DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1452
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice XXXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2019
Disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario
TIPOGRAFIA DEL SENATO
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante « Disposizioni sul contratto di affidamento fiduciario », mira a colmare una lacuna nell’ordinamento giuridico ita- liano e a portare a compimento i riferimenti al contratto di affidamento fiduciario conte- xxxx nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (detta « legge sul dopo di noi »).
I. In conseguenza della ratifica della Con- venzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sul di- ritto applicabile e il riconoscimento dei trust (legge 16 ottobre 1989, n. 364), l’uso del trust si è diffuso in Italia: in mancanza di una legge italiana, si è trattato sempre di trust disciplinati da una legge straniera.
Contemporaneamente la figura giuridica
« trust » è penetrata in tutto il mondo occi- dentale, anche nei Paesi le cui tradizioni sono fondate sul diritto romano, e la risposta generalizzata è stata quella di forgiare legi- slativamente uno strumento nazionale: così è stato in Argentina (legge n. 24.441 del 1994 che introduce la « propiedad fiduciaria »), in Lussemburgo con la legge sui « contratti fi- duciari » in materia finanziaria (legge 27 lu- glio 2003), in Spagna per quanto riguarda i soggetti portatori di handicap (legge 41/ 2003, del 18 novembre 2003), in Uruguay con la disciplina in via generale del fideico- miso attingendo ampiamente alle regole e ai princìpi dei trust (legge n. 17.703 del 2003), in Francia (2007), nella Repubblica di San Marino (leggi del 2005 e 2010), nei nuovi codici civili della Romania (2011), dell’Un- gheria e della Repubblica Ceca (2014). Si è trattato di disposizioni normative che mirano a « tradurre » la struttura del trust rima- nendo vicino al modello inglese, ma, al tempo stesso, semplificandolo e restringen- done gli ambiti applicativi con significative
varianti che rendono quelle leggi non real- mente competitive rispetto all’originale e tal- volta di problematica applicazione.
L’Italia, che certamente è il Paese di civil law nel quale il trust si è maggiormente af- fermato, ha sinora ritenuto di proporre solu- zioni originali: ne sono prove recenti i pa- trimoni destinati a uno specifico affare (arti- coli 2447-bis e successivi del codice civile) e i vincoli di destinazione (articolo 2645-ter del codice civile). Queste innovazioni si sono rivelate di scarsa efficacia e mai com- petitive rispetto al trust, al punto che nell’ul- tima occasione il legislatore si è arreso e, volendo favorire l’istituzione di rapporti giu- ridici per la protezione dei disabili gravi (legge 22 giugno 2016, n. 112), ha espressa- mente indicato il trust, così lasciando il campo alle leggi sul trust di altri Paesi.
II. Nella legge n. 112 del 2016, tuttavia, è stata indicata anche una seconda tipologia: il contratto di affidamento fiduciario, che la legge ha collocato a fianco del trust, postu- landone la sostanziale corrispondenza fun- zionale.
È risaputo che il contratto di affidamento fiduciario è nato a livello accademico dagli studi di diritto comparato svolti nell’Univer- sità di Genova sotto la direzione del profes- sor Xxxxxxxx Xxxxx e concretizzatisi in pub- blicazioni che hanno attirato l’attenzione delle professioni oltre che degli studiosi. Alla base della costruzione teorica è l’esito delle ricerche storiche dalle quali è risultato che l’insieme dei dati teorici caratterizzanti il trust ebbe origine nella dottrina giuridica canonico-civilistica rinascimentale e quindi sul terreno della tradizione del diritto ro- mano: da essa mosse il diritto inglese e nel
corso del tempo elaborò la figura del trust di common law come oggi la conosciamo. Muovendo da quella paternità culturale, la dottrina del contratto di affidamento fiducia- rio si è riappropriata di concetti e meccani- smi funzionali della civil law ed è pervenuta a elaborare principi e regole che trovano collocazione nel disegno di legge: esso, in luogo di provare a « tradurre » il trust, come hanno fatto quasi tutti gli altri Stati che hanno legiferato in materia, addita una via interamente appartenente alla civil law (come già fece la Repubblica di San Marino con la legge 1° marzo 2010, n. 43).
Una legge sul contratto di affidamento fi- duciario sarebbe l’occasione per l’Italia di proporsi quale guida a numerosi Paesi di ci- vil law che intendono « avere il trust », ma vogliono rimare all’interno della propria tra- dizione giuridica, e di tornare a essere esportatrice e non più solo importatrice di innovazione legislativa.
III. Il testo che si propone esordisce defi- nendo il negozio di affidamento fiduciario in termini di « programma » in favore di uno o più beneficiari, che l’affidatario fiduciario si obbliga a realizzare, eventualmente sotto il controllo di un « garante » (articolo 1). Il programma, elemento tipizzante questo tipo di contratto, non è richiesto dalle leggi stra- niere sul trust.
Il comma 4 dell’articolo 1 specifica che il negozio di affidamento fiduciario può avere origine testamentaria.
Si richiede che l’affidatario fiduciario sia domiciliato o abbia uno stabilimento in Ita- lia (articolo 2) onde assicurare l’efficienza della tutela giurisdizionale.
Il « patrimonio affidato » è distinto dal patrimonio dell’affidatario fiduciario e non entra nella sua successione (articolo 3).
L’affidante, che è titolare di diritti verso l’affidatario fiduciario (mentre il settlor di un trust è assolutamente privo di tutela verso il trustee), può essere temporanea- mente affidatario fiduciario purché (nel trust
questo non è richiesto, anzi è impossibile) del negozio sia parte almeno un beneficiario (articolo 4) e si preveda la presenza di un
« garante ».
Delineati i beneficiari e le conseguenze della loro mancanza (articoli 5 e 6), il testo determina i meccanismi preposti all’attua- zione del programma: i consensi per il com- pimento di atti dell’affidatario fiduciario (ar- ticolo 7), gli obblighi di condotta su di esso gravanti, inclusa la presentazione di un ren- diconto scritto almeno annuale e la limita- zione nel conferimento di mandati a terzi (articolo 8), il divieto di proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento (articolo 9). Quest’ultimo divieto è il ri- svolto della enunciazione del programma (articolo 1): il rapporto contrattuale deve giungere comunque a compimento e il dise- gno di legge si avvale della figura del nego- zio di autorizzazione, in forza del quale l’af- fidante o il garante o altri possono compiere atti dispositivi del patrimonio affidato anche senza il consenso o contro la volontà del- l’affidatario fiduciario e perfino cedere la sua posizione contrattuale a altro affidatario fiduciario (articolo 14): questo potente mec- canismo di efficienza non ha corrispondenza nel trust.
I terzi che contraggono con l’affidatario fiduciario possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio affidato, ma l’affidatario fiducia- rio risponde anche con il proprio patrimo- nio, con diritto di rivalsa, qualora non abbia fatto menzione della propria qualità prima di assumere una obbligazione (articolo 11).
Il progetto sancisce l’annullabilità dei ne- gozi compiuti dall’affidatario fiduciario con- tro le disposizioni contrattuali o in stato di conflitto di interessi e si avvicina alla disci- plina inglese del tracing, ma necessaria- mente con minore efficacia, nel recupero dei beni indebitamente alienati e oggetto di suc- cessive alienazioni (articolo 12).
Passando a temi particolari, il disegno di legge detta norme che favoriscono i negozi
di affidamento fiduciario in favore di sog- getti deboli e dispone quali siano le parti dell’azione di riduzione, così risolvendo punti di difficoltà che sono emersi nella prassi; al tempo stesso, implicitamente mo- difica la quota di legittima spettante a sog- getti deboli, riportandola alle loro effettive necessità entro il limite della metà delle quote spettanti ai legittimari (articolo 15).
Ancora problemi sorti nella prassi sono ri- xxxxx in materia di azione revocatoria (arti- colo 16).
È sembrato necessario, in conclusione, re- golamentare l’esercizio professionale dell’at- tività di affidatario fiduciario o di garante, introducendo specifici requisiti, fra i quali quello dell’assicurazione, e affidando la vi- gilanza al Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 17).
Circa la tutela dei diritti, il testo sancisce la prescrizione decennale dei diritti contro l’affidatario fiduciario (articolo 18), ammette la prova per testimoni senza limiti in ra- gione della natura fiduciaria del rapporto (articolo 19), prescrive la presenza dei bene- ficiari nelle cause che hanno effetti sul pa- trimonio affidato (articolo 20) e determina il tribunale competente sulla base o di un ac- cordo fra le parti o del luogo di residenza o domicilio del beneficiario attore (articolo 21).
La competenza del tribunale è oggetto di disposizioni assai innovative, che mirano al-
l’esercizio di vasti poteri, così replicando la configurazione tipica del giudice in common law; in effetti, questo è un aspetto che le leggi che mirano a replicare il trust hanno sempre ignorato, producendo effetti nefasti sulla appetibilità degli istituti giuridici da esse regolamentati.
Il testo conclude la parte di diritto civile apportando modificazioni al codice civile su questioni attinenti la pubblicità immobiliare (articolo 22).
In materia di trust si sono verificate dif- ficoltà nella tutela penale perché il trustee, come l’affidatario fiduciario, è proprietario dei beni e quindi è difficile configurare il reato di appropriazione indebita; di qui la previsione di una specifica figura criminosa (articolo 23).
Concludono l’articolato le disposizioni tri- butarie che sostanzialmente seguono, da un lato, quanto già legislativamente previsto in materia di trust e, dall’altro, si allineano alla più recente giurisprudenza delle Corte di cassazione in materia di vincoli di destina- zione e imposte indirette (articoli 24-28).
Il testo che si presenta vuole essere anche un esercizio di coerenza linguistica e concet- tuale rispetto al codice civile perché, pur trattandosi di una legge speciale, essa deve potere essere letta armonicamente nel conte- sto del diritto civile tradizionale.
DISEGNO DI LEGGE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
(Negozio di affidamento fiduciario)
1. Con il negozio di affidamento fiducia- rio l’affidante e l’affidatario fiduciario con- vengono il programma che l’affidatario fidu- ciario si obbliga a attuare impiegando uno o più beni a favore di uno o più beneficiari entro un termine non eccedente novanta anni.
2. Le finalità dell’affidamento fiduciario consistono nella realizzazione di vantaggi suscettibili di valutazione economica in fa- vore di specifici soggetti o categorie di sog- getti, denominati « beneficiari ».
3. Il negozio di affidamento fiduciario fra vivi, ogni sua modificazione e l’accettazione dell’affidatario fiduciario devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
4. Qualora il negozio di affidamento fidu- ciario sia contenuto in un testamento, l’ac- cettazione della qualità di affidatario fiducia- rio è disciplinata dalle disposizioni vigenti sulla accettazione della nomina di esecutore testamentario. Nei casi in cui l’affidatario fi- duciario coincide con l’esecutore testamenta- rio non si applica quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 703 del codice civile.
5. Il negozio di affidamento fiduciario può prevedere l’individuazione di un soggetto, denominato « garante », al quale sono attri- buiti poteri di vigilanza sull’esecuzione del medesimo. L’individuazione della figura del
garante del contratto è obbligatoria, a pena di nullità, nel caso in cui:
a) l’affidante assuma temporaneamente la qualità di affidatario fiduciario;
b) vi siano beneficiari minori di età o interdetti o inabilitati o beneficiari di ammi- nistrazione di sostegno o disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lo prevedano specifiche disposizioni di legge.
6. Salvo diversa pattuizione fra le parti, l’esecuzione dell’affidamento fiduciario si presume gratuito.
(Domicilio o stabilimento dell’affidatario fiduciario)
1. A pena di nullità del negozio di affida- mento fiduciario, l’affidatario fiduciario o, in caso di più affidatari fiduciari, almeno uno fra essi deve essere domiciliato o avere uno stabilimento permanente nella Repubblica italiana.
(Patrimonio affidato)
1. I beni, presenti o futuri, determinati o determinabili, trasferiti dall’affidante o da terzi all’affidatario fiduciario ovvero da que- st’ultimo vincolati all’esecuzione del pro- gramma, nonché ogni loro frutto e accresci- mento e ogni trasformazione o permutazione in altri beni per effetto di alienazione o di altra causa costituiscono un patrimonio, de- nominato « patrimonio affidato ».
2. Il negozio può attribuire una denomi- nazione al patrimonio affidato.
3. Il patrimonio affidato:
a) appartiene temporaneamente all’affi- datario fiduciario, che esercita su di esso ogni facoltà dominicale entro i limiti posti dal contratto;
b) è distinto dal patrimonio personale dell’affidatario fiduciario e da altri patrimoni affidati al medesimo;
c) è escluso dal regime patrimoniale della famiglia e dalla successione ereditaria, è impignorabile e insequestrabile da chiun- que se non per l’esecuzione di obbligazioni attinenti all’attuazione del programma o da essa originate.
4. I beni del patrimonio affidato sono te- xxxx dall’affidatario fiduciario separati dai propri. I beni affidati sono singolarmente identificabili come tali, nei modi più idonei secondo la relativa natura. L’affidatario fidu- ciario, qualora sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili, deve contabilizzare il pa- trimonio affidato separatamente.
5. Quando gli affidatari sono più di uno, sorge fra essi una comunione a mani riunite col regime dell’accrescimento.
(Affidante)
1. L’affidante può assumere temporanea- mente la qualità di affidatario fiduciario pur- ché ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno un beneficiario sia parte del negozio;
b) il negozio preveda la figura del ga- rante fin quando l’affidante riveste la qualità di affidatario fiduciario;
c) il programma non vada, anche solo parzialmente, a vantaggio dell’affidante.
2. In mancanza di patto contrario, i diritti e i poteri dell’affidante non passano ai suoi
eredi, né essi subentrano nelle sue obbliga- zioni.
(Beneficiari)
1. Il negozio:
a) indica i beneficiari o le modalità re- lative alla loro individuazione;
b) determina i diritti dei beneficiari sul patrimonio affidato e sui suoi frutti e utilità.
2. Possono essere beneficiari i discendenti di una determinata persona vivente al tempo della conclusione del negozio, benché non ancora concepiti.
3. È valida la disposizione del negozio che rimette all’affidante o all’affidatario fi- duciario o a un terzo:
a) l’indicazione dei beneficiari tra più persone determinate o appartenenti a deter- minate famiglie o categorie di persone o tra più enti;
b) la determinazione dei diritti dei be- neficiari o di alcuni fra essi.
4. Tra i beneficiari possono essere indi- cati:
a) l’affidante, purché non rivesta la qualità di affidatario fiduciario;
b) l’affidatario fiduciario.
(Mancanza dei beneficiari)
1. Se il programma non può essere attuato perché mancano i beneficiari ed è impossi- bile che essi vengano in esistenza entro il termine dell’affidamento, il patrimonio affi- dato e i suoi frutti, in mancanza di diversa disposizione, spettano all’affidante o ai suoi
eredi dal momento nel quale l’impossibilità si è verificata.
CAPO II ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
(Consensi)
1. Il negozio determina in quali circo- stanze il preventivo consenso dell’affidante, del garante del contratto o di un terzo è ri- chiesto per il valido compimento di un atto dell’affidatario fiduciario.
(Obbligazioni dell’affidatario fiduciario)
1. L’affidatario fiduciario si comporta se- condo correttezza e buona fede. Nello svol- gimento delle sue mansioni, l’affidatario fi- duciario:
a) agisce quale soggetto tenuto a sod- disfare esclusivamente interessi altrui e non compie alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche indiretto;
b) usa la diligenza che un soggetto av- veduto userebbe nelle medesime circostanze rispetto a beni propri;
c) se svolge professionalmente l’attività di affidatario fiduciario, impiega la compe- tenza che è ragionevole attendersi da un professionista.
2. L’affidatario fiduciario deve rendicon- tare il suo operato per iscritto, con la perio- dicità opportuna dettata dalle circostanze, ma almeno una volta all’anno, ai soggetti indicati nel negozio e, in ogni caso, ai be- neficiari, secondo l’interesse di ciascuno al-
l’attuazione del programma. In ogni caso non hanno effetto le clausole che prevedano la dispensa preventiva dall’obbligo di rendi- conto.
3. Nel caso in cui vi sia più di un affida- tario fiduciario:
a) il contratto può attribuire specifici poteri a un affidatario fiduciario;
b) gli affidatari fiduciari rispondono so- lidalmente verso i beneficiari, ma ciascuno risponde del proprio comportamento nell’e- sercizio di poteri specificamente e singolar- mente attribuiti.
4. L’affidatario fiduciario può incaricare terzi di compiere uno o più atti per suo conto o a suo vantaggio purché si tratti di atti di natura gestionale del patrimonio affi- dato o di natura professionale.
(Inadempimento)
1. Non è ammessa l’azione di risoluzione del contratto di affidamento fiduciario per inadempimento dell’affidatario fiduciario.
2. L’affidatario fiduciario che non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni è tenuto, fermo il diritto al risarcimento spettante al- l’affidante e ai beneficiari che siano stati di- rettamente danneggiati, a ripristinare il patri- monio affidato nella consistenza che esso avrebbe avuto qualora egli avesse adempiuto alle proprie obbligazioni.
3. L’affidatario fiduciario è tenuto a tra- sferire nel patrimonio affidato ogni vantag- gio indebitamente ottenuto dalla sua posi- zione di affidatario fiduciario, anche se nes- sun danno ne sia seguito ai beneficiari.
(Clausole di esonero da responsabilità)
1. L’affidatario fiduciario risponde del comportamento dei procuratori, consulenti,
gestori e mandatari da lui nominati, nono- stante qualsiasi patto di esclusione o limita- zione della responsabilità egli abbia con essi convenuto, a meno che li abbia scelti e man- tenuti nell’incarico con la diligenza che un soggetto avveduto avrebbe usato nelle mede- sime circostanze rispetto a beni propri.
2. È nullo qualsiasi patto che escluda o li- miti preventivamente la responsabilità del- l’affidatario fiduciario per dolo o colpa grave o mala fede o per atti compiuti in conflitto di interessi.
(Rapporti dell’affidatario fiduciario con i xxxxx)
1. Il terzo che contrae con l’affidatario fi- duciario può sempre esigere che questi giu- stifichi i propri poteri e gli dia copia, da lui sottoscritta, delle rilevanti disposizioni del contratto di affidamento fiduciario.
2. I limiti dei poteri dell’affidatario fidu- ciario sono opponibili ai terzi che ne hanno avuto conoscenza o li hanno ignorati per propria colpa.
3. L’affidatario fiduciario risponde dell’a- dempimento delle proprie obbligazioni le- gali, contrattuali e extracontrattuali con il solo patrimonio affidato. Nel caso in cui non abbia fatto espressa menzione della propria qualità prima di assumere contrattualmente un’obbligazione, l’affidatario fiduciario ri- sponde anche con il proprio patrimonio per- sonale, con diritto di rivalsa sul patrimonio affidato.
(Annullabilità)
1. Sono annullabili i negozi compiuti dal- l’affidatario fiduciario quando il negozio:
a) sia a titolo gratuito, non sia in fa- vore di un beneficiario e non costituisca adempimento di obbligazione;
b) ecceda le limitazioni dei poteri del- l’affidatario fiduciario opponibili al terzo;
c) preveda un corrispettivo notevol- mente diverso dal valore corrente del bene o del servizio, con pregiudizio del patrimonio affidato;
d) sia stato compiuto dall’affidatario fi- duciario in confitto di interessi, del quale il terzo abbia avuto conoscenza o che abbia ignorato per propria colpa.
2. La convalida di un negozio annullabile richiede il consenso di tutti i beneficiari al- lora in vita e del garante del contratto, qua- lora previsto.
3. L’annullabilità di un atto di disposi- zione di beni affidati comporta la nullità dei successivi atti di disposizione senza limite, qualora rispetto a ciascun atto ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’atto sia a titolo gratuito;
b) l’atto preveda un corrispettivo note- volmente inferiore al valore corrente del bene affidato;
c) l’atto sia preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei diritti dei beneficiari;
d) l’acquirente abbia conoscenza della causa di annullabilità, di cui al comma 1, o la ignori per propria colpa.
4. Le fattispecie di annullabilità di cui al presente articolo possono essere fatte valere dall’affidante, da un beneficiario e dal ga- rante del contratto.
5. Nel pronunciare l’annullamento il giu- dice trasferisce il patrimonio affidato ad al- tro affidatario fiduciario, nominato, ove ne- cessario, dallo stesso giudice.
(Sostituzione dell’affidatario fiduciario)
1. Il negozio determina in quali circo- stanze l’affidatario fiduciario può sostituire o
aggiungere altri a sé nei rapporti derivanti dal medesimo.
2. L’affidatario fiduciario non può chie- dere la risoluzione del contratto per ecces- siva onerosità né la riduzione della propria prestazione o la modificazione delle sue mo- dalità di esecuzione onde ricondurla a equità.
(Negozio di autorizzazione)
1. È valida la disposizione con la quale l’affidatario fiduciario autorizza l’affidante o il garante o altri soggetti a trasferire a un di- verso affidatario fiduciario i rapporti deri- vanti dal negozio di affidamento fiduciario e a compiere atti con effetti reali sul patrimo- nio affidato.
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a eser- citare il relativo potere quando un affidatario fiduciario:
a) muoia o divenga incapace e manchi altro affidatario fiduciario;
b) chieda di essere liberato dalle pro- prie obbligazioni;
c) non abbia più il domicilio o uno sta- bilimento permanente nel territorio della Re- pubblica.
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
(Tutela dei legittimari)
1. Se dall’esecuzione del negozio di affi- damento fiduciario discende un atto di libe- ralità, è possibile proporre l’azione di ridu- zione anche nei confronti dell’affidatario fi-
duciario, oltre che contro i beneficiari della liberalità, se esistenti e noti.
2. Nel caso di affidamento fiduciario in favore di un soggetto debole ai sensi del comma 3, si applica quanto segue:
a) il soggetto debole beneficiario può agire in riduzione solo se i beni del patri- monio affidato, da chiunque trasferiti o vin- colati, sono manifestamente insufficienti per il soddisfacimento dei suoi bisogni;
b) i legittimari possono agire in ridu- zione:
1) quando il soggetto debole xxxxxx- xxxxxx sia in vita, con riferimento a quella parte del patrimonio affidato che sia mani- festamente eccessiva rispetto ai suoi bisogni, qualora la relativa quota di legittima sia stata ridotta della metà;
2) quando il soggetto debole xxxxxx- xxxxxx non sia più qualificabile come tale o dopo la morte del medesimo, solo con rife- rimento al patrimonio affidato allora esi- stente.
3. Per « soggetto debole » si intende chi sia interdetto o inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno nonché chi sia disabile grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(Tutela dei creditori)
1. L’azione revocatoria contro gli atti che trasferiscono beni all’affidatario fiduciario o costituiscono vincoli su di essi si propone, se il contratto è in corso, contro l’affidatario fiduciario e contro i beneficiari titolari di di- ritti sui beni trasferiti, se esistenti e noti, come se l’atto fosse stato fatto direttamente in loro favore.
2. È sufficiente che le condizioni dell’a- zione ricorrano nei confronti dell’affidante e,
quando si tratti di atti a titolo oneroso, del- l’affidatario fiduciario o di uno fra i xxxxxx- xxxxx.
(Esercizio professionale della funzione di affidatario fiduciario e xxxxxxx)
1. L’esercizio professionale dell’attività di affidatario fiduciario è riservato a società per azioni, in accomandita per azioni o a re- sponsabilità limitata con sede in uno Stato dell’Unione europea, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) prevedano lo svolgimento dell’ufficio di affidatario fiduciario nell’oggetto sociale;
b) gli amministratori della società pos- seggano i requisiti richiesti per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari;
c) abbia stipulato una polizza assicura- tiva che preveda:
1) massimale di euro 1.000.000 per ogni sinistro e in aggregato per anno assicu- rativo;
2) non applicazione della facoltà di recesso per sinistro da parte dell’assicura- tore;
3) ultrattività quinquennale per il caso di cessazione dell’attività.
2. La funzione di garante può essere svolta da una persona fisica ovvero in forma professionale da una persona giuridica che abbia come scopo sociale prevalente la tu- tela dei soggetti deboli di cui all’articolo 15, comma 3.
3. La vigilanza sulle società che svolgono l’attività di affidatario fiduciario o di garante nei confronti del pubblico è esercitata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Alle persone giuridiche esercenti la funzione di affidatario fiduciario e garante in forma professionale, si applicano le disposi-
zioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
CAPO IV TUTELA DEI DIRITTI
(Prescrizione)
1. I diritti di un beneficiario contro l’affi- datario fiduciario si prescrivono con il de- corso di dieci anni.
(Prova per testimoni)
1. La prova per testimoni di dichiarazioni o accordi verbali successivi alla conclusione del contratto o, nel caso di affidamento te- stamentario, alla morte del testatore è sem- pre consentita.
(Litisconsorzio)
1. Non può essere pronunciata sentenza o altro provvedimento con effetti sul patrimo- nio affidato se non in contraddittorio con i beneficiari del contratto che siano titolari di diritti sul patrimonio affidato o suoi frutti o utilità, ancorché sotto condizione.
(Competenza dell’autorità giudiziaria)
1. La competenza nelle cause e nei pro- cedimenti riguardanti un contratto di affida- mento fiduciario spetta in via esclusiva:
a) al tribunale designato nel contratto di affidamento fiduciario;
b) in mancanza, al tribunale del luogo nel quale il beneficiario che agisce ha la propria residenza o il proprio domicilio;
c) qualora l’azione non sia promossa da un beneficiario, al tribunale del luogo nel quale l’affidatario fiduciario, o un affidatario fiduciario se più di uno, ha il proprio domi- cilio o la propria sede o uno stabilimento permanente.
2. Il tribunale, provvedendo in camera di consiglio con decreto motivato su ricorso del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, assunte, se del caso, sommarie informazioni, può:
a) in mancanza di soggetti titolari di poteri in forza di negozio di autorizzazione o in caso di loro inerzia, trasferire a un di- verso affidatario fiduciario i rapporti deri- vanti dal contratto e compiere atti con effetti reali sul patrimonio affidato;
b) in ogni caso, esonerare un affidatario fiduciario per gravi irregolarità nell’adempi- mento dei suoi obblighi, per inidoneità al- l’ufficio o per avere commesso azione che ne menomi la fiducia e, se richiesto, nomi- nare altro affidatario fiduciario;
c) integrare il contratto per mezzo di nuove disposizioni o modificare o eliminare disposizioni del contratto se ciò appare utile per la migliore attuazione del programma;
d) convalidare atti annullabili dell’affi- datario fiduciario;
e) impartire direttive a un affidatario fi- duciario su richiesta di quest’ultimo o di qualsiasi interessato.
CAPO V MODIFICAZIONI AL CODICE CIVILE
(Modificazioni al codice civile)
1. All’articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 10) è inserito il seguente:
« 10-bis) gli atti che trasferiscono o vin- colano diritti reali immobiliari per l’esecu- zione di un contratto di affidamento fiducia- rio; ».
2. All’articolo 2659, primo comma, nu- mero 1), del codice civile, dopo le parole:
« stato civile; » sono inserite le seguenti:
« la denominazione e il codice fiscale dei patrimoni affidati, » e dopo le parole: « se- condo l’atto costitutivo » sono inserite le se- guenti: « e, per i patrimoni affidati, delle ge- neralità dell’affidatario fiduciario ».
3. All’articolo 2684 del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
« 2-bis) gli atti che trasferiscono o vin- colano diritti reali in esecuzione di un con- tratto di affidamento fiduciario ».
CAPO VI DISPOSIZIONE PENALE
(Introduzione del reato di appropriazione di beni affidati)
1. Dopo l’articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 646-bis. – (Appropriazione di beni affidati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre
a sei anni l’affidatario fiduciario che, vio- lando le obbligazioni previste per legge o dal negozio di affidamento fiduciario, im- piega i beni del patrimonio affidato a pro- prio o altrui profitto ».
CAPO VII DISPOSIZIONE TRIBUTARIE
(Imposta di registro)
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al te- sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modifica- zioni:
a) dopo l’articolo 9 è inserito il se- guente:
« Art. 9-bis. – 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore di affidatario fi- duciario – euro 200,00.
2. Atti di natura dichiarativa dell’esistenza di un negozio di affidamento, del quale il dichiarante sia affidatario fiduciario – euro 200,00.
3. Atti di natura traslativa compiuti da un affidatario fiduciario in favore di chi gli suc- ceda nell’ufficio o si aggiunga ai compo- nenti l’ufficio – euro 200,00.
4. Atti di natura traslativa di diritti sui beni del patrimonio affidato, compiuti dal- l’affidatario fiduciario in favore di benefi- ciari o di altri soggetti in forza di disposi- zioni del contratto di affidamento fiduciario:
a) qualora l’affidatario fiduciario ritra- sferisca all’originario affidante o suoi eredi
– euro 200,00;
b) altrimenti, le stesse imposte, anche se diverse dall’imposta di registro, che sa-
rebbero state dovute in caso di trasferimento diretto da parte dell’affidante »;
b) dopo l’articolo 11-ter è aggiunto il seguente:
« Art. 11-quater. – 1. Contratti di affida- mento fiduciario, atti di accettazione, no- mina, revoca, rinuncia di affidatari fiduciari
– euro 200,00 ».
(Imposte ipotecarie e catastali)
1. Al testo unico delle disposizioni con- cernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, sono apportate le seguenti modifica- zioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
« 2-ter. Per la trascrizione degli atti di tra- sferimento di diritti reali in favore di un af- fidatario fiduciario l’imposta è dovuta nella misura fissa.
2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali qualora l’affida- tario fiduciario trasferisca all’originario affi- xxxxx o a suoi eredi l’imposta è dovuta nella misura fissa »;
b) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. L’imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell’articolo 2, commi 2-ter e 2-quater ».
(Imposte sui redditi)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono appor- tate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole:
« i consorzi » sono inserite le seguenti: « , i patrimoni affidati »;
2) all’ultimo periodo, dopo le parole:
« del trust », ovunque ricorrono, sono inse- rite le seguenti: « o del negozio di affida- mento fiduciario » e dopo le parole: « dal trust » sono inserite le seguenti: « o dal ne- gozio di affidamento fiduciario »;
b) all’articolo 86, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
« 5-ter. Ferme le precedenti disposizioni, il trasferimento a un affidatario fiduciario di beni relativi all’impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa non costituisce realizzo di plu- svalenze o minusvalenze né destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, qualora il negozio di affidamento fiduciario svolga una funzione di garanzia per l’adem- pimento di obbligazioni relative all’esercizio dell’impresa, preveda la restituzione all’affi- dante di tali beni o di quelli esistenti al ter- mine dell’affidamento e l’affidante iscriva in bilancio un’immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni af- fidati ».
(Responsabile di imposta)
1. L’affidatario fiduciario è responsabile delle imposte dovute dal patrimonio affidato e, qualora paghi con mezzi propri, ha diritto di rivalsa.
(Codice fiscale del patrimonio affidato)
1. Le disposizioni relative al codice fi- scale dei contribuenti, di cui al decreto del
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono applicabili ai patrimoni affidati.
2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dall’affidatario fiduciario e ad essa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. Il mutamento dell’affidatario fiduciario non comporta modificazione del codice fi- scale del patrimonio affidato.
(Copertura finanziaria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 si applicano a decorrere dall’eserci- zio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri finanziari derivanti dagli ar- ticoli 24, 25 e 26, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decre- to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
€ 2,00