ATTO N. DD 2485 DEL 03/04/2020
ATTO N. DD 2485 DEL 03/04/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Coordinamento e Municipio 1
DI CONCERTO CON:
• Area Politiche per l'Affitto
OGGETTO
Sostegno ai conduttori titolari di contratto di locazione sul libero mercato. Iniziativa per il contenimento della “morosità incolpevole”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributo e della relativa modulistica. Scadenza 31.12.2021.
Approvazione delle FAQ
Responsabile Procedimento L.241/1990 : Xxxxx Xxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 0
IL DIRETTORE (Area Coordinamento e Municipio 1)
VISTO
✔ l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
✔ il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
✔ il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
✔ il Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016;
✔ la deliberazione della Giunta Regionale n. X/5644 del 3 ottobre 2016;
✔ la convenzione stipulata tra il Comune di Milano e la Fondazione Welfare Ambrosiano in data 26.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto della Agenzia Sociale per la Locazione;
✔ il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4.5.2016 tra la Prefettura di Milano, il Tribunale di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano e il Comune di Milano per la gestione delle istanze di morosità incolpevole;
✔ la deliberazione della Giunta Comunale n. 2298 del 29/12/2016;
✔ il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2019;
✔ il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019;
✔ la Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 2974 del 23/03/2020
PRESUPPOSTO
Premesso che:
• il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
• con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31.8. 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124”, sono stati rivisti i criteri di accesso ai contributi per sanare i casi di morosità incolpevole, stabiliti in precedenza dal pari D.M. del 14.5.2014 n. 202;
• con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5644 del 3.10.2016, Allegato A), “Linee Guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e Tabella di riparto delle risorse ai Comuni”, di applicazione del nuovo D.M. 30.3.2016, sono state definite, tra l’altro, le modalità attuative per la pubblicazione degli Avvisi Pubblici da parte dei Comuni aderenti all’iniziativa in
questione;
• il Comune di Milano, nell’ambito delle iniziative “Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell’abitazione e contrasto della morosità”, con deliberazioni di Giunta n. 1584 del 31/07/2014 e n. 350 del 27.2.2015, ha previsto le modalità e le forme operative per la costituzione ed il funzionamento della “Agenzia Sociale per la Locazione”;
• le finalità del contributo previsto dal D.M. 30.3.2016 (sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato; versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, come meglio indicate nel testo allegato) rientrano tra quelle che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere mediante l’attività dell’Agenzia Sociale per la Locazione, per ridurre il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole e per affiancare l’azione contrattuale e di accompagnamento all’utenza, anche attraverso l’intermediazione tra proprietario e conduttore;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 2298 del 29.12.2016, il Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo, valevoli dall’anno 2017, per l’adesione all’iniziativa per il contenimento della “morosità incolpevole” in applicazione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 30.3.2016 e dalla deliberazione Giunta Lombardia n. X/5644 del 3.10.2016, già richiamate, il cui contenuto è recepito dal presente provvedimento;
• con decreto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato che le Regioni riprogrammino l’utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo degli anni 2014- 2018;
• con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019 si è proceduto al riparto alle Regioni della dotazione assegnata per l’anno 2019 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”;
• Con DGR 2974 del 23/03/2020, Regione Lombardia, in attuazione dei sopra citati decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato le linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, in linea con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 (Allegato A) e ha effettuato il riparto del Fondo 2019 fra i Comuni e il trasferimento dell’eventuale saldo dell’importo già a loro assegnato dalla DGR 5644/2016 per l’attuazione di tali iniziative. Ha stabilito inoltre che tali risorse devono essere utilizzate entro il 31/12/2021;
Ritenuto che:
• sia necessario procedere anche per l’anno 2020-2021 all’individuazione degli inquilini morosi, titolari di contratto di locazione sul libero mercato (ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, anche in alloggi di proprietà pubblica ma rientranti nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di affitto, concessione, comodato, ecc.), che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per accedere all’erogazione dei relativi contributi, mediante Avviso da pubblicare sul sito internet del Comune di Milano all’indirizzo internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, e con le ulteriori modalità che saranno ritenute efficaci per la sua capillare diffusione;
• sia necessario approvare il nuovo schema di Avviso pubblico e la relativa modulistica, che si allegano quale parte integrante al presente provvedimento;
• sia necessario procedere con l’aggiornamento delle FAQ, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con determinazione dirigenziale 6/2016;
Dato atto che:
• come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 2298. del 29/12/2016, per l’attuazione dell’iniziativa a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli:
• i Municipi provvedono alla raccolta delle domande per l’accesso al contributo, effettuano le verifiche relative ai requisiti di accesso e alle condizioni di incolpevolezza previsti dagli atti suindicati e comunicano ai richiedenti l’esito di tali verifiche;
• la Fondazione Welfare Ambrosiano nell’ambito delle attività dell’Agenzia Sociale per la locazione – “Milano Abitare”, di cui al provvedimento deliberativo G.C. 1458/2014 e n. n. 350 del 27.2.2015, cura l’istruttoria delle domande per le quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di accesso e le condizioni di incolpevolezza, ai fini dell’eventuale erogazione dei contributi;
• la Direzione Casa provvede alla compilazione e alla successiva trasmissione al Prefetto degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo, al fine di consentire alla Prefettura l’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica, ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 30.3.2016;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), finalizzato alla raccolta, a partire dalla data di pubblicazione nella Sezione Avvisi del sito istituzionale e fino al 31/12/2021, delle domande di accesso al contributo per il sostegno alle situazioni di morosità incolpevole in attuazione del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2974 del 23/03/2020;
2. di approvare il modello di domanda, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la richiesta di accesso al contributo (Allegato 2). Tali allegati verranno aggiornati per l’annualità 2021;
3. di approvare le FAQ, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con determinazione dirigenziale 6/2016 (Allegato 3)
4. di pubblicare il predetto Avviso sul sito istituzionale del Comune di Milano all’indirizzo internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, e di provvedere alla sua diffusione con le ulteriori modalità ritenute a tal fine efficaci;
5. di procedere alla raccolta delle domande a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino al 31.12.2021, salvo proroga del termine;
6. di trasmettere il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti attuativi ai Direttori di Area della Direzione Casa e della Direzione Quartieri e Municipi interessati a vari livelli alla procedura di morosità incolpevole;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale in relazione agli adempimenti per le eventuali modifiche ed integrazioni dell’applicativo informatico in uso.
IL DIRETTORE (Area Coordinamento e Municipio 1) Xxxxx Xxxxxxx (Dirigente Adottante)
IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Resp. di concerto)
Area Coordinamento e Municipio 1 Area Politiche per l’Affitto
AVVISO PUBBLICO
RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI “MOROSITA’ INCOLPEVOLE” ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – SCADENZA 31.12. 2021
1. PREMESSA
Con il presente Avviso il Comune di Milano intende individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per la successiva erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia con il provvedimento di seguito indicato, in attuazione:
- dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n.102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019,
- dalla DG Regione Lombardia 2974 del 23/03/2020
Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all’effettiva erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia e condizionato dalla concreta destinazione del contributo dichiarata nella domanda da parte del richiedente e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento in disponibilità del Comune di Milano e, per esso, alla Agenzia Sociale per la Locazione.
2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come meglio descritto al successivo punto 3. Gli inquilini/richiedenti dovranno risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure dovrà risultare emesso nei loro confronti provvedimento di rilascio esecutivo.
3. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuti a una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; perdita del lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
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- sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli
- cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
Per risultare valida ai fini dell’accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:
- prima dell’inizio della morosità;
- in un periodo non superiore a 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando (ovvero, per l’anno 2020, a partire dal 1.1.2015; per l’anno 2021, a partire dal 1.1.2016);
- successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.
Modalità di individuazione della riduzione reddituale
La consistente riduzione di reddito, e le altre situazioni sopra elencate, si considerano significative ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%.
La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF.
La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle cinque annualità precedenti l’emissione del bando.
4. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato (ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, anche in alloggi di proprietà pubblica ma rientranti nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di affitto, concessione, comodato, ecc.) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore
I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità;
d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
Con riferimento al punto d), l’anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto.
5. ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogabile, nei limiti fissati al successivo punto 6, è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione (esclusi i contratti SAP e preferibilmente a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato), anche al di fuori del territorio del Comune di Milano, ma comunque nel territorio della Regione Lombardia oppure al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile.
In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:
• la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
• il versamento del deposito cauzionale;
• il rimborso delle spese per trasloco e per la stipula dei nuovi contratti delle utenze domestiche;
• il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto.
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6. AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
6.1 Contributo in caso di procedimenti di sfatto non ancora convalidati.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di € 8.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l’estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni.
La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l’importo del canone annuo risultante dal contratto di locazione.
Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00 la restante quota del contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere, a condizione che il proprietario si impegni all’estinzione del giudizio.
L’inquilino potrà far valere in sede di giudizio l’apposita comunicazione da parte degli Uffici del Comune di Milano attestante lo stato di morosità incolpevole ai fini del successivo riconoscimento ed erogazione del contributo suddetto.
Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.
6.2 Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 12.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.
La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l’importo di
€ 8.000,00.
La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione e a corrispondere per intero il deposito cauzionale.
Detto contributo verrà erogato al proprietario e non è da considerarsi incompatibile con altri contributi messi a disposizione dal Comune di Milano per sostenere la stipula dei contratti a canone concordato.
6.3 Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, in misura pari a:
− 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 4.000,00;
− 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.
Il contributo verrà erogato al proprietario mediante rate trimestrali posticipate previa richiesta del proprietario che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.
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6.4 Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore a quelli di libero mercato.
L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato o ad altre tipologie di canone inferiore a quelli di mercato, anche al di fuori del territorio del Comune di Milano, ma comunque in Regione Lombardia, potrà richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto, rimborsare le spese documentate per il trasloco e la stipula di nuovi contratti delle utenze domestiche, sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.
Il contributo verrà erogato al proprietario e all’inquilino, per quanto di rispettiva competenza, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile oggetto di provvedimento di sfratto.
Detto contributo è da considerarsi compatibile con altri contributi messi a disposizione dal Comune di Milano per sostenere la stipula dei contratti a canone concordato.
7. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi ai richiedenti è curata dalla Fondazione Welfare Ambrosiano nell’ambito del progetto Agenzia Sociale per la Locazione, allegato quale parte integrante alla deliberazione GC n. 350 del 27.2.2015 e
s.m.i. e oggetto della convenzione stipulata tra il Comune di Milano e la Fondazione Welfare Ambrosiano in data 26.3.2015 e s.m.i..
In questo ambito la Fondazione verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’erogazione dei contributi secondo le indicazioni sopra riportate, le modalità indicate al successivo punto 11 e le corrispondenti disposizioni degli analoghi avvisi emessi in precedenza dal Comune.
La sussistenza di tali condizioni dovrà di norma essere documentata dai richiedenti entro 12 mesi dall’emissione del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la condizione di incolpevolezza, salvo il caso in cui lo sloggio non sia stato ancora eseguito. In tal caso saranno applicabili le norme del bando vigente, qualora più favorevoli.
Nel caso in cui entro il periodo indicato sia stato emesso un nuovo bando con la previsione di condizioni più favorevoli ai fini dell’erogazione dei contributi di cui si tratta, potranno essere prese a riferimento tali ultime condizioni.
L’Agenzia erogherà i contributi nei limiti della disponibilità dei fondi dedicati, in ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del contributo.
8. CRITERIO PREFERENZIALE
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
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9. SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO
Il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L’adeguatezza dell’immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all’art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna “Tipologia A”.
Sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell’Aler a canone sociale, moderato, concordato, a meno che tali alloggi non siano nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di locazione, concessione o comodato ecc..
Sono esclusi i richiedenti che abbiano già beneficiato dei contributi di cui al DM n. 202 del 14.5.2014 a valere su precedenti bandi
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, che verrà aggiornata nell’annualità 2021, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento.
Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato presso il Municipio del Comune di Milano dove il richiedente ha la propria residenza, con le modalità previste da ogni Municipio, a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021 (consultare sito internet del Municipio corrispondente). Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
Al termine dell’istruttoria della domanda, il Municipio competente provvederà a comunicare all'interessato l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019, dalla deliberazione della Giunta Lombarda n. X/5644 del 3 ottobre 2016 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 2974 del 23/03/2020.
Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all’imminenza dell’esecuzione dello sfratto.
11. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di specifica istruttoria della domanda in relazione alla concreta destinazione del contributo in essa dichiarata, e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in seguito all'avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda).
Tutti i contributi, così come individuati ai precedenti punti 6 e 7, verranno erogati dalla Fondazione Welfare Ambrosiano, Agenzia Sociale per la Locazione Milano Abitare.
Per ottenere l'erogazione del contributo gli interessati in possesso dell'attestazione delle condizioni di incolpevolezza della morosità e della documentazione prevista nel medesimo punto 6 (e solo dopo aver raggiunto un accodo tra le parti per quanto concerne i contributi di cui ai punti 6.1 , 6.2, 6.3) dovranno presentarsi presso gli uffici di Milano Abitare - Agenzia Sociale per la Locazione, siti in xxx Xxxxxx Xxxxxx 00-Xxxxxx previo appuntamento da richiedersi inviando un messaggio e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx
Area Coordinamento e Municipio 1 Area Politiche per l’Affitto
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
A seguito della conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole, si provvederà a trasmettere alla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo e alla Regione Lombardia, gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti di accesso allo stesso e con sfratto convalidato, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. 30.3.2016.
Qualora la domanda fosse presentata prima della convalida di sfratto, sarà onere del richiedente provvedere al suo aggiornamento, dopo l’eventuale convalida, presso lo stesso Municipio dove ha inizialmente presentato la domanda, al fine dell’inserimento degli elenchi da inviare alla Prefettura di Milano
13. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano all’indirizzo internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, nella pagina dedicata alla CASA e nelle pagine Municipi, nonché presso le sedi dei Municipi e le ulteriori sedi comunali aperte al pubblico significative per la tipologia di utenza servita.
Il Direttore
Area Coordinamento e Municipio 1
Xxxxx Xxxxxxx
Il Direttore
Area Politiche per l’affitto ad interim
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
SPAZIO RISERVATO ETICHETTA DI
PROTOCOLLO CON BAR CODE
AL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI – AREA MUNICIPIO
DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO
SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019, DG Regione Lombardia 2974 del 23/03/2020– det. dir.
n. del ).
IL/LA SOTTOSCRITTO/A .……………….................................……………………….………………………………………..………………….………
NATO/A A .………………………….............………….…………….……………… PROV. ……….........… IL ………..................………………..………
RESIDENTE A ............................................... PROV. ........ IN VIA …………….................……………………………N° CIV. …….......….
(NOTA BENE: sono esclusi dal beneficio i soggetti residenti nell’alloggio da meno di un anno rispetto alla data dell’atto di intimazione di sfratto).
TELEFONO……………………………………….. EMAIL……..…………….....................................………...……………………………….……………
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti DICHIARA
DI ESSERE:
□ Cittadino italiano/cittadino UE
□ Cittadino non appartenente all’UE in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità con scadenza il
/ / (allegato obbligatorio [1]: copia del permesso di soggiorno)
□ Cittadino non appartenente all’UE in possesso di richiesta di rinnovo del permesso presentata in data / /
(allegati obbligatori [1]: copia del permesso di soggiorno e [2]: copia della richiesta di xxxxxxx)
□ Cittadino non appartenente all’UE in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegato obbligatorio [3]: copia della carta di soggiorno o permesso soggiorno CE)
CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE è composto da:
progres sivo | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE | (A) | RELAZIONE (B) |
RICHIEDENTE | ||||||
(A) Indicare il numero corrispondente ad una delle sottoelencate condizioni:
1. = anziano ultra settantenne.
2. = minore (alla data di compilazione della domanda)
3. = disabile con invalidità ≥ al 74% (allegato obbligatorio [4]: copia certificato di invalidità)
4. = componente del nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali o alle competenti A.S.S.T. (indicare quale)
per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
(B) Indicare la relazione con il richiedente (moglie, marito, figlio/a, genitore, altro).
DI ESSERE CONDUTTORE DELL’UNITÀ ABITATIVA SITA IN (via/viale/largo/piazza) …………………………………………
…………………...……………… (civ)……..… (int)…..…… DATI CATASTALI: Foglio……..…… Mappale …..……… Subalterno CATEGORIA
CATASTALE (sono escluse dal beneficio le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
IN FORZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO CON IL SIGNOR/A (PROPRIETARIO/LOCATORE)
…………………………….……………..……..……….……………..............……. C.F ...………….................................……………………………….……...
RESIDENTE IN VIA……………………………………………………….N°…………..CITTA’……………………………………….CAP………………….
TELEFONO …………………....…………………..… EMAIL ……………………….....................................…………………..…………………………..
STIPULATO IN DATA (data stipula originaria) / / E REGISTRATO IN DATA / /
(allegato obbligatorio [5]: copia contratto di locazione con estremi di registrazione ed eventuale subentro) AD UN CANONE ANNUO (ESCLUSE LE SPESE CONDOMINIALI) PARI AD € ……………………
DI ESSERE MOROSO nel pagamento del canone di affitto dal (giorno/mese/anno – riportare la medesima data indicata nell’atto di intimazione) / /_ in relazione al contratto di locazione sopraindicato, per il quale è stata emessa l’intimazione di sfratto in data (riportare data di notificazione dell’atto di intimazione) / / .(allegato obbligatorio [6]: copia intimazione di sfratto)
CHE, AD OGGI, LA PROCEDURA DI SFRATTO è giunta sino a
intimazione di sfratto; convalida di sfratto; atto di precetto; preavviso di sloggio;
CHE LA MOROSITÀ, ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA È PARI ad € ……………………... ed è
sopravvenuta a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, per una o più tra le cause di seguito indicate, intervenuta entro il periodo massimo di 5 anni precedenti l’anno di pubblicazione del presente bando(barrare la/le situazione/i ricorrente/i):
□ perdita del lavoro per licenziamento o non superamento del periodo di prova del/la Sig./Sig.ra ……………………………………….
dal (mese/anno) / (allegato obbligatorio [7]: copia lettera di licenziamento o mancato superamento periodo di prova)
□ riduzione dell’orario di lavoro del/la Sig./Sig.ra ………………………………………………. dal (mese/anno) / (allegato obbligatorio [8]: comunicazione di riduzione di attività lavorativa)
□ cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga del/la Sig./Sig.ra ………………………………………. dal (mese/anno)
/ (allegato obbligatorio [9]: comunicazione di sospensione dal lavoro)
□ mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico del/la Sig./Sig.ra ………………………………………. dal (mese/anno)
/ (allegato obbligatorio [10]: copia del contratto di lavoro scaduto)
□ cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata del/la Sig./Sig.ra …………………………………… dal (mese/anno)
/ (allegato obbligatorio [11]: visura camerale)
malattia grave del/la Sig./Sig.ra …………………………………….. dal (mese/anno) / (allegati obbligatori [12]: copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera. Potranno essere successivamente richieste ulteriori documentazioni comprovanti le spese sanitarie effettuate);
□ infortunio del/la Sig./Sig.ra dal (mese/anno) / (allegati obbligatori [13]: copia certificazione
infortunio);
□ Decesso del/la Sig./Sig.ra in data (mese/anno) /
(NOTA: per tale caso, il nominativo del soggetto deceduto deve essere indicato sia nella tabella a pag. 1 relativa alla composizione del nucleo familiare, sia nell’allegata autocertificazione dei redditi)
□ Separazione o divorzio già avvenuto in data (mese/anno) / , presso il Tribunale o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, sentenza/omologa di separazione o divorzio n. del (giorno/mese/anno) / / , Tribunale di
, data di deposito (giorno/mese/anno) / / . Luogo e data (giorno/mese/anno)
/ / di celebrazione del matrimonio
□ Separazione o divorzio in corso di giudizio alla data del (mese/anno) / , presso il Tribunale o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, (allegati obbligatori [14]: copia del ricorso per separazione o per divorzio con timbro di deposito presso il Tribunale competente)
□ Accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di in data (mese/anno) / (NOTA: per tale caso, il nominativo del nascituro deve essere indicato nella tabella a pag. 1 relativa alla composizione del nucleo familiare)
□ Ingresso nel nucleo familiare del Sig./Sig.ra in data (mese/anno) / privo di reddito o con reddito non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, pari attualmente ad € 5.824,91 (NOTA: 1 si fa riferimento a tutti i casi di ingresso nel nucleo di una persona comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario, rilevabile dallo stato di famiglia NOTA 2: il nominativo del nuovo componente familiare deve essere indicato sia nella tabella a pag. 1 relativa alla composizione del nucleo familiare, sia nell’allegata autocertificazione dei redditi NOTA 3: si fa riferimento alla data di registrazione anagrafica presso l’alloggio oggetto della procedura di sfratto)
□ Decrescimento del nucleo familiare per allontanamento del Sig./Sig.ra in data (mese/anno)
/ (NOTA 1: nel caso in cui il soggetto che ha abbandonato il nucleo non abbia richiesto nuova residenza il richiedente DICHIARA di aver provveduto in data (mese/anno) / a richiedere all’Ufficio Anagrafe la cancellazione anagrafica per irreperibilità dello stesso - NOTA 2: il soggetto deve essere indicato sia nella tabella a pag. 1 relativa alla composizione del nucleo familiare, sia nell’allegata autocertificazione dei redditi)
□ Cessazione in data (mese/anno) /
dell’erogazione di sussidio pubblico a favore del Sig./Sig.ra
(allegati obbligatori [15] copia comunicazione dell’ente di cessata erogazione del sussidio)
□ Sopravvenuta mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli in data (mese/anno) / (allegati obbligatori [16] atto legale comprovante la mancata corresponsione)
DI AVERE(*)
□ un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 allegato obbligatorio [17]: copia della certificazione in corso di validità)
□ un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 (allegato obbligatorio [17]: copia della certificazione in corso di validità)
(*) NOTA: l’attestazione ISE è validata dalla data di rilascio al 31 dicembre dell’anno successivo;
CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE del nucleo familiare, ai fini delle verifiche necessarie per il prosieguo della presente domanda, è quella dichiarata nell’allegato MOD. 1 [18].
CHIEDE
di essere ammesso all’erogazione del contributo per morosità incolpevole, previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019, DG Regione Lombardia 2974 del 23/03/2020 finalizzato a (*):
□ sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e cessare la materia del contendere (**) ovvero ad ottenere l’estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere (punto 6.1 del bando - procedimenti di sfratto non ancora convalidati)
□ sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida (punto 6.2 del bando)
□ ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile (punto 6.3 del bando)
□ sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato o ad altre tipologie di canone inferiore a quelli di mercato per un alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio e sostenere le spese relative al deposito cauzionale, per il trasloco e la stipula di nuovi contratti delle utenze domestiche (punto 6.4 del bando)
(*) La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa.
(**) Qualora la domanda fosse presentata prima della convalida di sfratto, sarà onere del richiedente provvedere al suo aggiornamento, dopo l’eventuale convalida, presso lo stesso Municipio dove ha inizialmente presentato la domanda, al fine dell’inserimento degli elenchi da inviare alla Prefettura di Milano.
Data Firma
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da allegare obbligatoriamente, ovvero la produzione di documentazione incompleta o incongruente, determinerà l’impossibilità di riconoscere i benefici previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019, DG Regione Lombardia 2974 del 23/03/2020.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei dati dichiarati e della documentazione allegata nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all’imminenza dell’esecuzione dello sfratto.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che l’erogazione del fondo è subordinata alla definizione delle somme a tal fine messe a disposizione da Stato e Regione, nonché dei criteri di erogazione.
Data Firma
N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della domanda; allegare copia del documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3).
ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA IN RELAZIONE A QUANTO IN ESSA DICHIARATO, PER I QUALI XXXXX’ ESSERE RICHIESTA L’ESIBIZIONE DEGLI ORIGINALI.
1) copia del permesso di soggiorno
2) copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
3) copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
4) copia del certificato di invalidità con la sola indicazione della percentuale (la patologia non deve essere indicata)
5) copia contratto di locazione con estremi di registrazione
6) copia intimazione di sfratto
7) copia lettera di licenziamento o mancato superamento periodo di prova
8) copia comunicazione di riduzione attività lavorativa
9) copia comunicazione di sospensione dal lavoro
10) copia del contratto di lavoro scaduto
11) copia visura camerale
12) copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera
13) copia del certificato/documentazione di infortunio
14) copia del ricorso per divorzio o separazione
15) copia comunicazione di cessata erogazione del sussidio
16) atto legale comprovante la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli
17) copia certificazione I.S.E. oppure copia di certificazione I.S.E.E. in corso di validità
18) MOD. 1 - autocertificazione relativa ai redditi e al patrimonio immobiliare
Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Regolamento Ue 2016/679
Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, forniti con la presente domanda è effettuato dal Comune di Milano, quale titolare del trattamento, nell’ambito delle attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative volte anche a verificare le condizioni di morosità incolpevole ai fini dell’accesso ai relativi contributi.
Il trattamento dei dati raccolti attraverso il presente modulo è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l’indirizzo e-mail) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al contributo previsto dall’apposito Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati alla Prefettura territorialmente competente in applicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016, potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, designate come incaricati del trattamento. I dati potranno essere conosciuti dal Direttore del Municipio in qualità di Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti che interverranno nelle attività procedurali opportunamente individuati e designati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle indicazioni del manuale GED.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Milano come Titolare, Xxxxxx xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, oppure al Responsabile (Direttore di Municipio) presso la sede del Municipio interessato.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer è il seguente: xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx. L’interessato ha anche il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.
MODELLO 1 – PAG. 1 [allegato 18 della domanda)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RELATIVA ALLA TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………………………….................................……
NATO/A A …………………………………………………………..............…………....……........… IL ……………....................…..…………
RESIDENTE IN ................................................................ INDIRIZZO ..........……………………………….……………..............…….
TELEFONO …………………………………….. EMAIL …………….............………………………………………....................................……
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
CHE NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare indicato nella domanda, alla data di presentazione della stessa, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze nel nucleo familiare nella provincia di Milano.
CHE I SEGUENTI COMPONENTI del nucleo familiare indicato nella domanda, alla data di presentazione della stessa, sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili ad uso abitativo in provincia di Milano:
Progressivo componente nucleo (*) | Comune | Indirizzo Immobile | Diritto Reale (**) | % di possesso | Superficie mq (***) | Categoria Catastale |
(*) seguire l’ordine indicato nella domanda
(**) specificare se trattasi di proprietà, usufrutto uso o abitazione. (***) indicare la superficie utile e allegare planimetria
Data Firma
N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR. Vedi informativa sulla domanda erogazione contributo
MODELLO 1 – PAG. 2 [allegato 18 della domanda)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………….NATO/A A ……………………………….....………….…………..IL ………………….............................…………
RESIDENTE IN .......................................................... INDIRIZZO….…………………………………....................TELEFONO …………………………….. email ………..........................................……
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. 445 28/12/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che i seguenti componenti del nucleo familiare hanno percepito un reddito complessivo ai fini IRPEF pari a (nel caso di decesso, allontanamento o ingresso di familiare devono essere inseriti anche i redditi relativi a tali soggetti):
Progr. (*) | REDDITO ANNO (2015) | REDDITO ANNO (2016) | REDDITO ANNO (2017) | REDDITO ANNO (2018) | REDDITO ANNO (2019) | |||||
importo | tipologia (**) | importo | tipologia (**) | importo | tipologia (**) | importo | tipologia (**) | importo | tipologia (**) | |
€ | € | € | € | € | ||||||
€ | € | € | € | € | ||||||
€ | € | € | € | € | ||||||
€ | € | € | € | € | ||||||
TOTALE | € | € | € | € | € |
(*) indicare i componenti del nucleo nell’ordine utilizzato nella domanda
(**) indicare se il contratto deriva da lavoro, specificando tipologia di lavoro, contratto, durata, o da altre entrate specificando se da pensione, invalidità, liquidazione etc.
che i canoni contrattuali annui (comprese eventuali rivalutazioni ISTAT) sono stati pari a:
CANONE ANNO (2015) | CANONE ANNO (2016) | CANONE ANNO (2017) | CANONE ANNO (2018) | CANONE ANNO (2019) |
importo | importo | importo | importo | importo |
€ | € | € | € | € |
NOTA: La consistente riduzione di reddito si considera significativa ai fini della maturazione della morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle cinque annualità precedenti l’emissione del bando.
Data Firma
N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR. Vedi informativa sulla domanda erogazione contributo
FAQ MOROSITA' INCOLPEVOLE
MODALITA' E REQUISITI | ||
G E N E R I C I | 1)Come si richiede il contributo per “morosità incolpevole” previsto dal D.M. del 30.03.2016? | Mediante presentazione di apposita domanda, finalizzata all’accertamento dei requisiti di incolpevolezza della morosità, con la quale il richiedente deve fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di morosità incolpevole indicati nell’Avviso Pubblico, in assenza dei quali la domanda di contributo non può avere seguito. La domanda deve essere presentata direttamente al Municipio competente territoriale in cui ha sede l’alloggio oggetto della procedura di sfratto, nelle modalità indicate dallo stesso Municipio sul sito. Non è ammessa altra modalità di presentazione. Per ottenere l'erogazione del contributo, dopo l’accoglimento della domanda da parte del Municipio, gli interessati dovranno contattare - solo dopo aver raggiunto un accordo tra le parti - presso gli uffici di Milano Abitare – Agenzia Sociale per la Locazione |
2)Quante volte può essere presentata la domanda per “morosità incolpevole” prevista dal D.M. del 30.03.2016? | Avendo a riferimento il medesimo contratto di locazione, morosità e procedura di sfratto, nel caso in cui la precedente domanda sia già stata conclusa con l’accertamento positivo del requisito di incolpevolezza, una nuova domanda è improcedibile in quanto la procedura è già stata effettuata e il nominativo già comunicato alla Prefettura per le valutazioni funzionali all’adozione di provvedimenti di differimento della concessione della forza pubblica. Nel caso in cui la precedente domanda si sia chiusa con esito negativo, una nuova domanda può essere presentata qualora possano essere dimostrate nuove cause che hanno determinato la morosità. Si può presentare domanda per morosità incolpevole per un altro contratto di locazione a condizione che il richiedente non abbia già beneficiato dei contributi di cui al D.M. 202 del 14/05/2014 a valere sui precedenti bandi. | |
3)Quali sono i termini di conclusione del procedimento e cosa succede se la domanda è presentata a fronte di imminente esecuzione dello sfratto? | Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, in caso di imminenza dello sfratto non può essere assicurata la conclusione in tempo utile del procedimento e la conseguente comunicazione alla Prefettura dei soggetti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica. | |
4)Può essere presentata domanda per morosità incolpevole nel caso in cui l’intimazione di sfratto per morosità non abbia ancora ricevuto citazione per la convalida? | Sì, è possibile presentare la domanda anche nel caso in cui il Xxxxxxx non abbia ancora convalidato lo sfratto. Tuttavia, qualora la domanda sia stata presentata prima della convalida di sfratto, sarà onere del richiedente provvedere al suo aggiornamento, dopo l’eventuale convalida, presso lo stesso Municipio dove ha inizialmente presentato la domanda, al fine dell’inserimento negli elenchi da inviare alla Prefettura di Milano. | |
5)Tra i requisiti necessari per la domanda di “morosità incolpevole” viene richiesta l’attestazione ISEE. A quale modello si riferisce? | Di norma la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’attestazione ISEE è quella del modello “Mini ISEE” (ovvero ISEE standard). Qualora nel nucleo siano presenti persone disabili, figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi o chi è escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorrerà compilare il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica Integrale. I modelli sono scaricabili dal sito INPS. | |
6)In base a quale elemento viene definita la data di decorrenza della morosità? | La data di inizio morosità da considerare è quella indicata nell'intimazione di sfratto, salvo il caso in cui il ricorrente in sede di udienza abbia fatto opposizione e, producendo idonea documentazione (in questo caso i versamenti effettuati), il giudice abbia accolto l'opposizione e indicato nell'atto una nuova data. | |
7)Come si compila l’autocertificazione del canone annuo e dei redditi prevista nel Modello 1) allegato alla domanda? | Il Mod (1) deve essere compilato come segue: Reddito anno: riportare il reddito complessivo ai fini IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi per ogni componente il nucleo familiare percepito nei 5 anni precedenti l’emissione dell’avviso pubblico, anche in caso di redditi pari a 0. Canone anno (1): riportare il canone annuo dei 5 anni precedenti l’emissione dell’avviso pubblico - compreso della rivalutazione ISTAT se prevista dal contratto di locazione - escluse le spese accessorie. |
I M M O B I L I | 8)Per quale tipologia di contratto locativo può essere presentata la domanda per “morosità incolpevole”? | Contratti di locazione sul libero mercato ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, anche in alloggi di proprietà pubblica ma rientranti nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di affitto, concessione, comodato ecc. |
9)Nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a n. 2 conduttori, così come pure la relativa convalida di sfratto, è possibile presentare domanda per “morosità incolpevole” da parte di uno solo dei due conduttori? | Sì, poiché sono leciti i contratti sottoscritti da nuclei familiari distinti che risiedono/coabitano nel medesimo alloggio, e quindi cointestatari del contratto, la domanda può essere presentata da uno solo dei due conduttori. Tuttavia, ai fini del calcolo dell’incidenza canone/reddito, il canone verrà considerato in quota parte (50% cad.). | |
10)E’ possibile presentare domanda per morosità incolpevole nel caso in cui il contratto di locazione abbia durata annuale ma sia stato rinnovato senza discontinuità? | Sì, solo nel caso in cui nel testo dei contratti, regolarmente registrati, non sia presente l’espresso riferimento all’esigenza transitoria che ne determinerebbe la durata annuale, il contratto si deve intendere soggetto a disciplina ordinaria, prevedendo una durata di 4+4 anni. Nel caso di contratto transitorio per esigenza del locatore, la cui durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto, (art. 5 della legge 431 del 1998) il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 431/98 (4+4)-. | |
11)E’ possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui sia stato sottoscritto con il proprietario dell’alloggio un atto di transazione con il quale l’inquilino si impegna al pagamento della morosità? | No. La sottoscrizione della transazione ha reso nulla l’intimazione di sfratto, indispensabile nella procedura di morosità incolpevole e in ogni caso il contributo non può essere erogato in quanto la morosità è stata risanata con la transazione. | |
12)La tardiva registrazione del contratto di locazione rispetto alla data di residenza nell’alloggio, anche se “resa impossibile” dal proprietario, può determinare il rigetto della domanda? | Sì. La circostanza che il richiedente non abbia potuto effettuare sin da subito il cambio di residenza, nonché la stipula e conseguente registrazione del contratto di locazione perché "resa impossibile" dal proprietario dell'alloggio è motivo di rigetto della domanda in quanto la titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, è un criterio di accesso esattamente previsto dal D.M. del 30/03/2016. | |
13)Uno dei criteri previsti nella domanda per morosità incolpevole è l’assenza del possesso di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nella provincia di Milano. Come si misura tale adeguatezza? | L’adeguatezza dell’alloggio è considerata con riferimento ai parametri di superficie minima previsti dal Regolamento Regionale n. 1 del 10.2.2004 – art. 8 lettera g): • Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di ERP o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti: g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero. È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure: |
superficie convenzionale in mq | |||
superficie utile | superficie accessoria | superficie totale | componenti nucleo familiare |
45 | 9 | 54 | 1 – 2 |
60 | 12 | 72 | 3 – 4 |
75 | 15 | 90 | 5 – 6 |
95 | 19 | 114 | 7 o più |
R E S I D E N Z A | 14)Può essere ricevuta la domanda di un cittadino che pur non occupando più l'alloggio, a seguito dell'avvenuta esecuzione dello sfratto da parte della Forza Pubblica, abbia tuttora la residenza in loco e richieda il contributo “al fine di consentire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione”? | No, la circostanza è esclusa dal D.M 30/03/2016, la cui ratio consiste nel prevenire l'esecuzione forzata e i disagi sociali e abitativi conseguenziali. Il soggetto che ha già subito uno sfratto con Forza Pubblica non ha diritto ai contributi, perché ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b) può accedervi "il destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione alla convalida " e non rientra nel novero dei soggetti a cui applicare le misure prefettizie di cui all'art. 6 del cit. D.M. |
15)E’ necessario che il richiedente sia residente nell’alloggio oggetto di procedura di sfratto, e da quanto tempo? | Si, il richiedente, quando presenta la domanda, deve avere la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto della procedura di sfratto e vi deve risiedere da almeno 1 anno prima dalla data di notificazione dell’atto di intimazione di sfratto. Qualora il richiedente non abbia maturato la residenza anagrafica nell’alloggio da almeno 1 anno, in base alla sentenza n. 7730/10 (Consiglio di Stato), può far valere la residenza di fatto (domicilio – dimora abituale) che deve comprovare producendo idonea documentazione (utenze telefoniche, gas o elettricità). | |
16)E’ possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui l’intestatario del contratto non sia residente nell’alloggio oggetto della procedura di sfratto, abitato invece da altro soggetto/nucleo familiare? | No. La mancanza di residenza nell'alloggio oggetto di sfratto del titolare del contratto di locazione, come previsto dall'art. 3 del D.M. 30/03/2016 costituisce motivo ostativo all’accoglimento della domanda. |
CAUSE MOROSITA' | ||
L A V O R O / S U S S I D I | 1)Nella domanda per “morosità incolpevole” è richiesta l'autocertificazione della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare: il TFR viene considerato facente parte del reddito imponibile ai fini IRPEF? | No, nel reddito complessivo ai fini IRPEF per la domanda di morosità incolpevole non viene considerato il TFR. |
2)E’ ammissibile quale causa determinante la riduzione del reddito l’esclusione da socio dal rapporto associativo di una Cooperativa Lavoratori s.c.r.l. per motivi di carattere disciplinare (assenze ingiustificate contestate dalla stessa cooperativa al socio) o per “licenziamento per giusta causa soggettiva”? | Sì, il D.M. 30/03/2016 annovera tra le cause di riduzione del reddito il licenziamento senza entrare nel merito dei motivi che lo hanno determinato. | |
3)Xxxx succede se viene smarrita la lettera di licenziamento o non è più possibile chiedere una copia della lettera all’ex datore di lavoro perchè la ditta è fallita e non più esistente? | La lettera di licenziamento non rientra tra gli atti o certificati concernenti stati, qualità personali, fatti che si possono certificare perchè in possesso delle pubbliche amministrazioni. Un'eventuale denuncia da parte del cittadino dello smarrimento della lettera, in ogni caso, non permette di verificare il suo stato di licenziato. In luogo della predetta documentazione può essere presentata copia degli ultimi cedolini di pagamento da cui si potrebbe evincere la data di licenziamento, l'estratto contributivo INPS e, se in possesso, anche il mod. CUD per verificare il numero dei giorni lavorativi, l'eventuale richiesta di indennità di disoccupazione, la "Dichiarazione di disponibilità al lavoro" presentata al Centro per l'Impiego. In tali casi, l’Amministrazione comunale procederà a verificare la bontà e la congruenza della documentazione sostitutiva attraverso, ad esempio, la visura camerale dello stato di fallimento dell'azienda, o con accertamenti presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, nella quale ogni datore di lavoro deve per legge comunicare telematicamente i dettagli dei movimenti relativi ad assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro o altre verifiche comunque esperibili. | |
4)E’ possibile indicare fra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l’insorgere della morosità, la cessazione di un “contratto di collaborazione occasionale” nel cui contratto viene indicato che “le prestazioni vanno inquadrate nell’ambito di un rapporto professionale autonomo …”? | Sì, il contratto di collaborazione occasionale, anche in presenza di Partita IVA, viene considerato rientrante fra i contratti di “lavoro atipico”. | |
5)E’ possibile indicare fra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l’insorgere della morosità, lo stato di pensionamento? | No, la condizione del pensionamento, anche se ha comportato una riduzione del reddito rispetto al precedente periodo lavorativo, non è prevista tra le cause citate all'art. 2 del D.M.. | |
6)Tra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l’insorgere della morosità, il bando prevede la cessazione dell’erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare. E’ possibile presentare domanda contributo morosità incolpevole nel caso in cui la causa della riduzione del reddito è determinata dalla revoca del sussidio integrativo al minimo vitale motivata dalla verifica dell’insussistenza dello stato di bisogno? | Sì, purchè la revoca del sussidio integrativo al minimo vitale sia stata disposta in seguito al percepimento di assegno sociale, considerato non cumulabile al sussidio ai sensi della legge 335/95. |
7)Nel caso di riduzione del reddito derivante da cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento, è sovente il caso in cui l’impossibilità al pagamento, e quindi l’insorgere della morosità, avvengano precedentemente alla cessazione formalmente compiuta dell’attività. Quale procedura adotta l’Amministrazione Comunale per tali casi? | Poiché il processo di degrado del reddito da lavoro autonomo è generalmente precedente la chiusura dell’attività, innescando la morosità, l’Amministrazione Comunale richiederà l’esibizione di idonea documentazione (ad esempio i registri contabili) da cui possa accertarsi la caduta di reddito da lavoro autonomo, quale presupposto per la morosità. Sulla base di tale presupposto istruttorio, la cessazione dell’attività è intesa quale requisito per l’ammissibilità della domanda nonché quale requisito ultimo, secondo la seguente articolazione: 1- caduta di reddito (a seguito perdita di avviamento) 2- successiva morosità 3- cessazione dell’attività (quindi nessuna possibilità di rimedio). |
M O D I F I C H E N U C L E O | 8)Tra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l’insorgere della morosità, il bando prevede l’accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario. Da quale data, in particolare nel caso di ricongiungimento familiare, viene considerato l’ingresso nel nucleo familiare? | Dalla data in cui viene regolarizzata la registrazione anagrafica con l’iscrizione del nuovo componente del nucleo anagrafico, anche se entrato prima nel territorio nazionale. Per famiglia anagrafica secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989 e ss.mi.), si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Oltre alla residenza anagrafica si può riconoscere anche lo stato di residenza di fatto, in tal caso, l’interessato dovrà dimostrare l’effettiva dimora nell’alloggio oggetto di sfratto del familiare ricongiunto (mediante eventuali utenze telefoniche, gas e elettricità) oppure mediante almeno 2 dichiarazioni sostitutive, tra cui deve esserci quella del proprietario dell’alloggio, che riportino la data in cui il familiare è domiciliato nell’alloggio. |
M A L A T T I A | 9)E’ possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui la causa di diminuzione del reddito è dovuta a grave malattia per la quale non è possibile esibire documentazione di spesa trattandosi di prestazioni totalmente a carico del Servizio Sanitario? | Sì, la domanda può essere presentata anche nel caso in cui la grave malattia non determini spesa; tuttavia, in tal caso, dovrà comunque essere documentata la caduta di reddito conseguente (per esempio periodi di aspettativa non retribuita). Per consistente riduzione del reddito s’intende: • per redditi fino a 15.000 euro annui, una percentuale di caduta del reddito pari a circa il 10%; • per redditi dai 15.000 fino ai 30.000 euro annui, una percentuale di caduta del reddito pari a circa il 20%; • per redditi superiori ai 30.000 euro annui, una percentuale di caduta del reddito pari a circa il 30%. La grave malattia deve essere comprovata da una certificazione medica che attesti la riduzione della capacità lavorativa (anche temporanea) del richiedente e/o del familiare. |
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX in data 01/04/2020