IMU
Aggiornato dalla delibera di C.C. n. 31 del 25/06/2020
IMU
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU
COMUNE DI DOZZA
Anno 2020
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione 3
Art. 3 – Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 3
Art. 2. Presupposto impositivo 3
Art. 4 - Unità abitative assimilate all’abitazione principale 4
Art. 5 - Abitazione tenuta a disposizione e locazione legge 431/1998 (canone concordato) 5
Art. 6 - Soggetti passivi 6
Art. 7 - Soggetto attivo 6
Art. 8 – Determinazione della base imponibile 6
Art 9 – Determinazione dell’imposta dovuta 7
Art. 10 – Determinazione delle aliquote d’imposta 7
Art. 11 - Quota riservata allo Stato 8
Art. 12 –Termini e modalità per il versamento 8
Art. 13 - Valore venale delle aree fabbricabili 9
TITOLO II – AGEVOLAZIONI
Art. 14 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile 9
Art. 15 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili 10
Art. 16 – Esenzione per i terreni agricoli 11
Art. 17 – Altre esenzioni 11
TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI
Art. 18 - Dichiarazione 12
Art. 19 - Attività di controllo e accertamento 12
Art. 20 – Rimborsi e compensazione 13
Art. 21 – Contenzioso 14
Art. 22 - Disposizioni finali ed efficacia 14
Art. 23 – Clausola di adeguamento 14
ALLEGATO A – delimitazione della fascia collinare e montana nel Comune di Dozza
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Dozza della nuova imposta IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.
Art. 2 – Presupposto impositivo
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Dozza, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
Art.3 – Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
L’abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 4 , non sono assoggettate all’IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all’IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.
La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP o ACER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
2. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
Il concetto di pertinenza, con riferimento all’area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all’edificio principale.
3. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola - sia persone fisiche che giuridiche, quindi comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, di cui all’art. 2135 del Cod. Civ. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
5. Per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato
Art.4 - Unità abitative assimilate all’abitazione principale
1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
g) allo stesso regime dell’abitazione di cui alle lettere precedenti soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.
Art. 5 - Abitazione tenuta a disposizione e locazione legge 431/1998 (canone concordato)
1. Ai fini dell’applicazione del tributo, per abitazione tenuta a disposizione s’intende l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), destinata ad usi abitativi, con le seguenti caratteristiche:
a) tenuta a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
b) non locata con contratto regolarmente registrato;
c) non ceduta in comodato a terzi ivi residenti.
2. Per i soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dell’art. 2 della l. 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune può prevedere un’aliquota agevolata che troverà applicazione a condizione che:
i contribuenti presentino, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruirne vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata), al Servizio Tributi Associato, presso il competente Comune d’imposizione, apposita comunicazione, inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, che contenga, tra l’altro, gli estremi del contratto d’affitto.
La predetta aliquota dovrà essere applicata in ragione del periodo in cui gli immobili sono locati, nel rispetto delle previsioni di cui alla citata legge. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata sia l’effettuazione della comunicazione che il requisito della residenza da parte del locatario.
3. Per i soggetti passivi che concedono in locazione immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti dalla l. 9 dicembre 1998 n. 431, al fine di applicare l’agevolazione di cui al successivo art. 14 comma 2, è fatto obbligo agli stessi di presentare al Servizio Tributi Associato, presso il competente Comune d’imposizione, apposita comunicazione ovvero dichiarazione IMU, nei termini di legge previsti.
4. Le agevolazioni IMU applicate dai soggetti passivi di cui ai precedenti commi 2. e 3. sono subordinate al possesso dell’attestazione di conformità di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2017. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto (quali ad esempio cessazioni anticipate), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.
Art. 6 - Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e) nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
f) per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene;
g) il Trustee poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
2. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d’imposta.
Art. 7 - Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune di Dozza, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l’imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l’imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
Art. 8 – Determinazione della base imponibile
1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Nell’ipotesi disciplinata dall’art.3, comma 3, del presente regolamento, relativa alla “finzione giuridica” di terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, l'imposta municipale propria viene corrisposta come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, qualora sussista la possibilità di trasformazione a norma dello strumento urbanistico vigente, l’imposta è dovuta sulla base del valore
dell’area edificabile, commisurata alla superficie utile trasformabile, alla destinazione consentita dalla norma urbanistica ed alla zona in cui è inserito l’immobile.
Art. 9 - Determinazione dell'imposta dovuta
1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, l’imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Art. 10- Determinazione delle aliquote d'imposta
1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se inserite nell’apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell’anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.
2.
Art. 11 – Quota riservata allo Stato
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 753, della Legge n. 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 12 del presente regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Art. 12 - Termini e modalità per il versamento
1. Il versamento dell’imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l’anno d’imposta di riferimento.
3. Gli enti non commerciali, di cui all’art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti dell’imposta si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per
conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.
7. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta – per la parte di competenza comunale - possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
9. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con
contestuale comunicazione al Ministro dell’Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.
Art. 13 - Valore venale delle aree edificabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato dichiarato e/o registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio tributi, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
7. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 8, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
8. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 3, comma 2.
TITOLO II AGEVOLAZIONI
Art. 14 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.
Art.15 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 14, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere c), d), e) della Legge 457/1978 così come ridefinito dall’art. 3 del
D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia).
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
e) altro:
- sono interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia gli interventi che incidono sugli elementi strutturali dell’edificio, quali ad esempio adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti ovvero l’apertura di finestre per esigenze di
aerazione dei locali; con riferimento alla ristrutturazione, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- sono invece interventi di manutenzione straordinaria, come tali non riconducibili a situazioni di inagibilità/inabitabilità ai fini IMU, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso, come ad esempio la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici o la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l’esistenza di una perizia rilasciata da parte di un tecnico abilitato comprovante la situazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Art. 16 - Esenzioni per i terreni agricoli
1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
Art.17 - Altre esenzioni
1. Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI
Art.18 – Dichiarazione
1. I soggetti passivi devono presentare – in regime ordinario - la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
4. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.
Art.19 – Attività di controllo e accertamento
1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate tributarie.
6. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec, un apposito avviso motivato.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Gli accertamenti esecutivi tributari esplicano contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall’art. 1 commi da 784 a 815 della legge
n. 160 del 27 dicembre 2019.
8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio di cui al comma 7 devono essere motivati in relazione
ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d’interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
Art.20 - Rimborsi e compensazione
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura pari al tasso d’interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 19, comma 10, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
Art. 21 - Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
Art. 22 - Disposizioni finali ed efficacia
1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1°gennaio 2020.
Art. 23 - Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.
Elenco dei mappali relativi a terreni agricoli ricadenti in zona collinare e di pianura | |
XXXX XXXXXXXXX - XXXXXX | |
XXXXXX | XXXXXXX |
00 | 00; 77-80; 82; 83;181 |
19 | TUTTI |
20 | 1-42; 50-55; 63-75; 77-268; 278;292;295;300;377;393;394;396; 397;399;413;414;416;418;420;429;431;433;445;448;452 |
21 | 83; 89-91; 96-104; 106-107; 109-144; 146-205; 207-214;216-219; 221-222; 224- 230;232-234;236-238;240-241; 244; 250;252; 255-256; 259-312; 322-332; 341;343;345-357; 360-375;380; 701 |
23 | 28-36; 79-85; 93-101; 154; 157; 158; 162; 163-173 |
24 | TUTTI |
25 | TUTTI |
26 | TUTTI |
27 | TUTTI |
NOTA: per mappali con numero superiore a quelli elencati, generati da un frazionamento, occorre conoscere il vecchio mappale dal quale è stato generato
ZONA DI PIANURA - NON ESENTI | |
FOGLIO | MAPPALE |
1 | TUTTI |
2 | TUTTI |
3 | TUTTI |
4 | TUTTI |
5 | TUTTI |
6 | TUTTI |
7 | TUTTI |
8 | TUTTI |
9 | TUTTI |
10 | TUTTI |
11 | TUTTI |
12 | TUTTI |
13 | TUTTI |
14 | TUTTI |
15 | mappali non compresi in zona collinare |
16 | TUTTI |
17 | TUTTI |
18 | TUTTI |
20 | mappali non compresi in zona collinare |
21 | mappali non compresi in zona collinare |
22 | TUTTI |
23 | mappali non compresi in zona collinare |