Contract
Condizioni Generali di Acquisto di Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. |
I. Premesse In caso di qualsiasi acquisto da parte della nostra società, Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. (di seguito "Schaeffler" o anche "noi"), qualsiasi rapporto giuridico tra noi e il Fornitore sarà e si intenderà regolato dai seguenti termini e condizioni. Eventuali condizioni stabilite dal Fornitore o diversi accordi saranno applicabili solo se concordati per iscritto. In nessun caso, la mancata opposizione, l'accettazione o il pagamento di beni o servizi da parte nostra potranno intendersi quale accettazione di condizioni di contratto stabilite dal Fornitore. |
II. Formazione e Modifica del Contratto 1. Ogni singolo contratto relativo alla fornitura di beni o servizi, nonché eventuali modifiche, accordi integrativi, comunicazioni di cessazione o risoluzione di tali contratti, nonché qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione devono essere inviati via e-mail o via fax, salvo che sia diversamente previsto nelle presenti Condizioni. Se il Fornitore non accetta un ordine entro due settimane dal ricevimento dello stesso, potremo revocarlo in qualsiasi momento. 2. In caso di fornitura di merci, l’accordo di garanzia della qualità, il contratto di logistica, le condizioni supplementari per il commercio internazionale e le istruzioni di spedizione e di trasporto del Gruppo Schaeffler nella versione in vigore al momento della stipula del contratto costituiscono parte integrante delle presenti condizioni. I documenti sono disponibili all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx (tramite la funzione di ricerca) e vengono messi a disposizione del Fornitore su richiesta. |
III. Ambito della fornitura di beni e servizi / Modifiche al campo di applicazione / Ricambi / Subappaltatori 1. Il Fornitore dovrà assicurarsi che tutte le informazioni e le circostanze rilevanti ai fini dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nonché la destinazione d’uso delle proprie forniture gli siano noti con sufficiente anticipo. Qualsiasi offerta fatta dal Fornitore non dovrà comportare alcun costo a carico di Schaeffler. Il Fornitore, prima di presentare un'offerta, deve assicurarsi di aver esaminato attentamente le caratteristiche locali e ogni altra circostanza e di essere certo della situazione specifica risultante dal controllo della documentazione ai fini dell'esecuzione della prestazione e dell'osservanza delle norme tecniche e di altre disposizioni. Il Fornitore è tenuto a verificare tutta la documentazione fornita con riferimento alle caratteristiche locali e ad ogni altra circostanza, la correttezza della documentazione medesima, la fattibilità nonché l'eventuale esecuzione di lavori preliminari da parte di terzi. Il Fornitore dovrà altresì comunicarci per iscritto e senza indugio qualsiasi preoccupazione, dubbio od eccezione con indicazione dei motivi sottostanti e il Fornitore dovrà cooperare con noi al fine di trovare un accordo per l'esecuzione dei lavori. 2. Siamo autorizzati a richiedere al Fornitore modifiche nella progettazione e nella realizzazione o fabbricazione dei beni forniti, a condizione che il Fornitore sia ragionevolmente in grado di soddisfare tali richieste. Il Fornitore deve attuare tali modifiche entro un termine ragionevole. Le Parti si impegnano a concludere accordi reciprocamente soddisfacenti che disciplinino le conseguenze di tali modifiche e, in particolare, i termini di consegna, i costi aggiuntivi e eventuali riduzioni di corrispettivo. Tali conseguenze saranno determinate, in buona fede e a nostra ragionevole discrezione, ove l'accordo sulle questioni di cui al precedente periodo non possa essere raggiunto entro un tempo ragionevole. 3. Il Fornitore garantisce che potrà continuare a consegnarci, per un periodo di 15 anni dopo la cessazione del rapporto di fornitura e a termini e condizioni ragionevoli, i beni forniti o parti di essi come pezzi di ricambio. 4. Il Fornitore avrà facoltà di subappaltare l’adempimento di uno o più obblighi contrattuali solo previa |
autorizzazione scritta da parte nostra. |
IV. Prezzi / Condizioni di pagamento 1. I prezzi concordati sono prezzi fissi. Le condizioni di pagamento devono essere concordate separatamente tra il Fornitore e noi. Le fatture devono essere emesse in conformità ad ogni disposizione di legge applicabile e devono includere, compatibilmente con essa, il numero dell'ordine di acquisto, la linea dell'ordine di acquisto, il nostro conto corrente e il riferimento del cliente, il luogo di scarico, il numero del Fornitore, il numero/codice identificativo del bene oggetto di fornitura, la quantità dei pezzi, il prezzo per pezzo e il volume per consegna. 2. Il Fornitore non ha il diritto di cedere a terzi alcun credito nei nostri confronti né di far recuperare tale credito da terzi, senza la nostra previa approvazione scritta. Nel caso in cui il Fornitore ceda qualsiasi credito o ne consenta il recupero da parte di terzi senza la nostra approvazione, avremo comunque la facoltà di continuare ad effettuare pagamenti al Fornitore con effetto liberatorio. 3. Il Fornitore ha il diritto di compensare i nostri crediti solo se e nella misura in cui i crediti del Fornitore non siano contestati ovvero siano stati riconosciuti in giudizio in modo definitivo e non impugnabile. 4. Il Fornitore non deve opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo che per le eccezioni di nullità (art. 1418), di annullabilità (art. 1425) e di rescissione (art. 1447) del contratto. |
V. Data di consegna / Permessi amministrativi / Controllo delle esportazioni 1. Tutte le consegne sono DAP (Incoterms 2020), compreso l'imballaggio e la conservazione, in un luogo da noi stabilito, salvo diversamente previsto altrove. La nostra società e il destinatario individuato dalla medesima saranno informati della spedizione il giorno stesso della spedizione. Ogni spedizione deve includere una bolla di consegna in duplice copia che riporti il nostro numero d'ordine, il numero del prodotto e il numero del Fornitore. Le date e i termini concordati sono vincolanti. Il Fornitore è tenuto ad informarci immediatamente per iscritto di eventuali ritardi nella consegna. Il Fornitore deve inoltre indicare i motivi di tale ritardo e i tempi previsti. Se il motivo del ritardo non è imputabile al Fornitore, il Fornitore potrà invocare tale motivo solo se il Fornitore ha adempiuto al suo obbligo di comunicarcelo tempestivamente. 2. Il Fornitore dovrà darci comunicazione di ogni autorizzazione ovvero notifica eventualmente necessarie per l'importazione e l'utilizzo dei prodotti consegnati. 3. Il Fornitore dovrà, rispettare tutte le leggi e i regolamenti, eventualmente applicabili, in materia di controllo delle esportazioni dell'Unione Europea, degli Stati Uniti ovvero ogni altro requisito in materia di controllo delle esportazioni. Il Fornitore dovrà ottenere ogni necessaria autorizzazione prima di trasferire a Schaeffler prodotti o informazioni tecniche e dovrà comunicarci, anche senza espressa richiesta, i rispettivi numeri di classificazione per il controllo delle esportazioni relativi ai predetti beni e informazioni tecniche (ad es. la legge statunitense: ECCN) e le eventuali restrizioni al trasferimento di tali informazioni tecniche e merci. Il Fornitore si impegna a mettere a nostra disposizione tutte le informazioni necessarie per l'osservanza di tali disposizioni in qualsiasi caso. Saremo autorizzati a risolvere il contratto con effetto immediato nei confronti del Fornitore nella misura in cui una modifica di disposizioni di leggi, nazionali o internazionali, tempo per tempo applicabili in materia di controllo delle esportazioni, ovvero di regolamenti o di nostre norme interne basate su di essi, renda impossibile o illegittimo, o faccia apparire impossibile o illegittimo, l'accettazione delle prestazioni contrattuali o l'adempimento degli obblighi contrattuali per il futuro prevedibile. |
VI. Accettazione della fornitura 1. L'eventuale accettazione dei lavori o dei beni forniti avverrà successivamente al completamento dei medesimi mediante nostra formale controfirma sul relativo documento di accettazione. In relazione a prestazioni che non possono essere verificate o valutate successivamente, il Fornitore è tenuto a dare a |
Schaeffler tempestiva comunicazione scritta, richiedendone la valutazione. E’ da considerarsi esclusa qualsiasi accettazione tacita per mancata risposta ad una richiesta di verifica, o mediante pagamento o utilizzo effettivo. 2. Un’accettazione di qualsiasi tipo che sia richiesta dalle autorità competenti, in particolare l'accettazione da parte di esperti riconosciuti, sarà disposta dal Fornitore a proprie spese prima dell'accettazione della fornitura, nella misura in cui ciò non sia espressamente escluso dall'ambito della prestazione. Eventuali certificati ufficiali che attestino l'assenza di difetti, autorizzazioni o accettazioni ufficiali dovranno esserci forniti in tempo utile prima dell'accettazione della fornitura. |
VII. Riservatezza / Informazioni 1. Il Fornitore (i) manterrà segrete tutte le informazioni, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, documenti, know-how, campioni, dispositivi di produzione, modelli, altri supporti (collettivamente, le "Informazioni"), (ii) non potrà rendere tali informazioni disponibili a terzi (ivi compresi i subfornitori) senza il nostro consenso scritto e (iii) non potrà utilizzare tali Informazioni per scopi diversi da quelli da noi determinati. Questi obblighi si applicano mutatis mutandis a copie e duplicati. Tale obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni (i) che il Fornitore aveva già ottenuto legittimamente al momento della divulgazione, a condizione che tali informazioni non fossero soggette a un obbligo di riservatezza, (ii) che il Fornitore ottenga in seguito legittimamente senza essere obbligato a mantenere riservate tali informazioni, (iii) che siano o diventino generalmente conosciute senza alcuna violazione del contratto da parte di una delle parti o (iv) destinate alla divulgazione o all'uso indipendente per cui il Fornitore abbia ricevuto l'autorizzazione. Il Fornitore non può pubblicizzare il proprio rapporto commerciale con noi senza il nostro previo consenso scritto. 2. Ci riserviamo la proprietà e tutti gli altri diritti (come, ad esempio, il diritto d'autore) sulle Informazioni. Le copie possono essere fatte solo con il nostro previo consenso scritto. La proprietà delle copie si trasferisce in capo a noi al momento della creazione di tali copie. Il Fornitore concorda con noi che il Fornitore medesimo conserva le copie per conto della nostra società in qualità di depositario. Il Fornitore si impegna a conservare correttamente a proprie spese tutti i documenti e gli altri oggetti, comprese le copie degli stessi, che sono stati messi a disposizione del Fornitore, a conservarli in perfetto stato, a stipulare un'assicurazione per essi e a restituirceli o distruggerli, in qualsiasi caso su nostra richiesta. Il Fornitore non ha alcun diritto, per qualsiasi motivo, di trattenere tali oggetti. Il Fornitore dovrà confermare per iscritto la restituzione integrale o la distruzione dell'oggetto in questione. 3. Qualora il Fornitore violi gli obblighi stabiliti all’articolo VII.1, una penale pari ad Euro 25.000 (venticinquemila) sarà immediatamente esigibile per ogni violazione. Il Fornitore si riserva il diritto di far determinare la penale con sentenza del tribunale. I danni saranno compensati con le eventuali penali contrattuali pagate. L'applicazione della penale contrattuale non limiterà il nostro diritto al risarcimento dei danni ulteriori. |
VIII. Controllo di qualità Il Fornitore è tenuto a monitorare costantemente la qualità delle proprie prestazioni. Prima di ogni consegna dei prodotti contrattuali, il Fornitore dovrà assicurarsi che i prodotti destinati alla consegna siano privi di vizi e conformi ai requisiti tecnici concordati e il Fornitore dovrà garantire ciò per iscritto. |
IX. Garanzie / Rimborso dei costi / Periodo di garanzia / Risarcimento 1. Controlleremo la merce in consegna solo in relazione a vizi manifesti e a evidenti variazioni nel tipo, qualità o nel volume. Nel caso di vizi di questo tipo, provvederemo a darne comunicazione senza ritardo. Inoltre, daremo comunicazione dei vizi non appena tali vizi vengano rilevati durante lo svolgimento dell’attività commerciale. In relazione a quanto sopra, il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, al diritto di far valere la mancata tempestività della denuncia dei vizi. 2. Se la merce consegnata è difettosa, avremo il diritto di esercitare i diritti ex lege previsti, salvo che le |
seguenti condizioni dispongano diversamente. Nel caso in cui la sicurezza del prodotto sia a rischio o qualora dovesse sussistere il pericolo di un danno particolarmente elevato o sia compromessa la nostra capacità di consegnare i prodotti ai nostri clienti, avremo il diritto, previa notifica al fornitore, di sanare noi stessi i vizi o di farli sanare a terzi. I costi derivanti dall'adozione di misure correttive, ai sensi del periodo che precede, saranno a carico del Fornitore. Resta salvo qualsiasi altro diritto (ivi compreso il nostro diritto di risolvere il contratto o di ridurre il prezzo d'acquisto ai sensi dell'art. 1492 c.c., così come il diritto al risarcimento danni). 3. Se il Fornitore si avvale di un terzo per l'esecuzione di una prestazione, in particolare se il Fornitore non produce direttamente la merce ma la acquista da terzi, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per il fatto del terzo nonché di qualsiasi altra persona impiegata nell'adempimento di un'obbligazione. 4. In caso di rivendicazioni da parte di terzi in relazione alla titolarità dei beni forniti, il Fornitore dovrà risarcire a Schaeffler i danni che dovessero derivarne, fermo restando quanto previsto dalla legge, e in particolare dagli articoli 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 e 1489 c.c.. Il Fornitore dovrà risarcire Schaeffler in caso di rivendicazioni da parte di terzi per merci difettose, se e nella misura in cui un danno sia dovuto ad un vizio delle merci consegnate dal Fornitore. 5. In aggiunta ai diritti ex lege previsti e/o ai diritti derivanti da quanto precede, il Fornitore, ai sensi dell'articolo 1512 c.c., dovrà garantirci il buon funzionamento dei prodotti forniti entro un periodo di garanzia di 36 mesi dalla data di ricevimento della consegna del Fornitore. In relazione a quanto precede, il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, al diritto di far valere la mancata tempestività della denuncia del difetto di funzionamento. |
X. Svolgimento del lavoro presso le nostre sedi 1. In relazione a qualsiasi prestazione eseguita presso le nostre sedi si applica il Regolamento Aziendale per gli Appaltatori, che può essere consultato all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx (utilizzando la funzione di ricerca) e sarà messo a disposizione del Fornitore su richiesta. Il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni del Servizio di Protezione e Prevenzione. 2. Il Fornitore non può impiegare per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, presso le nostre sedi, persone che sono da noi impiegate o che sono state da noi impiegate negli ultimi 6 mesi senza previa autorizzazione scritta. |
XI. Materiali, Imballaggi e Strumenti forniti da noi Materiali, parti, contenitori, imballaggi speciali, utensili, strumenti di misura o materiali o articoli simili (di seguito, ognuno identificato come "Accessorio") rimangono di nostra proprietà. In caso di specificazione di Accessori, unione o commistione di Accessori, diventeremo comproprietari dei nuovi prodotti. La nostra quota di comproprietà sarà pari al valore proporzionale degli Accessori rispetto al valore complessivo del nuovo prodotto. Il Fornitore non avrà facoltà di sollevare alcuna eccezione al fine di evitare o ritardare la restituzione degli Accessori. |
XII. Strumenti Salvo eventuali pattuizioni contrarie, acquisiremo la piena proprietà o comproprietà degli strumenti nella misura in cui abbiamo contribuito ai costi comprovati per gli strumenti utilizzati nella produzione della merce fornita. A partire da tale momento, acquisiremo automaticamente la (com)proprietà degli strumenti. Gli strumenti rimarranno in prestito al Fornitore. Il Fornitore richiederà il nostro consenso (nel senso giuridico o fattuale del termine) per lo smaltimento degli strumenti, per lo spostamento degli strumenti o per disattivare definitivamente gli strumenti. Il Fornitore dovrà etichettare gli strumenti di nostra proprietà o tenuti in comproprietà, a seconda dei casi. I costi per la manutenzione, la riparazione e la sostituzione degli strumenti saranno a carico del Fornitore. Gli strumenti sostitutivi saranno di nostra proprietà nella stessa proporzione degli strumenti originali. In caso di comproprietà di uno strumento avremo diritto di prelazione sulla quota di comproprietà del Fornitore. |
Il Fornitore deve utilizzare strumenti di nostra (com)proprietà esclusivamente per la produzione dei beni forniti. Al termine della consegna, il Fornitore deve, su richiesta, consegnarci immediatamente gli strumenti. Per gli strumenti di cui siamo comproprietari, dopo la consegna dei medesimi, dobbiamo rimborsare al Fornitore il valore attuale della quota di comproprietà del Fornitore. In nessun caso il Fornitore ha il diritto di trattenere gli strumenti. L'obbligo del Fornitore di restituire gli strumenti vale anche nel caso di un significativo peggioramento della sua situazione finanziaria e nel caso di interruzioni prolungate del rapporto di fornitura. Il Fornitore dovrà assicurare gli strumenti nel rispetto di quanto concordato o, in difetto di tale specifico accordo, secondo gli usi. |
XIII. Software Il Fornitore si impegna a modificare/migliorare il software secondo le nostre istruzioni e in cambio di un adeguato rimborso dei costi per un periodo di 5 anni dalla spedizione dell'articolo fornito, salvo che la fornitura non comprenda un software standardizzato. Se il software provenga da un subfornitore del Fornitore, il Fornitore dovrà obbligare anche tale subfornitore secondo quanto precede. |
XIV. Impossibilità di consegna a lungo termine Nel caso di impossibilità di consegna a lungo termine o qualora il Fornitore si trovi di fronte ad un significativo peggioramento della propria situazione finanziaria, avremo facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita. Qualora si verifichi uno dei suddetti eventi nei confronti del Fornitore, il Fornitore sarà obbligato a collaborare con Schaeffler, nei limiti di quanto ragionevolmente possibile, al fine di trasferire la produzione degli prodotti ordinati a noi o a terzi, supporto che includerà la concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale nella misura in cui tali diritti siano necessari per la fabbricazione del prodotto o dei prodotti in questione. Tali licenze devono essere concesse secondo gli usi propri del settore. |
XV. Disciplina applicabile 1. Il Fornitore dovrà astenersi da azioni od omissioni che, indipendentemente dalla modalità della partecipazione, possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie o azioni penali, in particolare per corruzione o violazione delle norme antitrust o della concorrenza e per qualsiasi reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, per il Fornitore, i suoi dipendenti o i terzi incaricati dal Fornitore medesimo e deve, in generale, rispettare tutte le leggi (tra queste, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008) nonché tutti gli obblighi di legge (tra questi, l'obbligo di regolare e tempestivo pagamento di tutte le imposte e contributi sociali relativi a e/o a favore dei propri dipendenti) connessi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali nei confronti di Schaeffler. Qualsiasi violazione di quanto precede, ai sensi del presente art. XV.1 è di seguito indicata come "Violazione". Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare Violazioni. A tal fine, il Fornitore sarà responsabile del rispetto e della corretta esecuzione da parte dei propri dipendenti e dei rappresentanti di eventuali subappaltatori e/o di altri terzi incaricati dal Fornitore delle disposizioni di cui al presente art. XV. e dovrà svolgere le opportune attività di formazione. 2. Su nostra richiesta scritta, il Fornitore dovrà fornire informazioni in merito alle misure sopra prescritte, in particolare con riferimento al contenuto e allo stato di attuazione. A tal fine, il Fornitore dovrà rispondere in modo completo e accurato ad un questionario di conformità da noi rilasciato e ci fornirà i documenti relativi a tale questionario. 3. Il Fornitore ci informerà tempestivamente di qualsiasi Violazione e dell'avvio di indagini ufficiali da parte di qualsiasi autorità in merito a una Violazione. Inoltre, ove vi siano indicazioni di una Violazione da parte del Fornitore, siamo autorizzati a richiedere informazioni scritte inerenti la Violazione e tutte le misure adottate dal Fornitore per porre rimedio alla Violazione ed evitare Violazioni future, nonché per far cessare immediatamente la Violazione. 4. In caso di violazione di uno dei suddetti obblighi, il Fornitore dovrà cessare immediatamente tali azioni, |
