Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Presidente
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxx Arbitro
Cons. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 15 febbraio 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 437 (prot. n. 1907 del 4 settembre 2010) promosso da:
Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Prato (PO) il 21 marzo 1967 e residente a Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 00, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Duca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx x. 000, giusta delega rilasciata a margine della istanza di arbitrato datata 4 settembre 2010
ricorrente
contro
A.C. Siena S.p.A., con sede in Siena, via della Sapienza n. 29, in persona del Presidente del suo Consiglio di amministrazione, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lima n. 48, giusta delega a margine della memoria di costituzione datata 24 settembre 2010
resistente
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano - stanza 1.54 00000 Xxxx
tel. x00 00 0000 0000 x00 00 0000 0000 + 00 00 0000 0000 - fax x00 00 0000 0000
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il sig. Xxxxx Xxxxxxxx (il “sig. Piccioli ” o il “Ricorrente”) è un agente iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori, tessera n. 699.
2. L’A.C. Siena S.p.A. (il “Siena” o la “Resistente”) è una società di calcio professionistico fondata nel 1904 ed attualmente militante nel campionato di calcio di Serie B, dopo aver partecipato nelle stagioni dal 2003/2004 al 2009/2010 al campionato di Serie A.
B. Il procedimento arbitrale
B.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
3. Con istanza in data 4 settembre 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al compenso pattuito nel mandato conferitogli dal Siena in data 24 gennaio 2009 per l’opera di assistenza prestata nel tesseramento del calciatore Xxxxxxxx Xxxxxxxx (il “sig. Xxxxxxxx” o il “Giocatore”) e, conseguentemente, la condanna del Siena al pagamento di una somma di denaro.
4. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente nominava quale proprio arbitro il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxx.
5. Con memoria depositata in data 24 settembre 2010 il Siena si è costituito nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso proposto dal sig. Xxxxxxxx, e formulando domanda riconvenzionale di condanna del Ricorrente alla restituzione al Siena di un importo già versato dal Siena, e, secondo la Resistente, indebitamente percepito dal sig. Piccioli.
6. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente nominava quale proprio arbitro il cons. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
7. In data 4 ottobre 2010 il Ricorrente depositava propria memoria di risposta alla domanda riconvenzionale svolta dalla Resistente, chiedendone il rigetto.
8. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Xxxxx Xxxxxxxxx, che in data 5 ottobre 2010 accettava l’incarico.
9. Il 5 novembre 2010 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio si riservava in merito alla prosecuzione del giudizio.
10. Con ordinanza del 22 novembre 2010, il Collegio concedeva alle parti termine al 20 dicembre 2010 per il deposito di memorie illustrative delle rispettive posizioni.
11. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative e deduzioni istruttorie nel termine indicato dal Collegio.
12. Il Ricorrente, inoltre, il 20 dicembre 2010, depositava una memoria integrativa alla memoria depositata in pari data.
13. Con ordinanza del 3 gennaio 2011 il Collegio autorizzava le parti al deposito di un atto riepilogativo di tutte le istanze istruttorie, concedendo termine al 14 gennaio 2011 e quindi al 24 gennaio 2011 per il deposito di sintetiche osservazioni in replica, riservando ogni decisione in merito alla prosecuzione del giudizio.
14. Entrambe le parti depositavano memorie istruttorie e in replica nei termini concessi.
15. Con ordinanza del 1° febbraio 2011, il Collegio ammetteva la prova per testi sui capitoli di prova dedotti dal Ricorrente e fissava l’udienza del 15 febbraio 2011 per la prosecuzione del giudizio e l’escussione dei testi ammessi.
