CONVENZIONE
REP. 74/20
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)
DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. – AA.OO.), AGLI ALTRI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA – DAE 2
XX.XX.XX. S.P.A.
~
ATEMEDICAL INNOVATION S.R.L.
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI
Defibrillatori Semi Automatici Esterni (dae)
destinati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (AA.SS.LL. e AA.OO.), agli enti locali, alle società partecipate, agli enti strumentali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della
REGIONE CAMPANIA – DAE 2 CIG N. 814596789E
L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di Settembre presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale € 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Torre Annunziata (NA) il 24/01/1974, C.F. CCCCRD74A24L245N e dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2020
E
ATEMEDICAL INNOVATION S.r.L., con sede legale in Napoli alla Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 965751, C.F./P.Iva 08533201219 rappresentata ai fini del presente atto dall’Amministratore Unico/Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx nata a Napoli il 31/10/1968, C.F. SPNMLS68R71F839L (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) Che Soresa, società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che in esecuzione di quanto precede, Soresa, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determina del Direttore Generale n. 230 del 18/12/2019, una procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la fornitura di DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE), costituita da un unico lotto;
c) che, con Determinazione dell’Amministratore Delegato della Soresa Spa n. 271 del 16/07/2020, il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Atti di Adesione;
d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità della successiva stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di bei/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché, dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Soresa Spa, anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Atti di Adesione emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
b) Amministrazioni Contraenti: XX.XX. operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, Enti Locali (es. Comuni), Società Partecipate, Enti Strumentali e le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania, che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto della presente iniziativa;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa che conseguentemente sottoscrive
la presente convenzione impegnandosi a quanto previsto ed in particolare a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli Atti di Adesione;
d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione;
e) Atto di Adesione (ordinativo di fornitura): documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore vincolante per quest’ultimo con il quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario che ne costituiscono parte integrante;
f) Contratto Richiesta di approvvigionamento: costituisce la richiesta di consegna dei beni oggetto della Convenzione e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni;
g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione ed esecuzione della fornitura. A tale soggetto verrà demandato il compito di monitorare e di controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo la funzione di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;
h) Codice: il D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativo allegato);
l’Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore);
l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore).
La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con il singolo Ordinativo di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Soresa e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati.
Le clausole della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con il Contratto di Fornitura, la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
Descrizione | Quantità | Importo Unitario | Importo complessivo annuale |
Defibrillatore DAE con display modello Saver One D VERSIONE 200J | 600 | € 839,99000 | € 503.994,00 |
La Soresa, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, la Soresa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
-modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b);
- modifiche al contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno emettere l’Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Soresa spa, di ulteriori 6 mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
In caso di esaurimento dei quantitativi, la durata potrà essere estesa di ulteriori 12 mesi, periodo entro cui potrà essere richiesta la fornitura di ulteriori componenti del Sistema.
A seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello schema di convenzione.
La durata di ciascun contratto è pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel relativo Ordinativo di Fornitura. Entro il periodo di validità dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente potrà emettere una o più Richieste di approvvigionamento, le quali costituiscono la richiesta di consegna dei beni oggetto della Convenzione.
Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Soresa., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente alla Soresa ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016;
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Soresa e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Soresa per la stipula della presente Convenzione.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare alla Soresa con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Soresa le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Soresa spa provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Soresa, si riserva di risolvere la Convenzione.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla Soresa per gli adempimenti di cui al comma successivo.
La Soresa., ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.
La Soresa potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni e a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa, con periodicità semestrale, i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Soresa spa stessa, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali previste nel Capitolato Tecnico.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nella presente convenzione e nei contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie mediante l’emissione degli Atti di Adesione, le XX.XX. o Soresa spa, potranno effettuare verifiche ispettive a campione.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 8 – PENALI
Le penali sono definite nell’art. 10 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione Contraente (o a Soresa), nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Soresa), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Soresa a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito dei singoli Contratti si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 9 – CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 25.200,00.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Soresa verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Soresa ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Soresa, relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Soresa spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché, di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene altresì che la Soresa., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Soresa spa;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione della Convenzione è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivati, salvo che non diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso il risarcimento del danno.
Le singole Amministrazioni Contraente procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 lett. b) comma 3 accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico dell’Amministrazione Contraente ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, le Amministrazioni Contraenti potranno procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o comunque fornisca in esecuzione di un contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o comunque fornisca in esecuzione di un Contratto la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica.
L’Amministrazione contraente può altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’art. 8 della presente convenzione.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, Soresa si riserva di risolvere la presente convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della convenzione e/o dei contratti, Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa spa al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 11 – RECESSO
La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
La Soresa e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso della presente Convenzione è causa ostativa all’emissione degli ordinativi di fornitura ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx.
n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
Articolo 13 – RISERVATEZZA
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Soresa hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Soresa.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Articolo 14 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA
Il Fornitore nomina, la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx quale Referente della Convenzione con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Fornitore nomina, inoltre, il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di Xx.Xx.Xx. Spa e di tutte le Amministrazioni Contraenti che hanno aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
La Xx.Xx.Xx. Spa nomina come Responsabile per la gestione della Convenzione l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.
Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Soresa e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura. E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere
a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o la Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Soresa da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del
D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 20 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).
L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Xx.Xx.Xx, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Xx.Xx.Xx di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 21 - CLAUSOLA FINALE
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
x.xx digitalmente
ATEMEDICAL INNOVATION S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione), Articolo 13 (Recesso), Articolo 14 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 23 (Clausola finale).
ATEMEDICAL INNOVATION S.r.L.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
x.xx digitalmente
Frocedura Aferta fer la fornitura di
Defibrillatori 5emi Automatici E5terni (dae)
de5tinati alle Axiende del 5i5tema 5anitario Regionale (AA.55.LL. e AA.OO.), agli enti locali, alle 5ocietà fartecifate, agli enti 5trumentali e alle altre fubbliche ammini5traxioni aventi 5ede nel territorio della
Regione Camfania – DAE 2
CIG 814596S89E
CAFITOLATO TECNICO
5ommario
Art. 1 – Definizioni 2
Art. 2 − Oggetto 4
Art. 3 − Condizioni di fornitura f
Art. 4 − Termini di consegna 6
Art. 4.1 Richiesta di approvvigionamento 6
Art. 4.2 Consegna 7
Art. f – Installazione e collaudo 8
Art. 6 − Formazione del Fersonale 10
Art. 7 − Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full−risk, Costumer−care 11
Art. 7.1 Garanzia 11
Art. 7.2 Assistenza e manutenzione Full−Risk 11
Art. 7.2.1 Manutenzione preventiva 12
Art. 7.2.2 Manutenzione correttiva 13
Art. 7.2.3 Fezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura 1f
Rapporto di lavoro (RIT) 16
Art. 7.3 Customer Care 17
Art. 8 – Accessori Opzionali obbligatori 18
Art. 9 − Monitoraggio 18
Art. 10 − Livelli di Servizio e Fenali 19
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Art. 11 – Forza maggiore 22
Allegati 23
Art. 1 – Definizioni
❒ Apparecchiature: si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “l’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione” (Ministero della Salute).
❒ Amministrazione/i contraente/i: XX.XX. operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, Enti Locali (es. Comuni), Società Fartecipate, Enti Strumentali e altre Fubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto della presente iniziativa.
❒ Accessorio: un prodotto che è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi specifici al fine di completarne la funzionalità e pertanto per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
❒ Fascicolo Macchina: deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato, per ciascun sistema, il
fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sottoelencata, ove applicabile:
- Rapporto di consegna/accettazione;
− Certificato di collaudo;
− Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
− Manuale d’uso (in lingua italiana);
− Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
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− Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;
− Richiesta di intervento;
− Rapporto di lavoro (manutenzione Freventiva, Xxxxxxxxxx e Straordinaria);
− Verbale di controllo funzionale e prestazionale;
− Verbale di dismissione.
❒ Responsabile delle Tecnologie: il Responsabile delle Tecnologie è colui che ha in carico le tecnologie. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
❒ Responsabile della Manutenzione: il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle apparecchiature. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per collaudo: personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per formazione: personale deputato alla formazione indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascuna attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della
fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto;
❒ Ordinativo di fornitura (o anche Atto di Adesione): documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolante per quest’ultimo, col quale l’Amministrazione Contraente
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manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nella documentazione Tecnica prodotta dall’Aggiudicatario e che ne costituiscono parte integrante.
Art. 2 - Oggetto
La Convenzione ha per oggetto la fornitura in lotto unico di:
a) n. 600 (seicento) Defsbysllaroys sems−auromarscs per uso esterno (DAE) corredati ciascuno di n. 1 borsa da trasporto, n. 2 coppie di elettrodi adulti, n. 2 coppie di elettrodi pediatrici e n. 1 kit di rianimazione;
b) Seyvsss connesss (es. consegna, installazione e collaudo, formazione del personale);
c) 8ens accessoys a gagamenro, che il concorrente dovrà offrire:
• TECHE per uso esterno;
• TECHE per uso interno;
• Ulteriori Elettrodi monouso per adulti;
• Ulteriori Elettrodi monouso pediatrici.
I beni ed i servizi oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato tecnico e nei relativi allegati.
Le apparecchiature ed i relativi accessori offerti devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato (intendendo per tale l’ultima release immessa in commercio del modello offerto alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta alla presente procedura), e “pronte all’uso” fino al definitivo posizionamento.
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La fornitura è da intendersi “chiavi in mano”, ovvero, ove necessario, è richiesto che siano incluse tutte le opere propedeutiche all’installazione dei defibrillatori, di teche ad uso interno o esterno se richieste, delle applicazioni software e di tutto quanto necessario per garantirne la corretta funzionalità.
Il Fornitore dovrà presentare in gara un Elaborato tecnico in cui individuerà le eventuali necessità relative all’installazione delle apparecchiature e relativi accessori (es. tipologia di alimentazione elettrica, superficie minima di installazione per la teca). Tali eventuali necessità non saranno a carico del Fornitore. L’Aggiudicatario si impegna altresì a fornire la propria assistenza e tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei lavori.
Art. 3 - Condizioni di fornitura
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato tecnico. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo.
La consegna della fornitura, completa di ogni accessorio, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”).
L’Aggiudicatario si impegna a:
• consegnare le apparecchiature e i relativi accessori all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire;
• fornire i supporti che si dovessero rendere necessari per la piena installazione;
• consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica full−risk post−vendita (come disciplinato dall’art. 7);
• garantire, al momento della consegna, che i prodotti (es. elettrodi, batteria) devono avere una validità residua (scadenza) pari ad almeno il 70% dell’intero periodo di validità.
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Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa, da parte del personale dell’Amministrazione contraente, non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.
Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire la fornitura di parti di ricambio originali e materiale esclusivo e dedicato eventualmente necessari, praticando prezzi non superiori al listino vigente, eventualmente depositati alla Camera di Commercio, al momento della richiesta.
Art. 4 - Termini di consegna
La consegna della fornitura si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 1f2/2006 e ss.mm.ii.).
Art. 4.1 Richiesta di approvvigionamento
A seguito dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura (ossia del documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore), l’Amministrazione contraente potrà emettere una o più Richieste di approvvigionamento entro il periodo di validità contrattuale (ossia 12 mesi). Tale documento costituisce la richiesta di consegna dei beni oggetto della Convenzione e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
• il nome commerciale del bene, comprensivo di accessori;
• il quantitativo della fornitura;
• l’importo complessivo;
• il luogo di consegna con l’indicazione del/i Referente/i dell’Amministrazione contraente;
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• l’indirizzo mail (o altra modalità) dell’Amministrazione contraente per la comunicazione tra l’Operatore economico e l’Amministrazione contraente stessa;
• eventuali accessori opzionali a pagamento;
• ogni altra informazione ritenuta utile dall’Amministrazione contraente ai fini della gestione del rapporto contrattuale;
Art. 4.2 Consegna
I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento alla Richiesta di approvvigionamento e All’atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario (data di consegna) su ciascun D.d.T.
Fer ciascuna Amministrazione contraente, il Fornitore deve garantire la consegna minima mensile di almeno 10 (dieci) apparecchiature, o del maggior quantitativo proposta in offerta tecnica, complete di ogni accessorio, ed eventuali accessori opzionali obbligatori a pagamento richiesti.
Se il numero di apparecchiature ordinate con ciascuna Richiesta di approvvigionamento dovesse eccedere il limite 10 (dieci), il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente sempre garantendo la consegna mensile di almeno 10 DAE o il maggior quantitativo proposto in offerta tecnica.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui in data 01/N/2020 dovesse arrivare al Fornitore un Ordinativo emesso dall’Amministrazione contraente_1 per un numero di 30 DAE e dall’Amministrazione contraente_2 un Ordinativo per un numero di 20 DAE, il Fornitore dovrà garantire:
− entro il 31/N/2020 la consegna di almeno 10 DAE all’Amministrazione contraente_1 e di almeno 10 DAE all’Amministrazione contraente_2;
− entro il 30/N+1/2020, la consegna di almeno 10 DAE all’Amministrazione contraente_1 e dei restanti DAE all’Amministrazione contraente_2;
− entro il 30/N+2/2020, la consegna dei restanti DAE all’Amministrazione contraente_1.
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Fer il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art. 10.
Art. 5 – Installazione e collaudo
Fer ciascuna apparecchiatura e relativi accessori, le operazioni di installazione e collaudo dovranno avvenire entro e non oltre 10 giorni solari dall’avvenuta consegna (data di consegna) purché i siti risultino conformi alle indicazioni riportate dal Fornitore nell’Elaborato tecnico. È cura dell’Aggiudicatario la eventuale verifica preventiva. In caso di verifica preventiva con esito negativo, il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 8 ore, tale eventuale anomalia all’Amministrazione contraente, che dovrà provvedere alla eliminazione della stessa. In tal caso, al termine delle operazioni di competenza dell’Amministrazione contraente, quest’ultima darà comunicazione al Fornitore. A far data da quest’ultima comunicazione, ripartiranno i termini di installazione e collaudo.
Al termine delle operazioni di collaudo effettuato l’Amministrazione contraente, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito “veybale ds collaudo”.
L’esito positivo del collaudo presuppone che il personale all’uopo deputato abbia:
• verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato e deliberato e “pronto all’uso”;
• effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo con l’ausilio di eventuali fantocci e/o simulatori messi a disposizione gratuitamente da parte del fornitore;
• effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo con la fornitura eventuale di kit prova e strumentazione a supporto (es. elettrodi, batteria, simulatore paziente);
• verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo ivi comprese ad esempio le password di sistema.
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In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati ed eventualmente sostituire l’apparecchiatura e/o relativi accessori con beni aventi identiche caratteristiche tecniche e funzionali.
Ove l’apparecchiatura e relativi accessori o parti di essa non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e diagnostiche e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 10 giorni solari dall’avvenuta consegna.
Se entro tale termine l’apparecchiatura o suo accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l’apparecchiatura o suo accessorio e provvedere alla sostituzione della stessa. Resta salvo il diritto da parte dell’Amministrazione contraente, a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo all’apparecchiatura o parti di essa sostituita, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato.
Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall’Amministrazione contraente, successivo ai 10 giorni solari dal termine dell’avvenuta consegna. Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile a titolo gratuito dal Fornitore poiché i
relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.
In sede di collaudo, dovrà essere costituito il “Pascscolo MaccPsna” per ciascuna apparecchiatura e relativi accessori, oltre che fornire indicazione sulle modalità di comunicazione con il Fornitore.
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E’ fatto obbligo di non utilizzare per uso clinico le apparecchiature installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo, in caso contrario l’apparecchiatura utilizzata (con relativi accessori) è da intendersi collaudata con esito positivo.
L’inizio del periodo di assistenza e manutenzione full−risk decorre dal collaudo positivo ed autorizza l’avvio dell’iter di liquidazione dei corrispettivi.
Fer il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art. 10.
Art. 6 - Formazione del Fersonale
L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l’uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature al personale indicato dall’Amministrazione contraente. Il suddetto corso dovrà svolgersi in lingua italiana in conformità al D.lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare un corso per ogni defibrillatore ordinato, dimensionato su un numero minimo di f (cinque) persone da formare in un’unica seduta.
Il personale da formare potrà essere laico e/o sanitario, pertanto l’Aggiudicatario dovrà prevedere due tipologie di corso, uno destinato a personale laico ed uno a personale sanitario. L’Amministrazione contraente indicherà la tipologia di corso che il Fornitore dovrà effettuare.
Tale attività dovrà riguardare almeno:
• L’uso dell’apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
• Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
• Le procedure per la risoluzione dei guasti più frequenti.
Il Concorrente potrà proporre elementi migliorativi che saranno valutati dalla Commissione giudicatrice.
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L’indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale a termine delle operazioni ovvero riportato nel verbale di collaudo relativo a ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da entrambi le parti, da redigere e consegnare a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell’attività.
Si fa presente che in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovrà formare nuovamente il personale senza alcun costo per le Amministrazioni contraenti entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento salvo diversa disposizione.
Fer il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art.10.
Art. S - 5ervizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk, Costumer- care
L’Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.
Art. S.1 Garanzia
Fer le apparecchiature e relativi accessori offerte è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1f12 c.c.), per 24 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.
Art. S.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk
L’assistenza e manutenzione “Full−Risk” (di seguito denominata “assistenza full−risk”) riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down−Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi su ciascuna apparecchiatura e sui dispositivi accessori per la durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla messa in funzione dell’apparecchiatura e relativi accessori che coincide con la data di collaudo positivo.
L’assistenza full−risk deve comprendere:
1. Manutenzione preventiva;
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2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
4. ed ogni altro onere descritto di seguito.
Tali attività saranno espletate dal Fornitore nel luogo di installazione delle apparecchiature secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.
Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.
Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Inoltre, personale all’uopo designato potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full−risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi accessori.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi accessori come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.
Art. S.2.1 Manutenzione preventiva
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La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo eventuale materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva.
Art. S.2.2 Manutenzione correttiva
Fer manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:
• accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell’apparecchiatura;
• individuarne la causa;
• adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
• eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell’apparecchiatura.
Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi accessori.
Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.
Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
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Gli interventi devono essere richiesti al Customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione). Le richieste pervenute al Customer care fuori dall’orario di servizio si intendono ricevute all’orario di inizio attività lavorativa dello stesso. Ad esempio, se il Custumer care è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00, una richiesta pervenuta la domenica mattina si intenderà pervenuta il lunedì ore 8:00, qualora lavorativo.
Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Fertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).
Durante l’intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di usura e dei materiali di consumo necessari.
Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso delle apparecchiature da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato dal Responsabile del contratto o suo delegato.
Il Fornitore deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, che deve avvenire comunque entro 72 ore (includendo il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo di risoluzione guasto). Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 72 (settantadue) ore, il Fornitore è obbligato a fornire apparecchiature (e/o accessorio) muletto (temporaneamente sostitutive) per il periodo necessario al ripristino, onde garantire la continuità assistenziale. Inoltre, l’Aggiudicatario dovrà addurre comprovata evidenza documentale a supporto delle motivazioni per il mancato ripristino. Con la consegna dell’apparecchiatura (o accessorio) muletto, l’intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l’apparecchiatura (o accessorio) entro 60 giorni
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dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. L’apparecchiatura sostitutiva deve avere caratteristiche prestazionali similari, equivalenti o superiori a quelle dell’apparecchiatura (o accessorio) oggetto dell’intervento. L’apparecchiatura sostitutiva dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione.
Art. S.2.3 Fezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura
Fer pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.
Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo delle apparecchiature.
Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).
L’Aggiudicatario deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full−risk”.
Si specifica che la batteria deve essere sostituita, con oneri compresi nell’importo aggiudicato, solo in caso di guasto o malfunzionamento e non per scadenza naturale della stessa (ossia
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funzionamento minimo garantito in stand−by o numero di scariche o ore di funzionamento garantito).
È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore:
• fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica
parte di ricambio, materiale o accessorio;
• apparecchiatura fuori produzione per la quale il Froduttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.
In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile del contratto l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.
Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
Rapporto di lavoro (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.
Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale
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Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Responsabile del contratto o suo delegato.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Il Rapporto di Xxxxxx deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:
• Identificazione anagrafica dell’Apparecchiatura:
o N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
o Descrizione dell’apparecchiatura (modello, numero di serie, marca)
o Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
o Ubicazione
• Data ed ora di inizio dell’intervento;
• Tipologia d’intervento;
• Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
• Feriodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
• Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
• Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;
• Materiali di ricambio sostituiti;
• Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
• Data ed ora di fine intervento;
• Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;
• I riferimenti normativi applicabili;
• Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
Art. S.3 Customer Care
Il Fornitore si impegna ad istituire un servizio (Customer Care) entro 30 gg F.M. dalla stipula
della Convenzione che:
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o funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate da parte delle Amministrazioni contraenti.;
o con numero telefonico attivo tutti i giorni dell’anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi con un orario minimo di 8 ore giornaliere;
o sia competente per tutte le problematiche inerenti la Convenzione e l’esecuzione del contratto, in modo non esaustivo, per:
• informazioni circa la Convenzione;
• ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
• modalità di ordine e di consegna;
• stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
• informazioni sull'utilizzo delle apparecchiature e relativi accessori;
• garanzia ed assistenza tecnica delle apparecchiature e relativi accessori.
Fer il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art. 10.
Art. 8 – Accessori Opzionali obbligatori
Gli accessori opzionali obbligatori a pagamento sono elencati nell’allegato B1_Caratteristiche tecniche minime, ove sono riportate, a pena esclusione, le caratteristiche tecniche minime a cui questi stessi dovranno rispondere.
Esclusivamente per le Teche, ciascuna Amministrazione contraente potrà ordinare accessori opzionali obbligatori in rapporto 1:1 (n. 1 DAE: n. 1 Teca).
Art. 9 - Monitoraggio
L’Aggiudicatario, si impegna a trasmettere alla Xx.Xx.Xx. un Report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo a:
• A.S./Ente: Azienda Sanitaria o Ente destinatari;
• Ordinativo: indicazione del numero e data della Richiesta di approvvigionamento;
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• Codice/i Frodotto/i: indicazione del/i codice/i del bene/i in relazione a ciascun ordinativo;
• Quantità: indicare il quantitativo;
• Data di consegna: indicazione della data di consegna presso l’Amministrazione contraente;
• Data di collaudo: per le apparecchiature indicare la data dell’installazione e collaudo (art. f del presente Capitolato);
• Importo complessivo: indicare l’importo complessivo relativo a ciascun ordinativo.
In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti, i metodi e le informazioni, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla Xx.Xx.Xx., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti negli atti di gara.
I dati da inviare dovranno pervenire a Xx.Xx.Xx. entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati relativi al semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre N).
Fer il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art. 10.
Art. 10 - Livelli di 5ervizio e Fenali
Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato.