risarcirci di tutti i danni subiti a causa di tale violazione ferma restando la nostra facoltà di risolvere qualsiasi contratto con il Fornitore senza preavviso. Avremo facoltà di chiedere un risarcimento nel caso di eventuali reclami da parte di terzi o richieste di risarcimento di danni che siano stati causati da una violazione del suddetto obbligo da parte del Fornitore, dei suoi subappaltatori o dei loro rispettivi subappaltatori. 5. In caso di violazione della legge antitrust sotto forma di restrizioni fondamentali, e cioè in caso di accordi di cartello o pratiche concordate a cui abbia aderito il Fornitore in materia di fissazione dei prezzi, manipolazione delle offerte, quantità, preventivi, territori o consumatori, l'importo dei danni sarà pari al 15% delle vendite nette dei prodotti o servizi del Fornitore interessati dal cartello e venduti a noi prima che venissimo a conoscenza della violazione. Il diritto di provare un minor danno effettivo o l'inesistenza di qualsiasi danno effettivo da parte del Fornitore non sarà in alcun modo pregiudicato. Ciò varrà anche per eventuali richieste di risarcimento danni di maggiore entità, nonché per ogni altra nostra pretesa derivante dalla legge o dal presente contratto. 6. Il Fornitore prende atto inoltre del Codice di condotta del Gruppo Schaeffler nella sua versione in vigore al momento della conclusione del contratto, che può essere reperibile sul nostro sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx (utilizzando la funzione di ricerca) o che sarà inviato al Fornitore su richiesta. Il Fornitore garantisce inoltre di introdurre e attuare nella propria organizzazione i principi di base ivi contenuti per una condotta commerciale responsabile. Il Fornitore garantisce che anche i subappaltatori coinvolti in relazione alle prestazioni contrattuali saranno soggetti allo stesso obbligo. In caso di conflitto tra il Codice di Condotta del Fornitore e le disposizioni delle presenti Condizioni di Acquisto, prevarranno le presenti Condizioni di Acquisto. |
XVI. Miscellanea 1. Il luogo dell’adempimento di tutte le consegne e prestazioni è il luogo di destinazione da noi indicato. 2. Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di conflitto di leggi italiane e disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG). Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Milano (Italia). Fermo restando quanto precede, saremo inoltre autorizzati a promuovere un'azione legale nei confronti del Fornitore presso qualsiasi altro foro competente. 3. Qualora una specifica clausola di questi termini e condizioni sia annullata o dichiarata nulla, le restanti clausole rimarranno valide. Le Parti si impegnano, in buona fede, a sostituire qualsiasi clausola nulla con una clausola valida che conduca ad un risultato economico equivalente a quello della clausola originaria. 4. In caso di conflitto o discrepanze tra la versione italiana e la versione inglese dei presenti termini e condizioni, la versione in lingua italiana prevarrà su quella inglese. |
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Fornitore riconosce ed accetta espressamente le seguenti clausole: III.4 – diritto del Fornitore di subappaltare qualsiasi suo incarico solo con il previo consenso scritto di Schaeffler, IV.2 – divieto per il Fornitore di cedere a terzi qualsiasi credito nei confronti di Schaeffler, o di far recuperare tale credito da terzi, senza il nostro previo consenso scritto, IV.4 – clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, IX.4 – garanzia di buon funzionamento, XII – diritto di prelazione di Schaeffler in caso di comproprietà di uno strumento. |