16. In data 15 febbraio 2011 si svolgeva l’udienza per l’escussione delle prove testimoniali sui capitoli ammessi. Rilevata l’assenza dei testi invitati all’udienza, il Ricorrente insisteva per l’acquisizione delle loro testimonianze; il Collegio invitava le parti alla discussione. Il legale del Ricorrente si riportava agli atti difensivi e insisteva per l’accoglimento delle proprie domande. Il legale della Resistente si riportava agli scritti, concludendo come in atti. Esaurita la discussione, il Collegio si
riservava di pronunciare su tutte le istanze istruttorie e di merito formulate dalle parti.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del sig. Piccioli
17. Il sig. Piccioli nella propria istanza di arbitrato ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l’On.le Tribunale adito accertare il diritto del Sig. Xxxxx Xxxxxxxx al compenso pattuito nel mandato per cui è causa, atteso l’inadempimento dell’A.C. Siena S.p.a. rispetto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa incombenti e, conseguentemente, condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad Euro 280.000,00, oltre I.V.A., nonché agli interessi ex D.Lvo 231/2002 maturati e maturandi, da calcolarsi dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
18. Nella memoria del 4 ottobre 2010 il Ricorrente ha chiesto altresì
“il rigetto [delle domande] avanzate dall’A.C. Siena S.p.a., compresa la domanda riconvenzionale e la subordinata nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate”.
19. Nella memoria in data 20 dicembre 2010, infine, il Ricorrente ha ridotto ad Euro 265.000 la pretesa formulata nell’atto introduttivo dell’arbitrato.
b. Le domande del Siena
20. Nella memoria depositata il 24 settembre 2010 il Siena ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Xxx.xx Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) nel merito, accertare e dichiarare la nullità del mandato rilasciato dall’A.C. Siena al sig. Xxxxx Xxxxxxxx il 24 gennaio 2009 e ogni atto a questo connesso o conseguente e, in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell’A.C. Siena in quanto infondata in fatto e in diritto o comunque non provata, accertando e dichiarando che l’A.C. Siena nulla deve al sig. Xxxxx
Xxxxxxxx, che dovrà anche essere condannato a restituire all’A.C. Siena la somma di
€ 100.000,00 oltre IVA ed interessi, indebitamente percepita;
b) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare come non dovuta dall’A.C. Siena al sig. Xxxxx Xxxxxxxx la somma di € 30.000,00, indicata all’art. 2, lett. B), del contratto di mandato del 24 gennaio 2009 e, per l’effetto, limitare l’eventuale condanna dell’A.C. Siena alla minor somma di € 250.000,00”.
C.3 La posizione delle parti
21. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione del sig. Piccioli
22. Le tesi, in fatto e in diritto, svolte dal Ricorrente a sostegno delle proprie istanze ed avverso la domanda riconvenzionale della Resistente, possono essere riassunte come segue.
23. In data 24 gennaio 2009 il sig. Xxxxxxxx ha ricevuto mandato dal Siena recante l’incarico in via esclusiva di curare gli interessi del Siena, prestando opera di assistenza nella conclusione del tesseramento del Calciatore (il “Mandato”). Il Mandato prevedeva una durata fino al 31 maggio 2009 e che, quale compenso per l’attività svolta, il sig. Xxxxxxxx avesse diritto ad una somma forfettaria di Euro 530.000, oltre IVA, da erogarsi con le seguenti modalità e tempi:
“A) quanto ad € 350.000,00: € 100.000,00 dopo il deposito del contratto del calciatore; € 100.000,00 dopo il 15/07/09; € 150.000,00 dopo il 15/09/09. B) quanto ad € 180.000,00: € 30.000,00 nella st. sp. 2009/10; € 30.000 nella st. sp. 2010/11; € 35.000 nella st. sp. 2011/12; € 40.000 nella st. sp. 2012/13; € 45.000 nella st. sp. 2013/14. (…)
I compensi di cui al punto B … verranno corrisposti dalla Società proporzionalmente all’effettivo periodo di tesseramento del calciatore presso la AC Siena spa”.
24. Il 9 febbraio 2009 il Calciatore veniva tesserato dal Siena per 5 anni, con contratto per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2014.
25. In data 12 ottobre 2009 veniva sottoscritto tra il sig. Xxxxxxxx ed il Siena un accordo transattivo, nel quale venivano rinegoziati i termini di pagamento previsti nel Mandato (e in altri accordi fra il Ricorrente e la Resistente) (“Accordo Transattivo”). L’Accordo Transattivo conteneva una previsione (art. 4), ivi definita come “clausola risolutiva espressa”, in base alla quale “la rinegoziazione dei termini di pagamento … sono soggetti al rispetto dei termini previsti. Il non verificarsi del rispetto di una scadenza di pagamento … fanno risolvere espressamente gli effetti del suddetto accordo transattivo con conseguente decadimento immediato dei nuovi termini ivi previsti”.
26. L’Accordo Transattivo si è risolto di diritto, in base alla “clausola risolutiva espressa”, per effetto del mancato rispetto da parte del Siena delle scadenze ivi indicate: le obbligazioni contenute nel Mandato sono dunque tornate in vigore. Peraltro, l’Accordo Transattivo mantiene la natura di ricognizione del debito e di riconoscimento dell’attività svolta dal sig. Piccioli.
27. Secondo il Ricorrente, dunque, il credito azionato nel presente giudizio e fondato sul mandato non sarebbe contestabile dal Siena.
28. Contro siffatta conclusione non può essere opposta la tesi, sostenuta dal Siena, secondo la quale il sig. Xxxxxxxx non avrebbe provato di aver effettivamente svolto attività a favore del Siena stesso. Avverso tale tesi, il Ricorrente deduce
i. di aver effettivamente svolto una attività a favore del Siena, che ha portato al tesseramento del Giocatore;
ii. che lo svolgimento di siffatta attività è stato dal Siena riconosciuto nell’Accordo Transattivo;
iii. che quella dell’agente è un obbligazione di risultato e, dunque, il compenso sarebbe dovuto per il solo fatto della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva in pendenza di mandato esclusivo conferito all’agente, anche laddove tale risultato fosse stato ottenuto ad opera di altri agenti.
29. Il Ricorrente sottolinea poi che il compenso indicato nel Mandato era stato
liberamente pattuito fra le parti in una misura assolutamente in linea con i parametri di mercato, anche in considerazione della circostanza che il Giocatore, al momento del tesseramento con il Siena, aveva un contratto in scadenza con un altro club e quindi era acquistabile a “parametro zero” e, pertanto, era maggiormente appetibile. Tale circostanza, quindi, avrebbe comportato maggiori difficoltà nell’espletamento dell’incarico, che giustificavano il corrispettivo pattuito. Secondo il Ricorrente, poi, non rileverebbe la circostanza che il Giocatore sia stato, in seguito, ceduto dal Siena per un valore molto inferiore al prezzo di acquisto, dal momento che nel mondo del calcio è assolutamente normale che il valore di mercato di un atleta possa variare moltissimo in breve tempo.
30. Del pari, secondo il Ricorrente, sarebbe irrilevante, al fine di escludere il diritto al compenso del sig. Xxxxxxxx, il mancato inserimento del proprio nome nel contratto concluso fra la Ricorrente e il sig. Xxxxxxxx.
31. Il Ricorrente nega poi di essere stato in conflitto di interessi, poiché all’epoca della sottoscrizione del Mandato non era procuratore del Calciatore.
32. Infine, il sig. Xxxxxxxx replica all’eccezione di mancato deposito del Mandato in oggetto producendone (in allegato alla memoria datata 14 gennaio 2011) copia recante il timbro di deposito presso la F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori in data 5 febbraio 2009.
33. A parere del Ricorrente, dunque, la domanda riconvenzionale svolta dal Siena sarebbe infondata, mentre meriterebbero accoglimento le domande da lui proposte. A tutto concedere, il Ricorrente poi dichiara di prendere atto dell’intervenuta cessione del Giocatore nel mese di gennaio 2010: la domanda viene ridotta (§ 19 che precede) ridotta, in riferimento alla parte B) del corrispettivo previsto dal Mandato (§ 23 che precede), e limitata per tale voce a Euro 15.000.
b. La posizione del Siena
34. La Resistente si oppone alle domande del sig. Xxxxxxxx delle quali chiede il rigetto, deducendone l’infondatezza sotto diversi profili: il sig. Xxxxxxxx non avrebbe fornito la prova dell’attività svolta; in ogni caso, il Mandato sarebbe nullo e simulato. Con la conseguenza, fatta valere in via riconvenzionale, dell’obbligo del Ricorrente
di restituire la somma di Euro 100.000, versati dal Siena in assenza di titolo idoneo.
35. A sostegno delle proprie tesi, la Resistente sottolinea la brevità del periodo di tempo intercorso fra la conclusione del Mandato e il tesseramento del Giocatore da parte del Siena, nonché la sproporzione fra il compenso pattuito e il valore di mercato del Giocatore stesso. Nel contratto di prestazioni sportive concluso fra il Giocatore e il Siena non sarebbe stato indicato, poi, il nome del sig. Xxxxxxxx quale agente.
36. Inoltre, la Resistente allega che il sig. Xxxxxxxx sarebbe, in realtà, il procuratore del Giocatore, circostanza che risulterebbe, oltre che da articoli di stampa, anche dalle modalità con le quali è stato calcolato il compenso spettante al sig. Piccioli, in parte da computarsi in misura proporzionale al periodo di permanenza del Giocatore presso la società. Tale clausola, secondo la Resistente, sarebbe incompatibile con l’incarico di assistenza e consulenza affidato dal Siena al sig. Piccioli.
37. Secondo la Resistente, dunque, si sarebbe in presenza di un contratto (il Mandato) simulato, volto ad aggirare il divieto previsto dall’art. 15 del Regolamento Agenti della F.I.G.C. (il “Regolamento Agenti”), che vieta agli agenti dei calciatori di ricevere denaro dalle società per le quali sono tesserati calciatori da loro rappresentati.
38. A parere della Resistente, poi, non vi sarebbe alcuna prova (oltre che dell’attività asseritamente effettuata dal sig. Xxxxxxxx) neppure del fatto che il Mandato a base delle domande del Ricorrente abbia acquistato efficacia, non avendo il sig. Xxxxxxxx fornito la prova del deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Agenti (come richiesto dall’art. 10 del Regolamento Agenti quale condizione di efficacia dell’incarico) prima della stipulazione del contratto fra il Siena e il sig. Xxxxxxxx (avvenuta il 5 febbraio 2009). In assenza di tale prova, pertanto, la Resistente afferma che il Ricorrente non avrebbe alcun titolo per invocare un pagamento e sarebbe, poi, tenuto alla restituzione di quanto già versato dal Siena.
39. In merito alla mancata prova dell’attività svolta dal sig. Xxxxxxxx, la Resistente nega che abbia fondamento la tesi del Ricorrente secondo la quale si tratterrebbe di
un’obbligazione di risultato, e dunque il compenso sarebbe legato all’esito senza necessità di prova dell’attività. Secondo la Resistente, infatti, il rapporto fra società (o calciatori) e agenti sarebbe inquadrabile nella fattispecie del mandato senza rappresentanza, che farebbe quindi sorgere un’obbligazione di mezzi (e non di risultato). Inoltre, nel caso in oggetto, anche i termini del Mandato legavano specificamente il diritto al compenso alla “attività svolta”.
40. Allo stesso tempo, poi, secondo la Resistente, la mancata indicazione del nome dell’agente nel contratto concluso fra il sig. Xxxxxxxx e il Siena confermerebbe la mancanza di prova dell’attività svolta dal sig. Piccioli.
41. In merito all’Accordo Transattivo, considerato dal Ricorrente valere quale ricognizione di debito, la Resistente sottolinea come il presente giudizio non abbia ad oggetto tale accordo, in quanto dichiarato risolto dallo stesso sig. Piccioli a seguito dell’inadempimento del Siena. Conseguentemente, ad esso non può attribuirsi alcun valore, neppure di riconoscimento di debito. Inoltre, se anche vi fosse stato riconoscimento di debito, esso sarebbe stato fondato su un titolo nullo e quindi sarebbe nullo anch’esso.
42. Allo stesso tempo, la Resistente afferma la natura simulata del Mandato, in quanto lo stesso sarebbe intervenuto per aggirare il divieto posto dalle norme imperative dell’ordinamento sportivo: il Mandato, invero, sarebbe stato formato al solo scopo di “scaricare” sulla squadra i compensi che avrebbe dovuto pagare il calciatore al proprio agente.
43. Secondo la Resistente, la natura simulata del Mandato sarebbe provata anche dall’entità del compenso pattuito, del tutto sproporzionata rispetto al valore di mercato del Giocatore e non giustificabile né sulla base del richiamo all’autonomia negoziale, né della circostanza che il Giocatore, all’epoca, era svincolato e quindi particolarmente appetibile per le società in quanto acquistabile a parametro zero. Del pari, costituirebbe indizio della natura simulata del contratto la previsione di un compenso variabile in funzione della durata della permanenza del Giocatore presso il Siena, circostanza questa che avrebbe lasciato la determinazione del compenso al debitore (cioè al Siena), che avrebbe potuto liberarsi del debito in qualsiasi momento
cedendo il Giocatore. Tale clausola, poi, sarebbe in contrasto con l’art. 9, comma 10 del Regolamento Agenti che, al contrario, prevede nell’atto di conferimento l’indicazione di una somma forfetaria a pena di inefficacia.
44. Infine, la Resistente richiama la documentazione prodotta, dalla quale risulterebbe che, contestualmente al Mandato, il Siena e il Ricorrente avevano stipulato una scrittura privata aggiuntiva che avrebbe garantito al sig. Piccioli il diritto ad elevatissime percentuali in caso di vendita del giocatore.
45. Pertanto, la Resistente conclude che vi siano prove documentali del fatto che il Ricorrente sarebbe stato agente del Calciatore. Inoltre, vi sarebbero numerosi elementi incompatibili con un normale rapporto fra una società sportiva e un agente, tali da rivelare una situazione di chiaro conflitto di interessi.
46. In via subordinata, la Resistente contesta le domande del sig. Piccioli relative al pagamento della somma di Euro 30.000, pretesa per la stagione 2009/2010 in base alla lettera B) del Mandato, in quanto gli importi ivi indicati erano subordinati alla permanenza del Giocatore presso il Siena per la stagione sportiva corrispondente alla rata medesima. Poiché il sig. Xxxxxxxx è stato ceduto al Torino F.C. S.p.A. già nel mese di gennaio 2010, la Resistente ritiene in ogni caso tale somma non dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul merito della controversia
47. Il Ricorrente pretende in questo arbitrato il pagamento dell’importo di Euro
265.000 oltre ad accessori, reclamati in forza del Mandato quale corrispettivo in esso previsto (supra § 23). In particolare, il Ricorrente chiede, in riferimento alla parte A del corrispettivo, il pagamento dell’importo di Euro 100.000 dovuto dopo il 15 luglio 2009 e di Euro 150.000 dovuto dopo il 15 settembre 2009, nonché, in riferimento alla parte B del corrispettivo, dell’importo di Euro 15.000 per la stagione 2009/2010, poiché il Giocatore è stato ceduto ad altra società nel gennaio 2010, e dunque alla metà della stagione sportiva.
48. Contro siffatta pretesa il Siena fa valere essenzialmente due gruppi di argomentazioni: il primo fondato su di un asserito difetto di prova dell’attività, in
assenza della quale il sig. Xxxxxxxx non avrebbe diritto ad alcun compenso; il secondo riferito ad un’allegata non “azionabilità” del Mandato, viziato dall’essere simulato ovvero posto in essere dal Ricorrente in conflitto di interessi ovvero dal mancato deposito presso la Commissione Agenti della FIGC. E da tale nullità deriverebbe l’obbligo incombente al sig. Xxxxxxxx, fatto valere dalla Resistente in via riconvenzionale, di restituire quanto ricevuto senza titolo.
49. Il primo profilo attiene dunque alla prova dello svolgimento di attività da parte del sig. Piccioli. In relazione a ciò, le parti espongono tesi tra loro divergenti anche in punto di principio, poiché secondo il Ricorrente nessuna prova sarebbe necessaria, attesa la natura e il contenuto del Mandato. Secondo il Ricorrente, comunque, nel caso concreto vi sarebbe la prova dello svolgimento di attività.
50. Il Collegio non condivide la tesi di principio svolta dal Ricorrente, anche se ritiene che la prova dell’attività svolta sia stata fornita.
51. Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, invero, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa (Cass., 8 novembre 2004 n. 20073). Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento (App. Potenza, 31 luglio 2008; App. Catania, 26 marzo 2005).
52. L’applicazione di tali principi al giudizio in corso comporta la constatazione che il sig. Xxxxxxxx, a fronte delle contestazioni del Siena, fosse tenuto a fornire la prova della propria attività e che a tale onere non potesse sfuggire invocando le peculiarità del contratto intercorso tra una società ed un agente. Il Regolamento Agenti (nella versione 2007, applicabile al Mandato e fonte negoziale di obbligazioni per gli agenti: art. 1 comma 4), infatti, sottolinea che oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività dell’agente: nel caso dell’agente che agisce nell’interesse di
una società, l’attività è tesa a favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori (art. 3 comma 3). E l’agente che ha ricevuto un siffatto incarico ha diritto ad un compenso (art. 10 comma 10). Lo stesso Xxxxxxx, poi, conferma (all’art. 3) che il sig. Xxxxxxxx ha diritto ad un compenso “per l’attività svolta”.
53. Il Collegio ritiene peraltro che dai documenti riversati in atti possa trarsi la conclusione della sussistenza della prova relativa all’adempimento da parte del sig. Piccioli delle obbligazioni nascenti dal Mandato, ancorché il nome del sig. Xxxxxxxx non sia stato indicato nel contratto stipulato tra il Giocatore ed il Siena. Il Collegio è indotto a tale conclusione dalle circostanze:
i. che effettivamente un contratto tra il Giocatore e il Siena è stato stipulato nel periodo di vigenza del Mandato;
ii. che in nessun modo il Siena ha contestato, prima dell’avvio del presente arbitrato, l’estraneità del sig. Piccioli alla trattativa volta al tesseramento del Giocatore, ovvero la circostanza che il sig. Xxxxxxxx non abbia adempiuto a quanto stabilito nel Mandato;
iii. che lo svolgimento di attività, grazie alla quale il Giocatore è stato tesserato, risulta confermata tra le parti con dichiarazione di natura ricognitiva e di portata confessoria nella premessa b) dell’Accordo Transattivo: e il valore di tale dichiarazione non appare inficiata dalla risoluzione dell’Accordo Transattivo per inadempimento del Siena, e ciò sia perché il venir meno dell’efficacia vincolante delle pattuizioni non travolge l’esistenza stessa dei fatti da queste presupposti e riconosciuti, sia perché a ciò osta il principio della buona fede che impedisce all’inadempiente (Siena) di trarre un vantaggio dal proprio inadempimento;
iv. che non risulta provato che il sig. Xxxxxxxx abbia in realtà svolto l’attività volta al tesseramento del Giocatore quale agente di questo e non del Siena.
54. Siffatto ultimo punto viene invero invocato dalla Resistente anche sotto diverso profilo, per far valere cioè una pretesa invalidità del Mandato per violazione di quelle norme del Regolamento Agenti che vietano agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore (art. 15
comma 1), ovvero che vietano agli agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore nel trasferimento a una società (art. 15 comma 3) o di una società nel tesseramento di un calciatore (art. 15 comma 4) di ricevere incarichi o somme dall’altra parte nei 12 mesi successivi al trasferimento o tesseramento.
55. A tal riguardo, il Collegio rileva peraltro che, a differenza di quanto avvenuto in altri procedimenti arbitrali svolti secondo il Codice TNAS, il cui esito è stato invocato dalla Resistente, non sono stati offerti in questo arbitrato elementi probatori sufficienti a provare che il sig. Xxxxxxxx abbia effettivamente rappresentato sia il Giocatore che il Siena nella stipulazione del contratto tra il primo e la seconda. La circostanza, invocata dalla Resistente, della conclusione di una scrittura privata in data 24 gennaio 2009 tra il sig. Piccioli e il Siena, in base alla quale si sarebbero dovuti corrispondere al Ricorrente, in caso di trasferimento del Giocatore ad altre squadre, importi calcolati in proporzione al corrispettivo della cessione, non appare incompatibile con il ruolo, in quella data, del sig. Xxxxxxxx quale agente del Siena, che aveva procurato il tesseramento del Giocatore.
56. Ed invero il Collegio rileva che (oltre a diversa situazione non rilevante nel presente arbitrato) solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell’art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società.
57. Dunque, la circostanza, che pure sembra emergere dagli atti, secondo cui prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del Giocatore presso il Siena il sig. Xxxxxxxx fosse diventato il procuratore del Giocatore, non produce alcuna nullità del Mandato, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del presente procedimento affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti.
58. Allo stesso tempo, al Collegio Arbitrale non pare possano essere accolte le deduzioni della Resistente volte a far valere una simulazione asseritamente realizzata con il Mandato, allo scopo di far gravare sul Siena un obbligo di pagamento
altrimenti insussistente.
59. A tal riguardo il Collegio nota come l’art. 1417 cod. civ. ponga stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta (in questi termini Cass., 9 febbraio 1987 n. 1382). Ed inoltre che, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 cod. civ. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione (Cass., 22 marzo 1990 n. 2401).
60. Alla luce di tali principi il Collegio rileva che, anche a ritenere che la Resistente abbia inteso far valere una simulazione relativa, per interposizione fittizia, del Mandato, teso a far apparire un rapporto tra il sig. Piccioli ed il Siena, laddove il vero contratto era tra il Ricorrente e il Giocatore, il Siena non ha inteso far valere l’illiceità del contratto dissimulato, essendo l’eventuale contratto tra il sig. Piccioli ed il sig. Xxxxxxxx perfettamente lecito, ma della simulazione stessa. Il che non consente al Siena, che non ha offerto nemmeno principi di prova scritta, di far valere mere presunzioni, riferite a “prassi consolidate” nel settore o basate su indicazioni (quale quella ritratta dalla misura del corrispettivo) dedotte dallo stesso Xxxxxxx impugnato.
61. In conclusione, il Collegio non condivide le tesi svolte, pur con notevole abilità difensiva, dal Siena, e conferma la “azionabilità” del Mandato. Contro siffatta conclusione, infatti, non possono farsi valere le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Resistente: risulta infatti per tabulas che il Mandato è stato regolarmente depositato presso la Commissione Agenti della FIGC; la mancata menzione del nome
dell’agente nel contratto stipulato grazie alla sua assistenza non vizia il Mandato.
