicazione di una Franchigia assoluta di e 50,00 per Sinistro.
Art. 39 - Esclusioni
La Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezione non è operante per:
a. le spese relative a conseguenze dirette di Infortuni nonché di Malattie, mal- formazioni, difetti fisici e stati patologici in genere che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente alla stipulazione della Polizza sotta- ciuti all’Impresa all’atto della stipula del contratto;
b. le manifestazioni patologiche insorte, secondo giudizio medico, anterior- mente alla stipulazione della Polizza;
c. le cure dei disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e stati- stico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfun- zioni di personalità);
d. i ricoveri e le cure in genere dovuti a sindrome da immunodeficienza ac- quisita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV;
e. le conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcolici, di psicofar- maci, o da uso non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti;
f. le prestazioni aventi finalità di carattere dietologico ed estetico;
g. le spese relative all’acquisto, alla manutenzione e alla riparazione di ap- parecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l’Interven- to Chirurgico o acquistati dopo l’intervento purché nei 90 gg. successivi il Ricovero o l’intervento;
h. gli interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare;
i. le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico implantologico, estrattivo ed ortodontico, salvo che non si tratti di cure rese necessarie da malattie neoplastiche;
j. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti ener- getici dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche (fissione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che non siano causa- te da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
k. l’interruzione volontaria della gravidanza non terapeutica;
l. le terapie di qualsiasi tipo per la cura dell’impotenza, della sterilità e della fecondazione assistita;
m. tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modi- fica dei caratteri sessuali primari e secondari;
n. i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici;
o. le conseguenze di Infortuni imputabili a stato di ubriachezza, a influenza di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico;
p. le conseguenze di Infortuni imputabili ad azioni dolose compiute o tenta- te dall’Assicurato;
q. gli Infortuni derivanti da guerre (dichiarata o non) o insurrezioni; le co- perture comprendono tuttavia gli Infortuni derivanti da stato di guerra, anche se non dichiarata, per un periodo massimo di 14 gg. dall’inizio delle ostilità se, ed in quanto, l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’Estero;
r. gli Infortuni causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato Profes- sionalmente o che comunque comporti remunerazione si diretta che indiretta.
SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI
CHE REGOLANO IL RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE/EXTRAOSPEDALIERE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO O MALATTIA IN FORMA COMPLETA
Art. 40 - Persone assicurate
La Copertura Assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei Quadri, Professional e dei loro rispettivi Familiari (incluso il Familiare minorenne).
Art. 41 - Oggetto della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa è operante, in forma completa, in caso di Infor- tunio o in caso di Malattia per le Spese Mediche sostenute dall’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni qui di seguito indicate.
1. SPESE MEDICHE IN CASO DI Ricovero, COMPRESO IL Day Hospital, IN
Istituto di Cura, PUBBLICO O PRIVATO:
a) fino a e 150.000,00 per persona e per Anno Assicurativo in presenza di Ricovero in Istituto di Cura senza Intervento Chirurgico;
b) fino a e 200.000,00 per persona e per Anno Assicurativo in presenza di Ricovero in Istituto di Cura con Intervento Chirurgico o Intervento Chirurgico ambulatoriale in regime di Day Hospital.
Operatività | Prestazioni | Limiti di tempo e sottolimiti assicurativi | |
A | PRE Ricovero | Esami, accertamenti diagnostici, onorari dei medici (incluse terapie mediche), Trattamenti Fisioterapici per prestazioni effettuate anche al di fuori dall’Istituto di Cura | Effettuati nei 90 giorni antecedenti l’inizio del Ricovero |
B | Durante il Ricovero | Onorari in caso di intervento del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro sog- getto partecipante l’intervento (ri- sultante dal referto operatorio) | |
Diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparec- chi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento |
B | Durante il Ricovero | Prestazioni medico infermieristiche, con- sulenze medico specialistiche, esami, accertamenti diagnostici e Trattamenti Fisioterapici durante il Ricovero in assenza di intervento | |
Rette di degenza | e 150,00 al giorno e con il limite di 90 giorni per Anno Assicurativo e 200,00 al giorno in caso di terapia intensiva e con il limite di 150 gior- ni per Anno Assicurativo | ||
C | POST Ricovero | Esami, accertamenti diagnostici, presta- zioni mediche, chirurgiche e infermieri- stiche, Trattamenti Fisioterapici x xxxxx- cativi, noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche | Effettuati nei 90 giorni successivi alla cessa- zione del Ricovero |
A) Trapianto d’organo
L’Impresa, in caso di trapianto totale o parziale di organi reso necessario a seguito di Infortunio o Malattia, rimborserà sia le spese per prestazioni sanitarie sostenu- te dall’Assicurato ricevente, sia quelle relative al prelievo sul donatore.
