PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “VIA SAN. XXXXXXXX – VIA X.XXX XXXXXXXX ”
COMPARTO: via San. Xxxxxxxx – via X.xxx Xxxxxxxx – ZE 230 area 09 SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
L’anno
il giorno
il mese
, avanti a me
sono
comparsi i signori :
------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena,
denominato di seguito Comune, come da deliberazione -----------------------------------------------
E
Xxxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Presidente della Società Direzionale Giardini 2000 s.r.l con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 00, proprietario di aree situate nel Comune, comprese nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) : Piano particolareggiato "Via San Giuliano – Via F.lli Xxxxxxxx",
Xxxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società Socedil s.p.a, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 00, proprietario e assegnatario di aree che verranno successivamente concesse in diritto di superficie oppure di diritto di superficie aree situate nel Comune, comprese nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) : Piano particolareggiato " Via San Giuliano – Via F.lli Xxxxxxxx,
di seguito denominati soggetti attuatori,
P R E M E S S O
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata e successive varianti;
-che l'area oggetto della presente convenzione è identificata al nuovo catasto terreni del Comune di Modena, Ufficio del Territorio di Modena al foglio 218 mappali 45,47,53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62 , 63, 64 e 65, come meglio identificati all'allegato “A” della presente convenzione;
-che l'area di intervento (PUA) è identificata al nuovo catasto terreni del Comune di Modena, Ufficio del Territorio di Modena al foglio 218 mappali : 00-00-00-00–62–63–64- 65 e parte dei mappali 53-54-55-57- 59-60 per complessivi mq 81.883,00 circa, comprensiva dell'area di edificazione, delle aree di urbanizzazione primaria e della corrispondente area per attrezzature e spazi collettivi (area 09 della ZE 230) come meglio identificati all'allegato “A” della presente convenzione;
-che essa, a seguito della variante al POC approvata con deliberazione del consiglio Comunale n. xxx del xx/xx/xxxx, è classificata nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo:
1) PIANO STRUTTURALE COMUNALE: Cartografia integrata P.S.C. – P.O.C. – R.U.E. - TAV. 19 e 25
IV - AMBITO PER I NUOVI INSEDIAMENTI b - Aree di espansione residenziale e miste caratterizzate dal rapporto con il paesaggio extra-urbano
ZE 230 – Ex Zona Territoriale Omogenea: F
2) PIANO OPERATIVO COMUNALE AREA 09 Disciplinata dal POC
L'assetto dell'area deve essere definito mediante piano particolareggiato di iniziativa privata
La realizzazione dell'intervento è regolata dalle modalità definite dal regolamento di attuazione degli artt.
16.10 e 16.7bis del testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE e dall'Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 sottoscritto dai proprietari dell'area, comprensivo della relativa proposta progettuale stipulato in data
/6/2011 rep n. 83937, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 15/3/2011, atti ai quali si rinvia
L'edificabilità dell'area rimane condizionata all'avvenuta cessione al Comune delle adiacenti aree 04
La superficie utile ammessa per residenza è di mq 25575 di cui 12.375 m, equivalenti a 178 abitazioni, destinati alla realizzazione di edilizia convenzionata
La superficie utile ammessa per funzioni produttive è di mq 675 destinati alla realizzazione di edilizia convenzionata
Destinazioni ammesse:
A/0 A/10 B/5 C/1/2/4/6 E/3/9 G/1/4/6 Altezza massima per Residenza: 4p + pt
Altezza massima per Funzioni Produttive: 1p + pt
Altezza massima per Servizi di interesse collettivo: 2p + pt Capacità insediativa per residenza : 354 abitazioni Capacità insediativa per Funzioni produttive : 675 mq
Superficie Fondiaria per Servizi di Interesse Collettivo 27.306 mq
-che l’area di intervento sopra identificata, in applicazione dei principi di perequazione delle zone F, di cui agli artt. 16.10 e 16.7bis del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE e relativo regolamento at- tuativo, è stata oggetto di accordo ex art. 18 LR 20/2000, tra Comune e soggetti attuatori, stipulato in data 06/06/2011, a Ministero Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Rep. 83937, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 15/03/2011;
-che la deliberazione citata ha autorizzato altresì il soggetto attuatore alla formazione e presentazione del piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al POC esteso al comparto sul quale verranno rea- lizzati gli interventi di edilizia residenziale libera e convenzionata (in diritto di superficie) con le relative do- tazioni territoriali;
-che la proprietà ha presentato in data 13.07.2011 prot. 2252/2011 un progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata per intervenire sull'area sopraccitata ai sensi dell'art. 5.8 e degli artt. 32.0 e seguenti del Testo coordinato di norme di PSC POC RUE;
-che il piano particolareggiato è stato approvato, unitamente alla variante al POC, con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx del xx/xx/xxxx e precedentemente adottato con deliberazione consiliare n. xxx del xx/xx/xxxx,
-che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m, dell'art. A – 26 della legge regionale n. 20/2000 e s.m. e dell’art. 5.1 del Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE, le obbligazioni da assumersi da parte dei soggetti at- tuatori per l'attuazione del piano particolareggiato in questione, per il quale si fa espresso richiamo ai rela- tivi elaborati costitutivi ed eventuali successive varianti, i cui principali contenuti sono riassunti nella se- guente tabella:
SUB-COMPARTO A Edilizia Convenzionata | SUB-COMPARTO B Edilizia Libera | TOTALE | |
Sup. Fondiaria | Mq. 26.328 | Mq. 25.553 | 51881 mq |
Destin. Edilizia | A/0-A/10-C/1-C/2 | A/0 | |
N. abitazioni | 178 (95 affitto 83 vendita) | 176 | 354 alloggi |
S.U.per residenza | Mq. 12.375 | Mq. 13.200 | 25575 mq |
S.U. Per terziario | Mq. 675 | - | 675 MQ |
H.max.per residenza | 4+pt * | 4+pt * | 4+pt * |
*in applicazione dell'art. 25.0.3.RUE possono inserirsi modeste quote di Superficie Utile oltre il piano 4° quali espansioni degli alloggi sottostanti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
CAPO I ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1.Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
2.I soggetti attuatori assumono gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
0.Xx caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione e, in particolare, l’art. 4, comma 1, del Capo II. I soggetti attuatori rimangono tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
4.Solo qualora i soggetti attuatori procedano all’alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
0.Xx caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI, DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI E ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI
0.Xx sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m., dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e dell’art. 12.1 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE, i soggetti attuatori si obbligano:
a.a cedere gratuitamente al Comune, all’atto della stipula della presente convenzione, tutte le aree necessarie per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento. Tali aree sono indicate nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A;
b. a realizzare tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (opere di urbanizzazione primaria – U1) e le dotazioni ecologico – ambientali a scomputo totale o parziale degli oneri di urba- nizzazione primaria, nonché le attrezzature e spazi collettivi (parcheggio pubblico di urbanizzazione secondaria - U2). Trattandosi di opere di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ma pari o superiore alla soglia di interesse transfrontaliero di € 1 milione, come emerge dalla Relazione illu- strativa - Elaborato XX, che non vengono realizzate direttamente dal soggetto attuatore, questi si ob- bliga ad individuare il soggetto esecutore mediante espletamento di procedura di cui all’art. 57, com - ma 6, del D.lgs. n. 163/2006, come previsto dall’art. 27 del codice dei contratti pubblici.
