Contract
Il Commissario Straordinario Determinazione n. 17 del 22/12/2022
OGGETTO: approvazione dello schema di convenzione aggiornato tra AGEAC e la UOD Prevenzione e sanità veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; annullamento e sostituzione della determina commissariale n. 08 del 04/11/2022 del Commissario Straordinario di AGEAC.
Il Commissario Straordinario
DETERMINA DI
aggiornare lo Schema di convenzione con la UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
annullare e sostituire la determina commissariale n. 08 del 04/11/2022 del Commissario Straordinario di AGEAC, sostituendola con la presente determinazione.
PREMESSO CHE:
a) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
c) in particolare, l’articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
d) in data 20 novembre 2017 è stato adottato il suddetto decreto ministeriale (decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2017) che stabilisce autorità competente e requisiti per il riconoscimento, nonché i relativi effetti;
e) con legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
f) con deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all’art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell’Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica, con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta Regionale;
g) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l’Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell’Agenzia;
h) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx, funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale
n. 3 del 21 maggio 2021;
i) con DGR n. 238 del 17 maggio 2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
j) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Xxxxx
di Xxxxxxx nell’incarico di Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore AGEAC;
k) con DPGR N. 153 del 07/12/2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Xxxxx
di Xxxxxxx nell’incarico di Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore AGEAC;
l) la Giunta regionale, con il regolamento regionale del 12/20/2022 n. 10, ha deliberato il “Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)”;
m) con la determina n. 08 del 04/11/2022, il Commissario Straordinario dell’AGEAC ha approvato lo schema di convenzione con la UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed ha trasmesso il presente atto alla UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per i provvedimenti conseguenziali;
n) la Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei
soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEAC OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
o) la convenzione non comporta oneri finanziari, impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle Parti;
CONSIDERATO CHE
si rende necessario adeguare ulteriormente gli allegati della convenzione agli ultimi provvedimenti normativi in materia e quindi aggiornare la convezione stessa;
RITENUTO
pertanto, di dover approvare, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, lo schema di convenzione aggiornato e integrato in linea come la vigente disciplina, quindi di sostituire effetti del proprio provvedimento di Determina n. 8 del 04/11/2022 con la presente;
VISTI
a) il regolamento (UE) n. 2116 /2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
c) il regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
d) il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
e) il regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
RAVVISATA la necessità di procedere;
DETERMINA
per le motivazioni addotte in premessa, che formano parte integrante alla presente determinazione:
1) DI ANNULLAREE SOSTITUIRE la determina n. 08/2022 del 04/11/2022 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di convenzione con la UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale”, essendo negli effetti sostituita dalla presente;
2) DI AGGIORNARE il sottoelencato allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
• schema di convenzione tra l’organismo pagatore AGEAC ed i Servizi di Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
Il Commissario Straordinario
Xxxxx Xx Xxxxxxx
CONVENZIONE OPERATIVA TRA
AGEAC
AGENZIA REGIONALE
PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA DELLA CAMPANIA (AGEAC)
E
REGIONE CAMPANIA
UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE
BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o dei pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, che abroga il Reg. (UE) N. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti a superficie ed a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
2. Gli obblighi di condizionalità non si applicano:
a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027;
b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo
1 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e in silvicoltura
Il giorno 04 del mese di gennaio dell’anno 2023
TRA
L’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania, (di seguito anche “AGEAC”), con sede legale in Xxxxxx Xxx X. Xxxxxx xx. 0 Centro Direzionale Isola A6, C.F.: 95309210631, indirizzo PEC : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, in persona del Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale AGEAC, Dott. , codice fiscale , il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell’Agenzia ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 3 del 21/05/2021, in virtù del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 18/11/2021 e n. 79 del 15/06/2022
E
La Regione Campania, UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria con sede in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C3, rappresentata dal Direttore Dott. , codice fiscale , pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, delegato alla stipula del presente atto con provvedimento
,
considerato che:
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all’Agea degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le Parti hanno definito uno schema di protocollo d’intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all’art.4 (durata e applicazione), fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell’applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1 Pilastro PAC;
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la proroga del protocollo d’intesa sopra citato, dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Convenzione da stipulare da parte di ogni singola Regione con l’Organismo Pagatore competente per territorio;
- gli articoli 9 e 10 del Reg. (UE) 2021/2116 e gli articoli 1 e 2 del Reg. delegato (UE) 2022/127 che integra il primo, disciplinano le condizioni per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e consentono la costituzione di Organismi Pagatori a livello regionale;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.05.2021 ha istituito, ai sensi del Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, l’Agenzia Regionale per i pagamenti in Agricoltura per la Campania (AGEAC) che svolge per la Regione Campania le funzioni di organismo pagatore, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Reg. (UE) 2021/2116, che sostituiscono l’abrogato art. 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1306/2013;
- la presente convenzione viene stipulata nelle more del riconoscimento di AGEAC quale ORGANISMO PAGATORE REGIONALE dei fondi agricoli UE FEAGA e FEASR e che, pertanto, potrà entrare in vigore solo successivamente al formale riconoscimento dell’OPR da parte del MIPAAF, nonché al successivo avvio delle relative attività;
visti:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 agli articoli 93, 94 e a norma dell’ allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2021 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (UE) n. 1305/2013 dal 01.01.2023 ma che, fatto salvo il Reg. (UE) 2020/2220, continua ad applicarsi all’attuazione di programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, fino al 31.12.2025, secondo quanto stabilito dall’art. 154 del Reg. UE 2021/2115, e abroga il Regolamento (UE) n. 1307/2013 dal 01.01.2023 ma che, tuttavia continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 01.01.2023; Reg. di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione: modalità di applicazione del reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione: norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento delegato (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 che, tuttavia, continua ad applicarsi nei limiti indicati all’art. 104 del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 e s.m.i. della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- regolamento (UE) 2021/2117 e s.m.i. che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il DM n 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306.2013 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, continua ad essere il riferimento normativo.
- la nota del MIPAAF - DISR 03 - Prot. n.0080169 del 18/02/2021 relativa alla proroga al biennio 2021- 2022 del protocollo di intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA organismo di coordinamento (OC), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni relativo al trasferimento ad AGEA organismo di coordinamento (OC), degli esiti di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari;
- la nota prot. 4997 dell’8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento alla proroga di cui alla citata nota Mipaaf n. 80169 del 18 febbraio 2021, si è espressa favorevolmente con la richiesta dell’impegno inderogabile di attivare un Tavolo di lavoro tra Regioni, Ministeri competenti ed AGEA organismo di coordinamento (OC), finalizzato alla definizione di protocolli operativi per l’effettuazione dei controlli veterinari e di scambio delle relative informazioni;
- il Decreto MIPAAF Prot. n. 0406161 del 07/09/2021 che ha istituito il tavolo Tecnico per la cooperazione operativa e applicativa tra agricoltura e sanità veterinaria relativamente al sistema di condizionalità;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il Reg. delegato (UE) 2021/1336 del 02 giugno 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 907/2014 il Regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, e riporta allegato I punto c) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate. A tal fine il soggetto delegato si impegna a garantire l’operatività delle proprie strutture, assicurando:
• la separazione degli incarichi;
• le procedure scritte;
• l’uso di check -list;
• gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell’utilizzo dei sistemi informatizzati.
- l'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004 stabilisce che AGEA organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;
considerato che
- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l’Agea - organismo di Coordinamento (di seguito Agea OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
- la verifica, da parte dell’Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore;
- l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell’organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- l’Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (AGEAC) (di seguito AGEAC OP) è l’autorità di controllo competente per l’esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall’art.67 del Reg. (UE) n.809/2014 e s. m e i.
- la competenza specialistica richiesta per l’esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l’affidamento di tali controlli all’ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle ASL della Regione Campania;
- Il Direttore della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania o suo delegato, è il soggetto interlocutore dell’Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (AGEAC OP), in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell’attività delle ASL, garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEAC OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
- la presente convenzione non comporta oneri finanziari, impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle Parti.
Tutto ciò premesso e considerato
SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE
Articolo 1
(Conferma delle Premesse)
Le premesse, l’Allegato 1 (Elenco requisiti), l’Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l’Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l’Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina delle modalità di verifica e di controllo del rispetto degli Atti, elencati nel comma successivo, da parte dei SS.VV delle ASL della Regione Campania, quali soggetti istituzionalmente competenti; nonché delle modalità di trasmissione dei dati e della
documentazione relativa ai controlli, degli Atti elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle ASL della Regione Campania, secondo quanto previsto all’art. 6. La presente Convezione disciplina, altresì, gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità.
2. In ambito di “Condizionalità”, le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatori relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:
− CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20 e s.m. e i.;
− CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 e s.m.i.;
− CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4 e s.m.i;
− CGO 10– Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4 e s.m.i;
− CGO 11– Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4 e s.m.i.
3. I criteri di applicabilità dei requisiti di “Condizionalità” elencati nel precedente comma sono definiti nell’Allegato 1 alla presente Convenzione.
Articolo 3
(Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)
1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all’estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014 art. 68, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
2. AGEAC OP, in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 3, mette a disposizione dei SSVV delle ASL della Regione Campania i dati relativi alla popolazione di riferimento rappresentata dall’insieme delle aziende che facciano parte della popolazione di condizionalità, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell’anagrafe zootecnica nazionale. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse anche ai SSVV della Regione.
3. La valutazione del rischio verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute, dalla Regione Campania e dalla ASL competenti, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l’individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamentie Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell’elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all’Allegato 2 per l’individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono ad AGEAC OP.
5. AGEAC OP fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui all’ Allegato 2,utilizzati dai SS.VV della Regione Campania per la selezione del campione di aziende da controllare.
Articolo 4
(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)
1. I SS.VV procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da AGEAC OP. Nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% delcampione, limitatamente ai controlli relativi CGO 5, CGO 6, CGO 9, CGO 10, CGO 11, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) n. 809/2014. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO di cui all’art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all’allegato 2.
2. AGEAC OP e i SSVV della Regione Campania concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l’efficienza del Sistema e per creare l’opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell’Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.
Articolo 5
(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)
1. AGEAC OP e i SSVV. della Regione Campania assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra AGEAC OP
e SS.VV della Regione Campania, sono concordati e resi disponibili:
a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;
c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
e. modalità di definizione delle caratteristiche dell’infrazione (negligenza, intenzionalità).
3. AGEAC OP, in accordo con Agea Coordinamento (Agea OC), definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV.
4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è integrata nell’Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
5. I SS.VV realizzeranno i controlli programmati nel corso dell’intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.
Articolo 6
(Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai SS.VV all’Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in
Agricoltura (AGEAC OP) e viceversa)
1. Nell’Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell’esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.
I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell’ambito dei servizi offerti dalla BDN dell’IZS di Teramo e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.
Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi alternativi di trasmissione dei dati quali:
i. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
ii. web service in via di sviluppo all’interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali), denominato “relazione di controllo”, sarà archiviato e reso disponibile in modalità concordata con i SSVV. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione di AGEAC OP per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall’art. 72, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 809/2014. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SS.VV. ai sensi della presente convenzione.
Articolo 7
(Calcolo dell’esito di condizionalità)
1. Sulla base dei dati dei controlli, effettuati in conformità a quanto previsto dalla circolare dell’Agea Coordinamento, trasmessi dai SS.VV ad AGEAC OP, l’Organismo Pagatore Regionale definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
2. La definizione dell’eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l’assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di AGEAC OP.
3. Il calcolo dell’esito viene svolto da AGEAC OP ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni Operative emanate da Agea Coordinamento e dalle procedure adottate dall’Organismo Pagatore Regionale stesso.
4. I risultati del calcolo dell’esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione dei SS.VV della Regione Campania, tramite accesso al Sistema Integrato di Controllo di Condizionalità (SICC) presente sul SIAN, nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.
Articolo 8 (Attività collaterali)
1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell’evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall’innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEAC OP.
4. AGEAC OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad Agea Coordinamento (Agea OC), che la rende disponibile sul SIAN.
Articolo 9
(Nomina dei Responsabili del Procedimento)
1. Le Parti hanno rispettivamente provveduto a nominare un proprio RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per esecuzione della presente Convenzione, nelle persone del Commissario dott.
, - Codice Fiscale per AGEAC OP, e del dr.
, Codice Fiscale: per la Regione Campania, UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria. Le parti si riservano di procedere ad eventuale nuova nomina in fase successiva.
Articolo 10 (Durata)
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine con l'adozione di eventuali atti revocativi conseguenti alla perdita dei requisiti da parte di AGEAC o al sopravvenire di nuove disposizioni di norma.
2. Sono fatti salvi tra le Parti gli effetti relativi alle attività compiute in forza della precedente convenzione operativa che resta valida ed efficace fino al riconoscimento di AGEAC quale nuovo Organismo Pagatore Regionale per la Campania.
3. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.
Articolo 11
Obbligo di manleva
1. AGEAC, nell'esecuzione della detta convenzione, si obbliga a tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e danni eventualmente subiti a persone e cose tanto della Regione che di terzi.
2. Il personale impiegato da AGEAC per l’esecuzione della detta convenzione non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione
Articolo 12
(Trattamento dei dati ed impegno alla Riservatezza)
Le parti si danno reciprocamente atto che i trattamenti di dati personali relativi all’esecuzione della presente Convenzione saranno effettuati nel rispetto del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) direttamente applicabile in Italia a decorrere dal 25 maggio 2018 che innova il preesistente Codice Privacy (d.Lgs.n.196/2003).
I trattamenti avverranno nel rispetto della normativa, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure anche informatiche ed elettroniche, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ad impedire l’accesso ai non autorizzati ed un trattamento non conforme alle finalità.
Articolo 13 (Informativa dati personali)
In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e dell’esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l’utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l’esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati Responsabili, dal Personale Incaricato al trattamento nonché dai terzi nominati Responsabili esterni del trattamento. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.
Per tutto il resto le parti rinviano alle informative per il trattamento dei dati personali redatte ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 rese pubbliche attraverso i propri siti istituzionali e che costituiscono parte integrante della presente Convenzione, nonché alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne i riferimenti di contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
Infine, con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno esercitare, in qualunque momento, inviando una comunicazione al Titolare o al Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) indicati nell’Informativa ed acconsentono contestualmente al trattamento dei dati personali come sopra definito, laddove sia previsto dalla normativa.
Articolo 14
Obblighi di riservatezza
AGEAC ha l’obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione, utilizzandoli soltanto per gli scopi strettamente legati all’esecuzione della detta convenzione.
Articolo 15 (Clausole finali)
1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta ai sensi della normativa vigente.
Articolo 16 (Controversie)
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà deferita all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Napoli.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all’ultimo foglio degli allegati.
Napoli li,
Per AGEAC
Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura
Il Commissario
Per la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOD - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Campania
Il Responsabile
Ai sensi degli artt. 1341 cc le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: art. 5 (Modalità e tempi di realizzazione dei controlli), art. 7 (Calcolo dell’esito di condizionalità); art. 11 (obbligo di manleva), art. 16 (controversie)
Per AGEAC
Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura
Il Commissario
Per la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOD - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Campania
Il Responsabile
pag. 10
ELENCO ALLEGATI
Allegato 1 – Elenco Requisiti
Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende Allegato 3 – Modalità di Comunicazione Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli
Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità
Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare
CGO 5– Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1)*, 18, 19 e 20 e s.m.i. (*attuato in particolare da: -articolo 14 del Regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del Regolamento (CE) n. 37/2010; - Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c))); - Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) ed e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1); -Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), articolo 5, paragrafo 6; -Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.
CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 e s.m. e i., concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 e s.m.i.;
Per il CGO 5, sono previsti controlli anche da parte di AGEAC OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi. La realizzazione dei controlli per il CGO 5 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).
Settore: Benessere degli animali Tema principale: Benessere degli animali
Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità
CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4 e s.m. i.;
CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4 e s.m. e i.;
CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4 e s.m. e i.
Allegato 2 - Criteri di Selezione delle Aziende
Criteri di selezione delle aziende da parte dei SS.VV
Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l’assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.
Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare
CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20 e s. m. e i. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell’ 1%.
CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 e s.m.i.
La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e s.m. e i., in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d’interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".
I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extra piano devono essere"mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente arischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l’ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione.
Settore: Benessere degli animali Tema principale: Benessere degli animali
CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4 e s.m.i.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell’ 1%.
CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4 e s.m.i.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell’ 1%.
CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4 e s.m.i.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell’ 1%.
Allegato 3
Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati
1. Popolazione di riferimento
La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. “Aziende Condizionalità”, cioè quelle beneficiarie dei pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o dei pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, che abroga il Reg. (UE) N. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti a superficie ed a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
Sono esclusi i beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027 e i beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e in silvicoltura
2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte dell’Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (AGEAC OP) ai SS.VV
Attraverso la trasmissione di informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell’IZS di Teramo, AGEAC OP mette a disposizione della Regione Campania SS.VV. la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall’insieme delle aziende agricole che costituiscono la popolazione di condizionalità come definita all’art.3 comma 1 della presente Convenzione operativa e al precedente paragrafo 1.
I dati relativi alle Aziende Condizionalità saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:
• Fase preliminare: entro il 28 febbraio sono messe trasmesse le informazioni e i dati delle aziende agricole costituenti la popolazione di condizionalità;
• Fase definitiva: entro il 30 settembre sono trasmesse le informazioni e i dati delle aziende agricole su cui è effettivamente applicabile la condizionalità, e che di conseguenza costituiscono la popolazione di riferimento su cui effettuare la selezione del campione di controllo per la condizionalità.
3. Selezione del campione
All’interno della popolazione individuata, come indicato nel paragrafo precedente, i SS.VV della Regione Campania effettuano le analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell’anno di controllo.
Tale selezione avverrà in conformità a quanto prescritto nell’art. 4, comma 1, della presente Convenzione operativa.
4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo
Una volta completate le operazioni di controllo, AGEAC OP ed i SS.VV della Regione Campania mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.
I dati relativi alla selezione delle aziende saranno resi disponibili in BDN.
Allegato 3
Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate e controllate, che sarà messo a disposizione in BDN, è costituito da:
1. CUAA;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
4. Atti applicabili all’azienda;
5. Atti sottoposti a controllo.
Nel caso in cui sia possibile, l’Agenzia Regionale Campana per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (AGEAC OP) e i SS.VV della Regione Campania si scambiano in maniera riservata le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.
Allegato 3
Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SS.VV
1. Tipologia di esito
A seguito dell’esecuzione dei controlli, l’esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in tre categorie:
a. Azienda con infrazione (negativa);
b. Azienda con prescrizioni (con infrazione di importanza minore1);
c. Azienda senza infrazioni (positiva).
