Contract
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Leasing immobiliare
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto di locazione finanziaria immobiliare riferito ad un cliente (assicurato/utilizzatore) di Credemleasing S.p.A. (contraente della presente assicurazione).
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Che cosa è assicurato?
L’assicurazione è composta da un unico pacchetto di garanzie relative agli eventi dannosi che possano interessare il fabbricato oggetto della locazione finanziaria unitamente ad eventuali danni causati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato. Le garanzie sono articolate in due sezioni.
La sezione Danni Materiali e Diretti – All Risks prevede l’indennizzo di tutti i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni.
La sezione Responsabilità civile della proprietà verso terzi tiene indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà dei fabbricati assicurati.
Per la Responsabilità civile della proprietà verso terzi, è previsto un massimale unico di €2.600.000.
Che cosa non è assicurato?
Per la sezione Danni materiali e diretti – ALL RISKS i danni verificatisi in occasioni di:
franamento, cedimento e smottamento del terreno;
o causati da:
furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati; deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore;
xxxxxx xxxxxxx;
guasti al macchinario, guasti alle apparecchiature elettroniche;
sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;
ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari;
perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
difetti noti al contraente e/o assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza.
Sono altresì esclusi:
i danni di natura estetica;
i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica.
La Società non indennizza i danni al terreno su cui sorge l’attività dichiarata, alle aree verdi in genere e alle apparecchiature elettroniche.
Per la sezione Responsabilità civile della proprietà verso terzi i danni:
da furto;
a cose ed animali che il contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
da presenza, manipolazione o lavorazione di amianto; derivanti dall’esercizio nel fabbricato, da parte dell’utilizzatore o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall’attività personale dell’utilizzatore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
CRSMO02791DUE0119
Garanzie | Franchigia e/o scoperto | Limite |
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato | €2.500 | |
Spese per demolizione e sgombero, rimuovere, trasportare e ricollacare | €100.000 | |
Onorari progettisti e periti | €15.000 | |
Danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale - Ricerca guasti | €2.500 | €100.000 |
Pioggia, vento e cose da esso trasportate, uragani, bufere, tempeste e trombe d’aria – Acqua piovana | €5.000 | 60% della somma assicurata |
Grandine | €5.000 | 30% della somma assicurata con il massimo di €500.000 |
Grandine su fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati | €5.000 | |
Sovraccarico neve | €10.000 | 50% della somma assicurata |
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio | €5.000 | 80% della somma assicurata |
Terrorismo | Scoperto 10% minimo €10.000 | 50% della somma assicurata con il massimo di €2.500.000 per sinistro e per anno |
Xxxxxxxxx classi territoriali 2 – 3 – 4 | 1% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di €20.000 | 50% della somma assicurata |
Terremoto classe territoriale 1 | 1% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di €20.000 | 30% della somma assicurata |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | €25.000 | 50% della somma assicurata |
Gelo e colaggio da impianti automatici di estinzione | €1.000 | €100.000 |
Fenomeno elettrico | €5.000 | €100.000 |
Ricorso Terzi | €1.000.000 |
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. |
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio è definito su base annuale ed è comprensivo di imposte. La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i canoni di leasing come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La scadenza coincide con il termine della locazione finanziaria cui la copertura assicura- tiva fa riferimento. Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso di 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Per le coperture assicurative stipulate a seguito di un contratto di locazione finanziaria, è possibile recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita. Fermo restando il preventivo assenso del contraente, per esercitare il diritto di recesso devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. |
Ci sono limiti di copertura?
In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati.