c.a cedere gratuitamente al Comune, all’atto della stipula della presente convenzione, tutte le aree già descritte nell'accordo ex art. 18 LR 20/2000, tra Comune e soggetti attuatori, stipulato in data 06/06/2011 e identificate nell'allegato “A” con apposita grafica.
Costituiscono opere di U1:
- gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas, teleriscaldamento ed altre forme di energia;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione;
- le sottostazioni e le centraline delle reti tecnologiche;
- gli altri allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell’insediamento;
- la rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere possibilmente in reti separate, gli impianti di depurazione e smaltimento e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche, le vasche di laminazione; comprese le reti di fognatura bianca e nera da realizzarsi fuori comparto, fino ai rispettivi recapiti individuati nella tavola di progetto delle fognature;
- gli spazi attrezzati e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- le strade di distribuzione e di servizio e relativi svincoli, le piazze, gli spazi e i percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento, con il relativo verde di arredo e protezione, compresa la viabilità esterna al sub-comparto A, sul perimetro nord-ovest, di collegamento tra la strada esistente (area struttura la Carovana) e la viabilità che sfocia su via San Giuliano del sub-B, funzionale e necessaria al completamento del sistema carrabile dell'intera area di edificazione;
- gli spazi di verde attrezzato;
- il verde di arredo e di protezione degli spazi pubblici;
- le strutture sotterranee polifunzionali (nelle aree di nuovo insediamento, e quando previste dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, secondo la Direttiva del Ministero Lavori pubblici del 3 marzo 1999);
Costituisce dotazione ecologico – ambientale, al fine di mitigazione acustica per un miglioramento del confort abitativo dei fabbricati più esposti al rumore stradale, la posa di asfalto a basso emissivo nei seguenti tratti stradali: tratto di 340 m da via F.lli Xxxxxxxx in direzione sud fino all'incrocio con Stradello S Giuliano; tratto di 130 m in corrispondenza della rotatoria F.lli Xxxxxxxx - Stradello S Xxxxxxxx;tratto di 200 m su stradello San Giuliano a partire dalla rotatoria, come meglio evidenziato nella documentazione relativa alla valutazione previsionale di clima acustico.
Costituisce attrezzatura e spazio collettivo (opera di urbanizzazione secondaria – U2 - art. 12.3 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE e art. A – 24 della LR 20/2000 s.m.) il parcheggio pubblico di mq 2.600, da realizzare, interamente a carico del soggetto attuatore (come da accordo ex art. 18 LR 20/2000 in premessa citato), sull'area da destinare a servizi di interesse collettivo.
Rientrano tra le opere di cui sopra anche quelle da realizzare sul limite e all’esterno del perimetro dell’area di intervento di cui alla presente convenzione urbanistica, in quanto trattasi di opere funzionalmente connesse al comparto di intervento, su aree di proprietà comunale, che a tal fine verranno messe a disposizione del soggetto attuatore, tramite verbale di consegna del Servizio Patrimonio; quali la sistemazione del tratto di viabilità – dorsale nord direzione est-ovest, a confine con la struttura scolastica la Carovana, le intersezioni stradali delle viabilità di comparto su via Fratelli Xxxxxxxx e strada San Giuliano, le reti impiantistiche da realizzare fuori comparto per allacciare l’area al tessuto urbano circostante,
Tutte le opere sopra descritte verranno realizzate su aree di proprietà comunale le quali sono già state messe a disposizione dei soggetti attuatori e/o a disposizione dei soggetti attuatori con il presente atto. Per quanto riguarda i tratti stradali sui quali va effettuata la posa in opera di asfalto fonoassorbente, questi verranno messi a disposizione del soggetto attuatore mediante verbale ci consegna del Servizio Patrimonio.
I soggetti attuatori le realizzeranno sotto la loro personale e completa responsabilità. La manutenzione e la conservazione dell’area, ancorché di proprietà comunale, resta a carico dei soggetti attuatori fino all’approvazione del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte del Comune.
I soggetti attuatori si obbligano a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.
Le aree e le opere di cui sopra indicate nell’allegata planimetria (allegato A) verranno meglio definite nel relativo progetto esecutivo, per il quale dovrà essere rilasciato permesso di costruire.
Le opere di che trattasi saranno realizzate sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) e di HERA s.p.a.
E' facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui sopra, ove tali opere, oltre che servire il comparto, possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l'allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto.
2. I soggetti attuatori sono altresì obbligati:
a.a ripristinare, al termine del programma edilizio, opere od infrastrutture esistenti eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b.a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica contestualmente alla realizzazione delle altre infrastrutture per l’urbanizzazione, quando le canalizzazioni stesse siano previste sulle aree destinate a divenire di proprietà comunale;
c.a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l’urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o da HERA s.p.a.
ART. 3
MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE DOTAZIONI ECOLOGICO- AMBIENTALI E DELLE ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI
1.Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di cui all’oggetto, sia dell’insediamento privato che di quello convenzionato, risulteranno definite nel progetto esecutivo, sulla base del quale sarà rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle stesse. La progettazione dovrà comprendere anche il parcheggio privato posto tra il sub-comparto A (edilizia convenzionata) e il Sub-comparto B (edilizia privata) in quanto a servizio di entrambe le aree edificazione, la cui attuazione sarà correlata alla esecuzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione funzionali ai sottolotti 1A e 1B. Il progetto dovrà risultare concordato e vistato da XXXX s.p.a. sia per quanto riguarda l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti, che per gli impianti a rete e gli scarichi fognari, nonché con eventuali altri Enti interessati.
Il progetto dovrà altresì contenere un elaborato con la rappresentazione delle aree destinate a verde e un’adeguata relazione esplicativa; dovrà altresì essere redatto uno specifico programma di manutenzione di tali aree, da concordare con il Settore Ambiente.
2.Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'UTC per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico dei soggetti attuatori, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
Il soggetto attuatore si impegna pertanto a soddisfare eventuali richieste del Comune in questo senso. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore al 5%, la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, dietro riconoscimento di ulteriore scomputo dal contributo di costruzione
0.Xx realizzazione di tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento e delle altre dotazioni territoriali generali dovrà essere correlata all'attuazione del programma edilizio, nel rispetto del crono- programma allegato al progetto esecutivo. A seguito dell'ultimazione di ogni singolo stralcio attuativo dovrà essere eseguito il rilievo dei confini tra le aree pubbliche di urbanizzazione e i lotti privati per l'edificazione. I soggetti attuatori si obbligano a regolarizzare eventuali difformità riscontrate procedendo alle necessarie rettifiche ai frazionamenti delle delle aree pubbliche che il Comune prenderà in consegna e agli atti di rogito con i quali è stata trasferita la proprietà al Comune prima di qualsiasi atto di vendita a terzi. Gli atti in questione saranno a totale carico dei soggetti attuatori.
4.Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di cui sopra, i soggetti attuatori dovranno nominare uno o più collaudatori in corso d’opera, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n.163/2006 e s.m. e del regolamento di esecuzione ed attuazione e comunicarne tempestivamente il/i nominativo/i al Comune, dichiarando altresì l’inesistenza di cause di incompatibilità. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera dovrà fissare in ogni caso le visite di collaudo durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale a norma dell’art. 194 del DPR n. 544/1999 e s.m. o report riepilogativo.
5.I soggetti attuatori dovrà altresì nominare, sempre prima dell’inizio dei lavori, con oneri a loro carico, e co - municandolo al Comune: il Direttore dei Lavori, da individuare tra i soggetti abilitati, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
6.I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare, sull’apposita modulistica, la data di inizio lavori, così come previsto dall’art. 33.2 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, concordando altresì, con l’UTC, le modalità di comunicazione delle date di inizio delle singole principali lavorazioni, che devono pervenire in tempo utile affinché possano predisporsi i necessari controlli. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, infatti, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
7.Dovranno essere comunicati tutti i nominativi delle imprese esecutrici dei lavori e delle eventuali imprese subappaltatrici con la documentazione comprovante il possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006 ed il documento unico di regolarità contributiva e la restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.
8.Dovrà altresì essere installato, all’atto dell’inizio lavori e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la loro durata, un cartello di cantiere con le caratteristiche di cui all’art. 33.5 del Regolamento urbanistico edilizio, integrato con le informazioni di cui all’art. 18, comma 6 della legge n. 55/1990 e s.m.
9.I soggetti attuatori assumono ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti,
causati a terzi, anche dipendenti o incaricati del Comune, o a cose, da propri dipendenti o da propri mezzi ed attrezzature o cause di forza maggiore durante tutta l’esecuzione dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione e fino al collaudo e presa in consegna delle opere. All’uopo dovranno stipulare apposite polizze assicurative che tengano completamente indenne il Comune, così come stabilito dall’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
10.Sono tenuti inoltre al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra prescrizione in materia di sicurezza contro gli incendi e di sicurezza nei cantieri per tutta la durata delle opere. In particolare dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di rispetto ambientale, atte a ridurre i fattori di nocività e disturbo alla collettività, oltre che eventuali danni ed infortuni, nei cantieri collocati nei centri urbani (si vedano in particolare le prescrizioni di cui al DPR n. 547/1955, al DPR n. 164/1956, al DPR n. 303/1956, al DM 28/11/1977, al DPCM 1/3/1991, al D.lgs. n. 137/1992).
00.Xx Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, a causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
ART. 4
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLE DOTAZIONI ECOLOGICO – AMBIENTALI E DELLE OPERE DI URBANIZZZIONE SECONDARIA DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
1.I soggetti attuatori si obbligano ad affidare i lavori di realizzazione delle opere di cui all'oggetto (opere di ur- banizzazione primaria, dotazione ecologico – ambientale e parcheggio pubblico di urbanizzazione seconda- ria - U2) di cui all’art. 3 della presente convenzione con le modalità di cui all’art. 57, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., come previsto dall'art. 27 del medesimo D.lgs., secondo una delle possibili modalità.
La procedura di selezione del contraente viene effettuata sulla base del progetto esecutivo delle opere di che trattasi, redatto, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e del Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici e validato e verificato, ai sensi degli artt. 112 e 93 del Codice stesso, dal Comune.
Il valore da porre a base d’asta è quello risultante dal computo metrico – estimativo del progetto esecutivo delle urbanizzazioni secondarie.
0.Xx soggetti attuatori che assumono il ruolo e le funzioni di stazione appaltante, si applicano tutte le norme del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., inerenti le fasi della scelta del contraente, dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, ivi compreso l’art. 34, comma 2, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 32, comma 2.
3.L’aggiudicatario del contratto di appalto eseguirà le opere con corrispettivo a carico dei soggetti attuatori, con cui stipulerà il relativo contratto.
4.A fini di verifica e controllo, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, sull'apposita modulistica pre- disposta dal Comune, i soggetti attuatori dovranno comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta nomi- na, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., del responsabile unico del procedi- mento, nonché consegnare la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto, dalla quale emerga altresì l’avvenuta verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs n. 163/2006 e s.m., nonché della non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 34, 36, 37 e 90, comma 8, del medesimo decreto. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, ai soggetti attuatori, in quanto stazione appaltante, si applicano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., con le sole limitazioni di cui all’art. 32, comma 2, del me- desimo decreto
5.Per quanto attiene le varianti in corso d’opera di cui agli artt. 114 e 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., esse devono essere sempre concordate con il Comune e assoggettate, qualora configurino una fattispecie di va- riazione rilevante dal punto di vista edilizio – urbanistico, a Permesso di costruire o SCIA di variante. Qualora, invece, non la configurino, occorrerà se ne prenda atto, ai fini del collaudo, con determinazione dirigenziale.
ART. 5
OBBLIGHI IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE
1.I soggetti attuatori dovranno attrezzare, a propria cura e spese, le aree a verde in conformità alle prescrizioni del progetto di piano particolareggiato e del progetto delle infrastrutture per l’urbanizzazione
dell’insediamento.
2.Le aree da destinare a verde dovranno risultare ultimate al completamento del programma edilizio generale, ovvero al completamento di ogni singolo stralcio funzionale e comunque prima del rilascio dell'ultimo certificato di conformità edilizia e agibilità. Eventuali ritardi nella piantumazione, per esigenze stagionali, potranno essere consentiti dietro rilascio di congrua garanzia.
3.Le aree destinate dal piano particolareggiato a verde di vicinato, secondo quanto disposto dall’art. 26.0 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE, sono assoggettate a quanto prevede l’art. 2, comma 3, della presente convenzione urbanistica.
4.Per quanto attiene al verde pubblico si applicano, in particolare, le clausole di seguito indicate:
a.rientrano nelle aree da destinare a verde pubblico tutte le aree per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, da acquisire al patrimonio comunale, così destinate, oltre ad aiuole e/o nuclei di verde a perimetrazione di piste ciclabili e spazi pedonali o di arredo della viabilità e dei parcheggi;
x.xx relativo progetto deve contenere le tavole di rilievo e di progetto del verde pubblico, relazione esplicativa dettagliata che giustifichi le scelte progettuali in relazione al numero e alla qualità delle essenze utilizzate sulla base degli obiettivi di progetto, e tavola dei particolari costruttivi;
x.xx piantumazione delle aree di che trattasi deve essere ultimata almeno un anno prima della presa in carico da parte del Comune, al fine di garantire un buon attecchimento di tutte le essenze. Le medesime aree devono essere dotate di adeguato impianto di irrigazione.
Esse non potranno essere prese in consegna prima di un anno dalla messa a dimora del verde, restando a carico della proprietà la manutenzione finalizzata all'attecchimento per l'intero anno; i tappeti erbosi verranno invece presi in consegna dopo almeno uno sfalcio;
d.i soggetti attuatori si obbligano, fino al momento della suddetta presa in consegna, a provvedere ad una efficace manutenzione, a propria cura e spese, sulla base di uno specifico programma manutentivo, da concordarsi con il Settore Ambiente del Comune;
e.a garanzia della corretta esecuzione della manutenzione di tutte le aree, da destinare a verde pubblico, i soggetti attuatori costituiranno a favore del Comune una congrua garanzia, corrispondente all’importo della spesa per loro manutenzione.
ART. 6
ATTUAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI
1.E' consentito l'intervento per sub-comparti di attuazione. I sub-comparti sono individuati nelle tavole di progetto e sono catastalmente così identificati:
- sub-comparto attuativo n° A: Foglio 218 - Mappali: 56,63;
- sub-comparto attuativo n° B: Foglio 218 - Mappali: 62;
Entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione, dovrà essere presentata la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di n. 36 abitazioni di edilizia convenzionata, equamente suddivise tra locazione e vendita, così come previsto dal regolamento attuativo.
Ulteriori stralci saranno concordati e tra Comune e soggetto attuatore con successivi atti integrativi della presente convenzione. In ogni caso, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 49/2013 che prevede meccanismi di attuazione programmata e graduale nel tempo con riferimento all'ambito territoriale della circoscrizione, con priorità per l'edilizia convenzionata, non potrà essere attuata annualmente più di 1/5 della capacità insediativa del presente PUA. La suddetta tempistica potrà essere modificata dalle parti per fatti imputabili non esclusivamente alla parte privata.
2.L’attuazione del sub-comparto A è condizionata dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione contenute nel relativo stralcio, oltre alla realizzazione della viabilità esterna al sub-comparto, posta sul perimetro nord- ovest, di collegamento tra la strada esistente (area struttura la Carovana) e la viabilità che sfocia su via San.Giuliano del sub-B;
3.L’attuazione dello stralcio B è condizionata dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione contenute nel relativo stralcio e di alcune opere di urbanizzazione relative al 1° stralcio, ed in particolare:
- la viabilità principale di accesso al comparto (dorsali est ed ovest direzione nord sud – oppure con tracciati da valutare nell'ambito del progetto delle infrastrutture) e relativi svincoli e le reti necessarie
ad allacciare gli edifici dei sottolotti 1Be 2B,
- la quota di standard di parcheggio pubblico, collocata nel sub A, ma afferente gli alloggi del sub-B, necessaria a coprire l’intero fabbisogno funzionale agli alloggi insediati nel sub-comparto B;
- il parcheggio di urbanizzazione secondaria posto nell’area a servizi che dovrà essere completato entro il termine di validità del permesso di costruire del progetto delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e comunque prima del rilascio del primo certificato di agibilità degli edifici afferenti il sub-B.
4.Sono opere comuni ai 2 stralci funzionali:
- il parcheggio privato a servizio di entrambi i sub -comparti, compreso tra gli edifici J – K – Q che dovrà essere realizzato con tempistiche tali da garantire l'accesso agli edifici compresi nel sotto lotto 1A e 1B;
- il parcheggio di urbanizzazione secondaria posto nell’area per attrezzature e spazi collettivi che dovrà essere completato secondo la tempistica di cui sopra.
0.Xx soggetto attuatore realizzerà l'intervento per sottolotti di intervento corrispondenti a stralci attuativi con possibilità di realizzazione diversificata nel tempo. In tal caso dovranno essere garantite tutte le opere pubbliche necessarie e funzionali agli edifici, quali la viabilità pubblica di accesso, i parcheggi pertinenziali e pubblici d'obbligo, le reti impiantistiche per l'allacciamento degli edifici. Le opere dovranno risultare completamente eseguite prima del rilascio dei certificati di agibilità al fine di garantire i necessari servizi ed adeguato standard abitativo, garantendo altresì percorsi differenziati per l'accesso ai mezzi di cantiere di aree limitrofe in costruzione.
0.Xx progetto delle U1 , dovrà riportare tavole degli stralci attuativi con la correlazione delle opere pubbliche ai relativi sottolotti di intervento con la finalità di procedere alle attuazioni di porzioni urbane compiute e funzionali.
7.L'attuazione degli stralci funzionali è rappresentata graficamente altresì nella planimetria allegata al presente atto sotto la lett. B
ART. 7
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI E DELLE DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI
0.Xx ritiro del permesso di costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologico ambientali è subordinato:
a.alla stipula della presente convenzione;
b.alla fornitura di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi degli artt. 1944 e segg. del codice civile, di importo pari al costo complessivo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come risultante dai computi metrici estimativi dei progetti esecutivi presentati per il rilascio dei permessi di costruire. E’ facoltà del Comune stabilire che siano prestate più fideiussioni in relazione alle opere di urbanizzazione previste nei singoli stralci di intervento.
2. La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di collaudo, per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti verificatasi nel corso dei lavori e a copertura altresì del corretto ripristino delle opere danneggiate o distrutte.
0.Xx garanzia dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza obbligo di messa in mora o preventiva diffida, ma con il solo rilievo dell’inadempimento.
0.Xx costituita garanzia verrà ridotta, tramite comunicazione scritta del Comune, a seguito di collaudo e di presa in carico delle opere, o a seguito di presa in carico anticipata di opere (art.8 comma 8 della presente convenzione), nella misura massima del 75% dell’importo delle opere collaudate.
0.Xx rimanente importo verrà svincolato, tramite comunicazione scritta del Comune, una volta ultimati tutti gli interventi edilizi e a collaudo definitivo e presa in carico di tutte le opere.
6. Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi, per quanto compatibili, le norme in materia di cauzioni per i lavori pubblici contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e nel relativo regolamento di esecuzione
e attuazione.
7. Su detta garanzia l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico.
0.Xx permesso di costruire dovrà riportare l'obbligo al controllo archeologico in xxxxx x'xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (x-x) preventivo della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Xxxxxx Xxxxxxx prot. 13299- B/5 del 14 ottobre 2011.
ART. 8
POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN
CONSEGNA DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO, DELLE DOTAZIONI ECOLOGICO – AMBIENTALI E DELLE ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI
0.Xx soggetto attuatore si obbliga a comunicare la data di fine lavori, nel rispetto delle norme del regolamento edilizio vigente, specificando, in particolare, la data di ultimazione degli impianti eseguiti (rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica ecc.).
2.A seguito delle comunicazioni di cui sopra, il soggetto attuatore deve inoltrare all’UTC:
- il collaudo tecnico delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, delle dotazioni ecologico – ambientali e delle attrezzature e spazi collettivi, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 3, della presente convenzione;
- la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati con descrizione delle relative caratteristiche e stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori. Tutte le opere dovranno essere contabilizzate dividendo le diverse categorie di lavoro. In particolare saranno da evidenziarsi le opere relative a:
- reti di media e bassa tensione, comprendendo anche le opere accessorie quali le cabine di trasformazione, gli scavi, ecc.,
- reti e pozzetti per telecomunicazioni,
- illuminazione pubblica, comprendenti pali, polifore, ecc.,
- reti del gas,
- fognature, vasche di laminazione ed opere connesse,
- rete dell’acqua potabile,
- opere stradali e xxxxxxxxxxx,
verde, arredo urbano e barriere antirumore;
- gli elaborati grafici di tutti gli impianti eseguiti (elettrici, di sicurezza, antincendio, termici, di ricambio d’aria, idro-sanitari, fognari, trasmissione dati, ecc.), nonché dell’eseguito architettonico, con relativi particolari costruttivi, debitamente sottoscritti dall’Impresa esecutrice dei lavori, in formato informatico compatibile Autocad ed in n. 2 copie su carta;
- la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della L.46/90, comprensive di tutti gli allegati obbligatori; dovranno essere comunque allegati le planimetrie e gli schemi degli impianti relativi allo stato di fatto a fine lavori, controfirmate dalla ditta esecutrice;
- i verbali di effettuazione di tutte le misure, prove, collaudi e certificazioni sugli impianti, a firma del legale rappresentante soggetto attuatore ove richiesto.
- Il rilievo dei confini tra le aree pubbliche di urbanizzazione e i lotti privati per l'edificazione; eventuali rettifiche ai frazionamenti delle aree pubbliche che il Comune prenderà in consegna e agli atti di rogito con i quali è stata trasferita la proprietà al Comune, saranno a totale carico dei soggetti attuatori;
Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato, il collaudo provvisorio diventerà automaticamente definitivo qualora, decorsi due anni dalla data della relativa emissione, qualora, non sia intervenuto l’atto formale di approvazione e, nel frattempo, il Comune non accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. Resta ferma la responsabilità del soggetto attuatore ai sensi dell’art.1669 del codice civile.
3.Espletati i predetti adempimenti, il Comune, libererà la garanzia con le modalità di cui al precedente art. 7 e le prenderà in consegna, così come indicato nel progetto esecutivo delle medesime opere. Tutti gli impianti passeranno in gestione a XXXX s.p.a., che provvederà alla relativa manutenzione.
0.Xx presa in consegna di tali opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto dell’avveramento delle seguenti condizioni:
l.che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
m.che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.
5. Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione che il Comune prenderà in consegna sarà eseguito a totale cura e spese dei soggetti attuatori.
6.Tutte le opere di che trattasi dovranno, in ogni caso, risultare complete e perfettamente funzionanti al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici. Tale ultimazione ed il perfetto funzionamento costituisce condizione per il rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità degli edifici.
0.Xx caso di rifiuto, da parte della proprietà, dei successori e/o aventi causa, a realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, quest’ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia.
0.Xx Comune, su richiesta del soggetto attuatore, si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previa redazione di apposito verbale nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità delle opere stesse; in tal caso verranno liberate, in proporzione, le garanzie prestate.
ART. 9
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE, IL RILASCIO E IL RITIRO DEI PERMESSO DI COSTRUIRE E DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI
1.I permessi di costruire relativi agli edifici da realizzare all’interno del comparto di intervento devono contenere le seguenti condizioni:
a.obbligo, a carico del titolare del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b.divieto, a carico del titolare del permesso di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l’urbanizzazione; la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'UTC, solo in casi eccezionali.
c.controllo archeologico in corso d'opera con le modalità prescritte nel parere preventivo della Soprintendenza ai beni archeologici prot. 13299- B/5 del 14 ottobre 2011
x.Xx ritiro dei permessi di costruire, relativi agli edifici da realizzare all’interno del comparto di intervento, è subordinato:
a.all'avvenuto ritiro del permesso di costruire relativo al progetto delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento e delle dotazioni territoriali a carattere generale;
b.all'avvenuta presentazione del frazionamento del lotto di pertinenza dell'edificio oggetto del permesso di costruire;
0.Xx rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, per ogni edificio, è subordinato:
a.all'esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione;
x.xx ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate;
c.alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione relative allo stralcio funzionale, in cui l'edificio è compreso.
3.Per i fabbricati posti su fronti stradali di via F.lli Xxxxxxxx e via San Giuliano, il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità è subordinato all'avvenuta posa di asfalto a basso emissivo, di cui all'art. 2 della presente convenzione.
4.Inoltre i soggetti attuatori si obbligano ad ultimare le abitazioni destinate alla locazione a termine al completamento delle abitazioni destinate alla vendita ed in ogni caso prima del rilascio dell’ultimo certificato di conformità edilizia ed agibilità relativo a queste ultime.
ART. 10
CESSIONE GRATUITA DELLE AREE AI SENSI DELL'ARTICOLI 28 DELLA LEGGE 1150/1942, A – 26 E SEGUENTI DELLA LR 20/2000 e 12.6 e SEGUENTI DEL TESTO COORDINATO DELLE NORME DI PSC POC RUE
1. La dotazione di aree per attrezzature e spazi collettivi oggetto di obbligo di cessione gratuita al Comune, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e dell’art. A – 26 della LR 20/2000 e s.m. è quantificata dalla disciplina della variante al POC di recepimento dell’accordo ex art. 18 LR 20/2000
in premessa richiamato e del piano particolareggiato di che trattasi in mq 27.306,00 e corrisponde allo standard obbligatorio di cui alla legge regionale; è individuata dalle tavole di progetto di piano particolareggiato e viene ceduta gratuitamente con la presente convenzione.
2. Che in attuazione del predetto accordo ex art. 18 LR 20/2000, Rep. 83937, stipulato in data 06/06/2011, tra Comune e soggetti attuatori, recepito mediante variante al POC approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/2014, il soggetto attuatore cede gratuitamente con la presente convenzione al Comune, la quota parte dell'originaria aree 04 della ZE 230, destinate ad Attrezzature Generali (Zona F).
3. Così come previsto dai commi 258 e 259 della Legge n. 244/2007 e dall'art. A-6-ter della LR 20/2000, nonché in attuazione di quanto fissato nella variante al POC approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/2014, con la quale in attuazione delle predette norme, è stata fissata la dotazione obbligatoria di aree di edilizia residenziale sociale (ERS) da cedere gratuitamente al Comune nell'ambito dei nuovi insediamenti residenziali, in aggiunta a quelle per spazi pubblici di cui al DM 2/4/1968, ricomprendendovi l'edilizia convenzionata per vendita ed affitto di che trattasi la relativa dotazione corrispondente al 20% delle originarie aree 04 della ZE 230, viene ceduto al Comune, con la presente convenzione. La medesima area di cui sopra viene con la presente assegnata ai soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale convenzionata, con le modalità di cui all'accordo ex art. 18 LR 20/2000 più volte sopra citato, del relativo regolamento di attuazione e della presente convenzione. Successivamente verra' stipulato il contratto per l'assegnazione ai soggetti attuatori del diritto di superficie. Si dà atto che, in ottemperanza del medesimo accordo ex art. 18 i soggetti attuatori corrispondono l'acconto pari al 30% del corrispettivo del diritto di superficie, come da quietanza xxxxxxxxx, contestualmente alla stipula della presente convenzione.
4. Che in ottemperanza del medesimo accordo ex art. 18 i soggetti attuatori trasferiscono gratuitamente al Comune la titolarità della servitù relativa al gasdotto Snam sull'area attualmente identificata catastalmente al foglio 218, mappale 54 e mappale 59 (così come da allegati al sopracitato accordo ex art.18 L.R.20/2000);
Tutte le suddette aree oggetto di cessione, sono individuate nell'allegato “A” parte integrante del presente convenzione urbanistica;
ART. 11
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
0.Xx sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato:
a.per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, i soggetti attuatori si obbligano a realizzare, in via diretta, le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento sia a servizio dell’intervento di edilizia libera che dell’intervento di edilizia convenzionata, a scomputo totale o parziale di detti oneri. A fronte di eventuali maggiori costi delle opere suddette rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, nulla sarà dovuto dal Comune al soggetto attuatore; in caso di costi minori, il soggetto attuatore dovrà versare, al Comune, la differenza;
b.gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti per l'edilizia libera.
Per quanto riguarda l’ edilizia convenzionata gli oneri di urbanizzazione secondaria sono dovuti nella quota dell'80% per gli alloggi di superficie utile abitabile inferiori ai 105 mq. ed il costo di costruzione non è dovuto. Si rinvia comunque alla convenzione da redigersi tra Comune e soggetto attuatore ai sensi dell’art.33 della L.R. 15/2013 e di cui all’art. 12 comma 4 della presente convenzione.
c. il costo di costruzione deve essere integralmente corrisposto, secondo le normative regionali e le deliberazioni comunali attuative per l'edilizia libera.
Il costo di costruzione non è invece dovuto per l'edilizia residenziale convenzionata.
ART. 12 CLAUSOLE PARTICOLARI
1 La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico comprese nel comparto, avverrà a cura e spese dei soggetti attuatori, fino al momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in carico al Comune.
2 Le tempistiche di sviluppo dell'attività edilizia del comparto previste nell'accordo di pianificazione
citato in premessa potranno essere rimodulate con appositi atti da concordare con l'Amministrazione.
3 Le parti danno atto che il tempo trascorso a causa di ritardi riguardanti i termini di inizio e fine dei lavori, imputabili al soggetto attuatore, non sarà computato ai fini della rivalutazione del costo di costruzione prevista dall'Appendice alla Parte III del Regolamento contenete i criteri e le modalità applicative degli artt.
16.10 e 16.7 Bis del testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE;
4 I soggetti attuatori si impegnano, così come previsto dal vigente Piano Regolatore Generale ed alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 19/7/2001, a stipulare con il Comune (Ufficio residenziale di Iniziativa pubblica) la convenzione di cui all’art. 33 della legge regionale 15/2013, prima della presentazione della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione della quota di abitazioni da destinare alla locazione e alla vendita, nel rispetto delle clausole di cui all’accordo più volte richiamato. La
convenzione regolerà anche l’uso e la gestione del parcheggio pertinenziale posto tra il lotto 1A edilizia convenzionata ed il lotto 1Bdi edilizia libera, di uso comune ad entrambi i lotti.
5 I soggetti attuatori si obbligano:
🟃a completare la strada posta lungo il perimetro ovest del comparto (a confine con l'area pubblica), con direzione nord-sud, mediante opportuno allargamento della banchina stradale e ad eventuali dispositivi di ritenuta, qualora si rendano necessari;
🟃a realizzare i tratti di servizi a rete necessari ad allacciare l’attigua area pubblica, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione e/o in corso d’opera.
🟃al mantenimento delle aree inedificate in stato decoroso , libere da materiali di risulta e in buono stato manutentivo.
6 Qualora in fase attuativa, a seguito di più precisi studi e valutazioni tecniche, anche in confronto con gli uffici comunali competenti, venga proposto dai soggetti attuatori l’esecuzione di impianto di trigenerazione, il Comune si impegna a mettere a disposizione dei soggetti attuatori stessi, l’area di sua proprietà, identificata nella tavola 3 di PUA e destinata a servizi di interesse collettivo, per la collocazione di tale impianto, atto a servire l’intero comparto e le aree limitrofe di nuova edificazione, con specifica convenzione per l’uso e gestione della stessa.
7 I soggetti attuatori in qualità di frontisti della strada vicinale Via San Giuliano (ex sede stradale, sdemanializzata con Delibera di GC n. 311 del 06/07/2012), confinante con l’area 04 ZE 230, nel rispetto dell'accordo sottoscritto (all. 2.1), si obbligano a trasferire al Comune anche il diritto alla piena proprietà della semistrada vicinale (mq 920 circa) tratto di competenza compreso tra l'area 04 ZE 230 ed il nuova asse viario denominato Via San Giuliano, come da planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A.
8 A cura dei soggetti attuatori devono essere allestiti dispositivi di protezione dinamica da acquisire al sistema di monitoraggio qualitativo delle captazioni. Art. 7.4 RUE qualora ne sia fatta richiesta dagli enti competenti durante l'iter approvativo del presente strumento urbanistico.
9 Il parcheggio privato di pertinenza a servizio dei sub-comparti 1A e 1B (individuato nell'elaborato allegato) dovrà consentire altresì l'accesso e recesso dai due sub-comparti – sottolotti 1A e 1B.
10 I soggetti attuatori si impegnano a mantenere i volumi interrati alla distanza prevista per i confini di proprietà di cui all'art. 25.16 RUE dalle aree oggetto di cessione al Comune, fatta eccezione per le porzioni indicate alla tavola 9 (edificio Y' e porzione sudest dell’edificio J’ sud lotto 3A); la collocazione dei sottoservizi funzionali ai fabbricati, quali fosse biologiche, bocche di lupo, eccetera, non potrà comunque interessare aree per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.
11 I soggetti attuatori si obbligano a manutenere l'asfalto a basso emissivo di cui all'art.2 della presente convenzione, per il mantenimento delle proprietà fonoassorbenti degli stessi, mediante pulizia/lavaggio ogni 2 anni e/o rifacimento degli stessi ogni 4 anni, salvo dimostrazione, mediante rilevazioni fonometriche a cura del soggetto attuatore, della permanenza dell'efficacia fonoassorbente dell'asfalto tali da garantire livelli di rumore compatibili con la residenza. Al completamento del programma edilizio e della chiusura degli obblighi convenzionali la manutenzione del manto stradale passerà al comune.
Il comune si riserva la facoltà di richiedere al soggetto attuatore verifiche fonometriche dei livelli di rumore ambientale in facciata agli edifici del comparto più esposti al rumore, al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche fonoassorbenti dell'asfalto e, qualora le rilevazioni evidenziassero criticità, potrà richiedere la riasfaltatura dei tratti stradali in questione a semplice richiesta, al fine di mantenere l'efficacia fonoassorbente dell'asfalto riportata nella relazione acustica”.
ART. 13 SANZIONI
1.Oltre a quanto previsto nell’art. 3, comma 3, dall'art. 8, comma 8, e dall'art. 9 comma 3, in caso di parziale o totale mancata attuazione di infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, dotazioni ecologico – ambientali e attrezzature e spazi collettivi , il Comune potrà concedere, per la relativa regolarizzazione, entro180 giorni calcolati dal termine previsto dall'art. 3, comma 3, della presente convenzione urbanistica e comunque i lavori dovranno essere conclusi entro il termine di cui al successivo art. 14, trascorsi i quali si procederà a far ultimare, correggere o realizzare quanto incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare, sui soggetti attuatori, l'eventuale maggior spesa.
2 Allo stesso modo, si procede nel caso di carenze nella manutenzione delle aree da destinare a verde pubblico.
ART. 14
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
0.Xx presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci (10), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del piano urbanistico attuativo, che avviene al momento della pubblicazione dell’approvazione del PUA sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
ART. 15 SPESE
1.Sono a carico del soggetto attuatore le spese le spese del presente atto, ed ogni altra spesa inerente e dipendente.
CAPO II ART. 1
CESSIONE DI AREE
1 In esecuzione degli artt. 2, comma 1, lett. A, 10 comma 1, il soggetto attuatore cede gratuitamente al Comune di Modena, che acquista, la seguente consistenza immobiliare:
a) terreni senza sovrastanti fabbricati siti in Comune di Modena, Nuovo Catasto Terreni (o Nuovo Catasto Edilizio Urbano), Foglio………………., Mappali (AREE U1).
b) terreni senza sovrastanti fabbricati siti in Comune di Modena, Nuovo Catasto Terreni (o Nuovo Catasto Edilizio Urbano), Foglio………………., Mappali (AREE U2)
2. In esecuzione dell'art. 10 comma 2, il soggetto attuatore cede gratuitamente al Comune di Modena, che acquista, la seguente consistenza immobiliare:
a) terreni senza sovrastanti fabbricati siti in Comune di Modena, Nuovo Catasto Terreni (o Nuovo Catasto Edilizio Urbano), Foglio………………., Mappali (ZONA F)
3. In esecuzione dell'art. 10 comma 3, il soggetto attuatore cede gratuitamente al Comune di Modena, che acquista, la seguente consistenza immobiliare:
a) terreni senza sovrastanti fabbricati siti in Comune di Modena, Nuovo Catasto Terreni (o Nuovo Catasto Edilizio Urbano), Foglio………………., Mappali…………………….(AREA RESIDENZIALE PER EDILIZIA CONVENZIONATA – ERS)
4. In esecuzione dell'art. 10 comma 5, il soggetto attuatore cede/ trasferisce gratuitamente al Comune di Modena, che accetta, la titolarità della servitù relativa la gasdotto Snam sulla seguente consistenza immobiliare:
a) terreni senza sovrastanti fabbricati siti in Comune di Modena, Nuovo Catasto Terreni (o Nuovo Catasto Edilizio Urbano), Foglio 218 , Mappali 54 e 59 ( Servitù Gasdotto Snam)
Patti comuni
Le aree sono cedute in stato di buona manutenzione e prive di servitù e gravami di alcun genere, fatta
eccezione per la servitù di gasdotto sopracitata .
La proprietà rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale, esonerando il Signor Direttore dell’Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Modena da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Gli effetti attivi e passivi della cessione gratuita si intendono riferiti al momento della stipula della presente convenzione.
La proprietà garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità delle aree suddette, nonché la loro completa libertà da ipoteche, vincoli, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi anche fiscali in genere e sono date e accettate nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui attualmente si trovano con annessi, connessi, accessi e recessi, aderenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni eventuali servitù' attive e passive se e legalmente esistenti.
Il possesso, ad ogni effetto attivo e passivo, decorre da oggi stesso.
Ai sensi dell’art. 30 del DPR 6/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Modena in data…………….prot Al riguardo il rappresentante del Comune di Modena dichiara che, dalla
data di rilascio di detto certificato ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi alle aree oggetto della presente convenzione.
Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 51 Legge n. 342/2000, le cessioni gratuite di cui sopra non sono da intendersi rilevanti ai fini dell'IVA; ad esse si applica l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali di cui agli artt. 20 legge n. 10/1977 e 32 DPR n. 601/1973.
ART. 2
COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO SU AREA PEDONALE
1. Il soggetto attuatore costituisce, servitù di pubblico passaggio, a carico della porzione di area di sua proprietà identificata all’Ufficio del Territorio di Modena al foglio …....mappale/i …..........……, destinata a percorso pedonale in direzione est-ovest e identificata nell'allegato alla convenzione. Tale servitù è regolata dei seguenti patti e condizioni:
a. il soggetto attuatore conserva la proprietà dell’area, ma non può interferire in alcun modo sul passaggio pedonale liberamente consentito al pubblico, né diminuire l'uso della servitù o renderla più onerosa;
b. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area rimane interamente a carico del soggetto , che si obbliga altresì a mantenerla in stato di sicurezza, eliminando qualsiasi elemento di pericolo che si venisse a creare, segnalandola efficacemente all’utenza esterna,ed illuminandola adeguatamente durante le ore notturne e di scarsa visibilità, a propria cura e spese;
c. è a carico dei proprietari qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi a causa della costruzione, manutenzione ed esercizio del passaggio pedonale;
d. la servitù è costituita a titolo gratuito e pertanto senza nulla pretendere dal Comune per essa;
e. la servitù viene costituita e perdurerà finché sarà mantenuto in essere il passaggio pedonale o fino a quando, per modifica del Piano Regolatore Generale, o, per motivi di ordine generale afferente l’interesse pubblico, il Comune non intenda modificarla o revocarla;
f. le parti rinunciano all’iscrizione di ipoteca legale, esonerando il Direttore dell’Ufficio del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
g. per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme del codice civile.
ART. 3
COSTITUZIONE DI SERVITU’ DI USO PUBBLICO SUI PERCORSI PEDONALI PORTICATI
1 Il soggetto attuatore si obbliga a riconoscere su tutti i passaggi pedonali porticati degli edifici che saranno realizzati (di cui all'allegato elaborato grafico – tipologie di edifici Y;Y;J' e X') servitù di pubblico passaggio, per consentire l’uso pubblico del percorso pedonale porticato fino alla strada pubblica, nel rispetto dei seguenti patti e condizioni.
x.xx soggetto attuatore conserva la proprietà dell’area, ma non potrà interferire in alcun modo sull’utilizzo pubblico dell’area stessa, né diminuire l’uso della servitù o renderla più onerosa;
x.xx servitù perdurerà fintanto che verrà mantenuto in essere il percorso pedonale;
c.l’utilizzo del percorso pedonale è consentito liberamente al pubblico;
x.xx manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree rimane interamente a carico del soggetto
attuatore e/o aventi causa;
e.l’area adibita a passaggio pedonale deve essere adeguatamente illuminata, durante le ore notturne e di scarsa visibilità a cura e spese del soggetto attuatore e/o aventi causa;
f.i proprietari si obbligano a mantenere l’area in stato di sicurezza eliminando qualsiasi elemento di pericolo;
g.è a carico dei proprietari qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi a causa della costruzione, manutenzione ed esercizio del passaggio pedonale;
x.xx concessione della servitù è a titolo gratuito e pertanto nulla è dovuto dal Comune per essa;
i.le parti rinunciano all’iscrizione di ipoteca legale, esonerando il Direttore dell’Ufficio del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
x.xx presente servitù viene concessa con la limitazione che essa operi esclusivamente fino a quando, per modifica del Piano Regolatore Generale, o per motivi di ordine generale afferente l’interesse pubblico, il Comune non intenda modificarla, o revocarla.
k.per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme del codice civile.
2 La servitù dovrà essere recepita negli atti di accatastamento degli immobili interessati ed il percorso pedonale identificato da specifico subalterno. La documentazione di fine lavori degli edifici dovrà essere adeguata in tal senso.
ART. 4
OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA
1.Nel caso di trasferimento frazionato della proprietà degli immobili inclusi nel piano particolareggiato di che trattasi a terzi, il soggetto attuatore si obbliga a non trasferire le obbligazioni inerenti alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (e alla realizzazione delle dotazioni territoriali a carattere generale), né a cedere le aree ad esse destinate ed identificate nella planimetria/nelle planimetrie allegata/e alla presente convenzione urbanistica, né le opere realizzate.
0.Xx soggetto attuatore si obbliga altresì ad istituire a sua cura e spese e ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interessassero il comparto come infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
3.Nei rogiti di compravendita, le aree a verde previste dal piano particolareggiato, disciplinate dall’art. 5 del titolo I della presente convenzione urbanistica, dovranno essere alienate esclusivamente in comproprietà indivisa, secondo quote proporzionali alle superfici utili alienate, ad esclusione di quelle che il piano particolareggiato medesimo individua ad uso esclusivo degli edifici e quindi facenti parte delle loro aree di pertinenza ed eventualmente delimitate dalle recinzioni. I rogiti di compravendita dovranno inoltre contenere una clausola d'obbligo, a carico degli acquirenti, di provvedere a loro cura e spese alla conservazione e manutenzione delle aree a verde, secondo una ripartizione della spesa proporzionata alle quote parti di comproprietà.
0.Xx ogni atto di alienazione degli immobili inclusi nel piano particolareggiato, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione, l'acquirente dovrà dichiarare:
a.di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto al piano particolareggiato di iniziativa privata “ Via San Giuliano – Via X.xxx Xxxxxxxx Sub comparti attuativi A – B e alla relativa convenzione urbanistica;
b.di essere pienamente consapevole delle servitù di pubblico passaggio istituite con il presente atto dagli artt. 2 e 3 del presente capo
c. di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE
IL SOGGETTO ATTUATORE