OBBLIGHI CONTRATTUALI –
PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI AGCM
UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI
- OBBLIGHI CONTRATTUALI –
Articolo 1. Oggetto del contratto 3
Articolo 2. Durata del contratto 3
Articolo 3. Valore stimato del contratto 3
Articolo 4. Informativa antimafia e anticipata esecuzione 3
Articolo 5 Cauzione definitiva 3
Articolo 6. Modalità di esecuzione del contratto 4
Articolo 7. Informazioni ai fini della migliore gestione del contratto 7
Articolo 8 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni 7
Articolo 9. Adempimenti dell’ultima annualità contrattuale 7
Articolo 10. Modalità di fatturazione e pagamento 7
Articolo 11. Oneri contrattuali 9
Articolo 12. Obblighi dell’aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti 9
Articolo 13. Responsabilità dell’Aggiudicatario e coperture assicurative 9
Articolo 14. Quinto d’obbligo 9
Articolo 15. Domicilio legale 10
Articolo 16. Luogo di consegna 10
Articolo 17 Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi degli artt.13 - 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 10
Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso 12
Articolo 20. Foro competente 14
Articolo 21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 14
Articolo 23 Informativa in materia di whistleblowing 15
Articolo 24 Disposizioni finali 15
Articolo 1. Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del contratto la fornitura biennale in abbonamento di pubblicazioni periodiche, italiane ed estere, in formato cartaceo e/o elettronico, e relativi servizi accessori destinati alla Biblioteca e agli Uffici dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità o AGCM) secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nel relativo Capitolato tecnico completo di Allegati A e B.
Articolo 2. Durata del contratto
La durata del contratto è fissata in 2 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Articolo 3. Valore stimato del contratto
Il valore complessivo massimo stimato del contratto per l’intera durata biennale è pari a
euro 182.563,88 Iva esclusa), per un costo annuale stimato di euro 91.281,94 Iva esclusa.
Lo sconto percentuale offerto deve tenere conto sia del costo degli abbonamenti alle pubblicazioni di cui agli Allegati A e B del Capitolato tecnico, che della percentuale di commissione per la gestione della fornitura in parola, comprensiva dei servizi accessori previsti, tutte le voci incluse e nessuna esclusa, in quanto come chiarito nel disciplinare di gara, il corrispettivo sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario in sede di gara sui prezzi di listino degli abbonamenti, applicati dall’editore.
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Articolo 4. Informativa antimafia e anticipata esecuzione
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. A tal fine l’operatore economico in fase di presentazione dell’Offerta compila apposita DICHIARAZIONE utilizzando il facsimile predisposto dalla Stazione appaltante “MODELLO 3 – Dichiarazioni familiari conviventi”.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.
Articolo 5 Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà produrre, entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della “garanzia definitiva” secondo le modalità e nelle forme
di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell’importo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023..
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
Articolo 6. Modalità di esecuzione del contratto
I servizi di cui all’articolo 1 hanno ad oggetto le attività indicate nel Capitolato tecnico con relativi Allegati ‘A’ e “B”- Elenco periodici - e devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità e tempistiche previste in detto Capitolato e nella documentazione di gara; la mancata erogazione dei servizi e delle prestazioni indicate nella citata documentazione comporta grave inadempimento come indicato agli artt.18 e 19 del presente Documento di gara.
In particolare, l’Aggiudicatario per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto dovrà incaricare esclusivamente il Referente di cui ha allegato il curriculum vitae all’Offerta economica.
In caso di comprovata impossibilità dello stesso, l’Aggiudicatario dovrà incaricare un soggetto avente requisiti professionali identici. In caso di perdurante o ingiustificata impossibilità del soggetto designato, l’Autorità si riserva di agire, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 18 (Penali) e 19 (Risoluzione del contratto) dei presenti Obblighi contrattuali.
I servizi dovranno essere svolti con le seguenti modalità.
6.1. Preventivi
6.1.a). Preventivi relativi al primo anno di fornitura (2025)
Prima dell’attivazione degli abbonamenti per il 2025, l’Aggiudicatario dovrà fornire al competente Ufficio dell’Autorità (di seguito: Biblioteca) un preventivo distinto tra titoli per la Biblioteca e titoli per gli Uffici indicando per ciascun destinatario (Biblioteca e Uffici) l’ammontare complessivo del preventivo.
Tali preventivi dovranno contenere per ciascun titolo i formati disponibili, la frequenza di pubblicazione, le modalità di accesso all’on-line, il prezzo di listino e il relativo prezzo risultante dall’applicazione dello sconto percentuale offerto, con relativa aliquota IVA ove applicabile.
