Decreto nr. 45 del 24/01/2020
Decreto nr. 45 del 24/01/2020
OGGETTO: STIPULA ACCORDO CON “INRETE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI”, PER TIROCINIO EXTRACURRICULARE”
IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018
Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
PREMESSO che:
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda con d.D.G. n° 26 del 06.06.2019 aveva provveduto ad approvare un accordo tipo per l’effettuazione di progetti di esercitazione dell’autonomia per soggetti disabili;
- sulla scorta di quanto sopra, presso l’ASST del Garda, venivano autorizzati accordi per l’esercitazione dell’autonomia finalizzati all’integrazione sociale delle persone disabili attraverso progetti personalizzati che si avvalevano di strumenti differenziati adatti allo scopo;
RICHIAMATE le seguenti normative:
- art. 1 della Legge 104/92 che invita a promuovere iniziative per la piena integrazione nella società della persona portatrice di handicap fisico, psichico o sociale, sviluppando progetti finalizzati allo stato di emarginazione e di esclusione sociale;
- D.G.R. Lombardia n° X/825 del 25.10.2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” che regolamenta tirocini extracurriculari per l’inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;
- D.d.u.o. Mercato del Lavoro Regione Lombardia del 05.11.2013 n° 10031 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”;
- D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22.01.2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
VISTO il Regolamento dei tirocini presso le strutture dell'Azienda, adottato con d.D.G. n. 295 del 02.04.2019;
DATO ATTO che:
1. il servizio sociale professionale del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, e t c . ) e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione;
2. il soggetto promotore, in accordo con i soggetti di cui al punto 1., avvia il Progetto personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
3. il soggetto ospitante mette a disposizione una postazione idonea alle esperienze di tirocinio finalizzate all’inclusione sociale all’autonomia e alla riabilitazione;
4. il tirocinante partecipa, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo;
EVIDENZIATO che è pervenuta, da parte di “INRETE Consorzio di Cooperative Sociali”, la richiesta (recepita con ns prot. 1224 del 13.01.2020) di attivazione di una convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio;
ATTESO che la convenzione in oggetto:
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte tirocinanti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte di “INRETE Consorzio di Cooperative Sociali”;
PRECISATO che:
- questa Azienda s’impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
- il tirocinio non può avere durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap; verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
- per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa come previsto dal Regolamento aziendale, senza alcun onere a carico dell' ASST del Garda;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Coordinatore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Manerbio;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di attivare la convenzione, fino al 31.12.2020, con il "Consorzio INRETE ” per lo svolgimento di tirocini extracurriculari, precisando che gli stessi non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo composto da n° 5 pagine;
3. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Medica del Presidio di Manerbio, per i successivi adempimenti di competenza;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L.
n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI‐ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016
(Convenzione n………. del )
TRA
INRETE Consorzio di Cooperative Sociali – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Xxxxxxxxxxx - XX, Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0/x, codice fiscale 02181120987, rappresentato dal Direttore Xxxxxxx X’Xxxxxx nato a Brescia il 07/03/1979 domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio, munito dei poteri di firma, in qualità di Ente accreditato regionale ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
E
Comune di Manerbio con sede in Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 0 – 25025 Manerbio - codice fiscale/P.IVA 00303410179, di seguito denominato “soggetto proponente”, legalmente rappresentato da Xxxxxxxxxx Xxxxxx nata il 19.01.1965, domiciliata presso la sede Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Manerbio, in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco n. 3 del 17 gennaio 2017
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce di seguito denominato “soggetto ospitante, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, delegata dal Direttore Generale con nota prot. n. 9626 del 28.02.2019 ;
VISTI
L’accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
la Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri- abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che, per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l’attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all’art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante
PREMESSO CHE
1. il servizio sociale professionale del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, e t c . ) e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio‐sanitari e sanitari competenti, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale, l’autonomia e la ri-abilitazione;
2. il soggetto promotore in accordo con i soggetti di cui al punto 1) avvia il Progetto Personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
3. il soggetto ospitante mette a disposizione n. postazioni idonea/e alle esperienze di tirocinio finalizzate all’inclusione sociale all’autonomia e alla ri-abilitazione;
4. il tirocinante partecipa, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Definizione del tirocinio
Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore e dal soggetto proponente (se distinto dal soggetto promotore) si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di – (inserire indirizzo completo), un/i tirocinante/i in possesso degli specifici requisiti previsti dalla “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione,
Ogni tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definiti nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio.
La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.
Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.
ART. 2
Obblighi del Soggetto Proponente
L’Ufficio competente del servizio pubblico provvede ad attestare la ragione dell’attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire.
La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.
ART. 3
Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore si impegna a:
▪ individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto;
▪ redigere il Progetto Personalizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
▪ nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante.
ART. 4
Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a:
▪ mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l’espletamento del percorso con l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
▪ curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;
▪ segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
▪ fornire un’adeguata formazione/informazione e far rispettare all’interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
▪ nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;
▪ ad erogare, in accordo con il soggetto promotore, l’eventuale indennità di partecipazione.
ART. 5
Progetto Personalizzato
Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall’ente che ha in carico la persona.
Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art . 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.
ART. 6
Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell’organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell’attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il tutor del soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.
ART. 7
Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie
Ogni beneficiario è assicurato:
• presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante),
• presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante).
L’invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolta dal:
▪ Soggetto promotore/soggetto proponente (delegato a questo adempimento dal soggetto ospitante con la presente Convenzione)
▪ Soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)
ART. 8
Durata e articolazione oraria del tirocinio
Il tirocinio decorre dal giorno 15 gennaio 2020 e termina il giorno 30 giugno 2020
e prevede la seguente articolazione oraria/settimanale:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15, con 1 ora di pausa, salvo variazioni richieste, per un totale di 25 ore settimanali.
Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.
ART. 9
Persone di Riferimento
L’operatore di riferimento del soggetto proponente è la sig.ra Xxxxx Xxxxxxx. L’operatore di riferimento del soggetto promotore è la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx. L’operatore di riferimento del soggetto ospitante è la sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx.
Nell’esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente convenzione è redatta in 4 esemplari di cui una dovrà essere consegnata a ciascuna delle parti firmatarie ed una conservata nel fascicolo progetto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, In data:
Comune di Manerbio |
INRETE Consorzio di Cooperative Sociali |
PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Per delega del Direttore Generale Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx) |
Timbro e firma
Il soggetto proponente
Il soggetto promotore
Il soggetto ospitante
Il Tirocinante (nome, cognome)