REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO SULL’AUTOSTRADA A35
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO SULL’AUTOSTRADA A35
(COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA-MILANO)
1. GENERALITÀ
1.1 Premessa: Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (d’ora in avanti indicato anche come “SSM”) lungo il Collegamento Autostradale A35, tangenziali e pertinenze in concessione alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. (d’ora in avanti indicata anche come “Brebemi”) e gestite per conto della stessa, in forza di Contratto di “Global Service” sottoscritto in data 25 marzo 2013 da Argentea S.c.p.A. (d’ora in avanti indicata anche come “Argentea”) - e costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione allo svolgimento del SSM rilasciata da Brebemi ai sensi dell’art. 175, comma 12 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 – Codice della Strada (per brevità, “Autorizzazione”) alle società e imprese che hanno richiesto di svolgere il Servizio di Soccorso Meccanico (d’ora in avanti indicate anche come “Organizzazioni” o “Richiedenti”).
A fini operativi ed organizzativi, l’Organizzazione si dovrà interfacciare, nell’espletamento del SSM, direttamente con Argentea, che assume a proprio carico l’esecuzione di tutte le attività prodromiche, propedeutiche, conseguenti e comunque connesse al rilascio dell’Autorizzazione ed al rispetto degli obblighi conseguenti.
1.2 Autorizzazione al SSM: L’Autorizzazione sarà rilasciata da Xxxxxxx, previa istruttoria di Argentea, a qualsiasi Organizzazione, in regola con quanto disposto dall’art. 374 del D.P.R. 16.12.1992
n. 495 e dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.5.1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 153 del 2.7.1999, che ne faccia espressa richiesta e che sia in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati:
a. Compiti dell'Organizzazione: l'Organizzazione è tenuta ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi convenzionati (con mezzi dislocati presso apposite Officine Esterne), d’ora in avanti indicata anche come “Officine”) la copertura dell’intero Collegamento Autostradale A35,
tangenziali e pertinenze in concessione alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. (d’ora in avanti indicata anche come il “Collegamento Autostradale” o, più semplicemente, “Autostrada”). L’Organizzazione dovrà garantire uno standard qualitativo e funzionale adeguato del servizio alla clientela autostradale, sia dal punto di vista tecnico che del comfort. L'Organizzazione dovrà essere in grado di prestare i servizi di seguito citati 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, festività comprese, nei tempi e con le modalità previsti dal presente Regolamento. A tale riguardo si specifica che l'Organizzazione deve fornire ad Argentea sia informaticamente secondo le specifiche da essa dettate, che su supporto cartaceo, la mappatura di tutte le Officine Esterne, utilizzando per ogni struttura il modello descrittivo fornito all' allegato D. L'Organizzazione si assume la responsabilità circa la veridicità dei dati fomiti e la loro conformità ai requisiti previsti dalla normativa, dall’Autorizzazione e dal presente Regolamento . Detta mappatura avrà anche lo scopo di creare uno strumento che serva come punto di riferimento per l'attribuzione degli interventi, come in seguito specificato al punto 4.2 e seguenti;
b. Soccorso Leggero: l’Organizzazione deve avere la disponibilità di un adeguato numero di veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale a motoveicoli ed autovetture (autocarro con pianale leggero e verricello o gru) che consenta il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto
4.2. A tal proposito, l'Organizzazione dovrà fornire annualmente l'elenco dei mezzi disponibili, delle loro caratteristiche e la certificazione relativa all'omologazione per lo specifico servizio;
c. Soccorso Pesante: l'Organizzazione è comunque tenuta ad assicurare la disponibilità per il servizio autostradale, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, festività comprese, di almeno una officina abilitata al soccorso pesante ogni 40 chilometri di rete (rete che, ai soli fini della individuazione dell’Officina competente viene suddivisa in due Tratte, come da Allegato B) , fermo restando il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2. In considerazione di questa particolare tipologia di servizio, l'Organizzazione dovrà garantire, in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, interventi di personale e mezzi specializzati (quali: Officine Mobili) alla sostituzione dei pneumatici di scorta in dotazione al veicolo soccorso, previa autorizzazione del competente Centro Operativo;
d. Centrale Operativa Organizzazione: l'Organizzazione deve assicurare la disponibilità di una Centrale Operativa, in funzione 365 giorni l'anno e 24 ore su 24 che garantisca tempi di risposta non superiori a 1 (uno) minuto per almeno il 90% delle chiamate e raggiungibile telefonicamente da parte dell'utenza a mezzo di "numero verde" (a totale carico del chiamato).
e. Garanzie da parte dell'Organizzazione: l'Organizzazione deve garantire che ai fini dell'espletamento del SSM:
e.1) Dotazione delle Officine: le Officine siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale chiaramente identificabili per colore e marchio, di proprietà o nella loro disponibilità con obbligo di localizzazione permanente presso le stesse, di caratteristiche costruttive e funzionali rispondenti a quanto previsto all'Appendice IV - art. 12 - al Titolo I del DPR 16.12.1992 n. 495 e in particolare:
- Portata e caratteristiche del Soccorso Leggero: le Officine abilitate al soccorso leggero siano dotate di almeno un carro, con portata 2,5 t e di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie all'espletamento di tale tipologia di soccorso.
- Portata e caratteristiche del Soccorso Pesante: le Officine abilitate al soccorso pesante abbiano preferibilmente due carri, uno atto al traino e/o traino sollevato ed uno atto al traino e/o traino sollevato e recupero con gru a torretta girevole: tali mezzi dovranno essere in grado di sollevare veicoli di massa superiore o uguale a 25 t e di trainare veicoli con massa superiore o uguale a 12 t e disporre di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie all'espletamento di tale tipologia di soccorso.
e.2) Modalità del servizio: le Officine abilitate al SSM, in presenza di uno o più veicoli ingombranti la carreggiata, e impossibilitati a riprendere la marcia, purché in assenza di feriti o morti, devono provvedere, secondo le indicazioni della Polizia Stradale e/o del personale di Argentea, ad effettuare l'immediato spostamento dei veicoli stessi lungo la corsia di emergenza o sul bordo della carreggiata, rinviando ad una seconda fase il trasporto all'esterno dell' Autostrada, collaborando così a ristabilire nel più breve tempo possibile la transitabilità;
e.3) Adeguamento al Codice della Strada: l'Organizzazione si impegna, a fronte di eventuali modifiche al Codice della Strada o del relativo Regolamento attuativo, ad adeguare il proprio parco mezzi alla nuova normativa, con particolare riferimento all'eventuale maggior potenziale di traino consentito dalla massa del mezzo di soccorso.
e.4) Autorizzazione e Responsabile Tecnico di Officina: le Officine siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione - di cui alla Legge n. 122 del 5.2.1992 e successive modifiche - ai sensi di quanto al riguardo stabilito dall'art. 374 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e abbiano un responsabile tecnico nominato per ogni Officina;
e.5) Licenza: le Officine siano munite di Licenza che autorizzi, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art. 19 del DPR 24.7.1977 n. 616, ad effettuare il servizio di deposito per i veicoli rimossi o siano autorizzate come Depositeria Giudiziaria;
f. Reciprocità Tariffaria: l'Organizzazione deve operare in regime di "Reciprocità Tariffaria" con tutte le altre organizzazioni autorizzate sulla rete autostradale in concessione, limitatamente ai veicoli leggeri, riconoscendo come valide le convenzioni di queste ultime con la propria clientela e attuando accordi di reciprocità nel rispetto delle tariffe applicate da ogni operatore, senza alcun onere aggiuntivo per la clientela e per Argentea. In nessun caso potranno essere applicate tariffe maggiori a quelle riportate al successivo punto 8.
g. Referente Organizzazione: l'Organizzazione deve indicare l'ufficio o il responsabile competente alla gestione del servizio sulla tratta autostradale di competenza di Argentea.
L'ufficio o il responsabile gestirà i rapporti organizzativi con Xxxxxxxx, intendendosi come tali a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari della medesima Argentea relative allo svolgimento di taluni servizi, rapporti con le Officine Esterne, determinazione di eventuali disservizi da parte della Centrale Operativa dell'Organizzazione, analisi e proposte di soluzioni di problematiche relative allo svolgimento del servizio, controllo costante dell'operato dei collaboratori facenti capo all'Organizzazione;
h. Certificazione: l'Organizzazione deve fornire documentazione che attesti la certificazione ISO 9001 della Centrale Operativa;
i. Localizzazione mezzi di soccorso: l'Organizzazione si impegna, a far data dalla sottoscrizione della Autorizzazione di cui il presente Regolamento è parte integrante, a dotare entro 6 (sei) mesi tutti i mezzi operanti sulla rete, di apparati di radio localizzazione, in grado di dialogare automaticamente - come meglio precisato nell’Allegato L al presente Regolamento - con il sistema di controllo di Argentea, che consentano la verifica, in tempo reale, dei tempi d'intervento e della localizzazione effettiva dei mezzi di soccorso e l’acquisizione degli altri dati indicati al successivo articolo 4.4. In ogni caso tale copertura dovrà permettere il controllo di almeno l’85% degli interventi.
j. Documentazione necessaria: l'Organizzazione dovrà fornire, per ogni Officina, la seguente documentazione:
1. Visura camerale riportante i requisiti previsti dalla Legge n. 122 del 5.2.1992 e successive modifiche;
2. Licenza di deposito comunale o giudiziaria;
3. Fotocopia dei libretti di circolazione di tutti i mezzi di soccorso;
4. Fotocopia dei libretti di omologazione delle gru dei mezzi pesanti;
5. Fotocopia della patente di guida del personale autorizzato all'attività di soccorso;
6. Dichiarazione, da parte del datore di lavoro delle singole Officine convenzionate, nella quale si attesta che il personale impiegato nel servizio sia stato formato ed informato, in adempimento ai contenuti del D.Lgs. 81/2008, sui rischi dell' ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sia allo stesso assegnato in dotazione di mezzi di protezione individuale eventualmente previsti.
L’Autorizzazione sarà rilasciata da Brebemi entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, che dovrà essere presentata dall’Organizzazione, in conformità al modello pubblicato sul sito internet di Brebemi, a mezzo posta all’indirizzo della stessa in Brescia 25126, Xxx Xxxxxxx 0/0.
Argentea effettuerà, mediante apposita istruttoria, la verifica in ordine al possesso da parte del Richiedente dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile.
Il termine per il rilascio dell’Autorizzazione di cui sopra è da ritenersi interrotto, per un periodo non superiore a 60 giorni, ove Brebemi e/o Argentea rilevino carenze documentali e/o richiedano
all’Organizzazione la produzione di ulteriore documentazione e/o chiarimenti e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti e/o dei chiarimenti richiesti. Qualora detti documenti e/o chiarimenti non pervengano entro il termine di 60 giorni, l’Autorizzazione deve ritenersi respinta senza ulteriori comunicazioni.
1.3 Prestazioni minime garantite - sciopero: In considerazione della delibera del 4.10.2001 della Commissione di Garanzia per la Legge 12.6.1990 n. 146 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 23.11.2001 e più specificamente a quanto contenuto al punto 9 della Regolamentazione provvisoria e conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sciopero:
- Argentea si impegna a mantenere in funzione la propria Sala Radio 24 ore su 24, con almeno un addetto, ciò al fine di assicurare in modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso;
- l'Organizzazione dovrà assicurare il funzionamento della propria Centrale Operativa, con le stesse modalità garantite da Argentea, così come definite al punto precedente;
- l’Organizzazione inoltre dovrà assicurare la disponibilità delle Officine utilizzate per l’espletamento del SSM in misura non inferiore al 50% di quelle indicate nell’Allegato D, garantendo comunque che lo svolgimento degli interventi avvenga nei tempi previsti per il servizio notturno di cui al successivo punto 4.2 lettera B.
2. DEFINIZIONE E COMPITI DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO
2.1 Al fine di ottenere l'Autorizzazione allo svolgimento del SSM l'Organizzazione interessata dovrà impegnarsi ad assicurare, nel territorio ove intende prestare il servizio, i compiti previsti dall'Autorizzazione, allegata in fac-simile sub A). In particolare, il servizio dovrà essere svolto dall'Organizzazione nei confronti di tutta l'utenza e non soltanto nei confronti della clientela ad essa associata.
I compiti sopra menzionati vengono così precisati:
2.1.1 riparazione in autostrada dei veicoli in avaria, limitatamente ai casi di lieve entità che non comportino operazioni meccaniche complesse e che comunque non creino pregiudizio per la sicurezza della circolazione;
2.1.2 rifornimento in autostrada di liquidi per circuiti di raffreddamento e di acqua (esclusi liquidi per circuiti sigillati), di lubrificante e di carburante, quest'ultimo nella sola quantità necessaria al raggiungimento della prima Area di Servizio nel senso di marcia del veicolo bisognoso di intervento;
2.1.3 trasporto o traino fino alla prima fino ad un'officina esterna (associata all'Organizzazione o ad altra di fiducia dell'utente) corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli che necessitino di riparazioni non eseguibili su strada;
2.1.4 rimozione e successivo trasporto o traino, fino ad un'officina esterna corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia Stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti e/o posti sotto sequestro;
2.1.5 rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Stradale. Con riferimento ai veicoli abbandonati o in sosta vietata per oltre 60 giorni come descritto dal Decreto 22 ottobre 1999 n. 460 del Ministero dell’Interno, gli oneri relativi al prelievo, alla custodia, alla cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione del mezzo saranno a carico di Argentea.
Laddove le province non abbiano ancora emesso il tariffario citato al comma 1 dell’art. 3 del suddetto Decreto, si farà riferimento al vigente tariffario di cui al successivo punto 8 del presente Regolamento.
Sarà cura dell’Organizzazione presentare la pratica completa di tutta la documentazione relativa a ciascuna rimozione autorizzata dalla Direzione di Argentea, che – previa verifica degli atti – provvederà al saldo della relativa fattura direttamente all’Officina che ha prestato il servizio.
2.2 Responsabilità. L'Organizzazione dovrà garantire sotto la propria responsabilità, che tutte le Officine siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale rispondenti alle caratteristiche definite al punto 1.2. lettera e) e siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione - di cui alla Legge n. 122 del 5.2.1992 e successive modifiche - e siano autorizzate ad effettuare l'esercizio di deposito di autoveicoli ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art. 19 del
D.P.R. 24.7.1977 n. 616 o il servizio di Depositeria Giudiziaria.
Gli estremi di tali documentazioni saranno forniti ad Argentea, in fase di stipula dell'Autorizzazione, sia informaticamente che su supporto cartaceo, utilizzando il modello in allegato D. Successivamente ogni richiesta di nuovo inserimento sarà corredato dal suddetto modello e dalla documentazione prevista al punto 1.2. lettera j.
Ove per qualsiasi motivo una o più di dette Officine risultino aver perduto i requisiti sopra indicati o non siano più operative, sarà cura dell'Organizzazione escluderle dall'espletamento dell'attività di cui al presente Regolamento, fermo restando che in questo caso:
- dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Argentea della eliminazione dell'Officina dall'elenco di quelle indicate per lo svolgimento del servizio da parte dell'Organizzazione e restituire le autorizzazioni a manovre rilasciate al personale;
- l'Organizzazione dovrà comunque sempre rispettare i tempi di intervento di cui al successivo punto
4.2 e pertanto di questo dovrà essere tenuto conto ai fini dell'eventuale sostituzione della singola Officina per i motivi di cui al precedente punto o per qualsiasi altro motivo.
2.3 Penale perdita requisiti: Laddove Argentea dovesse verificare inadempienze da parte dell'Organizzazione circa l'esclusione di Officine che abbiano perduto i requisiti di cui al presente Regolamento, provvederà ad escluderle direttamente e, previa comunicazione, applicherà una penale di
€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzaizone, per ciascuna Officina eliminata.
Qualora l'Organizzazione faccia intervenire una Officina o mezzo non autorizzato e/o sospeso o escluso per effetto di applicazione delle penali, sarà applicata, previa comunicazione, una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzazione.
3. COORDINAMENTO NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Ciascun intervento di SSM dovrà essere esclusivamente autorizzato dal competente Centro Operativo di Argentea, alla quale soltanto è riservato il compito di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.
Gli operatori del Centro Operativo competente si manterranno in contatto con i diversi mezzi impegnati in interventi.
Per ogni intervento autorizzato, le Organizzazioni dovranno accantonare €.0,65 (euro zero/65) più X.XX in un fondo da utilizzare a fine di ogni esercizio finanziario destinandolo alle Officine esterne della propria rete a titolo di contributo per la copertura dei mancati incassi in relazione ad interventi a vuoto e utenti non solvibili. L'Organizzazione dovrà dare ad Argentea visibilità sull'uso del fondo.
3.1 Rapporti con le Organizzazioni.
Argentea si impegna a fornire mensilmente e gratuitamente all'Organizzazione esclusivamente i dati relativi agli interventi effettuati secondo il seguente tracciato: data e ora richiesta, fonte, eventuale Tronco, Autostrada, chilometrica, direzione, punto, tipo veicolo, targa, Organizzazione richiesta, Organizzazione chiamata, ora inoltro, risposta Organizzazione, tipo carro (leggero o pesante), ora arrivo, ora fine, esito, tipo guasto, Officina intervenuta. I dati di cui sopra potranno essere forniti informaticamente o su supporto cartaceo. Le osservazioni e/o contestazioni saranno esclusivamente inviate per iscritto.
3.1.2 Verifiche alle Officine.
Argentea, tramite propri addetti o attraverso società e/o consulenti specificatamente incaricati, può disporre verifiche alle Officine.
I sopralluoghi che possono avvenire sia in presenza del responsabile dell'Organizzazione, sia senza preventiva comunicazione all'Organizzazione, sono tesi ad accertare che le strutture, i mezzi, il personale e le altre dichiarazioni rese dall'Organizzazione al momento della richiesta
dell'Autorizzazione, con le eventuali successive modifiche trasmesse ad Argentea, corrispondano alla realtà del momento.
Tutti i documenti dichiarati nell'allegato D, devono essere permanentemente disponibili presso l'Officina ed essere esibiti all'atto di qualsiasi verifica.
4. STRUTTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SSM
4.1 Struttura del SSM in Autostrada.
L'Organizzazione autorizzata svolgerà il SSM in Autostrada mediante:
A) Carri per il soccorso, con caratteristiche di cui al punto 1.2 lettera e), dotati di telefono cellulare e, nei termini di cui al precedente punto 1.2 lettera i), di apparato di radio localizzazione. I mezzi adibiti al soccorso pesante dovranno essere muniti di idonei attacchi, con relativa raccorderia, utili allo sbloccaggio dei freni in avaria.
Tutti i mezzi dovranno essere dotati sia di cavi di collegamento alle batterie, che di estintori da kg 6. Il numero di tali carri dovrà essere proporzionato al rispetto dei tempi d'intervento previsti al fine di garantire un adeguato servizio alla clientela. Lo stesso carro non può svolgere il servizio per due o più Organizzazioni.
B) Officine Esterne all'Autostrada direttamente gestita dall'Organizzazione o comunque con questa convenzionate per lo svolgimento del SSM.
L'Organizzazione autorizzata, prima di avviare la propria attività in ambito autostradale, dovrà fornire ad Argentea una completa indicazione delle Officine, che dovranno essere ubicate al massimo entro l0 km dal punto d'ingresso assegnato, per essere autorizzate, entro 5 km per l'attribuzione in alternanza delle richieste di soccorso non nominative, degli elementi identificativi delle stesse e dei mezzi in dotazione, mediante la compilazione su supporto informatico e cartaceo, del modello fornito all'allegato D. Dovrà essere garantito altresì un puntuale e tempestivo aggiornamento dello stesso elenco in funzione dei cambiamenti organizzativi adottati.
Resta inteso al riguardo che, fatte salve puntuali variazioni che si rendano necessarie per specifiche esigenze, l'Organizzazione non potrà apportare mutamenti significativi alla propria struttura operativa se non ogni sei mesi. Ciò allo scopo di consentire una ordinata gestione del servizio.
L'inserimento, sostituzione o variazione dei dati di una Officina saranno effettuati da Argentea entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’Organizzazione.
C) Sicurezza del personale: Secondo quanto previsto dall'art. 37 del C.d.S. e dal relativo Regolamento Attuativo e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e che siano omologati ai sensi di legge..
Per garantire il necessario collegamento operativo dei mezzi di soccorso con il Centro Operativo, l'Organizzazione si impegna a far dotare tutti i suddetti mezzi di apparecchi telefonici cellulari che consentano il collegamento operativo di cui sopra. I mezzi di soccorso delle Officine Esterne dovranno essere chiaramente identificabili, per colore e marchio (il cui logo dovrà essere fatto pervenire ad Argentea), come appartenenti, o in disponibilità, alla Organizzazione autorizzata all'espletamento del servizio. I mezzi privi di tale identificazione non saranno ammessi a svolgere il servizio. Nel caso che l'Officina utilizzi personale non autorizzato e/o mezzi non chiaramente identificabili per colore e logo, oppure privi delle attrezzature richieste, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6 e di cui all’Allegato C.
4.2 Tempi di intervento e modalità di svolgimento del SSM in autostrada.
L'Organizzazione autorizzata allo svolgimento del SSM dovrà garantire che i carri impiegati rispettino i tempi di intervento previsti nel presente Regolamento.
A) Nell'ambito dello svolgimento del SSM va enucleata l'attività qualificata come servizio pubblico essenziale secondo i criteri dettati al riguardo dal punto 4 della Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999. Per gli interventi rientranti in tale attività, ovvero quelli che riguardano "un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella
corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 metri", i tempi di intervento sono:
- per il soccorso ad un veicolo di massa minore o uguale a 3,5 t: 20 minuti
- per il soccorso ad un veicolo di massa superiore alle 3,5 t: 30 minuti
B) Negli altri casi di intervento non rientranti nelle ipotesi di servizio pubblico essenziale, come sopra definite, i tempi da rispettare sono i seguenti:
- per il soccorso ad un veicolo di massa minore o uguale a 3,5 t: 30 minuti per l'arco temporale compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00, e 45 minuti per il rimanente periodo;
- per il soccorso ad un veicolo di massa superiore alle 3,5 t: 60 minuti per l'arco temporale compreso tra le 06.00 e le 22.00 e 1h,10' per il rimanente periodo.
All'atto della richiesta di intervento, al fine di applicare i tempi previsti dalla precedente lettera B) deve essere possibile stabilire, tramite la certificazione operata dal personale autostradale o dalla Polizia Stradale, se lo stesso rientri nelle ipotesi di "servizio pubblico essenziale", in difetto di tale certificazione dovranno essere sempre rispettati i tempi di cui alla precedente lettera A).
Per il soccorso pesante, qualora rientri l'ipotesi di servizio pubblico essenziale, l'officina avrà sempre l'obbligo di intervenire con due addetti.
4.2.1 Modalità di attivazione del SSM
Facoltà di deroga da parte di Argentea: Xxxxx restando i criteri di funzionamento del SSM come di seguito riportati, resta inteso che Argentea, ogni volta che vengano meno le normali condizioni di sicurezza e transitabilità, avrà la facoltà di far eseguire gli interventi di soccorso o di recupero ad enti o ditte dalla stessa scelti, derogando in tali casi ai criteri sopra richiamati. Per tali evenienze, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle Organizzazioni che manterranno altresì Argentea manlevata da qualsiasi richiesta di danni dei propri associati.
Esclusività del SSM: Argentea inoltre si impegna a non rilasciare autorizzazioni a mezzi di soccorso di organizzazioni non autorizzate, ed a vigilare al fine di evitare l'esercizio abusivo del soccorso in
autostrada a mezzi di soccorso e depannage non appartenenti alle Organizzazioni autorizzate, al di fuori di quanto specificato nel paragrafo precedente.
Attivazione del SSM: Il SSM potrà essere attivato dall'utenza con:
- richiesta di intervento non nominativa tramite le colonnine SOS presenti in autostrada, a mezzo telefono, e/o per mezzo di personale della Polizia Stradale e/o di Argentea presente sull’autostrada stessa. Tale richiesta si sostanzia in una domanda di soccorso meccanico senza che sia stata specificata preferenza per alcun operatore ai fini dell'intervento.
- richiesta di intervento nominativa per ottenere l'intervento in autostrada di una specifica Organizzazione, pervenuta ad Argentea tramite le colonnine SOS presenti in autostrada, a mezzo telefono, e/o per mezzo di personale della Polizia Stradale e/o di Argentea presente sull’autostrada stessa a seguito di specifica richiesta dell'utente o comunque indirizzate dall'utente stesso alla Centrale Operativa della stessa Organizzazione. L'Organizzazione, in occasione della richiesta di intervento, dovrà sempre fornire nominativo dell'utente e targa del veicolo; diversamente la richiesta non sarà accolta ma sarà considerata non nominativa.
Argentea si riserva la possibilità di istituire una centrale con un numero verde, controllata dalla stessa, per la gestione centralizzata delle richieste di intervento al fine di ottimizzare l'accesso ai servizi per l'utenza. Tale centrale sarà deputata alla ricezione di tutte le chiamate degli utenti ed all'eventuale successivo inoltro alle Centrali Operative delle singole Organizzazioni.
4.2.2 Gestione delle richieste di intervento.
Argentea metterà a punto una banca dati che registra tutte le Officine associate alle Organizzazioni abilitate al servizio SSM - in seguito denominata "Banca Dati" - sulla base dei dati da queste fomiti secondo quanto previsto al precedente punto 1.2 lettera a). Tale elenco sarà utilizzato per la gestione del SSM sia in situazioni di emergenza che per la attribuzione degli interventi (con richiesta non nominativa o nominativa) così come in seguito specificato.
Ai fini dell'attribuzione di un intervento alla Centrale Operativa di una Organizzazione viene individuata l'Officina Esterna, di cui al precedente punto 1.2 lettera a., più vicina al luogo ove deve
essere prestato il soccorso, distintamente per il soccorso leggero e per quello pesante. A tale riguardo si intende per Officina Esterna più vicina quella da cui si effettua il percorso più breve per raggiungere il luogo ove deve essere prestato il soccorso.
Individuata l'Officina Esterna territorialmente più vicina, e per essa l'Organizzazione cui la stessa fa capo, il Centro Operativo provvederà a contattare la relativa Centrale Operativa per affidare l'intervento. In tutti i casi
valutati di emergenza il Centro Operativo di Argentea potrà dettare specifiche direttive per lo svolgimento dell’intervento prescindendo dai criteri anzidetti. Tali indicazioni non potranno essere sindacate né dall'Organizzazione né tanto meno dal singolo operatore.
In caso di ritardo nell'intervento del mezzo di soccorso incaricato da parte della Centrale Operativa (secondo i modi di seguito indicati), rispetto ai tempi massimi prefissati - di cui sopra - il Centro Operativo effettuerà un sollecito ed in caso di riscontro negativo procederà ad una nuova assegnazione dell'intervento secondo quanto previsto alla successiva lettera a).
Per ritardi superiori a 45 minuti o nel caso di mancato intervento preso in carico dall'Officina, senza comunicazione al Centro Operativo dell'impossibilità di eseguirlo, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, nonché di cui all’Allegato C, punto 3.
A fronte di ripetute inosservanze dei tempi massimi previsti e delle altre modalità operative, Argentea applicherà i provvedimenti di cui al successivo punto 6, nonché quelli di cui all’ Allegato C.
Nel caso in cui l'Organizzazione, a seguito di richieste di intervento inoltratele, faccia registrare un numero di rifiuti di intervento superiore al 2% nel trimestre, sarà facoltà di Argentea, previo accertamento e successiva comunicazione all'Organizzazione, revocare l'Autorizzazione, come previsto al successivo punto 7.
Nel caso di rifiuto di intervento da parte di una Officina, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, nonché quelle di cui all’Allegato C, punto l0.
Qualora Argentea abbia rilevato, a suo insindacabile giudizio, direttamente o su segnalazione della Polizia Stradale, l'inadeguatezza negli interventi di una Officina provvederà, previa comunicazione all'Organizzazione, alla sospensione temporanea o all'esclusione definitiva della stessa.
Salvo esplicita richiesta da parte del Centro Operativo competente, è fatto divieto alle Officine di effettuare attività di pattugliamento sulla tratta autostradale al fine di individuare veicoli da soccorrere. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'adozione delle penali di cui al successivo punto 6, nonché quelle di cui all’Allegato C punto 7.
Ciò premesso le richieste di intervento potranno essere formulate così come di seguito specificato:
a) Richieste di intervento non nominative. Nel caso in cui pervenga al Centro Operativo in qualsiasi modo una richiesta di intervento non nominativa, si provvederà, sulla base delle informazioni pervenute circa la posizione del mezzo in avaria/incidentato, ad individuare tramite la propria Banca Dati, l'Officina Esterna che si trovi più vicina al luogo di intervento, come sopra descritto, distintamente per il soccorso leggero e per quello pesante. Individuata tale Officina e per essa l'Organizzazione cui la stessa fa capo, il Centro Operativo provvederà a contattare la relativa Centrale Operativa per affidare l'intervento. Per rispondere alle esigenze di tempestività che devono necessariamente caratterizzare il servizio sarà considerato operatore più vicino quello dalla cui sede si effettua il percorso più breve per raggiungere il veicolo in avaria/incidentato, tenuto conto della distanza, qualora questa ecceda un percorso di 5 (cinque) chilometri dallo svincolo o stazione di ingresso se si tratta di Officina Esterna. La Centrale Operativa darà conferma della assunzione in carico dell'intervento e si coordinerà con il Centro Operativo per la relativa gestione secondo quanto di seguito è al riguardo previsto. La stessa Centrale Operativa, anche in funzione dei sistemi di localizzazione dei propri carri, potrà far intervenire, previa richiesta di autorizzazione al competente Centro Operativo, quello che le risulti garantire la maggiore tempestività a prescindere, quindi, dalla effettiva appartenenza di tale carro all'officina individuata quale più vicina per l'attribuzione dell'intervento stesso. In questo caso sarà facoltà del medesimo Centro Operativo, per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione e/o per il rispetto dei tempi massimi d'intervento previsti dal presente Regolamento, autorizzare o meno detto soccorso all'Organizzazione. Resta inteso che per una corretta gestione del servizio, le Officine che concorrono all'attribuzione ma che non
intervengono direttamente per almeno il 75% degli interventi assegnati su base trimestrale, saranno escluse – previa comunicazione all'Organizzazione - dalla Banca Dati e, da quel momento, non saranno più autorizzate ad effettuare il SSM sulla tratta di competenza di Brebemi.
Nel caso in cui per una richiesta, ai fini dell'individuazione dell'officina da prescegliere, fatta salva la distinzione tra soccorso leggero e soccorso pesante, risultino dalla Banca Dati più officine, facenti capo a diverse Centrali Operative, che assicurino le stesse condizioni di tempestività di intervento (distanza dal punto di intervento), il sistema contatterà la prima Centrale Operativa disponibile. In ipotesi di successiva assegnazione d'intervento, in altra analoga situazione, il sistema contatterà prioritariamente la Centrale Operativa esclusa la volta precedente. In caso di un maggior numero di Organizzazioni si provvederà con lo stesso sistema a rotazione.
b) Richieste di intervento nominative. Qualora pervenga, in qualsiasi modo, una richiesta di intervento nominativa, non rientrante nei casi di servizio pubblico essenziale come definito al precedente punto 4.2, il Centro Operativo, ove non debba considerare lo stesso come intervento di emergenza, provvederà a contattare la competente Centrale Operativa per affidare l'intervento e ottenere la conferma. L'intervento potrà essere assunto in carico solo a patto che sia garantito il rispetto dei tempi di cui al precedente punto 4.2. Tale condizione è derogata solo qualora il veicolo oggetto di intervento si trovi in area di servizio o in area di parcheggio. Anche in tali casi la deroga varrà solo se il veicolo non crea pericolo per gli occupanti dello stesso o per terzi. La deroga comunque non opererà per i veicoli che si trovino in corsia di emergenza, in piazzola di sosta e/o in piazzali di stazione. La chiamata nominativa potrà essere effettuata solo per interventi relativi ad avarie con veicoli che si trovino in condizioni di sicurezza. Ciò in quanto l'attribuzione di chiamate relative ad incidenti o a veicoli in posizione pericolosa o comunque di intralcio alla circolazione, investendo aspetti connessi con la sicurezza degli utenti e con la garanzia di transitabilità dell'autostrada, sarà gestita direttamente dal Centro Operativo (vedi punto 4.2). Ove la richiesta di intervento nominativa sia effettuata da parte dell'utente direttamente alla Centrale Operativa, questa, prima di attivare il servizio è tenuta ad informare il Centro Operativo competente, indicando il luogo di fermo dell'utente e la presunta causa del fermo, oltre agli estremi identificativi del veicolo e dell'utente al fine di ottenere la autorizzazione allo svolgimento dell'intervento. La Centrale Operativa non potrà
mai attivare alcun soccorso senza la preventiva autorizzazione del Centro Operativo di Argentea. In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6 e di cui all’Allegato C, punto 4.
Qualora a seguito di un'assegnazione di un soccorso da parte del Centro Operativo di Argentea, la Centrale Operativa dell'Organizzazione abbia comunicato l'intervento di un'Officina ottenendone la necessaria autorizzazione, non potrà disporre l'intervento di una diversa Officina per il medesimo soccorso, salvo preventiva ulteriore richiesta di autorizzazione alla Centro Operativo. Sarà facoltà del medesimo Centro Operativo, per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione e/o per il rispetto dei tempi massimi d'intervento previsti dal presente Regolamento, autorizzare o meno detto soccorso all' Organizzazione.
In caso di impossibilità a svolgere il servizio da parte dell'Organizzazione, ovvero qualora si verifichi una fattispecie che imponga ad Argentea, in situazioni di emergenza, di derogare ai criteri di attribuzione delle chiamate nominative per garantire la rimozione del veicolo nel minor tempo possibile (esempio incidente con uno o più veicoli, posizione pericolosa, ecc.), il Centro Operativo non autorizzerà l'intervento alla corrispondente Centrale che, ove possibile, informerà della situazione il proprio associato. Resta inteso, come precisato al precedente punto 4.2.1, che nelle predette ipotesi Argentea potrà attivare, a suo insindacabile giudizio, e senza bisogno di rispettare alcuna priorità di chiamata, qualsiasi soggetto in grado di garantire il più sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità e che comunque ciascuna Organizzazione manterrà Argentea estranea a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di utenti che lamentino il mancato intervento della Organizzazione prescelta.
c) Casi particolari. In entrambe le modalità di richiesta di intervento, di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora a seguito della attribuzione di un intervento sulla base di una segnalazione comunque pervenuta al Centro Operativo, e nel caso in cui l'utente non si faccia trovare sul posto o disconosca la richiesta effettuata (non nominativa o nominativa), non dovrà essere avanzata alcuna pretesa di risarcimento o altro da parte dell'Organizzazione e/o - per essa - dall'Officina o operatore incaricato. Ove a fronte della attribuzione di un soccorso il carro intervenuto rilevi l'inadeguatezza dei propri mezzi, lo stesso dovrà essere portato a compimento - previa autorizzazione da parte del competente
Centro Operativo - a cura della stessa Organizzazione, rispettando anche per il nuovo intervento i tempi previsti al punto 4.2. In tal caso dovrà essere addebitato all'utente il costo di un solo soccorso. Nel caso in cui l'Organizzazione competente non possa evadere la richiesta di intervento, il Centro Operativo lo attribuirà ad altra Organizzazione fermo restando che solo quest'ultima potrà richiedere il pagamento del servizio prestato. Resta inteso, in ogni caso, che non sono consentiti interventi o prestazioni di soccorso in autostrada non preventivamente comunicati ed autorizzati dal Centro Operativo. Il mancato rispetto di tale adempimento da parte di Officine, comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo punto 6, e all’Allegato C, punto 7.
Fermo quanto disposto dall'art. 176 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, ove il veicolo in sosta venga giudicato di intralcio e/o di pericolo alla circolazione da parte della Polizia Stradale e/o di Argentea, ne sarà disposta la rimozione. Detta operazione, disposta dalla Polizia Stradale, dovrà sempre essere coordinata dal competente Centro Operativo.
d) Ordine di precedenza degli interventi. Di norma, gli interventi saranno autorizzati seguendo l'ordine cronologico delle richieste comunque pervenute al Centro Operativo. Gli interventi che comunque interessano la carreggiata autostradale e/o i rami di svincolo hanno sempre la precedenza. Seguono in ordine di priorità, gli interventi relativi al mezzo in corsia di emergenza e/o in piazzola di sosta ed in ultimo vengono quelli richiesti presso i piazzali di stazione, le aree di parcheggio e di servizio. Gli interventi richiesti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità in seguito ad incidenti o ad altre situazioni di emergenza devono avere precedenza assoluta su qualsiasi altra richiesta di soccorso. In tali casi, ove ne ricorrano le condizioni, deve inoltre attuarsi prioritariamente lo sgombero della carreggiata.
4.3 Registrazione delle richieste di soccorso e degli interventi.
La registrazione delle richieste di soccorso comunque pervenute al Centro Operativo e delle varie fasi di svolgimento dei conseguenti interventi da parte dell'operatore incaricato costituisce esigenza inderogabile, in quanto finalizzata a necessità di certificazione, valida – oltre che per la qualità del servizio - anche per gli eventuali effetti legali.
Sia il Centro Operativo che le Centrali Operative delle Organizzazioni, e per esse gli operatori incaricati di ciascun intervento sono pertanto tenuti, al fedele e scrupoloso adempimento di quanto in seguito stabilito e potranno registrare le chiamate telefoniche tra gli stessi, per la gestione del servizio.
Il mancato rispetto di tali procedure potrà costituire, ad insindacabile giudizio di Argentea, motivo di esclusione di una Officina o operatore dal SSM in autostrada,come previsto al successivo punto 6 e all’Allegato C.
Per ciascun intervento, la Centrale Operativa incaricata deve comunicare al Centro Operativo:
a. l'Officina che interviene e la stazione di ingresso in autostrada (fatto salvo che non sia utilizzato un carro già presente in autostrada la cui posizione deve comunque essere comunicata).
Al momento del raggiungimento del luogo del soccorso, l'operatore incaricato deve comunicare al Centro Operativo i seguenti dati:
b. conferma dell’Officina intervenuta;
c. punto di fermo del veicolo (autostrada, progressiva chilometrica e direzione,stazione, area di servizio, ecc.);
d. ora di arrivo sul luogo dell'intervento;
e. tipo e targa del veicolo soccorso o rimosso, o dichiarazione di intervento a vuoto.
Non appena completato l'intervento dovranno altresì essere fomiti, al Centro Operativo, i seguenti dati:
f. ora di termine dell'intervento;
g. motivo della richiesta di intervento (avaria, incidente, altro);
h. stazione di uscita.
Dovrà altresì essere specificato:
i. il tipo di intervento effettuato (rimessa in marcia sul posto, trasporto ad officina di area di servizio, trasporto ad Officina Esterna, necessità di intervento sostitutivo da parte di una officina integrativa
esterna per impossibilità del mezzo di effettuare il recupero e/o il trasporto del veicolo, che andrà comunque preventivamente autorizzato dal Centro Operativo);
l. eventuale localizzazione del deposito del veicolo (per i casi di rimozione in assenza del conducente).
Gli orari di cui ai punti d) e f) devono corrispondere a quelli effettivi ed essere comunicati dall'operatore incaricato del soccorso contestualmente allo svolgimento cronologico degli eventi cui si riferiscono, con divieto di annotazioni cumulative "a posteriori" nonché di approssimazione degli orari stessi.
L'Organizzazione si impegna mensilmente (entro il giorno 20 del mese successivo) a fornire alla Direzione di Argentea e alla Direzione di Esercizio, sia in formato cartaceo che informatico, secondo le specifiche che saranno fornite da Argentea, un report con il riepilogo degli interventi effettuati contenente tutti i dati di cui sopra e un altro con il riepilogo degli interventi distinti per tipologia di guasto.
In relazione all'impegno di dotare i propri veicoli operanti sulla rete di apparati di radio localizzazione previsto al punto 1.2. lettera i), in grado di dialogare con il sistema di controllo di Argentea e secondo le specifiche da essa indicate, in funzione delle tecnologie applicate, l'Organizzazione consentirà l'acquisizione, in tempo reale, di dati quali:
- identificativo dell'Officina;
- identificativo del veicolo di soccorso;
- ora di partenza del veicolo di soccorso;
- ora d'ingresso in autostrada;
- ora d'arrivo sul luogo dell'intervento;
- tipo e targa veicolo soccorso o rimosso, o intervento a vuoto;
- ora di termine dell’intervento;
- ora di uscita dall'autostrada.
4.4 Modalità di intervento.
Sia in ipotesi di chiamata nominativa che non, così come in qualsiasi ipotesi di chiamata di intervento in autostrada, l'Organizzazione si impegna a far rispettare le seguenti regole:
a. in tutti i casi di intervento in autostrada gli operatori incaricati devono svolgere la specifica attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità di Argentea al riguardo.
Fatta salva l'ipotesi di intervento di un carro già presente in autostrada (carro localizzato da centrale operativa), dal punto d'ingresso il carro di soccorso dovrà raggiungere il luogo di intervento provenendo da monte.
In ogni caso, al fine di rendere il più breve possibile il percorso che il veicolo recuperato deve effettuare caricato sul carro di soccorso o a traino, questo dovrà uscire alla prima stazione a valle del luogo di intervento, anche per regolarizzare il pagamento del pedaggio da parte del veicolo soccorso e per usufruire delle condizioni di esonero per il veicolo soccorritore. L'eventuale prolungamento del trasporto in autostrada (da effettuarsi esclusivamente sul pianale) è escluso dalle condizioni di esenzione.
Qualora, in seguito ad incidente, si sia formato su una carreggiata un blocco di traffico tale da impedire ai mezzi di soccorso il raggiungimento dei veicoli da rimuovere, secondo la normale prassi sopra descritta, il Centro Operativo può disporre che i suddetti mezzi giungano sul luogo dello stesso incidente contromano, attraverso uno dei varchi nello spartitraffico.
Tale operazione deve essere attuata previe intese con la Polizia Stradale per quanto riguarda la predisposizione delle necessarie regolazioni del traffico ad opera della stessa. Analogamente, si procederà, nel caso in cui il blocco del traffico richieda una inversione di marcia per lasciare il luogo dell'incidente. Dette manovre, eseguite
senza la preventiva e puntuale autorizzazione da parte del Centro Operativo e/o della Polizia Stradale, comporteranno, previa comunicazione all'Organizzazione, la sospensione temporanea o l'esclusione definitiva dell'Officina responsabile;
b. la rimozione del veicolo dovrà avvenire preferibilmente tramite il caricamento dello stesso sul pianale del carro di soccorso. Il trasporto di persone all'interno dell’abitacolo del veicolo caricato è consentito solo fino alla prima uscita nel senso di marcia;
c. qualora per il recupero da effettuare si renda necessario impegnare anche parzialmente una qualunque delle corsie di transito, l'operatore incaricato del soccorso sarà tenuto a richiedere al Centro Operativo competente, salvo situazioni di estrema urgenza, tramite il telefono cellulare, l'intervento della Polizia Stradale e/o del personale di Argentea, astenendosi da qualsiasi attività fino al loro arrivo sul posto;
d. l'operatore incaricato del soccorso non potrà effettuare la manovra di inversione di marcia in autostrada, salvo che non gli sia stata rilasciata dalla Direzione competente, ai sensi dell'art. 176 comma 12 del Nuovo Codice della Strada, specifica autorizzazione comunque limitata ai piazzali di stazione e concretamente effettuata soltanto nei casi in cui sussistano effettive esigenze di servizio valutate volta per volta dal competente Centro Operativo.
In tal caso l'operatore incaricato del soccorso dovrà adottare tutte le cautele necessarie all'effettuazione della manovra stessa in condizioni di assoluta sicurezza, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dalla competente Direzione.
E' comunque sempre vietata al mezzo di soccorso l'inversione di marcia in autostrada e sue pertinenze con il veicolo caricato o al traino, tranne in caso di incidente che impedisca fisicamente la prosecuzione nel senso di marcia in cui si trova il veicolo da soccorrere, dietro richiesta della Polizia Stradale e con l'assistenza della medesima;
e. in tutti i casi di soccorso autorizzati da Xxxxxxxx, l'operatore del soccorso sarà esentato dal pagamento del pedaggio per il percorso di andata e ritorno necessario per l'effettuazione dello stesso e sarà tenuto al versamento del pedaggio relativo al veicolo soccorso, fatta eccezione per gli interventi di cui ai precedenti punti 2.1.4 e 2.1.5.
L'esenzione dal pedaggio per il veicolo soccorritore sarà riconosciuta, fatto salvo casi particolari autorizzati di volta in volta dalla Direzione di Esercizio, per il percorso tra i punti d'ingresso a monte
e a valle più vicini al luogo d'intervento ed esclusivamente per i veicoli autorizzati da Argentea al SSM.
Effettuato l'intervento, l'uscita dall'autostrada dovrà avvenire attraverso una porta gestita da personale di esazione, cui sarà consegnato il biglietto, nei sistemi chiusi, o un foglio di viaggio, nei sistemi aperti. Detti titoli, riportati in allegato G, dovranno essere sempre debitamente compilati a cura dell'operatore intervenuto e completi di tutti i dati richiesti (denominazione dell'Officina da riportarsi nello spazio riservato all'Ente, nome e cognome dell' operatore, tipo e targa del veicolo, firma del presentatore).
Nelle stazioni ad elevata automazione, l'operatore intervenuto dovrà presentarsi in una porta automatica, inserire il biglietto nell'apparecchiatura di esazione, premere il pulsante per "richiesta intervento", comunicare tramite interfono il tipo e la targa del veicolo di soccorso precisando che si tratta di intervento autorizzato, ritirare lo scontrino di rapporto di mancato pagamento e inserirlo nell'apposito contenitore.
Tale procedura è valida anche per i sistemi aperti dove, non essendo previsto l'utilizzo del biglietto, il rapporto di mancato pagamento sarà inserito nel contenitore unitamente ad un foglio di viaggio debitamente compilato. In questa tipologia di stazione, il pagamento del pedaggio relativo al veicolo soccorso dovrà avvenire in maniera differita a cura dell' operatore intervenuto.
In nessun caso il transito dovrà avvenire in porta Telepass dedicata.
Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte darà origine all'applicazione della penale prevista per l'utilizzo di porte automatiche in stazioni a non elevata automazione o utilizzo di porte Telepass, di cui al successivo punto 6 e di cui all’Allegato C;
f. l'Organizzazione autorizzata, con le eccezioni di cui ai precedenti punti 2.1.4 e 2.1.5, si renderà garante per i pedaggi eventualmente dovuti e non corrisposti per i veicoli soccorsi. Per questi, in mancanza del biglietto, l'Organizzazione sarà tenuta a corrispondere il pedaggio calcolato a partire dalla stazione più lontana e per la classe di appartenenza del veicolo, salvo che possa essere documentata l'effettiva stazione di ingresso (art. 176 comma 16 del Nuovo Codice della Strada).
La stessa risponderà altresì per le conseguenze di un eventuale utilizzo irregolare del biglietto, relativo al veicolo soccorso, non consegnato, alla stazione di uscita, per il calcolo del pedaggio. Qualora si verificasse tale utilizzo, verrà applicata la penale prevista per l'utilizzo di porte automatiche in stazioni a non elevata automazione o utilizzo di porte Telepass, di cui al successivo punto 6 e di cui all’Allegato C ;
g. solo se il veicolo da soccorrere è fermo nelle piazzole di sosta o nelle aree di servizio, parcheggio e/o piazzali di stazione, l'operatore del soccorso può effettuarne la rimessa in marcia sul posto purché l'operazione non richieda un tempo superiore a 15 minuti, né siano in atto situazioni di traffico intenso o condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità. Qualora il veicolo non possa essere rimesso in marcia sul posto, sia per impossibilità tecnica sia per necessità di tempo eccedente i limiti di cui sopra, l'intervento deve limitarsi al trasporto o traino fuori autostrada, fin ad un'officina corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia rispetto al punto di fermo del veicolo soccorso.
Previa informativa al Centro Operativo, l'utente potrà chiedere di essere trasportato presso un'officina di suo gradimento, nelle immediate vicinanze. Resta inteso al riguardo che in tal caso l'effettuazione di tale prolungamento di intervento non esimerà l'Organizzazione dall'obbligo di risposta ad altre successive attribuzioni di interventi nella stessa tratta autostradale;
h. qualora lungo il percorso tra il punto di fermo e la prima uscita vi sia un'Officina di area di servizio, il veicolo deve essere ivi trasportato se di gradimento dell'utente.
Nel caso in cui non sia possibile far eseguire la riparazione presso l'officina dell'area di servizio o l'utente non gradisca che la riparazione sia effettuata presso detta Officina, l'operatore del soccorso dovrà fame annotazione sul rapporto di servizio e proseguire l'intervento secondo le modalità stabilite ai punti precedenti;
i. i veicoli incidentati e/o sottoposti a sequestro dovranno essere trasportati all'esterno della proprietà autostradale secondo le indicazioni della Polizia Stradale; l'operatore incaricato del soccorso dovrà fornire notizia sul luogo di deposito al Centro Operativo competente al fine di consentire la successiva comunicazione al proprietario che chieda notizie al riguardo;
l. qualora l'addetto riscontri l'impossibilità tecnica di provvedere direttamente al recupero e/o al trasporto o traino del veicolo, deve informarne immediatamente il Centro Operativo competente e chiedere alla stessa l'invio sul posto di un idoneo mezzo. A tale scopo, l'addetto è tenuto a fornire al Centro Operativo indicazioni circa il tipo di mezzo occorrente ed eventuali necessità di personale aggiuntivo e/o di attrezzature particolari.
Resta inteso al riguardo che potrà essere addebitato all'utente un solo intervento da parte di chi lo abbia effettivamente prestato, ciò anche nel caso in cui a fronte della comunicazione dell'operatore intervenuto non sia possibile inviare un carro della stessa Organizzazione, dovendosi quindi ricorrere ad altra;
m. in presenza di uno o più veicoli ingombranti la carreggiata e impossibilitati a riprendere la marcia, in conseguenza di incidenti o di particolari situazioni ambientali, purché in assenza di feriti o morti, i mezzi di soccorso inviati sul posto devono provvedere, secondo le indicazioni della Polizia Stradale e/o del personale di Argentea ad effettuare l'immediato spostamento dei veicoli stessi lungo la corsia di emergenza o sul bordo della carreggiata, rinviando ad una seconda fase il trasporto all'esterno dell'autostrada, collaborando così a ristabilire nel più breve tempo possibile la transitabilità;
n. qualora l'addetto riscontri, in assenza dell'autorità di Polizia, ovvero del personale di Argentea danni cagionati alle strutture autostradali, dovrà informarne immediatamente il Centro Operativo.
o. l'operatore della Officina incaricato del soccorso è responsabile dell'esecuzione di tutte le operazioni affidategli dalla Polizia Stradale e/o da Argentea ed è anche responsabile di ogni eventuale danno cagionato a persone o a cose durante le operazioni di recupero e trasporto.
Per una corretta e puntuale applicazione delle modalità d'intervento, l'Organizzazione è tenuta a diffondere le suddette procedure a tutte le Officine.
4.5 Controlli su strada.
I controlli su strada ai carri delle officine potranno essere svolti dal Personale di Argentea e/o dagli Ausiliari alla Viabilità che compileranno un apposito modulo di valutazione (allegato 1). Durante tale
operazione, al personale delle officine, sarà chiesta l'esibizione dell' Autorizzazione a manovre rilasciata ai sensi dell'art. 176 del vigente Nuovo Codice della Strada, sarà altresì verificato l'impiego del vestiario ad alta visibilità ed i dati stampigliati sul biglietto di pedaggio annotando stazione, data e ora di entrata in autostrada.
In caso di inadempimenti saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6 e quelle di cui all’Allegato C.
4.6 Formazione del personale addetto al SSM.
La formazione del personale, mirata all'attività di soccorso autostradale, sarà curata e gestita dalle Organizzazioni attraverso un'apposita sessione formativa.
Al termine, l'Organizzazione certificherà, sotto la propria responsabilità, a seguito di un esame tenuto da una commissione alla quale Argentea si riserva la facoltà di far partecipare un proprio responsabile, la capacità tecnica degli operatori delle proprie Officine ad operare in autostrada.
La formazione in particolare, dovrà riguardare:
- l'importanza dello sgombero tempestivo delle carreggiate autostradali;
- le norme di sicurezza per i lavori eseguiti in presenza di traffico;
- le modalità di recupero e traino degli autoveicoli incidentati sulla carreggiata;
- le modalità di recupero per gli autoveicoli fuoriusciti dalla sede autostradale;
- le modalità di recupero dei mezzi pesanti incidentati;
- le modalità di intervento sugli autoveicoli trasportanti merci in A.D.R. (merci pericolose).
L'Organizzazione dovrà inviare ad Argentea, con cadenza semestrale, un rendiconto dei corsi di formazione impartiti con l'indicazione dei temi trattati e l'elenco del personale formato.
5. GARANZIE
L'Organizzazione dovrà prestare una fideiussione bancaria o assicurativa stipulata con primaria controparte di gradimento di Argentea - il cui testo dovrà essere uguale a quello riportato nel documento allegato sotto la lettera H) - di importo pari a €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) - da reintegrare ogni volta che venga escussa. Tale documento dovrà essere consegnato ad Argentea entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'Autorizzazione come previsto al successivo punto 7 numero 3.
6. PENALITÀ
Argentea procederà all'applicazione delle penali contenute nel testo del presente Regolamento e nell’Allegato C.
Le sanzioni pecuniarie verranno assunte direttamente nei confronti dell'Organizzazione.
Argentea dovrà inoltrare entro trenta giorni dal momento dell'evento la contestazione (per contestazioni su base temporale i trenta giorni decorrono dallo scadere del periodo in esame) all’Organizzazione che, a sua volta, avrà trenta giorni di tempo per rispondere.
Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta ad Argentea alcuna risposta o la medesima Argentea non ritenga accettabili, a suo insindacabile giudizio, le ragioni addotte dall'Organizzazione a giustificazione del suo operato, si provvederà nei seguenti termini:
a) sospensione temporanea o esclusione definitiva dal servizio di una Officina intimata da Argentea, a mezzo telefax, all'Organizzazione che fornirà riscontro entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione con le medesime modalità. In ogni caso, trascorso il termine di 48 ore, Argentea provvederà ad eliminare l'Officina dalla propria Banca Dati;
b) notifica delle pene pecuniarie, contenute nel testo del presente Regolamento e nell’Allegato C. Gli importi dovranno essere versati ad Argentea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Trascorso tale termine senza che l'Organizzazione abbia provveduto al versamento, la somma verrà escussa dalla fideiussione prestata. E' fatto obbligo di reintegro della fideiussione entro 30 giorni, pena l'esclusione della Organizzazione dal servizio.
Se le inadempienze relative al mancato utilizzo del vestiario ad alta visibilità e/o alla mancanza dell’Autorizzazione a manovre rilasciata dalla Concessionaria, sono rilevate dagli Ausiliari della Viabilità, si provvederà, con apposito modulo e secondo le procedure previste dall'accordo AISCAT - Ministero dell'Interno, alla segnalazione alla competente Sottosezione di Polizia Stradale, per le opportune sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.
7. IPOTESI DI RISOLUZIONE ESPRESSA
Costituiranno cause di risoluzione espressa del rapporto con l'Organizzazione:
1) il venire meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti richiesti per lo svolgimento del SSM, così come previsto al punto 1.2 del presente Regolamento;
2) il rifiuto degli interventi assegnati all'Organizzazione superiore al 2% (su base trimestrale);
3) la mancata consegna, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, di copia della fideiussione di cui all'art. 13 dell' Autorizzazione e/o della fideiussione richiesta al punto 5 del presente Regolamento;
4) reiterati inadempimenti da parte dell'Organizzazione;
5) l'applicazione di tariffe maggiori di quelle previste al successivo punto 8.
In tutti i casi di risoluzione del rapporto resterà salva la facoltà di Argentea di chiedere il risarcimento dei danni.
8. TARIFFE
L'Organizzazione non potrà in nessun caso applicare tariffe per lo svolgimento del SSM maggiori a quelle riportate nelle sotto elencate tabelle, pena l'esclusione dal servizio come indicato al punto 7. Gli importi come di seguito riportati saranno rivisti con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
Qualora una Officina applichi una tariffa maggiore di quelle riportate o l'Organizzazione non risponda entro venti giorni dal ricevimento, a specifica richiesta di descrizione delle modalità di applicazione delle stesse su di un singolo intervento, Argentea provvederà, previa comunicazione all'Organizzazione, nel primo caso alla sospensione temporanea o definitiva dell'Officina responsabile e nel secondo caso all'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzazione.
Le tariffe potranno essere rese pubbliche da Argentea ed è fatto obbligo all'Organizzazione di metterle a conoscenza della clientela, contestualmente ad ogni intervento.
1) Tariffe Massime di Soccorso in Viabilità Autostradale (Iva compresa)
(Le tariffe subiscono un incremento del 20 % per servizio notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) e per servizio nei giorni di sabato e nei giorni festivi)
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A DECORRERE DAL 5 NOVEMBRE 2013
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Veicoli fino a 2,5 t Veicoli d a 2,501 Veicoli da 5,01 Veicoli> 10 t Autotreni/auto- Autobus > 10 m a 5 t a 10 t rt;..,.,.,., > t
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( 557,02 c 668,42
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c 370, 7 C 4« ,13
c 471, 79 c 566,1! c 673,99
c 808,79 c 673,99 c 108,79
lmponlbll
( 133,48
( 160,11
( 2 3,85
( 280,6
( 305,84
( 367,01
( 445,09
( 534,11
( 667,91
(801,4! ( 1.001,6( f:1.201,92
Recupero (3)
XXX XX'M
f: 28,03
( 33,6<
( 49,11
( 58,9
( 64,23
( 77,07
C93,4
( 112,1!
( 140,21
( 168,31
c 210,34
c 252,40,
Tot•fec:am
IVA
c 161,51
C 193,8
c 282,96
c 339,5!
c 370, 07 c444,08
c 538,56 c 646,27
c 808,17 c:969,80 c 1.21.1, 94 c 1.454,32
Costo per km
Imponibili
!VA 21'11
( 0,84
( 0,18
( 1,01
( 0,21
( 1,42
(0,30
( 1,7(
(0,31
( 1,68
(0,3
( 2,02
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( 2,26
( 0,47
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( 0,57
f; 2,2
(0,4
f.: 2,71
(0,5
( 2,26
c 0,47
( 2,71
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Tohlle compre•• C1,02 IVA
(: 1,2
c 1,72
c 2,0
c 2,03
c 2,44
(2,73
c 3,28
c 2,73
C3, 28
C2,73
Cl,U
* Orario diurno fertafe (06 • 22),sabato escJuso. *• Orllt1o notturno (22 • 06), sabato, domenica t festtvl.
(l) Le cari ffe relative al depannaçt prevedono !"intervento di un mezzo per il primo soccorSo e non comprendono, In caso di riparazione sul po5to,icosti deUa manodopera, di eventuali ricambi impiegati, del carburante e del meterlall dJ consumo nece sari alla rimessa Jn marcia del mezzo. In viabilità autostradale sono compre$4 nelle tariffa f chllome:tri percorsi dal mezzo di soccorso.
(2) Le tariffe di trasporto/traino comprendono [n vai bilrti autos:tdael Il trasportC/tralno del veicolo socxorso frito al primo caselkJ di uscita o alla pr ma officina competente In un raggio di5 chUomett"', e comunque tino alla sede dell'operatoreIntervenuto.Eventvalichilometri ecctdenti percorsi dalmezzo c:H soccorso,p er quanto non coinpreso nel servizi;) di traspOrto/tr<lno saranno xxxxxxxX.xx alcosto per xx.Xx traino di autotrenio autoarticofatlln Ullìl unica s.olutfone non è consentito se non su d1spos1ztone ddla Polizia Stradale.
(3) Per recupero si Intende la rtmessain cllrrevgiata di un veicolo. La tariffa di trasporto/trani o per l veicoli fino il 2 15 t è comprensiva del recupero del meno, tranne per l rec:uperispeciali che rich edono l'intervento di rne.zzl su perlort a 12 t. Le tariffe di recupero si sommano a quelle del t rMporto/trlllno se effett\Jate o a quelle OeldePlJnnage se l'Intervento non richiedeil trasporto/traino. Nef caso di reo. pero di veicoli dsterna, furgonati, b1sarche, la tar1ffa si Intende maggiorata de1SO%.Nelcaso fosse necessario o richiesto l'ntervento di una seconda gru,il costo delrecupero siintende raddoppiato.
Le tariffe non compt"endono eventualioperazionidirecupero per le mercitrasportate.
(1) le tariffe relative al depannage prevedono l'intervento di un mezzo per il primo soccorso e non comprendono, in caso di riparazione sul posto, i costi della manodopera, di eventuali ricambi impiegati, del carburante e dei materiali di consumo necessari alla rimessa in marcia del mezzo. In viabilità autostradale sono compresi nella tariffa i chilometri percorsi dal mezzo di soccorso.
(2) le tariffe di trasporto/traino comprendono in viabilità autostradale il trasporto/traino del veicolo soccorso fino al primo casello di uscita o alla prima officina competente in un raggio di 5 chilometri, e comunque fino alla sede dell'operatore intervenuto. Eventuali chilometri eccedenti percorsi dal mezzo di soccorso, per quanto non compreso nel servizio di trasporto/traino saranno conteggiati al costo per km. Il traino di autotreni o autoarticolati in una unica soluzione non è consentito se non su disposizione della Polizia Stradale.
(3) per recupero si intende la rimessa in carreggiata di un veicolo. La tariffa di trasporto/traino per i veicoli fino a 2,5 t è comprensiva del recupero del mezzo, tranne per i recuperi speciali che richiedono l'intervento di mezzi superiori a 12 t. Le tariffe di recupero si sommano a quelle del trasporto/traino se effettuate o a quelle del depannage se l'intervento non richiede il trasporto/traino. Nel caso di recupero di veicoli cisterna, furgonati, bisarche, la tariffa si intende maggiorata del 50%. Nel caso fosse necessario o richiesto 1'intervento di una seconda gru, il costo del recupero si intende raddoppiato. Le tariffe non comprendono eventuali operazioni di recupero per le merci trasportate.
2) Tariffe Massime per la Sosta dei veicoli (Iva compresa)
(La sosta dei veicoli si intende in area recintata e scoperta e non comprende la custodia del carico.)
Sosta | 1° giorno | Dal 2° al 30° giorno | Dal 31° al 180° giorno | Per ciascun mese successivo |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
per veicoli di massa complessiva fino a 2.5 t | 7,05 | 4,50 | 3,21 | 55,78 |
per i veicoli da 2.501 a 5 t | 15,38 | 10,90 | 6,41 | 81,42 |
per i veicoli oltre 5 t | 37,19 | 16,67 | 10,90 | 149,38 |
9. Allegati
Sono allegati al presente Regolamento:
All. A) - fac-simile Autorizzazione e relativo allegato 1(bozza del testo di fidejussione bancaria) All. B) - Suddivisione in tratte per l'organizzazione dei soccorsi pesanti.
All. C) - Provvedimenti per i casi di inadempienza. All. D) - Xxxxxx per la descrizione della struttura. All. E) - Elenco delle unità minime predeterminate
Xxx. X) - Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx X00 Xxxxxxx-Xxxxxx All. G) - Modulo tipo Biglietto/Foglio di Viaggio.
All. H) - Bozza dei testi di fideiussione bancaria. All. I) - Modulo Controllo Servizio SSM.
Ali. L)- Protocollo Operativo per la radiolocalizzazione.
***
utti i patti, termini e condiz
S.d.P. Brebemi S.p.A. e Argentea Gestioni S.c.p.A. sottoscrivono il presente Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, a piena ed integrale accettazione di t ioni ivi contenuti e degli obblighi ivi previsti a proprio carico.
Brescia, li 0 le(, /14
- -=-f
S.d.P. Brebemi S.p.A.
33
***
Accettazione del Richiedente
(da compilare a cura del Richiedente)
Il/la sottoscritto/a nato/a a
il
residente in
in qualità di Legale rappresentante/procuratore con sede in
via/piazza n. Codice fiscale n.
P. IVA n.
CAP
tel.
domiciliato presso
sottoscrive il presente Regolamento a piena ed integrale accettazione di tutti i patti, termini e condizioni ivi contenuti e degli obblighi ivi previsti a proprio carico in qualità di Organizzazione richiedente l’Autorizzazione.
, lì
Il Richiedente
ALLEGATO A
FAC-SIMILE AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE EX ART. 175, COMMA 12 DEL D.LGS. 285/1992 SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO SULL’AUTOSTRADA “A35”
con il presente atto la Società di Progetto Brebemi S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde S.p.A. con sede in Brescia, via Somalia 2/4, capitale sociale Euro 332.117.693,00 [interamente versato], Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, C.F. e P.IVA n. 02508160989 (in seguito denominata “Brebemi” o “Concessionaria”), in persona del sottoscritto Responsabile del procedimento, sig. , che agisce in virtù dei poteri conferitigli,
Premesso che:
a) Con nota n. del , l’impresa , capitale sociale € ( ) interamente versato, con sede legale in , C.F. e P.IVA n. , rappresentata da , nato/a a , il , nella sua qualità di rappresentante legale, in virtù dei poteri ad esso/a attribuiti in forza di , ha presentato apposita richiesta di autorizzazione all’esercizio del Servizio di Soccorso Meccanico (per brevità “SSM”), fornendo a tal fine la documentazione richiesta;
b) Argentea Gestioni S.c.p.A., per conto della sottoscritta Concessionaria S.d.P. Brebemi S.p.A., ha verificato che l’impresa richiedente possiede i requisiti stabiliti, rappresentando pertanto in via istruttoria il proprio nulla-osta all’accoglimento della richiesta di autorizzazione formulata;
AUTORIZZA
l’impresa , in seguito per brevità denominata come "Organizzazione" o “Richiedente”, all'espletamento, in via non esclusiva, del Servizio di Soccorso Meccanico lungo l’autostrada A35, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito esposte:
1) il SSM dovrà essere espletato secondo le modalità ed i criteri operativi fissati nel "Regolamento per lo svolgimento del SSM" che viene allegato alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale. Dette modalità e criteri operativi sono inderogabili e considerati da Brebemi essenziali ai fini del corretto adempimento dell'autorizzazione.
2) Il SSM è volto a garantire la transitabilità dell'Autostrada anche a seguito di sinistri che abbiano coinvolto uno o più mezzi e comunque di rimuovere nel minor tempo possibile situazioni di pericolo - dovute a motoveicoli e/o veicoli (leggeri e/o pesanti) fermi in Autostrada - oltre a garantire, all'utenza, la disponibilità di una struttura che consenta, in caso di avarie meccaniche, l'intervento del personale specializzato per la pronta soluzione dei problemi e/o il traino/traino sollevato del veicolo presso una attrezzata officina. A tal fine l’Organizzazione è tenuta ad assicurare:
a) la rapida rimozione dall'Autostrada e sue pertinenze di qualsiasi motoveicolo e/o veicolo (leggero e/o pesante) fermo per avaria, incidente o altra causa mediante recupero e trasporto dello stesso, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento;
b) le operazioni di rimessa in marcia, di rifornimento e gli interventi "in loco" che possono essere eseguiti con le attrezzature e le dotazioni di bordo dei carri di soccorso;
3) L'Organizzazione dovrà assicurare costantemente l'espletamento dei compiti ad essa assegnati ed a garantire la disponibilità e la funzionalità del servizio secondo le modalità operative ed i tempi di intervento previsti dal citato Regolamento.
4) L’Organizzazione dovrà mantenere diretti contatti con Argentea per la risoluzione di qualsiasi problema relativo alla esecuzione del Servizio autorizzato. In tal senso l'Organizzazione stessa si farà carico di ricevere eventuali richieste dei singoli operatori e di rappresentarle in modo organico ad Argentea, per la ricerca di eventuali soluzioni gestionali.
In nessun caso gli operatori dovranno rivolgersi direttamente ad Argentea. Tale disciplina dovrà essere riportata negli atti che regolano i rapporti tra l'Organizzazione ed i singoli operatori.
5) Xxxxx restando i criteri di funzionamento del SSM illustrati nell'allegato Regolamento, resta convenuto tra le parti che Argentea, in ogni caso di incidente così come previsto al punto 4.2.1 dello stesso Regolamento, avrà la facoltà di fare eseguire gli interventi di recupero o di soccorso a enti o ditte dalla stessa scelti senza dover tener conto dei criteri di attribuzione degli interventi previsti dal Regolamento stesso. In tali casi nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Organizzazione che, con la sottoscrizione della richiesta di autorizzazione, si impegna a tenere Argentea manlevata da qualsiasi richiesta di danno da parte dei propri associati.
6) L'Organizzazione dovrà portare a conoscenza del propri associati, con i mezzi e le modalità che saranno concordati con Argentea, i servizi direttamente offerti e le relative tariffe, comprensive di ogni diritto accessorio. Così come previsto dal punto 8 del Regolamento, dette tariffe non potranno in alcun caso superare gli importi massimi concordati.
7) In relazione a quanto previsto al punto 4.2.1 del Regolamento, Argentea si riserva di attivare la centrale con un numero verde unico per la gestione centralizzata delle richieste di intervento in Autostrada. L'Organizzazione s'impegna fin d'ora, ove ciò si realizzi, a comunicare ai propri associati che l'espletamento del SSM in Autostrada avverrà, a far data da tale momento, solo tramite detto numero verde.
8) La gestione del SSM non potrà in alcun modo essere occasione per svolgere o far svolgere all'interno dell'Autostrada e sue pertinenze alcuna attività, ivi compresa quella pubblicitaria estranea al servizio stesso.
9) L'Organizzazione dovrà fornire ad Argentea, secondo le modalità dalla stessa disposte, tutte le notizie ed i dati statistici relativi all'attività di SSM, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo quanto previsto al punto 3.1 del Regolamento.
10) L'Organizzazione manterrà Argentea e Brebemi manlevate ed indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di danni od altro in qualsiasi sede presentata da parte di terzi relativamente a pretese che abbiano comunque nesso con lo svolgimento del SSM,
11) Parimenti Argentea e Brebemi verranno mantenute estranee da qualsiasi vertenza che dovesse sorgere tra l'Organizzazione e gli utenti per il mancato pagamento, da parte di questi ultimi, delle tariffe di soccorso, con ciò escludendosi nei confronti di Argentea e Brebemi qualsiasi pretesa da parte della Organizzazione di garanzie, pagamenti surrogatori, interventi legali.
12) L'Organizzazione dovrà rimborsare ad Argentea tutti i danni di qualsiasi genere, che dovessero essere arrecati alla proprietà autostradale o a terzi in conseguenza dell'attività di soccorso da essa svolta.
13) Per tutte le causali di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12 , l'Organizzazione dovrà stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa con una primaria controparte di gradimento di Brebemi / Argentea per un importo pari a €. 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00). La fidejussione dovrà essere conforme allo schema allegato sub 1 alla presente autorizzazione, con l'obbligo di reintegro. Copia di detta Xxxxxxx dovrà essere consegnata ad Argentea prima di avviare l'esercizio del servizio.
14) L'Organizzazione tratterà qualsiasi aspetto relativo allo svolgimento del servizio oggetto della presente Autorizzazione, in particolare se coinvolgente enti o ditte con i quali la Concessionaria e/o Argentea sono in rapporto per l'esercizio autostradale, esclusivamente con la Concessionaria e/o Argentea fermo restando quanto disciplinato al precedente articolo.
15) La presente autorizzazione è valida sino al . L’autorizzazione sarà tacitamente prorogata per la durata di un anno, salvo disdetta comunicata dall’Organizzazione con atto scritto e preavviso di almeno tre mesi.
16) L’Organizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente a Brebemi, e per essa ad Argentea, qualsiasi modifica nella propria struttura che possa determinare il venir meno dei requisititi minimi per l’espletamento del SSM.
17) In caso di osservazioni o richieste di modifiche alla presente Autorizzazione e/o al Regolamento da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o di CAL, Brebemi e l’Operatore verificheranno il contenuto delle stesse richieste di modifiche e/o osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta notifica, onde valutarne
la accoglibilità. In difetto di intesa al riguardo entro i termini di cui sopra, la presente Autorizzazione si intenderà decaduta ad ogni effetto.
18) Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, dovrà essere registrato per effetto degli artt. 5, 6, e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa, che sarà anticipata da Brebemi e per essa da Argentea ma resterà a carico dell'Organizzazione così come pure gli importi di bollatura che saranno fatturati da Brebemi e per essa da Argentea all'Organizzazione che si impegna ad effettuare il relativo pagamento entro 60 giorni dalla fine del mese in cui ricade la data fattura.
19) Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli eventuali dati personali verranno inseriti ed elaborati nella banca dati di Argentea. Argentea, Xxxxxxx e l’Operatore si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto X.Xxx.
La presente Autorizzazione si intenderà automaticamente revocata in caso di mancato rispetto da parte dell’Organizzazione di una o più delle condizioni e/o prescrizioni di cui al presente atto, nel caso di perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti minimi per l’espletamento del SSM, nonché nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a cessare la Convenzione Unica sottoscritta con CAL in data 1 agosto 2007.
Seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione i documenti e le dichiarazioni presentate dal Richiedente unitamente alla richiesta di autorizzazione in premessa, nonché il Regolamento per lo svolgimento del SSM unitamente ai relativi allegati.
Redatto in n. 3 originali in bollo. Brescia, lì
S.d.P. Brebemi S.p.A.
Il Responsabile del procedimento
Allegato 1
BOZZA DEL TESTO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
Ai sensi del punto 13 dell’autorizzazione
(da presentare a cura del Richiedente)
Spett.le
S.d.P. Brebemi S.p.A.
Spett.le
Argentea Gestioni S.c.p.A.
Premesso
- che in data . ./../ .... è stato accordata un'autorizzazione per l'espletamento del Servizio di Soccorso meccanico in autostrada con atto - rep. n .............. alla Società XXX da parte della Società di Progetto Brebemi S.p.A. in forza del quale la XXX ha assunto obbligazioni nei confronti di Società di Progetto Brebemi S.p.A./Argentea Gestioni S.c.p.A. per il puntuale svolgimento di tale servizio.
- che in base al punto 13 della citata autorizzazione, la XXX ha assunto obbligo a fornire garanzia fideiussoria da parte di un terzo in favore di Società di Progetto Brebemi S.p.A. /Argentea Gestioni S.c.p.A. per le obbligazioni derivanti dai punti l0, 11 e 12 della medesima autorizzazione;
- che tale garanzia è fissata in detta autorizzazione in € 5.000.000,00 (euro cinquemilioin/00);
- che la Banca scrivente intende costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della XXX ed in favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A./Argentea Gestioni S.c.p.A. per i titoli di cui sopra e fino al limite di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);
Tutto ciò premesso:
La Banca ................................ con sede in ........................ iscritta al Tribunale di capitale
sociale ... .... ..... .... ..... .... .... ..... ..... ... si costituisce fideiussore nell'interesse della XXX ed in favore di Società di Progetto Brebemi S.p.A. /Argentea Gestioni S.c.p.A. per i titoli di cui sopra e fino al limite di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) fino alla data di scadenza dell’autorizzazione, in base a quanto previsto dallo stesso atto, la cui copia viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
La Banca presta la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., impegnandosi a versare, su richiesta scritta con evidenziati i motivi di attivazione da parte di codeste Società di Progetto Brebemi S.p.A./Argentea Gestioni S.c.p.A. ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le somme dovute dalla in dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte, fino alla concorrenza degli importi come sopra garantiti.
La Banca rinuncia altresì espressamente ad avvalersi del termine previsto dal 1 comma dell'art. 1957 C.C .
La durata della presente fideiussione è stabilita fino alla data di cessazione del rapporto di cui sopra e resta operante anche dopo la suddetta data, per un massimo di un anno, sino alla completa estinzione delle obbligazioni suddette.
Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto per l'adempimento delle obbligazioni contratte.
, lì
La Banca
ALLEGATO B
SUDDIVISIONE IN TRATTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI PESANTI
(da completare a cura del Richiedente)
(l OFFICINA OGNI 40 CHILOMETRI) 1° TRATTA:
2° TRATTA:
ALLEGATO C
PROVVEDIMENTI PER I CASI DI INADEMPIENZA
(su base trimestrale)
Il provvedimento sarà applicabile solo se la chiamata di soccorso arriva alla Centrale Operativa dell’Organizzazione; non sarà applicabile se l’Officina fosse attivata direttamente dal Centro Operativo autostradale senza contestuale comunicazione alla Centrale Operativa.
INADEMPIENZA | PROVVEDIMENTO | |||
Descrizione | Quantità | |||
1 | Ritardo sui tempi previsti superiore a 15 minuti e/o mancata o falsa comunicazione contestuale dell' orario d' arrivo sul posto | A B C | Una volta Da due a cinque Oltre cinque | Contestazione formale Penale di € 250,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina responsabile |
2 | Mancata, incompleta o inesatta comunicazione di dati al Centro Operativo | A B C | Una volta Da due a sei Oltre sei | Contestazione formale Penale di € 100,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 250,00 e sospensione di 10 giorni dell'Officina responsabile |
3 | Mancato intervento preso in carico dall'Officina senza comunicazione al Centro Operativo dell'impossibilità ad eseguirlo e/o ritardo sui tempi previsti superiore a 45 minuti | A B C | Una volta Seconda volta Più di due volte | Penale di € 250,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 500,00 e sospensione di 15giorni dell'Officina responsabile Penale di € 1.000,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina responsabile |
4 | Mancata comunicazione da parte dell' Organizzazione al Centro Operativo di richiesta di intervento nominativa | A B C | Una volta Da due a quattro Oltre quattro | Penale di € 250,00 Penale di € 500,00 Penale di € 1.000,00 |
5 | Mancato utilizzo di vestiario ad alta visibilità | A B | Una volta Più di una volta | Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 1.000,00 e sospensione |
di 30 giorni dell'Officina responsabile | ||||
6 | Mancanza dell'autorizzazione a manovre rilasciata dalla Brebemi ai sensi dell'art. 176 del C.d.S. | A B | Una volta Ogni volta successiva | Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 1.000,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina responsabile |
7 | Soccorso effettuato senza la preventiva autorizzazione del Centro Operativo e/o attività di pattugliamento non specificamente richiesta dal Centro Operativo | A B | Una volta Ogni volta successiva | Penale di € 500,00 e sospensione di 7 giorni dell’Officina responsabile Penale di € 1.000,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina responsabile |
8 | Mancata esposizione del logo di Brebemi/Argentea (se consegnato) e/o dell'Organizzazione e/o dei relativi colori identificativi dell'Organizzazione sui veicoli di soccorso o mancanza dell'attrezzatura richiesta | A | Ogni volta | Penale di € 250,00 |
9 | Utilizzo di porte automatiche in stazioni a non elevata automazione o utilizzo di porte Telepass | A | Ogni volta | Penale di € 250,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina responsabile |
10 | Rifiuto ingiustificato di un soccorso assegnato | A B C | Una volta Da due a quattro Oltre quattro | Penale di € 250,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 500,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina responsabile Penale di € 1.000,00 ed esclusione permanente dell'Officina responsabile |
ALLEGATO D
MODULO PER LA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
(da completare a cura del Richiedente)
(ex art. 1.3 del Regolamento - Prestazioni)
ALLEGATO E
ELENCO DELLE UNITA' MINIME PREDETERMINATE
(da completare a cura del Richiedente)
(ex art. 1.3 del Regolamento - Prestazioni minime garantite)
ALLEGATO F
ELENCO DELLE COMPETENZE DELL'AUTOSTRADA A35
(da completare a cura di Xxxxxxxx)
ALLEGATO G
MODELLO BIGLIETTO DI ESAZIONE AUTOSTRADA A35/FOGLIO DI VIAGGIO
(da completare a cura Xxxxxxxx)
FRONTE
RETRO
ALLEGATO H
BOZZA DEL TESTO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
(da presentare a cura del Richiedente)
Spett.le
S.d.P. Brebemi S.p.A.
Spett.le
Argentea Gestioni S.c.p.A.
Premesso
- che in data . ./../ .... è stato accordata un'autorizzazione per l'espletamento del Servizio di Soccorso meccanico in autostrada con atto - rep. n .............. alla Società XXX da parte della Società di Progetto Brebemi S.p.A. in forza del quale la XXX ha assunto obbligazioni nei confronti di Società di Progetto Brebemi S.p.A./Argentea Gestioni S.c.p.A. per il puntuale svolgimento di tale servizio.
- che in base all’art. 5 del Regolamento allegato a tale autorizzazione la XXX ha assunto obbligo a fornire garanzia fideiussoria da parte di un terzo in favore di Società di Progetto Brebemi S.p.A. /Argentea Gestioni S.c.p.A. per tutte le obbligazioni derivanti dal citato Regolamento;
- che tale garanzia è fissata in detto Regolamento in € 150.000,00 (euro centocinquantamlia/00);
- che la Banca scrivente intende costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della XXX ed in favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A./Argentea Gestioni S.c.p.A. per i titoli di cui sopra e fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
Tutto ciò premesso:
La Banca ................................ con sede in ........................ iscritta al Tribunale di capitale
sociale ... .... ..... .... ..... .... .... ..... ..... ... si costituisce fideiussore nell'interesse della XXX ed in favore di Società di Progetto Brebemi S.p.A. /Argentea Gestioni S.c.p.A. per i titoli di cui sopra e fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) fino alla data di scadenza dello stesso, in base a quanto previsto dallo stesso atto di cui in premessa, la cui copia viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. La Banca presta la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., impegnandosi a versare, su richiesta scritta con evidenziati i motivi di attivazione da parte di codeste Società di Progetto Brebemi S.p.A./Argentea Gestioni S.c.p.A. ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le somme dovute dalla in dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte, fino alla concorrenza degli importi come sopra garantiti.
La Banca rinuncia altresì espressamente ad avvalersi del termine previsto dal 1 comma dell'art. 1957 C.C.
La durata della presente fideiussione è stabilita fino alla data di cessazione del rapporto di cui sopra e resta operante anche dopo la suddetta data, per un massimo di un anno, sino alla completa estinzione delle obbligazioni suddette.
Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto per l'adempimento delle obbligazioni contratte.
, lì
La Banca
ALLEGATO I
MODULO DI CONTROLLO SERVIZIO SOCCORSO MECCANICO
(da completare a cura del Richiedente)
MODULO DI CONTROLLO SERVIZIO SOCCORSO MECCANICO Data ..................... Ora...................... Organizzazione .......................... .
Officina
………………………………………………………..
Aut. a manovre nr. .................. intestata a ............................................... .
Modello carro ..................................... Targa ....................................... .
Stazione e ora di entrata .......................................................................... .
(dati desunti dal biglietto di pedaggio)
Targa autoveicolo soccorso ..................................... .
Modello ............................................................ .
NOTE:………………………………………….
Data .................. '.. Ora...................... Organizzazione .......................... .
Officina
…………………………………………………………
Aut. a manovre nr. .................. intestata a ............................................... .
Modello carro ..................................... Targa ....................................... .
Stazione e ora di entrata .......................................................................... .
(dati desunti dal biglietto di pedaggio)
Targa autoveicolo soccorso ..................................... .
Modello ............................................................ .
Note:………………………………………..
ALLEGATO L
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA RADIOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SSM E RELATIVO SCAMBIO DATI INFORMATIZZATO
(da completare a cura del Richiedente)
L’impresa , con sede legale in , C.F. e P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e , munito dei poteri di sottoscrizione del presente atto (in seguito denominata "Organizzazione")
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di aver preso visione, di essere edotto e di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel seguente Protocollo operativo, volto a far sì che, attraverso la seguente disciplina dello scambio dei dati per la radiolocalizzazione dei mezzi adibiti al SSM, nonché dei provvedimenti in caso di inadempienza, l'Organizzazione consegua una serie di implementazioni ed integrazioni operative, riguardanti in particolare la radiolocalizzazione degli interventi
DÀ ATTO
che il presente Protocollo Operativo costruisce parte integrante e sostanziale del "Regolamento per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico" annesso all' Autorizzazione in vigore tra le Parti.
*** PROTOCOLLO OPERATIVO Art. 1.
SCADENZE
A partire dall’entrata in esercizio del Collegamento Autostradale A35, saranno monitorate mensilmente le percentuali di interventi non radiolocalizzati.
Art. 2. PROVVEDIMENTI PER I CASI DI INADEMPIENZA.
Per i casi di inadempienza al presente atto, saranno applicate le penali riportate nella tabella "Provvedimenti per i casi di inadempienza” di seguito riportata.
Art. 3. COMMISSIONE.
Sarà costituita una Commissione composta da due rappresentanti di Argentea ed un rappresentante dell'Organizzazione, che a cadenza trimestrale si riunirà con lo scopo di valutare eventuali proposte di modifiche da apportare al presente protocollo e monitorare i dati relativi alla radiolocalizzazione.
Art. 4. REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI RADIOLOCALIZZATI.
In relazione all'impegno assunto dall’Organizzazione di dotare i veicoli autorizzati ed operanti sulla rete di competenza della Società di apparati di radiolocalizzazione previsto al punto 1.2. lettera i) del Regolamento, in grado di dialogare con il sistema di controllo, implementato e gestito da Argentea e secondo le specifiche da essa indicate, in funzione delle tecnologie applicate, l'Organizzazione consentirà l'acquisizione, in tempo reale, dei dati richiesti, secondo il seguente protocollo.
Al momento dell'assegnazione dell'intervento (ingaggio), secondo le modalità descritte ai punti 4.2.1 e 4.2.2 del vigente Regolamento, dopo lo scambio delle informazioni relative al luogo di fermo, tipo e targa del veicolo in avaria, nonché, se noto, il motivo della richiesta di soccorso, l'addetto della Centrale Operativa dell'Organizzazione comunicherà l'identificativo dell'Officina incaricata e, ricevuta l'autorizzazione, registrerà il "numero evento", non previsto nel
vigente Regolamento, fornito dall'operatore del Centro Operativo di Argentea, per permettere l'identificazione nonché il corretto invio ed acquisizione dei dati in seguito elencati.
Essendo la corretta comunicazione del numero evento fondamentale per l'attivazione della radiolocalizzazione del soccorso, Argentea e l'Organizzazione si impegnano, per i contratti in essere, ad informatizzare le modalità di aggancio evento del soccorso, secondo le specifiche determinate da Argentea.
Fino ad allora, ed ogni qual volta la comunicazione informatica ed automatica dei dati di ingaggio non possa avvenire per problemi tecnici, lo scambio degli stessi dovrà essere effettuato mediante comunicazione telefonica. Qualora il Centro Operativo non comunichi il numero evento, l'addetto della Centrale Operativa dell'Organizzazione è tenuto a richiederlo.
L'ora d'ingaggio dovrà coincidere con l'ora di contatto telefonico tra la Centrale Operativa dell’Organizzazione e quella del Centro Operativo di Argentea.
Il calcolo del tempo di intervento sarà determinato dalla differenza tra l'orario di arrivo sul posto e l'ora di ingaggio.
Si elencano di seguito i dati che Xxxxxxxx ha necessità di ricevere, in tempo reale, dal sistema informatico dell'Organizzazione al fine di una corretta registrazione dell'intervento di soccorso nonché all'espletamento dei propri compiti legati alla gestione in sicurezza della viabilità autostradale:
1. numero evento;
2. ora ingaggio;
3. identificativo dell'Officina;
4. targa del veicolo di soccorso;
5. ora d'ingresso in autostrada, completa di coordinate geografiche;
6. ora d'arrivo sul luogo dell'intervento, completa di coordinate geografiche;
7. marca e modello, o almeno tipologia del veicolo in avaria;
8. targa del veicolo in avaria;
9. esito dell'intervento;
10. ora di ripartenza dal punto di fermo, completa di coordinate geografiche;
11. ora di uscita dall'autostrada, completa di coordinate geografiche.
I dati relativi ai punti 5, 6, 10 e 11 dovranno essere inviati dall'apparato radiolocalizzatore a bordo del veicolo di soccorso, nelle modalità dipendenti dalla tecnologia in uso all' Organizzazione e da quest'ultima ad Argentea come precedentemente indicato, ma comunque in tempo reale, ovvero durante lo svolgimento dell'intervento stesso. Tutti i veicoli autorizzati al soccorso meccanico in autostrada dovranno essere dotati di apparato di radiolocalizzazione.
Il mancato invio da parte dell’apparato di bordo anche di uno solo dei 4 dati georeferenziati, nonché della comunicazione di cui al punto 2, comporterà la comunicazione telefonica contestuale al Centro Operativo di Argentea dell'ora e data di ciascun valore mancante (ingresso, arrivo, ripartenza ed uscita), da parte dell'Organizzazione o dell'operatore intervenuto (a meno dei casi in cui l'operatore non sia a conoscenza di guasti dell'apparato di bordo). Non sarà considerato "radiolocalizzato" un soccorso privo delle coordinate georeferenziate inviate informaticamente.
Le informazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dovranno essere fornite informaticamente dal sistema dell'Organizzazione, in tempo reale, e comunque prima dell'uscita del veicolo di soccorso dall'autostrada, salvo giustificati motivi di servizio. Il mancato invio da parte del sistema anche di una sola di tali informazioni, comporterà la sua comunicazione telefonica contestuale al Centro Operativo, da parte dell'operatore dell'Organizzazione intervenuta se lo stesso dispone di tali informazioni. In caso di mancata comunicazione anche di un solo dato, in tempo reale, nonché in occasione di invio dell'informazione successivo all'uscita del veicolo di soccorso dall'autostrada, salvo giustificati motivi di servizio, l'intervento non sarà considerato "radiolocalizzato".
Relativamente al punto 7, quando la Centrale Operativa dell'Organizzazione chiama il Centro Operativo di Argentea per essere autorizzata ad effettuare un intervento, dovrà fornire marca e modello del veicolo in avaria. Negli altri casi dovrà comunicare informaticamente almeno la tipologia del veicolo in base alla massa complessiva.
Relativamente al punto 9, l'Organizzazione deve, nel campo note, comunicare informaticamente l'esito del soccorso come:
A) EFFETTUATO; ovvero B) NON EFFETTUATO (con motivazione).
La rimozione del veicolo in avaria dovrà avvenire preferibilmente solo tramite il caricamento dello stesso sul pianale del carro di soccorso.
Nel caso in cui l'operatore intervenuto, per esclusive ed inderogabili ragioni di celerità e sicurezza, intenda rimuovere contemporaneamente 2 veicoli, con il medesimo carro, rilevati alla stesse coordinate, uno sul pianale ed uno al traino, dovrà telefonare al Centro Operativo per essere autorizzato.
Argentea ha la necessità di registrare, in questo caso, targa e tipo veicolo di entrambi i mezzi in avaria.
Tutti i veicoli autorizzati in autostrada dovranno essere dotati di apparato radiolocalizzatore in grado di dialogare con il sistema di Argentea.
Nel caso la Società accertasse che i dati forniti non corrispondano alla realtà o che ricorrano ripetute assenze di alcune informazioni e dati, procederà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione secondo le modalità riportate al punto 6 del vigente regolamento, all'esclusione temporanea o definitiva, dall'alternanza o totalmente, delle Officine responsabili.
Art. 5. PROVVEDIMENTI PER I CASI DI INADEMPIENZA.
Le sanzioni pecuniarie verranno applicate direttamente nei confronti dell’Organizzazione. I provvedimenti di sospensione, dall’alternanza o totalmente, o di esclusione definitiva nei confronti delle Officine saranno applicati solo nel caso di loro accertate inadempienze.
Al fine dell’applicazione delle penali, le inadempienze saranno calcolate su base trimestrale.
Il provvedimento sarà applicabile solo se la chiamata di soccorso arriva alla Centrale Operativa dell’Organizzazione ; non sarà applicabile se l’Officina fosse attivata direttamente dal Centro Operativo autostradale senza contestuale comunicazione alla Centrale Operativa.
INADEMPIENZA - Percentuale di interventi non radiolocalizzati* | PROVVEDIMENTO – Tipologia e importi dei provvedimenti sanzionatori irrogati da Argentea |
15% < interventi non radiolocalizzati < 20% | Penale di euro 250,00 e/o sospensione per 7 giorni, dall’alternanza o totalmente, delle Officine responsabili. |
20% < interventi non radiolocalizzati < 25% | Penale di euro 500,00 e/o sospensione per 15 giorni, dall’alternanza o totalmente, delle Officine responsabili. |
interventi non radiolocalizzati > 25% | Penale di euro 1.500,00 e/o esclusione, dall’alternanza o totalmente, delle Officine responsabili. |
* si intendono radiolocalizzati solo gli interventi completi di tutti i dati e secondo le modalità descritte nel Regolamento
Art. 6. DISPOSIZIONI FINALI.
Fatto salvo per quanto diversamente disposto nel presente Protocollo Operativo, continuano ad operare integralmente le altre disposizioni e clausole della Autorizzazione al SSM ed annesso Regolamento.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
, li
Il Richiedente