NEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA – III^ SEDE FARMACEUTICA (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
ALLEGATO N. 8
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE
NEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA – III^ SEDE FARMACEUTICA (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
L’anno duemila , addì del mese di in San Stino di Livenza (VE), nella casa comunale sita in Xxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, avanti a me dott………, Segretario comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 8.8.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori :
1) ( in rappresentanza e nell’interesse del Comune),
2) (Concessionario)
i comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni e dichiarano quanto segue:
Premesso che
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 2011 è stata approvata la pianta organica delle farmacie del Comune di San Stino di Livenza nell'ambito della ULSS 10, istituendo, in applicazione del criterio ordinario della popolazione, la III^ sede farmaceutica con indicazione della relativa circoscrizione territoriale;
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 7 luglio 2011 l'Amministrazione comunale ha esercitato il diritto di prelazione per la titolarità della III^ farmacia di nuova istituzione, ai sensi degli artt. 9-10 della Legge 475 del 1968;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 marzo 2012 si è provveduto alla scelta delle modalità di gestione della farmacia opzionata con l'istituto della concessione a terzi mediante ricorso al mercato ex art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
Ricordato che
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2012 è stata oggetto di impugnazione avanti al TAR Veneto da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Venezia e dell'Associazione dei Titolari di Farmacia della Provincia di Venezia i quali, in sede di esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, hanno rinunciato all'istanza stessa;
in data è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica ad oggetto
l’individuazione del Concessionario della III^ sede farmaceutica istituita nel Comune di San Stino di Livenza (VE);
con determinazione a contrarre n. del si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario e si è dunque provveduto ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di San Stino di Livenza (VE) e il Concessionario medesimo;
il Comune rimane titolare della “ III ^ sede farmaceutica ” la cui gestione affida in concessione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICORDATO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – PREMESSE
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Definizioni
2. 1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di San Stino di Livenza (VE) titolare della Sede farmaceutica;
b) “Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data ;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della sede farmaceutica di nuova istituzione situata nel Comune di San Stino di Livenza – III^ sede farmaceutica;
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
f) “Azienda” l’insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l’esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.
Art. 3 – Oggetto del Contratto
3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del
Servizio.
3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia;
b) l’effettuazione di test diagnostici;
c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.
3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, siccome definita all’art. 2, comma 1, lett. f), che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.
Art. 4 – Corrispettivo del Contratto
4.1. Giusta quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.
4.1.1. un importo fisso (una tantum) pari ad euro ............... (= /00) oltre I.V.A. come risultante
dall’offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale N. ….. del …………....; detto importo viene corrisposto al Comune, che ne rilascia quietanza di pagamento, all’atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio;
4.1.2. un canone annuo pari a € ............. (=........./00) oltre IVA, come risultante dall’offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale N. …..
del Il canone annuo, che sarà aggiornato di anno in anno secondo l’indice ISTAT del costo
della vita, dovrà essere versato entro e non oltre il 15 luglio di oggi anno. Il canone relativo al primo anno di servizio viene versato entro e non oltre il 15 luglio 2013.
4.1.3. un ulteriore canone variabile aggiuntivo da determinarsi nella misura del 6% della quota di fatturato relativo all’anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 850.000, oltre IVA. Anche questo canone aggiuntivo, se dovuto, dovrà essere versato entro il 15 luglio di ogni anno. La soglia minima, al superamento della quale scatterà l’obbligo di versamento del canone variabile aggiuntivo come sopra parametrato, sarà aggiornata di anno in anno secondo l’indice ISTAT del costo della vita.
Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio
5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività nella sede sita in Comune di San Stino di Livenza (VE), via ……......................…. n. …....... entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del Contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto, salvo che il trasferimento non dipenda dalla sua volontà.
5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all’art. 1 della legge 2.4.1968, n.
475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.
5.4. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio.
5.5. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5.6. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a ……………………………………………………………………………………….
(sarà inserito quanto dichiarato nella domanda di partecipazione)
5.7. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
5.8. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.
5.9. Nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” saranno procedimentalizzate le forme di partecipazione dell’utenza alla valutazione della qualità dei medesimi e tempi e modalità di risposta del Concessionario.
Art. 6 – Responsabilità del Concessionario
6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o
da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € ……….. per l’intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
Art. 7 – Cessione della Titolarità della Farmacia
7.1. Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla conseguita titolarità e, a tutti gli effetti di legge, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, non sarà ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
7.2. Detto trasferimento potrà pertanto avvenire solo con il consenso del Concessionario che dovrà parimenti cedere la propria azienda.
Art. 8 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
8.1. Il Concessionario si impegna:
a) ad erogare tutti i servizi previsti nell’offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:
................. (indicare gli elementi sulla base dei quali è stato aggiudicato il servizio) Si obbliga inoltre:
ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall’ULSS;
a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall’utenza;
a trasmettere al Comune entro il 16 giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell’anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all’Agenzia delle Entrate;
a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.
8.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto, anche al fine di verificare la veridicità dei
dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto.
8.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
Art. 9 – Interruzione del Servizio
9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
9.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ULSS territorialmente competente.
9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
Art. 10 – Esecuzione d’Ufficio
10.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
Art. 11 – Obblighi del Comune
11.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto,la gestione della Farmacia di cui è titolare.
11.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
a) favorirne l’attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l’apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
b) cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
11.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
11.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto
12.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto. E’ altresì fatto divieto al Comune di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.
Art. 13 – Durata del Contratto
13. 1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.
13.2. Allo scadere della durata del contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.
13.3. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell’Azienda per lo svolgimento della
Farmacia mentre dovranno essere riconosciute al Concessionario le seguenti voci:
a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out);
13.4. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del Servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della Farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.
13.5. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.
13.6. In tal caso l’Amministrazione, a spese del concessionario che assume sin d’ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta / proposta.
13.7. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
Art. 14 – Risoluzione del rapporto per altre cause
14.1. Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza trentennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche “Nuovo Concessionario”).
14.2. Al subentro nella gestione del Servizio il Concessionario avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il Comune per l’ipotesi in cui quest’ultimo assuma direttamente il Servizio):
a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out).
14.3. In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l’art. 13, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento
15.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine
perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
15.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.
15.3. La risoluzione del Contratto comporta, oltre la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all’acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.
15.4. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.
15.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal
Comune, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
15.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
15.7. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
16.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del Servizio quali:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) inosservanza del divieto di cui all’articolo 12 del Contratto.
e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
f) ricorso all'abusivismo professionale;
g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi redatta dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5.
16.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre
occasioni.
16.3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a) e b).
16.4. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.
Art. 17 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 13, 14, 15 e 16
17.1. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell’effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
17.2. I soggetti che al momento della restituzione della Farmacia sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo Concessionario, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ..
17.3. L’attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine il contratto di locazione degli stessi dovrà prevedere il subentro a favore del Comune ovvero del nuovo Concessionario.
(per il caso in cui l’aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta un locale in proprietà, nel presente contratto andrà prevista la seguente clausola:
“il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del nuovo concessionario i locali ove si svolge il Servizio”)
17.4. All’atto della riconsegna del Servizio, il Concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al Nuovo Concessionario:
- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al Concessionario;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quella risultante dalla legge e dall’applicazione del contratto collettivo.
Art. 18 – Cauzione definitiva
18.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce/ si impegna a costituire cauzione definitiva dell’importo di …………... mediante da
rinnovarsi anno per anno in concomitanza con il versamento del canone, e rimodulata per tener conto del debito residuo.
18.2. In caso di inadempienze od omissioni il Comune poterà rivalersi sulla cauzione.
Art. 19 – Foro competente
19.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa
all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 20 – Norme finali
20.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.
Art. 21 – Elezione di domicilio
21.1. Il Comune elegge domicilio in San Stino di Livenza (VE), presso la sede municipale di Xxxxxx Xxxx Xxxx 0;
21.2. Il Concessionario elegge domicilio in ...................…
22. Spese
22.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, xxx comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.
23. Valore del Contratto
23.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro (sarà quantificato esattamente all’atto dell’aggiudicazione)
(firme)
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8, 13, 14, 15, 16 e 17
(firma)