L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 10 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur
essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l’inadempienza, a giudizio della
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medesima Amministrazione, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e relativi allegati e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e relativi allegati e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore.
Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti.
Art. Capitolato | Valore standard | 5oglia | Determinazione della penale |
Fer mancata consegna mensile | fino a 30 giorni solari | 0,3‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino a 30 giorni solari. | |
del quantitativo per il quale il | |||
fornitore si è impegnato (10 | |||
Consegna (art. 4) | DAE o offerta migliorativa). N.B.: il ritardo dovrà essere computato secondo quanto previsto all’articolo 4 del presente Capitolato | ||
A partire da 31° gg solare | 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo a partire dal 31° giorno. | ||
Installazione e collaudo (art. f) | Fer mancato rispetto dei tempi di installazione e collaudo pari a 10 giorni solari dalla avvenuta consegna | − | 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. |
Formazione (art. 6) | Fer mancata attività di formazione entro i termini indicati nell’art. 6 | − | 0,3‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di solare di ritardo. |
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Garanzia ed assistenza tecnica Full− risk (art. 7) | Mancata attività: entro i termini indicati all’art. 7 | − | 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale |
Fezzi di ricambio secondo i termini dell’art. 7.2.3 | − | 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. |
Tabella 1 – Fenali di competenza delle Amministrazioni contraenti
Fer le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione della presente procedura e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalle Amministrazioni contraenti in proporzione del danno/disservizio così determinato:
- € f0,00 lieve disservizio;
- € 100,00 grave disservizio.
Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx. per le prestazioni riguardanti la fornitura:
DE5CRIXIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE 5TANDARD | 5OGLI A | DETERMINAXIONE DELLA FENALE |
Monitoraggio (art. 8) | Fer mancata attività di reportistica entro il 20 del mese successivo a quello di pertinenza | − | €2f,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo |
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DE5CRIXIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE 5TANDARD | 5OGLI A | DETERMINAXIONE DELLA FENALE |
− | € 30,00 | ||
per ogni giorno di ritardo | |||
nell’invio della | |||
comunicazione inerente | |||
la modificazione e/o | |||
integrazione relativa al | |||
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 6, lett. a) dello Schema di Convenzione) | possesso dei requisiti di ordine generale di cui | ||
all’art. 80, del D. Lgs. n. | |||
f0/2016, oltre il termine | |||
perentorio di 10 (dieci) | |||
giorni lavorativi | |||
decorrenti dall’evento | |||
modificativo/integrativo |
Tabella 2 – Fenali di competenza 5o.Re.5a.
Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 11 – Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l’espressione "forza maggiore" si fa
riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a
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qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Allegati
✓ Allegato B.1 − Caratteristiche tecniche minime
Pag. 23 ds 23
Rapporto di verifica
Nome file convenzione ATEMEDICAL INNOVATION SRL.pdf (3).p7m
Data di verifica 25/09/2020 08:41:51 UTC
Versione CAPI 6.4.5
Livello | Firmatario | Autorità emittente | Pagina Esito |
1 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX | CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=... | 2 |
1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | CN=InfoCert Firma Qualificata ... | 3 |
Appendice A | 4 |
Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 25/09/20 10.41
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 25/09/2020 08:02:24 UTC Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: XXXXXXXX XXXXX XXXXX Seriale: 4fa115305026b61f968e0f9048214108 Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: xxxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxx.xxxx, Validità: da 08/02/2018 00:00:00 UTC a 07/02/2021 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device) Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx
- (it) xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx
Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 25/09/20 10.41
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/09/2020 07:58:03 UTC Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/XXX-XX.xxx
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: XXXXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxx: 01096ec5
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx, 1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 17/02/2020 09:16:08 UTC a 17/02/2023 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device) Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/XXX-XX.xxx
Appendice A 4
Certificati delle autorità radice (CA)
InfoCert Firma Qualificata 2
Seriale: 01
Organizzazione: INFOCERT SPA Nazione: IT
Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7 Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC