CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA
Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori d’opera
PROVINCIA DI COMO
Lotto n. 1
CONTRAENTE: PROVINCIA DI COMO Xxx XXXXXXXXX 000
00000 XXXX
Codice fiscale/P.I.: 80004650133
Polizza N° | |
Effetto | Ore 24.00 del 29/01/2011 |
Scadenza prima rata | Ore 24.00 del 31/12/2011 |
Scadenza contratto | Ore 24.00 del 31/12/2013 |
Durata | Due anni, undici mesi e due giorni |
Rateazione | Annuale |
INDICE
1.00– Definizioni
2.00 – Condizioni Generali di Assicurazioni
3.00 – Oggetto dell’Assicurazione
4.00 – Estensioni di garanzia
5.00 – Condizioni relative alla denuncia dei sinistri
6.00 – Franchigie
1.00 - DEFINIZIONI
1.01 - DEFINIZIONI
Assicurazione II contratto di assicurazione
Xxxxxxx XX documento che prova l'assicurazione
Contraente PROVINCIA DI COMO XXX XXXXXXXXX 000
00000 XXXX
Assicurato: - la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:
- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario, i dirigenti e i dipendenti e collaboratori tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati,
- tutti i soggetti di cui l'assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, gli stagisti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, gli ingegneri, gli architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, i tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche.
- gli organismi e le associazioni create e/o gestite da o per il personale dipendente;
La Società L’ impresa di assicurazioni nonché le società coassicuratrici
Broker GPA S.p.A: quale mandatario incaricato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Cose
Danno corporale
Danni materiali Massimale per sinistro
Annualità assicurativa
Retribuzione annua lorda
Lavoratori parasubordinati
Sia gli oggetti materiali sia gli animali
II pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
Ogni distruzione, deterioramento, alterazione e danneggiamento totale o parziale di una cosa
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
II periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Quanto al lordo delle ritenute previdenziali il personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello c.d. non INAIL effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni,
I soggetti Inail come definiti dall’art. 5 del Dlgs 23/02/2000 n. 38
1.02 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La presente assicurazione è operante – nei limiti dei massimali pattuiti - per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente nonché per tutte le attività da questi esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessarie.
La garanzia è quindi operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Si precisa che alcune attività possono essere svolte direttamente o per il tramite delle proprie società di capitale che si intendono, pertanto, Assicurati Addizionali.
L'assicurazione comprende la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzatura, di fatto utilizzata o ritenuta utile nello svolgimento delle attività degli Assicurati.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, siano esse norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
2.02 - Variazioni del rischio
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ.
Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.03 - Altre Assicurazioni
Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell’art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
2.04 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l’Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.
I premi devono essere pagati al Broker di cui all’art. 2.13 del presente Capitolato.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ..
La società aggiudicataria dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 l’affidatario ha comunicato che: le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti sono le seguenti.
IBAN …………………………………. Banca o servizio postale – Agenzia …………………..
Sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti: ………………………………………
La società si impegna a comunicare all’Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro 7 gg. Dal verificarsi dell’evento modificativo.
Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Unico di progetto (C.U.P.) così come disposto dall’art. 3 comma 5 L. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o della società Poste Italiane Spa.
2.06 - Xxxxxx e proroga dell’Assicurazione
Durata:
la durata del presente contratto viene stabilita in anni 2 (due), 11(undici) mesi e 2(due) giorni con effetto dalle ore 24 del 29/01/2011 fino alle ore 24 del 31/12/2013
Rescindibilità:
la presente polizza, stipulata per un periodo di più annualità (31/12), sarà comunque rescindibile, a scelta delle parti, al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
Rinnovo:
alla scadenza naturale stabilita al 31/12/2013, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.
Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 60 giorni prima del termine del contratto.
Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale
.
2.07 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.
2.08 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all’emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.09 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
2.10 - Foro competente
Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.
2.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
2.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
2.13 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:
• Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
• Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
• Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
• La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
• Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
• I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
• Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
• La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%.
2..14 - Forma delle comunicazioni
Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta. La Società tramite l’Agenzia presso cui è assegnata la polizza si impegna a fornire obbligatoriamente riscontro alle stesse in tempi ragionevoli.
2.15 - Calcolo e Regolazione del Premio
Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte) è pari a euro 338.000,00= derivante dal seguente conteggio:
⮚ Retribuzioni annue lorde erogate nell'anno 2009, compresi i compensi ai lavoratori “parasubordinati” (riferimento: definizione all’art. 1.01)
€ 11.000.000,00 (xxxxx xxxxx per 30,73 °/°°).
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. Si intende operante un premio minimo imponibile comunque acquisito pari al 75% del premio imponibile annuo di polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
2.16 - Coassicurazione e Delega (opzionale )
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta eccezione soltanto per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
3.00 – Oggetto dell’Assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI (R.C.T. / R.C.O.)
3.01- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al Contraente/Assicurato, verificatosi in relazione all'attività svolta.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) Ai sensi degli art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x. 0000 x xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori subordinati, cosi come definiti dall'articolo 5 del citato D. Lgs 38/2000 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che siastata esperita l'azione di regresso dall'INAIL e che quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x 0000 x xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000 n.38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art. 5 del D.lgs n. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente
3) Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’Inail durante e in occasione dell’attività lavorativa.
La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Lavoro temporaneo
L’assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro autonomi o costituiti in società organizzate o cooperative,definiti “lavoratori temporanei” dalla legge 196 del 24.06.1997.
1. lavoratori temporanei sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l’Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi del 2049 c.c.;
2. il massimale stabilito in polizza per il danno cui di riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro;
3. sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell’Assicurato.
L’Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del
premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa dell’INPS e dell’INAIL ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Esonero denuncia posizioni INAIL
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL fermo l’obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni.
c) Assicurazione responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche ed il territorio in genere.
Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo, sono coperte dalle garanzie di cui alla precedente Sezione “Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti” della presente polizza.
La presente garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
Si precisa che l'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione provinciale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini provinciali.
3.02 MASSIMALI IN CORSO
R.C.T. e RC derivante dalla proprietà di immobili:
Euro 7.500.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
Euro 5.200.000,00 per danni a persone Euro 5.200.000,00 per danni a cose
R.C.O Euro 2.500.000,00 per sinistro
con il sottolimite di Euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro
Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a 7.500.000,00 €.
3.03- CORRESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATI
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione
globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.
3.04 – SOGGETTI ESCLUSI DAL NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’assicurazione responsabilità civile verso Terzi sono esclusi dal novero dei Terzi i dipendenti del Contraente e/o altre persone soggette all’assicurazione obbligatoria di legge (D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965)o rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. 38/200, per gli infortuni subiti in occasione di servizio.
I soggetti di cui sopra sono definiti terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.
Ai fini dell’ operatività responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL) e dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro (in entrambi i casi opera la garanzia R.C.O.).
I prestatori di lavoro sopra definiti sono pertanto considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto della Contraente e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
3.05 - ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché alla proprietà e all’uso di natanti e di aeromobili;
b) da furto, salvo quanto previsto dall’art.4.01;
c) cagionati:
- da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall'art. 4.01 al comma 21;
- a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 4.01;
e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
g)i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. “rischio 2000”);
h) ad integrazione dell’art. 4.01 al comma 18 sono esclusi i danni a cose e strumenti oggetto di lavorazione.
Le assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi salvo l'uso, nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze, di fuochi pirotecnici.
c) I danni di qualsiasi natura derivanti dalla detenzione o impiego d’amianto e i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da campi elettromagnetici.
La responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili non comprende i danni:
a) da furto, salvo quanto previsto dall’art. 4.03 comma 2;
b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza Euro 500.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro. La presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;
c) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
d) derivanti dall’esercizio, nei fabbricati, di industrie, commercio, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l’Assicurato sia chiamato a risponderne nella qualità di proprietario;
e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
4.00 - ESTENSIONI DI GARANZIA
4.01 - ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.CT.
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1. Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture comprese le tenso-strutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
2. Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua la garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni:
- spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture: franchigia Euro 250,00 per sinistro;
- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni o condutture: fino ad un massimale di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno e con la franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
3. Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art.2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
4. Servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
5. Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
6. Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e anno. Sono tuttavia esclusi i danni derivanti da incendio e/o furto.
7. Xxxxx derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
8. Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e para-sanitario;
9. Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni (sportive, ricreative, culturali, artistiche, storiche e simili), congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi,
associazioni (culturali, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
10. Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente / Assicurato
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
11. Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado e corsi in genere (culturali, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, auditori, pensionati, colonie estive e invernali, impianti sportivi e ricreativi, giardini e simili, canili (compreso il servizio di accalappiacani), cimiteri, il tutto ancorché gestito da terzi, in tal caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.
E' compresa, con l'esclusione dei danni da incendio, la responsabilità civile di cui agli artt.1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di Euro 1.500 per danneggiato, con il limite di Euro 50.000 per anno;
12. L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
13. La garanzia comprende, con l'esclusione dei danni da incendio, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare in consegna. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.
/ risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 25.000,00;
14. Danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza;
15. Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, il minimo di Euro 500,00 ed il massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro ed anno;
16. Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 516.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
17. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, o da Enti similari, ai sensi dell'Art.14 della legge 12/06/1984 n. 222;
18. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose mobili che si trovano in ambito dell’esecuzione dei lavori. La garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno;
19. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con franchigia di Euro 150,00 e con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per uno o
più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo;
20. Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo; per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.000,00.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da cedimento o franamento del terreno derivanti da lavori che implichino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento.
21. Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di Euro 500,00;
22. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
La garanzia è prestata con il massimo di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
Sono esclusi i danni da furto.
23. R.C. per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
24. Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori” ovvero di “coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;
25. Xxxxx conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di parcheggi compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro. La garanzia e' operante con il massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto.
26. Gestione di mense.
27. A parziale deroga dell'art. 3.05, lettera d), l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
28. La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.
Sono compresi sia i danni subiti che i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti del Contraente/Assicurato.
È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C. C..
La garanzia è valida purché gli emolumenti versati dal Contraente/Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni versati al personale dell'Assicurato.
29. I tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche che svolgono le attività di formazione e orientamento anche presso persone giuridiche terze rispetto al contraente.
30. Per i danni da inquinamento accidentale - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse
o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con un massimo risarcimento per sinistro/anno di € 250.000,00 con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 e un massimo di 10.000,00
31. Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato nonché da volontari;
32. Per i danni conseguenti all'attività di sgombraneve, nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza.
33. Dal servizio di nettezza urbana, compresi la raccolta, carico, scarico e trasporto (ferma l'esclusione di cui alla a) dell'art.3.05 esclusioni) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre la proprietà e la gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere e l'attività di disinfestazione e/o disinfezione.
34. Per i danni conseguenti all’attività svolta dalla squadra volontari della protezione civile. Si precisa che limitatamente a tale garanzia l’amministrazione è considerata terza così come sono terzi fra loro gli assicurati.
I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con un massimo risarcimento per sinistro/anno di € 1.000.000,00
4.02- ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.
L’assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n.1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. . L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
Il massimale di R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi,
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. Per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
2. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
3. per le malattie professionali conseguenti:
a) a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
b) a volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti
legali del Contraente;
La presente esclusione 3) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 5.01 – Obblighi in caso di sinistro – il Contraente ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
4.03 - ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA della Responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili:
1. Danni prodotti da: rigurgito di condutture e/o tubature e/o spargimento di acqua, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua la garanzia viene prestata nei limiti e con l’applicazione delle franchigie di cui all’art. 4.01 comma 2.
2. La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro e il assimo di 2.000,00€
3. Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, il minimo di Euro 1.000,00 ed il massimo risarcimento Euro 516.000,00 per sinistro ed anno.
5.00 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
(comuni a tutte le sezioni)
5.01 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Premesso che ai fini della garanzai RCT, di comune accordo fra le partim, si stabilisce che saranno inoltrati dall’Assicurato unicamente i sinistri per i quali sia pervenuta la relativa richeista di risarcimento.
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso "prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:
− in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
− in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R.
30.06.1965 n. 1124.
5.02 - GESTIONE DELLE VERTENZE / SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico- giuridiche.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Qualora l’Assicurato riceva un atto di citazione avanti al giudice civile per un importo prossimo al limite della “S.I.R” lo trasmetterà alla Società affinchè questa possa valutare se interesse o meno ad assumere la vertenza
5.03- GESTIONE DEI DANNI IN FRANCHIGIA (Self Insurance Retention”(S.I.R.))
La garanzia RCT , relativamente ai soli danni a cose, opera dopo i primi dopo i primi € 2.000,00, importo che resta a totale carico dell’Assicurato quale “Self Insurance Retention”(S.I.R.) per ciascun sinistro
Si conviene pertanto che:
1. Per i danni a cose il cui ammontare rientri nella “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell’Assicurato;
2. Per i danni a cose per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia espressamente
quantificato per un importo superiore alla “S.I.R.”, il sinistro verrà denunciato alla Società, che ne assumerà per intero la gestione e la liquidazione;
3. Per i danni a cose per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia quantificato per un importo inferiore alla “S.I.R.” oppure una richiesta il cui ammontare non sia quantificato, la gestione e la trattazione del sinistro sarà assunta dall’Assicurato ed il sinistro non verrà denunciato alla Società;
Si precisa che, qualora un sinistro gestito dall’Assicurato, di importo inizialmente inferiore alla “S.I.R.” o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla “S.I.R.”, in deroga all’Art. 5..01 verrà denunciato solo in quel momento alla Società, senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto.
Per i danni a cose di importo superiore alla “S.I.R.”gestiti dalla Società, e per i danni con lesioni a persone e misti (cose + persone), la Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste e dell’importo relativo alla “S.I.R.”, nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Successivamente la Società provvederà a richiedere all’Assicurato il rimborso dell’importo delle franchigie o dell’importo rientrante nella “S.I.R.” previsti dalla presente polizza.
A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all’Assicurato la richiesta di rimborso dell’importo relativo alla “S.I.R.” e a scoperti o franchigie dei sinistri liquidati nell’anno precedente, nonché la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione.
L’Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
5.04 - COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI
La Società, nel tramite dell’agenzia, si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:
✓ numero del sinistro della Società e del Broker
✓ data di accadimento
✓ sezione di polizza attivata a copertura del rischio
✓ nome della controparte
✓ stato del sinistro ( “in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
✓ importo a riserva
✓ importo liquidato
✓ data della liquidazione
Inoltre nel tabulato riepilogativo di fine annualità la Società indicherà:
✓ numero totale dei sinistri “in trattativa”/”liquidati”/”senza seguito”
✓ importo totale “liquidato”, “a riserva”
l'Assicurato/Contraente la Società
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
art. 2.03 - Altre assicurazioni
art. 2.06 – Decorrenza, durata e rescindibilità dell’assicurazione art. 5.01 – Obblighi in caso di sinistro
art. 2.04 – Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro art. 2.10 – Foro competente
art. 2.05 – Pagamento del premio
art. 2.15 – Calcolo e regolazione del premio
l'Assicurato/Contraente la Società