composto dai signori:
composto dai signori:
Il Collegio di Milano
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca d’Italia
(Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 19 gennaio 2012 dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario;
• la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Con ricorso del 6 Aprile 2011, la ricorrente, un consumatore, rappresentata da uno «studio di consulenza stragiudiziale», ha esposto di avere stipulato con l’intermediario un’apertura di credito.
Cessato il rapporto, nel Marzo 2010 l’intermediario aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro la ricorrente per € 11.299,54, sulla base del quale nel Dicembre 2010 aveva ottenuto dal Giudice dell’Ufficio Tavolare presso il Tribunale di Rovereto decreto che ordinava l’intavolazione d’ipoteca su immobile della ricorrente.
Il 18 Febbraio 2011 la ricorrente e l’intermediario addivenivano ad una transazione, in forza della quale l’una era obbligata a pagare all’altro Euro 9.800, in tre rate, la prima delle quali montava a Euro 8.000; al pagamento di tale somma, l’intermediario avrebbe dovuto provvedere senza indugio a depositare istanza di cancellazione dell’ipoteca, a proprie spese.
Ricevuto il pagamento della prima rata, tuttavia, l’intermediario aveva presentato al conservatore del Libro Fondiario una richiesta di cancellazione con sottoscrizione non autenticata, che perciò non veniva accolta.
Solo il 9 Marzo 2011, «dopo numerosi solleciti» da parte dell’istante, l’intermediario faceva cancellare l’ipoteca, depositando richiesta ricevuta da notaio. Le relative spese, però, venivano fatte pagare dalla ricorrente.
Questa, inoltre, a causa del ritardo nella cancellazione dell’ipoteca, si era «vista decadere la firma a Rogito della compravendita immobiliare di € 280.000,00».
Perciò, in data 16 Marzo 2011 aveva reclamato dall’intermediario la somma di € 280.800. Ricevuto un rifiuto, ha proposto il presente ricorso domandando all’Arbitro, «in via principale, [di] eccepire la gravissima condotta di controparte; in via ulteriormente principale, [d’] indurre [l’intermediario] alla refusione delle spese sostenute per l’intervento del Notaio, nonché alla refusione del patito danno in seguito all’impossibilità dei rogitare l’immobile oggetto di preliminare».
A seguito d’invito della segreteria a contenere le richieste risarcitorie nel limite di 100.000
€ (in cui sono ammissibili ex art. 2, comma 4, delibera CICR, n. 275/2009), la ricorrente riduceva la domanda all’accertamento dell’inadempimento dell’intermediario e alla refusione delle spese notarili («per quanto concerne, invece, l’importo del valore di causa, vorrete escluderne l’ammontare, che, casomai, rientrerà nelle competenze del giudizio ordinario, pertanto vorrete limitarVi alla pronuncia del profilo tecnico e alla disposizione dei diritti della Ricorrente, pur rimanendo riservata la quantificazione danno»).
L’intermediario ha presentato controdeduzioni il 4 Maggio 2011, concludendo per il rigetto del ricorso.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro
«giacchè, a mente dell’art. 2, comma quinto, della deliberazione CICR 29 luglio 2008, n.
275 (confermato dall’art. 4 Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie … del 15/02/2010 …) … ‹Sono esclusi dalla cognizione dell’organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati›». E «controparte fonda le sue domande su[l] citato contratto di transazione»; d’altro canto, «le facilitazioni creditizie» che le sono state concesse dal resistente sono state «revocate» e «qualsiasi pregresso rapporto bancario e finanziario in essere tra le parti [è] resta[t]o assorbi[to] in seguito alla maturata definitività del decreto ingiuntivo».
Nel merito, poi, il resistente ha osservato che - come già evidenziato all’istante dal proprio (avvocato) «procuratore» con lettera del 28 Febbraio 2010 - «ha adempiuto immantinente a quanto concordato tra le parti nel contratto di transazione, e ha dato in ogni caso la massima disponibilità, prestando piena collaborazione per addivenire alla cancellazione dell’ipoteca». Infatti, detto procuratore, insieme al rappresentante della ricorrente, «appena scambiato l’assegno circolare di euro 8.000 relativo alla prima rata», il «21 febbraio 2011 [s]i recav[a] al Libro Fondiario», presentando «l’istanza di intavolazione della cancellazione delle ipoteche». «Sennonché, due giorni dopo, [lo] contattava telefonicamente la … Conservatrice presso il Libro Fondiario, per comunicar[gl]i che detta istanza … non era accoglibile, non essendo applicabile il decreto Bersani» ed essendo necessari «un atto pubblico o … una scrittura privata autenticata». E, a quel punto, il procuratore
«provvedev[a] personalmente a consegnare al Notaio … la documentazione del caso … ed a ribadire la disponibilità immediata [del resistente] a rinunciare alle ipoteche».
L’intermediario ha poi osservato che «non era tenuto a farsi carico delle spese notarili», ancora una volta «per i motivi [già] spiegati dal [suo] procuratore» con la citata missiva.
«La clausola di cui al punto 5 del contratto di transazione», infatti, «è stata stipulata … nella presupposizione di ottenere la cancellazione dell’ipoteca con il deposito senza indugio .. di un’istanza tavolare, e con una spesa preventivata di € 15,00 per diritti di deposito e di € 168,00 per la registrazione del contratto». Ma «il Libro fondiario ha negato la possibilità della cancellazione semplificata, di talché tale clausola deve ritenersi risolta, essendo venuto meno il presupposto sopra descritto, o in subordine per eccessiva onerosità della prestazione». «Peraltro, che l’inapplicabilità della cancellazione cd. semplificata non fosse scontata è confermato dal fatto che lo stesso Direttore … ha potuto leggere, al momento del deposito, l’istanza tavolare … senza sollevare eccezioni». D’altro canto, solo a seguito del contatto con il notaio, «emergeva che, per effettuare [l]a rinuncia
… si [anda]va incontro ad una spese di circa euro 1.000,00», perché non era «possibile per [il notaio] puramente autenticare la firma del delegato [dell’intermediario]»: ciò –
«riferi[va] il Notaio», «scelto dalla stessa» ricorrente – «per questioni legate alla Legge notarile».
Infine, il resistente ha «eccepi[to] la palese insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra la condotta dell’intermediario e [i]l danno avversariamente lamentato per il mancato rogito: ammesso e non concesso che sia ‹decaduta la firma a rogito› del preliminare …, il contratto de quo …, al n. 7, individua per il rogito quale ‹essenziale e perentorio› un termine (settembre 2010) da tempo trascorso già allorché, del tutto legittimamente, l’intermediario aveva provveduto all’intavolazione delle ipoteca. Ma vi è di più: l’immobile de quo è gravato da altra ipoteca …, di talché, ai sensi dell’art. 2 del preliminare avversariamente depositato, non avrebbe comunque potuto essere trasferito».
La ricorrente ha replicato alle controdeduzioni il 9 Agosto 2011, notando che «la ricostruzione avversaria dei fatti è totalmente irrilevante». La ricorrente «infatti, contesta l’inadempienza contrattuale rispetto all’atto di transazione … Irrilevante risulta ogni rapporto tra le parti precedenti a tale data».
«L’art. 6 del predetto contratto … precisa che .. le parti dichiarano ‹di non avere nulla a pretendere l’una dall’altra per i pregressi rapporti contrattuali».
Ne «l’atto di transazione …, all’art. 5 si legge … che sia [l’intermediario] a depositare
‹senza indugio … istanza di cancellazione› a propria cura e spese».
«Che [l’intermediario] abbia depositato un’istanza non rispettante la normativa in vigore –
c. rif. al Decreto Bersani – non è sufficiente ad esonerar[lo] dal liquidare i danni patiti dalla [ricorrente], che, quantomeno devono essere ravvisati nella soma data per liquidare il Notaio».
«Il Giudice designato ha rigettato l’Istanza … perché non presentata nelle modalità di legge …: normativa che non poteva essere ignorata … dall[‘intermediario]».
«L’inadempienza contrattuale … è palese».
Ritenuta la controversia matura per la decisione, questo Collegio l’ha esaminata nella seduta del 19 Gennaio 2012.
DIRITTO
L’eccezione (in senso lato) d’incompetenza, sollevata dal resistente, non può essere accolta. Per contratto «collegato», ai sensi dell’art. 2, comma 5, delibera CICR n. 275/2008, deve intendersi anche la transazione che modifica (nell’oggetto o anche nella disciplina) un’obbligazione derivata da un contratto bancario ovvero dall’inosservanza di doveri precontrattuali. Infatti, scopo dell’istituto dell’ABF è quello di assicurare effettività al rispetto della normativa nelle relazioni tra banca e cliente. Tant’è che, come noto, l’Arbitro include nella figura del cliente anche il potenziale cliente, quando si controverta dell’inosservanza di doveri precontrattuali.
Nel merito, è da negarsi che l’intermediario sia stato inadempiente all’obbligo di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca «senza indugio». Infatti, ricevuto il pagamento il 21 Febbraio, la cancellazione è comunque avvenuta il 7 Marzo. In tempi brevi, dunque, se si considera, da un lato, che, nel caso di specie, secondo il Giudice Tavolare di Rovereto, era necessaria, per ottenere la cancellazione dell’ipoteca, una richiesta dell’intermediario stesso, di cui fosse almeno autenticata la sottoscrizione; dall’altro, che l’art. 13, commi 8- sexies ss., l. n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani-bis), pur prevedendo una procedura semplificata di cancellazione (al fine di renderla meno costosa e più rapida), assegna alla banca un tempo per attivarla di trenta giorni. Né la circostanza che il resistente non fosse a conoscenza – come invece avrebbe dovuto (ex art. 1176, comma 2°, c.c.) – dell’orientamento del Giudice Tavolare di Rovereto (dove operava) ha significativamente allungato i tempi della cancellazione: dopo due giorni dal pagamento, comunque, l’intermediario si è reso disponibile presso il notaio per il perfezionamento dell’atto necessario alla cancellazione [in questo procedimento non è emersa la ragione specifica
per cui il Conservatore del Libro Fondiario o il Giudice Tavolare hanno considerato necessaria, nella specie, una richiesta di cancellazione almeno in forma di scrittura autenticata: se perché si è ritenuto del tutto incompatibile la procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca con il sistema tavolare di pubblicità dei diritti immobiliari in vigore nel Trentino-Alto Adige (R.D. 28 Marzo 1929, n. 499) o se perché, ad esempio, l’ipoteca non accedeva ad un «mutuo»].
Solo incidentalmente, dunque, si nota che la ricorrente non ha fornito prova del pregiudizio che asserisce derivato dal fatto che la cancellazione è avvenuta il 7 Marzo: non dimostra, precisamente, che, a causa di ciò, ha perduto il credito di cui era titolare, quale promissario venditore, a concludere la vendita dell’immobile ipotecato.
Quanto alle spese notarili, invece, l’intermediario, implicitamente, riconosce che, anche per le trattative intercorse (art. 1362, comma 2, c.c.), la clausola n. 6 della transazione (già sopra riportata per quanto d’interesse) poneva a suo carico le spese per la cancellazione dell’ipoteca. Nega infatti che le spese notarili poi effettivamente dovute fossero ancora a suo carico perché la «clausola deve ritenersi risolta, essendo venuto meno il presupposto» su cui si fondava: quello, cioè, «di ottenere la cancellazione dell’ipoteca con il deposito senza indugio .. di un’istanza tavolare, e con una spesa preventivata di € 15,00 per diritti di deposito e di € 168,00 per la registrazione del contratto»; sul presupposto, quindi, che fosse applicabile (almeno in parte) la procedura semplificata di cancellazione, prevista dal decreto Bersani-bis. E la ricorrente riconosce, dal canto proprio, sia pure nel reclamo (allegato e richiamato nel ricorso), che «la trattativa … ha portato da parte Vostra [del resistente] alla quantificazione della somma di € 168 … per la cancellazione».
E’ però da escludere, allo stato degli atti almeno, che abbia operato la regola della presupposizione. L’applicazione di tale regola, infatti, richiede – secondo quanto comunemente si ritiene – che il fatto presupposto, che ha determinato una parte o le parti a concludere il contratto, sia stato considerato come incerto (per quanto altamente probabile), nel suo essersi verificato (se presente) ovvero nel suo verificarsi (se futuro). Altrimenti, se la parte per cui il fatto è stato determinante lo ha ritenuto certo, essa, in realtà, deve ritenersi caduta in errore, con conseguente applicazione degli artt. 1427 ss.
c.c. (nella specie, si tratterebbe di errore di diritto che si riflette sul valore della prestazione). E l’intermediario non ha fornito elementi (e prove) da cui risulti che il fatto – la sufficienza di una richiesta di cancellazione in forma di semplice scrittura privata – era stato dato per incerto durante le trattative (anzi, pare il contrario: l’intermediario avendo senz’altro presentato, a mezzo del proprio «procuratore», una richiesta non autenticata). Né ha dimostrato che l’istante abbia compreso che la possibilità che si applicasse il decreto Bersani-bis era determinante per l’intermediario; né che davvero lo fosse: anche tenuto conto che era comunque possibile una richiesta di cancellazione semplicemente con sottoscrizione autenticata; l’assunto del resistente, secondo cui il notaio avrebbe rifiutato tale ufficio «per questioni legate alla Legge notarile», in effetti, è rimasto tale: sprovvisto anch’esso di qualsivoglia dimostrazione (d’altro canto, lo si nota incidentalmente, fuoriuscendosi dal petitum, l’intermediario neppure ha provato che il proprio errore fosse riconoscibile alla controparte).
Né è fondato, infine, invocare, in alternativa alla regola della presupposizione, quella della eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), per ritenere ormai «risolta» la clausola che pone a carico dell’intermediario le spese di cancellazione. A tacere di molto altro, infatti, la necessità, nella specie, di una richiesta di cancellazione almeno autenticata era ben «prevedibile»: anzi, l’intermediario – come detto – deve conoscere gli orientamenti della giurisprudenza (anzitutto) del luogo in cui opera; e già altra volta lo stesso Xxxxxxx ha avuto modo di dare atto di come quantomeno una parte dei Giudici Xxxxxxxx, ed anche
alcuni autori, ritengano comunque inapplicabile l’art. 13, commi 8-sexies, decreto Bersani-
bis nel contesto del sistema tavolare (ABF, 13 Novembre 2010, n. 1330).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario restituisca alla ricorrente la somma di € 800,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
firma 1
IL PRESIDENTE