INDICE
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
per l’assicurazione auto FORMULA, edizione 2013
Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon
INDICE
A. | DISPOSIZIONI COMUNI | Pagina |
1. | Basi del contratto | 3 |
2. | Genere di assicurazione | 3 |
3. | Veicolo assicurato/Veicolo di sostituzione | 3 |
4. | Validità nel tempo e nel territorio | 3 |
5. | Modifica del rischio | 3 |
6. | Inizio e durata delle assicurazioni | 3 |
7. | Modifica della tariffa | 4 |
8. | Disdetta in caso di sinistro | 4 |
9. | Cambiamento di detentore/Cambiamento di proprietario | 4 |
10. | Pagamento del premio/Rimborso del premio/Spese | 4 |
11. | Deposito delle targhe di controllo/Ribasso per sospensione | 4 |
12. | Targhe trasferibili | 5 |
13. | Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali | 5 |
14. | Accettazione senza riserva della polizza | 5 |
15. | Colpa grave | 5 |
16. | Copertura 0,0 per mille | 5 |
17. | Comunicazioni alla Compagnia | 5 |
18. | Foro competente e diritto complementare | 6 |
B. | ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | Pagina |
20. | Oggetto dell’assicurazione | 6 |
21. | Persone assicurate | 6 |
22. | Prestazioni assicurate | 6 |
23. | Franchigia | 6 |
24. | Restrizioni all’estensione della copertura | 7 |
25. | Sistemi dei gradi di premio | 7 |
26. | Obbligo di denuncia in caso di sinistro | 8 |
27. | Trattamento del danno | 8 |
28. | Regresso | 8 |
29. | Protezione del bonus | 8 |
C. | ASSICURAZIONE CASCO | Pagina |
40. | Oggetto dell’assicurazione | 9 |
41. | Definizione dei danni assicurabili | 9 |
42. | Genere d’assicurazione | 9 |
43. | Estensioni della copertura | 10 |
44. | Restrizioni all’estensione della copertura | 10 |
Generali Assicurazioni
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1
T x00 00 000 00 00
F x00 00 000 00 00
E-Mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx xxxxxxxx.xx
FORMULA può includere le quattro coperture seguenti:
– l’assicurazione responsabilità civile;
– l’assicurazione casco
(totale, parziale o parziale-plus);
– l’assicurazione protezione occupanti;
– FORMULA Assistance.
1/23
45. | Prestazioni assicurate | 11 |
46. | Relitto | 11 |
47. | Prestazioni supplementari | 11 |
48. | Franchigia | 12 |
49. | Obblighi del contraente in caso di sinistro | 12 |
50. | Commissione arbitrale | 12 |
51. | Cessione di diritti e costituzione in pegno | 12 |
52. | Sistemi dei gradi di premio | 13 |
53. | Copertura d’assicurazione automatica | 13 |
54. | Protezione del bonus | 13 |
D. | ASSICURAZIONE PROTEZIONE OCCUPANTI | Pagina |
60. | Oggetto dell’assicurazione | 14 |
61. | Restrizioni all’estensione della copertura | 14 |
62. | Persone assicurate | 14 |
63. | Persone non assicurate | 14 |
64. | Morte | 14 |
65. | Invalidità | 15 |
66. | Indennità giornaliera | 16 |
67. | Hospicash | 16 |
68. | Spese di guarigione | 16 |
69. | Prestazioni di assistenza medica | 17 |
70. | Assistenza medica all’estero | 17 |
71. | Consiglio, appoggio ed organizzazione in ambito dei servizi medici in Svizzera | 19 |
72. | Esclusioni (relative agli articoli da 69–71 CGA) | 19 |
73. | Danneggiamento di effetti di viaggio e di accessori del veicolo | 19 |
74. | Influenza di malattie e infermità | 19 |
75. | Relazioni con la responsabilità del detentore | 19 |
76. | Obblighi del contraente e degli assicurati in caso d’infortunio | 20 |
77. | Cessione di diritti | 20 |
E. | FORMULA ASSISTANCE | Pagina |
80. | Generalità | 20 |
81. | Veicoli assicurati e persone assicurate | 20 |
82. | Validità nel tempo e nel territorio | 20 |
83. | Eventi assicurati | 20 |
84. | Durata dell’immobilizzazione del veicolo | 21 |
85. | Condizioni per la concessione di un veicolo a noleggio | 21 |
86. | Prestazioni di assistenza | 21 |
87. | Esclusioni | 22 |
88. | Circostanze eccezionali | 23 |
89. | Doppia assicurazione | 23 |
A. DISPOSIZIONI COMUNI
1. Basi del contratto
La proposta, la polizza, le condizioni generali e particolari e le eventuali aggiunte costituiscono le basi del contratto di assicurazione.
2. Genere di assicurazione
Il contratto può comprendere le quattro assicurazioni seguenti:
– l’assicurazione responsabilità civile;
– l’assicurazione casco
(totale, parziale o parziale-plus);
– l’assicurazione protezione occupanti;
– FORMULA Assistance.
Le assicurazioni concluse dal contra- ente sono menzionate nella polizza. Le disposizioni comuni alle quattro assicurazioni figurano sotto A, e le disposizioni particolari d’ogni assicura- zione sotto B (assicurazione responsa- bilità civile), C (assicurazione casco), D (assicurazione protezione occupanti) e E (FORMULA Assistance).
3. Veicolo assicurato/Veicolo di sostituzione
L’assicurazione si estende al veicolo designato nella polizza o nelle eventuali aggiunte (detto in seguito
«veicolo assicurato»).
Se il detentore utilizza temporanea- mente, con l’autorizzazione dell’autorità competente, in sostituzione del veicolo assicurato e con le stesse targhe,
un veicolo della medesima categoria (nell’assicurazione casco, della stessa classe di prezzo), l’assicurazione copre esclusivamente questo veicolo. Tuttavia, se esiste un’assicurazione casco, essa resta in vigore anche per il veicolo sostituito, ma soltanto per i
rischi incendio, forze della natura e furto.
Se il veicolo di sostituzione è utilizzato per più di 30 giorni consecutivi, il detentore deve avvisarne subito la Compagnia. Se tralascia di avvisare la Compagnia o se non ha chiesto l’autorizzazione delle autorità per l’utilizzazione del veicolo di sostituzio-
ne, decade ogni obbligo di risarcimento da parte della Compagnia verso la persona assicurata.
Se il veicolo sostituito è rimesso in circolazione con le sue targhe o il veicolo di sostituzione non è più utilizzato dal detentore, l’assicurazione cessa per il veicolo di sostituzione.
4. Validità nel tempo e nel territorio
Le assicurazioni valgono in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti i paesi membri dell’EU e dello SEE nonché nel Principato di Andorra e in Croazia. Per i paesi che non sono membri né dell’UE né dello SEE, una carta verde può essere richiesta alla Compagnia. Per i paesi o le regioni che sono cancellati o esclusi dalla carta verde, nessuna copertura è garantita.
Nei paesi nei quali è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione frontiera, questa è sempre prioritaria. I premi e le spese relative all’assicura- zione frontiera sono a carico del contraente. In occasione di trasporti oltremare, la copertura non è sospesa se il luogo d’imbarco ed il luogo di destinazione si trovano all’interno del raggio di validità territoriale dell’assi- curazione.
Se il detentore trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all’estero (eccettuato il Principato del Liechten- xxxxx) oppure il veicolo dichiarato
è immatricolato con targhe straniere, l’assicurazione si estingue alla scadenza dell’anno assicurativo in cui avviene uno di questi cambiamenti. Se il contraente chiede Io scioglimento del contratto prima di questo termine, la Compagnia è disposta a scioglierlo a partire dal momento in cui essa ne riceve la comunicazione scritta, al più presto però a decorrere dal giorno del deposito delle targhe di controllo svizzere o del Liechtenstein.
5. Modifica del rischio
Se, nel corso del contratto, un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in qualche altro modo subisce una modifica che costituisce un aggrava- mento essenziale del rischio, il contraente deve darne subito avviso
per iscritto alla Compagnia. L’assicura- zione si estende in seguito anche ad
un tale aggravamento del rischio, a meno che la Compagnia non disdica il contratto entro 14 giorni dal ricevi- mento dell’avviso. Se il contraente tralascia questa comunicazione, in futuro la Compagnia non è vincolata dal contratto. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce proporzionalmente il premio, a datare dal ricevimento della comunicazione scritta del contraente.
6. lnizio e durata delle assicurazioni
Il contratto è sottoscritto per la durata menzionata nella polizza e la garanzia è applicabile per i danni occasionati durante la durata del contratto.
L’assicurazione responsabilità civile e l’assicurazione casco preventiva secondo l’art. 53 CGA hanno inizio il giorno menzionato nell’attestato
d’assicurazione e dopo che l’autorizza- zione ufficiale per il veicolo sia stata accordata dal competente ufficio.
L’assicurazione casco e l’assicurazione protezione occupanti entrano in vigore solo dopo che la Compagnia ha confermato la propria accettazione in forma scritta, o alla data menzionata nella polizza, a meno che non sia stata accordata una copertura provvisoria dall’agenzia generale competente.
La Compagnia può rifiutare la proposta per iscritto fino al momento della consegna della polizza o del rilascio di una dichiarazione di garanzia definitiva. In caso di rifiuto, la copertura d’assicu- razione provvisoria si estingue tre giorni dopo che il contraente ha ricevuto la notifica di rifiuto. Il premio è dovuto per la durata della copertura assicurativa o dell’assicurazione casco preventiva.
Indipendentemente dalla durata del contratto, sono ammesse, nell’assicu- razione casco, delle modificazioni di copertura che provocano una riduzione del premio, purché siano richieste dal contraente dopo una durata ininterrotta di almeno un anno.
Allo spirare della durata del contratto, questo si rinnova di anno in anno se non è disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto concluso per una durata inferiore a un anno si estingue il giorno menzionato nella polizza.
7. Modifica della tariffa
Se i premi, il sistema dei gradi di premio o il regolamento delle franchigie della tariffa cambiano per uno dei rischi assicurati, la Compagnia può richiedere l’adattamento del contratto a partire dal successivo anno d’assicu- razione. A tal fine essa deve notificare al contraente le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno d’assicurazione.
Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto in rapporto alla parte oggetto della modifica o nel suo insieme, per la fine dell’anno d’assicurazione in corso. Se ne fa uso, il contratto si estingue nella misura da lui determinata con la fine dell’anno d’assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Compagnia al più tardi l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione (31.12). Se il contraente tralascia di notificare la disdetta, si presume che egli accon- senta all’adattamento del contratto.
8. Disdetta in caso di sinistro
Dopo il verificarsi di un sinistro per il quale è dovuta un’indennità, la Compagnia e il contraente possono disdire l’assicurazione interessata o il contratto nel suo insieme. La disdetta della Compagnia deve aver luogo al più tardi al momento del pagamento dell’indennità, e quella del contraente al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento.
In caso di disdetta dal contratto da parte del contraente o della Compagnia, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica del recesso all’altra parte.
Se un veicolo assicurato in casco subisce un danno totale e se questa assicurazione è valida soltanto per tale veicolo, essa si estingue al momento del verificarsi del danno totale.
9. Cambiamento di detentore/ Cambiamento di proprietario
Se il veicolo assicurato cambia detentore o proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall’assicurazione responsabilità civile passano automa- ticamente al nuovo detentore o proprietario. Le assicurazioni casco e protezione occupanti si estinguono invece con il cambiamento del detentore o proprietario.
L’assicurazione responsabilità civile non passa al nuovo detentore o proprietario, se questo notifica per iscritto alla Compagnia, entro 14 giorni dopo il cambiamento di detentore, che rifiuta il trasferimento dell’assicurazione. Il contratto si estingue in ogni caso se la nuova licenza di circolazione viene emessa sulla base di un altro contratto d’assicurazione.
La Compagnia è autorizzata ad annullare la copertura assicurativa responsabilità civile prevista nel contratto, per iscritto, entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a cono- scenza del cambiamento di detentore. In questo caso il contratto cessa i suoi effetti quattro settimane dopo il ricevimento della dichiarazione di recesso da parte del nuovo detentore. In caso di cambiamento di detentore, la Compagnia fissa nuovamente il grado di premio al momento di tale cambiamento.
10. Pagamento del premio/ Rimborso del premio/Spese
1. Pagamento del premio:
Il premio scade ogni anno d’assicura- zione, il giorno indicato nella polizza.
Se è stato convenuto il pagamento rateale del premio, la Compagnia può percepire un supplemento per ogni rata.
2. Rimborso del premio:
a) Se il premio è stato pagato in anticipo per un determinato periodo d’assicurazione ed il contratto è stato annullato prima della fine di tale periodo, la Compagnia è tenuta a rimborsare al contraente il premio corrispondente al periodo d’assicura- zione non trascorso ed è tenuta a rinunciare ad eventuali rate non ancora pagate relative a tale periodo.
b) Il contraente non ha diritto al rimborso del premio:
– se l’assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio (danno totale);
– se disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale.
3. Spese:
In caso di ritardo nei pagamenti, un importo fino a CHF 30.– sarà messo in conto al contraente per le diffide, con un supplemento di CHF 100.– per la richiesta di ritiro delle targhe da parte dell’Ufficio della circolazione stradale. Per l’emissione della polizza, la Compagnia può riscuotere un importo di CHF 200.–.
A partire dal quarto cambio di veicolo nel corso del stesso anno assicurativo la Compagnia è autorizzata a riscuotere fino a CHF 50.– per singolo cambio di veicolo.
11. Deposito delle targhe di controllo/ Ribasso per sospensione
Se le targhe di controllo del veicolo assicurato vengono depositate presso l’autorità competente, l’assicurazione resta sospesa, sotto riserva delle eccezioni menzionate nel capoverso seguente, fino alla ripresa delle targhe di controllo.
Per i danni che non si verificano su una strada aperta alla circolazione pubblica, la garanzia assicurativa resta in vigore durante il periodo del deposito delle targhe di controllo, come segue:
– nell’assicurazione responsabilità civile e per i danni dovuti a collisioni, nell’assicurazione casco totale
[art. 41 lett. a) CGA] durante al massi- mo 6 mesi dopo il deposito delle targhe di controllo;
– per gli altri rischi assicurati nell’assi- curazione casco totale e per tutti i rischi assicurati nell’assicurazione casco parziale, durante tutto il periodo del deposito delle targhe di controllo.
Qualora il deposito delle targhe duri almeno 14 giorni consecutivi, la Compagnia accorda al contraente, alla riattivazione dell’assicurazione, un ribasso di sospensione calcolato pro rata temporis sul premio responsabilità civile della copertura casco collisione, dell’assicurazione occupanti e sul
50 % del premio della copertura casco parziale, tenendo pure conto, per l’assicurazione responsabilità civile e per la copertura casco collisione, delle disposizioni dell’art. 25 o art. 52 CGA, con deduzione della relativa tassa di sospensione.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle assicurazioni responsabilità civile con il sistema dei gradi di premio Z e alle assicurazioni casco totale con sistema del grado di premio E.
12. Targhe trasferibili
Le assicurazioni sono valide per i due veicoli designati nella polizza o nelle aggiunte eventuali, come segue:
1. per il veicolo munito regolarmente delle targhe di controllo, in modo completo;
2. per il veicolo non munito di queste targhe, solo se il danno si verifica su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
Se i due veicoli sono utilizzati contem- poraneamente su strade aperte al traffico pubblico e se in questa occasione si verifica un sinistro, la Compagnia non è tenuta al risarcimento. Se però, in base alla legislazione in materia
di circolazione stradale, la Compagnia deve intervenire per un sinistro di responsabilità civile, essa ha il diritto di esigere dal contraente e dagli assicurati il rimborso delle sue prestazioni.
13. Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali
Se il contraente o la persona assicurata violano i loro obblighi o se infrangono le regole della buona fede, cessa ogni obbligo di risarcimento da parte della Compagnia. Resta al contraente e alla persona assicurata la possibilità di provare che la violazione del contratto non sia imputabile a una colpa o che non abbia influito sul danno o sulla posizione giuridica della Compagnia.
Se l’obbligo della persona assicurata consiste nel dare informazioni o fornire dei documenti di prova [per es. negli art. 49 cpv. 1 lett. b) e 76 lett. a) e c) CGA] la sanzione prevista al capover- so 1 è applicabile solo se il beneficia- rio non inoltra le comunicazioni entro il termine previsto nel contratto. Se tale termine non è fissato, le comunicazioni devono giungere alla Compagnia entro 14 giorni. Il termine decorre dal giorno in cui la Compagnia ha chiesto per iscritto e con diffida delle conseguenze del ritardo la presentazione dei documenti.
14. Accettazione senza riserva della polizza
Se il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concorda con le convenzioni intervenute, il contraente deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento dell’atto. In caso contrario, il contenuto di questo si ritiene da lui accettato.
15. Colpa grave
Se stipulato nella polizza, la Compagnia rinuncia al diritto di regresso o di riduzione previsto per legge in base all’art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
e l’art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
in caso di eventi assicurati causati per colpa grave dal conducente del veicolo designato nella polizza, salvo se il conducente:
a) ha provocato l’evento sotto l’influenza di alcool, di droghe e/o di farmaci;
b) al momento dell’incidente, è titolare della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in prova. Le licenze di condurre straniere sono considerate come delle licenze di condurre in prova, fino a quando non sono trasformate in licenze di condurre svizzere definitive;
c) ha provocato l’evento superando la velocità massima consentita in modo particolarmente grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 XXXxx.
00. Copertura 0,0 per mille
Se stipulato nella polizza, si applicano le disposizioni seguenti:
1. Nell’aderire al gruppo di clienti 0,0 per mille, il contraente garantisce che il veicolo assicurato non sia guidato da persone in stato di ebbrezza.
2. La Compagnia accorda una riduzione del premio netto dell’assi- curazione responsabilità civile.
La riduzione del premio in vigore al momento della conclusione del contratto resta valida per tutta la durata contrattuale.
3. Hanno diritto ad una riduzione del premio tutti i contraenti il cui grado di premio responsabilità civile non supera il 100 %.
4. Sinistro in stato di ebbrezza:
se, in relazione con un sinistro, si con- stata la presenza di alcool nel sangue di un conducente, il contraente deve prendere a suo carico un importo di CHF 2 000.– in più della franchigia pattuita nel contratto e per copertura assicurativa. Inoltre perde il diritto ad una riduzione del premio e non appartie- ne più al gruppo di clienti 0,0 per mille.
17. Comunicazioni alla Compagnia
Tutte le comunicazioni alla Compagnia devono essere fatte o alla sede principale della Compagnia, o alla Direzione, o all’agenzia generale designata nell’ultima polizza (o nelle eventuali aggiunte), oppure all’indirizzo indicato al contraente. Restano riservate le comunicazioni secondo l’art. 26 cpv. 2 CGA (responsabilità civile) e l’art. 76 lett. a) CGA (assicura- zione protezione occupanti).
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18. Foro competente e diritto complementare
1. Foro competente:
A meno che per disposizioni legislative obbligatorie non siano da considerarsi competenti i tribunali del luogo dell’inci- dente, la Compagnia riconosce come foro competente per le controversie relative al presente contratto il domicilio svizzero della persona assicurata o la sede svizzera della Compagnia.
2. Diritto complementare:
In aggiunta alle presenti clausole, sono da considerarsi valide le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e della legisla- zione sulla circolazione stradale.
B. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
20. Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia accorda la protezione assicurativa contro le pretese civili avanzate nei confronti delle persone assicurate, in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, in caso di
1. morte o ferimento di persone (lesioni corporali);
2. distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali)
– in seguito all’uso del veicolo a motore designato nella polizza e dei rimorchi trainati o dei veicoli rimor- chiati dallo stesso;
– in seguito ad un infortunio della circolazione, cagionato da detti veicoli se non sono in esercizio;
– in seguito all’assistenza prestata per infortuni in cui detti veicoli sono coinvolti.
È inoltre assicurata la responsabilità civile per rimorchi sganciati secondo l’art. 2 dell’ordinanza concernente la responsabilità civile e l’assicurazione in materia di circolazione stradale (OAV).
La Compagnia accorda pure la protezione assicurativa alle persone assicurate, contro le pretese di responsabilità civile derivanti da infortuni che si verificano salendo o scendendo dal veicolo, aprendo o chiudendo le porte, il cofano motore, il tetto scorrevole, il cofano baule, come pure agganciando e sganciando un rimorchio o un veicolo rimorchiato.
Se, in seguito ad un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di un sinistro assicurato, l’assicurazione si estende anche alle spese a carico della persona
assicurata per prevenire tale pericolo tramite misure appropriate (spese di prevenzione di sinistri).
21. Persone assicurate
Sono assicurati, ai sensi dell’art. 20 CGA, il detentore e le persone per
le quali egli è responsabile conforme- mente alla legislazione sulla circola- zione stradale.
22. Prestazioni assicurate
1. L’assicurazione comprende il risarcimento delle pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate.
2. Le prestazioni della Compagnia sono limitate alle somme di garanzia indicate nella polizza, compresi gli eventuali interessi, le spese d’avvocato e di procedura.
3. Se le prestazioni massime della Compagnia sono superiori alla somma minima di copertura prevista per legge, le prestazioni della Compagnia per lesioni corporali e danni materiali, dovuti ad incendio, esplosione o energia nucleare e le spese di preven- zione per sinistri, restano limitate alla somma minima di copertura prevista per legge per ogni sinistro, compresi, ma senza pregiudizi del diritto del danneggiato, gli eventuali interessi, le spese d’avvocato e di procedura. Se la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una garanzia più elevata, questo massimo vale anche per la Compagnia. L’art. 24 cifra 4 CGA rimane riservato.
23. Franchigia
1. Franchigia convenuta:
Ad ogni sinistro, il contraente sopporta la franchigia menzionata nel contratto.
2. Franchigie supplementari:
a) Alla franchigia menzionata nel contratto si aggiungono altre franchigie e sono cumulabili, in particolare nei casi seguenti:
– se al momento dell’incidente, il conducente è titolare della licenza per allievo conducente o di una licenza
di condurre in prova. Le licenze di condurre straniere sono considerate come delle licenze di condurre in prova, fino a quando non sono trasformate in licenze di condurre svizzere definitive;
– se il conducente non fa parte dei conducenti abituali dichiarati.
b) Se sono applicabili delle franchigie e dopo che la Compagnia ha liquidato direttamente le pretese del danneggiato, il contraente è obbligato, a partire dalla prima richiesta, a rimborsarle l’indennità versata fino all’importo della franchigia convenuta, senza tener conto di chi abbia guidato il veicolo al momento del sinistro.
Se il contraente non adempie al suo obbligo di pagamento entro quattro settimane dalla relativa comunicazione della Compagnia, egli è diffidato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze in caso d’omissione, ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall’invio della diffida. Se la diffida resta senza esito, il contratto si estingue nel suo insieme con la scadenza del termine di diffida. L’assicuratore conserva il diritto alla franchigia con le spese (art. 10 cifra 3 CGA).
3. Franchigia annullata:
La franchigia a carico del contraente è annullata:
– quando la Compagnia deve versare un’indennità, benché nessuna colpa sia imputabile ad una persona assicurata (responsabilità puramente causale);
– in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
– per i sinistri che si verificano durante le lezioni di scuola guida, date da un maestro di guida autorizzato dalle autorità, o durante l’esame ufficiale, se i conducenti abituali sono stati correttamente dichiarati.
24. Restrizioni all’estensione della copertura
Sono escluse dall’assicurazione, sotto riserva del cpv. 2:
1. Le pretese del detentore verso persone per le quali egli è responsabile secondo la Legge sulla circolazione stradale (LCStr), per danni materiali da lui subiti; sono pure escluse le pretese del coniuge o del partner registrato
del detentore, dei suoi ascendenti o discendenti e dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui, per i danni materiali da loro subiti;
2. le pretese per danni al veicolo assicurato, al rimorchio, al veicolo rimorchiato o spinto, come pure per danni a cose fissate a questi
veicoli o con essi trasportate, eccetto quelle che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli e simili;
3. le pretese dei danneggiati stranieri derivanti da sinistri all’estero che accadono in occasione di corse, rally e simili competizioni, nonché di corse su circuito; per manifestazioni di questo genere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein le pretese di terzi secondo l’art. 72 cpv. 4 LCStr sono escluse soltanto se, per la rispettiva competizione, esiste l’assicurazione prescritta dalla legge;
4. le pretese derivanti da danni per i quali una copertura è data secondo la legislazione sull’energia nucleare;
5. la responsabilità civile del condu- cente del veicolo, che non possiede la necessaria licenza di condurre o che non rispetta le disposizioni previste dalla legge; inoltre, la responsabilità di persone che, prestando tutta l’attenzione d’obbligo imposta dalle circostanze, avrebbero potuto notare queste carenze;
6. in caso di corse illecite: la respon- sabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso e quella del conducente che dall’inizio della corsa sapeva o poteva sapere, prestando la dovuta attenzione, che il veicolo era stato sottratto;
7. la responsabilità civile per corse non autorizzate dall’autorità e la responsa- bilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse a cui esse non erano autorizzate;
8. salvo accordo contrario, la respon- sabilità civile derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della
legislazione svizzera sulla circolazione stradale come pure dall’uso del veicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale. L’uso è considerato professionale quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un’autorizzazione delle autorità.
Le restrizioni di cui alle cifre da 5–8 non possono essere opposte al dan- neggiato a meno che le prescrizioni legali non permettano queste restrizioni.
25. Sistemi dei gradi di premio
L’assicurazione è retta dal sistema
G o Z (vedi le tabelle che seguono). Il sistema applicabile, il premio di base ed il grado di premio che entrano in considerazione all’inizio dell’assicura- zione sono indicati nella polizza. Per
i successivi anni assicurativi il premio si calcola nel sistema G, secondo
la frequenza dei sinistri, mentre nel sistema Z è indipendente dalla stessa. Le disposizioni seguenti non hanno perciò validità per il sistema Z.
Se, nell’anno civile in cui l’assicurazione era in vigore, non è subentrato alcun sinistro per il quale la Compagnia abbia dovuto pagare o riservare un’indennità (le spese della Compa- gnia non contano), il premio per il
successivo anno d’assicurazione si calcola secondo il grado di premio direttamente inferiore, a meno che il contraente non abbia già raggiunto il grado di premio più basso.
D’altra parte, ogni sinistro che ha per conseguenza un’indennità o una riserva, causa nel successivo anno d’assicura- zione un aumento di quattro gradi di premio nel sistema G, al massimo però fino al grado di premio 34. Se il sinistro resta senza seguito, esso è considerato non avvenuto e il grado di premio è rettificato in conseguenza.
I sinistri verificatisi fra la stesura della proposta e l’inizio della copertura assicurativa saranno presi in conside- razione con la conseguente rettifica del grado di premio.
Non sono presi in considerazione:
– i sinistri per i quali la Compagnia ha dovuto versare un’indennità benché nessuna colpa sia imputabile ad una persona assicurata (responsabilità puramente causale);
– i sinistri causati in caso di corse illecite quando nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottra- zione del veicolo;
– i sinistri che il contraente stesso prende a suo carico, qualora egli rimborsi alla Compagnia l’importo della sua indennità al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione.
In caso di cambiamento di detentore la Compagnia fissa di nuovo il grado di premio del contratto, immediata- mente applicabile; così pure in caso di cambiamento di veicolo, qualora il nuovo veicolo appartenga ad un’altra categoria del precedente.
SISTEMA G | |
Grado di premio | % del premio di base |
11 | 35 % |
12 | 38 % |
13 | 41 % |
14 | 44 % |
15 | 47 % |
16 | 50 % |
17 | 54 % |
18 | 58 % |
19 | 63 % |
20 | 68 % |
21 | 73 % |
22 | 79 % |
23 | 85 % |
24 | 92 % |
25 | 99 % |
26 | 107 % |
27 | 116 % |
28 | 125 % |
29 | 135 % |
30 | 146 % |
31 | 158 % |
32 | 171 % |
33 | 185 % |
34 | 200 % |
Premio fisso indipendente dalla frequenza dei sinistri
SISTEMA Z
26. Obbligo di denuncia in caso di sinistro
La persona assicurata deve avvertire immediatamente la Compagnia per iscritto:
1. quando si verifica un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l’assicurazione;
2. quando, in relazione a un tale sinistro, sono avanzate verso il medesimo pretese di risarcimento in via giudiziale o extra giudiziale, oppure quando è iniziato contro di lui un procedimento penale.
I casi di decesso devono essere denunciati subito per telefono o fax alla Compagnia, indicando nome e indirizzo del contraente, numero della polizza, nome e indirizzo del danneg- giato, data e luogo del sinistro.
27. Trattamento del danno
La Compagnia assume a sua scelta, quale rappresentante della persona assicurata o a nome proprio le trattative con il danneggiato. In caso di sinistri sopravvenuti all’estero, la Compagnia è autorizzata ad incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti a norma della carta d’assicurazione internazionale («carta verde») o, in sua vece, di una convenzione interna- zionale e delle leggi straniere sulle assicurazioni obbligatorie. La liquida- zione delle pretese del danneggiato da parte della Compagnia è in tutti i casi impegnativa per la persona assicurata.
La persona assicurata ha l’obbligo di appoggiare la Compagnia nell’accerta- mento dei fatti e di astenersi da ogni arbitraria presa di posizione circa le pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). In particolare modo, essa non deve né riconoscere doman- de di indennità, né effettuare paga- menti al danneggiato; inoltre, deve lasciare alla Compagnia la cura di
un processo civile.
28. Regresso
Fino all’importo delle sue prestazioni, comprese le spese di avvocato e giudiziarie da essa pagate, la Compa- gnia ha il diritto di regresso verso il contraente e la persona assicurata nella misura in cui il presente contratto, la legislazione sulla circolazione stradale o la legge federale sul contratto di assicurazione l’autorizzano a rifiutare o a ridurre le sue prestazioni. Questa regola è applicabile in caso d’inosservanza delle disposizioni contrattuali in caso di:
– uso abusivo del veicolo di sostituzione (art. 3 cpv. 3 CGA);
– uso contemporaneo su strade aperte alla circolazione pubblica dei due veicoli assicurati con targhe trasferibili (art. 12 cpv. 2 CGA);
– restrizioni all’estensione della copertura (art. 24 cifre 5–8 CGA);
– infrazione agli obblighi contrattuali in occasione di sinistro (art. 13 CGA);
– sinistro causato per colpa grave.
La Compagnia ha pure il diritto di regresso verso il contraente e la persona assicurata quando, sulla base della carta d’assicurazione internazio- nale («carta verde») o, in sua vece,
di una convenzione internazionale o delle leggi straniere sulle assicurazioni obbligatorie, dopo la cessazione dell’assicurazione essa deve ancora versare delle indennità.
Se, in più, ciò è stipulato nella poliz- za, si applicano le disposizioni seguenti:
29. Protezione del bonus
Il primo sinistro registrato in un anno civile (vedi art. 25 cpv. 2 CGA) completo o parziale non provoca alcun aumento del grado di premio, se si tratta di un sinistro che influirebbe sul grado di premio.
Il supplemento del premio per la protezione del bonus dipende dal grado del premio in vigore.
C. ASSICURAZIONE CASCO
40. Oggetto dell’assicurazione
Sono assicurati i danni che, indipen- dentemente dalla volontà del contraente o del conducente, colpiscono il veicolo dichiarato come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e gli attrezzi che gli appartengono. Per i veicoli vale quanto segue: gli equipaggiamenti e gli accessori non compresi nell’equipag- giamento normale di serie e per i quali deve essere pagato un supplemento di premio, sono indennizzati, senza che una convenzione speciale sia stata pattuita, sino a concorrenza di un valore totale pari al 10 % del prezzo di catalogo del veicolo dichiarato.
Se in caso di sinistro si rivela che il valore degli equipaggiamenti e acces- sori summenzionati è superiore al
10 % del prezzo di catalogo oppure alla cifra percentuale menzionata nella polizza, la Compagnia indennizza anche tale eccedenza di valore, sino a con- correnza di un ulteriore 10 % del prezzo di catalogo, purché si tratti di equipag- giamenti che non esistevano al momento della conclusione del contratto.
Gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendente- mente dall’uso del veicolo non sono assicurati; come pure i supporti di im- magine, di dati e di suono.
41. Definizione dei danni assicurabili
a) Xxxxx di collisione: quelli causati dall’azione repentina violenta e invo- lontaria di una forza esterna (per es. urto, collisione, caduta, sprofondamen- to), purché non si tratti di danni men- zionati all’art. 41 lett. b)–j) di seguito.
I danni dovuti a graffi, compresa la lacerazione di tetti in tela o simili, sono danni da collisione assicurati, a condizione che siano stati causati
da veicoli a motore, rimorchi, biciclette, veicoli equiparabili o biciclette per bambini, monopattini compresi;
b) Danni da furto: la scomparsa, la distruzione od il deterioramento delle cose assicurate in seguito a furto, sottrazione per uso o rapina, come pure la distruzione od il deterioramento, in occasione di un tentativo delle suddette infrazioni. Sono tuttavia esclusi i danni per effetto di appropria- zione indebita;
c) Danni da incendio: quelli causati da incendio (ma non da bruciature che non sono cagionate da un vero e proprio incendio), da cortocircuito, da esplosione (eccetto i danni cagio- nati dallo scoppio delle gomme) e
da fulmine. Sono anche assicurati i danni consecutivi alle operazioni
di spegnimento;
d) Danni da forze della natura: quelli cagionati dall’azione immediata di sassi o rocce che cadono sul veicolo, cedimenti di terreno, valanghe, pressione di masse di neve, tempeste (vento di almeno 75 km/ora), grandine, piene ed inondazioni. Tutti gli altri danni da forze della natura sono esclusi;
e) Xxxxx in seguito alla caduta di una massa di neve: quelli causati direttamente dalla caduta di una massa di neve o di ghiaccio sul veicolo;
f) Danni ai vetri: la rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto, come pure del tetto in vetro (compresi i materiali utilizzati al posto del vetro). Tale enumerazione è esaustiva. Non è versata alcuna indennità quando il veicolo non è riparato.
Mediante una speciale convenzione viene coperta la rottura dei vetri e delle lampadine dei fari o dei fari allo xeno, ad eccezione dei danni causati da difetti interni o dalla normale usura;
g) Xxxxx causati da animali: quelli che sono causati unicamente da una collisione con un animale. In quanto agli altri danni, che soltanto indiretta- mente si riallacciano ad una tale collisione o ad una manovra di scansamento, si tratta di danni di collisione ai sensi dell’art. 41 lett. a) e 48 CGA e non sono, di conseguenza, assicurati sotto la presente disposizione. Riserva è fatta per le disposizioni dell’art. 49 CGA, ultimo capoverso;
Danni causati dalle martore: sono assimilati ai danni da animali i danni causati da morsicature di martore a condotti, cavi, tubi e guarnizioni di gomma del veicolo assicurato. Sono parimenti assicurati i danni consecutivi che sono in relazione con i danni summenzionati, quali i danni causati dalla mancanza di olio o dall’assenza di acqua refrigerante. Tuttavia, l’art. 44 lett. b) CGA non è applicabile;
h) Danni causati da scherzi o malevolenza di terzi: danneggiamento di elementi fissati all’esterno del veicolo parcheggiato, ossia: la rottura dell’antenna, degli specchietti retrovi- sori, dei tergicristalli o dei dispositivi ornamentali, come pure taglio delle gomme, applicazione o spargimento sul veicolo di colori o altre sostanze e introduzione di sostanze nocive nel serbatoio del carburante. Tale enume- razione è esaustiva. Sono esclusi i danni dovuti a collisione;
i) Aerei che si schiantano al suolo od effettuano un atterraggio di fortuna: danni causati da aerei, veicoli spaziali, missili o parti di questi – che si schiantano al suolo od effettuano un atterraggio di fortuna;
j) Danni da azioni di soccorso: quelli arrecati alle parti interne del veicolo
in seguito all’assistenza prestata a per- sone vittime di un infortunio. La Com- pagnia paga la pulitura dell’interno del veicolo sino ad un importo massimo
di CHF 2 000.–.
Riserva è fatta per le disposizioni dell’art. 44 CGA.
42. Genere d’assicurazione
1. Assicurazione casco totale: Essa copre tutti i danni definiti all’art. 41 CGA.
2. Assicurazione casco parziale: Essa copre tutti i danni definiti all’art. 41 lett. b)–j) CGA, eccetto i danni di collisione [art. 41 lett. a) CGA].
3. Assicurazione casco parziale-plus:
Essa copre tutti i danni casco parziale [art. 41 lett. b)–j) CGA] e inoltre, ogni anno civile, la copertura è estesa ai danni di collisione [art. 41 lett. a) CGA], per una durata di 24 giorni consecutivi. Il contraente è obbligato a comunicare per iscritto alla Compagnia l’inizio dell’ampliamento della copertura (estensione ai danni di collisione) che desidera. La copertura d’assicurazione inizia alla data annunciata, al più presto all’indomani della ricezione da parte della Compagnia del modulo, e può durare al massimo 24 giorni consecu- tivi. Se il contratto inizia dopo il 30 giugno, il diritto all’ampliamento della copertura è al massimo di 12 giorni consecutivi durante l’anno civile in corso. In caso d’assicurazione di targhe trasferibili, si considera assicurato per danni di collisione
il veicolo munito di targhe trasferibili al momento del sinistro.
L’assicurazione casco parziale-plus è valida solo per i sinistri che sono stati segnalati alla Compagnia durante il periodo di estensione della copertura.
Una franchigia contrattuale sarà dedotta ad ogni caso di sinistro.
43. Estensioni della copertura
1. Effetti personali e trattamento veterinario di animali domestici:
In caso di inclusione, la Compagnia paga fino all’importo previsto nella polizza, per ogni sinistro, le spese di:
– rimpiazzo o riparazione degli effetti personali trasportati dagli occupanti: in caso di scomparsa, distruzione o danneggiamento in relazione con un danno coperto arrecato al veicolo stesso ed in caso di furto. In caso di furto, gli effetti rubati dovevano trovarsi nel veicolo chiuso a chiave (finestrini inclusi). Sono esclusi dall’assicurazione: i supporti di suono e altri supporti di dati, i gioielli ed oggetti preziosi, il denaro in contanti, i biglietti di banca, le cartevalori (ivi compresi i buoni per benzina), i libretti di risparmio e le cose che servono all’esercizio di una professione, come utensili o campionari;
– trattamento veterinario di animali domestici trasportati dagli occupanti del veicolo, a causa di lesioni riportate da tali animali in seguito ad un danno arrecato al veicolo assicurato. Sono esclusi i danni in relazione con il trasporto di animali.
2. Noleggio di un veicolo di sostituzione:
In caso d’inclusione, la Compagnia rimborsa, in base alla tariffa ufficiale, le spese effettive di noleggio di un veicolo dello stesso valore di quello assicurato, durante il periodo neces- sario per eseguire le riparazioni che derivano da un danno assicurato.
L’indennizzo ammonta al massimo a CHF 1 000.–. Questa copertura è valevole anche in caso di danno totale o di furto del veicolo.
3. Danni causati ai veicoli parcheggiati:
a) Parking-Plus
In caso d’inclusione, la Compagnia risarcisce i danni causati da scono- sciuti al veicolo parcheggiato. Per questa copertura speciale vale quanto segue:
– un sinistro non provoca un aumento nel sistema dei gradi di premio;
– la garanzia copre al massimo due sinistri avvenuti e dichiarati per anno di assicurazione.
La copertura Parking-Plus per danni causati ai veicoli parcheggiati vale fino alla data menzionata sulla polizza, in seguito si trasforma automaticamente in copertura Parking.
b) Parking
La copertura Parking corrisponde alla copertura Parking-Plus, con le restrizioni seguenti:
– la garanzia copre al massimo un sinistro avvenuto e dichiarato per anno di assicurazione;
– il risarcimento massimo per sinistro è limitato a CHF 2 000.–.
4. Libera scelta dell’officina:
In caso d’inclusione, nell’contratto, della libera scelta dell’officina, lo contraente può far riparare il proprio veicolo in un garage di sua scelta per i danni di collisione (art. 41 lett. a) e i
danni causati ai veicoli parcheggiati (art. 43 cifra 3). In caso contrario, la Compagnia stabilisce il luogo di riparazione e organizza essa.
44. Restrizioni all’estensione della copertura
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificano quando il veicolo è utilizzato per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale, a meno che la polizza od un’aggiunta a questa non preveda la copertura di tali danni;
b) i danni causati agli organi meccanici del veicolo, indipendentemente da qualsiasi forza esterna, in particolare i danni causati dai carichi, da rottura o logorio del materiale, rottura di molle provocata dalle scosse subite dal veicolo durante la circolazione su strada; i danni causati dalla mancanza di olio, dalla mancanza o dal gelo dell’acqua refrigerante, anche se la mancanza d’olio o d’acqua refrigerante è imputabile ad un evento assicurato (tale esclusione non è applicabile in caso di furto del veicolo);
c) i danni causati durante la guida da un conducente che non possiede la necessaria licenza di condurre o che non rispetta le disposizioni previste dalla legge, se lo contraente, prestan- do tutta l’attenzione d’obbligo imposta dalle circostanze, avrebbe potuto notare queste carenze;
d) i danni:
– in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e dalle misure che ne conseguono, come pure in caso
di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo; la Compagnia risponde dei danni soltanto se il contraente prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi;
– in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle misure che ne conseguono, a meno che il contraente o, se del caso, il conducente provi in modo attendibile di aver preso tutte le misure da lui dovute per evitare il danno;
e) i danni durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità;
f) i danni causati durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici
di circolazione destinate a tali scopi, e in caso di partecipazione a corse di allenamento o a competizioni fuori- strada o durante dei corsi di guida.
Tuttavia, i danni causati durante spostamenti in Svizzera in occasione di lezioni prescritte dalla legge e date da istruttori diplomati sono assicurati;
g) il deprezzamento, la minore efficacia funzionale, la diminuita possibilità d’uso, come pure la privazione d’uso del veicolo;
h) i danni alla batteria dovuti a cortocir- cuito, ad apparecchi elettrici/elettronici e componenti causati da difetti interni; i danni arrecati alle gomme in seguito al loro scoppio, se tali danni non sopravvengono contemporaneamente ad altri coperti dall’assicurazione.
45. Prestazioni assicurate
a) La Compagnia copre le spese di riparazione del danno e i costi per il recupero e il trasporto all’officina più vicina idonea per la riparazione del danno. Per i veicoli di età inferiore a cinque anni al momento del sinistro, vale ciò che segue: quando la cattiva manutenzione, il logorio o i danni preesistenti hanno notevolmente aumentato le spese di riparazione, oppure quando con la riparazione è notevolmente migliorato lo stato dei veicoli, il contraente deve sopportare una parte equa di queste spese, fissata dalla perizia.
b) Tutti i rischi assicurati con valore venale maggiorato dell’assicurazione casco (rischio di collisione e/o rischi dell’assicurazione casco parziale), secondo l’art. 41 CGA, sono risarciti come segue:
1. se le spese di riparazione raggiun- gono o sorpassano,
– nei primi due anni di esercizio, il 65 % dell’indennità risultante dalla tabella qui sotto;
– dopo più di due anni di esercizio,
il valore di base del veicolo al momen- to del sinistro, come definito dalle direttive di tassazione dell’Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI); oppure
2. se il veicolo scomparso non può essere ritrovato entro 30 giorni dal ricevimento dell’annuncio di sinistro in forma scritta, la Compagnia versa la seguente indennità:
Anno di esercizio | Indennità (con valore venale maggiorato) |
nel 1° anno | 95 % del prezzo di catalogo |
nel 2° anno | 95–90 % del prezzo di catalogo |
nel 3° anno | 90–80 % del prezzo di catalogo |
nel 4° anno | 80–70 % del prezzo di catalogo |
nel 5° anno | 70–60 % del prezzo di catalogo |
nel 6° anno | 60–50 % del prezzo di catalogo |
nel 7° anno | 50–40 % del prezzo di catalogo |
dopo 7 anni | valore venale |
Se l’indennità è superiore al prezzo pagato dal contraente per l’acquisto del veicolo, soltanto tale prezzo gli è rimbor- sato, ma al minimo il valore venale.
Per i veicoli di cui il valore venale al momento del sinistro, come è definito dalle direttive di tassazione dell’Asso- ciazione svizzera degli esperti auto veicoli indipendenti (ASEAI), supera il valore venale maggiorato secondo
la tabella sopraccitata, la Compagnia rimborsa il valore venale, ma al massimo il prezzo pagato per il veicolo.
Possono essere dedotti dall’indennità la franchigia secondo l’art. 48 CGA e il valore del relitto secondo l’art. 46 CGA. L’art. 47 CGA di seguito resta riservato.
La Compagnia si riserva il diritto di fornire all’assicurato un nuovo veicolo.
Per anno di esercizio s’intende ogni periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Nel corso di un anno di esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro è computato proporzionalmente.
Per prezzo di catalogo s’intende il prezzo di catalogo ufficiale valevole al momento della costruzione del veicolo. Se non esiste un tale prezzo di catalogo (es. per costruzioni speciali) è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo.
Le regole di questo capoverso b) si applicano ugualmente agli equipag- giamenti speciali ed accessori.
c) Per tutti i rischi assicurati senza valore venale maggiorato dell’assi- curazione casco (rischio di collisione e/o rischi dell’assicurazione casco parziale), secondo l’art. 41 CGA, la Compagnia paga, per uno dei rischi descritti all’art. 41 lett. a)–i) CGA, le spese di riparazione, ma al massimo il valore venale del veicolo, deduzione fatta del valore del relitto. Per valore venale del veicolo dichiarato s’intende il suo prezzo di catalogo, deducendo il deprezzamento dovuto all’età, all’uso o all’usura o ad altri motivi. Se non è possibile accordarsi sul valore venale, il calcolo è effettuato in base alle direttive di tassazione dell’ASEAI, valevoli per il veicolo dichiarato.
46. Relitto
Dall’indennità (dedotta la franchigia secondo l’art. 48 CGA) si deduce sempre il valore del relitto (cioè del veicolo non riparato). Se questo valore non è dedotto dall’ammontare dell’in- dennità, il relitto o il veicolo diventano, dopo versamento dell’indennità, proprietà della Compagnia.
47. Prestazioni supplementari
a) Per un sinistro assicurato, la Compagnia rimborsa i diritti doganali che il contraente è tenuto a pagare.
b) In caso di sinistro assicurato, la Compagnia rimborsa sino a concor- renza degli importi seguenti:
– CHF 750.– per sinistri verificatisi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
– CHF 1 500.– per sinistri verificatisi all’estero, nei limiti territoriali dell’assi- curazione;
le spese causate dal sinistro al conducente ed ai passeggeri del veicolo assicurato:
– per pernottamento e viaggio di ritorno xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
– per il trasporto del veicolo in Svizze- ra, qualora questo non possa essere ricondotto dal conducente stesso.
48. Franchigia
1. Franchigia pattuita:
Ad ogni sinistro la franchigia pattuita è dedotta dall’indennità. Se un veicolo trattore e un suo rimorchio sono assicurati e subiscono simultanea- mente un danno di collisione [art. 41 lett. a) CGA], sarà applicata soltanto la franchigia prevista per il veicolo. Tale franchigia non è dedotta in caso
di sinistro di collisione all’estero, se nessuna colpa è imputabile alla persona assicurata. Ciò presuppone che il contraente ceda alla compagnia i suoi diritti verso il responsabile per permettere di esigere la franchigia da quest’ultimo.
2. Franchigie supplementari:
Alla franchigia menzionata nel contratto si aggiungono altre franchigie e sono cumulabili, in particolare nei casi seguenti:
– se al momento dell’incidente, il conducente è titolare della licenza per allievo conducente o di una licenza
di condurre in prova. Le licenze di condurre straniere sono considerate come delle licenze di condurre in prova, fino a quando non sono trasformate in licenze di condurre svizzere definitive;
– se il conducente non fa parte dei conducenti abituali dichiarati;
– se il contraente non fa organizzare dalla Compagnia la riparazione dei danni ai vetri del proprio veicolo. In questo caso, la franchigia supplemen- tare è di CHF 200.–;
– se il contraente non fa organizzare dalla Compagnia la riparazione dei danni di collisione e dei danni ai veicoli parcheggiati. In questo caso, la franchigia supplementare è di CHF 200.–. Questa franchigia non si
applica se la copertura complementare per la libera scelta dell’officina è menzionata nella polizza.
49. Obblighi del contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, il contraente deve, pena la decadenza di ogni suo diritto all’assicurazione:
a) avvertire immediatamente la Compagnia in modo che essa possa accertare i danni prima dell’inizio delle riparazioni. Il contraente non
è obbligato ad avvertire la Compagnia se il veicolo subisce, all’estero, dei danni il cui costo a carico dell’assicu- razione non oltrepasserà CHF 1 000.–;
b) trasmettere alla Compagnia, senza ritardo e debitamente compilato, il modulo che gli è stato rilasciato e fornire tutte le informazioni complementari richiestegli per l’accertamento del caso.
Se un accordo sul preventivo o sul metodo di riparazione non è raggiunto, la Compagnia ha il diritto di designare essa stessa le officine nelle quali dovrà essere eseguita la riparazione.
La Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione se, nonostante una sua domanda scritta che menziona le conseguenze del ritardo, il contraente non fornisce entro otto giorni tutte le informazioni richiestegli sulle circo- stanze del sinistro o se, entro lo stesso lasso di tempo, non inoltra alla Compagnia i documenti che permettano di stabilire i danni.
In caso di furto del veicolo o di effetti personali, se assicurati, la persona assicurata deve avvertire immediata- mente la polizia e deve sporgere denuncia contro l’autore del delitto.
Se un veicolo rubato è ritrovato entro 30 giorni, il contraente è obbligato a riprenderlo, dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese della Compagnia.
In caso di danni causati da forze della natura che si verificano all’estero, il contraente deve fornire alla Compagnia un documento ufficiale attestante i fatti.
In caso di danni causati da animali, la persona assicurata deve subito aver cura che organi statali, come polizia, guardiacaccia, ecc., stendano un verbale sulle circostanze dell’infortunio.
In caso di omissione, sarà possibile richiedere un’indennità per la collisione solo in caso di assicurazione casco totale (art. 42 cifra 1 CGA).
50. Commissione arbitrale
I tribunali ordinari sono competenti in merito ad ogni contestazione
riguardante l’obbligo della Compagnia di versare un’indennità.
Sulle contestazioni riguardanti l’ammontare delle prestazioni delibera invece una commissione arbitrale composta da due esperti, uno desi- gnato dal contraente o dagli aventi diritto, l’altro dalla Compagnia. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito nei 14 giorni in cui vi è stata invitata a farlo tramite lettera raccomandata, questo perito sarà nominato, su richiesta dell’altra parte, dal Presidente del tribunale. La com- missione arbitrale stabilisce l’ammon- tare dell’indennità. Le conclusioni a cui pervengono gli esperti, nell’ambito delle loro competenze, impegnano le parti, a meno che non sia provato che esse non corrispondono alla realtà.
In caso di disaccordo, gli esperti nominano un arbitro; se i due esperti non si accordano sulla scelta dell’arbi- tro, questi è scelto dai tribunali ordinari. Incomberà all’arbitro decidere sui punti di disaccordo dei due rappor- ti. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito ed ambedue per metà quelle dell’arbitro.
51. Cessione di diritti e costituzione in pegno
Senza il consenso formale della Compagnia, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere
né xxxxxx, né dati in pegno prima di essere fissati definitivamente.
52. Sistemi dei gradi di premio
L’assicurazione casco parziale non è sottomessa a nessun tipo di sistema dei gradi di premi. La copertura casco collisione è retta dai sistemi S oppure E (vedi tabelle a lato). La polizza indica il sistema applicabile, il premio di
base e il grado di premio applicabile all’inizio dell’assicurazione. Per gli anni d’assicurazione seguenti, il premio del sistema S varia in funzione dei sinistri, mentre quello del sistema E ne è indipendente. Di conseguenza, le seguenti disposizioni non si applica- no al sistema E.
Se, nel corso di un anno civile durante il quale l’assicurazione era in vigore, non si è verificato alcun sinistro per il quale la Compagnia abbia dovuto pagare o riservare un’indennità (le spese della Compagnia non contano), il premio per il successivo anno d’assicurazione si calcola secondo il grado di premio inferiore più vicino, salvo se il contraente non abbia già raggiunto il grado più basso.
Inversamente, ogni sinistro per il quale la Compagnia ha pagato un’indennità o costituito una riserva, causa nell’anno d’assicurazione seguente un aumento di quattro gradi di premio nel sistema S, ma al massimo fino al grado di premio 34. Un sinistro che resta senza seguito è considerato non verificatosi; la Compagnia rettifica di conseguenza il grado di premio.
Si terrà conto dei sinistri che si verificano fra la stesura della proposta e l’inizio dell’assicurazione, tramite una corre- zione a posteriori del grado di premio.
Non sono presi in considerazione:
– i sinistri secondo l’art. 41 lett. b)–j) CGA;
– i sinistri per i quali l’assicurazione ha dovuto versare delle prestazioni benché nessuna colpa sia imputabile ad una persona assicurata e l’indennità del valore venale sia stata fornita dal responsabile o dal suo assicuratore responsabilità civile come riconosci- mento della propria e unica colpa;
– i sinistri causati in caso di corse illecite quando nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottra- zione del suo veicolo;
– i sinistri che il contraente prende a suo carico, qualora egli rimborsi alla Compagnia l’importo della sua indennità, al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione.
In caso di cambiamento di detentore, la Compagnia fissa di nuovo il grado di premio del contratto, nel momento in cui ha luogo tale cambiamento.
In caso di cambiamento di veicolo, il grado di premio è trasferito sul nuovo veicolo.
SISTEMA S | |
Grado di premio | % del premio di base |
11 | 35 % |
12 | 38 % |
13 | 41 % |
14 | 44 % |
15 | 47 % |
16 | 50 % |
17 | 54 % |
18 | 58 % |
19 | 63 % |
20 | 68 % |
21 | 73 % |
22 | 79 % |
23 | 85 % |
24 | 92 % |
25 | 99 % |
26 | 107 % |
27 | 116 % |
28 | 125 % |
29 | 135 % |
30 | 146 % |
31 | 158 % |
32 | 171 % |
33 | 185 % |
34 | 200 % |
Premio fisso indipendente dalla frequenza dei sinistri
SISTEMA E
53. Copertura d’assicurazione automatica
Al momento del rilascio di un attestato d’assicurazione e dell’autorizzazione ufficiale da parte dell’ufficio competen- te, la Compagnia accorda una copertura casco totale per 21 giorni per i veicoli fino a 4 anni e una copertura casco parziale per i veicoli da 5 a 10 anni.
L’assicurazione casco preventiva vale per veicoli da turismo il cui prezzo di catalogo (compreso degli equipaggia- menti speciali) non oltrepassa i
CHF 150 000.–. In caso di danno di collisione, il contraente deve sopportare i primi CHF 1 000.– dell’indennità.
Inoltre, questa protezione è assicurata soltanto se il contratto d’assicurazione casco parziale o casco totale è concluso entro 21 giorni.
Se, in più, ciò è stipulato nella polizza, sono valevoli le disposizio- ni seguenti:
54. Protezione del bonus
Il primo sinistro registrato in un anno civile (vedi art. 52 cpv. 2 CGA) completo o parziale, non provoca alcun aumento del grado di premio, se si tratta di un sinistro che influirebbe sul grado di premio.
Il supplemento del premio per la protezione del bonus dipende dal grado del premio in vigore.
D. ASSICURAZIONE PROTEZIONE OCCUPANTI
60. Oggetto dell’assicurazione
1. La Compagnia accorda la protezione assicurativa contro gli infortuni in relazione causale con l’utilizzazione del veicolo assicurato. Sono pure coperti gli infortuni subiti salendo o scendendo dal veicolo, come pure quelli verificatisi durante riparazioni d’emergenza o altre manipolazioni simili eseguite sull’autoveicolo in corso di viaggio nonché l’assistenza portata in corso di viaggio nel traffico stradale.
2. Definizione di infortunio:
È considerato infortunio l’azione repentina, involontaria e lesiva che col- pisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a) fratture;
b) lussazioni di articolazioni;
c) lacerazioni del menisco;
d) lacerazioni muscolari;
e) stiramenti muscolari;
f) lacerazioni dei tendini;
g) lesioni dei legamenti;
h) lesioni del timpano.
61. Restrizioni all’estensione della copertura
Sono esclusi dall’assicurazione, anche se cagionati da un evento ai sensi dell’art. 60 CGA, le lesioni corporali, rispettivamente gli attacchi alla salute che la persona assicurata subisce:
1. a seguito di eventi bellici
– in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
– all’estero, salvo che l’infortunio si verifichi entro un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui la persona assicurata soggiorna e che lei stessa sia sorpresa dallo scoppio di eventi bellici;
2. a seguito di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione d’assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, salvo che la persona assicurata provi in modo attendibile che non vi ha preso parte in modo attivo o come agitatore accanto ai fautori di tali agitazioni;
3. a seguito di terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
4. a seguito della perpetrazione intenzionale o tentata di xxxxxxx e xxxxxxx;
5. i danni causati durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tali scopi, e in caso di partecipazione a corse di allenamento o a competizioni fuori-
strada o durante delle lezioni di guida. Tuttavia, i danni causati durante spostamenti in Svizzera in occasione di corsi di guida prescritti dalla legge e dati da istruttori diplomati sono assicurati;
6. infortuni che si verificano mentre il veicolo era requisito dalle autorità civili o militari;
7. a seguito di radiazioni ionizzanti d’ogni genere e in particolare dall’ener- gia nucleare, ad eccezione delle irradiazioni rese necessarie da un infortunio assicurato;
8. a seguito dell’uso intenzionale di sostanze farmaceutiche, chimiche o di droghe, senza motivo medico.
Riduzione delle prestazioni per sovraccarico:
se in un incidente il numero di passeg- geri del veicolo dichiarato risulta maggiore del numero massimo dei posti a sedere indicati nella licenza di circolazione, la Compagnia ridurrà
le sue prestazioni in proporzione al suddetto numero massimo dei posti rispetto a quello dei passeggeri.
62. Persone assicurate
Sono assicurate le persone menzio- nate nella polizza (o in eventuali aggiunte alla stessa).
63. Persone non assicurate
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. i conducenti che non possiedono la necessaria licenza di condurre o che non rispettano le disposizioni previste dalla legge; passeggeri che, prestando tutta l’attenzione d’obbligo imposta dalle circostanze, avrebbero potuto notare queste carenze;
2. le persone che utilizzano il veicolo senza l’autorizzazione del proprietario o del detentore, oppure che usano
il veicolo a loro affidato per corse alle quali esse non sono autorizzate.
Quest’esclusione vale per gli occupanti solo quando questi sono a conoscen- za dell’utilizzazione illecita del veicolo.
64. Morte
Se la persona assicurata muore in seguito ad un infortunio coperto
ai sensi degli art. 60 CGA e seguenti, entro cinque anni dal giorno dell’infor- tunio, la Compagnia paga la somma assicurata in caso di morte alle persone enumerate nelle cifre 1–3, nell’ordine qui sotto indicato, essendo ogni categoria beneficiaria in mancanza di quella che la precede:
1. metà ciascuno: al coniuge, rispetti- vamente al partner registrato, in mancanza al concubino, e ai figli, ritenuto che l’indennità è ripartita a metà tra queste due categorie di aventi diritto (ai figli in parti uguali); in caso di decesso di uno dei figli, la sua parte sarà versata ai suoi discendenti. Se non esistono figli, l’intera somma pagabile in caso di morte spetta al coniuge, rispettivamente al partner registrato o al concubino; se non esiste un coniuge, rispettivamente un partner registrato o un concubino, l’intera somma pagabile in caso di morte spetta ai figli, in parti uguali;
2. in parti uguali: ai genitori;
3. in parti uguali: ai fratelli e sorelle; in mancanza di un fratello o di una sorella, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti.
I figliastri, i figli adottivi e i figli xxxxxxxx sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli elettivi quelli che
al momento dell’infortunio possono considerarsi accolti per assumerne gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.
Il concubino, anche dello stesso sesso, è assimilato al coniuge a condizione di provare che alla data del decesso dell’assicurato, la convivenza sia perdurata almeno per 5 anni, senza interruzione.
Se la persona assicurata non ha ancora compiuto 16 anni di età, la prestazione in caso di morte ammonta al massimo a CHF 10 000.–.
In mancanza dei superstiti summen- zionati saranno indennizzate soltanto le spese di sepoltura, fino al 25 % della somma per il caso di morte, purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsa- bile.
Se un uomo o una donna vedova o divorziata lascia tre o più figli in età inferiore ai 20 anni, la somma di assicurazione viene raddoppiata. In tal caso, se la vittima lascia anche
il coniuge o il partner convivente, metà dell’indennità raddoppiata è versata
al coniuge o al concubino, e l’altra metà ai figli.
65. Invalidità
Se l’infortunio provoca un’invalidità presunta permanente, la Compagnia paga un’indennità calcolata nel seguente modo:
A. Determinazione del grado d’invalidità:
1. Il grado d’invalidità fissato per i casi sottostanti è vincolante.
In caso di perdita totale o di incapacità totale dell’uso:
delle due braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi | 100 % |
di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede | 100 % |
di un braccio all’altezza o al disopra del gomito | 70 % |
di un avambraccio o di una mano | 60 % |
di un pollice | 22 % |
di un indice | 14 % |
di un altro dito | 8 % |
di una gamba all’altezza o al disopra del ginocchio | 60 % |
di una gamba al disotto del ginocchio | 50 % |
di un piede | 40 % |
della vista dei due occhi | 100 % |
della vista d’un occhio | 30 % |
della vista d’un occhio, se quella dell’altro occhio era già persa completamente prima del verificarsi del caso d’assicurazione | 70 % |
dell’udito dei due orecchi | 60 % |
dell’udito d’un orecchio | 15 % |
dell’udito d’un orecchio, se quello dell’altro orecchio era già perso completamente prima del verificarsi del caso d’assicurazione | 45 % |
2. In caso di perdita parziale o d’incapacità parziale dell’uso, il grado d’invalidità è ridotto proporzionalmente.
3. In caso di perdita simultanea o d’incapacità simultanea dell’uso di più parti del corpo, il grado d’invalidità
si ottiene dall’addizione delle singole percentuali; il grado d’invalidità
non può tuttavia oltrepassare il 100 %.
4. Se le parti del corpo colpite dall’in- fortunio erano già prima di questo parzialmente perse o prive della loro capacità funzionale, il grado d’invalidità preesistente, calcolato in base ai principi qui sopra, sarà dedotto da quello determinato dopo l’infortunio.
5. Nei casi non previsti qui sopra,
il grado d’invalidità è determinato in base a un accertamento medico tenendo conto anche delle percentuali menzionate sotto la cifra 1.
6. Si procede a stabilire il grado d’invalidità solo quando Io stato della persona assicurata può presumersi definitivo, al più tardi però cinque anni dopo la data dell’infortunio.
B. lnvalidità semplice o progressiva: Il capitale d’invalidità è calcolato secondo la variante A (invalidità progressiva). L’assicurazione con invalidità progressiva non è valida per le persone che al momento dell’infortunio hanno 65 anni compiuti. Per queste persone il capitale d’invalidità è calcolato secondo la variante B (invalidità semplice).
Grado d’inv. % | Capitale secondo variante | |
A in % | B in % | |
26 | 28 | 26 |
27 | 31 | 27 |
28 | 34 | 28 |
29 | 37 | 29 |
30 | 40 | 30 |
31 | 43 | 31 |
32 | 46 | 32 |
33 | 49 | 33 |
34 | 52 | 34 |
35 | 55 | 35 |
36 | 58 | 36 |
37 | 61 | 37 |
38 | 64 | 38 |
39 | 67 | 39 |
40 | 70 | 40 |
41 | 73 | 41 |
42 | 76 | 42 |
43 | 79 | 43 |
44 | 82 | 44 |
45 | 85 | 45 |
46 | 88 | 46 |
47 | 91 | 47 |
48 | 94 | 48 |
49 | 97 | 49 |
50 | 100 | 50 |
51 | 105 | 51 |
52 | 110 | 52 |
53 | 115 | 53 |
54 | 120 | 54 |
55 | 125 | 55 |
56 | 130 | 56 |
57 | 135 | 57 |
Il capitale, espresso in percento della somma d’assicurazione pattuita per l’invalidità, ammonta a:
Grado d’inv. % | Capitale secondo variante | |
A in % | B in % | |
58 | 140 | 58 |
59 | 145 | 59 |
60 | 150 | 60 |
61 | 155 | 61 |
62 | 160 | 62 |
63 | 165 | 63 |
64 | 170 | 64 |
65 | 175 | 65 |
66 | 180 | 66 |
67 | 185 | 67 |
68 | 190 | 68 |
69 | 195 | 69 |
70 | 200 | 70 |
71 | 205 | 71 |
72 | 210 | 72 |
73 | 215 | 73 |
74 | 220 | 74 |
75 | 225 | 75 |
76 | 230 | 76 |
77 | 235 | 77 |
78 | 240 | 78 |
79 | 245 | 79 |
80 | 250 | 80 |
81 | 255 | 81 |
82 | 260 | 82 |
83 | 265 | 83 |
84 | 270 | 84 |
85 | 275 | 85 |
86 | 280 | 86 |
87 | 285 | 87 |
88 | 290 | 88 |
89 | 295 | 89 |
90 | 300 | 90 |
91 | 305 | 91 |
92 | 310 | 92 |
93 | 315 | 93 |
94 | 320 | 94 |
95 | 325 | 95 |
96 | 330 | 96 |
97 | 335 | 97 |
98 | 340 | 98 |
99 | 345 | 99 |
100 | 350 | 100 |
C. Danni estetici:
Se l’infortunio provoca una deforma- zione permanente grave del corpo umano (danni estetici, quali cicatrici per es.) per la quale non è dovuta alcu- na indennità d’invalidità secondo le lettere A e B qui sopra, ma che tuttavia pregiudica l’avvenire economico o la posizione sociale della persona assicurata, la Compagnia versa in caso di deturpamento del viso il 10 % della somma di assicurazione prevista nella polizza per l’invalidità, e il 5 %
di tale somma in caso di deturpamento di altre parti del corpo normalmente visibili. Le prestazioni per tali danni non ammontano in alcun caso a più
di CHF 10 000.–.
D. Esigibilità:
Le prestazioni dovute sono esigibili non appena è accertata l’invalidità presunta permanente o il danno estetico, e non appena sono cessati i versamenti di eventuali indennità giornaliere.
66. lndennità giornaliera
Per la durata del trattamento medico e delle cure, a norma dell’art. 68 cifra 1, cpv. 3 CGA, al massimo tuttavia per 730 giorni (comprese le domeniche ed i giorni festivi) in un periodo di cinque anni, a contare dal giorno dell’infortunio, la Compagnia paga alla persona assicurata un’indennità giornaliera. Fino a quando la persona assicurata è completamente inabile al lavoro, è l’indennità giornaliera intera che è versata; in caso d’incapacità al lavoro parziale, l’indennità giornaliera è ridotta conformemente al grado d’incapacità al lavoro. Il diritto all’in- dennità giornaliera cessa al più tardi il giorno in cui il trattamento medico regolare si conclude o diventa inutile, essendo lo stato del ferito ritenuto definitivo. L’indennità è corrisposta dal giorno della prima consultazione, ma non prima del giorno seguente l’infortunio. Se la polizza prevede un periodo di carenza, esso si calcola a
contare dal giorno in cui nasce il diritto all’indennità giornaliera.
Le persone assicurate che non percepiscono alcun reddito e che al momento dell’infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, non hanno diritto ad alcuna indennità giornaliera.
67. Hospicash
Durante il periodo di soggiorno all’ospedale e di soggiorni di cura, ai sensi dell’art. 68 cifra 1, cpv. 3 CGA, ma al massimo durante 730 giorni
in un periodo di cinque anni a datare dall’infortunio, la Compagnia versa l’Hospicash pattuita e ciò, se del caso, in aggiunta all’indennità giornaliera secondo l’art. 66 CGA e delle spese di guarigione secondo l’art. 68 CGA.
Se la persona assicurata è curata a domicilio, la Compagnia versa la metà dell’indennità Hospicash assicurata fintanto che la persona assicurata presenta un’incapacità totale al lavoro conseguente all’infortunio ed a condizione che la medesima debba effettivamente farsi carico delle spese per la conduzione dell’economia domestica, facendo ricorso a persone che non coabitano con lei. L’obbligo della Compagnia è limitato ad un massimo di 150 giorni per caso.
68. Spese di guarigione
La Compagnia prende a suo carico le spese elencate nelle cifre da 1 a 5 qui sotto, purché si siano verificate in un periodo di cinque anni dalla data dell’infortunio:
1. Le spese della persona assicurata per ospedale, cura, medico, dentista, farmacia, bagni, massaggi ed altri trattamenti medici. Se la natura della lesione Io richiede, la Compagnia prende ugualmente a suo carico le spese di trattamento di chiropratica, a condizione che tale trattamento sia fatto da un chiropratico diplomato e detentore di un’autorizzazione statale.
In caso di lesioni dentarie subite da un bambino o da un giovane, la Compa- gnia rimborsa le spese necessarie al trattamento provvisorio. Inoltre, essa paga il costo di una sistemazione definitiva, anche dopo lo spirare del termine di cinque anni a partire dal giorno dell’infortunio, purché tale sistemazione sia effettuata prima che la persona assicurata abbia compiuto 22 anni. Su richiesta del contraente, l’indennità può essere versata imme- diatamente contro presentazione di un preventivo.
Sono considerati ospedali tutti gli istituti che accettano soltanto feriti e malati, e sono sorvegliati da un medico diplomato. Per cura s’intende il soggiorno di un paziente fuori dal suo luogo di domicilio, in uno stabilimento di cure, in un albergo, in una clinica destinata, fra l’altro, a trattamenti speciali, o in una casa di montagna, a condizione che tale soggiorno sia stato ordinato dal medico curante, con l’approvazione della Compagnia, e che il paziente si trovi sotto controllo medico.
2. Le spese per interventi di chirurgia estetica, a condizione che tali interventi si siano resi necessari in seguito all’infortunio, al massimo tuttavia fino ad un importo di CHF 10 000.–.
3. Le spese che si verificano durante i trattamenti elencati nella cifra 1 qui sopra, per il personale infermieristico diplomato o messo a disposizione da enti pubblici o privati e le spese di noleggio di mobilio per malati (in caso di trattamento a domicilio).
4. Le spese per acquistare per la prima volta protesi, occhiali, apparecchi acustici ed ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o il loro rimpiazzo (valore a nuovo), se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessita i trattamenti elencati nella cifra 1 qui sopra.
5. Le spese
a) di trasporto della persona assicurata che sono rese necessarie dalle circostanze dell’infortunio; le spese di trasporto aereo sono rimborsate soltanto se si rivelano, per ragioni tecniche o mediche, indispensabili. lnoltre, sono rimborsate le spese
di trasporto della persona assicurata dall’ospedale al suo domicilio, a condizione che Io stato della persona assicurata non permetta a questi di rientrare con mezzi propri o di
usare mezzi pubblici di trasporto; Io stesso dicasi per le spese di trasporto necessarie per un trattamento ambulatoriale;
b) per azioni di salvataggio della persona assicurata, salvo che esse non provengano da una malattia;
c) per il ricupero della salma della persona assicurata se la morte deriva da un infortunio assicurato;
d) per le operazioni di ricerca per salvare o ritrovare la persona assicura- ta, ma sino alla concorrenza di
CHF 20 000.– al massimo.
Se, per le spese di guarigione, esistono più assicurazioni presso Compagnie concessionarie, l’importo totale delle prestazioni non può superare quello delle spese effettive cagionate dall’infortunio. La Compagnia verserà le prestazioni che corrispondono
alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l’importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori.
Le spese di guarigione e le spese di protesi non sono coperte nella misura in cui sono pagate da un terzo responsabile o sono a carico di un assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l’assicurazione malattia (LAMal), l’assicurazione invalidità (AI) o l’assicurazione militare (AM). Se la Compagnia deve intervenire allorché un terzo è responsabile dell’infortunio, la persona assicurata deve cederle i suoi diritti contro il responsabile, fino all’importo delle spese di guarigione e di protesi da essa pagate.
69. Prestazioni di assistenza medica
Le prestazioni di assistenza secondo gli art. da 69–72 sono fornite da Europ Assistance (Svizzera) SA a Ginevra per conto di Generali Assicurazioni Generali SA a Nyon.
Le prestazioni seguenti (art. 69–72 CGA) sono accordate ai passeggeri assicurati del veicolo indicato nella polizza, in seguito ad un incidente stradale.
Se la persona assicurata beneficia di diritti derivanti da altri contratti di assicurazione, la garanzia prevista in virtù degli art. 69–72 CGA si limita alla parte delle nostre prestazioni che supera quella dell’altro contratto d’assicurazione.
Nell’ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo
su queste prestazioni. L’avente diritto è tenuto a cedere le sue pretese fino
a concorrenza dell’anticipo concesso a una delle compagnie menzionate
con obbligo di prestazione.
70. Assistenza medica all’estero
1. Trasporto/Rimpatrio:
Quando una persona assicurata è vittima di un infortunio durante il suo viaggio, i medici di Europ Assistance si mettono in contatto con il medico locale, eventualmente con il medico curante, xxxxxx di decidere cosa sia meglio nell’interesse della persona assicurata. Tuttavia, le prestazioni sono garantite all’estero soltanto quando lo spostamento non supera al massimo 90 giorni consecutivi. Non appena lo stato di salute della persona assicurata lo consente e su decisione dei medici, Europ Assistance organiz- za e prende a carico, tenendo conto soltanto delle esigenze mediche:
– il ritorno della persona assicurata al suo domicilio;
– oppure il suo trasporto, se del caso sotto sorveglianza medica, in un servizio ospedaliero appropriato vicino al suo domicilio tramite ambulanza, treno di 1a classe (vagone letto oppure posto seduto), aereo di linea o aereo sanitario.
Europ Assistance si riserva la possibi- lità, secondo il parere dei suoi medici, di effettuare un primo trasporto in un servizio ospedaliero appropriato vicino al luogo dove si è verificato l’infortunio. In questo caso, il servizio medico di EUROP ASSISTANCE organizza l’ospedalizzazione.
Non appena i medici di Europ Assi- stance giudicano che lo stato di salute della persona assicurata gli permette di viaggiare senza sorveglianza medica, Europ Assistance prende a carico suo e mette a disposizione della persona assicurata un biglietto d’aereo classe economica per rientrare al suo domicilio.
Questo trasporto può essere organiz- zato soltanto con l’accordo preventivo dei medici di Europ Assistance, dopo parere del medico locale.
Soltanto l’interesse medico della persona assicurata ed il rispetto dei regolamenti sanitari in vigore sono presi in considerazione per prendere la decisione di trasporto, la scelta del mezzo utilizzato per questo trasporto e la scelta dell’eventuale luogo d’ospedalizzazione.
Queste prestazioni non possono essere cumulate con la prestazione dell’art. 68 cifra 5, lett. a) CGA.
2. Anticipo delle spese d’ospedalizzazione:
Quando une persona assicurata è vittima di un infortunio e deve essere ospedalizzata durante il suo viaggio,
Europ Assistance può anticipare
le spese d’ospedalizzazione sino a concorrenza di CHF 5 000.– per persona assicurata e per evento, alle due condizioni cumulative seguenti:
– deve trattarsi di cure prescritte in accordo con i medici di Europ Assi- stance;
– la persona assicurata deve essere giudicata non trasportabile su decisione dei medici di Europ Assistance.
Nessun anticipo di spese è accordato dal giorno in cui Europ Assistance è in grado d’effettuare il trasporto della persona assicurata.
Gli anticipi di spese sono fatturati alla persona assicurata.
Se il rimborso non è effettuato entro un termine di 30 giorni, degli interessi di mora sono fatturati alla persona assicurata al tasso del 5 %.
3. Presenza in caso d’ospedalizzazione:
a) Presenza immediata al capezzale della persona assicurata:
In caso d’ospedalizzazione della persona assicurata durante il suo viaggio, Europ Assistance prende a carico le spese impreviste d’albergo (camera e prima colazione) d’un parente prossimo che si trova sul luogo, sino a concorrenza di CHF 150.– per notte, per al massimo 7 giorni.
Le spese ulteriori di vitto, come pure le spese telefoniche, non sono assunte.
b) Presenza in caso d’ospedalizzazione di una durata superiore a 7 giorni:
Se la persona assicurata è ospedaliz- zata durante il suo viaggio, e nessuna persona ad essa prossima si trova sul luogo ed i medici di Europ Assistance non prevedono un trasporto prima di
7 giorni, Europ Assistance organizza e prende a carico il viaggio di andata e ritorno dalla Svizzera di una persona scelta dalla persona assicurata al fine di permetterle di recarsi sul luogo in treno in 1a classe o in aereo classe economica.
Europ Assistance prende pure a carico le spese d’albergo (camera e prima colazione) di questa persona, sino a concorrenza di CHF 150.– per notte, per al massimo 7 giorni.
Le spese ulteriori di vitto, come pure le spese telefoniche, non sono assunte.
4. Prolungamento del soggiorno in albergo della persona assicurata vittima di un infortunio:
Se lo stato di salute della persona assicurata non giustifica un’ospedaliz- zazione o un rimpatrio, ma impedisce di rientrare alla data prevista, Europ Assistance prende a carico le spese impreviste d’albergo (camera e prima colazione) sino a concorrenza di
CHF 150.– per notte, per al massimo 7 giorni.
Le spese ulteriori di vitto, come pure le spese telefoniche, non sono assunte.
5. Accompagnamento dei bambini: Quando una persona assicurata è vittima di un infortunio durante il suo viaggio e che il suo stato di salute non gli consente di occuparsi dei suoi bambini di meno di 16 anni che viaggiano con lei, Europ Assistance organizza e prende a carico il viaggio di andata e ritorno in treno 1a classe o in aereo classe economica dalla Svizzera, di una persona designata dalla persona assicurata o di una hostess, xxxxxx di riportare i bambini al loro domicilio in Svizzera in treno 1a classe o in aereo classe economica. I biglietti dei bambini rimangono a carico della loro famiglia.
6. Ricerca di medicinali equivalenti: Quando una persona assicurata, senza colpa da parte sua, non ha più con sé le dosi necessarie di medicinali che gli sono stati prescritti prima della partenza del suo viaggio, i medici
di Europ Assistance cercano se esiste nel paese del viaggio lo stesso medicamento, indipendentemente dal suo nome di commercializzazione, oppure il suo equivalente. In mancanza, Europ Assistance si procura il medici- nale in Svizzera e lo recapita alla persona assicurata tramite i mezzi più rapidi possibili.
Le spese di ricerca e di spedizione sono presi a carico da Europ Assistan- ce. Le spese anticipate da Europ Assistance per l’acquisto di medicinali devono essere rimborsate nei 30 giorni che seguono il ritorno della persona assicurata in Svizzera. Se il rimborso non è effettuato entro un termine di
30 giorni, degli interessi di mora sono fatturati alla persona assicurata al tasso del 5 %.
7. Rimpatrio della salma in caso di decesso:
Se una persona assicurata decede durante il suo viaggio, Europ Assistan- ce organizza e prende a carico il trasporto della salma sino al luogo delle esequie in Svizzera.
Europ Assistance prende pure a carico l’insieme delle spese neces- sarie per la preparazione e il trasporto specifico.
Questa prestazione non è cumulabile con quella dell’art. 68 cifra 5 lett. a) CGA. Europ Assistance partecipa pure alle spese per la bara, sino a concor- renza di CHF 800.–.
Le altre spese (cerimonia, convoglio locale, sepoltura) rimangono a carico della famiglia.
71. Consiglio, appoggio ed organiz- zazione in ambito dei servizi medici in Svizzera
Le prestazioni comprendono:
– consigli, appoggi ed organizzazione per telefono prima, durante e dopo
un soggiorno in ospedale;
– consigli ed aiuto in merito a questioni mediche oppure inerenti a trattamenti;
– informazioni su medici, terapeuti, cliniche, centri, bagni termali, le loro specialità mediche ed i loro servizi;
– invio di documentazioni;
– organizzazione di appuntamenti con xxxxxx;
– richieste d’offerta;
coordinamento dell’entrata, dell’uscita o della trasferta in un altro istituto;
– informazioni sul processo di guarigione;
– organizzazione di: Spitex, riabilita- zione, cure, case per anziani e centri di convalescenza, aiuti domestici;
– organizzazione di mezzi ausiliari (per es. stampelle, sedia a rotelle, letto elettrico, protesi, occhiali, apparecchi auditivi, apparecchi ortopedici);
– organizzazione di trasporto in caso di trattamento ambulatoriale;
– servizi su richiesta (per es. consegne di fiori, taxi, ecc.).
72. Esclusioni
(relative agli art. da 69–71 CGA)
Europ Assistance non può in nessun caso sostituirsi ad organismi ufficiali locali di soccorso d’urgenza, quali polizia o pompieri per esempio.
1. Esclusioni della copertura d’assicurazione (in complemento all’art. 61 CGA):
– le misure e le spese non ordinate o non approvate da Europ Assistance, come pure le misure e le spese di cui la presa a carico non è espressamente prevista dagliart. da 69–71 CGA;
– le situazioni inerenti a scioperi;
– l’organizzazione e la presa in carico del trasporto come dall’art. 70 cifra 1 CGA per affezioni di lieve gravità che possono essere curate sul posto e che non impediscono alla persona assicu- rata di proseguire il suo viaggio;
– le spese legate agli eccessi di peso dei bagagli in occasione di un traspor- to aereo e le spese di proseguimento dei bagagli che non possono essere trasportati con la persona assicurata;
– le spese di xxxxx e di telefono;
– le spese non giustificate da docu- menti originali.
2. Esonero di responsabilità in caso di forza maggiore:
Europ Assistance non può essere tenuta responsabile per le manchevo- lezze in quanto all’esecuzione di prestazioni risultanti da forza maggiore o d’eventi quali guerre, instabilità politica, sommosse, atti di terrorismo, restrizioni alla libera circolazione
di persone e beni, scioperi, esplosioni o catastrofi naturali, né dei ritardi nell’esecuzione di prestazioni risultanti dalle stesse cause.
73. Danneggiamento di effetti di viaggio e di accessori del veicolo
Per gli autoveicoli è coperto, senza convenzione particolare e fino a concorrenza di CHF 1 000.– per sinistro e per persona assicurata, il danneggiamento di vestiti e oggetti che servono ai bisogni personali delle persone assicurate (effetti di viaggio).
Se questi effetti di viaggo sono distrutti, la Compagnia versa un anticipo di CHF 500.– per persona assicurata e per sinistro per l’acquisto di effetti assolutamente necessari (Starter-Kit).
Inoltre, la Compagnia indennizza fino a CHF 1 000.– per sinistro le spese di riparazione dei seguenti accessori o la loro sostituzione: sedili, coprisedili, tappeti, cinture di sicurezza e appoggiatesta.
Queste garanzie sono accordate solo se i danni agli effetti di viaggio e agli accessori si verificano allo stesso tempo di un sinistro coperto dalla
presente assicurazione e se esiste un nesso di causalità tra l’incidente ed il danno, oppure se le persone assicura- te subiscono i suddetti danni quando soccorrono delle persone vittime di un infortunio della circolazione.
Le stesse garanzie sono accordate a terzi che soccorrono gli assicurati.
In caso di danno totale, la Compagnia rimborsa le spese d’acquisto di oggetti nuovi (valore a nuovo); in caso di danno parziale, le spese di pulizia e di riparazione.
Non sono assicurati: i gioielli e gli oggetti preziosi, il denaro in contanti, i biglietti di banca, le cartevalori (ivi compresi i buoni benzina), i libretti di risparmio e le cose che servono all’esercizio di una professione (quali campionari o arnesi).
Sono escluse da questa garanzia le pretese di regresso e di compensazio- ne avanzate da terzi per prestazioni accordate al danneggiato.
74. Influenza di malattie e infermità
Se malattie, stati morbosi o infermità anteriori all’infortunio o subentrati dopo l’infortunio, ma indipendentemente da questo, dovessero avere un influsso sfavorevole sulle conseguenze dello stesso, le prestazioni della Compagnia saranno ridotte, in base a giudizio peritale, in misura corrispondente all’influsso del fattore estraneo all’infortunio. Questa restrizione non si applica all’assicurazione delle spese di guarigione (art. 68 CGA).
75. Relazioni con la responsabilità del detentore
Su riserva del capoverso qui sotto,
le prestazioni della Compagnia per le assicurazioni in caso di morte, d’invalidità, d’indennità giornaliera e d’indennità giornaliera in caso di ricovero in ospedale, sono versate in aggiunta a quelle risultanti dall’assicu- razione responsabilità civile.
Le prestazioni della Compagnia sono imputate sulle pretese di responsabilità civile solo nel caso in cui il detentore
o il conducente debba assumere personalmente tali pretese (per es. in seguito a un regresso).
76. Obblighi del contraente e degli assicurati in caso d’infortunio
a) Avviso di infortunio: se la persona assicurata è vittima di un infortunio
per cui sarà richiesto un indennizzo, il contraente o l’avente diritto deve immediatamente avvertirne per iscritto la Compagnia, al più tardi entro i
30 giorni (possibilmente servendosi dell’apposito modulo).
Morte: anche se l’infortunio è già stato annunciato, la Compagnia deve essere informata del decesso entro 24 ore, possibilmente mediante fax.
L’annuncio deve essere inviato o all’agenzia generale il cui indirizzo appare sulla polizza, o alla sede principale della Compagnia.
b) Trattamento medico: subito dopo l’infortunio, deve essere chiamato un medico diplomato o, secondo la natura della lesione, un dentista diplomato
o un chiropratico diplomato, munito di autorizzazione statale, e si deve prendere ogni disposizione utile alla guarigione della persona assicurata. L’assicurazione non prende a carico l’aggravamento delle conseguenze dell’infortunio dovuto alla negligenza della persona assicurata nel seguire le prescrizioni del medico o del dentista o del chiropratico.
c) lnformazioni richieste: il contraen- te o l’avente diritto ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili su quanto riguarda l’infortunio, le sue conseguenze e, se occorre, le circo- stanze concomitanti. S’impegna nei confronti della Compagnia a liberare dal segreto professionale i medici che l’hanno curato sia dopo l’incidente
sia anteriormente ad esso.
In caso di morte, gli aventi diritto devono autorizzare la Compagnia, alla prima richiesta, a far eseguire l’autopsia da parte di un medico scelto dalla Compagnia.
Il contraente – o l’avente diritto – deve fornire a proprie spese alla Compagnia i certificati medici su cui fonda le sue pretese. Se la Compagnia fa eseguire un esame da un medico di fiducia,
o fa eseguire l’autopsia, essa ne sopporta le spese.
77. Cessione di diritti
Senza il consenso formale della Compagnia, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere
né xxxxxx, né dati in pegno prima di essere fissati definitivamente.
E. FORMULA ASSISTANCE
Le prestazioni di assistenza sono fornite da Europ Assistance (Svizzera) SA a Ginevra per conto di Generali Assicu- razioni Generali SA a Nyon.
80. Generalità
Con la stipulazione di un’assicurazione responsabilità civile combinata ad un’assicurazione casco (totale o parziale), viene automaticamente inclusa l’assicurazione FORMULA Assistance. Qualora il tenore delle norme comuni (A) dovesse differire a seconda delle coperture assicurative (responsabilità civile, casco, assicura- zione di protezione degli occupanti), per FORMULA Assistance sono determinanti le disposizioni applicabili alla copertura di responsabilità civile.
81. Veicoli assicurati e persone assicurate
In deroga all’articolo 3 CGA, FORMULA Assistance copre i veicoli da turismo, gli autocaravan leggeri e le roulotte da traino con un peso fino a
3 500 kg e i rimorchi di meno di 350 kg a vuoto. Questa lista è esaustiva.
Sono esclusi i veicoli a noleggio come pure i veicoli destinati al trasporto professionale di persone (per esempio i taxi) e i veicoli per la scuola guida, quando sono guidati da un allievo.
L’assicurazione copre il detentore, il conducente e i passeggeri del veicolo assicurato.
82. Validità nel tempo e nel territorio
In deroga all’articolo 4 CGA, le prestazioni sono garantite all’estero solo a condizione che lo spostamento non superi i 90 giorni consecutivi.
83. Eventi assicurati
FORMULA Assistance copre le avarie del veicolo assicurato in seguito a:
1. Guasto
Per guasto s’intende qualsiasi avaria meccanica, elettrica o elettronica del materiale che provochi l’immobilizza- zione del veicolo nel luogo in cui si
è verificato il guasto e giustifichi il ricorso ad un intervento di riparazione oppure il traino in un’officina per effettuare le riparazioni necessarie. Il
diritto all’assistenza esiste anche in caso di dimenticanza delle chiavi all’interno del veicolo stesso oppure in caso di perdita delle chiavi, di foratura del pneumatico o di uso di carburante non conforme.
Le operazioni di ritiro del prodotto da parte del fabbricante, di posa di accessori, di verniciatura, l’inopportuno azionamento del sistema di allarme, non danno diritto alle prestazioni del presente contratto.
2. Incidente
Per incidente s’intende qualsiasi collisione, urto contro ostacolo mobile o immobile, ribaltamento, uscita di strada, incendio o esplosione, che abbia come conseguenza l’immobiliz- zazione del veicolo sul luogo dell’inci- dente e giustifichi l’intervento del carro attrezzi per riparare o rimorchiare il veicolo in un’officina allo scopo di effettuare le necessarie riparazioni.
3. Furto
Il veicolo sarà considerato rubato a decorrere dal momento in cui l’assicu- rato avrà sporto denuncia presso le autorità competenti e ne avrà inviato copia a Europ Assistance.
4. Tentato furto
Per tentato furto s’intende qualsiasi effrazione o atto di vandalismo che abbia come conseguenza l’immobiliz- zazione del veicolo sul luogo dell’inci- dente e che giustifichi l’intervento del carro attrezzi per riparare o rimorchiare il veicolo in un’officina allo scopo di effettuare le necessarie riparazioni.
L’assicurato dovrà fare una dichiarazione presso le autorità competenti e inviarne una copia a Europ Assistance.
84. Durata dell’immobilizzazione del veicolo
L’immobilizzazione ha inizio nel momento in cui il veicolo è lasciato in consegna all’officina più vicina. La durata dell’immobilizzazione sarà indicata dal riparatore dal momento della presa in carico del veicolo.
L’immobilizzazione finisce con il termine effettivo dei lavori.
85. Condizioni per la concessione di un veicolo a noleggio
La messa a disposizione del veicolo a noleggio può avvenire solo nei limiti delle disponibilità locali, delle disposi- zioni regolamentari ed in base ai criteri richiesti dalla società di autonoleggio (età minima, carta di credito, ecc.).
86. Prestazioni di assistenza
1. Prestazioni in Svizzera
1.1. Riparazioni/traino
Europ Assistance organizza e si assume l’onere della riparazione sul posto oppure del traino del veicolo fino all’officina più vicina fino a concorrenza di CHF 1 000.– al massimo, o di
CHF 2 000.– al massimo se è neces- sario procedere a spese di salvataggio.
1.2. Veicolo immobilizzato
1.2.1. Attesa delle riparazioni Per consentire all’assicurato di
attendere la fine delle riparazioni sul posto, Europ Assistance contribuisce alle spese d’albergo impreviste (camera + colazione), per 1 notte, fino a concorrenza di CHF 150.– al massimo per assicurato.
1.2.2. Trasporto dell’assicurato Qualora l’assicurato non possa attendere la fine delle riparazioni sul posto o se il veicolo è stato rubato, Europ Assistance consente all’assicu- rato di continuare il viaggio fino a destinazione o di rientrare al suo domicilio o, per uno straniero, al suo domicilio di soggiorno in Svizzera:
– o mettendo a sua disposizione un biglietto di treno di 1a classe,
– o fornendogli una vettura a noleggio di categoria tutt’al più equivalente per 24 ore al massimo.
La scelta del mezzo di trasporto spetta a Europ Assistance.
1.2.3. Recupero del veicolo
A riparazioni ultimate oppure se il veicolo rubato è stato ritrovato in grado di circolare, Europ Assistance:
– o mette a disposizione dell’assicurato (o di una persona di sua scelta)
un biglietto di treno di 1a classe per andare a recuperare il veicolo,
– o gli fornisce una vettura a noleggio di categoria tutt’al più equivalente
per 24 ore al massimo.
La scelta del mezzo di trasporto spetta a Europ Assistance.
1.2.4. Trasporto del veicolo
Se la durata delle riparazioni del veicolo è superiore a 5 giorni, Europ Assistan- ce organizza e si assume l’onere del trasporto del veicolo fino all’officina abituale dell’assicurato, fino a concor- renza di CHF 1 000.– al massimo.
1.2.5. Spese di stazionamento
Europ Assistance garantisce le spese di stazionamento fino a concorrenza di CHF 250.– al massimo.
2. Prestazioni all’estero
2.1. Riparazioni/traino
Europ Assistance organizza e si assume l’onere delle riparazioni sul posto o del traino del veicolo fino all’officina più vicina fino a concorrenza di CHF 1 000.– al massimo o di
CHF 2 000.– al massimo se è necessa- rio procedere a spese di salvataggio.
2.2. Veicolo immobilizzato per meno di 48 ore
Per consentire all’assicurato di attendere la fine delle riparazioni sul posto, Europ Assistance:
– o partecipa alle spese d’albergo impreviste (camera + colazione), per 2 notti al massimo, fino a concorrenza di CHF 150.– al massimo per assicu- rato e per notte,
– o fornisce una vettura a noleggio di categoria tutt’al più equivalente per 48 ore al massimo.
Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione «Recupero del veicolo» (articolo 2.3.3.).
2.3. Veicolo immobilizzato per più di 48 ore
2.3.1. Attesa delle riparazioni sul posto Per consentire all’assicurato di attendere la fine delle riparazioni sul posto, Europ Assistance:
o partecipa alle spese d’albergo impreviste (camera + colazione), per 5 notti al massimo, fino a concorrenza di CHF 150.– al massimo per assicurato e per notte,
o fornisce una vettura a noleggio di categoria tutt’al più equivalente per 5 giorni al massimo.
Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione «Recupero del veicolo» (articolo 2.3.3.).
2.3.2. Trasporto dell’assicurato Qualora l’assicurato non possa attendere la fine delle riparazioni sul posto o se il veicolo è stato rubato, Europ Assistance consente all’assicu- rato di continuare il viaggio fino
a destinazione o di rientrare al suo domicilio in Svizzera (compresi il Liechtenstein, Büsingen e Campione) o, per uno straniero, al suo domicilio di soggiorno in Svizzera:
– o mettendo a disposizione dell’assi- curato un biglietto di treno di 1a classe oppure, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto d’aereo in classe economica,
– o fornendogli una vettura a noleggio di categoria tutt’al più equivalente per 48 ore al massimo.
La scelta del mezzo di trasporto spetta a Europ Assistance.
2.3.3. Recupero del veicolo
A riparazioni ultimate oppure se il veicolo rubato è stato ritrovato in grado di circolare, Europ Assistance:
– o mette a disposizione dell’assicurato (o di una persona di sua scelta) un biglietto di treno di 1a classe o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto d’aereo in classe economica per andare a recuperare il veicolo,
– o gli fornisce una vettura a noleggio di categoria tutt’al più equivalente per 48 ore al massimo.
La scelta del mezzo di trasporto spetta a Europ Assistance.
2.3.4. Rimpatrio del veicolo dall’estero Se la riparazione non può essere eseguita entro 5 giorni o se il veicolo rubato è stato ritrovato, ma non è in condizioni di circolare, Europ Assistan- ce si mette in contatto con l’officina in cui si trova il veicolo dell’assicurato e s’incarica di rimpatriarlo fino all’officina indicata dallo stesso in Svizzera (compresi il Liechtenstein, Büsingen e Campione).
Qualora sia impossibile consegnare il veicolo a tale officina,Europ Assistan- ce sceglierà un’officina tra quelle più vicine al suo domicilio. Europ Assistan- ce farà tutto il possibile per rimpatriare il veicolo il più presto possibile, ma non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che non le sono imputabili.
Le spese di trasporto a carico di Europ Assistance sono limitate all’importo del valore venale del veicolo assicurato.
Se il veicolo assicurato non viene rimpatriato in Svizzera, Europ Assi- stance assiste la persona assicurata nelle formalità di liquidazione del relitto. Le spese di demolizione del veicolo sono a carico dell’assicurato.
2.3.5. Spese di stazionamento
Europ Assistance garantisce le spese di stazionamento fino a concorrenza di CHF 250.– al massimo.
2.4. Spese di perizia
Europ Assistance garantisce l’assun- zione delle spese per determinare l’entità dei guasti e la necessità del rimpatrio, fino a concorrenza di
CHF 250.– per evento.
2.5. Spedizione di pezzi di ricambio all’estero
Se sul posto non sono disponibili i pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, Europ Assi- stance organizza la ricerca e la spedizione di tali pezzi con i mezzi più rapidi fino al luogo in cui il veicolo è immobilizzato. Europ Assistance può anticipare le spese per l’acquisto dei pezzi di ricambio; in tal caso, l’assicu- rato s’impegna a rimborsarle al ricevimento della relativa fattura.
Le spese di dogana sono a carico dell’assicurato.
2.6. Anticipo delle spese di riparazione all’estero
All’estero, se la riparazione consente all’assicurato di continuare il viaggio con il proprio veicolo, Europ Assistan- ce può anticipare le spese di riparazio- ne strettamente indispensabili per
il proseguimento del viaggio con il suddetto veicolo, fino a concorrenza di CHF 2 000.– per evento.
Nessun anticipo sarà versato se la riparazione non può essere effettuata sul posto.
L’assicurato s’impegna a rimborsare questo anticipo a Europ Assistance entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
87. Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura garantita dalle presenti condizioni complementari:
– Le spese sostenute senza l’accordo di Europ Assistance e/o non espressa- mente previste dalle presenti condizio- ni complementari;
– Le spese non attestate da documenti giustificativi originali;
– I danni causati durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici
di circolazione destinate a tali scopi, e in caso di partecipazione a corse di allenamento o a competizioni fuoristra- distiche o durante delle lezioni di guida. Tuttavia, i danni causati durante spostamenti in Svizzera durante delle lezioni prescritte dalla legge e date da istruttori diplomati sono assicurati;
– Le conseguenze dell’abuso di alcool, farmaci, droghe, stupefacenti e prodotti affini non prescritti dal medico;
– Le conseguenze di atti intenzionali o fraudolenti commessi dall’assicurato
o di tentativo di suicidio;
– Le conseguenze dell’immobilizzazione di un veicolo per effettuare operazioni di manutenzione;
– I guasti ripetuti attribuibili alla manca- ta riparazione del veicolo (esempio: batteria difettosa) dopo il primo intervento di Europ Assistance;
– Le spese di riparazione del veicolo;
– Gli animali trasportati nel rimorchio;
– Il furto di bagagli, materiali e oggetti vari rimasti nel veicolo, nonché degli accessori di quest’ultimo (in particolare l’autoradio);
– Le spese di carburante, di pedaggio e di vignetta autostradale;
– Le spese di franchigia non recupera- bili in caso di noleggio del veicolo;
– Le spese dovute all’eccessivo peso dei bagagli durante un viaggio in aereo e le spese di spedizione dei bagagli quando non possono essere trasportati con l’assicurato;
– Le spese di ristorante (pasti e bevande) e le spese di telefono;
– Le spese legate allo sprofondamento del veicolo;
– Le avarie del veicolo assicurato dovute agli eventi descritti nell’articolo 44 lett. d) delle Condizioni generali FORMULA come pure a scioperi, caduta di massi, frane, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, acque alte e altri casi di forza maggiore.
88. Circostanze eccezionali
Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile d’inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni attribuibili ad eventi quali: guerra civile o all’estero, instabilità politica notoria, sommosse, atti terroristici, movimenti popolari, rappresaglie, limitazione della libera circolazione di persone e beni, sia nominativa che generale, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, caduta di massi, frane, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, acque alte, disintegrazione del nucleo atomico o altri casi di forza maggiore, né di ritardi nell’esecuzione dovuti alle suddette cause.
14534 I 02.16 5M
Europ Assistance non sarà ritenuta responsabile d’inadempienze nell’ese- cuzione delle prestazioni in caso di ritardo e/o impossibilità di ottenere documenti amministrativi, quali la carta grigia, ecc.
89. Doppia assicurazione
Qualora, per uno stesso motivo, un assicurato abbia già percepito presta- zioni da un altro contratto assicurativo, Europ Assistance interviene solo a titolo sussidiario per la parte delle sue prestazioni che superano quelle dell’assicuratore sollecitato in primo luogo.