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Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Leasing Immobiliare |
Data di realizzazione: 01/01/2019 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx%X0%X0-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Sono previste garanzie complementari, sempre operanti: Fenomeno elettrico; Fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Per la sezione Danni materiali e diretti – ALL RISKS i danni verificatisi in occasione di: atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; |
eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo; variazione delle falde freatiche; mareggiate e xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx (xxxxx xxxx); inquinamento e/o contaminazione ambientale; valanghe e slavine; o causati da: dolo dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante; solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; fuoriuscita di materiali fusi; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono altresì esclusi: i danni da impiego di esplodenti in genere; i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche o virus informatici di qualsiasi tipo. Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione, Credemassicurazioni non indennizza i danni: derivanti, connessi o cagionati dai lavori di ristrutturazione; a fabbricati incompleti nelle coperture, nei serramenti e/o nelle pareti causati da pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d’aria, grandine e neve. Per la sezione Responsabilità civile della proprietà verso terzi i danni: dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro relativo alla sezione Danni materiali e diretti – ALL RISKS, l’Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - dare avviso scritto a Credemassicurazione entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; - fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge; - conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. In caso di sinistro relativo alla sezione Responsabilità civile della proprietà verso terzi, l’Assicurato deve dare avviso scritto a Credemassicurazione entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di leasing al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata. In quest’ultimo caso, all’Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questa polizza è rivolta ai clienti di Credemleasing (Contraente della presente polizza) e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di immobili. L’assicurazione tutela dagli eventi dannosi che possano interessare il fabbricato oggetto della locazione finanziaria unitamente ad eventuali danni causati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 25% |
Altri costi | 20% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ASSICURATO (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Leasing Immobiliare
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili
Polizza collettiva N. 90000025ZQ di Credemassicurazioni S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Glossario
• Modulo di adesione (fac simile)
da consegnare all’Assicurato/Utilizzatore prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Edizione 2791T0119
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Condizioni di Assicurazione
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
La presente polizza è vincolata a favore del Contraente; conseguentemente in caso di sinistro, l’indennizzo che sarà liquidato a termini di polizza, non sarà pagato dalla Società senza il preventivo assenso del Contraente. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni delle somme assicurate, storni o recesso dal contratto senza il preventivo consenso scritto del Contraente.
1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato/Utilizzatore ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore devono darne immediato avviso scritto a Credemassicurazioni S.p.A..
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l’assicurazione, Credemassicurazioni S.p.A. stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall’assicurazione gli elementi ai quali l’aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.
Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso l’Assicurato/Utilizzatore non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.
Nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice eserciti il predetto diritto di recesso, la stessa provvederà a restituire all’Assicurato/Utilizzatore la parte di premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del recesso alla data della successiva scadenza annuale.
1.4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza (coincidente con il termine della locazione finanziaria cui la presente copertura assicurativa fa riferimento).
Nel caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing al quale è collegata la polizza, l’Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del contratto di Leasing.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del contratto di Leasing.
1.6 DIRITTO DI RECESSO
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni. Il rimborso del premio non goduto avverrà con regolazione a fine anno. In tali casi la Compagnia Assicuratrice restituirà all’Assicurato/Utilizzatore, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del recesso alla data della successiva scadenza annuale.
Facoltà di Recesso
Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione, l’Assicurato/Utilizzatore ha la facoltà di recedere dall’assicurazione stessa, fermo restando il preventivo assenso del Contraente.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsato all’Assicurato/Utilizzatore, per il tramite del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Facoltà di Recesso in corso di contratto
L’Assicurato/Utilizzatore può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione, fermo restando il preventivo assenso del Contraente.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie cesseranno di avere efficacia alla fine dell’annualità nel corso della quale è stata esercitato il recesso.
In entrambi i casi, per esercitare il diritto di recesso l’Assicurato/Utilizzatore può, alternativamente ed entro i predetti termini:
i. inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni, a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno così come attestata dal timbro postale;
ii. recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di Credemassicurazioni o dell’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’assicurazione, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da Credemassicurazioni o dall’Intermediario;
iii. inviare una comunicazione al recapito fax di Credemassicurazioni al numero 0522-442041.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato/Utilizzatore.
1.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell’Assicurato.
1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
1.9 PAGAMENTO PREMIO
Il Contraente incassa il premio per conto della Società in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.
Il premio è definito su base annuale; l’importo corrispondente al premio annuo è riportato nel Modulo di adesione alla voce “Premio annuo lordo COMPLESSIVO”.
La periodicità di pagamento da parte dell’Assicurato/Utilizzatore e la modalità di incasso del premio da parte del Contraente è la stessa prevista per i ‘canoni di leasing’ come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.
La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di adesione. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite ed il diritto di Credemassicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del C.C..
