Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
8 giugno 1999
In Roma, addì 8 giugno 1999 fra
- Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana
(FEDERMECCANICA) - rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e dai
Vice Presidenti: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, dal Consiglio direttivo formato da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx, assistiti dal Direttore generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, dal Vice
Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Coordinatore della linea rapporti
sindacali Xxxxxxx Xxxxx, dal Coordinatore della linea rapporti economici
Xxxxxx Xxxxxx e da una Delegazione composta da Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx
De Grenet, Xxxxxxxxx X'Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, con la collaborazione tecnica
di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, del Comitato degli Esperti formato da: Xxxxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx X'Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx,
Xxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx, Impero Pianigiani, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx e di Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx;
- Associazione nazionale costruttori di impianti (ASSISTAL)
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx e dai Vice Presidenti Xxxxx
Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxx, assistiti dal Direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxx,
con la partecipazione del Consiglio direttivo formato da: Xxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxx; con la
collaborazione tecnica della Commissione sindacale formata da: Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx;
con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana
(CONFINDUSTRIA) nella persona del Responsabile Servizio relazioni
Industriali Xxxxxxx Xxxx;
e
- Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM) rappresentata dal
Segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari nazionali Xxxxxx
Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, e da una delegazione composta da:
Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Cacciapuoti, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxx, Giulivo Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx,
Xxxxxx Xxxxx;
assistita dalla Segreteria della Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (CISL);
- Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) rappresentata dal
Segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari nazionali: Giampiero
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx
Xxxxx, e da una delegazione composta da: Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Arabia, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Libera
Cerchia, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
X'Xxxxxxxx, Xxxxxx D'Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx,
Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, e
dagli Esperti: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx;
assistita dalla Segreteria della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL);
- Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) rappresentata dal
Segretario generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari nazionali Xxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
X. Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, e da una delegazione composta da: Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx X. Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxx e con la collaborazione tecnica di Xxxxxxx X. Xxxxxx;
assistita dalla Segreteria della Unione Italiana del Lavoro (UIL);
è stato stipulato il presente CCNL per le aziende metalmeccaniche private
e di installazione impianti e i lavoratori dalle stesse dipendenti.
PREMESSA
1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del
"Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per quanto di competenza del
Contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi
in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione
primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo
del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al
quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del
conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di
una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai
lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle
imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché
di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle
risorse umane.
2) A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli
organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e
delle RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a
che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più
avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente
indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è
condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi
previste dal presente contratto entro le regole fissate.
A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche
laddove non espressamente previsto, nelle sedi e nelle occasioni
disciplinate dal presente contratto in cui siano rappresentate le XX.XX.
dei lavoratori esterne all'azienda debba essere rappresentata anche la
O.S. a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e viceversa.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno
delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il
periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di
settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni
industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni
pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei
lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano
evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare
quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la
coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di
valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente
contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93.
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà
pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di
rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal
Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con
particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono
titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le
materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto,
le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti e le RSU costituite ai
sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più
complesse e secondo la prassi esistente, le XX.XX. nazionali e le RSU. Le
aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali
territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio
nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso e i
lavoratori dagli stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di questa
premessa, che ne costituisce parte integrante.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali
la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio
tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti
metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i
requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da
contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri
per:
- la produzione di metalli non ferrosi
(alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo,
zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati,
imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e
altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda
alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e
dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
· navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e
chiatte;
· materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche
e funivie;
· automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti
staccate;
· motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro
parti ed affini;
· aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione
di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti
e similied arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per
cemento armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e
apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
· motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti
staccate e accessori caratteristici;
· organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
· impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;
· macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione, misura e
utilizzazione dell'energia;
· apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica,
radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione e amplificazione sonora e
televisione;
· produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per
telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
· apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica
per uso industriale, domestico e medicale;
· apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia
elettrica o di altra natura;
· apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia,
ortopedia o odontoiatria;
· macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di
terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre;
per la lavorazione di marmi e pietre e per la
fabbricazione di laterizi,
conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
· macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
· macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei
metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
· macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per
cartotecnica, legatoria, stampa;
· macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile
dell'abbigliamento;
· macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie
agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed
apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
· utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
· utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio e armi
bianche;
· pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori,
macchine e apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per
condotte di vapore e di fluidi in genere;
· apparecchi e attrezzature per impianti igienico-sanitari e di
riscaldamento;
· macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria,
lavanderia e stireria;
· macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
· armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
· macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica
varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova,
misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine
fotografiche, cinematografiche e di riproduzione,
macchine da scrivere,
calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in
genere;
· orologi in genere;
· modelli meccanici per fonderia;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti
industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici,
elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento
ed ecologici, ivi compresa l'installazione di impianti e di
apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura,
stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e
software informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti
staccate che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle
imprese;
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente
contratto;
- ecc., ecc.
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente
contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di 1a fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a
caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando
il processo produttivo ha inizio dal xxxxxxxx e dal blumo per cui i
fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica
quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo
senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) s'intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè
cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica
grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d),
comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività
siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di 1a
fusione di cui alla voce a) stesso xxxxx.
* * * * *
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si
articola l'industria metalmeccanica:
- siderurgico;
- autoavio;
- elettromeccanico ed elettronico;
- meccanica generale;
- fonderie di 2a fusione;
- cantieristico;
nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi
meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche
ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa
l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini
del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei
limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel
presente contratto.
DEFINIZIONE DEI SETTORI
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del
contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di 1a fusione;
b) acciaio anche se colato in getti:
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando
il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i
fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata
siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue
anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) s'intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè
cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica
grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d),
non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività
siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di 1a
fusione di cui alla voce a), stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla
costruzione in serie delle autovetture e autocarri nel loro totale
complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in
serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro
attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella
riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie.
Sono compresi nel
settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che
appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto
producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti
fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che
utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di
importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale della espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia,
radio-tecnica, elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o
complessi destinati all'elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano
identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non
determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le
altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto,
Fonderie di 2a fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono
la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi,
nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
NORMA COMUNE A TUTTI I SETTORI
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è
addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un
solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2
attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei
lavoratori addetti.
Nel caso in cui in un'azienda sono esplicate 2 o più attività, tutte
inquadrate nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione
generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le
norme di settore dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di
lavoratori.
Chiarimento a verbale.
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,
ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i
principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che
appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo
di applicazione del presente CCNL per l'industria metalmeccanica e
dell'installazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed
elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per
l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti
comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso
descritto dalla lett. b), art. 5, legge 23.10.60 n. 1369.
Nota a verbale.
Xxx sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei
settori previsti, in caso di mancato accordo tra le organizzazioni
territoriali, le controversie saranno deferite alle organizzazioni
stipulanti.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI FEDERMECCANICA, ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-
UILM, intendendo
consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo
contenuta nella premessa al contratto, individuano lo strumento più idoneo
a questo fine in un sistema di Osservatori congiunti paritetici.
Gli Osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di
analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse
reciproco così come definiti nella presente sezione I.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del
contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di
comune accordo.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli
Osservatori confluiranno, costituendone parte integrante, nella "Banca
dati del settore metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale, che
rappresenterà una base documentale comune e condivisa, utile all'attività
delle parti. I contenuti della "Banca dati" potranno essere diffusi anche
attraverso l'utilizzazione di strumenti telematici e con la realizzazione
di un apposito sito Internet.
Gli Osservatori potranno realizzare specifiche iniziative di
approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di
comune accordo tra le parti e, qualora sia stata
acquisita una posizione
comune sui risultati delle iniziative medesime, sarà predisposto un
rapporto finale congiunto che potrà essere sottoposto all'attenzione degli
Enti e delle Istituzioni pubbliche competenti. In ogni caso verrà
pubblicato, di norma annualmente, un "Rapporto sull'industria
metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente
potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le
parti riguardante l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di
utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili, e la
relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.
Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in
apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto
funzionamento dell'Osservatorio.
L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree
tematiche.
1.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti
suddivisi per sesso e per categoria d'inquadramento, numero imprese
suddivise per classi dimensionali, facendo anche
ricorso alle principali istituzioni statistiche;
b) gli andamenti produttivi e altri indicatori economici rilevanti,
congiunturali e di lungo periodo, anche disaggregati per i principali
comparti che compongono il settore metalmeccanico;
c) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle
cessazioni del rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia
di rapporto di lavoro, per donne-uomini e livelli d'inquadramento con
particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree
di provenienza, e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
d) l'andamento dei salari di fatto, disaggregato per donne-uomini e
livelli d'inquadramento, con indicazione disaggregata delle quantità
retributive, le caratteristiche delle quali saranno individuate dalle
parti in apposito incontro;
e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini,
impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con
indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della
misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG;
f) i dati medi dei principali indici di bilancio relativi al settore
metalmeccanico;
g) gli andamenti delle retribuzioni e del costo del lavoro per unità di
tempo e per unità di prodotto, riferiti al settore, anche rispetto agli
altri Paesi OCSE;
h) l'andamento degli altri principali parametri in grado di misurare le
tendenze in atto della competitività internazionale tra i diversi sistemi
industriali, con particolare riferimento alla compiuta unificazione del
sistema monetario europeo;
i) i dati relativi alla costituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.
1.2. Sviluppo industriale.
Questa area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi connessi
allo sviluppo del settore metalmeccanico e alle misure di politica
industriale che possono favorirlo. In tale contesto, con particolare
riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta
tensione occupazionale nonché alla realtà delle piccole imprese, saranno
presi in considerazione:
a) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli
investimenti nel settore e loro localizzazione;
b) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge
per gli investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo
con i dati provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia, CNEL,
ISTAT, Ministeri, ecc.);
c) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore
e le politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;
d) quantità e qualità dei processi di internazionalizzazione del
settore con particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese
italiane all'estero e di imprese estere in Italia.
Xxxxxxx condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle
parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da
FEDERMECCANICA, con riferimento ai seguenti
sottosettori:
1) siderurgia;
2) fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa;
3) mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) navalmeccanica;
5) aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della difesa;
6) macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di
impianti e reti telefoniche ed elettriche;
8) elettromeccanica;
9) elettrodomestici ed elettronica civile;
10) elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si
attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi
insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.
1.3. Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria
metalmeccanica.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dalla accresciuta
concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la
presente area tematica sarà dedicata all'analisi dei processi che
investono l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti per quanto riguarda:
a) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti
trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C.;
b) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata
mediante cessione di rami d'azienda;
c) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata
mediante cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso
affidamento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.
1.4. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
La presente area tematica, considerata l'importanza che il Premio di
risultato assume nell'assetto dell'attuale sistema di contrattazione
nonché per lo sviluppo di nuove relazioni industriali, sarà dedicata
all'analisi e all'approfondimento degli accordi stipulati nelle aziende
metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del Premio di risultato sul territorio nazionale con
particolare riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo
di lavoratori e aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti
sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del Premio di
risultato e i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi
erogati.
La presente area tematica svolge i compiti di monitoraggio e analisi degli
accordi posti in essere di cui alla Commissione paritetica nazionale
prevista nell'art. 9, Disciplina generale, sezione III.
1.5. Sistemi di partecipazione nelle aziende
metalmeccaniche in Italia
e in Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni
industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata
al monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia
realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà i
paesi europei all'adozione di pratiche sempre più omogenee al modello
concertativo, particolare attenzione sarà dedicata allo stato e
all'evoluzione del Dialogo sociale europeo.
Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria
metalmeccanica.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituiti, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle XX.XX. FIM, FIOM e UILM, la costituzione di
Osservatori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al
settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio
interessato, svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree
tematiche.
2.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica:
numero dipendenti
suddivisi per sesso e per categoria d'inquadramento, numero imprese
suddivise per classi dimensionali;
b) situazione e prospettive dell'industria metalmeccanica nel
territorio;
c) andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle
cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto
di lavoro (apprendistato, contratti a termine tra cui quelli stipulati ai
sensi della lett. B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, sezione III,
lavoro interinale, ecc.), con particolare riferimento alle categorie più
deboli e ai lavoratori extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
f) andamento dei salari di fatto;
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della
tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
2.2. Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria
metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi
insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare
riguardo ai processi di cessione di ramo d'azienda o di attività e
funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di
lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese
che configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".
2.3. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
La presente area tematica sarà dedicata all'analisi e all'approfondimento
degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche. In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del Premio di risultato sul territorio con particolare
riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo di
lavoratori e di aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti
sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del Premio di
risultato e i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi
erogati.
La presente area tematica svolge, in collegamento con l'attività
dell'Osservatorio nazionale, compiti di monitoraggio e analisi degli
accordi posti in essere.
Gli Osservatori si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente
entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici
congiunti avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale
che fornirà i servizi di segreteria.
Norma transitoria.
Le parti s'impegnano a costituire l'Osservatorio di cui al presente art.
2, in tempi rapidi e comunque non oltre il 31.12.01; fino alla data di
scadenza del presente CCNL rimangono in vigore le norme previste dall'art.
6 e dall'art. 10, comma 2, Disciplina generale, sezione I, CCNL 5.7.94.
L'Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli
Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella
costituzione o nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di rimuovere
le eventuali condizioni ostative.
Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale.
A far data dall'1.1.00 nelle aziende che occupano complessivamente più di
3.000 dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella medesima
unità produttiva, saranno costituiti, su richiesta di una delle parti,
Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa e da
un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle XX.XX.,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
L'attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
3.1. Analisi della struttura e delle tendenze dei mercati su cui opera
l'azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento ad eventuali modifiche
organizzative.
3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie
di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle
informazioni di carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto
industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti In materia.
Art. 4 - Formazione professionale.
Nella prospettiva del processo d'integrazione europea e al fine di
favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che
quantitativo, le parti convengono sull'importanza della formazione
professionale quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione
professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della
competitività internazionale delle imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione
professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi
introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che
richiedono spesso contenuti di sapere più elevati a causa
dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- il mutamento di quadro nell'ambito
istituzionale scolastico con
particolare riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle
conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si impongono
obbligatoriamente alla formazione professionale;
- l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato
dalla legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative, e la necessità
di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi
istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'Accordo
interconfederale 20.1.93 e dalle successive intese, FEDERMECCANICA,
ASSISTAL e i sindacati FIM, FIOM, UILM, consapevoli che, per rispondere ai
problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti
sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono
la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi
confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti
modalità di accesso di tipo settoriale alle opportunità offerte dal
sistema formativo.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze
realizzate, di consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni
paritetiche di cui ai punti successivi.
4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale
e l'apprendistato.
FEDERMECCANICA, ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-
UILM convengono di
affidare alla Commissione nazionale per la formazione
professionale e
l'apprendistato, formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi
di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-
FIOM-UILM), oltre a
quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente contratto collettivo per
la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione
professionale sia a livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore
metalmeccanico e dell'installazione di impianti, utilizzando in
particolare i risultati dell'indagine sui fabbisogni di professionalità
promossa dall'Organismo bilaterale nazionale per la formazione di cui
all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, nonché le
indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a
sostenere le esigenze del settore metalmeccanico e dell'installazione di
impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle
Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione
per l'Apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai
fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati
all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori
in relazione a quanto imposto dall'innovazione tecnologica e
organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità
e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con l'Organismo bilaterale
nazionale per la formazione e con gli Organismi paritetici regionali di
cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e alle successive intese,
affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione
siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché
allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra
citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello
europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi
formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in
processi di mobilità.
4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale
e l'apprendistato.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle XX.XX. FIM, FIOM e UILM, la costituzione di
Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato,
formate da massimo 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di
sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA- ASSISTAL e FIM- FIOM-UILM).
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art.
5 del vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato,
hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo
a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere
tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal
sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del
settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con riferimento
all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati
forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata
dall'Organismo paritetico regionale di cui all'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese in collegamento con l'attività della
Commissione nazionale di cui alla lett. b) del punto 4.1., sia quelli
emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel territorio, anche
con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste
in essere dalle aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale
regionale interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni
specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle
varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la
struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento,
al fine di attingere alle risorse disponibili a livello territoriale,
nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al
fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto
indicato dall'Accordo interconfederale 20.1.93;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in
materia ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle
fasce deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla
lett. c) del punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le
possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavorativo i
soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge
2.4.68 n. 482, proponendo agli Enti istituzionalmente competenti in
collegamento con l'Organismo bilaterale regionale di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi di qualificazione che
consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti,
tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese quali
emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato accordo
interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla
Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1.;
g) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del
successivo art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in
vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla
legge 10.4.91 n. 125, nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla
maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma
trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da
un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente
riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di
cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le
Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale.
A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di
2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità
produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una
Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più
di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in
rappresentanza congiunta delle XX.XX., nazionali o territoriali,
stipulanti il presente contratto e della RSU, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno
solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di
formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con
riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine
di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e
di qualità del prodotto;
c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori
potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle
Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli
adempimenti di cui al punto 6.3., 2° capoverso, art. 6, Disciplina
generale, sezione I del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali che richiedano l'intervento
della Fondazione per la formazione continua di cui al punto 26 del Patto
sociale per lo sviluppo e l'occupazione ratificato l'1.2.99, dovranno
essere concordati tra le parti sociali.
Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi
punti 5.1. e 5.2. il compito di individuare iniziative dirette a
promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di
parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge
10.4.91 n. 125, e di
pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni d'impiego e
nella formazione professionale.
5.1. Commissione nazionale per le pari opportunità.
Per la vigenza del presente CCNL viene
confermata la "Commissione
paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata
da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti
(FEDERMECCANICA- ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM) con lo
scopo di svolgere
attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui
alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare
gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro
superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento
dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse
tipologie di rapporto di lavoro (CFL, contratti part-time, ecc.) e
all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi,
ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i
dati dell'Osservatorio nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma
di azione della Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di
azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione
professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a
nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali
interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in
collegamento con l'Organismo paritetico bilaterale di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale
di cui al precedente art. 4 e con gli organismi istituzionali operanti in
materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in
ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al
successivo punto 5.2. significative iniziative di azioni positive adottate
nelle aziende metalmeccaniche aderenti a FEDERMECCANICA e ASSISTAL con
l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti
coerenti con i princìpi di pari opportunità nel lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti
con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini
nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla
Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del
29.5.90 e nella
raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia;
g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al
successivo punto 5.2. e trasmettere ogni utile informazione per lo
svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una
delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente
riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di
cui al successivo punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il
presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del
contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
3 mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione
terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei
materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto
le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della
Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una
delle componenti.
5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle XX.XX. stipulanti la costituzione, a titolo
sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari
opportunità composte
da 6 rappresentanti nominati dall'Associazione territoriale
imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle istanze territoriali
delle XX.XX. stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di
svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in collaborazione
con gli organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di studio,
ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77
n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali
ostacoli che non consentono un'effettiva parità dì opportunità tra donne e
uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione
nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle
proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le
specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel
settore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in
collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al
precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e
formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli
"Organismi paritetici per la formazione professionale" operanti nel
territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni
positive anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della
lett. c) del punto 5.1. A tal fine, su richiesta congiunta degli
interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetiche
costituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire
nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro paritetico incaricato di
seguirne l'attuazione in collaborazione con coloro i quali hanno
effettuato la richiesta;
e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale
ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con
l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. f) del punto
5.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità
degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma
trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da
un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il 1°
anno, riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica
nazionale di cui al precedente punto 5.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di
segreteria.
5.3. Commissioni aziendali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di
2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità
produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una
Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 6
componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in
rappresentanza congiunta delle XX.XX., nazionali o territoriali,
stipulanti il presente contratto e della RSU. La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli
obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità
nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per
maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove
tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla
lett. d) del punto 5.2., in collaborazione con la Commissione
territoriale.
b) esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda
dei principi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 10.4.91 n.
125, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine
di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4. Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125,
il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,
presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito
incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel
rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 6 - Informazioni in sede aziendale.
6.1. Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le
RSU e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati
provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema
produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora
adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di
produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.
6.2. Mobilità orizzontale nell'ambito dello
stabilimento.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite l'Associazione
imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli
spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino
significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non
rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive dell'attività aziendale, ivi comprese quelle
delle aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro
peculiare attività.
6.3. Investimenti, occupazione ed attività indotte.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350 dipendenti forniranno
annualmente alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo
sui livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e
previsioni sulle dinamiche occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350
dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU,
su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato
dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di
competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata,
informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva,
sulle iniziative formative in programma nonché sui programmi che
comportino nuovi insediamenti industriali o
rilevanti ampliamenti di
quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche
informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti
predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche,
nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni
sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e
l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti renderanno
ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, nel corso
dell'incontro qui disciplinato, informazioni riferite anche alle
iniziative realizzate e/o all'attuazione dei progetti finalizzati alla
tutela e al miglioramento dell'ambiente interno ed esterno. Inoltre
saranno fornite informazioni specifiche sui temi attinenti la formazione
professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni
preventive sulle politiche formative prescelte con riferimento alle
diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi
riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti
coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.
6.4. Tecnologie di processo.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti
modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che
attengono al normale miglioramento dei risultati dell'attività
imprenditoriale e fatte salve le procedure
d'informazione previste
dall'Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge
20.5.75 n. 164, in materia di applicazione della CIG ordinaria e
straordinaria, di norma annualmente entro il 1° quadrimestre, o su
richiesta delle XX.XX. provinciali, le Direzioni delle unità produttive
con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle RSU e tramite
l'Associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle
organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della
definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di
processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze
sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto
adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale
erano state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità produttive
di cui sopra completeranno l'informazione con le medesime procedure e
modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 6, la Direzione della
unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se
le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di
segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 C.P.
6.5. Decentramento produttivo.
Di norma annualmente le aziende che occupano più
di 200 dipendenti
renderanno ai Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle RSU,
su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato
dall'Associazione imprenditoriale nella cui arca di competenza si trova la
Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle
caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere
permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie
dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi
aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le
caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti
chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme
contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle
relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le RSU e tramite l'Associazione territoriale di
competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di
scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di
importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano
complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione
riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la
localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali,
nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti forniranno
alle RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati
provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di
realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di
esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o
sulle modalità di effettuazione della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle
aziende d'installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro
acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
Art. 7 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73
n. 877, entro 3
mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni
territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato
provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate
che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6
mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza
trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Art. 8 - Istituzioni interne a carattere sociale.
L'azienda tramite la RSU comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria
gli Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere
sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione II - DIRITTI SINDACALI PREMESSA
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL
si danno atto che
le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel
rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23,7,93 e
dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20.12.93.
Per l'applicazione dell'Accordo interconfederale
20.12.93 nel settore
metalmeccanico si fa riferimento a quanto previsto nell'intesa tra
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL,
UILM-UIL per la
costituzione delle RSU del 2.2.94 allegato al presente contratto (allegato
n. 4).
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge
e/o per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse
risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM s'incontreranno
per armonizzare ed
adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in
materia.
Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300 del
20.5.70 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2
giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le XX.XX. stipulanti e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita
possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo
restando quanto previsto alla lett. a), punto 4., parte I, Accordo
interconfederale 20.12.93;
3) le XX.XX. stipulanti e/o la RSU nel convocare assemblee retribuite
di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno
tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale
attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;
4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea
può essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver
luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire
la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di
attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i nominativi dei
dirigenti esterni del Sindacato che s'intenda eventualmente far
partecipare all'assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità
produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue
retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35,
legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive
medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n. 300 del
20.5.70.
Art. 3 - Locali.
In adempimento all'art. 27, legge 20.5.70 n. 300, il datore dì lavoro
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un
idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200
dipendenti il diritto riguarderà l'uso di un locale idoneo alle riunioni.
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e
provinciali delle Confederazioni sindacali, dei
Comitati direttivi delle
Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali
metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a
24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro
funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto dalle organizzazioni predette e garantito comunque in ogni
reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle XX.XX. alle Associazioni industriali
territoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il
lavoratore appartiene.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o
a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 31, legge n. 300 del 20.5.70.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la
normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32, legge n. 300 del
20.5.70.
I componenti delle RSU per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a
permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge
n. 300 del 20.5.70.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori
complessivamente a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente.
I nominativi dei componenti delle RSU e le relative variazioni dovranno
essere comunicati per iscritto dalle organizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli
all'azienda cui il lavoratore appartiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli
eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché
con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla
retribuzione globale di fatto.
Art. 5 - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18.4.66
sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata
dell'incarico, ai componenti delle RSU di cui all'art. 4.
I nominativi dei componenti delle RSU di cui sopra dovranno essere
trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni
industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli
componenti delle RSU, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel
caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la
RSU.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali.
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente
sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal
lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo
revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni
aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti
un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La delega conterrà l'indicazione delle XX.XX. cui l'azienda dovrà versare
il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell'1% di una
retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in
vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per 13 mensilità all'anno.
Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal
successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data d'entrata in vigore del CCNL
18.1.87 che prevedano contributi sindacali d'importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a
tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa O.S.,
s'intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta congiunta delle XX.XX., la raccolta delle deleghe potrà
avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta
paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente
l'indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da
ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la
delega vera e propria, ma senza l'indicazione del sindacato cui devolvere
il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.
L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che
verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle XX.XX.
interessate tramite le Associazioni industriali.
Eventuali variazioni nel
xxxxx xxxx'xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dovranno essere comunicate
per iscritto con preavviso di almeno 3 mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già
concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno
tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna O.S.,
l'indicazione numerica, aggregata per livelli d'inquadramento, dei
rispettivi iscritti e di quelli con delega FLM, e le relative somme.
Norma transitoria.
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al
comma 4, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza
del presente CCNL, fra le Associazioni territoriali e le XX.XX. potranno
essere determinati importi di ammontare inferiore all'1%.
Art. 7 - Affissione del contratto.
Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno
affissi in ogni stabilimento.
Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese
Di dimensione comunitaria.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti
stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle
relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo
di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del
Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa all'informazione e
consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di
dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un
valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di
recepimento nella legislazione italiana.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione III - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione.
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in
conformità alle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data d'inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale della classificazione unica cui viene
assegnato, la qualifica e la retribuzione;
4) la disciplina speciale che gli viene applicata;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova di cui alle discipline
speciali;
6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita
medica.
Art. 1-bis - Contratti di lavoro atipici.
A) Contratto di lavoro part-time
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo
parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e
all'articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in
rapporto alle esigenze dell'impresa e all'interesse del lavoratore e
amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli
istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari
caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera,
settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con
superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello
contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di
consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento sarà
oggetto di discussione nell'incontro previsto al comma
12 del paragrafo
"Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5 della presente Disciplina
generale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per
iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall'art.
1, della presente parte generale, l'orario di lavoro e la sua
distribuzione anche articolata nell'arco dell'anno, nonché le altre
eventuali condizioni concordate.
Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà effettuare variazioni della
sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisendo,
di volta in volta e in forma scritta, il consenso del lavoratore con
congruo preavviso. La disponibilità alla variabilità temporale dell'orario
di lavoro part-time sarà inserita nella lettera di assunzione ed
espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha
diritto di optare per una distribuzione d'orario non flessibile, fatto
salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della UE tale clausola di variabilità si
applica anche ai contratti di lavoro part-time a tempo determinato.
L'azienda, fino al limite del 2% del personale in forza a tempo pieno,
valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore
interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
- necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri
familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,
gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di accudire i figli sino al compimento dei 7 anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'azienda in relazione alla
infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto
un confronto con la RSU per individuare un'idonea soluzione.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino
al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno,
l'azienda valuterà l'accoglimento della richiesta del lavoratore di
avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.
L'azienda, su richiesta della RSU, informerà la medesima sui motivi del
diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata
predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24
mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45
giorni dalla richiesta.
In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56,
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare
il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è
consentita, previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti
individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto
concordato in conformità al comma 4, art. 5, legge
19.12.84 n. 863.
La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta,
nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 3 e 4, art.
8, e commi 4 e 5, art. 7, Disciplina speciale, parte rispettivamente I e
III.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una
prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario
concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore
settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari
a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40
ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel
rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore
settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale
prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del
10%.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto
di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale,
a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, legge 28.2.87
n. 56, le parti
concordano che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un
servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di
commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini
di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai
normali programmi di lavoro;
3) per l'esecuzione di attività d'installazione o montaggio soggette a
particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la
protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
4) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del
prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità
e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti
per ferie, esclusi i casi di chiusura dell'unità produttiva, oppure in
aspettativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere
assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è
pari al:
- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle
unità produttive fino a 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno
precedente);
- 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle
unità produttive con più di 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno
precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10
contratti di lavoro a termine.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui sopra
saranno arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti
valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze
aziendali.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del
presente CCNL, la Direzione comunicherà preventivamente alla RSU il numero
dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra
indicate.
Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in
considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già
assunti per 2 volte con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui
ultimo contratto sia scaduto nel corso dei 12 mesi precedenti.
Norma transitoria - Contratti di inserimento.
Ad integrazione del punto 10, Accordo interconfederale 18.12.88, e
successive modificazioni, in attesa dell'evoluzione normativa in materia
di CFL, i lavoratori non occupati d'età compresa tra i 25 e 29 anni
possono anche essere assunti con contratto d'inserimento nell'ambito della
percentuale prevista dal citato Accordo interconfederale.
Ai suddetti lavoratori si applica quanto previsto all'ultimo comma del
presente punto B).
C) Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge
24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma
2, art. 1, lett. b) e c), della stessa legge, anche per l'aumento delle
attività nelle seguenti fattispecie:
1) punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il
ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di
mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi
prodotti o anche indotte dall'attività di altri
settori;
2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un
servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non
possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi
aziendali;
3) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del
prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità
e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere
eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo che possono essere utilizzati per le
ipotesi contrattuali sopra individuate non potranno superare la media
dell'8%, calcolata su 4 mesi, ovvero su 5 mesi nei territori di cui
all'Obiettivo 1 della UE, dei lavoratori occupati dall'impresa
utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non
risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale come sopra
definita saranno arrotondate all'unità superiore.
Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e
per gli effetti del comma 4, art. 1, legge
24.6.97 n. 196, quelle
corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei
criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 31.1.95 sui CFL, tra le
professionalità intermedie.
A decorrere dall'1.1.00, per le professionalità corrispondenti alle figure
inquadrate nella 2a categoria contrattuale con passaggio in 3a categoria
in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento
e il trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro
temporaneo, (ai sensi del comma 5, lett. b) ed e), art. 1, legge 24.6.97
n. 196) è quello riferito alla 3a categoria contrattuale.
Nel 2° livello di contrattazione, così come definito dal CCNL in
applicazione del Protocollo 23.7.93, sono stabiliti modalità e criteri per
la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle
erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.
La Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei
lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata
dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano
motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione è
fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di
fornitura.
Inoltre, una volta all'anno, anche per il tramite della Associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture
territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto, il numero e i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge
24.6.97 n. 196, ai
prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Dichiarazioni a verbale.
1) Le clausole sopra concordate decorrono dall'1.7.99 e, salvo la
specifica decorrenza di cui al comma 6 del presente punto C),
sostituiscono e integrano la disciplina già prevista dall'Accordo
interconfederale 16.4.98.
2) Le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della legge
24.6.97 n. 196, concordano di adeguare la presente normativa contrattuale
alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di
rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
COMMISSIONE PARITETICA DI STUDIO SUL TELELAVORO FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM E UILM,
convengono di costituire
entro il mese di gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6
rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di Sindacati stipulanti
(FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), al fine
di approfondire
l'evoluzione normativa in materia di telelavoro.
Art. 1-ter -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25,
comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223.
In attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 25, legge 23.7.91
n. 223, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", le
parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma
1, art. 25, legge citata, non si tiene conto:
- dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte I e II,
inquadrati nella 4a e 5a categoria e dei lavoratori di cui alla Disciplina
speciale, parte III, inquadrati nella 5a categoria e livello superiore, e
nella 6a e 7a categoria (personale direttivo), ai sensi dell'art. 4,
Disciplina generale, sezione III del presente CCNL per l'industria
metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti;
- non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso
di diploma di scuole medie superiori che, nell'ambito del sistema di
mobilità professionale di cui alla lett. C), punto IV, art. 4, Disciplina
generale, sezione III, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a
categoria, e inseriti nella 5a categoria dopo 24 mesi.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5,
art. 25, legge 23.7.91 n. 223, saranno computati ai fini della copertura
dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche
quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli
adempimenti conseguenti.
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già
provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi
(l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo
sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell'art. 689 C.P.P. e nei limiti di cui all'art. 8, legge n. 300
del 20.5.70, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale
del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la
sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura
dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di
residenza e di domicilio.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
Obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle
proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento
degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione
della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle
varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle
RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti,
in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano
che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e
dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro
protetto" di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118.
In tale spirito
convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del
lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato e affrontato
con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni
imprenditoriali e le XX.XX.
promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare
le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di
lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze
impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee
iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi
vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative
di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate
sostegni di natura tecnico- organizzativa per favorire il proficuo
inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento
obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti
- anche in esito
alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e
l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese in sede
territoriale e in sede aziendale così come previsto, rispettivamente,
dall'art. 2 e dal punto 6.3. dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I.
Art. 3-bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso
ai programmi terapeutici e di riabilitazione
per gli stati di accertata tossicodipendenza.
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9.10.90
n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di
tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo
indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo
non superiore a 3 anni, secondo le specifiche modalità di seguito
definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è
tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze e il relativo programma di
riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità
mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta
eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del
programma stesso.
Il rapporto di lavoro s'intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione
o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data
dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne
facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per
le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo
di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non
superiore a 4 mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori a 1 mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né
si avrà decorrenza d'anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o
di contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti
interessati.
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7
categorie professionali e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono
eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I
livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali
per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza d'età.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie
generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative
esemplificazioni indicate al successivo punto A).
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di
retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione
ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico
(come, ad esempio, il TFR, gli aumenti periodici, gli adempimenti
assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.)
che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le
categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo
interconfederale e di contratto collettivo e che s'intendono qui
riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente
contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il
comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione
unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori
comunque aderenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, e intese
ad ottenere l'estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i
limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati,
avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento di FEDERMECCANICA - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate -
e di ASSISTAL - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale
presupposto assunte.
Le XX.XX. dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non
siano proposte le azioni di cui sopra.
L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra
è di competenza esclusiva sia di FEDERMECCANICA sia di ASSISTAL, a livello
nazionale, previo esame con le XX.XX. stipulanti.
A) DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente
articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle
esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi. Gli esempi si
riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e
pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai
presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti
professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di
inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, così come le
figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei
lavoratori della 1a categoria, non indicate perché già sufficientemente
definite nelle declaratorie.
1a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per
abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è
sufficiente un periodo minimo di pratica,
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali.
2a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo
elementare,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione,
esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine
operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o
predisposti.
Collaudatore.
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e
sorveglianza.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla
sorveglianza e all'eventuale alimentazione di macchine operatrici
appartenenti a un sistema automatizzato con guida computerizzata,
attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili
mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni
visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati.
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore eseguono in
fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di
attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono
attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni
similari.
Allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in
fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di
impianti.
Allievo manutentore.
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella. Saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la
formatura di anime o forme semplici. Formatore a mano.
Animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in
legno di semplice fattura e/o loro parti. Cassaio.
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il
trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il
sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.;
ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc.
guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito. Gruista.
Imbragatore.
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo
procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi
attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
- dattilografia/stenodattilografia;
- compiti semplici di ufficio;
- perforazione di schede meccanografiche;
- verifica di schede meccanografiche;
- centralinista telefonico.
3a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una
specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti
professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di
lavoro,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza
di lavoro.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate
automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e
che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative
registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni
eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati. Guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di
normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la
riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza. Riparatore.
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di
prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione
con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici
non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie
o loro parti per l'individuazione di anomalie e per l'opportuna
segnalazione.
Collaudatore.
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi
definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l'ausilio di
apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro
predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti
meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per
il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di
materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie,
registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio.
Addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano
manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di
lavorazione.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o
cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà
per la costruzione di particolari di attrezzature e/ o macchinario con
nastri già controllati in lavorazioni precedenti. Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione
prevista, alla centratura con asse xxxxxxxx, e all'inserimento sul quadro
dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina
ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle
quote con strumenti non preregolati e/o preregolati. Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni e
utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l'avviamento
di macchine operatrici appartenenti a un sistema automatizzato con guida
computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale.
Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del
sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con
elementare ricorso all'autodiagnostica o con l'utilizzo delle prestabilite
procedure informatiche ed effettuando,
all'occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/ o disegni eseguono
lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria
superiore
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti,
eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere
accessorie su reti elettriche e/o telefoniche ovvero
- per l'esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie -
cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.
Guardafili.
Giuntista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni,
eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di
normale difficoltà di esecuzione
- per installazioni di impianti elettrici civili e industriali in
bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al
loro aggiustaggio e riparazione ovvero
- eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori
accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o
industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione
dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici.
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento. Ramista.
Primarista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando
lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento
e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale
difficoltà per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del
liquido.
Colatore.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la
costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate,
o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario. Costruttore su banco. Costruttore su macchine.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/
o disegni eseguono
con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di
normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di
impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico. Manutentore elettrico. Installatore impianti.
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di
normale difficoltà.
Saldatore.
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o
schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in
casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti,
costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni,
ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo
alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti,
sui mezzi di trasporto o in container. Imballatore.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli
elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di
materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il
trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono
trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono
precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su
macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale
ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista.
Imbragatore.
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di
servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
- dattilografia/stenodattilografia;
- compiti vari di ufficio;
- perforazione e verifica di schede meccanografiche;
- centralinista telefonico.
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la
classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati
su moduli e/o prospetti. Contabile.
Contabile clienti.
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni
dettagliate, ricopiano disegni. Addetto lucidi.
Addetto trascrizione disegni.
4a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione
delle quali si richiedono: cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla
tecnologia del lavoro e all'interpretazione del disegno, conseguite in
istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero
particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario
tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro
affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche
professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito
di cui all'alinea
seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica
un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta e il
risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o
attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per
la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate
automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che
eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase
delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione,
l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il
controllo delle operazioni eseguite. Guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che provvedono alla preparazione e avviamento di macchine
operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di
normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei
parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e
degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli
addetti alla conduzione nell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le
necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la
correzione di eventuali anomalie. Attrezzatore di macchine.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,
procedono all'individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e
casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata
precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro
parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte. Riparatore.
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di
natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di
attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la
scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando
eventuali anomalie. Collaudatore.
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di
misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di
natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche
prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza
l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e
registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla
documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio. Addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo
pratica dei processi
utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di
impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei
parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di
strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali
richieste dal processo. Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di
lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura
complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti
particolari capacità e abilità in relazione all'attrezzamento della
macchina, al posizionamento e al centraggio dei pezzi, all'impostazione
dei dati relativi ai punti di partenza e al grado di precisione e di
finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta
utensili e all'inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori
di 1a esecuzione, dell'intero ciclo di lavorazione, e al riscontro di
eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione,
all'impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota,
alla misurazione delle parti lavorate con l'impiego dei necessari
strumenti e attrezzature ausiliarie. Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni
e utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine
operatrici appartenenti a un sistema automatizzato con guida
computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro
avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l'ottenimento
delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono al
controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema
utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche
attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo;
intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per
l'individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e
per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità
che richiedano interventi di normale difficoltà. Conduttore impianti/sistemi automatizzati.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,
compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori,
lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi d'installazione di
reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di
pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo
del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per
riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti
telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori
riscontrati.
Guardafili.
Giuntista.
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi
equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con
l'aiuto di altri
lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi:
- di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con
controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa
in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune
verifiche ovvero
- di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per
la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/ o frigorifere e/o
idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle
anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di
conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici.
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento. Ramista.
Primarista.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di
trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse
operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio
di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione
alla temperatura, al tipo e alle caratteristiche del materiale.
Colatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati
nella pratica operativa, effettuano, al fine
di ottenere le
caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando
lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi
di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di
lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o
diagrammi.
Fonditore.
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di
indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e
avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa,
effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto,
anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura
complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature,
anche riferendosi all'indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore.
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la
costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti. Montatore macchinario.
Costruttore su banco. Costruttore su macchine.
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti,
procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di
elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la
riparazione, la manutenzione e la messa a punto di
macchine e di impianti,
o per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di
impianti elettrici o fluidodinamici. Manutentore meccanico.
Manutentore elettrico. Installatore impianti.
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti o disegni, e avendo pratica dei mezzi e
dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei
parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla
difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove
previste per tali saldature. Saldatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di
natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili
o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di
quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di
controllo necessari. Modellista in legno.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione
o documenti di massima equivalenti e avendo pratica dei mezzi e dei
sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo
all'opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate
d'aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di
natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d'anima.
Formatore a mano. Animista a mano.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima,
eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l'imballaggio di
attrezzature, macchinari, impianti, o loro parli, di particolare forma e
dimensione, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti,
sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche
esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove
necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie. Imballatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni
d'installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando
manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento,
il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o
loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento
con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di
registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli
interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi
disponibili a bordo. Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando
anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione
ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento,
il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso
piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o
impianti o di strutture metalliche complesse; ovvero lavoratori che eseguono lavori dì elevata difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di
materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di
impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione,
guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento,
provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista.
Imbragatore.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e alle norme in uso,
svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria
redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici,
corrispondenza e documenti; esaminano per l'archiviazione e per il loro
smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e
su schemi prefissati prospetti e/o tabelle. Segretario.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure
operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello
specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su
moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando
situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso
effettuano imputazioni di conto. Contabile.
Contabile clienti.
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi
preordinati, la preparazione e l'avviamento
dell'elaboratore elettronico,
seguono le fasi operative e intervengono, in caso di irregolarità, in
ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già
esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di
componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su
disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o
norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa
distinta materiali;
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,
disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale
a schizzi già completi. Disegnatore particolarista. Lucidista particolarista.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure
operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le
informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti
necessari all'approntamento dei materiali e/o all'avanzamento delle
lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della
documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche
procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di
lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse
e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni
singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di
eventuali anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da
utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di
lavoro nelle sue varie fasi e operazioni, indicando le attrezzature idonee
alla lavorazione, e seguono l'esecuzione del lavoro per apportare semplici
modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico.
5a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche
indicate nel 1° alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono,
con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e
personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea
seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza
tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere
di iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di
attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie
superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Livello superiore.
I lavoratori che, con le caratteristiche di cui al 3° alinea della
declaratoria del livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di
attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto,
lavorazione o ufficio.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che l'inquadramento dei lavoratori nel livello
superiore della 5a categoria avviene esclusivamente in relazione ai
contenuti della declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che
è estraneo alla volontà delle parti configurare il suddetto livello come
una categoria a sé stante e intermedia tra la 5a e la 6a.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e
delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e
avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti
attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata
precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di
lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di
misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per
l'esecuzione del lavoro e per le relative
misurazioni; intervenendo
durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli
enti interessati. Attrezzatore di macchine.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi
e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni
e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di
complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro
riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali
assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte. Riparatore.
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno
eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo
delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti,
anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi
posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di
misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati
necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore.
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l'interpretazione critica
delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta
della successione delle operazioni e con l'ausilio
di strumenti e/o
apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo
delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di
materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e
registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio. Addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica
del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle
caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo
impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la
scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei
parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali
attrezzature da utilizzare anche in caso d'introduzione di nuovi processi
di lavorazione.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi d'esecuzione e con l'interpretazione critica del
disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di
elevato grado di difficoltà per la costruzione di particolari complessi e
impegnativi di 1a esecuzione con spostamenti sui 5 assi richiedenti, sia
nel caso della perforazione del nastro, relativa all'intera lavorazione
sia per la correzione di sue fasi precedentemente programmate o per
l'eventuale integrazione di operazioni non previste da nastro, la
rilevazione da disegno di eventuali quote
mancanti, la scelta dei
parametri di lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione
sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza, di
accoppiamento e di elevati gradi di finitura. Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con
interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a
conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell'impianto nel
suo insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo
ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure
informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad un
sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed
eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato grado di
difficoltà per assicurare la qualità del prodotto e le condizioni
funzionali prescritte. Xxxxxxxxxx, avendo la capacità di interpretare gli
effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione
della qualità del prodotto e della produttività del sistema, alla messa a
punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione e ottimizzazione
dei parametri di lavorazione, e intervengono previa individuazione ed
analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo diretto e/o tramite
sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative ai
vari componenti dei sistemi tecnologici costituenti l'impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi
equivalenti d'impianto e con scelta della successione delle operazioni e
delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di
elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori
istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o
reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica,
nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di
qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare
eventuali anomalie riscontrate nell'impianto ed assicurando le
caratteristiche funzionali prescritte. Guardafili giuntista.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi
equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato
grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni
dettagliate, per la completa installazione
- di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione. Eseguono
qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le
necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in
bianco sull'intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la
riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad
eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche
funzionali prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale
ovvero
- la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali
per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o
frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione.
Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti
di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali
anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali
prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici.
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento. Ramista.
Primarista.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica
delle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche
chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di
forni di fusione, interventi di elevato grado di complessità per la
regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo,
nell'ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle
modalità di esecuzione. Fonditore.
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di
indicazioni, con l'interpretazione critica delle specifiche di
calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle
caratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di
preparazione ed avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono
registrazioni e messe a punto di elevata precisione,