Se questi è vivente, la Copertura Assicurativa comprende il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il Ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infer- mieristica, Intervento Chirurgico (onorari del chirurgo, dell’equipe operato- ria e materiale d’intervento) cure e medicinali.
Inoltre, sono comprese le prestazioni sanitarie prescritte fuori Ricovero ef- fettuate nei 90 (novanta) giorni prima e dopo il Ricovero, compresi i trat- tamenti con anticorpi monoclonali e farmaci immunosoppressori mirati alla prevenzione del rigetto.
B) Prestazioni per il parto – Aborto Terapeutico
Nel caso in cui il Ricovero sia dovuto a parto con taglio cesareo o Aborto Tera- peutico, l’Impresa rimborsa le spese di cui al punto B della tabella sopra indica- ta, fino alla concorrenza di e 2.500,00 per persona e Anno Assicurativo.
Nel caso in cui il Ricovero sia dovuto a parto naturale, l’Impresa rimborsa le spese di cui al punto B della tabella sopra indicata, fino alla concorrenza di e 2.000,00 per persona e Anno Assicurativo.
C) Rimborso spese per vitto e pernottamento dell’accompagnatore
L’Impresa, in caso di Ricovero dell’Assicurato, rimborsa le spese per vitto e
pernottamento in Istituto di Cura sostenute da un accompagnatore, fino a concor- renza di e 50,00 al giorno con il limite massimo di 30 (trenta) giorni complessivi per Anno Assicurativo e per persona elevabili a 60 in caso di Intervento Chirurgico.
D) Trasporto dell’Assicurato
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto in ambulan- za all’Istituto di Cura o all’Ambulatorio nonché da un Istituto di Cura all’altro e dal luogo di cura al suo domicilio. Qualora il trasporto sia reso necessario da Carenza o inadeguatezza di strutture sanitarie nel luogo dove è avvenuto il Ricovero o, co- munque, in caso di comprovata urgenza verranno rimborsate le spese sostenute per l’utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto.
Il rimborso è dovuto fino ad e 1.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.
E) Rimpatrio dell’Assicurato e accompagnatore dall’Estero
Qualora, a seguito di Malattia improvvisa, manifestatasi all’Estero, le condizioni dell’Assicurato, rendano necessario il suo trasporto e quello dell’accompagna- tore in Istituto di Cura attrezzato in Italia, l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il rimpatrio fino alla concorrenza di e 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.
Il rimborso relativo a questa Copertura Assicurativa sarà calcolato previa dedu- zione di una Franchigia di e 150,00 per singolo Sinistro.
F) Reazione astenica depressiva
L’Impresa a seguito di Ricovero per la cura di “reazione astenica depressiva”, cor- risponderà all’Assicurato una Indennità di e 50,00 per ogni giorno di degenza e per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni per Anno Assicurativo.
G) Indennità giornaliera da Convalescenza
Qualora, all’atto della dimissione dall’Istituto di Cura venisse prescritto, da medici ospedalieri, un periodo di Convalescenza, l’Impresa corrisponde per la durata di tale periodo, col massimo di 30 (trenta) giorni, un’Indennità pari ad e 25,00 al giorno. L’Indennizzo sarà calcolato dal 6° giorno di Convalescenza.
La Copertura Assicurativa non opera in caso di parto naturale.
H) Diaria sostitutiva
L’Impresa, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale (in for- ma diretta o indiretta), rimborserà le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico. Qualora l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad un’Indennità sostitutiva del rimborso pari ad e 50,00 per ogni giorno di Rico- vero, per la durata massima di 90 (novanta) giorni per Anno Assicurativo.
I) Check-up
L’Impresa, per ciascun Assicurato e ogni due anni assicurativi, rimborsa fino al limite di e 300,00, le spese sostenute per il check-up (come da elenco prestazio- ni indicate nella tabella sotto riportata), effettuate sia in regime ambulatoriale che di Ricovero in clinica (in quest’ultimo caso sono comprese, nell’ambito della somma assicurata, le spese di degenza).
UOMO | Fasce di Età | DONNA |
*Esami ematochimici basali | 20-30 ANNI (Compiuti) | * Esami ematochimici basali |
*Esami ematochimici basali; Ecografia Addominale | 31-40 ANNI (Compiuti) | * Esami ematochimici basali; Ecografia Addominale; Ecografia Mammaria; Pap Test |
*Esami ematochimici basali; Ecografia Addominale; PSA; RX Torace | 41-50 ANNI (Compiuti) | * Esami ematochimici basali; Ecografia Addominale; Mammografia; Pap Test; Rx Torace |
* Esami ematochimici basali; Ecografia Addominale; PSA; RX Torace; Ecografia Prostatica; Coprocoltura | DA 51 ANNI | * Esami ematochimici basali; Ecografia Addominale; Rx Torace; Mammografia; Ecografia mammaria; Pap Test; Coprocoltura |
* Per Esami ematochimici basali si intendono : emocromo con formula - glicemia- got - gpt - gamma gt - creatinina totale - trigliceridi - colEsterolo totale - esame urine completo.
2. SPESE MEDICHE SOSTENUTE IN ASSENZA DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA:
a) onorari dei medici per visite specialistiche (con esclusione delle visite odon- toiatriche e ortodontiche nonché delle visite ginecologiche di controllo del- la gravidanza), effettuate sia per la verifica di una sospetta patologia che per patologie accertate, purché questo risulti indicato nella certificazione sanitaria, fino alla concorrenza di e 1.500,00 per persona assicurata e per Anno Assicurativo;
b) accertamenti di Alta Diagnostica effettuati per la verifica di sospetta pato- logia purché conseguenti a specifica Prescrizione medica con certificazione relativa alla Malattia da accertare. Le prestazioni indicate nel presente pun- to sono rimborsabili fino alla concorrenza di e 4.000,00 per persona e per Anno Assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia a carico dell’Assi- curato di e 250,00 per Sinistro;
c) acquisto di lenti correttive della vista (escluso le montature e le lenti a con- tatto, anche quelle “usa e getta”) a seguito di modifica del visus per almeno
0.5 diottrie fino alla concorrenza di e 180,00 per Anno Assicurativo. Per beneficiare del rimborso l’Assicurato deve produrre la Prescrizione del me- dico oculista (non dell’optometrista) che accerti il vizio visivo o la modifica- zione del visus con evidenza della diversità di diottrie richieste per le nuove lenti rispetto a quelle verificatesi insufficienti;
d) onorari per cure oncologiche fino alla concorrenza di e 3.000,00 per perso- na assicurata e Anno Assicurativo;
e) onorari per prestazioni infermieristiche a domicilio fino alla concorrenza di
e 1.000,00 per Anno Assicurativo;
f) onorari per interventi chirurgici ambulatoriali fino ad e 3.000,00 per Anno Assicurativo con esclusione di interventi per correzioni estetiche, elevato ad e 5.000,00 per disabili in situazione di gravità così come riconosciuti dalla legge;
g) onorari per cure termali (escluso spese alberghiere), terapie domiciliari, fino alla concorrenza di e 2.000,00 per Anno Assicurativo;
h) acquisto di apparecchi acustici a seguito di modificazione clinicamente ac- certata del grado uditivo previa presentazione della Prescrizione medica specialistica. La presente Copertura Assicurativa è prestata fino alla concor- renza di e 750,00 per Anno Assicurativo con applicazione di una Franchi- gia a carico dell’Assicurato di e 100,00 per Sinistro;
i) acquisto o noleggio di apparecchi protesici o terapeutici (con esclusione dei seguenti presidi ortopedici: calzature, rialzi, plantari, nonché dei pre- sidi contenitivi quali: ventriere, cinti erniali e calze elastiche) nonché au- sili deaumbulatori per gli Assicurati con difficoltà di deambulazione con- seguente ad Evento coperto dalla presente Polizza, purché prescritti da medico specialista o comunque resi necessari dalla patologia sofferta. La Copertura Assicurativa, relativamente alle carrozzelle, vale per il rimborso delle spese di solo noleggio del mezzo, sostenute dall’ Assicurato tem- poraneamente inabilitato alla deambulazione in conseguenza di Evento Assicurato con la presente Polizza. La presente Copertura Assicurativa è prestata fino a concorrenza di e 750,00 per Anno Assicurativo con l’ap- plicazione di una Franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di e 100,00 per Sinistro.
Le coperture previste alla lettera a), c), d), e), f), e g) sono tutte prestate con l’applicazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato di e 50,00 per Sinistro.
Art. 42 - Esclusioni
La Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezione non è operante per:
a. le spese relative a conseguenze dirette di infortuni nonché di malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici in genere che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente alla stipulazione della Polizza sottaciuti all’Impresa all’atto della stipula del contratto;
b. le manifestazioni patologiche insorte, secondo giudizio medico, anterior- mente alla stipulazione della Polizza;
c. le cure dei disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statisti- co DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisi- ci non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sin- tomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
d. i ricoveri e le cure in genere dovuti a sindrome da immunodeficienza acqui- sita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV;
e. le conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcolici, di psicofar- maci, o da uso non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti;
f. le prestazioni aventi finalità di carattere dietologico ed estetico;
g. le spese relative all’acquisto, alla manutenzione e alla riparazione di ap- parecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l’Intervento Chirurgico o acquistati dopo l’intervento purché nei 90 gg. successivi il Ricovero o all’intervento;
h. gli interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare;
i. le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico implantologico, estrattivo ed ortodontico, salvo che non si tratti di cure rese necessarie da malattie neoplastiche;
j. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energe- tici dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’ac- celerazione di particelle atomiche (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che non siano causate da radia- zioni utilizzate per terapie mediche;
k. l’interruzione volontaria della gravidanza non terapeutica;
l. le terapie di qualsiasi tipo per la cura dell’impotenza, della sterilità e della fecondazione assistita;
m. tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifi- ca dei caratteri sessuali primari e secondari;
n. i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici;
o. le conseguenze di infortuni imputabili a stato di ubriachezza, a influenza di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico;
p. le conseguenze di infortuni imputabili ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato;
q. gli infortuni derivanti da guerre (dichiarata o non) o insurrezioni; le garan- zie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche se non dichiarata, per un periodo massimo di 14 gg. dall’inizio delle ostilità se, ed in quanto, l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bel- lici mentre si trova all’Estero;
r. gli infortuni causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato Professional- mente o che comunque comporti remunerazione si diretta che indiretta.
COPERTURA ASSICURATIVA ACCESSORIA SPESE DENTARIE
(ESTENSIONE ABBINABILE ALLA SOLA SEZIONE 4)
Art. 43 - Oggetto della Copertura Assicurativa
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la cure dentarie di cui alla tabella sotto indicata con il limite per persona e per Anno Assicurativo pari ad e 1.000,00.
ELENCO PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE AMMESSE AL RIMBORSO
TIPO DI PRESTAZIONE | ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PER PERSONA | RIMBORSO (¤) |
Rx endorale (per 2 elementi) | Una volta per Anno Assicurativo | 16,00 |
Ortopantomografia | Due volte per Anno Assicurativo | 35,00 |
Levigatura e courettage gengivale (per 4 elementi) | Due prestazioni ogni Anno Assicurativo | 40,00 |
Estrazione di dente o radice | Una volta per Anno Assicurativo | 80,00 |
Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale e relative endorali | Una volta per Anno Assicurativo | 350,00 |
Rizectomia per elemento | Tre prestazioni per Anno Assicurativo comprovate da rx | 130,00 |
Apicectomia (esclusa terapia canalare) e relative endorali | Una prestazione per Anno Assicurativo comprovate da rx | 300,00 |
Rizotomia e relative endorali | Due prestazioni per Anno Assicurativo comprovate da rx | 120,00 |
Interventi di piccola chirurgia orale (frenulectomia – incisione di ascesso - asportazione di epulide o cisti mucose – opercolotomia - Intervento Chirurgico preprotesico) e relative endorali | Tre prestazioni per Anno Assicurativo comprovate da rx o foto digitale endorale | 120,00 |
Otturazione in composito o amalgama indipendente dalla classe o da più classi sullo stesso dente (compreso eventuale incappucciamento della polpa) | Una Otturazione su uno o più denti una volta per Anno Assicurativo | 90,00 |
Terapia endodontica ad un canale compresa Otturazione del canale e rico- struzione coronale e relative endorali | Una volta per Anno Assicurativo comprovate da rx | 130,00 |
Terapia endodontica a due canali compresa Otturazione dei canali e rico- struzione coronale e relative endorali | Una volta per Anno Assicurativo comprovate da rx | 170,00 |
Terapia endodontica a tre o quattro ca- nali compresa Otturazione dei canali e ri- costruzione coronale e relative endorali | Una volta per Anno Assicurativo comprovate da rx | 220,00 |
Riparazione di protesi mobile in resina o scheletrica | Una volta ogni 3 anni | 150,00 |
Placca occlusale o bite | Una volta ogni 2 anni richiesta certificazione del laboratorio | 400,00 |
Molaggio selettivo per arcata | Una volta ogni 3 anni indipendentemente dal numero di sedute | 60,00 |
Esame elettromiografico e/o kinesiografico | Una volta ogni 3 anni da allegare alla fattura | 300,00 |
Art. 44 - Esclusioni
Sono escluse dalla Copertura Assicurativa spese dentarie:
a. le prestazioni sanitarie non effettuate da medici regolarmente iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
b. tutte le prestazioni ed i trattamenti iniziati o resisi necessari prima della stipula della Polizza;
c. qualsiasi prestazione non compresa nell’Elenco prestazioni odontoiatriche ammesse al rimborso;
non sono risarcibili le spese per:
d. procedure di ricostruzione o splintaggio utilizzate per incrementare la dimensione verticale, ristabilire l’occlusione, sostituire o stabilizzare la struttura del dente persa a causa di attrito;
e. procedure sperimentali o che non siano riconosciute di provata efficacia dalle principali Associazioni Odontoiatriche;
f. lesioni dentarie da Infortunio subito durante la pratica di sport per i quali è previsto l’utilizzo del paradenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: boxe, rugby, football americano, hockey);
g. prestazioni eseguite esclusivamente a scopo estetico;
h. sostituzioni, complete o parziali, di protesi rimovibili, a causa di rottura mentre non in uso, o perse o rubate;
i. estrazioni di denti decidui;
j. prestazioni di rimozione chirurgica di impianti o Parti di essi;
k. qualunque prestazione finalizzata alla sistemazione, riparazione, sostitu- zione o trattamento di qualsiasi problema correlato ad un impianto già esi- stente o appena impiantato, sia fisso che rimovibile;
l. trattamenti ortodontici associati alla chirurgia ortognatica, sia che prece- dano o seguano l’Intervento Chirurgico;
m. trattamenti delle neoplasie maligne della bocca.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 45 - Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato
In caso di Sinistro, il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve dare avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 5 giorni, ai sensi dell’Art. 1913 del C.C.
Per i Sinistri che colpiscono le coperture di cui alle Sezioni 1 e 2, la denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’Evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono, se richie- sto dall’Impresa, fornire ogni tipo di informazione sui Sinistri e produrre copia della Cartella Clinica o altra documentazione sanitaria relativa alla degenza conseguente all’Infortunio o alla Malattia.
Il decorso delle lesioni o della Malattia, deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del C.C..
In caso di sottoscrizione della Copertura Assicurativa accessoria Spese denta- rie l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa certificazione medica attestan- te la natura delle cure da effettuarsi, nonché radiografia panoramica dell’arcata dentaria interessata dalla cura, nonché a cura ultimata, copie delle fatture con dettaglio delle prestazioni eseguite, regolarmente quietanzate (non sono am- messe al rimborso fatture di odontotecnici o di odontoprotesisti).
Art. 46 - Documentazione fiscale – Rimborso effettuato da parte della Cassa di Assistenza Quas
Qualora l’Assicurato abbia presentato o debba presentare alla Cassa di As- sistenza Quas notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il rimborso di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico della Cassa di Assistenza Quas.
Art. 47 - Determinazione dell’Indennizzo – Arbitrato
L’Indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che prece- dono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità Perma- nente conseguente ad Infortunio o Malattia, o sul grado o durata dell’Inabilità Temporanea, debbono essere demandate, per iscritto ad un Collegio di tre me- dici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demanda- ta al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa de- signato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisio- nale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioran- za di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un medico si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo di perizia.
Art. 48 - Pagamento dell’Indennizzo - Anticipo dell’Indennizzo
Valutato il danno, definito l’Indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione,
l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni.
Le Indennità e/o i rimborsi dovuti in forza della presente Polizza sono di carat- tere personale e non trasmissibili agli eredi dell’Assicurato (salvo quanto pre- visto per il caso morte). Tuttavia se l’Assicurato muore per cause indipenden- ti dell’Infortunio dopo che l’Indennità sia sta liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa liquida agli eredi designati in Polizza l’importo liquidato o offerto.
Relativamente alla Sezione 3 - in caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà produrre la copia della lettera che la Cassa di Assistenza Quas invia all’aderente come gistificativo della liquidazione effettuata, unitamente alla copia delle fatture di spesa sostenute affinché l’Impresa possa effettuare il pagamento al netto di quanto già indennizzato dalla Cassa di Assistenza Quas. In questo caso il termi- ne di presentazione all’Impresa è di 60 (sessanta) giorni dalla data della lettera ricevuta dalla Cassa di Assistenza Quas.
L’Impresa, su richiesta dell’Assicurato, anticiperà parte dell’Indennizzo dovuto per la copertura Invalidità Permanente da Infortunio di cui all’Art. 23 della Sezione 1, sempreché sussistano le seguenti condizioni:
– per la copertura Invalidità Permanente i postumi siano valutabili – ad esclu- siva discrezione dell’Impresa – in misura non inferiore al 30% dell’Invalidità Permanente totale;
– non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno e non siano sorte contesta- zioni circa l’indennizzabilità dello stesso;
– siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data della denuncia. L’Indennizzo, che non potrà essere superiore al 50% della somma spettante, con il massimo di e 200.000,00, verrà conguagliato in sede di liquidazione del Sinistro oppure recuperato dall’Impresa nei casi di inefficacia della garanzia.
Art. 49 - Criteri di liquidazione
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente Polizza su presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Il pagamento sarà effettuato a cura ultimata. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non ab- biano adottato l’euro come valuta, i rimborsi saranno eseguiti in Italia, al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Limitatamente alla Malattia, qualora la stessa colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, non è indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. Nel corso del Contratto di Assicurazione, le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata ac- certata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arreca- to dalla precedente condizione menomativa.
In caso di Malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettuata entro 1 (uno) anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica.
Se a giudizio del medico dell’Assicurato e del consulente medico dell’Impresa un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi del- la Malattia e l’Assicurato non vuole sottoporsi, la valutazione dell’Invalidità Per- manente viene calcolata come se l’Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.
Art. 50 - Segreto Professionale
Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Polizza, l’Assicurato libera, ora per allora, dal segreto Professionale i medici che lo hanno visitato o curato, prima o dopo il Sinistro.
ALLEGATI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ELENCO PROFESSIONI
Allegato 1
DESCRIZIONE ATTIVITA’ Classe Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 0
Accalappiacani 2
Accordatore 1
Addestratore di cani 2
Addetto alla potatura 2
Addobbatore con uso di impalcature 2
Addobbatore senza uso di impalcature 2
Agente di assicurazioni 1
Agente di borsa/cambio 1
Agente di custodia 2
Agente di informazione 1
Agente immobiliare 1
Agente marittimo 1
Agente pubblicitario 1
Agente settore commercio 1
Agente settore credito 1
Agente settore industria e servizi vari 1
Agente teatrale 1
Agricoltore con uso di macchine 2
Agricoltore senza uso di macchine 2
Agromono - agrimensore 1
Albergatore che svolge tutte le attivita’ inerenti 2
Albergatore (escluse attivita’ di cucina e facchinaggio) 2
Allevatore di bovini 2
Allevatore di equini 2
Allevatore di suini 2
Allevatore in genere 2
Allibratore 1
Ambasciatore 1
Amministratore di beni 1
Amministratore di beni altrui 1
Amministratore di beni propri 1
Analista di laboratorio 1
Anestesista 1
Annunciatore, presentatore 1
Antennista 2
Antiquario 1
Apicultore 2
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1
Argentatore 2
Argentiere 2
Armaiolo 2
Armatore 2
Arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1
Arrotino 2
Artigiano che non svolge lavori manuali 1
Artigiano che svolge lavori manuali 2
Ascensori - addetto all’installazione, manutenzione, riparazione 2
Ascensori (albergo - addetti agli 2
Assistente sociale 1
Attacchino 2
Attivita’ attinente all’agricoltore, sivilcoltura 2
Attore 1
Audioprotesista 1
Autista di autobus 2
Autista di autocarri 2
Autista di autotreni 2
Autista di autovetture 2
Autista di motocarri 2
Autista di taxi 2
Autista di trattori 2
Autorimessa - gestore di (senza riparazioni) 2
Autoriparatore 2
Avvocato 1
Baby sitter 1
Bagnino 2
Bambinaia 1
Barbiere 1
Barcaiolo 2
Barista 1
Becchino, necroforo 2
Benestante senza particolari occupazioni 1
Benzinaio 2
Bibliotecario 1
Bidello 1
Bigliettaio 1
Biologo 1
Boscaiolo 2
Botanico 1
Bottaio 2
Brunitore 2
Bustaio 1
Calcografo 2
Caldaie (addetto alla manutenzione, accensione delle caldaie) 2
Callista 1
Calzolaio 2
Cameriere 2
Camiciaio 1
Cantante 1
Cantiniere 1
Cantoniere 2
Capomastro 2
Capostazione 1
Capotreno 2
Cardatore 2
Carpentiere 2
Carrozziere - autoriparatore 2
Casalinga 1
Casaro 2
Cassiere 1
Cavaiolo senza uso di mine 2
Cementista 2
Ceramista 2
Cesellatore 2
Cestaio 2
Chimico in laboratorio di analisi mediche 1
Chirurgo 1
Clero (appartente al) 1
Cocchiere 2
Collaboratrice Familiare 1
Commercialista 1
Commerciante accessori per veicoli 1
Commerciante ambulante di generi vari 2
Commerciante apparecchi ottici- fotografici - musi 1
Commerciante articoli di precisione 1
Commerciante articoli sportivi 1
Commerciante che non svolge lavori manuali 1
Commerciante che svolge lavori manuali 2
Commerciante di carburante e gas liquidi (distributore) 2
Commerciante di carni senza macellazione 2
Commerciante eletrodomestici con installazione 2
Commerciante eletrodomestici senza installazione 1
Commerciante fiori-piante 1
Commerciante generi abbigliamento - calzature 1
Commerciante generi alimentari (escluso macellazione/salumiere 1
Commerciante generi bar-tabacchi 1
Commerciante generi cartoleria-giocattoli-giornali-libri 1
Commerciante generi casalinghi-colori-ferramenta-vernici 1
Commerciante generi merceria-pelletteria 1
Commerciante generi oreficeria-orologeria-gioielleria 1
Commerciante generi profumeria-bigiotteria 1
Commerciante generi salumeria-gastronomia 2
Commerciante materiali da costruzione-sanitari e simili 2
Commerciante mobili-arredamenti con installazione 2
Commerciante mobili-arredamenti senza installazione 1
Commesso in negozio 1
Commesso viaggiatore 2
Conducente di autolettiga 2
Conducente di motoscafo per trasporto persone/cose 2
Console 1
Consulente amministrativo 1
Consulente del lavoro 1
Corniciaio 2
Cravattaio 1
Cromatore 2
Cuoco 2
Custode di fabbricati, stabilimenti, magazzini 2
Decoratore 2
Dentista 1
Dipendente (esclusi militari e forza armata) con lavoro manuale o con macchine 2
Dipendente (esclusi militari e forza armata) senza lavoro manuale o con macchine 1
Dipendente (esclusi militari e forza armata) con accesso a cantieri e uso di macchine 2
Dipendente (esclusi militari e forza armata) senza accesso a cantieri e uso di macchine 1
Direttore didattico 1
Direttore d’orchestra 1
Dirigente con accesso a cantieri, officine, ponteggi 2
Dirigente senza accesso a cantieri, officine, ponteggi 1
Disegnatore 1
Disinfestatore 2
Distillatore di alcoolici 2
Docente 1
Domestico 1
Doratore 2
Ebanista 2
Ecclesiastico 1
Edile 2
Elettrauto - autoriparatore 2
Elettricista 2
Enologo 1
Enotecnico 1
Ergoterapista 2
Esattore 1
Estetista 1
Fabbro 2
Facchino 2
Falegname 2
Farmacista 1
Fattorino 1
Ferroviere (personale tecnico viaggiante) 2 34 di 41
Filatore 2
Fiorista (vendita) 1
Fisico 1
Fisioterapista 2
Floricoltore 2
Fonditore 2
Fornaio 2
Fotoceramista 2
Fotografo anche all’esterno 2
Fotografo in studio 1
Fotoincisore 2
Fotoreporter (esclusa partecipazione diretta a corrispondenza di guerra) 2
Fumista 2
Fuochista 2
Galleria d’arte - esercente 1
Garage - gestore di (senza riparazione 2
Gelataio 2
Geologo 2
Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 2
Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1
Gessaio 2
Gestore di albergo (titolare-direttore 1
Gestore di ristorante (titolare-direttore 1
Giardiniere con potatura o abbattimento di piante ad alto fusto 2
Giardiniere senza potatura o abbattimento di piante ad alto fusto 2
Ginecologo 1
Giocattoli (fabbricante 2
Gioielliere 1
Giornalaio 1
Giornalista (esclusa partecipazione diretta a corrispondenza di guerra) 1
Giudice 1
Gommista -autoriparatore 2
Gruista 2
Guantaio 1
Guardarobiere 1
Guardia campestre 2
Guardia forestale 2
Guardia giurata 2
Guardia municipale 2
Guardia notturna 2
Guardiacaccia 2
Guardiapesca 2
Guida alpina 2
Guida turistica 1
Hostess di terra 1
Idraulico 2
Imballatore 2
Imbalsamatore di animali 2
Imbianchino 2
Impagliatore 2
Impiegato con accesso a cantieri, officine, ponteggi 1
Impiegato senza accesso a cantieri, officine, ponteggi 1
Imprenditore edile con partecipazione manuale 2
Imprenditore edile senza partecipazione manuale 1
Imprenditore industriale con partecipazione manuale 2
Imprenditore industriale senza partecipazione manuale 1
Imprenditore, titolare di Impresa che non svolge lavori manuali 1
Imprenditore, titolare di Impresa che svolge lavori manuali 2
Impresa di pulizia - addetto con uso di scale aeree 2
Impresa di pulizia - addetto senza uso di scale aeree 2
Incisore 2
Indossatore 1
Infante 1
Infermiere 1
Ingegnere con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1
Ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1
Insaccatore di carni 2
Insegnante di equitazione 2
Insegnante di ginnastica 2
Insegnante di sport in genere esclusa equitazione 2
Insegnante scolastico 1
Installatore, conduttore di impianti 2
Intagliatore di legno 2
Intagliatore di pietra 2
Intarsiatore 2
Interprete 1
Intonacatore 2
Investigatore 2
Ispettore di mercati, navale, in porto, di assicurazioni 1
Ispettore ferroviario 1
Ispettore scolastico 1
Istruttore di scuola guida 2
Laboratorista/analista 1
Lamieraio 2
Laminatore di materie plastiche 2
Laminatore di metalli 2
Lapidario 2
Lattoniere 2
Lavanderia - stireria - tintoria (addetto) 2
Lavoratore autonomo che svolge lavori manuali 2
Legatore di libri 2
Levatrice 1
Levigatore di pavimenti 2
Libero professionista (senza lavoro manuale 1
Litografo 2
Liutaio 2
Lotto, ricevitore 1
Lucidatore (di materiale vario 2
Macellaio con abbattimento del bestiame 2
Macellaio senza abbattimento del bestiame 2
Maestra d’asilo 1
Magazziniere con uso di macchinario sollevatore 2
Magazziniere senza uso di macchinario sollevatore 2
Magistrato 1
Magliaia 1
Maiolica/porcellana (fabbricante oggetti di 2
Maneggio (addetto a 2
Manicure 1
Maniscalco 2
Marketing (esperto e consulente di ) 1
Marmista 2
Massaggiatore 2
Materassaio 2
Meccanico - autoriparatore 2
Meccanico - montatore di macchine in genere 2
Meccanico - riparatore di macchine in genere 2
Meccanico dentista 2
Mediatore di bestiame 2
Medico 1
Medico analista 1
Medico chirurgo 1
Medico condotto 1
Medico dentista 1
Medico di base 1
Medico radiologo (escluse le affezzioni radioattive) 1
Medico specialista 1
Medico veterinario 2
Messo comunale 1
Miniaturista/cesellatore 2
Modellista in carta / cartone 1
Modellista in legno / ferro 2
Modello 1
Modista 1
Molatore di vetro 2
Molitore 2
Moquette (posatore di) 2
Mosaicista 2
Mugnaio 2
Muratore 2
Musicista 1
Necroforo 2
Nichelatore 2
Notaio 1
Oculista 1
Odontotecnico 2
Ombrellaio 2
Operaio con accesso a cantieri e uso di macchine 2
Operaio con accesso a cantieri senza uso di macchine 2
Operatore ecologico (addetto alla nettezza urbana) 2
Orafo 1
Orchestrale 1
Orologiaio 1
Orticoltore 2
Ortodontista 1
Ortopedico 2
Ortottico 1
Ostetrico 2
Otorinolaringoiatra 1
Ottico 1
Panettiere 2
Parafulmini - installatore o fabbricante 2
Paramedico 1
Parquettista 2
Parroco 1
Parrucchiere da donna 1
Parrucchiere da uomo 1
Pastaio 2
Pasticciere 2
Pastore (addetto al gregge) 2
Pavimentatore di strade 2
Pedicure 1
Pellettiere 2
Pellicciaio 2
Pensionato 1
Perito 1
Perito agrario 1
Perito chimico 1
Perito danni assicurazioni 1
Perito edile con accesso a cantieri 1
Perito edile senza accesso a cantieri 1
Perito elettromeccanico 1
Perito elettronico 1
Perito elettrotecnico 1
Perito industriale 1
Perito tessile 1
Pesa pubblica (addetto alla) 1
Pescatore non oceanico 2
Pescatore su laghi e fiumi 2
Pescivendolo 2
Piastrellista 2
Piazzista 1
Piscicultore 2
Pittore/artista 1
Pizzaiolo/rosticciere 2
Pompe funebri (addetto a 2
Pompiere 2
Portalettere 1
Portavalore 2
Portiere - custode 2
Portinaio 2
Postino 1
Xxxxx xxxx (addetto allo spurgo 2
Presentatore, annunciatore 1
Pretore 1
Procuratore legale 1
Provveditore agli studi 1
Psicologo 1
Pubblicista 1
Puericultore 1
Pulitore di pavimenti, vetri 2
Quadro con accesso a cantieri, officine, ponteggi 1
Quadro senza accesso a cantieri, officine, ponteggi 1
Radiotecnico 2
Ragionierie libero professionista 1
Rappresentante 1
Regista 1
Restauratore 2
Reti - fabbrica di 2
Ricamatrice 1
Rilegatore di libri 2
Riparatore di autoveicolo 2
Riparatore di cicli 2
Riparatore di elettrodomestici 2
Riparatore di macchine per scrivere e simili 2
Riparatore di radio-tv, esclusa installazione d’antenne 2
Riparatore di strumenti e apparecchi medicali 2
Riparatore di strumenti musicali 2
Riparatore di strumenti scientifici /ottici /di precisione 2
Sacerdote 1
Sagrestano / campanaro 1
Saldatore autogeno 2
Salumierie 2
Sarto 1
Scalpellino 2
Scaricatore in porti e scali ferroviari 2
Scenografo 2
Scuderia (addetto alla) 2
Scultore/artista 2
Segantino 2
Segretario comunale 1
Sindacalista 1
Smaltatore 2
Sociologo 1
Spazzacamino 2
Spazzino 2
Spedizioniere 2
Spedizioniere occupato solo in ufficio 1
Stagnino 2
Stilista di moda 1
Stiratrice 1
Stradino 2
Stuccatore 2
Studente 1
Suora 1
Tabaccaio 1
Taglia legna 2
Tappezziere 2
Tecnico anestesista 1
Tecnico del suono - spettacolo 2
Tecnico delle luci - spettacolo 2
Tessitore 2
Tintore - lavasecco 2
Tipografo 2
Tornitore 2
Trafilatore di materie plastiche 2
Trafilatore di metalli 2
Ufficiale giudiziario 1
Verniciatore 2
Veterinario 2
Vetraio 2
Vetrinista 1
Vigile del fuoco 2
Vigile urbano 2
Vivaista 2
Zincografo 2
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