2. Dati da rendere disponibili in BDN o nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario dellaSicurezza Alimentare
In funzione dell’esito dei controlli svolti, le AASSLL della Regione Campania, con periodicità trimestrale, mettono a disposizione in BDN almeno i seguenti elementi sulle aziende controllate ai fini della condizionalità:
1. Azienda con infrazione (negativa)2
1.a. CUAA;
1.b. Codice allevamento;
1.c. Data esecuzione controllo;
1.d. Atto/i sottoposto/i a controllo
1.e. Atto/i con infrazione/i;
1.f. Elementi di infrazione riscontrati;
1.g. Caratteristiche dell’infrazione;
1.h. Tipo/i di impegno/i di ripristino richiesto/i;
1.i. Data controllo dell’impegno/i di ripristino (2° controllo);
1.j. Esito del controllo dell’impegno/i di ripristino (impegno eseguito/impegno non eseguito).
1.k. Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO);
2. Azienda con prescrizioni (infrazioni di importanza minore)
2.a. CUAA;
2.b. Codice allevamento;
2.c. Data esecuzione controllo;
2.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
2.e. Atto/i con prescrizione/i;
2.f. Tipo/i di azione/i correttiva/e richiesto/i;
2.g. Data controllo dell’esecuzione dell’azione correttiva (2° controllo);
2.h. Esito del controllo dell’azione correttiva (azione eseguita/azione non eseguita).
3. Azienda senza infrazioni (positiva)
3.a. CUAA;
3.b. Codice allevamento;
3.c. Data esecuzione controllo;
3.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
1 Le infrazioni di importanza minore sono infrazione di lieve entità, i cui effetti negativi possono essere eliminati con un’azione correttiva specifica. Per essere definite come tali, le infrazioni di importanza minore non devono rappresentare un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.
2 Le aziende per le quali siano riscontrate sia infrazioni che prescrizioni saranno inserite nell’elenco aziende con infrazioni (negative).
Allegato 3
3. Tempi di messa a disposizione dei dati
La messa a disposizione dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti sia da parte dei SSVV avverrà secondo quanto indicato nel presente allegato.
In ogni caso le registrazioni in BDN, ovvero nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.
4. Modalità di messa a disposizione dei dati
I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell’ambito dei servizi offerti dalla BDN dell’anagrafe zootecnica e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.
Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi di trasmissione dati alternativi quali:
a. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
b. eventuali web service in via di sviluppo all’interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).
5. Trasmissione di copia dei documenti di controllo
Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: “Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione (di controllo) è trasmessa all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza3, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento”.
In forza di tale impostazione regolamentare, la messa a disposizione di copia della documentazione di controllo, relativa alle aziende negative e di quelle alle quali è stata prescritta un’azione correttiva, dovrà avvenire in maniera scalare e comunque essere completato entro il 28 febbraio dell’anno successivo aquello di effettuazione dei controlli .
La documentazione relativa alle aziende positive, invece, sarà conservata presso gli uffici delle ASL o presso gli uffici delle DG competenti in materia di Sanità e Sicurezza Alimentare delle Regioni e Provincie autonome e rese disponibili ad ogni verifica da parte degli Organismi Pagatori o delle autorità comunitarie, secondo modalitàconcordate.
3 Vale a dire priva di infrazioni o prescrizioni (infrazioni di importanza minore
Allegato 4
Documentazione Tecnica Controlli
Ai fini dell’esecuzione dei controlli è fondamentale l’utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.
Fondamentale per tale scopo è l’utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il controllore nello svolgimento della sua funzione e dall’altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell’attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso. A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali per l’esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO (sicurezza alimentare: CGO 5, CGO 6; benessere animale: CGO 9, CGO 10, CGO 11).
Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list, ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check listnazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.
Di seguito l’elenco delle check list disponibili
CGO 6 check list per la verifica concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali CGO 5 check list per la verifica della sicurezza
CGO 9 check list per la verifica delle norme minime per la protezione dei vitelli CGO 10 check list per la verifica delle norme minime per la protezione dei suini CGO 11 check list per la verifica delle norme per la protezione degli animali negli
allevamenti.