1.10 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, fatto salvo il caso in cui l’Assicurato/Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.
L’Assicurazione è valida per i fabbricati ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”
2.1 RISCHIO ASSICURATO
a) La Società indennizza all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati nell’ambito della o delle ubicazioni indicate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
b) La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per :
1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del sinistro;
2) rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio – i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati in caso di sinistro;
3) la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile ai beni assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
4) onorario di progettisti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato;
5) gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Relativamente alle spese di cui al punto b) non è operante il disposto del punto 6.7 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle Condizioni di Assicurazione.
2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo con forma a valore intero. Il valore dei beni assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati al punto 6.6.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
3.1 RISCHI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) eruzioni vulcaniche, xxxxxxxx, bradisismo;
4) variazione delle falde freatiche;
5) mareggiate e xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx (xxxxx xxxx);
6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
7) franamento, cedimento e smottamento del terreno; valanghe e slavine;
a meno che il Contraente e/o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
b) causati da o dovuti a:
1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
3) montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari ; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore;
5) errata manovra;
6) guasti al Macchinario, guasti alle Apparecchiature elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi. Sono tuttavia compresi i danni ai beni assicurati da dispersione liquidi e prodotti in genere, per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche ed impianti idrici, igienici, tecnici e di processo di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
sempreché non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso la Società
indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
7) sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;
8) dolo dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
9) solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
10) fuoriuscita di materiali fusi;
11) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Fabbricati o Macchinari;
12) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
13) difetti noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
14) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
c) sono altresì esclusi:
1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
2) i danni da impiego di esplodenti in genere;
3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo dei Fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
4) I danni di contaminazione da:
• sostanze chimiche e biologiche;
• virus informatici di qualsiasi tipo.
3.2 BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
La Società non indennizza i danni a:
a) il valore del terreno su cui sorge l’attività dichiarata;
b) boschi, alberi, coltivazioni ed aree verdi in genere;
c) apparecchiature elettroniche.
a) Relativamente alle “Spese di Demolizione e Sgombero” di cui al punto 2.1) b1, si intendono esclusi i residui del sinistro sia rientranti nella categoria “pericolosi” di cui all’Allegato D del D.lgs. 5/2/1997 n°22 sia disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni o integrazioni.
b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, si intendono compresi in garanzia i danni all’interno del Fabbricato solo in conseguenza alla violenza degli eventi atmosferici che ha, contestualmente alla medesima, provocato rotture, brecce e lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, tale da essere riscontrata su una pluralità di beni assicurati e non.
Inoltre, ai soli effetti di pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d’aria, grandine e neve si intendono esclusi i seguenti beni:
• gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, Macchinario non fisso per destinazione se posto all’aperto;
• Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, eccetto che per i danni conseguenti a grandine (rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto);
• baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici,; tendo-tensostrutture;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
c) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non indennizza i danni a Fabbricati, strutture e serbatoi, ove non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi.
d) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da acqua piovana la Società non indennizza i danni:
• che si verificassero al Fabbricato in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve;
• causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
• ai beni posti all’aperto.
e) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
f) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
La Società ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.
g) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la Società provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello premio stesso relativo al periodo di rischio non corso.
h) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
i) Relativamente ai danni da gelo la Società indennizza i danni causati ai beni assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati, con esclusione dei danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
j) Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita accidentale di fluidi da impianti automatici di estinzione, la Società non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti)
4.1 FENOMENO ELETTRICO (sempre operante)
A parziale deroga del punto 3.1 b) 6) “Rischi esclusi”, la Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti che si manifestassero al Macchinario, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
4.2 FABBRICATI VUOTI ED INOCCUPATI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE
Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione la Società non indennizza i danni:
1. derivanti, connessi o cagionati dai lavori di ristrutturazione;
2. a fabbricati incompleti nelle coperture, nei serramenti e/o nelle pareti causati da pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d’aria, grandine e neve.
Relativamente ai danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio si applicano scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti per l'evento "terrorismo".
CONDIZIONI PARTICOLARI
A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nel modulo di adesione. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l’Assicurato abbia agito senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.