La Biblioteca, sulla base dei preventivi ricevuti, comunicherà all’Aggiudicatario la scelta definitiva dei titoli e dei formati da attivare in abbonamento.
6.1.b) Preventivi relativi alla seconda annata contrattuale (2026)
Per la fornitura dei periodici del secondo anno, entro il 1° settembre l’Aggiudicatario dovrà far pervenire alla Biblioteca le quotazioni dei prezzi secondo le modalità indicate al punto 6.1.a).
Per ciascuna annualità contrattuale, l’Aggiudicatario dovrà indicare nei preventivi il prezzo ufficiale di copertina determinato dall’editore per l’Italia in euro ovvero espresso in valuta originaria del Paese in cui il periodico è edito e convertito in euro al tasso di cambio del giorno di emissione del preventivo, applicando il cambio di riferimento euro-rilevazioni BCE pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
Per i periodici in ritardo di pubblicazione e per i quali non è disponibile il prezzo di catalogo, il preventivo dovrà indicare il prezzo di catalogo (copertina) relativo all’ultimo anno di pubblicazione,
specificando a quale annata si riferisce il prezzo riportato in preventivo. Non saranno ritenuti validi preventivi con indicazioni di prezzo fittizie e senza specificazione dell’anno di pubblicazione di riferimento.
L’Autorità, ferma restando la clausola contrattuale del “quinto d’obbligo”, si riserva di non sottoscrivere abbonamenti qualora il prezzo definitivo del singolo titolo superi del 20% quello preventivato.
Il preventivo di spesa dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati relativi ad ogni testata: titolo della rivista, ISSN, editore, frequenza di pubblicazione, valuta editore, prezzo di copertina dell’anno in valuta, Prezzo di copertina dell’anno convertito in Euro, prezzo risultante dallo sconto applicato, aliquota IVA.
Nel preventivo dovrà anche essere segnalata l’eventuale disponibilità della versione elettronica e le relative modalità di acquisizione (gratuita con l’acquisto del cartaceo, a pagamento, disponibile anche in versione solo on-line, etc.). L’Autorità si riserva di richiedere l’attivazione della versione on-line, a seguito del preventivo ricevuto per ciascun titolo. Tale preventivo dovrà anche indicare:
- la disponibilità dell’accesso illimitato dalla rete dell’Autorità e da remoto con credenziali;
- numero di utenti relativo alla quotazione fornita qualora l’editore prevede costi modulati per fasce di utenza.
Nel caso non fosse disponibile l’accesso illimitato o per fasce di utenza dovranno essere indicate le condizioni alternative di disponibilità con i relativi prezzi.
6.2. Attivazione degli abbonamenti
6.2.a) Periodici cartacei
L’Aggiudicatario dovrà stipulare i contratti di abbonamento dei periodici con i singoli editori e distributori per conto dell’Autorità, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con l’editore o da esso stabiliti.
I contratti di abbonamento dovranno comprendere tutti i fascicoli relativi ad ogni testata, inclusi nel canone di abbonamento ordinario (allegati, supplementi, numeri speciali, monografici etc.).
L’Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti dei periodici con i singoli editori per conto dell’Autorità, in tempo utile a garantire la consegna tempestiva di tutti i fascicoli, a partire dal primo giorno dell’annata di riferimento.
In particolare l’Aggiudicatario si impegna ad ordinare agli editori tali abbonamenti entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio dell’ordine da parte dell’Autorità e comunque in tempo utile per la consegna tempestiva, e a consegnare i fascicoli distinti per destinatario (Biblioteca/Biblioteca- Uffici) e con bolla di accompagnamento.
Nel caso in cui l’editore offra la possibilità di sottoscrivere abbonamenti combinati (o pacchetti) di due o più testate ad un prezzo totale inferiore alla somma dei singoli prezzi di copertina, l’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere gli abbonamenti secondo la modalità più vantaggiosa e quindi al prezzo complessivo più basso.
L’Autorità si riserva il diritto di escludere per le successive annualità del contratto gli abbonamenti a periodici per i quali, nell’ambito dei contratti consortili, l’editore abbia richiesto la sottoscrizione diretta.
La sottoscrizione degli abbonamenti dovrà essere debitamente documentata.
L’Aggiudicatario dovrà espletare, anche successivamente alla scadenza del contratto, e senza alcun costo aggiuntivo per l’Autorità, ogni adempimento necessario a garantire che agli Uffici destinatari pervengano tutti i fascicoli relativi agli anni di abbonamento oggetto della presente fornitura, anche se pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto stesso.
6.2.b) Periodici Elettronici
6.2.b.1) Attivazioni per “e-only”
L’Aggiudicatario dovrà stipulare contratti di abbonamento annuali con i singoli editori per conto dell’Autorità, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo modalità e tempi pattuiti con l’editore o da esso stabiliti.
L’Aggiudicatario, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte dell’Autorità, dovrà sottoscrivere gli abbonamenti e dovrà provvedere tempestivamente alla loro attivazione direttamente presso il sito dell’editore, gestendo tutta la relativa corrispondenza, anche in merito ad eventuali disservizi segnalati dalla Biblioteca e garantire la tempestiva attivazione dell’accesso ai contenuti.
Qualora l’editore non disponga di un proprio sito, ma preveda l’utilizzo di piattaforme (gateways) alternative per l’accesso al periodico stesso, l’Aggiudicatario dovrà darne comunicazione all’Autorità, che si riserverà di scegliere da quale piattaforma avere accesso alla rivista, riservandosi il diritto di non attivare l’abbonamento qualora questa non sia ritenuta idonea.
Per ciascun periodico disponibile on-line, l’Aggiudicatario dovrà indicare, oltre l’annata corrente, gli archivi full text e le relative coperture temporali inclusi negli abbonamenti oggetto del contratto specificando il tipo di accesso.
Il rinnovo dell’abbonamento a periodici elettronici dovrà comunque garantire la continuità dell’accesso ai periodici, senza ritardi o interruzioni.
L’Autorità si riserva il diritto di escludere dal rinnovo gli abbonamenti a periodici per i quali nell’ambito dei contratti consortili, l’editore imponga una sottoscrizione diretta.
L’accesso ai periodici elettronici deve avvenire preferibilmente per IP tramite l’indirizzo che verrà comunicato dalla Biblioteca a seguito di stipula del contratto; eventuali variazioni di tale indirizzo saranno tempestivamente comunicate al Fornitore.
Per l’attivazione delle riviste on-line, sarà cura dell’Aggiudicatario comunicare agli editori contestualmente alla sottoscrizione gli indirizzi IP dell’Autorità, nonché eventuali successive variazioni dell’indirizzo medesimo.
Inoltre, in fase di attivazione degli abbonamenti e in occasione dei rinnovi annuali, l’Aggiudicatario dovrà fornire all’Autorità, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, la licenza d’uso da sottoscrivere con le condizioni poste dall’editore (license agreement), l’elenco con i codici di attivazione o le relative istruzioni, nei casi in cui l’attivazione dell’abbonamento debba essere effettuata direttamente dall’Autorità.
6.2.b.2) Attivazioni “print + on line”
Nel caso di abbonamenti a periodici cartacei di cui sia richiesta anche la versione elettronica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente alla loro attivazione secondo le modalità indicate al precedente punto 6.2.b.1) dei presenti Obblighi contrattuali.
Articolo 7. Informazioni ai fini della migliore gestione del contratto
L’Aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni atte a garantire la gestione degli abbonamenti. In particolare dovrà:
• inviare alla Biblioteca i codici cliente/abbonamento di ogni titolo non appena sottoscritto;
• monitorare eventuali variazioni editoriali e/o di prezzo dei periodici in abbonamento (esempio variazione titolo, periodicità, ISSN, editore, ritardi o sospensioni della pubblicazione, fusioni, scissioni, cessazioni, mutamenti delle condizioni di accesso alle versioni elettroniche ecc.) dandone immediata comunicazione scritta alla Biblioteca con indicazione dei nuovi riferimenti bibliografici completi;
• comunicare tempestivamente alla Biblioteca la disponibilità della versione online degli abbonamenti cartacei sottoscritti e gli eventuali costi aggiuntivi per accedere al servizio specificando, laddove sussista, il costo per la sola versione elettronica;
• comunicare i dati dei periodici in ritardo di pubblicazione.
Articolo 8 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Entro il 15 febbraio di ciascuna annualità contrattuale l'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Biblioteca la lista dei titoli dei periodici con l'indicazione dei prezzi definitivi degli abbonamenti attivati, specificando i titoli per i quali non si dispone ancora del prezzo definitivo.
Inoltre, entro il 31 maggio e il 30 settembre di ciascuna annualità contrattuale l'Aggiudicatario sarà tenuto ad inviare alla Biblioteca la lista dei periodici attivati successivamente al 15 febbraio di ciascun anno con l'indicazione dei prezzi definitivi e dei titoli eventualmente ancora in sospeso.
Gli obblighi di comunicazione sopra previsti permangono per tutte le annualità contrattuali
Articolo 9. Adempimenti dell’ultima annualità contrattuale
Entro il 15 settembre dell’ultimo anno contrattuale, l’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto e via email alla Biblioteca:
a- tutti i titoli considerati dagli editori in rinnovo automatico, che necessitano di disdetta scritta;
b- tutti i titoli che risulteranno in ritardo di pubblicazione al 31/12/2026, quantificando l’ammontare delle fatture che perverranno oltre la data di conclusione del contratto (31/12/2026).
Articolo 10. Modalità di fatturazione e pagamento
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica di conformità dell’esecuzione della prestazione e di regolarità contributiva del Fornitore,
mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l. 136/10 s.m.i., da indicare nella fattura medesima.
Ciascuna fattura, recante la dicitura: “Pubblicazioni periodiche – UAGEC 1694”, dovrà essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n. 55
s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB, indicare il CIG ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI.
Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR
n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i..
La fatturazione deve essere sempre in euro, utilizzando, per i prezzi espressi in valute diverse, il cambio ufficiale bancario pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” del giorno di emissione della fattura o, in mancanza, su quello del giorno immediatamente precedente.
Le fatture dovranno essere emesse separatamente per Biblioteca e per Uffici e riportare su ogni singola fattura l’anno di riferimento della fornitura nel modo indicato:
- “Pubblicazioni periodiche - Anno XXXX- Biblioteca”;
- “Pubblicazioni periodiche - Anno XXXX- Uffici”
L’Aggiudicatario dovrà provvedere all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti dopo l'attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore.
Nessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro. Sulle fatture dovranno essere evidenziati, oltre a quanto previsto per legge:
- Ufficio destinatario
- relativo codice ISSN
- titolo della pubblicazione
- Paese di pubblicazione
- periodicità
- tipo di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line
- prezzo di abbonamento in valuta del Paese di origine
- cambio applicato
- prezzo in euro
- sconto applicato
- prezzo finale in euro
- numero di protocollo e data dell’ordinativo di riferimento emesso dall’Autorità
- esatta decorrenza dell’abbonamento stesso.
L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario fattura in originale dell'Editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che essa dovesse ritenere utili.
La fattura non sarà inviata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.
Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’AGCM comunichi (a mezzo PEC o email) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura
potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.
Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.
Articolo 11. Oneri contrattuali
L’Aggiudicatario si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.
Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’aggiudicatario.
Articolo 12. Obblighi dell’aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti
L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 13. Responsabilità dell’Aggiudicatario e coperture assicurative
L’Aggiudicatario, per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi dell’Aggiudicatario, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.
Il medesimo dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale.
Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla vigente normativa regolante la materia.
Trova applicazione l’art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.
Articolo 14. Quinto d’obbligo
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l’Autorità si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’esecutore è tenuto all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del d.lgs.36/2023.
Articolo 15. Domicilio legale
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.
Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Aggiudicatario.
Articolo 16. Luogo di consegna
I fascicoli dovranno essere consegnati, secondo le modalità indicate nell’articolo 3.5 del Capitolato tecnico, presso la sede dell’Autorità, in Roma P.zza X. Xxxxx n. 6/a; il servizio continuerà ad essere erogato, senza alcun onere aggiuntivo, anche nell’eventualità di un trasferimento della sede dell’Autorità nell’ambito del comune di Roma.
Articolo 17 Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi degli artt.13 - 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx; email-PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xx; Centralino: x00 00000000 (di seguito Autorità).
2. Tipologia di dati
L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.
4. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in
adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza
X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx, email: xxx@xxxx.xx).
Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).
