EMENDAMENTI AS 2598 Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” Roma, 20 maggio 2022
EMENDAMENTI
AS 2598
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
Roma, 20 maggio 2022
STERILIZZAZIONE ONERI CONTRATTUALI PER ARRETRATI
Articolo 1
(Definizione dei profili specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. A decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all’effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”
MOTIVAZIONE
L’emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a partire dal 2022, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento della spesa determinate dall’applicazione della nuova disciplina delle assunzioni. La sterilizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali consente una maggiore possibilità di programmare assunzioni di personale qualificato nei limiti dei criteri di sostenibilità finanziaria previsti dalla disciplina delle assunzioni per gli enti territoriali fondata sul criterio di sostenibilità finanziaria. L’emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.
ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA SULLE LINEE DI INDIRIZZO FABBISOGNI PERSONALE
Articolo 1
(Definizione dei profili specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)
Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole “, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento prevede che sulle linee di indirizzo Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale ci sia un accordo in Conferenza unificata per gli aspetti che riguardano gli enti territoriali.
PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Articolo 2
(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche (gli enti locali) dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»
MOTIVAZIONE
L’emendamento ha l’obiettivo di incentivare le amministrazioni pubbliche all’utilizzo delle forme di comunicazione in rete previste dall’ordinamento e di superare l’obbligo di ricorso alla Gazzetta Ufficiale che incide sui costi e i tempi delle procedure di reclutamento.
RIDUZIONE TEMPI MOBILITÀ NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Articolo 3
(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. All’articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti “otto giorni” ovunque ricorrano. All’articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole “entro quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti “entro venti giorni”.»
MOTIVAZIONE
L’emendamento ha l’obiettivo la riduzione dei tempi necessari all’amministrazione pubblica per procedere alla indizione dei concorsi: l’intero iter richiede attualmente fino a 45 giorni, mentre si ritiene congruo un periodo di massimo 20 giorni, al fine di accelerare le procedure di assunzione degli enti locali.
ACCELERAZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Articolo 3
(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio social network, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»
MOTIVAZIONE
L’emendamento ha l’obiettivo di consentire di accelerare i tempi di pubblicazione delle procedure di reclutamento nelle more di entrata in funzione del portale unico del reclutamento.
TRASFERIMENTI DI PERSONALE PER LA GESTIONE AGGREGATA DEGLI APPALTI
Articolo 6
(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)
Al comma 1, lettera b), nelle modifiche al comma 1-quinquies, dopo le parole “dei ministeri,” aggiungere le parole “presso le Province e le Città metropolitane,”.
MOTIVAZIONE
La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture che gestiscono gli appalti in forma aggregata anche attraverso il comando di personale proveniente dagli enti territoriali.
TRASFERIMENTI DI PERSONALE PER LA GESTIONE AGGREGATA DEGLI APPALTI
Articolo 6
(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.”
MOTIVAZIONE
La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire alle centrali di committenza locali, alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture che gestiscono gli appalti in forma aggregata attraverso l’immissione di personale proveniente dagli enti territoriali con procedure di mobilità.
TERMINE DI ADOZIONE DEL PIAO
Articolo 7
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Al comma 1, le parole “entro il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2022”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento ha come obiettivo lo slittamento al 31 dicembre 2022 dell’adempimento relativo al PIAO, per evitare duplicazione di interventi nell’anno in corso e in coerenza con la natura programmatoria dello strumento stesso.
LIMITE SALARIO ACCESSORIO NEL DL 34/19
Articolo 7
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. All’ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole “per garantire l'invarianza” sono aggiunte le parole “per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento permette di incrementare, per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell’articolo 33 del DL34/2019, in presenza di incremento del personale in servizio rispetto all’anno 2018, con riferimento anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l’attuazione di progetti PNRR. L’emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.
NEUTRALIZZAZIONE SPESA PER ASSUNZIONI ETEROFINANZIATE
Articolo 7
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. Il comma 3 septies dell’articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:
“3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato a garantire che le Province e le Città Metropolitane, che già negli anni precedenti al 2021, hanno contabilizzato nei propri rendiconti la spesa di personale adibito a funzioni trasferite o delegate e le relative entrate, di neutralizzare tali importi, consentendo così l’individuazione di un valore soglia “identitario”. In caso contrario le Province che già prima del 2021 avevano nella propria dotazione organica personale assunto eterofinanziato rischiano di non rispettare il valore soglia dell’articolo 4, pregiudicando così la piena -e propria- potenzialità assunzionale per gli anni 2022 e seguenti.
NEUTRALIZZAZIONE SPESA PER INCENTIVI TECNICI
Articolo 7
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d’anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”
MOTIVAZIONE
L’emendamento chiarisce che la spesa di personale degli enti territoriali per gli incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, che è già finanziati nel contesto delle previsioni dei rispettivi quadri economici, è neutrale rispetto alla disciplina delle assunzioni negli enti territoriali. La neutralizzazione deve essere assicurata sia per gli impegni esigibili nella gestione di competenza di ciascun esercizio, sia per quelli reimputati agli esercizi successivi, in quanto ivi esigibili, finanziati dal fondo pluriennale vincolato entrata.
TEMPORANEA DEROGA AL LIMITE SALARIO ACCESSORIO AI FINI DEL PNRR
Articolo 7
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l’anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30%, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
MOTIVAZIONE
L’emendamento ha l’obiettivo di consentire agli enti locali di adottare soluzioni organizzative temporanee per fronteggiare il carico di lavoro che tutti gli uffici degli enti locali stanno affrontando in qualità di soggetti attuatori degli interventi legati al PNRR.
In tale veste sono infatti responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti, dettagliatamente indicate nella Circolare MEF n.9/2022.
Per fronteggiare queste esigenze è sicuramente più funzionale, rispetto al ricorso a strutture esterne o a professionisti esterni, valorizzare le proprie risorse umane, anche in coerenza con l’obiettivo del PNRR di rafforzare il personale delle pubbliche amministrazioni, con l’innesto di nuove energie e di risorse ad alta specializzazione.
Si sottolinea che attualmente le amministrazioni locali si trovano nella impossibilità di adottare soluzioni organizzative adeguate proprio per gli stringenti limiti al salario accessorio che impediscono di adeguare il trattamento economico del proprio personale (es. retribuzione di posizione dirigenti e responsabili , specifiche responsabilità, ma anche budget di lavoro straordinario) all’ingente carico di lavoro che si sta riversando sugli uffici e che non può trovare esclusivo riconoscimento nell'incentivo dell'art.113 del Dlgs.50/2016.
PERSONALE SPECIALIZZATO IN PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE
Art. 8
(Disposizione per FormezPA)
Dopo il comma 3 aggiungere il comma seguente: “3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l’assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.”
Di conseguenza, al comma 4, sostituire le parole “dal comma 1, pari a 60 milioni di euro” con le parole “dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro”.
MOTIVAZIONE
La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire a Province e Città metropolitane di assumere personale altamente specializzato per rafforzare le strutture di progettazione e di gestione degli appalti. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali richiede l’innesto di personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito delle attività gestite da FormezPA – RIPAM, sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
Per la copertura delle assunzioni a tempo determinato da parte dello Stato - circa 13 milioni di euro all’anno per complessivi 40 milioni per il triennio 2022-2024 - si provvede attraverso una riduzione corrispondente del fondo previsto all’articolo 8, comma 4 del decreto.
LIMITI TEMPORALI INCARICHI PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Art. 10
(Disposizioni in materia di conferimenti di incarichi per il piano nazionale di ripresa e resilienza)
Al comma 1, sopprimere le parole “da almeno due anni”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato ad estendere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorre a soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di attuazione del PNRR a tutti i soggetti in quiescenza, per poter consentire di utilizzare al meglio la novità introdotta dal decreto.
AMBITO DI APPLICAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
Art. 10
(Disposizioni in materia di conferimenti di incarichi per il piano nazionale di ripresa e resilienza)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: “La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato ad estendere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorre a soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di rilancio degli investimenti.
PERSONALE TEMPO DETERMINATO PROVINCE PER PNRR E FONDI DI COESIONE
Art. 11
(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. All’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole “nel PNRR” sono aggiunte le seguenti “, nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali”.»
MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato ad estendere la non rilevanza della spesa di personale a tempo determinato rispetto ai valori soglia di cui all’articolo 33, comma 1-bis del dl. 34/19, non solo alle assunzioni per il PNRR, ma anche alle assunzioni per la realizzazione degli altri investimenti finanziati da fondi europei, nazionali e regionali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle province nella progettazione e realizzazione degli investimenti locali.
TERRITORIALIZZAZIONE DELL’AGENDA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Art. 26
(Supporto tecnico operativo per misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di territorializzare l’Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l’impatto dell’attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»
MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato ad estendere le attività di territorializzazione dell’Agenda di sviluppo sostenibile 2030 anche nei territori provinciali, oltre che a livello regionale e metropolitano.
TRANSIZIONE AL DIGITALE NELLE PROVINCE
Art. 32
(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l’anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno su al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno , n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 dello stesso decreto-legge.”
MOTIVAZIONE
Nel PNRR non sono previsti progetti specifici per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali. La questione è stata posta a livello politico dall’UPI al Ministro Xxxxx, ma per essere affrontata strutturalmente occorre intervenire a livello normativo.
A questi fini, si prevede un fondo specifico gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale che consenta alle Province di beneficiare di finanziamenti che possano favorire i loro processi di transizione digitale. La previsione di specifici finanziamenti per le Province in questo campo consente di potenziare le loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ed amministrativa, a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio e a vantaggio di tutto il Paese.
UTILIZZO RIBASSI D’ASTA PER AUMENTO PREZZI MATERIALI
Art. 47
(Misure per l’attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero Istruzione)
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all’aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell’energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
MOTIVAZIONE
La proposta normativa ha la finalità di consentire di agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti…).
L’emendamento consente agli enti locali di disporre dei ribassi d’asta ottenuti per interventi di edilizia scolastica, che altrimenti confluirebbero automaticamente nel Fondo Unico Edilizia scolastica di cui al DL 179/2012 art. 11 comma 4-sexies.
L’utilizzo dei ribassi d’asta avviene secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
Tale previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi ma consentirebbe in molti casi di portare a termine interventi oggi divenuti irrealizzabili.
INDAGINI DIAGNOSTICHE
Art. 47
(Misure per l’attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero Istruzione)
Dopo l’art. 47, aggiungere il seguente:
(Manutenzione scuole)
1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l’anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
MOTIVAZIONE
Con il DM 734 del 08/08/2019 sono stati stanziati € 40.000.000,00 per lo svolgimento delle indagini diagnostiche e € 25.900.000,00 per gli interventi urgenti che si sarebbero resi necessari a seguito delle verifiche su solai e controsoffitti.
Con successivo Decreto direttoriale n. 2 del 8 gennaio 2020 sono state approvate le due graduatorie per il finanziamento delle indagini di edifici di Comuni (all. a) e Province e Città Metropolitane 8all.b).
Con la Nota Ministeriale 4651 del 07/04/2021 viene indicata la data del 31/12/2021 quale termine per lo svolgimento delle indagini e relativa rendicontazione;
Nonostante la scadenza generale per la rendicontazione fissata al 31/12/2021 (linee guida Ministero istruzione del 7 aprile 2020), con il DM 254/2021 sono stati finanziati, gli interventi, superiori ai € 20.000,00, resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche degli enti che al 03/08/2021 avevano già concluso lo svolgimento delle indagini e la relativa rendicontazione utilizzando, come indicato nello stesso DM 254/2021, quale criterio utile per l'assegnazione delle risorse, l'individuazione degli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione.
L’emendamento è finalizzato a finanziare anche gli ulteriori interventi urgenti resisi necessari a seguito delle indagini finanziate dal DM 734/2019 per gli Enti che hanno chiuso la fase di rendicontazione entro il 31/12/2021 in regola quindi con le previsioni contenute nelle Linee Guida del 7.04.2020, che tuttavia non avevano rendicontato anticipatamente (3/08/2021) poiché non erano a conoscenza di tale criterio di priorità.
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
Art. 47
(Misure per l’attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero Istruzione)
Dopo l’art. 47, aggiungere il seguente:
“Art. 47-bis
Responsabilità per la sicurezza nelle scuole
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s’intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell’Istruzione del residuo fabbisogno.
MOTIVAZIONE
Il tema della responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici è al centro di acceso dibattito da molti anni ed è evidentemente un tema di centrale importanza.
Occorre assicurare che, una volta effettuata la valutazione dei rischi e definita la conseguente programmazione degli interventi nel limite delle risorse disponibili, si considerino assolti gli obblighi previsti per gli amministratori locali e i dirigenti degli enti locali.
L’emendamento è finalizzato a salvaguardare gli amministratori locali ed i dirigenti degli enti locali che mettano in campo tutte le misure necessarie a prevenire i rischi strutturali con le risorse finanziarie disponibili.