ED.2/CVT3
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Assicurazione dei Rischi Accessori all’Autovettura
“BluMotor Autovetture”
ED.2/CVT3
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
Assicurazione dei Rischi Accessori all’Autovettura
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A. Prodotto: BLUMOTOR AUTOVETTURE – ed.2/CVT3
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
×
×
×
×
la Responsabilità civile auto (obbligatoria per legge)
gli infortuni dei trasportati durante la circolazione;
la richiesta di diaria in caso di sospensione/ritiro della patente
danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato.
Che cosa è assicurato?
Garanzie obbligatorie:
✓ FURTO: parziale o totale, tentato o portato a termine
✓ INCENDIO: incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante;
È possibile abbinare alle Garanzie obbligatorie le seguenti ulteriori Garanzie opzionali (per le regole di acquisto si rimanda al DIP AGGIUNTIVO):
EVENTI NATURALI;
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI;
KASKO (2 formule: “Mini Kasko” e “Kasko completa”); COPERTURE ACCESSORIE (formula unica); ASSISTENZA (2 formule: “Silver” o “Gold”)
TUTELA LEGALE (2 formule: “Silver” o “Gold”);
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (2 formule: “Silver” o “Gold”);
CRISTALLI (2 formule: “Silver” o “Gold”).
Di seguito i Massimali/ Somme Assicurate selezionabili:
- “FURTO”/ “INCENDIO”/ “EVENTI NATURALI”/ “ATTI VANDALICI
ED EVENTI SOCIOPOLITICI” e “KASKO Completa”: il valore del veicolo assicurato dichiarato alla sottoscrizione;
- MINI KASKO: € 3.000;
- COPERTURE ACCESSORIE: prestazioni con massimali Standard
- ASSISTENZA: prestazioni con massimali Standard
- TUTELA LEGALE: 2 opzioni a scelta (fra € 15.000 o € 25.000);
- INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 5 opzioni a scelta (fra € 25.000/ €
50.000/ € 75.000/ € 100.000/ € 200.000);
- CRISTALLI: 5 opzioni a scelta (fra € 450/ € 600/ € 750/ € 1.000/ €
1.200).
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri causati o dipendenti da:
! dolo o colpa grave (ad esclusione della garanzia Infortuni del Conducente) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti del Contraente o dell’Assicurato o delle persone dagli stessi incaricati alla guida, alla riparazione o alla custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Veicolo;
! trasporto di merci infiammabili o esplodenti;
! atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
! tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere (salvo che per la Garanzia che esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi);
! esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
! terremoti, eruzioni vulcaniche alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali (salvo che per la Garanzia che esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi);
! partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive ed a imprese temerarie;
! uso diverso del veicolo rispetto a quello stabilito dai documenti di circolazione;
! persona non abilitata alla guida (secondo le disposizioni vigenti);
! dalla guidata di persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole Garanzie, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci; ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
! uso e appropriazione indebita del veicolo.
Polizza individuale che assicura le autovetture contro i danni da circolazione, per i rischi accessori alla copertura RCA obbligatoria.
Dove vale la copertura?
✓ Il presente Contratto di Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L’Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.
✓ In riferimento alla garanzia TUTELA LEGALE, la copertura vale:
- per le vertenze contrattuali per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia;
- per le altre ipotesi previste dalla garanzia, per i casi assicurativi insorti in Europa e nei paesi che, al momento dell’evento, risultano aderenti
alla convenzione Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
✓ In riferimento alla garanzia ASSISTENZA vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’Assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e /o qualsiasi altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato.
- in corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta di ogni variazione delle circostanze che comporti variazione del rischio assicurato.
In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell’accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.
Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto oppure direttamente all’impresa e alla scadenza dell’eventuali rate di frazionamento tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).
All’atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio con periodicità semestrale, con l’applicazione di una
maggiorazione del 3% sul premio complessivo.
Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all’annullamento della stessa senza effetto.
Se il Contraente non paga la rata di premio successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
L’assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficacie sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia efficace una nuova copertura assicurativa per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
Non è necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta in quanto la polizza non prevede il tacito rinnovo.
Assicurazione Rischi Accessori all’Autovettura
Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: BLUMOTOR AUTOVETTURE – ed 2/CVT3
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/06/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014). È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111. |
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2021 a 21,83 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 16,83 milioni di euro. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX- Gruppo-Rifin.pdf. L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 473,84% al 31/12/2021, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (21,92 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,63 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle Garanzie si precisa quanto segue: Garanzie obbligatorie: ✓ FURTO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso. ✓ INCENDIO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio. Le Garanzie (obbligatorie e opzionali) sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Con riguardo alle Garanzie “Furto”, “Incendio”, “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”, e “Kasko” le coperture assicurative vengono prestate entro il Valore Assicurato (e non oltre il limite massimo di € 3.000,00 per la garanzia Mini Kasko”) con l’applicazione del degrado d’uso. Il degrado d’uso non si applica in questi casi: - in caso di Danno Parziale, per le sole parti della carrozzeria sinistrate, se il veicolo al momento del sinistro ha una vetustà inferiore ai 6 anni (per i veicoli ad uso promiscuo, il degrado viene invece sempre applicato); - in caso di Danno Totale per i Veicoli di nuova immatricolazione, se il danno si verifica entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Qualora il Contraente si assicuri per un valore inferiore rispetto all’effettivo Valore del Veicolo (ovvero inferiore al valore di fattura per i veicoli di nuova immatricolazione o al valore commerciale per i veicoli usati) la liquidazione verrà ridotta in proporzione. |
QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? L’Assicurato ha la possibilità di personalizzare il contratto abbinando alle Garanzie obbligatorie alcune Garanzie opzionali acquistabili singolarmente oppure congiuntamente, come di seguito descritto. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Abbinamento di alcune Garanzie opzionali alle Garanzie obbligatorie | L’abbinamento alle Garanzie obbligatorie INCENDIO e FURTO di una o più delle seguenti Garanzie opzionali, comporta una riduzione del premio complessivo pari a: - 10%: in caso di aggiunta della garanzia “Eventi Naturali”; - 15%: in caso di aggiunta di “Eventi Naturali”, “Atti vandalici ed Eventi sociopolitici” e “Kasko”. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO E’ possibile aggiungere alle Garanzie obbligatorie ulteriori Garanzie opzionali, pagandone il relativo premio, con le modalità che seguono: | |
EVENTI NATURALI | Garanzia opzionale acquistabile singolarmente unitamente alle Garanzie obbligatorie La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura a seguito di: inondazioni, alluvioni, tempeste, bufere, grandine, neve, uragani, trombe d’aria e frane (purchè non derivanti da fenomeni sismici ed eruzioni vulcaniche). |
ATTI VANDALICI ed EVENTI SOCIOPOLITICI | Garanzia opzionale acquistabile obbligatoriamente in abbinamento agli “Eventi Naturali” La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura a seguito di atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti di terrorismo e sabotaggio. |
KASKO | Garanzia opzionale acquistabile obbligatoriamente in abbinamento alle due Garanzie: “Eventi Naturali” e “Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici” La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, a seguito di: - Kasko Completa: Collisione con altro veicolo; Caduta di oggetti e materiali; Ribaltamento e Uscita di strada; Urto contro ostacoli mobili o fissi, con pedoni, biciclette e animali; - Mini Kasko: Collisione con altro veicolo identificato. |
COPERTURE ACCESSORIE | Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie La Garanzia include una serie di coperture “accessorie” sempre operanti (se non diversamente indicato) prestate entro i limiti di seguito indicati (da intendersi per sinistro e periodo assicurato): - Ricorso terzi e Rischio locativo: fino al limite massimo di € 150.000,00; - Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici: la Società rimborsa il danno fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 (non operante in caso di acquisto della Garanzia Kasko Completa); - Spese di dissequestro: sino ad un massimo di € 500,00; - Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere: la Società rimborsa fino alla somma di € 260,00 per le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo; le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; le spese per la procura a vendere a favore della Società; - Ripristino dei dispositivi di sicurezza: fino al limite massimo di € 800,00; - Perdita dell’imposta di proprietà (cd “bollo”): fino ad un massimo di € 520,00; - Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: sino ad un massimo di € 500,00; - Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato: rimborso spese ripristino sino ad un massimo di € 250,00. |
ASSISTENZA | Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie ASSISTENZA: Formula “SILVER” I seguenti eventi coperti dalla Polizza consentono di attivare la Centrale Operativa per richiedere l’erogazione delle prestazioni di Assistenza: - Guasto meccanico, inclusa la batteria scarica; - Incidente stradale, Incendio, Atti vandalici, Eventi atmosferici (non calamità naturali); - Furto, Tentato furto e Furto di parti del Veicolo; - Foratura degli pneumatici o rottura pneumatici; - Esaurimento o errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante; - Esaurimento della carica della batteria della forza motrice elettrica (veicoli elettrici); - Chiavi del Veicolo danneggiate o smarrite o rubate. Previste 2 prestazioni: 1. Assistenza Stradale/Traino: in caso il veicolo sia immobilizzato a causa di un qualsiasi evento come sopra definito verrà inviato un carro attrezzi per trainarlo: all’officina autorizzata dalla casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro, all'officina scelta dall'Assicurato (purché quest'ultima sia entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo) |
In caso di soccorso speciale (utilizzo di gru, cunei di scivolamento, carrellini, ...), la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di 300,00 euro tasse incluse. I passeggeri potranno, compatibilmente con le Norme di sicurezza vigenti, viaggiare sul carro attrezzi fino al riparatore; qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'officina fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. 2. Invio Officina Mobile (in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx) a seguito di immobilizzo del veicolo, dovuto a situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manod’opera). ASSISTENZA: FORMULA GOLD Previste 11 prestazioni: 1. Assistenza Stradale/Traino: vedasi Formula Silver 2. Invio Officina Mobile: vedasi Formula Silver 3. Veicolo Sostitutivo: - in seguito ad immobilizzo del vecolo, successivo al traino erogato dalla C.O. che richieda riparazioni di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera: - fino a 7 giorni consecutivi in caso di danni al Veicolo; - fino a 10 giorni consecutivi: per furto del Veicolo. 4. Sistemazione in albergo: - qualora il veicolo risultasse immobilizzato a più di 50 km dall’abitazione dell’assicurato - fino ad un massimo di 4 notti e fino ad € 80,00 per notte e per persona, tasse incluse e colazione inclusa - Raggiungimento dell’albergo in taxi o mezzi pubblici: fino ad € 50,00 per sinistro. 5. Prosecuzione Viaggio o Rientro Passeggieri (alla Residenza in Italia): - fino ad € 500,00 per evento; - 1 notte in albergo fino ad € 80,00 a persona. - E’ inoltre previsto il rimborso spese taxi o mezzi pubblici per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di autonoleggio fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. 6. Riconsegna del Veicolo (in Italia): qualora il luogo di riparazione del veicolo fosse distante, in Italia, oltre 50km dalla residenza dell’Assicurato: provvederemo a riconsegnare lo stesso, tramite carro attrezzi o autista professionale, presso la tua abitazione o ufficio. 7. Rimpatrio del Veicolo (dall’Estero): a seguito di incidente purchè con riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera qualora il veicolo sia all'Estero 8. Abbandono Legale: se la riparazione è antieconomica si procede con l’organizzazione dell’abbandono legale (a carico della Società il costo dell'abbandono legale e del deposito). 9. Recupero del Veicolo riparato da parte dell’assicurato (in caso di traino organizzato da C.O. e purchè con riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera), con i seguenti mezzi: - biglietto aereo cl. Economica (se la distanza dalla tua abitazione all'officina supera le 8 ore in treno ); - ferroviario in classe standard - taxi o trasporto pubblico fino a 80,00 euro tasse incluse - Auto sostitutiva di categoria equivalente al veicolo riparato, per andare a recuperare il veicolo riparato E’ inoltre previsto il rimborso spese taxi o mezzi pubblici per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di autonoleggio fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. 10. Autista a disposizione (al di fuori del comune di residenza dell’assicurato): in caso di infortunio dell’assicurato, conducente del veicolo, per incidente stradale. 11. Invio di pezzi di ricambio sul posto (solo all’estero): i costi dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell’assicurato. Prestazione non valida per le auto/moto d’epoca. | |
TUTELA LEGALE | Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie TUTELA LEGALE: FORMULA SILVER Prevede: la difesa legale (con l’avvocato del Network della Compagnia, per la fase stragiudiziale) nei confronti del Proprietario e del Conducente autorizzato, in sede extra giudiziaria e giudiziaria, che si renda necessaria per la tutela degli interessi dell’Assicurato per i casi assicurativi riguardanti il veicolo assicurato e la sua circolazione, fino al massimale assicurato per evento indicato in polizza, e che sono: - Recupero danni se subito un illecito da parte di terzi connesso alla circolazione stradale; - Controversie contrattuali aventi per oggetto il veicolo assicurato; - Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente stradale; - Reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime, anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con xxxxx alcolemico fino a 1,5 g/l; - Delitti dolosi (salvo assoluzione) connessi a incidente stradale; - Dissequestro del veicolo (a seguito di incidente), anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; |
- Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione o revoca della patente in seguito a incidente stradale, anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; - Controversie con le Compagnie di assicurazioni infortuni presso la quale il conducente abbia assicurato una polizza infortuni; è previsto un sottolimite di massimale pari a € 1.000,00. - Opposizione avverso sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e/o della targa o clonazione della targa; è previsto un sottolimite di massimale pari a € 1.000,00. - Ricorso per violazioni al codice della strada (solo se accolto), anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; è previsto un sotto limite di massimale di € 5.000,00. - Ricorso per errata variazione dei punti della patente di guida. Rientrano in copertura i seguenti oneri: - Spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio; - Spese per il legale domiciliatario in fase giudiziale fino ad un massimo di 5.000 €, quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente; - Spese per l’intervento di periti/consulenti tecnici d’ufficio e/o di parte; - Spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - Spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato; - Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - Spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - Spesa per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato; - Spese degli arbitri e legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere risolta avanti a uno o più arbitri; - Spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte; - Spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; - Spese di giustizia nell’ambito del processo penale; - Spese per la registrazione di atti giudiziari. TUTELA LEGALE: FORMULA GOLD Prevede: la libera scelta dell’avvocato che dovrà assisterlo e, in aggiunta a quanto indicato nella formula Silver, potrà usufruire anche delle seguenti ulteriori prestazioni: - Indennità Autoscuola: rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei Punti della Patente sottratti all’Assicurato con un massimale per evento di € 1.000,00. - Indennità Zero Punti: rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei Punti da parte dell’Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della Polizza o in un momento successivo e solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all’azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del Veicolo assicurato. La prestazione viene erogata fino al massimale per evento di € 1.000,00. Prevede inoltre, nei seguenti casi, l’estensione automatica del massimale assicurato: - Difesa penale per omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime: per questi due casi il massimale assicurato è pari ad € 100.000,00 (nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000,00), o € 50.000,00 (nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a 15.000 €). - Risarcimento danni: nel caso in cui l’assicurato debba recuperare una lesione fisica conseguente ad incidente stradale superiore a 9 punti per sinistri avvenuti in Italia o una lesione fisica per incidente stradale per sinistri avvenuti nei paesi dove è valida la carta verde, il massimale assicurato è pari ad € 100.000,00 (nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000,00), o € 50.000,00 (nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 15.000,00). | |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie INFORTUNI DEL CONDUCENTE: FORMULA SILVER La Società assicura il solo Conducente per gli infortuni che determinino la Morte o una Invalidità Permanente superiore alla franchigia del 3%, subiti in occasione della guida del Veicolo assicurato. La garanzia opera anche per gli infortuni conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del Conducente avvenuti durante la guida del Veicolo assicurato; ad atti compiuti per adempimento di soccorso; a caduta di rocce, pietre, alberi e simili; a caduta di valanghe o slavine; a malore o stato di incoscienza. INFORTUNI DEL CONDUCENTE: FORMULA GOLD |
Prevede, in aggiunta alle prestazioni della Formula SILVER: - un indennizzo FLAT pari ad € 1.000,00, per Invalidità permanente del Conducente, inferiore alla franchigia del 3%, purchè l’infortunio venga accertato da Pronto Soccorso e vi sia una prognosi di almeno 15 gg o immobilizzo per gessatura; - il raddoppio della somma assicurata per commorienza del Conducente con il proprio coniuge, in presenza di figli minori (con il limite massimo di € 250.000,00); - in caso di sinistro con conseguente Ricovero ospedaliero, le seguenti ulteriori prestazioni (alternative fra loro): - Rimborso Spese Mediche da Ricovero Qualora, a seguito di Incidente stradale del Veicolo assicurato si verifichi, a carico del Conducente, un Infortunio che comporti il Ricovero in Istituto di cura sia in Italia che all’Estero, la Società rimborsa all’Assicurato le spese sanitarie sostenute durante il Ricovero sino alla concorrenza di € 2.000,00 (per Sinistro/anno assicurativo) per onorari di medici e di chirurghi; diritti di sala operatoria e materiale di intervento: rette di degenza; assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici; accertamenti diagnostici; trasporto in ambulanza all’Istituto di cura. - Indennità da ricovero In caso di Ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad Infortunio del Conducente del Veicolo assicurato, la Società corrisponde all’Assicurato, un’indennità da Ricovero pari ad € 50,00 giornaliere per ogni giorno di degenza che comporti pernottamento e fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo indipendentemente dal numero di ricoveri. | |
CRISTALLI | Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie CRISTALLI: FORMULA SILVER La Società assicura i cristalli del Veicolo assicurato contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale non riconducibile, quest’ultima, ad “altri” eventi naturali (es. grandine, tempesta, allagamento, ecc) e/o catastrofali (es. uragano, terremoto, maremoto, alluvione/ inondazione, ecc), ad eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, ecc), o atti vandalici, a furto compiuto o tentato, a urto, collisione e ribaltamento, e fino alla concorrenza del massimale assicurato, da intendersi per ogni evento, a prescindere dal numero dei cristalli danneggiati. Con questa formula la riparazione/sostituzione dei cristalli è erogata in forma diretta e deve avvenire solo presso i Centri Convenzionati con la Compagnia. CRISTALLI: FORMULA GOLD La Società assicura i cristalli contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale (stesse esclusioni previste nella formula SILVER), lasciando tuttavia libera la scelta da parte dell’assicurato del centro da utilizzare per la riparazione del veicolo. Nel caso in cui la scelta ricada su un Centro Convenzionato con la Società non verrà applicato alcun scoperto. In caso contrario verrà applicato uno scoperto a carico dell’assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l’assicurazione non è operante: - per i veicoli di valore commerciale inferiore a 1.500€ e con vetustà alla sottoscrizione superiore a 10 anni. - in riferimento alle coperture dovute a Eventi naturali, Atti vandalici, Eventi sociopolitici e Kasko: se il veicolo ha una vetustà alla sottoscrizione superiore a 6 anni ed un valore commerciale inferiore ad € 3.000,00, per Atti vandalici e Kasko, e inferiore ad € 2.000,00, per gli Eventi naturali. Inoltre è escluso il rischio: - se il Veicolo non è omologato; - se il Veicolo viene affittato o noleggiato; - se il Veicolo è adibito a taxi o a trasporto pubblico o ad autoscuola; - se il Veicolo ha un peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate (a pieno carico) ed una capienza superiore ai 9 posti; - se Il Veicolo è utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi mezzi di soccorso o autoambulanza); - se Il Veicolo è utilizzato per attività sportive; - se Il veicolo è importato all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d’importazione parallela): - se Il veicolo è di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili; - se il Veicolo non risulta regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto; - se il Veicolo è appartenente alla categoria delle “Auto d’epoca” o a quella di “autoveicoli di interesse storico e collezionistico”. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti esclusioni: Garanzia “FURTO”: sono esclusi dall’assicurazione: - i danni e/o il Furto delle cose trasportate; |
- i danni verificatisi in occasione di Furto del Veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso nei locali dove erano custodite e l’Assicurato abbia fatto denuncia alle competenti Autorità anche di tale Evento. Garanzia “INCENDIO”: l’assicurazione non comprende i danni: - causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio; - alle cose trasportate, anche di terzi; - derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico; - derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento. Garanzia “EVENTI NATURALI”: l’assicurazione non comprende i danni derivanti da acqua penetrata all’interno dell’autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche. Garanzia “ATTI VANDALICI ed EVENTI SOCIOPOLITICI”: l’assicurazione non comprende i danni riconducibili alla circolazione dei veicoli. Garanzie “KASKO” (mini kasko e Kasko completa): le garanzie non sono operanti se il sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: - causati da oggetti, materiali od animali trasportati o da operazioni di carico e scarico o alle cose trasportate; - subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla garanzia di altre parti del veicolo: - subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione “fuori strada”; - cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate; - provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere; - conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati - e derivanti da atti vandalici o conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi rientranti nella copertura KASKO; - in riferimento alla Mini Kasko la garanzia non è operante inoltre per Collisione con veicolo non identificato; Urto; Ribaltamento; Uscita di Strada. Garanzia “ASSISTENZA”: sono escluse, in base alle prestazioni interessate: - le spese relative il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada); - le spese vive quali il carburante o i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.) in caso di autista messo a disposizione o auto sostitutiva; - i costi per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie applicabili in caso di messa a disposizione di un auto sostitutiva; - il recupero e trasferimento della merce trasportata in caso di Recupero del veicolo uscito fuori strada o messa a disposizione di un auto sostitutiva; - il costo di uscita del soccorritore e della sua manodopera qualora richiesto il soccorso per il montaggio/ smontaggio delle catene da neve; - i costi relativi ai pezzi di ricambio qualora richiesto l’invio sul posto di un’officina mobile e/o il servizio di invio pezzi di ricambio, - i costi relativi all’acquisto di pneumatici e dei materiali d’impiego utilizzati dal soccorritore (officina mobile) per effettuare le riparazioni sul luogo del sinistro; - le eventuali spese doganali se richiesto l’invio di pezzi di ricambio. Garanzia “CRISTALLI”: non sono indennizzabili le rigature, abrasioni e scheggiature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicoli realizzate in materiale plastico o plexiglass. Garanzia “TUTELA LEGALE: l’assicurazione non è valida: - in materia fiscale ed amministrativa connessa alla circolazione e anche per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: patente scaduta; mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana; mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; revisione della patente per motivi diversi dall’azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per le vertenze contrattuali con la Società; - per omissione di fermata e assistenza; - per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; - per i casi di adesione a class action; - per i casi di compravendita di veicoli. Non sono oggetto di copertura le seguenti spese: |
- spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa. - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella. - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale. - spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo. - l’iva, nei soli casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell’assicurato Contraente. Garanzia “INFORTUNI AL CONDUCENTE”: l’assicurazione non è valida nei casi di: - ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione; - infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall’Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche. | |
Rivalse | La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e degli eventuali aventi diritto alla rivalsa verso i terzi responsabili fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. |
Franchigia/ Scoperto | La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie che restano a carico dell’Assicurato se le riparazioni vengono effettuate presso un centro non convenzionato con la Società. (per prendere visione dei centri convenzionati con la Società si rimanda all’appostita sezione del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Garanzia “FURTO” Percentuale Scoperto Scoperto Minimo Provincia di residenza (/Sede) del proprietario (o Locatario in caso di veicolo in leasing) 10% per sinistro € 150,00 Zona di rischio: da 1 a 3 15% per sinistro € 250,00 Zona di rischio: da 4 a 6 20% per sinistro € 400,00 Zona di rischio: da 7 a 8 30% per sinistro € 500,00 Zona di rischio: da 9 a 12 La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto non si applica in caso di riparazioni effettuate presso i Centri Convenzionati con la Società. Penalità (aggravio di scoperto del 15% del danno liquidabile) vengono applicate se non risulti installato l’antifurto satellitare, qualora dichiarato in polizza, o se non attivato. In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia non siano disponibili le chiavi di serie, viene applicato sempre uno scoperto del 30% (minimo € 500) sul danno liquidato a termini di polizza. Garanzie “ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI” e “EVENTI NATURALI” Percentuale Scoperto Scoperto Minimo Provincia di residenza (/Sede) del proprietario (o Locatario in caso di veicolo in leasing) 15% per sinistro € 350,00 Tutte le Zone La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto non si applica in caso di riparazioni effettuate presso i Centri Convenzionati con la Società. Garanzia “KASKO” Formula “KASKO COMPLETA” Percentuale Scoperto Scoperto Minimo Provincia di residenza (/Sede) del proprietario (o Locatario in caso di veicolo in leasing) 10% per sinistro € 500,00 Tutte le Zone La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto si dimezza, in caso di riparazioni effettuate presso i Centri Convenzionati con la Società. Formula “MINI KASKO” Franchigia applicata fuori network Provincia di residenza (/Sede) del proprietario (o Locatario in caso di veicolo in leasing) € 250,00 Tutte le Zone La franchigia si dimezza in caso di riparazioni effettuate presso i Centri Convenzionati con la Società. |
Garanzia “COPERTURE ACCESSORIE” Esclusivamente in riferimento ai “Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici”, la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 a carico dell’Assicurato. Lo scoperto (e minimo di scoperto) di cui sopra viene ridotto del 50% recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto”. Garanzia “INFORTUNI AL CONDUCENTE” Sia nella FORMULA SILVER che GOLD è prevista una franchigia relativa per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio (IP), pari al 3%: - non viene corrisposta alcuna indennità per I.P. di grado inferiore alla franchigia; - nel caso di I.P. superiore alla franchigia e fino al 20%, viene corrisposta la sola parte eccedente la franchigia; - nel caso di I.P. superiore al 20% e fino al 75% viene corrisposta l’aliquota, senza detrazioni; - nel caso di I.P. superiore al 75% viene liquidata l’intera somma assicurata. Garanzia “CRISTALLI” Nella FORMULA GOLD nel caso in cui la scelta non ricada su un centro convenzionato con la Società, verrà applicato uno scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di € 120,00. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro:
E’ possibile, per porgere la denuncia di sinistro, compilare il modulo preposto, allegato alle Condizioni di Assicurazione.
La denuncia di sinistro va inoltrata alla Società entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso presentando ed allegando, a seconda della diversa tipologia di sinistro, tutta la necessaria documentazione ed in ogni caso indicando sempre: numero di polizza; proprie generalità, indirizzo e numero telefonico; data, ora e luogo del sinistro; descrizione del fatto; dati identificativi del veicolo assicurato.
Cosa fare in caso di sinistro?
Inoltre:
- DANNI AL VEICOLO ASSICURATO:
L’assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima dell’accertamento dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società.
La denuncia deve essere inoltrata alla Società, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, ai seguenti recapiti:
Posta ordinaria: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Fax: 00.00.00.00.00.
L’assicurato dovrà segnalare se intende avvalersi del circuito di Centri Convenzionati con la Società per le riparazioni.
- DANNI AI CRISTALLI DEL VEICOLO ASSICURATO:
l’Assicurato deve prendere contatto con la Società (tel. 00.00000000) per attivare la prestazione presso i centri convenzionati e inviare la denuncia al seguente recapito:
Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00.
Solo nel caso di Formula Cristalli “GOLD” l’assicurato potrà anche attivare la modalità “Pagamento indiretto” recandosi presso un centro di riparazione cristalli non appartenente alla rete convenzionata con la Società.
- ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA:
L’Assicurato è tenuto a prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa onde ottenere l’autorizzazione a qualsiasi intervento o spesa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza Il servizio di soccorso stradale Global Assistance è attivo H24 e 365 giorni all’anno.
Si può attivare il soccorso stradale attraverso i seguenti 2 canali:
1) Canale digitale
Ossia tramite un sistema di assistenza virtuale che permette all'assicurato di autogestire la propria richiesta di soccorso stradale tramite smart phone, con tracciatura puntuale e real time dello spostamento del soccorritore
Chiama il numero: x00 00-00000000
Oppure
Inquadra il QRCODE (che troverai nella documentazione contrattuale) E segui le istruzioni che seguiranno tramite SMS | ||||
2) Canale tradizionale Ossia chiamando i seguenti numeri per attivare l’assistenza in modalità tradizionale, tramite contatto diretto con un operatore della Centrale Operativa. Dall’Italia: Numero Verde 800-268793 Dall’Estero: x00 00-00000000 L’Assicurato, o la persona che contatterà la Centrale Operativa per conto di quest’ultimo, dovrà fornire oltre alle proprie generalità, le seguenti ulteriori informazioni: numero di Polizza, Prestazione richiesta, luogo e recapito telefonico per i successivi contatti. - CASI ASSICURATIVI RIENTRANTI NELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE: l’Assicurato deve far pervenire la denuncia scritta del Sinistro ad uno dei seguenti indirizzi: Posta ordinaria: Global Assistance Spa - Area Tutela Legale - Xxxxxx Xxxx,0 00000 XXXXXX Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato può indicare, nel caso di Formula Tutela legale “GOLD”, il nominativo del legale da lui incaricato. - INFORTUNIO DEL CONDUCENTE DURANTE LA CONDUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO: la denuncia deve essere inoltrata alla Società ai seguenti recapiti: Posta ordinaria: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 00000 XXXXXX Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 | ||||
Assistenza diretta/in convenzione: La Compagnia ha affidato: - ad una Struttura organizzativa esterna (Centrale Operativa) la gestione dei casi assicurativi coperti dalla garanzia Assistenza; - ad un insieme di Centri Convenzionati con la Società la gestione dei casi assicurativi in forma diretta delle coperture Furto, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Kasko, Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici (della garanzia Coperture Accessorie) e Cristalli; - ad avvocati del network della Compagnia, la fase extragiudiziale della garanzia Tutela Legale (obbligatorio solo nella Formula Silver). | ||||
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | ||||
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | ||||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. | |||
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna di tutti i documenti richiesti dalla Società (al fine del corretto accertamento e della completa valutazione del danno, inclusa la verifica di eventuali responsabilità di terzi). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che i premi relativi al presente contratto: - non sono soggetti a meccanismi di indicizzazione annuali; - sono inclusivi di imposte assicurative. Regime fiscale: ▪ Imposte sui premi: Il premio è soggetto alle seguenti aliquote di imposta calcolate sui premi imponibili delle singole garanzie come di seguito indicato: - Garanzie “Furto”, “Incendio”,” Atti vandalici ed eventi sociopolitici”, “Eventi naturali”, “Kasko”, “Cristalli”: 13,50%; - Garanzia “Coperture accessorie”: 13.50% per “Ricorso tezi/Rischio locativo”, “Danni da Urto con animali selvatici” e 21,25% per il “Rimborso spese” (altre prestazioni); - Garanzia “Assistenza”: 10% (prestazioni dirette di Assistenza) - Garanzia “Infortuni del Conducente”: 2,5% - Garanzia “Tutela Legale”: 12,50% (prestazioni Tutela Legale) e 13,50% (prestazioni Indennità /perdite pecuniarie – formula Gold); ▪ Detrazione fiscale dei premi: I premi del presente contratto non sono soggetti a detrazione fiscale. |
Rimborso | Dopo ogni sinistro denunciato e sino al 60° giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato, la Società può recedere dal contratto. In tale caso viene rimborsato al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. In caso di vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta, a condizione che, nei 12 mesi antecedenti l’alienazione, l’Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di sinistro. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | La Sospensione e Riattivazione è ammesa in funzione della polizza RCA obbligatoria. Non sono ammesse sospensioni oltre 12 mesi continuativi. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto dal presente contratto. |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi di risoluzione a favore del Contraente. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Alle persone fisiche o giuridiche (esclusi Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili), residenti (/con sede) in Italia proprietarie dell’autovettura (intestatario al PRA) che sia: - adibita a trasporto persone (fino a 9 posti a sedere) ad uso privato o ad uso promiscuo (purché con peso a pieno carico inferiore a 35 x.xx) - immatricolata in Italia; - nuova (di prima immatricolazione) o usata (entro i 10 anni di vetustà). - di vetustà inferiore ai 6 anni per l’acquisto delle garanzie danni quali “Eventi nautrali”, “Atti vandalici ed eventi sociopolitici” e “Kasko”. |
Quali costi devo sostenere? |
Sono a carico del Contraente la quota parte percepita dagli Intermediari (con riferimento all’intero flusso commissionale) che nel presente contratto sono in media pari al 15% del premio imponibile per le garanzie Furto, Incendio, Coperture Accessorie, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici, Kasko e Cristalli; al 30% per le altre garanzie Assistenza, Infortuni del Conducente, Tutela Legale. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - in caso di Xxxxx al veicolo: in caso di controversie sulla liquidazione del danno al veicolo, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle Parti per il 50%. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell’agenzia che gestisce la Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le Parti. - Per la Garanzia Infortuni del conducente: in caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. - Liti Transfrontaliere: |
AVVERTENZE:
PER QUESTO CONTRATTO E’ DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’IMPRESA (XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX) UN’AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), ALLA QUALE E’ POSSIBILE ACCEDERE TRAMITE CREDENZIALI DA RICHIEDERE ALL’IMPRESA STESSA. PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“BLUMOTOR AUTOVETTURE” Ed. 2/CVT3
Data ultimo aggiornamento 01/06/2022
SOMMARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 6
XXXX XXXXXXXXX ED EVENTI SOCIOPOLITICI 11
Formula Assistenza “SILVER” 15
Formula Tutela Legale “SILVER” 20
Formula Tutela Legale “GOLD” 21
Formula Infortuni del Conducente “SILVER” 23
Formula Infortuni del Conducente “GOLD” 23
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE 26
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 29
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 35
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI 37
Ai termini sotto indicati, che nel testo delle Condizioni di Assicurazione che segue, sono stati rappresentati con carattere grafico corsivo, vengono attribuiti i seguenti significati:
Accessori di serie: Installazioni stabilmente fissate al Veicolo costituenti normale dotazione di serie del Veicolo senza supplemento al prezzo base di listino della Casa Costruttrice.
Accessori non di serie
(ovvero gli “Optional”): Dotazioni installate sul Veicolo, fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi. Gli Optional devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile) e sono garantiti a condizione che il loro valore complessivo sia indicato nel Modulo di Polizza e nel documento che attesta il rinnovo del Contratto e rientri nel Valore assicurato. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la presenza di tali Optional deve essere comprovata dalla documentazione fiscale d’acquisto e/o da altra adeguata documentazione equivalente ritenuta idonea dalla Società.
Alienazione: Vendita, Cessione a qualsiasi titolo a terzi della proprietà del mezzo, Demolizione/ Distruzione, Esportazione definitiva del Veicolo.
Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che coincide con il Proprietario del veicolo assicurato (o con il Locatario del veicolo assicurato in caso di leasing). Per le sole garanzie “Assistenza”, “Infortuni del conducente” e “Tutela legale” è il conducente del Veicolo assicurato, sia esso il Proprietario o la persona da lui autorizzata all’uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
Assicurazione: Contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad un’Impresa di assicurazione.
Appropriazione indebita: Reato, di cui all’art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio, commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Centrale Operativa: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a cui la Società ha affidato incarico per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di “Assistenza” previste in Polizza.
Centri Convenzionati: In base al tipo di garanzia, si intende la rete delle Officine, Carrozzerie, Centri di riparazione Cristalli, di volta in volta convenzionata con la Società e incaricata alla riparazione del danno al veicolo assicurato. Per l’individuazione del Centro Convenzionato più vicino rivolgersi alla Società oppure consultare il sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Conducente: Persona, autorizzata dal Proprietario, alla guida del Veicolo assicurato.
Contraente: Persona fisica o giuridica, residente in Italia, Proprietario del veicolo assicurato o, in caso di Leasing, Locatario di tale veicolo, che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.
Contratto o Polizza: Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Danno parziale: Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno totale: Perdita del Veicolo in caso di:
• furto o rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
• eventi, fra quelli assicurati, che determinano la distruzione completa del Veicolo o, in ogni caso, un danno quantificabile in un importo pari o superiore all’80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Degrado d’uso/
Deprezzamento: Rapporto fra il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Durata: Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
Estero: Gli stati diversi dall’Italia.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Evento: Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Franchigia: Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto: Reato previsto all’art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile lo spostamento in modo autonomo.
Incendio: Combustione con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio, le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo: Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.
Intermediario: Soggetto iscritto all’apposito Albo istituito presso l’autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest’ultima.
Massimale: Somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
Modulo di Polizza: Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, il Proprietario, i dati identificativi del Veicolo assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).
Optional: Vedi definizione “Accessori non di serie”.
Parti: Il Contraente e la Società.
Polizza: Vedi definizione di “Contratto”.
Premio: Corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.
Prestazione
(per la Sez. Assistenza): Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato nel momento del bisogno.
Prezzo di acquisto: Prezzo a nuovo chiavi in mano, del Veicolo assicurato; come risultante da fattura di acquisto.
Proprietario del veicolo: Intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Relitto: Ciò che resta del Veicolo in seguito ad un Sinistro che abbia provocato un danno totale.
Residenza: Luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
Ricovero: Degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento: Somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio: Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: Percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro; con previsione, in alcuni casi, di un importo Minimo non indennizzabile definito (Scoperto minimo).
Scoppio: Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro: Evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: Global Assistance S.p.A.
Spese di giustizia: Spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.
Struttura organizzativa: Vedi definizione di Centrale Operativa.
Usura: Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato e del trascorrere del tempo. L’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso, constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica è all’occorrenza attribuita ad un perito.
Valore assicurato: Valore complessivo del Veicolo dichiarato dal Contraente inclusi gli accessori di serie e gli “eventuali” Optional (se assicurati) e che rappresenta, in ogni caso, il limite massimo di indennizzo esigibile dalla Società. Il Valore assicurato deve risultare indicato nel Modulo di Polizza al momento della sottoscrizione e, successivamente, nel documento che attesta il rinnovo del contratto, come da proposta di rinnovo.
In riferimento al Valore assicurato all’atto della sottoscrizione, lo stesso deve corrispondere:
- se Veicolo usato: al Valore commerciale al momento della stipulazione del contratto;
- se Veicolo nuovo: all’importo di fattura IVA inclusa (se il proprietario non è in grado di recuperare la suddetta imposta) oppure IVA esclusa o parzialmente esclusa (se il proprietario è in grado di recuperare tale imposta, in tutto o in parte, in base al regime fiscale di tempo in tempo vigente). L’importo di fattura non può in alcun caso superare il prezzo di listino, pubblicato dalla casa costruttrice, del Veicolo e degli accessori e degli eventuali Optional.
Valore commerciale: Valore di mercato del Veicolo rappresentato dal Valore di Rivista maggiorato dell’eventuale valore raggiunto dagli Optional, se assicurati.
Valore di Rivista: Valore del Veicolo desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate di settore.
Veicolo: Autoveicoli a motore con almeno quattro ruote ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e capaci al massimo di contenere nove posti, compreso quello del conducente, che rientrino nella definizione di “Autovetture”, come definito al punto “a” dell’art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone) o nella definizione di “Autoveicoli ad uso promiscuo”, come definito al punto “c” dell’art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone e di cose). Si considerano parte integrante del Veicolo la targa, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione e gli Optional.
Veicolo nuovo: Veicolo immatricolato da non più di 10 giorni rispetto alla data di decorrenza della Polizza. Il Veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La voltura successiva alla prima immatricolazione da Concessionaria non viene considerata passaggio di proprietà.
Veicolo usato: Veicolo che ha subito passaggi di proprietà (senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria), e in ogni caso che risulti immatricolato da più di 10 giorni rispetto alla data di decorrenza della Polizza.
Vertenza contrattuale: Controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Vetustà veicolo: Età raggiunta dal Veicolo, calcolata dalla sua prima data di immatricolazione ovunque avvenuta.
Zona di Rischio: Provincia di residenza (o sede legale) del Proprietario del Veicolo (o del Locatario, nel caso di contratto di leasing) a cui corrisponde un codice di rischio esplicitato nel modulo di polizza e nella documentazione di rinnovo successiva, in corrispondenza della garanzia Furto.
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto di Assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione del Modulo di Polizza e con il versamento del relativo Premio. I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa.
L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza, salvo se diversamente indicato, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto.
Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate semestrali. È possibile pagare il premio tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
La presenza del frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.
Art. 2 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia efficace un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto.
Art. 3 – PROPOSTA DI XXXXXXX
Fermo quanto stabilito all’articolo precedente, l’Impresa può formulare al Contraente, anche tramite l’intermediario di competenza, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una proposta di rinnovo del contratto, esclusivamente di durata annuale, con l’indicazione del nuovo premio proposto per l’annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza (ad eccezione di quelle per le quali vige una regola di limitazione di Durata legata alla Vetustà del veicolo di cui ai successivi articoli).
La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del premio propostogli dall’Impresa, da effettuarsi entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza di pagamento del premio assicurativo e consegna di documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti.
Art. 4 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente (o l’Assicurato, se diverso dal Contraente) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.
Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni cui il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla Società.
Clausole o accordi particolari tra l’Assicurato, il Contraente ed Intermediari o incaricati dalla Società, sono validi solo previa ratifica della
Società.
Art. 6 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente Contratto e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 7 – DIRITTO DI SURROGA
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Società si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.
Art. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.
Art. 10 – VEICOLI ASSICURABILI/ IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
Con il presente Contratto sono assicurabili esclusivamente i veicoli che rispondano ai seguenti requisiti:
✓ siano identificati, nei documenti previsti dalle vigenti norme di legge, come “Autovetture”, ovvero veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del Conducente ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o come “Autoveicoli per trasporto promiscuo”, ovvero veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone e di cose e capaci al massimo di contenere nove posti compreso quello del Conducente;
✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza, una vetustà massima di 10 anni, calcolata dalla data di prima immatricolazione. Il limite di vetustà alla sottoscrizione è ridotto a 6 anni in riferimento alle sole coperture “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici” e “Kasko”; qualora il limite venga raggiunto e superato durante il periodo di copertura, tali garanzie proseguiranno fino alla scadenza. La Società può tuttavia formulare una proposta di rinnovo anche qualora siano superati tali limiti. In questo caso restano valide le previsioni di cui al precedente Art. 3. “Proposta di Rinnovo”
✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza e al rinnovo, un valore assicurato non inferiore ad € 1.500,00. Il valore minimo si intende
innalzato ad € 2.000,00, in presenza della garanzia “Eventi Naturali”, ed a € 3.000,00 in presenza delle garanzie “Atti Vandalici ed
Eventi sociopolitici” e “Kasko”;
✓ siano immatricolati in Italia;
✓ siano di proprietà di soggetti (intestatari del veicolo al PRA) e locati da soggetti (in caso di leasing) residenti in Italia per tutto il periodo dell’Assicurazione.
In riferimento al Veicolo assicurato il Contraente, all’atto della stipulazione della Polizza:
- dichiara marca, modello, allestimento, data della prima immatricolazione (anche se avvenuta all’Estero), presenza e tipologia di eventuali dispositivi di antifurto, luogo del ricovero notturno ed esistenza di copertura R.C.A. in corso di validità.
- esibisce alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario, copia del libretto di circolazione del Veicolo assicurato ed autorizza espressamente la Società e l’Intermediario a conservarne una copia;
- fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione del rischio rispondendo in modo veritiero alle domande formulate dall’Intermediario;
- dichiara che il Veicolo assicurato risulta in normale stato di manutenzione e non presenta danni visibili e/o vizi noti.
Art. 11 – OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
Il Contraente, all’atto del perfezionamento del presente Contratto dichiara che:
- il Veicolo identificato nel Modulo di Polizza è assicurato con contratto in corso di validità per la garanzia Responsabilità Civile Auto (in breve R.C.A.) secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) e successive modifiche, e che si impegna a mantenere valida ed efficace la suddetta garanzia R.C.A. per tutta la Durata del presente Polizza ovvero, in caso di sospensione della stessa, si impegna a sospendere le coperture anche della presente Xxxxxxx.
La condizione derivante dalla suddetta dichiarazione del Contraente costituisce per la Società un elemento ritenuto essenziale per il perfezionamento del presente Contratto, in assenza del quale la Società non avrebbe acconsentito alla conclusione del Contratto stesso. Pertanto, qualora al momento del Sinistro, a seguito di verifiche effettuate dalla Società, il Veicolo risulti non assicurato per la garanzia R.C.A., il Sinistro non sarà indennizzabile dalla presente Polizza.
Art. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di Assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Il presente Contratto di Assicurazione vale se sottoscritto in Italia da Contraente con sede/residenza in Italia. L’Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.
Per le spese sostenute all’Estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
In riferimento alla garanzia “Tutela legale”, le vertenze contrattuali valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia. In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che, al momento dell’evento, risultano aderenti alla convenzione Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
In riferimento alle prestazioni della Garanzia “Assistenza”, l'Assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole prestazioni di cui all’art. 28, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’Assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 15 – VARIAZIONE DI RISCHIO
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell’Indennizzo, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.
Art. 16 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
l’adeguatezza del nuovo
La Società si impegna in occasione della proposta di rinnovo (effettuata ai sensi dell’Art. 3 “Proposta di Rinnovo”) ed in base a quanto espresso dal Contraente alla sottoscrizione ed indicato nel Modulo di Polizza, ad adeguare il complessivo Valore assicurato (e di conseguenza quello degli eventuali Optional, se assicurati), aggiornandolo in base al Valore commerciale raggiunto dal Veicolo alla data di effetto della proposta rinnovo, eventualmente incrementato, o ridotto, di una percentuale pari al rapporto esistente tra il valore del Veicolo dichiarato all’atto della sottoscrizione (e indicato nel Modulo di Polizza) ed il corrispondente Valore di rivista del Veicolo alla medesima data di sottoscrizione. Il nuovo Valore assicurato sarà indicato nel documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti in occasione dell’invio della proposta di rinnovo annuale del Contratto unitamente al nuovo Premio dovuto alla Società. Il Contraente, prima di accogliere il rinnovo del Contratto con il pagamento del relativo nuovo Premio, avrà l’onere di verificare e valutare la congruità e Xxxxxx assicurato proposto, restando inteso tra le Parti che con il pagamento del nuovo Premio di rinnovo il
suddetto nuovo Valore assicurato si intenderà espressamente accettato dal Contraente.
Qualora quest’ultimo non ritenesse congruo il nuovo Valore assicurato proposto, potrà richiederne alla Società la variazione proponendo quello ritenuto più adeguato e la Società procederà alla modifica di quanto richiesto adeguando il relativo Premio di Polizza.
L’adeguamento del Valore Assicurato verrà, in ogni caso, proposto e assicurato fino al raggiungimento dei seguenti valori minimi in funzione delle garanzie presenti in polizza:
- € 1.500,00, da considerarsi quale Valore minimo assicurabile in caso di acquisto delle garanzie obbligatorie (Furto e Incendio);
- € 2.000,00, da considerarsi quale Valore minimo assicurabile in presenza della garanzia “Eventi Naturali”;
- € 3.000,00, da considerarsi quale Valore minimo assicurabile in presenza delle garanzie “Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici” e “Kasko”.
Art. 17 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO e RIATTIVAZIONE
E’ ammessa la sospensione delle coperture del presente contratto in funzione delle scelte effettuate sulla polizza R.C.A. obbligatoria, tuttavia, qualora il Contraente non chieda la riattivazione delle coperture entro 12 mesi dalla decorrenza dalle sospensione, il contratto si risolve ed il premio corrisposto e non usufruito rimane acquisito dalla Società.
Art. 18 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO
Qualora in corso di Contratto, il Veicolo assicurato venisse alienato, la Società restituirà all’Assicurato la parte di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali gravanti sul Contratto, relativo al periodo di Assicurazione non goduto, a condizione che, nei 12 mesi antecedenti l’alienazione, l’Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di Sinistro. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti l’Alienazione, l’Assicurato avesse presentato denuncia di Xxxxxxxx, nessuna restituzione di Premio sarà dovuta da parte della Società.
Con l’accettazione del rimborso del Premio da parte del Contraente, il Contratto non avrà più alcun effetto anche in relazione ad eventi avvenuti prima dell’alienazione del Veicolo anche se non ancora noti all’atto dell’accettazione del rimborso del Premio.
Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO
Divieto di cessione del credito.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del Codice Civile, le Parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, fatta eccezione per i casi di riparazioni avvenute tramite l’utilizzo di un Centro Convenzionato con la Società.
Delega di pagamento del credito.
Le disposizioni di cui alla presente xxxxxxxx lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti della Società derivante dal presente Contratto di delegare quest’ultima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c., previo accordo con il perito o la Società sulla quantificazione dell’Indennizzo del danno, ad eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore.
Art. 20 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro denunciato e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito dalla Società, l’Assicurato o la Società possono recedere dal Contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso della Società: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dalla Società;
In caso di recesso esercitato della Società, quest’ultima entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di Premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 21 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
⮚ Garanzie Obbligatorie: Furto e Incendio
⮚ Garanzie Opzionali:
Le seguenti garanzie sono abbinabili alle garanzie obbligatorie, secondo l’ordine di seguito indicato:
1°) Eventi Naturali;
2°) Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici; 3°) Kasko (Kasko completa o Mini Kasko)
Le seguenti ulteriori garanzie sono abbinabili liberamente, in aggiunta alle garanzie obbligatorie e alle altre eventuali garanzie opzionali (di cui sopra):
• Coperture Accessorie (formula unica)
• Assistenza (2 formule: Silver o Gold)
• Cristalli (2 formule: Silver o Gold)
• Tutela Legale (2 formule: Silver o Gold)
• Infortunio del conducente (2 formule: Silver o Gold)
L’abbinamento alle Garanzie obbligatorie di una o più delle seguenti Garanzie opzionali, comporta una riduzione del premio complessivo pari a:
- 10%: in caso di aggiunta della sola garanzia “Eventi Naturali”;
- 15%: in caso di aggiunta di “Eventi Naturali”, “Atti vandalici ed Eventi sociopolitici” e “Kasko Completa o Mini Kasko”.
(Garanzia principale, obbligatoria)
Art. 22 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE FURTO
La Società garantisce il risarcimento, nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, previa deduzione dello scoperto di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli eventuali Optional, se assicurati, derivanti da: FURTO del Veicolo o di sue parti, sia portato a termine che tentato e RAPINA del Veicolo, sia portata a termine che tentata.
Sono equiparati ai danni da Xxxxx o rapina quelli causati al Veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del Veicolo stesso. In tale ambito, eventuali danni alle parti meccaniche del Veicolo sono ricompresi solo se si riscontrano danni sulla carrozzeria compatibili con i danni alle parti meccaniche.
La Società si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale, gli atti relativi. La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Ove la liquidazione avvenisse prima della riparazione la Società, in caso di sinistro successivo, prima di procedere alla nuova liquidazione ha diritto di richiedere le prove dell’avvenuta riparazione del precedente sinistro.
MASSIMALE | Corrisponde al Valore Assicurato (indicato nel Modulo di Polizza o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla Società) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale. |
SCOPERTO | La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti scoperti per Sinistro, che restano a carico dell’Assicurato, diversificati in base alla provincia di residenza/Sede (cd “Zona di Rischio”)del proprietario del veicolo assicurato (o locatario, in caso di veicolo in leasing) , come da tabella che segue: Percentuale Scoperto Scoperto Minimo Provincia di residenza 10% per sinistro € 150,00 Zona di Rischio: da 1 a 3 15% per sinistro € 250,00 Zona di Rischio: da 4 a 6 20% per sinistro € 400,00 Zona di Rischio: da 7 a 8 30% per sinistro € 500,00 Zona di Rischio: da 9 a 12 Eventuali diversi Scoperti e/o Scoperti minimi specificatamente riportati nel Modulo di Polizza contrattuale, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali. Lo scoperto (e minimo di scoperto) di cui sopra non trova applicazione recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto” (per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 - “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO” dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”). Qualora il cliente abbia dichiarato alla sottoscrizione che il veicolo assicurato è dotato di antifurto satellitare ma, al momento del sinistro, emerga che lo stesso non risulti installato o attivato, la garanzia furto sarà prestata con un aggravio di scoperto del 15% del danno liquidabile da aggiungersi a quello previsto per la zona territoriale (ad esempio, per veicoli in zona di rischio 1, da 10% lo scoperto applicato diventa 25%, con riparazioni effettuate presso un centro non convenzionato con la Società, o rimane solo 15% con riparazioni effettuate presso un Centro convenzionato con la Società) ed eventuale relativo minimo non indennizzabile indicati in polizza. Rimane l’unico scoperto applicabile, nel caso invece le riparazioni vengano effettuate presso un Centro Convenzionato con la Società. |
Inoltre, in caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che non siano disponibili le chiavi di serie, viene applicato sempre uno scoperto del 30% (minimo € 500) sul danno liquidato a termini di polizza. | |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
(Garanzia Principale, obbligatoria)
Art. 23 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INCENDIO
La Società garantisce il risarcimento, nei limiti del massimale di cui alla successiva tabella e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli eventuali Optional, se assicurati, derivanti da: INCENDIO con sviluppo di fiamma, ESPLOSIONE, SCOPPIO, AZIONE DEL FULMINE, ESPLOSIONE DEL CARBURANTE contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio.
La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Ove la liquidazione avvenisse prima della riparazione la Società, in caso di sinistro successivo, prima di procedere alla nuova liquidazione ha diritto di richiedere le prove dell’avvenuta riparazione del precedente sinistro.
MASSIMALE | Corrisponde al Valore Assicurato (indicato nel Modulo di Polizza o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla Società) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali)
Art. 24 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 32 “Esclusioni” la Società garantisce il risarcimento, nei limiti del Massimale e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, previa deduzione dello scoperto di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli eventuali Optional, se assicurati, derivanti da: GRANDINE, NEVE, BUFERE, TEMPESTE, URAGANI, TROMBE D’ARIA, INONDAZIONI e ALLUVIONI.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici o eruzioni vulcaniche, sono comprese le FRANE.
Quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli o qualora definiti eccezionali in rapporto al luogo e al tempo dell’evento, e comunque, in relazione ai seguenti eventi catastrofali Uragani, Trombe d’aria, Inondazioni, Alluvioni, quando siano dichiarati tali dalle preposte Autorità pubbliche.
La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Ove la liquidazione avvenisse prima della riparazione la Società, in caso di sinistro successivo, prima di procedere alla nuova liquidazione ha diritto di richiedere le prove dell’avvenuta riparazione del precedente sinistro.
MASSIMALE | Corrisponde al Valore Assicurato (indicato nel Modulo di Polizza o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla Società) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale. Sottolimite previsto per riparazione cristalli da Evento Naturale: 1.000€ (a prescindere dai cristalli rotti) a valere per sinistro/evento (senza limite per anno). |
SCOPERTO | La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dello scoperto del 15% (con il minimo di scoperto di € 350,00) per Sinistro, che resta a carico dell’Assicurato. Eventuali diversi Scoperti e/o Scoperti minimi specificatamente riportati nel Modulo di Polizza contrattuale, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali. Lo scoperto (e minimo di scoperto) di cui sopra non trova applicazione recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto” (per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1- “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO” dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”). |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
XXXX XXXXXXXXX ED EVENTI SOCIOPOLITICI
(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento agli “Eventi Naturali”)
Art. 25 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 32 “Esclusioni”, la Società garantisce il risarcimento, nei limiti del massimale e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione” previa deduzione dello scoperto di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli eventuali Optional, se assicurati, derivanti da: ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI TERRORISMO e SABOTAGGIO.
La Società si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale, gli atti relativi.
La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Ove la liquidazione avvenisse prima della riparazione la Società, in caso di sinistro successivo, prima di procedere alla nuova liquidazione ha diritto di richiedere le prove dell’avvenuta riparazione del precedente sinistro.
MASSIMALE | Corrisponde al Valore Assicurato (indicato nel Modulo di Polizza o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla Società) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale. |
SCOPERTO | La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dello scoperto del 15% (con il minimo di scoperto di € 350,00) per Sinistro, che resta a carico dell’Assicurato. Eventuali diversi Scoperti e/o Scoperti minimi specificatamente riportati nel Modulo di Polizza contrattuale, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali. Lo scoperto (e minimo di scoperto) di cui sopra non trova applicazione recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto” (per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1- “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO” dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”). |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento a “Eventi Naturali” e “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”)
Art. 26 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE KASKO COMPLETA
La Società garantisce il risarcimento, nei limiti del massimale e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, previa deduzione dello Scoperto di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli Optional, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da: COLLISIONE con altro veicolo; RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, URTO contro ostacoli mobili o fissi, con pedoni, biciclette e animali, CADUTA di oggetti e materiali.
La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Ove la liquidazione avvenisse prima della riparazione la Società, in caso di sinistro successivo, prima di procedere alla nuova liquidazione ha diritto di richiedere le prove dell’avvenuta riparazione del precedente sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 7 - “Diritto di Surroga” la Società, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato.
A parziale deroga dell’Art. 32 – “Esclusioni”, punto b), l’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo identificato in Polizza.
MASSIMALE | Corrisponde al Valore Assicurato (indicato nel Modulo di Polizza o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla Società) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale. |
SCOPERTO | La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dello scoperto del 10% (con il minimo di scoperto di € 500,00) per Sinistro, che resta a carico dell’Assicurato. Eventuali diversi Scoperti e/o Scoperti minimi specificatamente riportati nel Modulo di Polizza contrattuale, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali. Lo scoperto (e minimo di scoperto) di cui sopra viene ridotto del 50% recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto” (per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1- “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO” dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”). |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
Art. 26.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE MINI KASKO
La Società garantisce il risarcimento, nei limiti del massimale e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, previa deduzione della franchigia di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli Optional, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da: COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO che sia soggetto all’obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto.
La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Ove la liquidazione avvenisse prima della riparazione la Società, in caso di sinistro successivo, prima di procedere alla nuova liquidazione ha diritto di richiedere le prove dell’avvenuta riparazione del precedente sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 7 - “Diritto di Surroga” la Società, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato.
A parziale deroga dell’Art. 32 – “Esclusioni”, punto b), l’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo identificato in Polizza.
MASSIMALE | € 3.000,00 per sinistro e annualità contrattuale. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
FRANCHIGIA | La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto della franchigia di € 250,00 per Sinistro, che resta a carico dell’Assicurato. Eventuali diverse franchigie specificatamente riportate nel Modulo di Polizza contrattuale, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi le uniche operanti ai fini contrattuali. La franchigia di cui sopra viene ridotta del 50% recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto” (per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1- “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO” dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”). |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali)
Art. 27 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE COPERTURE ACCESSORIE
La Garanzia include le seguenti coperture sempre operanti (se non diversamente indicato) fino ai massimali e con gli scoperti
/franchigie riportati in tabella:
▪ Ricorso Terzi e Rischio Locativo
La Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati dal Veicolo assicurato per Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio:
a) a cose di terzi, quando l’Evento dannoso si sia verificato mentre il Veicolo non è in circolazione ai sensi del D. Lgs 7/9/2005;
b) al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio del Veicolo.
▪ Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici (Copertura non operante se acquistata Garanzia Kasko completa)
La Società tiene indenne l’Assicurato, al netto dello scoperto e fino alla concorrenza del massimale sotto indicato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo (e comunque nel limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, o, se inferiore, del Valore assicurato), dai danni diretti provocati al Veicolo da urto contro animali selvatici mentre il Veicolo è in marcia, purché il Sinistro sia avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico e a condizione che l’Evento fortuito sia rilevato ed accertato dalle Autorità preposte sul
luogo di accadimento del sinistro stesso.
▪ Spese di dissequestro
La Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, dalle spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di Incidente stradale.
▪ Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere
In caso indicato:
di Danno totale senza ritrovamento del Veicolo assicurato, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale sotto
a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo;
b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
c) le spese per la procura a vendere a favore della Società.
▪ Ripristino dei dispositivi di sicurezza
L’Assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti ad Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del Veicolo assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura e fino alla concorrenza del massimale sotto indicato.
▪ Perdita dell’imposta di proprietà (cd “bollo”)
La Società provvede al rimborso della tassa di proprietà pagata e non goduta in conseguenza del Furto o della rapina del Veicolo
assicurato o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato.
▪ Lesioni subite dagli animali domestici trasportati
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, le spese sostenute per curare, in caso di Incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo assicurato.
▪ Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato
La Società, in caso di furto o tentato furto del veicolo assicurato, garantisce il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, per la duplicazione delle chiavi smarrite/sottratte e/o per il ripristino del funzionamento delle aperture delle portiere manomesse. Sono compresi, inoltre, gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto.
MASSIMALE | Le coperture sono prestante entro i massimali che seguono, da intendersi per sinistro e periodo assicurato: ▪ Ricorso terzi e Rischio locativo: fino alla somma di € 150.000,00; ▪ Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici: fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 per anno assicurativo; ▪ Spese di dissequestro: sino ad un massimo di € 500,00; ▪ Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere: fino alla somma di € 260,00; ▪ Ripristino dei dispositivi di sicurezza: fino al limite massimo di € 800,00; ▪ Perdita dell’imposta di proprietà (cd “bollo”): fino ad un massimo di € 520,00; ▪ Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: sino ad un massimo di € 500,00; ▪ Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato: sino ad un massimo di € 250,00. |
SCOPERTO | Esclusivamente in riferimento ai “Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici”, la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 a carico dell’Assicurato. Lo scoperto (e minimo di scoperto) di cui sopra viene ridotto del 50% recandosi presso un Centro Convenzionando con la Società e attivando la procedura “Pagamento Diretto” (per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1- “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO” dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”). |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali)
Art. 28 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Il servizio di soccorso stradale opera, tramite l’attivazione della Centrale Operativa contattabile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. L’assicurato può attivare il soccorso stradale attraverso i seguenti canali:
1) Canale digitale (con Servizio di Geo localizzazione – anche con operatore)
Ossia per mezzo di un sistema di assistenza virtuale che permette all'assicurato di autogestire la propria richiesta di soccorso stradale tramite smart phone, con tracciatura puntuale ed in tempo reale dello spostamento del soccorritore.
CHIAMA IL NUMERO | INQUADRA IL QRCODE | |
+39 02/87362531 | oppure | che troverai nella documentazione contrattuale |
E segui le istruzioni tramite SMS
Attivando questa modalità di assistenza digitale l’assicurato avrà:
• Zero tempi di attesa telefonica • Attivazione del soccorso in meno di un minuto | |
• Verrai Geo localizzato con precisione attraverso smart phone, ed in tal modo potrai seguire il soccorritore in tempo reale sulla mappa del suo telefono | |
• L’auto sarà affidata ad officine qualificate e certificate |
2) Canale tradizionale
Ossia chiamando i seguenti numeri per attivare l’assistenza in modalità tradizionale, tramite contatto diretto con un operatore della Centrale Operativa.
Dall’Italia: Numero Verde 800-268793
Dall’Estero: x00 00-00000000
L’Assicurato, o la persona che contatterà la Centrale Operativa per conto di quest’ultimo, dovrà fornire oltre alle proprie generalità, le seguenti ulteriori informazioni:
• numero di Polizza,
• Prestazione richiesta,
• luogo e recapito telefonico per i successivi contatti.
Di seguito vengono indicati, per ogni formula, l’estensione delle coperture, i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
I seguenti eventi coperti dalla Polizza consentono di attivare la Centrale Operativa per richiedere l’erogazione delle prestazioni di Assistenza:
- Guasto meccanico, inclusa la batteria scarica;
- Incidente stradale, Incendio, Atti vandalici, Eventi atmosferici (non calamità naturali);
- Furto, Tentato furto e Furto di parti del Veicolo;
- Foratura degli pneumatici o rottura pneumatici;
- Esaurimento o errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
- Esaurimento della carica della batteria della forza motrice elettrica (veicoli elettrici);
- Chiavi del Veicolo danneggiate o smarrite o rubate.
Le prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte, per ciascun tipo, durante il periodo di validità e Durata della Polizza.
PRESTAZIONE | COME OPERA |
Assistenza Stradale / Traino | Qualora il veicolo sia immobilizzato a causa di un qualsiasi evento come sopra definito e fosse impossibile, a discrezione della Centrale Operativa, effettuare una Riparazione su strada (nel rispetto del Codice della Strada), verrà inviato un Carro Attrezzi per trainarlo all’officina autorizzata dalla casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro, all'officina scelta dall'Assicurato (purché quest'ultima sia entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo). Qualora il Veicolo immobilizzato stesse trainando una roulotte o un rimorchio, provvederemo a portare la roulotte o il rimorchio con il veicolo al riparatore più vicino o in un luogo sicuro. I passeggeri potranno, compatibilmente con le Norme di sicurezza vigenti, viaggiare sul Carro Attrezzi fino al riparatore; qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'officina fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. In caso di soccorso speciale (utilizzo di gru, cunei di scivolamento, carrellini, ecc.), organizzeremo e terremo a nostro carico i costi fino ad un massimo di 300,00 euro tasse incluse. Qualora il veicolo devesse essere trainato presso un centro di riparazione in orari di chiusura (notturno o festivo) lo stesso verrà trasportato in un deposito custodito. Il Veicolo verrà portato nel centro di riparazione nel primo giorno lavorativo utile (normalmente il giorno lavorativo successivo). |
Invio officina mobile | Qualora la Centrale Operativa individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l’intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o a libera scelta entro un raggio di 40 KM dal luogo del fermo. Global Assistance sosterrà, oltre al costo dell’invio del soccorritore, anche il costo di piccole spese tecniche come lampadine, fusibili e kit di riparazione forature utilizzato per riparare il Veicolo sul posto, qualora il Veicolo non contenesse già questi articoli. Rimarranno a tuo carico spese di riparazione non considerate “piccole spese tecniche” e i chilometri eccedenti i 40, considerando la distanza dal luogo del fermo al luogo di destinazione. La Prestazione è valida solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. |
PRESTAZIONE | COME OPERA |
Assistenza Stradale / Traino | Vedasi Formula Assistenza “SILVER” |
Invio officina mobile | Vedasi Formula Assistenza “SILVER” |
Veicolo sostitutivo | Qualora, in seguito ad erogazione dell’assistenza stradale, il veicolo non possa essere riparato lo stesso giorno dell'Immobilizzo e richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera, certificata, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina, mediante contatto con la Centrale Operativa (per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l’avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate), organizzeremo e terremo a nostro carico i costi di noleggio di un veicolo sostitutivo, di categoria equivalente al veicolo immobilizzato, previa disponibilità presso i centri di noleggio convenzionati, fino al termine delle riparazioni del Veicolo e per le seguenti durate massime: - 7 giorni CONSECUTIVI in caso di danni al Veicolo; - 10 giorni CONSECUTIVI in caso di Furto del Veicolo. Qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'agenzia di noleggio auto fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. L'auto a noleggio deve essere restituita all'agenzia di autonoleggio iniziale una volta che il veicolo è stato riparato. Per fruire del servizio di veicolo sostitutivo dovrai avere un’età superiore ai 21 anni e dovrai fornire, alla società di auto noleggio, una carta di credito a garanzia. |
Sistemazione in albergo | Qualora il veicolo risultasse immobilizzato a più di 50 km dalla tua abitazione, organizzeremo e terremo a nostro carico le spese d’albergo per te ed passeggeri, per la durata della riparazione del veicolo, fino ad un massimo di 4 notti e fino ad un importo di 80,00 euro per notte e per persona, tasse incluse e colazione inclusa. Qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l’albergo prenotato fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. |
Prosecuzione Viaggio o Rientro Passeggieri | Organizzeremo e terremo a nostro carico le spese del tuo rientro alla Residenza in Italia o della prosecuzione del viaggio fino alla destinazione finale fino ad un massimo di 500,00 euro tasse incluse: - In taxi o con i mezzi pubblici - Oppure in treno in prima classe - Oppure in aereo in classe turistica nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 6 ore - Oppure con un'auto a noleggio di categoria equivalente al veicolo assicurato a seconda della disponibilità della società di autonoleggio per un massimo di 24 ore, comprese le spese di riconsegna nazionali/internazionali. Nel caso in cui il Rientro alla tua Residenza o la Prosecuzione del viaggio non possa essere organizzato il giorno dell'Immobilizzo, organizzeremo e terremo a nostro carico le spese di pernottamento per te ed i passeggeri fino a 1 notte e fino a un importo di 80,00 euro a notte e a persona. Qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di autonoleggio fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. |
Riconsegna del Veicolo | Qualora il luogo di riparazione del veicolo fosse distante, in Italia, oltre 50km dalla tua residenza, ma all’interno dello stesso Paese, provvederemo a riconsegnare lo stesso, tramite carro attrezzi o autista professionale, presso la tua abitazione o ufficio. In caso di indisponibilità del destinatario del veicolo, trasporteremo il Veicolo in un parcheggio o deposito custodito e ne terremo a carico il costo. Non possiamo essere ritenuti responsabili per il furto o il danneggiamento di bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel Veicolo durante il trasporto, né per il furto di accessori (radio, ecc.). I nostri costi di trasporto sono limitati all'importo del valore di mercato del Veicolo prima del verificarsi dell'Evento che ha causato l'Immobilizzo. |
Rimpatrio del Veicolo (dall’Estero) | Se il Veicolo è immobilizzato a causa di un incidente: qualora il veicolo sia all'Estero e richieda una riparazione la cui durata è pari o superiore a 32 ore di manodopera (certificata in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione), provvederemo a rimpatriare il veicolo all'officina più vicina alla tua Residenza in Italia. Qualora il veicolo sia stato riparato all'Estero, sosterremo i costi ed organizzeremo il rimpatrio dello |
stesso presso la tua Residenza in Italia attraverso un autista professionista. Non possiamo essere ritenuti responsabili per il furto o il danneggiamento di bagagli, materiali e oggetti personali che sono stati lasciati nel veicolo durante il trasporto. I nostri costi di trasporto non possono eccedere il valore del veicolo commerciale in eccesso prima del verificarsi dell'Evento che ha causato l'Immobilizzo. | |
Recupero veicolo riparato | Se il Veicolo è immobilizzato a causa di un evento definito, la Prestazione opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il Veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. Una volta riparato il veicolo a seguito di Immobilizzo, possiamo organizzare e tenere a nostro carico le spese di Recupero del veicolo da parte tua, con i mezzi più appropriati: - Taxi o trasporto pubblico fino a 80,00 euro tasse incluse; - Oppure treno in classe standard - Oppure aereo in classe economica se la distanza dalla tua abitazione all'officina supera le 8 ore in treno; - Oppure con auto sostitutiva, <categoria equivalente> al veicolo assicurato, salva la disponibilità presso la società di autonoleggio. Qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di autonoleggio fino ad un massimo di 50,00 euro per evento. |
Abbandono legale | Qualora il veicolo fosse immobilizzato a causa di un evento definito ed il valore residuo prima della riparazione dello stesso fosse inferiore all'importo del costo di riparazione o del costo di rimpatrio, possiamo organizzare e tenere a nostro carico il costo dell'abbandono legale e del deposito. |
Autista a disposizione | Qualora a seguito di un tuo infortunio conseguente ad incidente stradale, in qualità di Conducente, fossi ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del Veicolo fosse in condizione di guidare metteremo a tua disposizione un'autista professionista per riportare il Veicolo alla Città di Residenza o alla destinazione finale del viaggio. Dovrai agevolare la seguente Prestazione mettendo a disposizione dell’autista, chiavi del Veicolo, libretto di circolazione, carta verde, delega al rimpatrio del Veicolo debitamente compilata, eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del Veicolo. La Società non si assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul Veicolo e tiene a proprio carico il costo dell'autista. Dovrai tenere a tuo carico le spese vive quali carburante o pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), pernottamenti e ristorante dell’autista, che dovranno essere rimborsate dall’assicurato al momento della riconsegna del Veicolo. La Prestazione è operante se l’Incidente avviene al di fuori del tuo Comune di Residenza, in quanto conducente del Veicolo assicurato. |
Invio pezzi di ricambio | Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l’invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio dei pezzi a destinazione. Restano a carico dell’Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali La Prestazione è valida solo all’Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse) e non vale per le auto/moto d’epoca. |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali)
Art. 29 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE CRISTALLI
La Società assicura i cristalli del Veicolo indicato in Polizza contro i danni materiali e diretti per rottura del parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto, dovuti a causa accidentale non riconducibile quest’ultima, ad eventi naturali (quali ad es. grandine, tempesta, allagamento, ecc) e/o catastrofali (es. uragano, terremoto, maremoto, alluvione/ inondazione, ecc), ad eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, ecc) o atti vandalici, a furto compiuto o tentato, a urto, collisione e ribaltamento, e fino alla concorrenza del massimale assicurato, da intendersi per ogni evento, a prescindere dal numero dei cristalli danneggiati.
In caso di sostituzione del parabrezza si intende inclusa anche la ri-calibratura dei dispositivi di assistenza alla guida A.D.A.S. (Advanced Driver Assistance System).
Di seguito vengono indicati, per ogni formula, l’estensione delle coperture, i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
Con questa formula la riparazione/sostituzione dei cristalli avviene esclusivamente in modalità “Pagamento Diretto” presso i Centri Convenzionati con la Società (vedasi istruzioni indicate al punto § 33.1.1 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”).
La Società provvede al pagamento del Sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, entro il massimale assicurato ed indicato in polizza e senza l’applicazione di alcuno scoperto.
Rimane a carico dell’Assicurato la somma eccedente tale liquidazione.
MASSIMALE | L’Assicurato può scegliere alla sottoscrizione tra i seguenti 5 livelli di massimale, se non diversamente convenuto: € 450,00; € 600,00; € 750,00; € 1.000,00; € 1.200,00. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
Con questa formula la riparazione/sostituzione dei cristalli può avvenire, a scelta dell’Assicurato, sia in modalità “Pagamento Diretto” recandosi presso un Centro Convenzionato di riparazione cristalli con la Società che tramite “Pagamento indiretto”, ovvero a rimborso della spesa sostenuta dall’Assicurato se le riparazioni vengono effettuate tramite l’utilizzo, da parte dell’Assicurato, di un autoriparatore da lui scelto. Per la descrizione delle modalità di attivazione del servizio si rimanda alle istruzioni indicate al punto § 33.1.1 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO dell’Art. 33 del successivo capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO”).
MASSIMALE | L’Assicurato può scegliere alla sottoscrizione tra i seguenti 5 livelli di massimale, se non diversamente convenuto: € 450,00; € 600,00; € 750,00; € 1.000,00; € 1.200,00. |
SCOPERTO | Scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di € 120,00: applicabile esclusivamente se utilizzato un centro di riparazione cristalli non convenzionato con la Società (modalità di servizio: “Pagamento Indiretto”). Eventuali diversi scoperti e/o scoperti minimi specificatamente riportati nel Modulo di Polizza contrattuale, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali. Attivando la prestazione con modalità di servizio “Pagamento Diretto” presso un Centro Convenzionato di riparazione cristalli con la Società, lo Scoperto di cui sopra non trova efficacia. |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali))
Art. 30 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono esser ripetuti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Tali oneri sono:
1) spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2) spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di € 5.000,00. Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contra ente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
3) spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
4) spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5) spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato.
6) spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7) spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
8) spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato.
9) spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10) spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11) spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
12) spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13) spese per la registrazione di atti giudiziari.
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Le garanzie vengono prestate al Proprietario e al Conducente autorizzato per i casi assicurativi riguardanti il Veicolo assicurato e la sua circolazione e precisamente per:
1. L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Solo nel caso in cui il contraente di polizza sia una persona fisica, tale garanzia è estesa anche al suo coniuge ed ai figli minori quando si trovano in veste di pedoni, ciclisti o trasportati a bordo di un mezzo pubblico o privato. È compreso il caso di costituzione di parte civile nell’ambito di un procedimento penale.
2. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte relative al veicolo indicato in polizza. La presente garanzia opera se il valore in lite è superiore ad € 200,00.
3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. E’ compreso il caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p (patteggiamento della pena), oblazione, remissione di querela prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
4. Nel caso in cui vengano contestati al conducente i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime (ex art.589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di xxxxxxxx con xxxxx alcolemico fino a 1,5 g/l. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell’allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all’assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l (artt. 186 e 186 bis Codice della Strada), o il conducente guidi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell’assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all’assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.
5. Difesa penale per delitti dolosi.
La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o abbia comunque avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Global Assistance S.p.A. non rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:
- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva di condanna o comunque con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- l’Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
6. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.
La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
7. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente irrogate in seguito ad incidente stradale.
la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato
La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l,
venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
8. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni, sempreché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 e redazione della chiamata in causa delle stesse in caso di incidente stradale. In questo caso è previsto un sotto limite di massimale di € 1.000,00.
9. Opposizione avverso sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Difesa Legale del proprietario del veicolo qualora, debba presentare opposizione avanti all’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. In questo caso è previsto un sotto limite di massimale di € 1.000,00.
10. Ricorso per violazioni al Codice della Strada.
Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell’opposizione vengono rimborsate soltanto ove l’azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. In questo caso è previsto un sotto limite di massimale di € 5.000,00.
11. Ricorso per errata variazione dei punti, in caso di Contraente persona fisica alla guida del veicolo assicurato.
Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolari variazioni di punti comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente. Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.
Di seguito vengono indicati, per ogni formula, l’estensione delle coperture, i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
Formula Tutela Legale “SILVER”
MASSIMALE | Le prestazioni previste dalla presente garanzia (formula “SILVER”) vengono erogate entro il limite del massimale scelto e indicato in polizza, ovvero, se non diversamente convenuto, pari a € 15.000,00 oppure ad € 25.000,00, da intendersi per ogni Evento denunciato senza limite di casi per anno. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
CARENZA | La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza. |
CLAUSOLA DI CONTINUITA’ | Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale. |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
SCELTA DEL LEGALE | Con la formula “SILVER”, l’Assicurato sarà assistito nella gestione della fase extragiudiziale esclusivamente tramite gli avvocati del network dalla Compagnia. |
Con la formula “GOLD” valgono, in aggiunta a quanto sopra indicato, anche le seguenti ulteriori prestazioni connesse al recupero dei Punti persi della Patente di guida, ovvero:
✓ Indennità Autoscuola:
Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei Punti della Patente sottratti all’Assicurato. La
prestazione è valida solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.
✓ Indennità Zero Punti:
Rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei Punti da parte dell’Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della Polizza o in un momento successivo e solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all’azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del Veicolo assicurato.
In entrambi i casi sarà onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.
Le Indennità, di cui al punto precedente, sono garantite al Proprietario, e al Conducente autorizzato, alla guida del Veicolo assicurato.
MASSIMALE | Le prestazioni previste dalla presente garanzia (“Formula Gold”) vengono erogate entro il limite del massimale scelto e indicato in polizza, ovvero, se non diversamente convenuto, pari ad € 15.000,00 oppure ad € 25.000,00 da intendersi per ogni Evento denunciato o caso assicurativo, senza limite di casi per anno ad eccezione delle “indennità” sopra descritte il cui massimale è pari a: - € 1.000,00 per evento, illimitato per anno, per Indennità Autoscuola - € 1.000,00 per evento, illimitato per anno, per Indennità Zero Punti. Inoltre vale quanto segue: ▪ Difesa penale per omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime: nella Formula Gold per questi due casi il massimale assicurato è pari ad € 100.000,00 (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000,00), o € 50.000,00 (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a € 15.000,00). ▪ Risarcimento danni: nel caso in cui l’assicurato debba richiedere un risarcimento per una lesione fisica conseguente ad incidente stradale superiore a 9 punti per sinistri avvenuti in Italia o una lesione fisica per incidente stradale per sinistri avvenuti nei paesi dove è valida la carta verde, il massimale assicurato è pari ad € 100.000,00 (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000,00), o € 50.000,00 (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 15.000,00). |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
CARENZA | Vedasi Formula Tutela Legale “SILVER” |
CLAUSOLA DI CONTINUITA’ | Vedasi Formula Tutela Legale “SILVER” |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
SCELTA DEL LEGALE | Con la Formula “GOLD”, l’Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale. |
(Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali)
Art. 31 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Società assicura il solo Conducente per gli infortuni che determinino la Morte o una Invalidità Permanente subiti in occasione della guida del Veicolo identificato nel Modulo di Xxxxxxx.
La garanzia è altresì operante per infortuni occorsi durante la guida del Veicolo assicurato conseguenti a:
1. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del Conducente;
2. atti compiuti per adempimento di soccorso;
3. caduta di rocce, pietre, alberi e simili;
4. caduta di valanghe o slavine;
5. malore o stato di incoscienza.
La garanzia è operante dal momento in cui il Conducente sale a bordo del Veicolo al momento in cui ne discende comprese le operazioni di salita o discesa.
L’Assicurazione viene altresì prestata per gli infortuni conseguenti a carico e scarico bagagli, controllo o riparazione del Veicolo guasto durante il viaggio.
L’Assicurazione è valida sempreché:
1. il Conducente abbia la prescritta abilitazione alla guida del mezzo utilizzato; 2. vengano osservate le disposizioni di legge;
3. il Conducente usi il Veicolo con la volontà del legittimo Proprietario (c.d. invito domino);
4. il Veicolo sia posto in circolazione in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato in
Polizza.
Sono assicurati i seguenti eventi:
- CASO MORTE
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari (eredi legittimi od aventi diritto) dell’Assicurato, in parti uguali.
L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in rapporto causale con esso.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato per lo stesso evento muore entro due anni dall’Infortunio, i beneficiari avranno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato dalla Società per invalidità permanente.
- INVALIDITÀ PERMANENTE
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza diretta un’Invalidità permanente totale o parziale e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società corrisponderà all’Assicurato un indennizzo calcolato secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati, in funzione della somma assicurata (che corrisponde all’Invalidità Permanente Totale) indicata nel Modulo di Xxxxxxx, e della relativa Franchigia operante.
a) Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti
b) Modalità di accertamento e di indennizzo
L'indennizzo per Invalidità permanente parziale – ferme le franchigie operanti ed i “criteri di indennizzabilità” e le modalità di seguito indicate - viene calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori di cui all’allegato n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni ed è stabilito previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.
La percentuale di invalidità permanente verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all’estero)
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Di seguito i criteri stabiliti per la determinazione del grado di Invalidità permanete nei seguenti casi particolari:
• per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;
• per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;
• nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente perdita totale dell'arto stesso;
• la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
• in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
• se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella INAIL, il grado di Invalidità verrà stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
c) Diritto all’indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall’infortunio
Il diritto all’indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi legittimi (o aventi diritto):
-l'importo già concordato oppure, in mancanza
-l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
-l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corre data, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
Al fine di individuare con certezza gli eredi legittimi (od aventi diritto), gli stessi dovranno fornire alla Società tutta la documentazione necessaria che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è elencata all’Art. 33 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA", al paragrafo § 33.4 – “DENUNCIA DEL SINISTRO” nella specifica sezione relativa “Infortuni del conducente”.
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi legittimi (od aventi diritto), se lo riterranno; a tal fine gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.
La Società s'impegna a comunicare agli eredi legittimi (od aventi diritto) l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.
Di seguito vengono indicati, per ogni formula, l’estensione delle coperture, i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
Formula Infortuni del Conducente “SILVER”
Con la presente formula, la garanzia opera per il caso Morte e Invalidità Permanente da infortunio come sopra indicati.
MASSIMALE | La Garanzia viene prestata entro la Somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza. L’Assicurato può scegliere tra i seguenti massimali, se non diversamente convenuto: € 25.000,00; € 50.000,00; € 75.000,00; € 100.000,00; € 200.000,00. Qualora il Conducente del Veicolo risultasse risarcibile da parte della Società per il medesimo Evento sia in base alla presente Polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite massimo di € 750.000,00. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
FRANCHIGIA | Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente, la Società sull’importo da liquidare applicherà la franchigia come segue: Franchigia Indennizzo riconosciuto IP fino a 3%: nessun indennizzo IP > 3% e fino al 20% l'eccedenza al 3% IP > 20% e fino al 75% l'aliquota riconosciuta IP > 75% 100% del capitale |
Formula Infortuni del Conducente “GOLD”
Con la presente formula in aggiunta al caso Morte e Invalidità permanente da Infortunio, come sopra indicati, operano le ulteriori prestazioni di seguito riportate:
- INDENNIZZO FLAT:
In caso di infortunio del conducente, alla guida del veicolo assicurato, che abbia come conseguenza Invalidità permanente, inferiore alla franchigia del 3%, purchè l’infortunio venga accertato da Pronto Soccorso e vi sia una prognosi di almeno 15 giorni o immobilizzo per gessatura, viene riconosciuto un indennizzo pari a € 1.000,00.
- RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA PER COMMORIENZA:
In caso di incidente stradale che implichi la commorienza del conducente con il proprio coniuge (o convivente more uxorio, come risultante da stato di famiglia), l’indennizzo per il caso morte viene raddoppiato, con il limite massimo di € 250.000,00, in presenza di figli minori della coppia. La prestazione opera esclusivamente qualora i minori abbiano perso nell’incidente, oggetto del sinistro, entrambi i genitori legittimi.
- RICOVERO OSPEDALIERO:
In caso di infortunio del conducente, indennizzabile a termini di Polizza, con conseguente suo ricovero in Istituto di cura, sia in Italia che all’Estero, trovano applicazione le seguenti ulteriori prestazioni che si intendono alternative fra loro.
Per “Istituto di cura” si intende l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Prestazioni alternative:
1) Rimborso spese mediche da ricovero
La Società rimborsa all’Assicurato, entro il Massimale previsto e sotto indicato, in alternativa alla prestazione che segue (“Indennità da ricovero”) e a scelta di quest’ultimo, le spese sanitarie sostenute durante il ricovero per:
• xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi;
• diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
• rette di degenza;
• assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
• accertamenti diagnostici;
• trasporto in ambulanza all’Istituto di cura.
La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) alla Società entro un mese dal termine della cura medica.
Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza dietro certificazione delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell’Assicurato, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’Estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia nella valuta corrente in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Il rimborso è effettuato all’Assicurato o, in caso di morte, ai suoi eredi legittimi (o aventi diritto).
Ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società determina l’Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
2) Indennità da ricovero
’indennità da ricovero, entro l’importo previsto e sotto indicato, per ogni giorno di degenza
in alternativa alla prestazione di cui sopra
La Società corrisponde all’Assicurato, scelta di quest’ultimo, l’ pernottamento.
(“Rimborso spese mediche da ricovero”) e a
che comporti
L’Indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione.
La Società effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale, da parte dell’Assicurato, di regolare attestato di degenza.
La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo.
MASSIMALE | La Garanzia viene prestata entro il massimale indicato nel Modulo di Polizza. L’Assicurato può scegliere tra i seguenti massimali, se non diversamente convenuto: € 25.000,00; € 50.000,00; € 75.000,00; € 100.000,00; € 200.000,00. Qualora il Conducente del Veicolo risultasse risarcibile da parte della Società per il medesimo Evento sia in base alla presente Polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite massimo di € 750.000,00. Per le Prestazioni di cui sotto (alternative fra loro) sono previsti i seguenti limiti di massimale: ▪ Rimborso Spese mediche da ricovero: fino a sino alla concorrenza di € 2.000,00 (per Sinistro/anno assicurativo); ▪ Indennità da ricovero: pari ad € 50,00 giornaliere per ogni giorno di degenza che comporti pernottamento. | |||
SCOPERTO | NON PRESENTE | |||
FRANCHIGIA | Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente, la Società sull’importo da liquidare applicherà la franchigia come segue: | |||
Franchigia | Indennizzo riconosciuto | |||
IP fino a 3%: | nessun indennizzo | |||
IP > 3% e fino al 20% | l'eccedenza al 3% | |||
IP > 20% e fino al 75% | l'aliquota riconosciuta | |||
IP > 75% | 100% del capitale |
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE
Art. 32 – ESCLUSIONI
Nel presente Contratto non sono assicurati i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (con esclusione della garanzia Infortuni del Conducente, di cui all’art. 31) del
Contraente, dell’Assicurato e delle persone con loro coabitanti;
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dei Dipendenti del Contraente, dell’Assicurato o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Xxxxxxx;
c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per la Garanzia che esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi;
d) in occasione di trasporto merci infiammabili o esplodenti;
e) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
f) verificatisi in conseguenza di esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
g) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali, salvo che per la Garanzia che esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi;
h) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
L’assicurazione inoltre non è operante qualora il Veicolo risulti essere:
i) adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
j) guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
k) guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci; ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
l) utilizzato indebitamente (vedasi definizione “Appropriazione indebita”);
m) non è omologato;
n) affittato o noleggiato;
o) adibito a taxi o a trasporto / servizio pubblico o ad autoscuola;
p) di peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate (a pieno carico) ed una capienza superiore ai 9 posti;
q) utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi Mezzi di soccorso o Autoambulanza);
appartenete alla categoria delle “Auto d’epoca” o a quella di “autoveicoli di interesse storico e collezionistico”;
importato all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d’importazione parallela);
r) utilizzato per attività sportive; s)
t)
u) di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
v) non regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto;
w) di Valore commerciale inferiore a € 1.500,00 e di vetustà alla sottoscrizione superiore a 10 anni;
x) a valere per le coperture dovute a “Eventi naturali”, “Atti vandalici ed Eventi sociopolitici” e “Kasko”: di vetustà alla sottoscrizione superiore a 6 anni e di Valore commerciale alla sottoscrizione o al rinnovo inferiore ad € 3.000,00, per “Atti vandalici ed Eventi sociopolitici” e “Kasko”, e inferiore ad € 2.000,00 per gli “Eventi naturali”.
Inoltre valgono, per le singole Garanzie, le seguenti ulteriori esclusioni specifiche:
FURTO | l’Assicurazione non comprende: ▪ i danni e/o il Furto delle cose trasportate; ▪ i danni verificatisi in occasione di Furto del Veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso nei locali dove erano custodite e l’Assicurato abbia fatto denuncia alle competenti Autorità anche di tale Evento. |
INCENDIO | l’Assicurazione non comprende i danni: ▪ causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio; ▪ alle cose trasportate, anche di terzi; ▪ derivanti da Incendio doloso, da Atto vandalico o Evento sociopolitico; ▪ derivanti da Urto, Collisione, Uscita di strada e Ribaltamento. |
EVENTI NATURALI | l’Assicurazione non comprende: i danni derivanti da acqua penetrata all’interno dell’autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche. |
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI | l’Assicurazione non comprende: ▪ i danni indicati all’oggetto dell’Assicurazione “Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici” (art. 25) qualora gli stessi siano comunque riconducibili alla circolazione dei veicoli. |
FORMULA KASKO Completa | l’Assicurazione non è operante: ▪ se il sinistro si verifica quando il veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: ▪ causati da oggetti, materiali o animali trasportati; ▪ da operazioni di carico e scarico; ▪ alle cose trasportate; ▪ subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla presente garanzia di altre parti del veicolo; ▪ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione “fuori strada”; ▪ cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate; ▪ provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere; ▪ conseguenti a Xxxxx e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici; ▪ conseguenti a Incendio, Esplosione, Xxxxxxx non determinati dagli eventi previsti all’Oggetto dell’Assicurazione Kasko completa (art. 26). |
FORMULA MINI KASKO | l’Assicurazione non è operante: ▪ se il sinistro si verifica durante la circolazione stradale derivante da Collisione con veicolo non identificato; Urto; Ribaltamento; Uscita di Strada. ▪ se il Sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: ▪ causati da oggetti, materiali od animali trasportati; ▪ da operazioni di carico e scarico; ▪ alle cose trasportate; ▪ subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla presente garanzia di altre parti del veicolo; ▪ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione “fuori strada”; ▪ cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate; ▪ provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere; ▪ conseguenti a Xxxxx e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici; ▪ conseguenti a Incendio, Esplosione, Xxxxxxx non determinati dagli eventi previsti all’Oggetto dell’Assicurazione Mini Kasko (art. 26.1). |
ASSISTENZA | Sono escluse, in base alle prestazioni interessate: - le spese relative il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada); - le spese vive quali il carburante o i pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) in caso di autista messo a disposizione o auto sostitutiva; - i costi per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie applicabili in caso di messa a disposizione di un auto sostitutiva; - il recupero e trasferimento della merce trasportata in caso di Recupero del veicolo uscito fuori strada o messa a disposizione di un auto sostitutiva; - il costo di uscita del soccorritore e della sua manodopera qualora richiesto il soccorso per il montaggio/ smontaggio delle catene da neve; - i costi relativi ai pezzi di ricambio qualora richiesto l’invio sul posto di un’officina mobile e/o il servizio di invio pezzi di ricambio, - i costi relativi all’acquisto di pneumatici e dei materiali d’impiego utilizzati dal soccorritore (officina mobile) per effettuare le riparazioni sul luogo del sinistro; - le eventuali spese doganali se richiesto l’invio di pezzi di ricambio. |
CRISTALLI | Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori (interni ed esterni), alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicolo realizzate in materiale plastico o plexiglass. |
TUTELA LEGALE | L’Assicurazione non è valida: - in materia fiscale ed amministrativa connessa alla circolazione e anche per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: - patente scaduta; - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana; - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; - revisione della patente per motivi diversi dall’azzeramento del punteggio; - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per le vertenze contrattuali con la Società; - per omissione di fermata e assistenza; - per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; - per i casi di adesione a class action; - per i casi di compravendita di veicoli. Non sono oggetto di copertura le seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa. - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella. - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale. - spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo. - l’iva, nei soli casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell’assicurato Contraente. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE | l’Assicurazione non è operante nei casi di: ▪ xxxxx (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione; ▪ infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall’Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche. |
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 33 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Società ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:
DANNI AL VEICOLO E ROTTURA CRISTALLI | § 33.1 – DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato, in caso di Sinistro, deve: inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla Società, e salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima dell’accertamento dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società . Il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra e/o l’inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Articolo 1915 del Codice Civile. La denuncia deve essere inoltrata alla Società, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito “Modulo”, allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”, compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia si dovrà, in ogni caso, indicare: - il numero di polizza; - i propri dati identificativi, - i dati identificativi del veicolo assicurato, - la descrizione del sinistro (data, ora, località, descrizione dell’evento), - le conseguenze del sinistro (parti del veicolo danneggiate, ammontare presumibile del danno), - il luogo dove è custodito il Veicolo danneggiato, - la scelta (ove possibile) della modalità preferita di erogazione del servizio fra “Pagamento Diretto” o “Pagamento Indiretto” (vedasi paragrafo §33.1.1 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, che segue). Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza l’Assicurato: nel caso di furto o rapina totali, deve inoltre: ▪ presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ▪ fornire l’originale della carta di circolazione (se asportata con il Veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di Xxxxx); ▪ fornire l’originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA; ▪ fornire l’originale dell’estratto cronologico generale del PRA; ▪ fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le serie originali delle chiavi e dei diversi congegni di chiusura e protezione in dotazione del Veicolo, inclusi eventuali duplicati, autorizzando la Società ad effettuare tutte le verifiche ritenute utili anche presso la Casa costruttrice del Veicolo; ▪ fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questo presupposto sia stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto; ▪ rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del veicolo a favore della Società, o a soggetto indicato da quest’ultima, agevolando le operazioni connesse; ▪ per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla Società; ▪ in caso di ritrovamento del Veicolo rubato l’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso. ▪ nel caso in cui il Xxxxxxx venga ritrovato e recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l'Assicurato ha la facoltà di scegliere se rientrare in possesso del Veicolo restituendo l'Indennizzo alla Società, o meno; nel caso di furto o rapina parziali, deve inoltre: ▪ presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ▪ per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla Società; |
▪ per i danni relativi a furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.); nel caso di incendio, deve inoltre: ▪ se doloso, presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana ▪ fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti; ▪ in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del Veicolo a favore della Società; ▪ per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla Società; nel caso di eventi naturali, deve inoltre: ▪ in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del Veicolo a favore della Società; ▪ per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla Società; nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici, deve inoltre: ▪ presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ▪ in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del Veicolo a favore della Società; ▪ per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla Società; ▪ la Società Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite. nel caso di rottura /riparazione cristalli fuori Network (Formula Gold), deve inoltre: ▪ fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato; nel caso di eventi accidentali riconducibili a collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto, caduta di oggetti, deve inoltre: ▪ in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del Veicolo a favore della Società; ▪ per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla Società; ▪ nel caso in cui il danno sia causato da urto o collisione con altro Veicolo soggetto all’obbligo di Assicurazione R.C.A., l’Assicurato deve esperire con diligenza tutte le pratiche relative all’attivazione dell’Assicurazione RCA del proprio Veicolo (quali, ad esempio, compilazione e sottoscrizione della constatazione amichevole), fornirne copia alla Società, informare e tenere aggiornata puntualmente la Società della relativa pratica; ▪ nel caso di urto contro animali selvatici (garanzia inclusa nelle Coperture accessorie): allegare alla denuncia il verbale delle Autorità, intervenute sul luogo del sinistro, attestante l’evento. Infine, l’Impresa si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. L’Impresa ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. § 33.1.1 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ▪ Per i danni al veicolo dovuti alle coperture furto, Incendio, eventi naturali, atti vandalici ed eventi sociopolitici, eventi accidentali dovuti a collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto, caduta di oggetti, l’Assicurato potrà: - attivare la procedura diretta (“Pagamento diretto”) contattando preventivamente la Società al numero 02.43335063 e recandosi presso il Centro Convenzionato che gli verrà indicato dalla stessa, oppure potrà recarsi direttamente presso un Centro Convenzionato individuato autonomamente nell’apposita sezione del sito istituzionale della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). - attivare la procedura indiretta (“Pagamento indiretto”) scegliendo di effettuare le riparazioni presso un’officina non appartenente alla rete convenzionata con la Società. ▪ Per i danni accidentali di rottura cristalli, l’Assicurato: - se acquistata la Formula Cristalli “SILVER”: dovrà necessariamente attivare la modalità “Pagamento diretto”, contattando preventivamente la Società al numero 02.43335063 e recandosi presso il Centro Convenzionato che gli verrà indicato. - se acquistata la Formula Cristalli “GOLD”: l’assicurato potrà attivare la modalità “Pagamento diretto” (come sopra indicato per la Formula Cristalli SILVER). In alternativa, potrà attivare la modalità “Pagamento indiretto” recandosi presso un centro di riparazione cristalli non appartenente alla rete convenzionata con la Società, e attenendosi alle indicazioni sotto riportate. |
Procedura di “PAGAMENTO DIRETTO” ▪ Danni al veicolo: La Società, ricevuta la denuncia, anche per il tramite del Centro Convenzionato, istruisce la pratica e rilascia a quest’ultimo un documento indicante il numero attribuito al Sinistro e conferma circa la copertura assicurativa. Il personale incaricato del Centro Convenzionato, ricevuto il documento di cui sopra, provvede: • ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione delle parti danneggiate) e richiedere autorizzazione per la riparazione alla Società; • a far compilare e sottoscrivere all’Assicurato la “cessione del credito”; • a far effettuare la perizia del veicolo danneggiato da incaricati della Società; • ricevuta l’autorizzazione, ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria; • ad emettere fattura intestata all’Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della “cessione del credito” di cui sopra. ▪ Rottura cristalli: La Società, ricevuta la denuncia, anche per il tramite del Centro Convenzionato, istruisce la pratica e rilascia a quest’ultimo un documento indicante il numero attribuito al Xxxxxxxx, il massimale di polizza e conferma circa la copertura assicurativa. Il personale incaricato del Centro Convenzionato, ricevuto il documento di cui sopra, provvede: • ad accertarsi circa la causa che ha determinato il danno ai cristalli ed informare prontamente la Compagnia qualora vengano individuati casi differenti da “causa accidentale”, attendendo conferma da quest’ultima circa l’assicurabilità dell’evento in base alle condizioni di garanzia operanti; • ottenuta l’autorizzazione dalla Compagnia, ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione cristallo danneggiato); • a far compilare e sottoscrivere all’Assicurato la “cessione del credito”; • ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria; • ad emettere fattura intestata all’Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della “cessione del credito” di cui sopra. Procedura di “PAGAMENTO INDIRETTO” ▪ Danni al veicolo: La Società, ricevuta la denuncia, istruisce la pratica e provvede: ✓ ad affidare l’incarico ad un perito per la verifica e la stima del danno. L’assicurato dovrà attendere le indicazioni impartite dalla Società, prima di far effettuare le riparazioni; ✓ ad effettuare il pagamento in base alle risultanze dell’attività peritale, riservandosi di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. In caso di liquidazione effettuata prima della riparazione, ove si denunciasse un successivo sinistro, la Società, prima di procedere alla nuova liquidazione, dovrà ricevere la prova dell’avvenuta riparazione del precedente danno, in mancanza dalla quale la liquidazione verrà effettuata sulla stima dell’eventuale maggior danno. ▪ Rottura cristalli: (a valere esclusivamente per la Formula Cristalli “GOLD”) La denuncia del sinistro deve fornire notizie e dati, circa il danno, il più dettagliati possibili, agevolando la Società nel caso quest’ultima intenda verificare direttamente, tramite suoi incaricati, il danno. L’Assicurato dovrà inoltre fornire foto del veicolo assicurato (dove si evinca il danno al/ai cristallo/i, visualizzando anche la targa) e, in assenza dell’invio del perito da parte della Società entro i successivi 5 (cinque) giorni non festivi, potrà effettuare le riparazioni fornendo successivamente alla Società i documenti fotografici che ritraggano l’avvenuta riparazione/sostituzione e relativa fattura e richiederne il rimborso. | |
COPERTURE ACCESSORIE | § 33.2 – DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato, in caso di Sinistro che interessi le coperture “Ricorso terzi e rischio locativo” e “Lesioni subite dagli animali domestici trasportati” incluse nella garanzia “Coperture accessorie”, deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla Società, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito “Modulo”, allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”, compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia l’Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare: - il numero di polizza; - i propri dati identificativi, - i dati identificativi del veicolo assicurato, |
- la descrizione /conseguenze del sinistro (data, ora, località, descrizione dell’evento), - allegare i giustificativi delle spese veterinarie eventualmente sostenute in caso di lesioni agli animali domestici trasportati; - allegare copia della richiesta di risarcimento effettuata dal terzo all’Assicurato. In riferimento alle altre prestazioni incluse nella garanzia “Coperture Accessorie” conseguenti agli eventi furto/incendio, si rimanda alla sezione precedente, precisando che la denuncia del sinistro dovrà essere corredata dai giustificativi originali delle spese sostenute dall’Assicurato. | |
ASSISTENZA | § 33.3 – DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato è tenuto a prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa onde ottenere l’autorizzazione a qualsiasi intervento o spesa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza. |
INFORTUNI del CONDUCENTE | § 33.4 – DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato, in caso di Sinistro, deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla Società, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito “Modulo”, allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”, compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia l’Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare: - il numero di polizza; - i propri dati identificativi, - i dati identificativi del veicolo assicurato, - la descrizione dettagliata dell’evento (incluso il luogo, il giorno, l’ora e modalità dell’Infortunio, il presunto responsabile), corredata da certificato medico. L’Assicurato deve inoltre: a) ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni a lui impartite; b) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; c) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della Società gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato; d) fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL); e) produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate in riferimento alla prestazione "Rimborso spese mediche da Ricovero" (operante nella “formula Infortuni del conducente “GOLD”); L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società. In questo caso gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono presentare: • documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; • certificato di morte; • certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; • atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi legittimi (od aventi diritto); • nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi (od aventi diritto), il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; • eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato. |
Non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con l’infortunio stesso. | |
TUTELA LEGALE | § 33.4 – DENUNCIA DEL SINISTRO Per la richiesta di attivazione delle garanzie di Tutela Legale, l'Assicurato deve inviare alla Società, appena possibile e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall’art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Xxxxxx Xxxx,0 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito Modulo (specifico per questa garanzia), allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”. Alla denuncia del Sinistro va allegata: - una esaustiva descrizione dell’accaduto, - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi per la riparazione del mezzo ecc.) - l’anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail (solo se acquistata la Formula GOLD) - regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza. Per la richiesta di rimborso delle indennità autoscuola e indennità zero punti, oltre a quanto richiesto nel punto precedente, dovrà essere allegata: - copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite; - documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti; - nonché, quando richiesto, copia della documentazione dell’avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l’operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Dal momento in cui il legale dell’Assicurato comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato (se dovute) entro 60 giorni. L’Assicurato è tenuto a redigere, a proprie spese e secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo. § 33.4.1 - DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO Per insorgenza del caso assicurativo si intende: 1. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione; 2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione. § 33.4.2 - DEFINIZIONE DI UN UNICO CASO ASSICURATIVO Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. |
Art. 34 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO AL VEICOLO/ DEGRADO D’USO
Le coperture assicurative relative ai danni al veicolo dovute a incendio, furto, Urto contro gli animali selvatici (delle Coperture accessorie), eventi naturali, atti vandalici ed eventi sociopolitici e kasko, vengono prestate nei limiti del Valore commerciale raggiunto dal Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore del Relitto.
In particolare la garanzia “Mini Kasko” viene prestata non oltre il massimale assicurato, indicato nel Modulo di Polizza.
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione e/o sostituzione di parti del Veicolo necessarie al ripristino del Veicolo. Da tale costo della riparazione e/o sostituzione di parti del Veicolo va dedotto il Deprezzamento a causa di usura o vetustà, ovvero applicato il degrado d’uso.
Qualora il costo del danno parziale sia superiore alla differenza fra il Valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo il sinistro, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
In riferimento all’applicazione del Degrado d’uso fanno eccezione i seguenti casi:
✓ In caso di Danno parziale, non viene applicato il degrado d’uso alle parti sinistrate della carrozzeria del Veicolo purché il sinistro si verifichi entro 6 (sei) anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo (tale deroga non è valida per gli autoveicoli ad uso promiscuo). Il degrado d’uso è invece applicato sempre a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, fanali in materiale plastico, capote e selleria.
✓ In caso di Danno totale relativo ad un Veicolo nuovo, non viene applicato il degrado d’uso per i sinistri che si verifichino entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo;
In nessun caso, comunque, l’Indennizzo potrà superare il Valore assicurato dichiarato dal Contraente, risultante nel documento contrattuale valido al momento del sinistro, e determinato anche e per effetto dell’Art. 16 “Adeguamento del Valore assicurato”, fermi gli eventuali scoperti previsti dalle singole garanzie e quanto previsto al successivo Art.35 - “Assicurazione Parziale”.
Art. 35 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il Valore assicurato dichiarato inizialmente in Polizza, o ai successivi rinnovi annuali del Contratto, anche a termini dell’adeguamento di cui all’Art. 16 “Adeguamento del Valore assicurato” delle presenti condizioni, fosse inferiore all’effettivo Valore commerciale del Veicolo, la Società risponde dei danni in proporzione ai valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).
Art. 36 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna di tutti i documenti richiesti dalla Società (al fine del corretto accertamento e della completa valutazione del danno, inclusa la verifica di eventuali responsabilità di terzi) sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all’articolo 2742 del Codice Civile se sul Veicolo insistono privilegi, pegni o ipoteche.
In presenza di contemporanea copertura assicurativa del Veicolo con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo, entro l’ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il presente Contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Art. 37 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Danni al veicolo:
in caso di controversie sulla liquidazione del danno al veicolo, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle Parti per il 50%.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell’agenzia che gestisce la Polizza.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le Parti.
Infortuni del conducente:
in caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto a) dell’Art. 31 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
Art. 1260 - Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1269 - Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 x.x.
Xxx. 0000 - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi recedenti
il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti per la liquidazione del danno e l’indicazione di massimali entro cui la Società si presta a liquidare le garanzie delle singole Sezioni.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’applicazione di scoperti, franchigie e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:
FRANCHIGIA:
Esempio 1) | Esempio 2) |
Danno: € 1.000 | Danno: € 250 |
Franchigia: € 100 | Franchigia: € 300 |
Risarcimento: € 900 (€ 1.000 - € 100) | Risarcimento: nessun risarcimento è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia |
SCOPERTO:
Esempio 1) | Esempio 2) |
Danno: € 10.000 | Danno: € 1.000 |
Scoperto (applicato al danno): 10% con il minimo di € 250,00 | Scoperto (applicato al danno): 10% con il minimo di € 250 |
Risarcimento: € 9.000 (€ 10.000 – 10%) | Risarcimento: € 750 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) |
MASSIMALE:
Esempio 1) | Esempio 2) |
Massimale: € 4.000 | Massimale: € 4.000 |
Danno: € 5.000 | Danno: 3.000 |
Risarcimento: € 4.000 | Risarcimento: € 3.000 |
Garanzia TUTELA LEGALE
Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell’Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: Global Assistance S.p.A. – Area Tutela Legale - Piazza Xxxx, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:
Polizza BluMotor Autovetture n. …………………………… Agenzia …………………………………………………………………..…………..
□Contraente □Conducente autorizzato (se diverso da Contraente):
………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………..…………..…. Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….… Recapito telefono: …………………………………………… Indirizzo email: …………………………………………………………………..…... Targa: ………………………… Proprietario: …………………………………………………………………………..………….……………………
DESCRIZIONE DEL SINISTRO:
Data: ……/………/……………. Ora: ……………………….. Località: …..………………………………………………………………………....
Descrizione evento: ……………………………………………………………………………………………………………………………...............
Dati dell’eventuale responsabile: …………………………………………………………………………………………………..............................
AUTORITA’ INTERESSATE E TESTIMONI:
Denuncia presentata presso: ………………………………………………………………………………………………………….………………...
Sede di: ………………………………………………………………………………………………………………. Data: ………/………/…………..
Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico): …………………………………………………………………....…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRE ASSICURAZIONI SUL MEDESIMO VEICOLO
Compagnia di Assicurazione ………………………………………………………………………………e Numero di polizza: …………………….
RICHIESTE DELL’ASSICURATO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale
□ Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Tutela Legale “GOLD”)
Avv. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………….CAP ………………….. CITTA’ …………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………… MAIL …………………………………………………………………………………………….........
ALLEGATI: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):
□ Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………..@..........................................................................................
Luogo ………………………………… Data ……/………/…………..
Firma
AUTORIZZAZIONE PRIVACY
L’Assicurato dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
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MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
Garanzie Auto rischi diversi e Infortuni del Conducente
Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell’Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: Global Assistance S.p.A. – Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Xxxx, 6 – 20123 – Milano. - Tel. 0000000000 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:
Polizza BluMotor Autovetture n. ……………………. Agenzia …………………………………………………….……..
□Contraente □Conducente autorizzato (se diverso da Contraente/Assicurato): ………………….……………………………….
………………….……………………………..…………..………………………………………………………………………………………………….. Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….….. Recapito telefono: …………………………………………… Indirizzo email: …………………………………………………………………..….....
DATI VEICOLO ASSICURATO
Targa: ………………………… Marca:………………………………………………… Modello:……………………………………………………….
Proprietario: …………………………………………………………………………..………….………………………………………………………….
DESCRIZIONE DEL SINISTRO:
Data: ……/………/……………. Ora: ……………………….. Località: …..………………………………………………………………………....
Descrizione evento: ……………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................ Dati dell’eventuale responsabile: …………………………………………………………………………………………………..............................
CONSEGUENZA DEL SINISTRO
Parti del veicolo danneggiate: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ammontare presumibile del danno: ………………………………………………………………………………………………………………………. Luogo dove si trova ricoverato il veicolo per la perizia (indicare eventuali persone di riferimento e recapito telefonico): ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORITA’ INTERESSATE E TESTIMONI:
Denuncia presentata presso: ………………………………………………………………………………………………………….………………...
Sede di: ………………………………………………………………………………………………………………. Data: ………/………/…………..
Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico): …………………………………………………………………....…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRECEDENTI SINISTRI - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
Precedenti sinistri sul veicolo assicurato (indicare anno accadimento e dettagli sui precedenti sinistri): …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Altre coperture assicurative su medesimo rischio (indicare Compagnia d’Assicurazione e Numero di polizza): ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pag 1 di 2
SCELTA DEL TIPO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (IN CASO DI DANNI AL VEICOLO):
□ PAGAMENTO DIRETTO: chiedo che la riparazione venga effettuata presso un Centro Convenzionato con la Società;
□ PAGAMENTO INDIRETTO: desidero che la riparazione venga effettuata presso un riparatore da me segnalato: Denominazione officina/ carrozzeria
Indirizzo Recapito telefono:
COORDINATE BANCARIE:
Intestatario conto corrente e codice IBAN della persona legittimata a chiedere l’indennizzo:
⮚ Nome e Cognome del titolare del c/c: ……………………………………………………………………………………………………….
⮚ Codice fiscale: ..................................................................................................................................................................................
⮚ IBAN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALLEGATI:
Si allegano i seguenti documenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):
□ Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………..@..........................................................................................
Luogo ………………………………… Data ……/………/…………..
Firma _
AUTORIZZAZIONE PRIVACY
L’Assicurato dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
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Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni e particolari.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:
• Procedere all’elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
• Procedere alla valutazione dei requisiti per l’assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
• Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento avviene nell’ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n.
2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati può essere:
a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
4. CONSERVAZIONE
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.
5. ACCESSO AI DATI
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
• A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
• A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.
7. DIFFUSIONE
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno del territorio italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea.
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall’art. 15 del GDPR, in particolare di:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
• Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell’eventuale rappresentante designati ai sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare.
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è:
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 6 20123 – Milano
Email: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Fax: 02/00000000