Articolo 18. Penali
1. Qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato entro i termini espressamente previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
In relazione alle prestazioni oggetto del contratto trovano applicazione le penali di seguito indicate:
a) qualora, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione e previa richiesta, non vengano forniti i fascicoli richiesti, l’AGCM avrà diritto al rimborso del relativo costo e potrà inoltre applicare una penale pari al 5% del costo dell’abbonamento e comunque non inferiore a 40 euro;
b) qualora, dopo tre solleciti, al sesto mese dell’anno successivo non sia pervenuta alcuna pubblicazione relativa al periodico richiesto, sarà dovuto alla AGCM il rimborso della relativa fattura; l’AGCM potrà inoltre applicare una penale pari al 10% del costo dell’abbonamento e comunque non inferiore a 100,00 euro;
c) per il mancato accesso alla versione elettronica degli abbonamenti sarà dovuto un rimborso pari al costo dell’abbonamento alla rivista diviso per 365 e moltiplicato per il numero di giorni in cui l’accesso non è stato disponibile dalla data del secondo sollecito inoltrato dallAGCM. Per la mancata attivazione della versione elettronica degli abbonamenti presso i siti degli editori nei termini previsti dal presente contratto e nel capitolato tecnico si applicherà una penale di 0,3% del valore dell’abbonamento solo elettronico e una penale di 0,1% del valore dell’abbonamento in versione cartacea ed elettronica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
d) qualora, nell’arco della durata del contratto, dovesse comunque registrarsi l’inadempimento non giustificato, né dipendente da caso fortuito o forza maggiore, di uno degli obblighi previsti contrattualmente, l’AGCM potrà, previa contestazione degli stessi e valutazione delle controdeduzioni del Prestatore, chiedere la risoluzione del contratto, in danno e per colpa del Prestatore, salva la facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.
2. In tutti i casi suesposti sarà onere del Prestatore far valere eventualmente i propri interessi presso i soggetti terzi.
3. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione, inviata a mezzo pec, con possibilità per il Prestatore di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione.
4. L'ammontare della penalità sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Autorità dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore compresa l’escussione della cauzione definitiva. In alternativa, il rimborso per fascicoli non forniti o non pervenuti potrà essere effettuato mediante accredito in conto corrente.
Ferme le penali sopra previste, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia eseguito conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate al Fornitore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 150,00 e un massimo di euro 1.000,00, in base alla gravità dell’inadempimento. E’ fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.
Le penali non si applicheranno se la causa del ritardo è imputabile all’editore e nei casi in cui il Prestatore abbia dato comunicazione alla Consob, nei tempi previsti, che il prodotto richiesto non è ancora pubblicato, è in ristampa, risulti sconosciuto, esaurito, eliminato dai piani editoriali dell’editore, non distribuibile da parte dell’aggiudicatario per vincoli commerciali imposti dall’editore e in ogni altro caso in cui il ritardo non risulti imputabile al Prestatore.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Autorità. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della cauzione di cui al precedente art.5.
L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC.
L’Aggiudicatario, nei sette giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso
Xxxxx restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto disposto dall’articolo “Penali”, l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi
applicati per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall’art.122 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.
L’Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientra anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
c) subappalto non autorizzato;
d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 9 del presente Disciplinare;
e) mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione dei servizi accessori essenziali di cui all’art.3 del Capitolato tecnico, salva comunque l’applicazione delle penali previste al precedente art.18, saranno considerati grave inadempimento e costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione espressa del contratto;
f) violazione dell’art. 17 (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l’Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara;
g) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d’integrità;
h) cessione di tutto o parte del contratto.
Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l’Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento.
In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.
La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all’Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell’Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.
È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno.
Il contratto sarà risolto, inoltre, in caso di sottoposizione del Prestatore a liquidazione giudiziale, in caso di sua soggezione a procedura equipollente, oppure al verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno, in capo al Prestatore ditta, dei necessari requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti con la P.A. e di affidabilità tecnica e finanziaria che possa, in ogni caso, pregiudicare o svolgimento della fornitura e dei servizi connessi
L’Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. 36/2023. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata,
comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato al decimo dell’importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023.
È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Autorità per la seconda annualità (2026), da esercitarsi a mezzo PEC entro il 31 ottobre 2025.
Articolo 20. Foro competente
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010).
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).
Articolo 22. Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Il medesimo obbligo di riservatezza dovrà essere osservato anche successivamente alla scadenza del contratto.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
In particolare il Fornitore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d’appalto e comunque previa comunicazione all’Autorità.
Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.
Articolo 23 Informativa in materia di whistleblowing
Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all’esecuzione della prestazione destinata all’Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l’integrità dell’Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblowers utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: “xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/#!/”.
Il link è riservato e non può essere rivelato all’esterno.
Informazioni utili sull’istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall’Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all’interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell’Autorità, sezione “Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione”, che si invita a consultare anche ai fini della visione dell’informativa privacy.
Articolo 24 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole dell’e-procurement della PA.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile l’Impresa dichiara di accettare il contenuto degli artt. 3, 6, 7 ,8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 22.
XXXXXXXXX XXXXXXXXX 10.10.2024
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)