5.2 CONTIGUITÁ E VICINANZE
Il Contraente e/o l’Assicurato sono sollevati dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt dai Fabbricati assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che, dal Contraente
e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato/Utilizzatore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della
Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno . Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due e le decisioni sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
6.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 6.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 “Valore dei beni assicurati ”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.4 b) “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 “Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:
1. Si provvede alla stima del valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area.
2. L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero.
Nel caso in cui al fabbricato oggetto del contratto di leasing vengano apportate delle migliorie a cura e carico dell’Assicurato e sia contrattualmente previsto che queste ultima vengano a far parte integrante del contratto di locazione, in caso di sinistro, tali migliorie saranno considerate assicurate a termini di polizza ritenendo corrispondentemente aumentato il capitale iniziale del costo delle migliorie stesse, anche se l’operazione di aggiornamento del contratto di leasing non sia ancora stata materialmente realizzata al momento dell'evento dannoso.
6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che il valore del fabbricato eccede al momento del sinistro del 20% della somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra le somma assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del fabbricato.
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
6.9 LIMITE D'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ. , per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
6.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 b) 8) “Rischi esclusi”.
6.11 COESISTENZA DI PIÚ GARANZIE RIFERITE AD UN UNICO EVENTO
Qualora si verifichi un evento previsto da più estensioni di garanzia la Società sarà obbligata esclusivamente a corrispondere come massimo il limite di indennizzo più elevato previsto dalle garanzie interessate.
6.12 COESISTENZA DI PIU’ FRANCHIGIE
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole garanzie, una sola franchigia nella misura corrispondente all’importo più elevato fermo restando l’applicazione degli eventuali scoperti previsti.
6.13 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l’Assicurato/Utilizzatore deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato/Utilizzatore deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
6.14 RINUNCIA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le Società controllanti, controllate e collegate;
• i clienti e i fornitori,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
6.15 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETA’ VERSO TERZI
7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, lesioni personali e danneggiamenti, a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile alla sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivagli da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere a norma di legge.
La garanzia comprende, tra l’altro, i danni:
a) derivanti da spargimenti di acqua, esclusivamente in conseguenza di:
- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico – sanitario, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
- occlusioni di tubazioni e condutture:
b) da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel caso di rottura accidentale o guasti di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi:
c) da caduta neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve stessa al tetto ed alla copertura:
d) causati dall’esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, nonché di giardini con relativi alberi di alto fusto, esclusi parchi, attrezzature sportive e per giochi:
e) a cose altrui in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la Sezione “All Risks Xxxxx Xxxxxxx”;
f) derivanti dalla Responsabilità Civile del Contraente nella sua qualità di committente a terzi di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione quali ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni o di innovazione artt. 1120 e 1121 C.C. per danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori stessi.
Gli appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti sono considerati terzi limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (così come definite dall’art. 583 del Codice Penale).
7.2 DEFINIZIONE DI TERZI
Nei confronti della Società di Leasing non sono considerati terzi:
a) i propri legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, i loro coniugi, i figli, nonché i parenti o affini con loro conviventi;
b) i propri dipendenti addetti al servizio del fabbricato per i quali sussiste l’obbligo di assicurazione all’INAIL, che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgono attività di straordinaria manutenzione.
7.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione di cui alla presente Sezione II i danni derivanti:
a) da furto;
b) a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
c) dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto.
e) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
f) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose del Contraente o dell’Assicurato o da
loro detenute (salvo quanto previsto all’art.7.1 lettera e)
g) derivanti dall'esercizio nel fabbricato, da parte dell’ Utilizzatore o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall'attività personale del Utilizzatore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
h) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici
7.4 ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO
Se l’assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri proprietari.
La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni evento il quale resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano implicati più d’uno degli assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata per l’eccedenza a copertura degli altri assicurati.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre le spese di assistenza legale nei limiti di cui all’art. 7.7 della presente sezione):
- € 2.600.000,00 per sinistro con il limite di:
o € 2.600.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;
o € 2.600.000,00 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.
7.7 RICORSO TERZI
A parziale deroga dell’art. 7.3 lettera f) la Società risponde, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, delle somme dovute dal Contraente e dall’Assicurato (ove ne ricorrano i presupposti) nella sua qualità di Utilizzatore, in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la “Sezione 1 All Risks Xxxxx Xxxxxxx” che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Ai fini del presente punto il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’Assicurato.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
8.1 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e dell’Assicurato/Utilizzatore, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente ed all’Assicurato/Utilizzatore stesso.
Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta del Contraente o dell’Assicurato/Utilizzatore, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore in proporzione del rispettivo interesse.
8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
LIMITI D’INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE
(per singola applicazione salvo dove diversamente specificato)
9.1 LIMITI D’INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati nella tabella successiva operano per ciascuna applicazione, se non diversamente previsto.
GARANZIE DANNI DIRETTI | FRANCHIGIE SCOPERTI € | LIMITI DI INDENNIZZO € |
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato | 2.500 | |
Spese demolizione e sgombero | 100.000 | |
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare | 100.000 | |
Onorari progettisti | 15.000 | |
Onorari periti | 15.000 | |
Danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale - Ricerca guasti | 2.500 | 100.000 |
Pioggia, vento e cose da esso trasportate, uragani, bufere, tempeste e trombe d’aria – Acqua piovana | 5.000 | 60% DELLA SOMMA ASSICURATA |
Grandine | 5.000 | 30% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 500.000 |
Grandine su fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati | 5.000 | 30% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 150.000 |
Sovraccarico neve | 10.000 | 50% DELLA SOMMA ASSICURATA |
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio | 5.000 | 80% DELLA SOMMA ASSICURATA |
Terrorismo | SCOPERTO 10% MINIMO 10.000 | 50% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 2.500.000 PER SINISTRO E PER ANNO |
Terremoto CLASSI TERRITORIALI 2 – 3 – 4 | 1% DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO CON IL MINIMO DI € 20.000 | 50% DELLA SOMMA ASSICURATA |
Terremoto CLASSE TERRITORIALE 1 | 1% DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO CON IL MINIMO DI € 20.000 | 30% DELLA SOMMA ASSICURATA |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 25.000 | 50% DELLA SOMMA ASSICURATA |
Gelo | 1.000 | 100.000 |
Colaggio da impianti automatici di estinzione | 1.000 | 100.000 |
Fenomeno elettrico | 5.000 | 100.000 |
Ricorso Terzi | 1.000.000 |
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Glossario
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; fax, telex, telefoni e centralino telefonico; impianti di allarme e segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computer e mini elaboratori.
ASSICURATO: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero il proprietario e l’utilizzatore dei beni concessi in locazione finanziaria (leasing).
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BENI: il fabbricato oggetto dell’assicurazione e del contratto di leasing.
COMPAGNIA ASSICURATRICE / SOCIETA’: la Società che fornisce la copertura assicurativa ovvero Credemassicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero Credemleasing S.p.A.
COPERTURA: la garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO: l'intera costruzione edile e sue pertinenze quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine purché ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato) tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico) e quant’altro costituisca il bene oggetto del contratto di leasing, costruito in materiali prevalentemente incombustibili, anche con solai ed armatura del tetto combustibili.
Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.
Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto e le attrezzature sportive per giochi.
FRANCHIGIA: la parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato.
INCENDIO: combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno (Decreto del Ministero dell’Interno del 26.6.1984).
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credemleasing S.p.A. tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. MACCHINARIO: impianti fissi al servizio del Fabbricato quali: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
MODULO DI ADESIONE: modulo sottoscritto dall’Assicurato/Utilizzatore per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.
POLIZZA: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con la Compagnia Assicuratrice che presta le specifiche coperture.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
RECESSO (O RIPENSAMENTO): diritto dell’Assicurato/Utilizzatore di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
REGOLA PROPORZIONALE: nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di adesione deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
SCOPERTO: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a
esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso oggetto del contratto di assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.
SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
TETTO: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
UTILIZZATORE: il soggetto che avendo stipulato il contratto di leasing con il Contraente ha sottoscritto il
Modulo di adesione.
VALORE A NUOVO: per Fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE INTERO: forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.2 “Valore dei beni assicurati”; tale forma è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
Modulo di adesione
Leasing Immobiliare – Polizza collettiva n. 90000025ZQ
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da CREDEMLEASING S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili
Estremi del Contratto di Leasing
Contratto di Leasing n. | |
Decorrenza adesione polizza | |
Durata |
Utilizzatore/Assicurato
Ubicazione del rischio
Estremi della copertura assicurativa
FAC - SIMILE
(Attenzione: l’efficacia della copertura è determinata dalla corretta individuazione dell’attività svolta nell’immobile assicurato)
Sezione I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS” | |||
Tipo Fabbricato | Classe territoriale | Somme Assicurate | |
Immobili uso abitazione e/o uffici, fabbricati civili adibiti ad abitazioni e/o uffici per non meno di 3/4 della superficie complessiva dei piani | |||
Immobili ad uso alberghiero | |||
Fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione | |||
Classe di rischio | Immobili adibiti a stabilimenti industriali, depositi commerciali o negozi | ||
Sezione II – RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ VERSO TERZI | Somme assicurate | ||
Massimale unico assicurato | € 2.600.000,00 |
Premio annuo lordo comprensivo di imposte nella misura del 22,25%
Premio annuo lordo | |
Di cui costi a carico dell’Utilizzatore/Assicurato | |
Parte dei costi riconosciuta all’intermediario (pari al 25% del premio al netto delle imposte) |
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione alla Polizza collettiva, tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e rispondente alla proprie esigenze, con particolare riferimento a:
1) Allegato 3 “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” e Allegato 4 “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto”, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018;
2) Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni (Mod. 2791D0119), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac-simile del Modulo di Adesione (Mod. 2791T0119), Documento informativo sul trattamento dei dati personali (Mod. 5309/0518).
Firma
Periodicità del premio e mezzi di pagamento
La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i ‘canoni di leasing’ come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.
Il sottoscritto Assicurato dichiara infine:
di voler aderire in qualità di locatario del bene assicurato alla polizza collettiva sopra indicata;
di approvare specificamente, agli effetti degli art 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.3 variazione di rischio - art. 1.5 tacita proroga del contratto - art. 1.6 diritto di recesso
- art. 6.2 obblighi in caso di sinistro - art. 6.3 esagerazione dolosa del danno - art. 6.4 procedura per la valutazione del danno - art. 6.5 mandato dei periti - art. 6.6 determinazione del danno – art 6.7 assicurazione parziale e deroga proporzionale - art. 6.9 limite d’indennizzo – art. 6.10 pagamento dell’indennizzo - art. 6.13 assicurazione presso diversi assicuratori - art. 8.1 gestione delle vertenze di danno – spese legali - art. 8.2 obblighi in caso di sinistro - art. 9.1 limiti di indennizzo scoperti e franchigie;
di essere consapevole che formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione facenti parte del Set Informativo – (codice modulo CRS 2791T0119) che l’Assicurato dichiara di accettare;
FAC - SIMILE
di aver preso atto che CREDEMASSICURAZIONI ha conferito al Contraente CREDEMLEASING un mandato all’incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a CREDEMLEASING equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell’assicurazione;
di essere consapevole che la presente polizza è vincolata a favore del Contraente CREDEMLEASING;
di aver ricevuto la comunicazione informativa relativa all'esercizio del diritto di recesso, come previsto dalla Legge 124 del 4 agosto 2017;
di non avere altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate;
che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C;
di considerare esclusivamente a proprio carico la responsabilità di adeguare l’importo assicurato, nel corso della durata del contratto, in relazione ad eventuali incrementi di valore dell’immobile nel tempo.
Consenso Privacy
Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
- Autorizzo il Titolare ai trattamenti necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti e per la successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, dei rapporti accesi con la Società, nonché per l’esecuzione dei contratti assicurativi sottoscritti e per tutti gli adempimenti connessi, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate, conformemente a quanto indicato al punto 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
Firma
- Autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l’apertura e la gestione del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
Il sottoscritto Assicurato ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l’accesso all’Area Riservata.
Luogo | Data / / | Firma |
Luogo | Data / / | Firma |