CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5031/01e n. 5338/02
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5031/01e n. 5338/02
DEFINIZIONI:
Aderente: la persona fisica o giuridica che, in relazione a un contratto di Locazione Finanziaria erogato dalla Contraente o da altra società da quest’ultima controllata, ha aderito alle Polizze.
Assicurato: la persona fisica, che può coincidere con l’Aderente, per la quale è prestata l’assicurazione.
Assicuratori – Compagnie: per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente, relative alla Polizza n. 5031/01, CARDIF ASSURANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Xxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 669.754.976, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1254537, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.
Per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea, relative alla Polizza n. 5338/02, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A.,
Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Xxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA. , C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.
Attestato di Assicurazione: documento emesso dalle Compagnie che attesta la conclusione del contratto e l’accesso alla copertura assicurativa.
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 – 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’ISVAP al n. D000200005, che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono contratti di Locazione finanziaria concessi dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.
Data di Decorrenza: il giorno di ricezione da parte della Compagnia, della Dichiarazione di Adesione e di Buono Stato di Salute debitamente sottoscritta dall’ Assicurato, a seguito di proposta telefonica alle coperture assicurative. Tale data è riportata nell’ Attestato di Assicurazione, inviato dalle Compagnie.
Decesso: la morte dell’Assicurato.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere (lavoratori e casalinghe) o di frequentare il proprio corso di studi (studenti).
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile
dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. ISVAP: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Locazione finanziaria: operazione di finanziamento, altrimenti
detta “leasing finanziario”, con la quale la Contraente concede un bene in uso all’Aderente, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Pacchetto Assicurativo: l’insieme delle Polizze Collettive n. 5031-01e n. 5338-02.
Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizze: le Polizze Collettive n. 5031-01e n. 5338-02 stipulate fra Contraente ed Assicuratore.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Art. 1 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’art. 5, le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per Decesso per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Invalidità Permanente, per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici o Privati.
Le Polizze, che includono le garanzie sopra elencate, e che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente. I clienti della Contraente potranno aderire al Pacchetto Assicurativo mediante un unico atto di adesione.
Art. 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
E’ assicurabile la persona fisica, di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni, legale rappresentante o altro soggetto indicato dall'Aderente (legato allo stesso da qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione), che ha sottoscritto un contratto di Locazione Finanziaria concesso dalla Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 70° anno di età dell’ Assicurato. L’assicurando deve poter rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia contenuta nel Modulo di Adesione. Inoltre, al momento dell’adesione, lo stesso non deve riportare una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore al 40%. Si aderisce al Pacchetto Assicurativo sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
Per ogni singolo contratto di Locazione Finanziaria può essere assicurata una sola persona e l’importo massimo assicurabile è pari ad Euro 100.000,00. Nel caso di stipulazione di più contratti di Locazione Finanziaria da parte del medesimo soggetto, l'importo massimo assicurabile è pari ad Euro 100.000,00 con riferimento alla somma delle operazioni di Locazione Finanziaria.
Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione
Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza così come riportato nell’Attestato di Assicurazione. La prima frazione di Premio non sarà addebitata prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
Art. 3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 72 mesi dalla
data di erogazione;
- in caso di cessione del contratto di Locazione Finanziaria a terzi;
- estinzione o risoluzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla scadenza inizialmente prevista anche a seguito di furto, perimento, perdita totale del bene o insolvenza;
- in caso di liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Permanente prestate da Cardif VIE S.A. in forza della Polizza n 5031/01.
Art. 3.3 Estinzione o risoluzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria
In caso di estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione, la copertura assicurativa cessa e non sarà richiesto all'Aderente il pagamento delle restanti quote di premio mensili.
Art. 4 Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla addebito della prima frazione di Premio, dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori per via telefonica al numero 00.000.000.000, oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Xxx Xxxxxxxx, 00 –Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, delle frazioni di Premio eventualmente già corrisposte al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte delle Compagnie, della comunicazione del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso da una delle Polizze Collettive implica, necessariamente, il recesso dall’altra, costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
5.1 Copertura assicurativa per Decesso
(a) Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è il decesso, qualunque possa esserne la causa.
(c) Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore liquida una somma pari al 130% della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere, allo stesso tasso di interesse convenuto nel Contratto di Leasing calcolata al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Locazione Finanziaria, oltre a quanto ancora dovuto per le frazioni di Premio residue ed al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente
(a) Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell’Invalidità rilevante per la Prestazione. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le
assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
(c) Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(d) Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore liquida una somma pari all’attualizzazione dei canoni a scadere, allo stesso tasso di interesse convenuto nel Contratto di Leasing, risultante al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Locazione Finanziaria, oltre a quanto ancora dovuto per le frazioni di Premio residue ed al netto dell’anticipo, di eventuali importi di canoni insoluti e di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
5.3 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici, Privati o Lavoratori Autonomi.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
(c) Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni ad eccezione dei contratto di Locazione Finanziaria con durata non superiore a 12 mesi nel cui caso si applica un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'indennità pari ai canoni mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, oltre a quanto ancora dovuto per le frazioni di Premio mensili relative allo stesso periodo ed escluso il valore di riscatto. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
Art. 6 Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b) Xxxxxxxx avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14
giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) Xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) Xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) Infortuni già verificatisi o malattie già in essere, anche se non noti o diagnosticati, alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) Xxxxxxxx conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate;
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di:
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Art. 7 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiaria irrevocabile è la Contraente, che fin d’ora accetta, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell’Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall’Aderente e, per l’eccedenza, l’Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza. La Contraente accetta fin d’ora il beneficio e si impegna affinché questo sia accettato anche dalle altre società da essa controllate, eroganti i contratti di leasing, a cui sia eventualmente abbinata la copertura assicurativa garantita dalle Polizze.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico, anticipato e dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato). L’ammontare totale del Premio si ottiene secondo la seguente formula:
4,50% * Importo della Locazione Finanziaria
Il Premio, il cui importo totale comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione è indicato nel Modulo di adesione, è pagato dalla Contraente all’Assicuratore in un’unica soluzione alla Data di Decorrenza; verrà frazionato e addebitato con i restanti canoni mensili a scadere del contratto di locazione finanziaria.
E’ riconosciuta in media all'intermediario una remunerazione sul premio al netto delle imposte pari al 50%.Ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 euro la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 50,00 .
Art. 9 Massimali
Per ciascun Assicurato, la Prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
- per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente: Euro 100.000 per singolo Assicurato, nell’ambito dell’insieme delle operazioni di Locazione Finanziarie stipulate dal medesimo Aderente;
- per la garanzia Inabilità Temporanea e Totale: Euro 3.500 per indennità mensile nell’ambito dell’insieme delle operazioni di Locazione Finanziarie stipulate dal medesimo Aderente. La prestazione è limitata inoltre a massimo 12 indennità mensili per Sinistro e per l'intera durata della copertura.
Art. 10 Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – c/o Bamado Servizi Assicurativi S.r.l. - Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx (XX) 00000, fax n. 00.00000000.
L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 840 708 541. (Lun-Ven 8.00 -20.00; Sab 09.00-13.00).
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore):
Decesso: certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di
ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l’età e la capacità di agire; se l’Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente: certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.
Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 11 Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 12 Legge applicabile e lingua del contratto
La legge applicabile alle Polizze è quella italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
Art. 13 Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – c/o Bamado Servizi Assicurativi S.r.l. - Viale della Liberazione 1, Corsico (MI) 20094, fax n. 00.00000000.
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
Art. 14 Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione delle presenti Polizze, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 17 Reclami Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
per la polizza n° 5031-01, a Cardif Assurances Risques Divers
S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxxx,00 – Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
per la polizza n° 5338-02, a Cardif Assurance Vie S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxxx,00 – Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito. Reclami all’ISVAP
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’ISVAP al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
il nome, cognome e domicilio del reclamante;
l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
all’ISVAP che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam- xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx.
Art. 18 Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali dell’Aderente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All’interno delle nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie e comevengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Xxx Xxxxxxxx x. 00/Xxxxxxx X, 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx
Cardif Assurance Vie S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro- tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Xxx Xxxxxxxx x. 00/ Xxxxxxx X, 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx