Accordo Federale sul Regolamento del Referendum Aziendale
Accordo Federale sul Regolamento del Referendum Aziendale
• ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario);
e
• FAILMS CISAL METALMECCANICI (Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici);
• CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori);
si sono incontrate per discutere, definire e sottoscrivere il presente Accordo che regola l’istituto del Referendum nelle Aziende che applicano il CCNL “Metalmeccanici” sottoscritto dalle Parti in epigrafe.
Premesso che:
a) Il sistema contrattuale ANPIT - CISAL prevede che, per rendere un Accordo sottoscritto tra R.S.A. e Azienda obbligatorio per tutti i lavoratori interessati, lo stesso debba essere confermato mediante “Referendum Aziendale”.
b) Inoltre, tale sistema prevede anche la possibilità di concordare delle deroghe motivate e temporanee in pejus rispetto alla disciplina collettiva che, per essere applicabili a tutti i dipendenti cui si riferiscono, esse dovranno essere approvate dai Lavoratori, sempre mediante “Referendum Aziendale”.
c) Al fine di dare certezza sulle condizioni di concreta applicabilità del Referendum è, pertanto, necessario che le Parti definiscano le regole per l’esercizio del predetto istituto del “Referendum Aziendale”.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano la seguente disciplina in materia di Referendum Aziendale.
Articolo 1 - Parti promotrici, scopo del Referendum e ambito di applicazione
1. In Azienda che applica il CCNL sottoscritto tra le Parti in epigrafe, al fine di rendere un Accordo aziendale obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori cui si riferisce, lo stesso dovrà essere sottoposto a Referendum indetto dalla R.S.A. o dalla R.S.T. tra i Lavoratori dell’ambito in cui l’Accordo si applica.
2. Nel caso in cui l’ipotesi di Accordo aziendale sia sottoscritto tra le Parti in epigrafe e preveda anche deroghe in peius rispetto alla disciplina collettiva nazionale, lo stesso, per essere applicabile alla generalità dei lavoratori, dovrà essere approvato mediante Referendum. In tal caso, promotore del Referendum potrà essere la R.S.A./R.S.T. o almeno un terzo dei lavoratori interessati dall’applicazione dell’Accordo.
3. Pertanto, lo scopo del Referendum Aziendale sarà di porre all’approvazione della generalità dei lavoratori interessati la bozza di Accordo di secondo livello raggiunto tra R.S.A./R.S.T. e Azienda o una proposta di Accordo di prossimità, formulata al fine di salvaguardare posti di lavoro o la continuità dell’azienda stessa, in modo che tale Intesa, Proposta o Accordo, sia poi applicabile di diritto a tutti i lavoratori cui essa si riferisce.
4. La bozza o Ipotesi di Accordo da sottoporre a Referendum dovrà avere portata collettiva e, quindi, riguardare l’intera Azienda o una parte di essa funzionalmente autonoma o, comunque, chiaramente individuabile. L’Ipotesi di Accordo e, quindi, il Referendum, potrà riguardare anche una o più Categoria di lavoratori (es. Impiegati o Operai) o specifiche mansioni (es. Impiegati Commerciali o Operai addetti alle manutenzioni). Parteciperanno al Referendum tutti i Lavoratori che fanno parte dell’area, categoria o mansione regolamentati dall’Ipotesi di Accordo che si sottopone a Referendum.
Articolo 2 - Informazione sul Referendum (prima assemblea) e Elezione del Comitato Elettorale
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la R.S.A./R.S.T. dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi previsti dal CCNL applicato, ponendo all’Ordine del Giorno la presentazione dell’Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la R.S.A./R.S.T., anche mediante l’assistenza del Dirigente esterno del sindacato, illustrerà l’oggetto del Referendum, le modalità di svolgimento (condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze necessarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati) e gli effetti del risultato, che sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati.
3. La R.S.A./R.S.T. provvederà, quindi, a illustrare nel dettaglio la questione sottoposta a Referendum e il testo che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di Xxxxxxxxxx, in apposito spazio distinto, potrà partecipare anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo scopo di illustrare gli obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione referendaria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla R.S.A./R.S.T., anche da altri 2 lavoratori eletti dall’Assemblea per ciascun membro della R.S.A./R.S.T. Il Lavoratore che avrà ottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i risultati del Referendum.
6. La R.S.A./R.S.T. redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la votazione degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del Comitato sottoscriveranno i predetti Verbali, conservandone uno tra gli Atti del Referendum. Un altro originale sarà conservato dalla R.S.A./R.S.T. Il terzo originale sarà per l’Azienda. Una copia sarà trasmessa all’En.Bi.M.S. per l’inoltro agli Enti di competenza.
Articolo 3 - Indizione del Referendum (seconda assemblea)
1. Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’Assemblea sindacale di cui al precedente articolo 2, la R.S.A./R.S.T. indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di assemblea sindacale, il “Referendum” fissandone, dopo aver sentito il Comitato Elettorale, la data e allegando o esponendo nella Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto.
Articolo 4 - Diritto di voto e Validità della Consultazione
1. Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia o durata del loro rapporto (tempo pieno, parziale, determinato, apprendistato ecc.), ma purché siano in forza alla data d’indizione e alla data di svolgimento del Referendum.
2. Per la validità del Referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Articolo 5 - Operazioni di Voto
1. Prima dell’apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura che:
a. sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà siglata e sottoscritta da tutti i Membri del Comitato;
b. la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e univoco l’oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri indicanti “SI” o “NO”;
c. siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi diritto, più tre originali sottoscritti dal Comitato: uno per la R.S.A./R.S.T., uno per l’Azienda ed uno da allegare agli Atti del Referendum, conservati dal Presidente per conto del Comitato;
x. xx xxxxxx, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino identicamente tutte piegate, in modo che l’esterno sia privo di qualsiasi indicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;
e. siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di apertura e di chiusura della consultazione;
f. siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate le condizioni organizzative che rendano effettivo l’esercizio del diritto di voto a tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono al Referendum;
g. sia garantita la segretezza del voto.
2. Per l'identificazione dei lavoratori per l’esercizio del diritto di voto, ove non noti ad almeno due
componenti del Comitato Elettorale, gli stessi dovranno esibire la tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un valido documento di riconoscimento.
3. La scheda di voto sarà consegnata all’avente diritto al momento dell’esercizio del voto, con spunta sull’elenco dei votanti.
4. Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di riservatezza.
5. Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri: “SI”, per approvazione del quesito, “NO” per la sua bocciatura.
6. Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la scheda.
7. Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel Verbale del Referendum, il nome di tutti i lavoratori aventi diritto di voto, precisando quelli che hanno votato, gli astenuti e gli assenti perché impossibilitati indicando, quando nota, la causa dell’impossibilità.
8. La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo incaricato del Comitato, per essere introdotta e conservata in un’apposita urna sigillata, ove permarrà fino all’apertura delle operazioni di spoglio. Introdotta la scheda nell’urna, l’incaricato proclamerà: “(nome e cognome) ha votato” e tale voto sarà utile al raggiungimento del quorum di cui al successivo comma 1. dell’art. 6.
9. Il Comitato registrerà nominalmente l’avvenuto esercizio del diritto di voto.
10. Concluse le votazioni, o all’ora di chiusura del/dei seggio/i, le schede timbrate e non ritirate alla chiusura delle operazioni di voto, previa verifica con il numero degli astenuti e degli assenti e verbalizzazione, saranno annullate, mentre tutte le schede votate dovranno permanere nell’urna di voto.
Articolo 6 - Operazioni di Spoglio
1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che il numero dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso proclamerà raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso contrario, con apposito Xxxxxxx, il Referendum sarà considerato deserto e la consultazione non valida.
2. Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:
a. aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei votanti e le schede di voto espresse;
b. effettuerà, quindi, lo spoglio delle schede contenute, registrando e separando le schede nulle (vedi precedente art. 5, commi 4, 5 e 6), le schede bianche, le schede valide con voto “SI” e quelle valide con voto “NO”.
3. Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel Verbale del Referendum il risultato ottenuto dalle votazioni:
a. il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
b. il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;
c. il numero dei lavoratori votanti;
d. il numero delle schede nulle;
e. il numero delle schede bianche;
f. il quorum richiesto per l’approvazione del quesito;
g. il numero dei voti “SI”;
h. il numero dei voti “NO”;
i. l’indicazione dell’esito del Referendum: “Oggetto del Referendum approvato”, quando vi è la maggioranza di SI o, “Oggetto del Referendum respinto”, quando vi è la maggioranza di NO.
4. Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di uno o più membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente siglato in ogni pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (R.S.A./R.S.T. e membri Xxxxxx) e sottoscritto dal Presidente.
5. Le schede di voto saranno conservate in contenitore, chiuso con sigillatura siglata dal Comitato, che sarà conservato dalla R.S.A./R.S.T. per le eventuali operazioni di verifica del voto.
Articolo 7 - Proclamazione dei risultati
1. Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum alla R.S.A./R.S.T. e a tutti i lavoratori mediante pubblicazione del Verbale di Referendum (e.mail, affissione in bacheca, ecc.).
2. Un originale di tale Xxxxxxx sarà inoltrato dal Presidente del Comitato Elettorale alla R.S.A./R.S.T. e un altro all’Azienda, che ne accuseranno ricevuta.
3. Una copia sarà inoltrata all’En.Bi.M.S, per quanto di competenza.
4. Un terzo originale sarà conservato, per conto del Comitato, dal Presidente tra gli Atti del Referendum.
Articolo 8 - Richiesta di esibizione delle schede di voto
1. A garanzia della correttezza della consultazione, i Lavoratori, con motivazione scritta, potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale, entro 3 giorni lavorativi dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle schede di voto.
2. Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla R.S.A./R.S.T., sempre entro il termine di decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei risultati.
3. Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro motivazioni, le porrà ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la verifica, la stessa dovrà essere tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni lavorativi, effettuata alla presenza del richiedente o del Rappresentante dei richiedenti.
Articolo 9 - Ricorsi
1. Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno essere presentati per iscritto all’Organizzazione Sindacale della R.S.A./R.S.T. e al Presidente del Comitato Elettorale, entro il 5° giorno lavorativo dalla proclamazione dei risultati o dall’avvenuta verifica.
2. In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale sarà integrato dal Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei richiedenti, e da un Dirigente sindacale esterno rappresentante dell’Organizzazione Sindacale che ha eletto la R.S.A./R.S.T.
3. Previo ricevimento di tutta la documentazione afferente il Referendum (richieste di convocazione delle assemblee sindacali, numero schede di voto predisposte, copia di tutte le schede di voto, anche quelle nulle o non utilizzate, Verbale di referendum, copia dell’Accordo/Ipotesi di accordo oggetto del Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta in merito al Referendum), a conclusione delle operazioni di verifica, il Comitato Elettorale allargato dovrà stendere entro 7 giorni lavorativi, con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi membri, un motivato Verbale conclusivo di conferma o di reiezione del Referendum e dei risultati proclamati. Il Verbale sarò redatto in cinque originali: uno per il Comitato, uno per la R.S.A./R.S.T., uno per l’Azienda, uno per il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale che ha eletto o nominato la R.S.A./R.S.T. e uno per il Richiedente o per il Rappresentante dei richiedenti. Il Verbale, in copia, sarà pubblicato per informazione di tutti i Lavoratori e trasmesso all’En.Bi.M.S.
Articolo 10 - Efficacia dei risultati del Referendum
1. Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura di cui al presente Accordo, dal 6° giorno lavorativo dopo la Proclamazione dei risultati o, in caso di Ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del Verbale conclusivo di conferma, renderà efficace l’Ipotesi di Accordo posta a oggetto del Referendum, che diverrà vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritta (R.S.A./R.S.T. e Datore di lavoro).
Roma, 23 maggio 2017.