CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ………………………..
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ………………………..
-- CIG n. --
TRA
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV) con sede e domicilio fiscale in Xxxx, Xxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 000, codice fiscale e partita IVA n. 06838821004, nella persona del Dr. Xxxxxxxx Xxxxx , Direttore della Direzione Ragioneria e Bilancio INGV, come da Decreto INGV n. 249 del 01/10/20189 (prot. n. 0015181)
E
…………………... (nel seguito indicato come Affidatario) -- Codice Fiscale n. e Partita
IVA n. …………, con sede legale in …………………….. , nella persona del suo Procuratore speciale, dott. , codice fiscale n.
PREMESSO CHE
con Decreto del Direttore della ragioneria e del bilancio n. ….. del , è stata avviata
la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio ;
con avviso pubblico, prot. n. ……………. del ……….., è stata espletata un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati all’affidamento dei predetti servizi ;
a seguito dello svolgimento della citata procedura, con Decreto del Direttore della ragioneria e del bilancio n. …… del , è stata disposta l’aggiudicazione in favore del concorrente
………………………...
SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’affidatario renderà all’INGV il servizio , così come descritto nel capitolato
di appalto e nell’offerta tecnica presentata, che costituiscono, insieme alla ulteriore documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegati.
ART. 2 -- NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
Il presente contratto di servizio è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti:
Capitolato tecnico;
Offerta economica presentata in sede di offerta;
Le norme del codice civile, nonché la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.
L’affidatario si obbliga fin d’ora ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’esecuzione del presente contratto. Resta a carico dell’affidatario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’INGV, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.
ART. 3 -- CORRISPETTIVO
L’importo complessivo del contratto è fissato in € ………… (euro ……………………../00), oltre IVA, che l’INGV si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.
ART. 4 - DURATA E PENALI
La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal ………….
Le attività di cui all’art. 1 dovranno essere espletate, nel rispetto di tutto quanto previsto nel Capitolato di appalto. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore del presente contratto, da scomputare al pagamento della relativa fattura, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali, il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti, salvo il diritto dell’INGV al risarcimento del maggior danno subito. Dette penali saranno direttamente scomputate, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), dalle relative fatture.
ART. 5 -- GARANZIE
L’affidatario contestualmente alla stipula del presente contratto deve costituire a favore dell’INGV una garanzia autonoma, bancaria o assicurativa, secondo gli importi stabiliti ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, a tutela dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’affidatario (dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, per l’intera durata del presente atto).
Per l’escussione della garanzia l’INGV si rivolgerà direttamente al garante.
Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito dell’avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.
Per essere considerata come validamente prestata, detta garanzia autonoma, bancaria o assicurativa, dovrà prevedere l’espressa esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 c.c.) e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’INGV.
ART. 6 -- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, le parti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per cui i pagamenti degli importi suddetti all’Affidatario avverranno esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all’Affidatario i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi saranno trasmessi all’INGV, secondo il modello allegato A al presente contratto, o all’atto di sottoscrizione dello stesso oppure entro sette giorni dalla loro accensione.
In caso di pagamenti effettuati con modalità differenti da quanto previsto nel precedente comma, il presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve intendersi risolto di diritto.
L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’INGV, via PEC ai numeri forniti e previa anticipazione via e-mail alle caselle di posta elettronica indicate, le eventuali variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra sempre nel rispetto della citata legge n. 136/2010; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
ART. 7 -- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’INGV provvede alla gestione dell’esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella persona del , per il monitoraggio e le verifiche di conformità intermedie e finale.
Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’affidatario comunicherà per iscritto all’INGV il nominativo del proprio Responsabile di contratto, indicando n. di fax, indirizzo e-mail, contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Ogni comunicazione relativa all’esecuzione del presente contratto avviene via PEC ai numeri forniti e previa anticipazione via e-mail alle caselle di posta elettronica indicate.
Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comporteranno la modifica del presente contratto.
ART. 8 - CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO
L’esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell’attestazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il DEC provvederà a redigere i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio.
Il DEC provvede a redigere l’attestazione di regolare esecuzione del contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’esecuzione. La certificazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’affidatario, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’affidatario; la certificazione di regolare esecuzione.
Il DEC rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l’affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l’accettazione all’affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’affidatario anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Nel caso in cui il DEC non coincida con il RUP, i verbali devono essere inviati a quest’ultimo per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.
In caso di esito negativo dell’attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al precedente comma si intende non avverata.
ART. 9 -- PAGAMENTI
Il pagamento dell’importo contrattuale, pari a €…………….. (euro /00), oltre IVA, sarà
corrisposto, da parte dell’INGV, in rate bimestrali posticipate, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, che verrà liquidata a seguito di esito positivo dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 8 del presente contratto.
In ottemperanza al Decreto Ministeriale del MEF n. 55 del 3 aprile 2013, che ha introdotto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art.1 - commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015 (art.25 c.1 D.L. 66/2014) l’INGV non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A - ‘Formato della fattura elettronica’ del citato D.M. n. 55/2013 (Fatturapa).
Il canale da utilizzare per l’invio della fattura elettronica è l’indirizzo di PEC: xxx.xxxx@xxx.xxxx.xx Il codice univoco assegnato è: UFO9LI;
Il codice fiscale e Partita Iva dell’INGV: 06838821004.
In applicazione del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in L. n. 96/2017, a decorrere dal 1 luglio 2017 è esteso anche all’INGV l'obbligo di applicare il meccanismo impositivo ai fini Iva previsto dall' art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment’’.
L’indirizzo della sede legale da riportare nell’intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: INGV, Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso INGV dovranno obbligatoriamente riportare il codice identificativo di gara CIG , tranne i casi di esclusione
previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.
Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali indicati nell’allegato A.
ART. 10 -- REVISIONE PREZZI
La revisione dei prezzi è ammessa e consentita solo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 -- AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE ATTIVITA’ FINO AD UN QUINTO
L’INGV, durante l’esecuzione delle attività, può ordinare all’affidatario, alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o diminuzione delle stesse sino alla concorrenza di un quinto, in aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna all’affidatario.
Oltre detto limite, l’affidatario può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate alle condizioni contrattuali.
ART. 12 -- RISERVATEZZA
Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili da INGV all’affidatario o di cui quest'ultimo venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all’affidatario di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'INGV. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all’INGV in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.
ART. 13 - PROPRIETÀ’ INTELLETTUALI
I risultati delle attività svolte e la relativa documentazione derivanti dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto sono di proprietà esclusiva di INGV, e saranno consegnati alla stessa al termine del contratto.
I contenuti ed i risultati delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere utilizzati dall’affidatario né ceduti a terzi.
ART. 14 -- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 108, del D.Lgs. 50/2016 può essere risolto in caso di eventuale certificazione ‘‘positiva’’/assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente, a:
comunicazione antimafia;
rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche già oggetto di autodichiarazione.
In caso di avveramento dell’evento dedotto in detta condizione risolutiva, l’INGV darà tempestiva comunicazione all’affidatario tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.
ART. 15 -- RECESSO DAL CONTRATTO
L’INGV, salvi i casi di recesso previsti dall’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva, ai sensi dell’art. 1, co. 13 del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e il Fornitore affidatario non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip Spa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad INGV.
In caso di recesso di INGV, l’affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
L’INGV si riserva di recedere dal contratto in caso di inosservanza da parte dei dipendenti dell’affidatario del codice di comportamento dei dipendenti INGV.
ART. 16 -- SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso non avendo l’affidatario dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.
ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
Al presente contratto si applica l'imposta di registro in caso d’uso, con ogni relativo onere a carico dell’affidatario.
ART. 18 -- INCEDIBILITÁ DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
É fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l’INGV, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
I crediti derivati dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione se non previa autorizzazione scritta dell’INGV.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 20 -- DOMICILIO DELLE PARTI
Ai fini del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l’INGV elegge il proprio domicilio in Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 -- 00000 Xxxx e l’affidatario presso la sede legale, sita in ………………………………
Letto, approvato e sottoscritto
Per INGV Per WIND TRE S.p.A.
Il Direttore della Ragioneria
e del Bilancio INGV Il Procuratore speciale
Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Dott.
(x.xx digitalmente) (x.xx digitalmente)