CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
L’anno 2017, il giorno 7 agosto, presso la sede dell’Agenzia delle entrate, in Roma xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000,
▪ l’avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore dell’Agenzia delle entrate
e
▪ Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Soriano nel Xxxxxx (VT) il 3 aprile 1969, C.F. BRTGNN69D03I855X, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise con tessera n.73346 (di seguito anche il “portavoce”),
PREMESSO CHE:
▪ l’art. 7 della legge n. 150 del 2000, stabilisce, al comma 1, che “L’organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.”;
▪ l’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, istitutivo di “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate, prevede che il Direttore dell’Agenzia delle entrate riveste, altresì, la carica di Presidente di “Agenzia delle entrate-Riscossione”;
▪ in considerazione dell’unitarietà della governance prevista dal legislatore della riforma della riscossione nazionale, si pone l’esigenza di assicurare, nell’ambito di un progetto unitario, una comunicazione politico-istituzionale coordinata e sinergica alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione;
▪ dall’esame del curriculum vitae del professionista emerge una particolare competenza ed esperienza per lo svolgimento dell’incarico;
▪ è stata resa l’informativa al Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate, in merito alle circostanze sopra riepilogate, nella seduta del 31 luglio 2017.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Rapporto)
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell’attività di portavoce del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In nessun caso il presente contratto può valere a costituire in capo al portavoce diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in rapporto di lavoro dipendente.
Art. 2
(Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico)
Il portavoce, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 150/2000, dovrà coadiuvare il Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. In tal senso, si relazionerà direttamente con il Direttore dell’Agenzia delle entrate in ogni circostanza e per ogni iniziativa di informazione che quest’ultimo riterrà di intraprendere, sulla base delle esigenze emergenti dallo stesso rappresentate e con i contenuti e le modalità di volta in volta stabiliti dal Direttore medesimo.
Il portavoce svolgerà l’attività, in maniera autonoma, senza soggezione a potere disciplinare e senza alcun vincolo logistico, orario ed organizzativo, rimanendo tali aspetti nella sua piena disponibilità, salvo quanto necessario per rendere effettiva la prestazione e quanto previsto dal successivo art. 4.
Art. 3 (Durata del contratto)
Il presente contratto sarà efficace a decorrere dalla data del 4 settembre 2017 a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e terminerà in coincidenza con la cessazione dell’incarico dell’attuale Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il portavoce si impegna:
Art. 4
(Obblighi connessi all’incarico)
a) a svolgere la propria attività con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto. In particolare, lavorerà in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario di lavoro e di presenza, organizzando il proprio lavoro in accordo con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e dedicandovi il tempo necessario per assicurare con puntualità e continuità l’efficacia della propria attività;
b) al rispetto delle conferenti disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate e del Codice etico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, consultabili sui rispettivi siti internet;
c) a comunicare tempestivamente qualsiasi situazione che riguardi il presente contratto e in modo particolare quelle che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività programmata;
d) a non esercitare per tutto il periodo di durata del presente contratto attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, in conformità a quanto previsto all’art. 7, della legge n. 150/2000, oltre che, in generale, a non esercitare altre attività che risultino in contrasto con gli interessi del vertice delle Agenzie e quindi incompatibili con il presente incarico;
e) al rispetto delle norme di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla riservatezza delle informazioni assunte, obbligandosi a non divulgare notizie e/o fornire dati e comunicazioni relativi a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente incarico.
Art. 5
(Trattamento economico)
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000, per l’espletamento dell’incarico, al portavoce compete un’indennità determinata in complessivi euro 100.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre cassa previdenziale e Iva, da corrispondere in dodici ratei mensili dietro presentazione di regolare fattura. Tale indennità è erogata nella misura intera dall’Agenzia delle entrate ed è comprensiva anche della quota riferibile alle attività oggetto del presente incarico svolte nell’interesse del Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, determinata forfettariamente nella misura del 30% dell’importo complessivo.
Per le attività svolte fuori dal comune di Roma, al portavoce spetterà il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute, dietro presentazione di idonea documentazione, nei limiti di importo previsti dal Testo coordinato in materia di trattamento di trasferta e trasferimento dell’Agenzia delle entrate.
Al portavoce non spetterà alcuna ulteriore indennità al termine del presente contratto.
Art. 6 (Risoluzione)
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’altra parte mediante raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata.
L’Agenzia ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto nel caso in cui il portavoce contravvenisse agli impegni di cui all’art. 4 lett. b), c), d) ed e).
A seguito della risoluzione del presente contratto l’indennità da liquidare sarà determinata
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Art. 7
(Spese di registrazione)
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 8
(Tutela dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali del professionista, oltre ad essere trattati dall’Agenzia delle entrate, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti gli enti che sono titolati, per legge e/o regolamento, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi.
Art. 9
(Foro competente)
Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.
IL PROFESSIONISTA IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)