CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COMPLESSIVI 37 (TRENTASETTE) AUTISTI DA INQUADRARE CON QUALIFICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO, PARAMETRO 140, DA ADIBIRE ALLA GUIDA DEI MEZZI AZIENDALI DI ATM DI MESSINA, DI CUI N. 30 PER LA DURATA DI MESI DODICI E N. 07 DA AVVIARE NEL SECONDO SEMESTRE PER LA DURATA DI MESI SEI”
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente appalto ha per oggetto l’individuazione, nelle forme di legge, dell’Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, non fronteggiabili con il proprio personale dipendente.
Si prevede l’impiego di numero 37 (trentasette) autisti da inquadrare con qualifica di operatore di esercizio, parametro 140, da adibire alla guida dei mezzi aziendali di ATM di Messina, di cui n. 30 per la durata di mesi dodici e n. 07 da avviare nel secondo semestre per la durata di mesi sei”
Le 37 unità richieste da A T M all’agenzia che risulterà aggiudicataria del servizio, dovranno essere in possesso di patenti D, E e CQC, ed in grado di svolgere attività prevista dalla mansione, le unità in possesso della patente di tipo E dovranno essere almeno (9) nove.
L’appalto del servizio di somministrazione comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.
Art. 2 – Normativa di riferimento e norme di rinvio
Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e segnatamente delle previsioni di cui agli artt. 20 e sgg. del D.Lgs 276/2003 e delle disposizioni di cui al vigente Contratto Collettivo Aziendale.
L’appalto sarà eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, e, per quanto ivi non previsto, dalla normativa vigente in materia.
Art. 3 - Valore economico e limiti d’utilizzo
L’importo presunto complessivo dell’appalto e di Euro 1.105.500,00 (unmilionecentocinquemilacinquecento/00), (incluso dell’aggio offerto o utile d’impresa) oltre IVA.
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente svolte.
Art. 4 - corrispettivo del servizio
A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la stazione appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate.
Il prezzo orario offerto dal Somministratore ed accettato dalla stazione appaltante per la realizzazione del servizio s’intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
Esso s’intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.
Per il servizio di somministrazione, la stazione appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario complessivo offerto in sede di gara.
Il prezzo orario complessivo s’intende comprensivo, in particolare, dei seguenti oneri:
1) Ricerca, selezione e formazione del personale.
2) Retribuzione, ivi compreso il trattamento accessorio, tredicesima, quattordicesima;
3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR;
4) Premio assicurativo INAIL;
5) Sostituzione del personale;
6) Oneri per la sicurezza del lavoro;
7) Oneri di cui ai fondi per la formazione;
8) Assicurazione di responsabilità civile per danni casuali a terzi e all’ente in cui prestano servizio;
9) Assenze legittime;
10) Visite mediche ed accertamenti preliminari all’assunzione;
11) Costi amministrativi generali e specifici del personale;
12) Utile d’impresa.(Aggio o margine d’impresa)
La stazione appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Per le ore straordinarie, qualora richieste ed autorizzate da ATM, saranno applicate le maggiorazioni tariffarie orarie nella misura pari a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri e verrà applicato sempre l’aggio offerto in sede di gara.
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l’applicazione dl riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti, se a seguito di eventuali accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di forme di salario accessorio, laddove previsto dal contratto collettivo aziendale, tale salario sarà corrisposto, su richiesta della stazione appaltante, dal Somministratore e rimborsato dalla stazione appaltante senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo a fronte di tale servizio. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla stazione appaltante al Somministratore con le stesse modalità previste per i dipendenti di ATM.
Art. 5 - Attivazione e tempi delle somministrazioni
Le prestazioni di lavoro saranno richieste, previa stipula di contratto, per n. 30 autisti per la durata di mesi dodici e per n. 07 autisti da avviare nel secondo semestre per la durata di mesi sei.
La stazione appaltante procederà, sulla base dei turni giornalieri programmati ad avviare in servizio il personale addetto alla guida.
Le eventuali informazioni ulteriori saranno fornite per iscritto tramite fax o posta elettronica agli indirizzi comunicati dal Somministratore ed eventualmente anticipate telefonicamente in caso d’urgenza.
Art. 6 - Tipologia del lavoro somministrabile. Requisiti prestatori
In considerazione che ATM è un’Azienda pubblica del Comune di Messina e svolge servizio pubblico, essa si riserva la facoltà di proporre alla Società di lavoro somministrato Aggiudicataria, per la selezione dei candidati, criteri definibili attraverso l’attribuzione di punteggi oggettivi, quali:
Età anagrafica;
Residenza;
Esperienza di guida maturata presso aziende di TPL;
Anzianità di disoccupazione;
Carichi familiari.
Il Somministratore dovrà fornire n. 37 unità da inquadrare con la qualifica di operatore di esercizio par. 140 del CCNL Autoferrotranvieri in possesso di patenti D, E e CQC, ed in grado di svolgere attività prevista dalla mansione.
Le unità in possesso della patente di tipo E dovranno essere almeno (9) nove.
L’onere dell’accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore e pertanto è completa responsabilità della Società Aggiudicataria l’intera procedura di selezione e la scelta dei candidati finali.
I Prestatori avviati dovranno in ogni caso possedere, oltre alla necessaria preparazione di base in relazione alla mansione per la quale sono stati selezionati, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I Prestatori dovranno pertanto essere già sufficientemente dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richiesta, in modo tale da assicurare uno standard qualificativo e quantitativo minimo di prestazione conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.
Art. 7 - Obblighi a carico del Somministratore
Il Somministratore si obbliga nei confronti di ATM alle seguenti prestazioni:
- a) di assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 10/09/2003 n° 276 e del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché in base a quanto stabilito nel presente capitolato;
b) di corrispondere direttamente ai prestatori avviati presso la stazione appaltante il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri, per livello di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva eventualmente convenuta all’atto della stipula del contratto e indicata nella richiesta o comunque dovuta al lavoratore per forza di legge o di contratto se espressamente autorizzata dalla stazione appaltante (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasferta, rimborsi spese ecc.). Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti della stazione appaltante, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di somministrazione – ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto, senza che il Somministratore possa pretendere adeguamenti o variazioni del prezzo orario determinato in sede di gara;
c) di provvedere al versamento dei contributi previdenziali, premi assicurativi dovuti;
d) di provvedere all’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) di provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso la stazione appaltante con periodicità mensile;
f) di trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto sottoscritto tra l’aggiudicatario ed il prestatore.
g) Il Somministratore si obbliga ad avviare il servizio entro sette giorni lavorativi dalla stipula del contratto con la stazione appaltante.
Il Somministratore si obbliga ad effettuare informazione e formazione professionale di base dei lavoratori ai sensi del D.lgd 81/2008. Il personale richiesto dalla stazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura del Somministratore in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante.
Il Somministratore si impegna ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con la stazione appaltante per tutta la durata del contratto.
Il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto.
Art. 8 - Obblighi a carico di ATM.
ATM assume i seguenti obblighi:
a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la formazione e l’addestramento specifico, di natura teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;
b) assicurare ai Prestatori la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti addetti alla medesima sede di lavoro;
c) comunicare al Somministratore i contratti collettivi nazionali e decentrati da applicarsi nonché il relativo trattamento retributivo, fondamentale e accessorio;
d) assicurare al Lavoratore il diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Lavoratore inadempiente.
La stazione appaltante, in caso di infortunio del lavoratore, si obbliga ad informare immediatamente e per iscritto, anche tramite fax, il Somministratore al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge.
La stazione appaltante si impegna a garantire che la manodopera somministrata avverrà nel rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, nonché nel rispetto delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 5, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 276/2003 s.m.i.
Art. 9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare tutte le verifiche ed i controlli in ordine alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Il prestatore avviato sarà sottoposto ad un colloquio e ad un periodo di prova di cinque giorni, al termine dei quali, qualora non sia ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, poiché non conforme allo standard qualitativo e quantitativo di attività richiesto, dovrà essere sostituito con altro prestatore entro due giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante medesima.
La stazione appaltante ha la facoltà di verificare l’applicazione da parte del somministratore nei confronti dei prestatori avviati dell’esatta retribuzione in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri.
Art. 10 – Fatturazione
Per il servizio di somministrazione, la stazione appaltante si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio.
Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura. La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione.
Alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:
Il riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia ed inoltre l’indicazione delle eventuali ore straordinarie solo se preventivamente autorizzate e documentate, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo Prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale;
Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
L’imponibile IRAP.
Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione cui si riferiscono. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 30 (giorni) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura , fa fede il protocollo della stazione appaltante.
Qualora al momento delle liquidazioni la stazione appaltante dovesse risultare creditore, per penali, per un importo superiore al saldo stesso, la stazione appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo.
Inoltre, ove tale credito da parte della stazione appaltante, non fosse recuperabile nel modo descritto, la ditta, adeguatamente preavvertita, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la stazione appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva.
Qualora la dita aggiudicataria risulti debitrice dei contributi previdenziali, fiscali assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. E’ fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della stazione appaltante di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti della ditta.
In caso di aggiudicazione della fornitura ad un Raggruppamenti di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I dovranno essere consegnate a cura della società mandataria.
Art. 11- Sostituzione dei Prestatori in caso di assenza
Nel caso di assenze continuative del Prestatore, che superino i 7 giorni, il somministratore si impegna a sostituire il lavoratore con altro di pari profilo professionale, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo e l’aggio delle ore effettivamente lavorate.
Art. 12 - Interruzione del rapporto di somministrazione
In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del colloquio e/o del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore, al Prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente e comunque entro due giorni dalla comunicazione della stazione appaltante, un nuovo lavoratore in sostituzione di quello cessato.
La stazione appaltante, a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dalla stazione appaltante, ovvero per sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del
servizio.
Art. 13 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria nella misura di cui all’articolo 103, comma 1 D.Lgs 50/2016. La fideiussione, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. La fideiussione dovrà inoltre recare le seguenti dichiarazioni:
di aver preso visione dei documenti contrattuali;
di rinunciare al beneficio del termine di cui all’art.1957 del codice civile;
di ritenere valida la garanzia fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale.
La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L’attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal dirigente incaricato.
Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell’INPS e dell’INAIL per contributi Assicurativi e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.
In ogni caso l’aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 14 - Divieto di cessione
E’ fatto divieto al Somministratore di subappaltare il servizio e/o di cedere, neppure parzialmente, il contratto e il credito derivato, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del presente capitolato, per cessione del contratto si intendono anche i casi di fusione per incorporazione del Somministratore in altra azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda ed altri casi di trasformazione, a seguito dei quali venga meno l’originaria identità giuridica soggettiva del Somministratore.
In caso di inadempimenti da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 15- Penalità
In caso di ritardi nella messa a disposizione dei prestatori di lavoro richiesti o nella loro sostituzione, sono applicate le seguenti penalità giornaliere:
fino a 2 giornate lavorative di ritardo : penale pari al costo giornaliero del lavoratore non prestato o sostituito per il moltiplicatore offerto;
oltre a 2 giornate lavorative di ritardo: penale pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non prestato o sostituito per il moltiplicatore offerto
Art. 16 – Recesso e risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con la stazione appaltante senza che siano avviati i Prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dalla stazione appaltante, in tale caso la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre agenzie la fornitura del personale richiesto;
nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’agenzia aggiudicataria;
violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;
inadempimento del Somministratore all’obbligo di corrispondere ai Prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge.
E’ in facoltà della stazione appaltante, nel corso dell’intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni, da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R.
L’esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico di ATM obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal precedente articolo 17, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente capitolato. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di diritto quando la stazione appaltante darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante procederà ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla esecuzione in danno del servizio. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, l’azione di risarcimento di ogni maggior danno, nonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali dei Prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con DLgs 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, sia con riguardo al trattamento dei rispettivi dati personali che con riferimento al trattamento dei dati personali di ogni singolo Prestatore avviato nell’ambito del contratto di somministrazione. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18 - Foro competente
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Catania.
Art. 19 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto generale e dei conseguenti
contratti attuativi saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria del servizio.
Art. 20 - Norme regolatrici del contratto e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal bando di gara si richiamano integralmente il D.Lgs 50/2016, il D.Lgs 276/2003, il Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvierie e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le imprese di lavoro temporaneo. Il presente capitolato speciale, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l’impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Legale Rappresentante della Società Il Direttore Generale ATM Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx