ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
L’anno duemiladiciotto, il giorno [•] del mese di [•]
tra
"EUR S.p.A." con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxxx Xxxxx n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma -
R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata da [•], nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge, dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2018;
e
“[•]” con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.A.P. [•], C.F. [•] e P.IVA [•] iscritta al
R.E.A. di [•] al n. [•] in persona di [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
EUR S.p.A. è di seguito denomicata anche “EUR”,” o “Committente”.
[•] è di seguito denominata anche “Appaltatore”
Il Committente e l’Appaltatore sono di seguito congiuntamente denominati anche
“Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto in appresso
PREMESSO CHE:
▪ In data 13 Novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di EUR
S.p.A. ha deliberato di procedere con l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), e comma 6, del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito anche “Codice”), per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e
di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. (di seguito anche il “Contratto”);
▪ in data [•] con Determinazione dell’Amminsitratore Delegato n. [•], la
procedura è stata definitivamente aggiudicata all’Appaltatore;
▪ Il Committente ha effettuato le verifiche di cui agli articolo 32 e 33 del
d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice”;
▪ Sono state acquisite nei confornti dell’Appaltatore le informazioni
antimafia di cui all’articolo 91 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di contratto vincolante tra le Parti.
L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi allegati.
Art. 2 (Oggetto)
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, consistono nei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. facenti parte del Lotto 1 (Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto).
Nello specifico, i suddetti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si compongono in:
1) Servizi a canone fisso (Coordinamento e gestione tecnica, definizione di aspetti progettuali costruttivi, presidio ordinario, assistenza tecnica, reperibilità e pronto intervento, terzo responsabile ed aggiornamento
anagrafica immobili)
2) Servizi a canone variabile (Servizi di manutenzione ordinaria programmata)
3) Servizi extra canone (Servizi di manutenzione a richiesta/guasto o danno e presidio)
4) Lavori di Manutenzione straordinaria programmata
I servizi e lavori extra canone, come specificati all’articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto, saranno richiesti dal Committente all’Appaltatore attraverso l’emissione di appositi ODA (Ordine di Acquisto) vistati dal Direttore per l'esecuzione del Contratto ed autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento, di seguito anche “RUP”.
Per le attività extra canone la Committenza si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi tramite Ordine di Acquisto (ODA) che potrà riguardare servizi, lavori, forniture, per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità di quanto previsto nell’offerta dell’Appaltatore (Allegato 1), nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Allegato 2) e nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Allegato 3).
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del Codice. L’Appaltatore dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto dell’Appaltatore (Coordinatore Tecnico Operativo) quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra l’Appaltatore e il Committente.
Art. 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il corrispettivo complessivo convenuto per le attività oggetto del presente Accordo Quadro, ammonta a € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A.
Per i servizi a canone fisso:
- € [•] oltre I.V.A. per il coordinamento e gestione tecnica, definizione di aspetti progettuali costruttivi, assistenza tecnica, reperibilità e pronto intervento, terzo responsabile ed aggiornamento anagrafica immobili;
- € [•] oltre I.V.A. per il presidio ordinario;
Per i servizi a canone variabile:
- € [•] oltre I.V.A. per manutenzione ordinaria programmata
Per i servizi/lavori extra canone
- € [•] oltre IVA per servizi di manutenzione a richiesta/guasto o danno e presidio
- € [•] oltre IVA per lavori di manutenzione straordinaria programmata
I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, relativi alle interferenze sono valutati in € 36.472,00;
Il costo complessivo della manodopora è valutato in € [•] con una incidenza percentuale pari a [•]%.
Il corrispettivo per le prestazioni a “canone fisso”, “canone variabile” ed “extra canone” verrà corrisposto, mediante l’emissione di SAL mensili, predisposti e approvati secondo le modalità, termini e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
L’Appaltatore potrà emettere la fattura soltanto dopo l’emissione del certificato di pagamento e della comunicazione del RUP che ne autorizza l’emissione.
Su detta comunicazione del RUP, sarà indicato il Codice BAM. La contabilizzazione del Corrispettivo per le attività “extra canone”, per le quali saranno emessi specifici ODA, sarà effettuata nel corso della loro esecuzione, con le modalità fissate nell’Ordinativo medesimo, ossia, a seconda dei casi, a corpo od a misura, mentre la loro liquidazione avverrà in forma “cumulata” in ragione della loro effettiva ultimazione nel periodo oggetto di fatturazione.
I costi dei materiali e dei ricambi non sono compresi nel canone e pertanto, verranno compensati a misura. Il relativo prezzo unitario sarà determinato secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
Il Committente sui certificati di pagamento effettuerà una ritenuta delllo 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori.
Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva (di seguito anche “DURC”).
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero di BAM, pena l’irricevibilità di quest’ultime da parte del Committente, ed il seguente Codice Identificativo Gara, (di seguito anche “ CIG”): [•]
In attuazione di quanto prescritto dall’art.2 della legge n.136/2010, l’Appaltatore dovrà utilizzare per il pagamento delle fatture uno o più conti correnti bancari, postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il CIG.
L’Appaltatore dovrà, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.
La fattura così predisposta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
In ottemperanza alla citata previsione normativa, il Committente corrisponderà all’Appaltatore il solo imponibile contrattualmente pattuito al
netto dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta dal Committente. e versata direttamente all’Erario.
Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, nei termini sopra indicati, e potrà avvenire soltanto a seguito dell’acquisizione da parte del Committente del DURC, nonché delle verifiche positive relative alla regolarità fiscale dell’Appaltatore
L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.
Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.
Resta inteso che l’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere qualora l'ammontare totale delle prestazioni afferenti i servizi extra canone, fosse anche sensibilmente inferiore agli importi massimi stabiliti dal presente contratto, ad eccezione del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite ed accertate.
Art. 5 (Durata)
L’Accordo Quadro avrà la durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data del verbale di consegna.
Il Committente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, comma 5, del Codice, di affidare all’Appaltatore, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, ai medesimi patti e condizioni previste dal contratto originario, per un periodo ulteriore fino al massimo di tre mesi, per un importo stimato complessivo non superiore ad € [•] comprensivo di attività a canone ed extracanone di cui € 5.496,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Oltre alla suddetta facoltà, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore nel caso di esercizio delle suddette facoltà da parte del Committente non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga fin d’ora all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni sopra indicate.
E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
Art. 6
(Dichiarazioni dell’Appaltatore e garanzie)
L’Appaltatore è ben consapevole che gli immobili ove verrà svolto l’appalto sono di raro pregio e che l’esecuzione dei servizi è finalizzato a garantire l’efficienza delle infrastrutture edilizie e soprattutto tecnologiche costituite da un’impiantistica complessa.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara:
- di aver valutato lo stato dei luoghi per quanto riguarda gli accessi, le sedi stradali ed alla raggiungibilità;
- di aver valutato lo stato e le dimensioni dei luoghi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto ed in particolare la necessità di operare con mezzi di sollevamento e opere provvisionali;
- di aver valutato, per lo svolgimento del servizio, il particolare pregio dei materiali, delle finiture architettoniche e dei terminali impiantistici;
- l’incondizionata accettazione che, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività relative alla pulizia dei residui di lavorazione, nonché, alla rimozione dei materiali, delle attrezzature e delle protezioni, assicurando dopo ogni intervento il ripristino della piena funzionalità e decoro dello stato dei luoghi;
- di aver valutato le attività di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti;
- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica;
L’Appaltatore non potrà, pertanto, eccepire, durante l’esecuzione delle
prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
L’Appaltatore, in considerazione anche di quanto riportato ai commi che precedono, dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art. 7
(Clausole risolutive espresse)
Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che l’Appaltatore è
onerato di presentare al Committente), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’Appaltatore;
▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
▪ violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
▪ violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 4);
▪ applicazione a carico dell’Appaltatore di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
▪ l'impiego, presso l’Appaltatore di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 6 oppure, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore non rispetti i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 ovvero i requisiti speciali di cui al disciplinare di gare per eventi sopravvenuti;
▪ violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
▪ reiterati e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio
secondo quanto indicato all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto;
Ai sensi dell’art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora l’Appaltatore esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
Art. 8
(Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto)
[•] è il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.
Art. 9
(Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore’Appaltatore)
Oltre a quanto espressamente previsto, l’Appaltatore è tenuto, in via generale, all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente contratto, nell'offerta (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d’appalto comprensivo dei relativi allegati (Allegato 2).
L’Appatatore si obbliga a non sospendere le prestazioni oggetto del presente Accordo unilateralmente, anche nel caso in cui dovessero sorgere controversie con il Committente.
L’eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costitusce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore.
In tal caso il Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
L’Appaltatore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri eventuali subappaltatori.
L’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero da un suo incaricato. L’Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati al Committente o a terzi imputabili all’Appaltatore o ai suoi ausiliari o incaricati o subappaltatori ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta. Fermo restando quanto
previsto dalle altre disposizioni del presente contratto, l’Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi altra violazione del presente contratto, della normativa applicabile o dei diritti di terzi, che sia imputabile all’Appaltatore e sia connessa in qualsivoglia modo all’esecuzione del presente contratto e si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Committente da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese legali) determinati da o comunque connessi a tali violazioni.
L’Appaltatore è tenuto all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate dal Committente.
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del servizio di manutenzione alle condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni apposte e contenute negli ODA, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committenza.
Gli eventuali maggiori costi delle attività eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
Qualora l’appaltatore nel prorpio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiale di quantità eccedenti a quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Committenza accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi contrattuali.
L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto:
▪ di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
▪ di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
▪ della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore è tenuto a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, DUVRI. (Allegato 3).
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a:
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell’Esecuzione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire per tutta la durata dell’appalto l’attività di cooperazione e
coordinamento tra datori di lavoro ai fini del DUVRI (Allegato 3);
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per il Committente medesimo al risarcimento di ogni
conseguente maggiore danno.
Art.10
(Obblighi di riservatezza e privacy)
Xxxxx restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dal Committente, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, il Committente, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo. L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente accordo quadro ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta del Committente.
L’Appaltatore nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti del Committente e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni normative vigenti in materia. l’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte del Committente, che saranno comunicati/trasmessi dall’Appaltatore stesso).
E’ facoltà del Committente verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo.
Art.11 (Recesso)
Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto
con l’osservanza della disposizioni di cui all’articolo 109 del Codice.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile e all’articolo 109, comma 1, del Codice, all’Appaltatore non spetterà il pagamento del mancato guadagno, qualora il recesso sia motivato da:
a) dichiarazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto che – sotto la propria responsabilitò ed a proprio insindaabile giudizio – attesti condotte irregolari e/o negligenti e/o fruaudolente dell’Appaltatore, pregiudizievoli per la coduzione del servizio e per l’ottimale esecuzione;
b) conduzione del servizio tale da non assicurare il rispetto dei termini previsti ovvero da comprmetterne la buona riuscita;
c) mancata attuazione nei termini stabiliti degli interventi ordinati dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.
In nessun caso l’Appaltatore potrà recedere unilateralmente dal presente contratto.
L’Appaltatore non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art.12 (Risoluzione)
Il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, dichiarando mediante lettera raccomandata a/r all’Appaltatore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto
In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’articolo
108 del Codice.
Art. 13 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazion del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risutlanza della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore, l’Appaltatore ha consegnato al Committente per la sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 del Codice. La cauzione è costituita mediante [•] emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•]e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dal Committente entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza
dell’affidamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 103 del Codice.
La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell’Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate al comma 5 dell’articolo 103 del Codice.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
La prestazione della suddetta garanzia non libera l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere all’integrale riscarcimento di eventuale danni indipendentemente dal loro ammontare.
Art. 14 (Polizza Assicurativa)
Ferma la responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del presente contratto, l’Appaltatore ha consegnato al Committente, al momento della sottoscrizione del presente contratto e almeno 10 giorni prima la consegna del servizio, una copia della polizza assicurativa che assicuri il Committente contro la resposnabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto n [•], emessa dalla [•] avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro. Le polizze dovranno inoltre riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia delle polizze prima della scadenza del contratto, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c..
Art. 15 (Penalità)
Nel caso di inadempimenti, ritardi e disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di cui all’Allegato 7 del Capitolato Speciale di Appalto, salvo il maggior danno.
Per l’applicazione delle penali, il Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..
Art. 16
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)
L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR
S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Art.17
(Foro Competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 18 (Subappalto)
Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti.
In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Art. 19
(Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni)
Il Rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere.
Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
• Contratto d’Appalto;
• Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
• Offerta Economica presentata dall’Assuntore in fase di gara;
• La lettera di invito ed allegati.
La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articolo da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 20 (Allegati)
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente
documentazione:
1. Allegato 1: Offerta presenta dall’Appaltatore nella fase di gara; (Offerta);
2. Allegato 2: Capitolato Speciale d’Appalto, a sua volta comprensivo di tutti gli allegati;
3. Allegato 3 : Duvri;
4. Allegato 4: Patto di integrità.
Art. 21 Leggi Applicabili
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non
modificato e/o abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dei servizi da
eseguire.
Art. 22 (Disposizioni finali)
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna
parte contraente. l’Appaltatore .
Eventi
EUR S.p.A.
« …………….. »
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.7 (Clausole risolutive espresse), Art. 9 (Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore); Art.
10 (Obblighi di riservatezza e privacy); Art. 11 (Recesso); Art. 12 (Risoluzione); Art. 13 (Garanzia fideiussoria); Art. 16 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico); Art. 15 (Penalità); Art.
17 (Foro Competente); Art. 18 (Subappalto); Art. 19 (Documenti che
regolano l’Appalto e interpretazioni).
Letto, confermato e sottoscritto.
“… ”