CAPITOLATO D’APPALTO
COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
CAPITOLATO D’APPALTO
DEL
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
1. Costituisce oggetto del servizio regolato dal presente capitolato, la manutenzione, compresa la sostituzione delle lampade esauste, degli impianti di illuminazione pubblica di competenza del Comune di MARENE.
2. Si premette che gli impianti in questione risultano:
• in parte di proprietà Comunale (circa 596 punti luce);
• in parte di proprietà ENEL SOLE S.P.A. (19 punti luce);
• in parte di proprietà mista: linee ENEL SOLE S.p.A. e corpi illuminanti del Comune (1 punti luce).
3. La manutenzione della parte di proprietà mista si limiterà alla sostituzione delle lampade esauste.
4. L’Appaltatore dovrà segnalare ai competenti Uffici comunali, eventuali disfunzioni degli impianti di esclusiva proprietà ENEL SOLE S.p.A. per l'inoltro delle relative richieste di intervento per riparazione.
5. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo in materia antinfortunistica, con particolare riferimento alle norme del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle vigenti norme in materia di sicurezza stradale e di segnalazione di cantieri mobili sulle stesse.
6. Si richiama l'attenzione sul fatto che gli impianti di proprietà mista sono permanentemente in tensione e quindi dovranno essere prese le opportune precauzioni relative all'esecuzione di lavori su impianti elettrici in tensione ai sensi delle vigenti normative di sicurezza.
7. L’Appaltatore dovrà presentare con l'offerta una descrizione delle attrezzature principali (es. tipo scala, cestello, ecc.) di cui dispone per l'esecuzione dei lavori, tali attrezzature devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.
8. A tal fine il legale rappresentante dell’Appaltatore dovrà attestare tale condizione in calce all'elenco sopraccitato.
9. L'eventuale personale dipendente dell’Appaltatore dovrà essere regolarmente assicurato dal punto di vista previdenziale, antinfortunistico e per i rischi civili.
10. Tutti i servizi disciplinati del presente Capitolato, devono essere svolti nell’ambito territoriale del Comune di MARENE.
ART. 2 – SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’APPALTATORE.
1. L’oggetto del servizio regolato del presente capitolato si specifica come segue:
a) Sostituzione delle lampade esauste
Tutti i punti luce, sia di proprietà comunale che mista o di ENEL SOLE, dovranno essere verificati dall'Impresa settimanalmente al fine di rilevare la presenza di lampade esauste o non funzionati.
Per lampade esauste sono da intendersi quelle di qualsiasi tipo non funzionanti o che non garantiscano per vetustà, un sufficiente flusso luminoso secondo le caratteristiche medie di ore esercizio / lumen fornite dai produttori, a tal fine i competenti Uffici Comunali potranno richiedere all’Appaltatore la sostituzione delle lampade che risultino palesemente esauste.
L'intervento di sostituzione delle lampade o di riparazione del punto luce spento, dovrà essere eseguito perentoriamente entro due giorni dalla constatazione, salvo i casi di riparazioni che richiedano il reperimento di appositi pezzi di ricambio, escluse le lampade.
Le lampade occorrenti verranno fornite direttamente dall’Appaltatore del servizio. L'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni o sostituzioni lampade in caso di necessità di tutela della pubblica incolumità ed urgenza ed ogni qualvolta i competenti uffici del Comune lo riterranno, a loro insindacabile giudizio, indispensabile ed urgente.
b) Manutenzione dell'impianto di intera proprietà comunale.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione dell'impianto di proprietà del Comune a partire dal punto di consegna energia elettrica.
Dovrà pertanto provvedere a riparare o sostituire quelle parti di impianto contenute nei quadri elettrici (interruttori, teleruttori, fotocellule, morsettiere, valvole, conduttori), dei pali (morsettiere conduttori dalla morsettiera alla lampada, ecc.) e dell'armatura (lampada, reattore, accenditore, condensatori, morsettiere, cavi di cablaggio, schermi, guarnizioni, ecc.) eventualmente guaste o non funzionanti.
Nel canone forfettario è prevista a carico dell’Appaltatore anche la sostituzione di dette parti d'impianto, con esclusione della fornitura delle coppe in vetro o in policarbonato da fatturarsi a parte. Le parti sostituite dovranno essere identiche (marca e tipo) a quelle esistenti.
In caso di non reperimento sul mercato di parti identiche a quelle esistenti si dovranno proporre all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali tipi analoghi per l'autorizzazione alla sostituzione. Sono escluse dal forfait le rotture o guasti ai conduttori interrati e la sostituzione completa di conduttori interrati e non di alimentazione e la sostituzione completa di corpi illuminanti oltre alla sostituzione integrale dei quadri elettrici di comando degli impianti.
In caso di necessità dei sopraccitati interventi di manutenzione straordinaria l’Appaltatore è tenuto ad eseguirli, su richiesta del Comune, ai prezzi preventivamente concordati e approvati.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a verificare semestralmente l’efficienza delle protezioni e delle dotazioni di sicurezza, compresa l’efficienza della messa a terra, dei singoli impianti al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.
c) Manutenzione punti luce con armatura di proprietà comunale su linea ENEL SOLE S.p.A..
L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione dei corpi illuminanti di proprietà comunale su impianti di proprietà ENEL SOLE S.p.A. provvedendo a riparare o sostituire le parti eventualmente guaste o non funzionanti (lampade, condensatori, accenditori, reattori, conduttori, ecc.).
Nel canone forfettario è previsto, a carico dell’Appaltatore anche la fornitura e sostituzione di dette parti con esclusione della fornitura delle armature e delle coppe in vetro o in policarbonato.
Resta a carico dell’Appaltatore l'onere della chiamata all’ENEL SOLE S.p.A. per eventuale disattivazione delle linee sotto tensione per procedere alle operazioni di manutenzione.
d) Xxxxxxxx e pulizia degli schermi e dei riflettori.
La pulizia normale dei riflettori e degli schermi è compresa nel forfait e deve essere eseguita ad ogni intervento di riparazione del singolo corpo illuminate.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire entro il terzo mese dalla data di formalizzazione dell’affidamento ed in casi particolari, su richiesta del Comune, una pulizia straordinaria con lavaggio mediante detersivi dello schermo e della coppa (senza alterarne le qualità riflettenti) di tutti i corpi illuminanti.
e) Corpi illuminanti vari.
L'impianto comprende, oltre a quanto già definito all'art. 1 gli impianti di segnalazione stradale dotati di illuminazione, (ogni impianto rappresenta un punto luce), le lampade dell'orologio della torre campanaria della chiesa parrocchiale la cui verifica dovrà essere mensile ed i proiettori per l'illuminazione notturna di monumenti.
Per questi punti luce è esclusa la manutenzione dell'impianto (resta quindi compresa la sola sostituzione delle lampade esauste).
f) Danneggiamento impianti di illuminazione pubblica a seguito sinistri.
L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla riparazione dei danni accertati agli impianti in seguito a sinistri, nel più breve tempo possibile, secondo modalità concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.
L'onere di tali prestazioni verrà valutato e fatturato di volta in volta secondo gli effettivi lavori necessari.
ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO.
1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione, potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
2. In caso di arbitrario abbandono il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d’ufficio, a spese del medesimo e salvo il maggior danno.
ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.
1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato e relativi allegati, l’Appaltatore osserverà e farà osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni riportate da leggi e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del contratto comunque attinenti al servizio in appalto.
2. I competenti uffici del Comune potranno, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti, emanare norme speciali sul modo di funzionamento dei servizi.
ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO.
1. L'appalto avrà decorrenza dalla data di affidamento del contratto 01.01.2017, anche nelle more di stipula dello stesso e scadenza al 31.12.2017.
2. Alla scadenza del 31.12.2017 il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di formalità alcuna.
ART. 6 - CANONE D’APPALTO.
1. L’importo del canone d’appalto è stabilito sulla base dell’offerta dalla Ditta interpellata per l’affidamento del servizio giudicata congrua dal Responsabile del Servizio.
2. Il compenso forfetario è omnicomprensivo ed ingloba ogni prestazione dipendente dalla esecuzione dell'appalto, ivi inclusa pertanto la provvista dei mezzi e della mano d'opera, delle lampade e degli altri componenti, occorrenti per le sostituzioni e del materiale d'uso, gli oneri per la sicurezza, con le sole esclusioni espressamente indicate dal presente Capitolato relativamente ad interventi straordinari.
3. Il pagamento del canone sarà disposto in due rate semestrali posticipate di pari importo.
4. Il canone rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto tranne quanto previsto dal successivo comma 5.
5. Nell'ipotesi di ampliamento degli impianti in misura superiore al 10% del numero totale dei punti luce attuali l'intero canone potrà essere assoggettato a revisione in modo proporzionale su istanza dell’Appaltatore. A tal fine si intende per ampliamento degli impianti la messa in funzione di nuovi punti luce nel periodo di validità del contratto fermo restando che il contratto contempla tutti i punti luce esistenti alla data di stipula dello stesso (le indicazioni numeriche di
cui all’art. 1 comma 2 sono indicative non disponendo allo stato attuale di un censimento aggiornato dei punti luce).
6. Interventi di carattere straordinario (sostituzione armatura completa, sostituzione palo, ecc.) non previsti nel presente capitolato potranno essere affidati dal Responsabile del Servizio Comunale competente secondo i vigenti regolamenti.
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA.
1. Stante la modesta entità dell’affidamento d’importo inferiore a € 40.000,00, non si prevede il deposito cauzionale.
2. In caso di inadempienza resta salvo per il Comune, l'esperimento di ogni azione ritenuta necessaria compresa la rivalsa sugli importi da corrispondere a titolo di canone.
ART. 8 - MEZZI E MATERIALI DI SERVIZIO.
1. L’Appaltatore deve garantire e mantenere a proprio esclusivo carico, per tutta la durata del contratto, la piena disponibilità di tutte le adeguate attrezzature previste per i servizi contemplati nel presente capitolato e di cui avrà dato elenco in sede di affidamento del servizio.
2. Sotto l’espressione generica “attrezzature" citata in capitolato, si intendono compresi gli automezzi, i veicoli in genere, gli attrezzi, ecc., e tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, noleggio dei medesimi, occorrenti per l'espletamento del servizio in appalto.
3. Il Comune potrà richiedere l’impiego di un maggior numero di attrezzature, senza alcun aggravio a proprio carico, qualora quelle a disposizione dell’Appaltatore risultino insufficienti.
4. Ove, con l’uso, parte o tutto il materiale venisse riscontrato inservibile, il Comune potrà richiedere la sostituzione e l’Appaltatore dovrà provvedervi prontamente.
5. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere omologati ed abilitati per lo specifico impiego secondo le vigenti normative.
ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO.
1. Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
ART. 10 – PERSONALE.
1. L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare inabile, a giudizio della competente autorità sanitaria locale, dovrà essere sospeso o sostituito, a seconda dei casi, salvo il diritto dell'interessato o dell'Appaltatore di ricorrere nelle sedi competenti che decideranno inappellabilmente.
3. L'Appaltatore si impegna di osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche la loro sostituzione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.
4. È fatto obbligo all'Appaltatore del servizio di cui al presente Capitolato, di osservare integralmente tutte le disposizioni vigenti tempo per tempo in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare le norme derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dal vigente Codice della Strada, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002 relativo a
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, ecc..
5. È richiesta la presentazione da parte dell'Appaltatore, del relativo piano operativo di sicurezza, completo della valutazione dei rischi specifici derivati dal tipo di prestazioni richieste, da consegnarsi al competente Responsabile del Servizio del Comune prima della sottoscrizione del contratto d’appalto e comunque prima dell’inizio del servizio in questione, nonché di ogni altra documentazione che il Comune riterrà opportuno richiedere in merito agli adempimenti di cui alle disposizioni normative sopraccitate.
6. Nella formulazione dell'offerta economica per l’affidamento del servizio in questione si dovrà tener conto di ogni onere inerente il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri mobili, in particolari per i lavori su sedi stradali aperte al pubblico discriminandone il relativo valore.
7. Ai fini della sicurezza è stato redatto il relativo D.U.V.R.I. di cui all’art. 26, comma 3 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’appaltatore è tenuto a esaminare detto documento ed a proporre eventuali modifiche, integrazioni o miglioramenti prima della stipula del contratto.
8. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla consegna della propria valutazione rischi e di ogni altro documento posto a suo carico dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prima dell’inizio del servizio.
ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che pongono in essere l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune stesso con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
ART. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE.
1. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
2. L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore.
3. Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'Appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune ed indicate nel regolamento organico vigente.
ART. 13 - VIGILANZA SUL SERVIZIO.
1. La vigilanza ed il controllo sul servizio competono, per quanto di loro rispettiva competenza, all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio di Polizia Urbana.
2. Le inosservanze agli obblighi contrattuali sono accertate dai Vigili urbani mediante apposito verbale che successivamente deve essere notificato all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 14 – REPERIBILITÀ.
1. L’Appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio in modo rapido e tempestivo.
2. A tale scopo l’Appaltatore deve comunicare un proprio referente unico responsabile per il servizio assunto con i relativi recapiti anche di reperibilità notturna e festiva.
3. La reperibilità verrà attivata in caso di estrema urgenza qualora fatti accidentali gravino sulla pubblica incolumità o sulla continuazione di servizi essenziali quali la viabilità, l’erogazione di acqua potabile, gas, ecc..
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.
1. L’Appaltatore è personalmente responsabile, sul piano civile e penale, dell’osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi e modalità stabilite dal vigente Codice della Strada in merito all’idoneità dei veicoli impiegati, alle necessarie o opportune misure cautelari, alla incolumità della circolazione e a quanto altro inerente.
2. L’Appaltatore è inoltre unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni al patrimonio stradale ed alle contigue proprietà, nonché alle persone, che dovessero verificarsi nell’adempimento del servizio assunto e regolato dal presente capitolato.
ART. 16 - INFORTUNI E DANNI.
1. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto e dovrà dimostrare al Comune prima dell'attivazione del servizio il possesso di un contratto di copertura assicurativa per i rischi R.C.T. e R.C.O. con massimali idonei non inferiori a €. 2.000.000,00.
2. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e mezzi d’opera per un massimale unico di almeno €. 2.000.000,00 per ciascun automezzo.
3. L’Appaltatore sarà comunque sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto e risponderà direttamente ed in ogni sede dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati.
4. Per tali ultime eventualità l’Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di eventuali responsabilità con un massimale di almeno €. 2.000.000,00 per danni a persone, animali e cose.
ART. 17 - OBBLIGHI DEL COMUNE.
1. Il Comune fornirà all’Appaltatore tutti i dati, i permessi e le autorizzazioni che potranno occorrere per il pronto e sollecito espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, per quanto di competenza del Comune stesso.
2. Per contro, relativamente ai servizi che richiedono mansioni di semplice ispezione e controllo, l’Appaltatore avrà l'obbligo di informare il Comune di ogni inconveniente riscontrato, indicando i provvedimenti da adottare e fornendo la propria assistenza tecnica durante 1'attuazione dei provvedimenti stessi.
3. Per tutte le necessità di occupazione di suolo pubblico con materiale, mezzi o materie di scavo inerenti all'esecuzione dei servizi l’Appaltatore viene esonerato dal pagamento dal relativo tributo o canone comunale.
ART. 18 – PENALITÀ.
1. Qualora si verificassero le condizioni sotto riportate, il Comune potrà applicare unilateralmente le sanzioni seguenti:
• per le infrazioni di tipo occasionale alle disposizioni del presente capitolato, una sanzione pecuniaria di un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 da determinarsi in relazione alla gravità dell’infrazione;
• per la ritardata ed immotivata non esecuzione di una prestazione prevista, una sanzione pecuniaria di un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 da determinarsi in relazione all’entità del ritardo o dell’omissione;
• per la irregolare esecuzione delle richieste prestazioni, una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.
2. Il Comune procederà entro 15 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell’inadempienza, mediante posta elettronica certificata, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte da far pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune entro 7
gg. dal ricevimento. Valutate le controdeduzioni, il Comune – a suo insindacabile giudizio – potrà rinunciare all’applicazione della sanzione, richiedere ulteriori chiarimenti o applicare la sanzione stessa.
3. L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dall’importo della prima fatturazione dell’Appaltatore successiva alla contestazione, ovvero dalle fatturazioni seguenti qualora l’importo della fattura non risultasse sufficiente a coprire l’importo totale delle sanzioni.
4. Si potrà tuttavia procedere al mancato pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune e inviate all’Appaltatore, risulteranno non effettuati nel corso dell’anno di riferimento.
5. Non si applicherà alcuna penalità o mancato pagamento se i disservizi sono dovuti a cause di forza maggiore che dovranno comunque essere documentate dall’Appaltatore.
6. L’applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti e documentati, né pregiudica il diritto del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto.
ART. 19 – CONTROVERSIE.
1. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune ed Appaltatore in ordine all'esecuzione dei servizi regolati dal presente capitolato verrà deferita al giudice ordinario presso il Tribunale di Saluzzo.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
1. In caso di grave inadempienza, accertata e contestata all’appaltatore, valutate le eventuali controdeduzioni dello stesso, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.
1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto.
2. L’eventuale autorizzazione al subappalto richiesta dall’appaltatore è regolata dalle disposizioni di legge in materia.
3. In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l'Appaltatore.
ART. 22 - DIRITTO DI SUBENTRO.
1. Il Comune di riserva di subentrare direttamente nella gestione del servizio in qualsiasi momento qualora disposizioni cogenti lo impongano senza che in tal caso l’Appaltatore possa vantare alcun diritto.
ART. 23 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE.
1. Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore assume a proprio completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.
ART. 24 - COSTITUZIONE IN MORA.
1. I termini e le comminatorie previsti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.
ART. 25 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
1. Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio speciale nel Comune di Marene. Xxx non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
3. Rimane salvo quanto previsto in materia di reperibilità dal precedente art. 14.
ART. 26 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo in materia.