62. La domanda di pagamento proposta dal Ricorrente va dunque accolta (mentre la contrapposta domanda riconvenzionale va per gli stessi motivi respinta), anche se con una limitazione. Il sig. Piccioli, infatti, ha domandato, oltre che il pagamento della porzione, pari a Euro 250.000, ancora dovuta sub A del corrispettivo di cui all’art. 2 del Mandato, anche il pagamento dell’importo di Euro 15.000, corrispondente alla metà di quello indicato sub B della stessa disposizione per la stagione sportiva 2009/2010. Ebbene, a fronte di tale domanda, il Collegio rileva (i) che non è controverso che il Giocatore, nel mese di gennaio 2010 è stato trasferito dal Siena ad altra società e (ii) che l’art. 4 del Mandato stabilisce che “i compensi di cui al punto B) del precedente art. 2 verranno corrisposti dalla società proporzionalmente all’effettivo periodo di tesseramento del calciatore presso la AC Siena spa”. Dunque, il Collegio conferma che il sig. Xxxxxxxx non ha diritto a percepire l’intero importo previsto per la stagione sportiva 2009/2010, ma solo la metà di esso, ossia Euro 15.000.
63. Alla luce di quanto precede, il Siena va condannato a corrispondere al sig. Piccioli l’importo di Euro 265.000.
64. Il Collegio nota peraltro che il sig. Xxxxxxxx ha chiesto in questo arbitrato la corresponsione sugli importi di cui è creditore degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
65. Il Collegio rileva (anche in base a precedenti pronunce di altri organi arbitrali TNAS: lodo 8 luglio 2010, Xxxxxxxxx Xxxxxxx c. AC Mantova; lodo 22 luglio 2010, Xxxx Xxxxxxxxx c. Gallipoli Calcio) che la disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002 può trovare applicazione alle controversie economiche tra agenti e calciatori, poiché, a norma del suo art. 1 comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di
un prezzo” (art. 2 comma 1 lett. e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione” (art. 2 comma 1 lett. c).
66. In conclusione, le varie porzioni della somma sopra indicata devono essere considerate produttive di interessi, in base al d.lgs. n. 231/2002, dal momento in cui esse risultano dovute al saldo.
B. Sulle istanze istruttorie
67. Le illustrazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le istanze istruttorie dedotte dal Ricorrente.
C. Sulle spese
68. Le domande formulate dal Ricorrente sono state accolte. Le spese di arbitrato (per onorari e spese del Collegio Arbitrale) e di difesa, liquidate in dispositivo, seguono dunque la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande proposte dal sig. Xxxxx Xxxxxxxx:
1. condanna l’A.C. Siena s.p.a. al pagamento a favore del sig. Xxxxx Xxxxxxxx dell’importo di Euro 265.000, oltre ad interessi ai sensi d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal giorno in cui le singole porzioni di tale somma sono dovute al saldo, e ad IVA se dovuta;
2. condanna l’A.C. Siena s.p.a. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale- per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato alla A.C. Siena s.p.a. dalla Segreteria del TNAS -, oltre IVA e CPA come per legge; e per l’effetto ordina all’A.C. Siena
s.p.a. di pagare al sig. Xxxxx Xxxxxxxx la somma da questo complessivamente anticipata a titolo di acconto sugli onorari e le spese del Collegio Arbitrale;
3. condanna l’A.C. Siena s.p.a. al pagamento al sig. Xxxxx Xxxxxxxx dell’importo di Euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge, quali spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato;
4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
5. dispone la trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, di copia degli atti del presente arbitrato e del presente lodo alla Procura Federale della FIGC affinché venga da questa valutata, al fine dell’avvio di un procedimento disciplinare, la sussistenza di eventuali profili di illiceità del comportamento del sig. Xxxxx Xxxxxxxx per violazione delle norme del Regolamento Agenti, ed in particolare dell’art. 12 comma 4;
6. rigetta ogni ulteriore istanza o domanda delle parti.
Così deciso in Roma, in data 15 febbraio 2011, e sottoscritto in numero di tre originali.
X.xx Xxxxx Xxxxxxxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx