COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX
Xxx XXX Xxxxxx x. 0
SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO Tel . 0266023701-Fax 0000000000
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CAPITOLATO D'APPALTO
PROCEDURA APERTA
FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMU- NE DI CINISELLO BALSAMO, DOTAZIONE INVERNALE 2008/2009. BASE D'ASTA € 54.659,80 N. CIG
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di vestiario, calzature ed accessori vari per la Poli- zia Locale del Comune di Cinisello Balsamo, dotazione invernale 2008/2009.
I quantitativi e le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente indicati nell’Allegato 4 e nel- l'Allegato 6 che fanno parte integrante del presente Capitolato.
Articolo 2 - Ammontare dell’appalto
L’ammontare complessivo della fornitura è determinato in € 54.659,80 I.V.A. esclusa;
Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta e di imballaggio, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
Articolo 3 - Campionatura
Il materiale dovrà essere conforme al Regolamento Regione Lombardia n. 1 del 04 Aprile 2008, con la relativa dichiarazione di conformità degli articoli e alle relative schede tecniche Allegato 8.
I campioni presentati saranno restituiti al mittente successivamente all’aggiudicazione senza oneri per la stazione appaltante (per la Ditta aggiudicataria a fornitura eseguita). Nessun compenso spette- rà alle Imprese concorrenti per la presentazione dei campioni. Questi ultimi dovranno, a cura delle stesse Imprese concorrenti, essere tassativamente ritirati entro giorni 15 (quindici) dalla data di co- municazione di aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 4 - Modalità e termini della fornitura
In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà effettuare la consegna della for- nitura comprensiva di ogni onere relativo all’attagliamento e all’imballaggio, nel rispetto dei termi- ni e modalità di seguito riportati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del Contratto dovrà, con proprio personale, recar- si presso la sede della Polizia Locale del Comune di Cinisello Balsamo, agli orari preventivamente indicati dagli incaricati della Polizia Locale, e provvedere alla misurazione della taglia, della lun- ghezza delle maniche e dei pantaloni di ogni singolo dipendente della Polizia Locale avente diritto. La fornitura dovrà essere consegnata in confezioni nominative per ciascun dipendente presso la se- de della Polizia Locale del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del Contratto, dovrà inviare presso la sede della Polizia Locale anzidetta una serie di indumenti assortiti per taglie al fine di permettere ad ogni sin- golo dipendente avente diritto la misurazione della taglia. Il Fornitore provvederà alle consegne confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti ordinati.
Qualora all’atto della consegna gli indumenti non dovessero corrispondere alla taglia del dipenden- te, il Fornitore si impegna, previa richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente, alla sostitu- zione dell’indumento entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre.
Ciascun indumento dovrà essere custodito in una pellicola di polietilene, all’interno della stessa do- vranno essere inserite le istruzioni per una corretta manutenzione del bene stesso.
La fornitura dovrà essere imballata in modo tale da essere suddivisa per taglie o per tipologia per le ipotesi in cui non sia richiesto diversamente. Nei casi di imballaggio successivo all’attagliamento il Fornitore provvederà alla consegna confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti così come attagliati.
Il personale del Servizio Economato - Uff. Vestiario, in collaborazione con il personale della Polizia Locale, verificherà che la fornitura, consegnata dalla ditta aggiudicataria, sia la stessa ed abbia le stesse qualità dei campioni presentati al momento della partecipazione.
Ogni articolo deve avere una marchiatura ed etichettatura tale da consentire l’obiettiva individua- zione dei materiali utilizzati.
Le giacche, i pantaloni e le gonne dovranno essere confezionati su misura di ogni singolo dipenden- te ed a regola d’arte.
All’interno dei capi deve essere lasciato un rimesso di tessuto di circa cm. 4 tale da consentire nel futuro eventuali modificazioni (allargare, allungare).
Articolo 5- Assistenza post-fornitura
La ditta aggiudicataria deve assicurare a proprie spese per sei mesi dall’ultimazione della fornitura l’assistenza necessaria per eventuali riparazioni, restringimenti o allargamenti a semplice richiesta della stazione appaltante, senza poter pretendere alcun compenso e/o onere economico aggiuntivo.
Articolo 6 - Tempi e modalità di consegna
La consegna della fornitura deve essere eseguita entro 20 gg solari e consecutivi dagli ordinativi di fornitura divenuti irrevocabili.
La consegna al piano della fornitura sarà effettuata nel luogo e per le quantità specificate nell’Ordinativo di Fornitura.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente dovesse riscontrare che la merce consegnata ha carat- teristiche diverse da quelle indicate nell’Ordinativo di Fornitura provvederà ad inoltrare una comu- nicazione via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si impegna, pertanto, a ritira- re senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’invio della segnalazione, la fornitura consegnata e non ancora utilizzata non conforme, concordando con l’Amministrazione Contraente le modalità di ritiro, e provvederà entro lo stesso termine alla consegna della stessa quantità di mer- ce conforme alle caratteristiche del prodotto oggetto dell’Ordinativo di fornitura, salvo l’applicazione delle penali previste.
Articolo 7 - Condizioni della fornitura
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Gene- rale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecu- zione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contrat- to Generale e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle Specifiche Tecniche indicate nell'Allegato 8 che farà parte integrante del Con- tratto Generale. In particolare, resta inteso che il campione offerto e successivamente approvato dal Comune di Cinisello Balsamo costituisce esclusivo paragone ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522 Codice Civile, per tutta la fornitura.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed im- prescindibilmente modificare i beni oggetto della fornitura.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui ol- tre. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della sta- zione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante dovranno essere ese- guite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente, senza recare intralci, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del- l'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fer- mo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
L'Amministrazione Contraente in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza accetta- zione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata del Contratto potrà eseguire verifiche sui pro- dotti oggetto degli Ordinativi di Fornitura.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che doves- sero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione medesima, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre.
Qualora la sostituzione non venga accordata l’Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e degli Or- dinativi di Fornitura.
Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi della fornitura sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in fa- vore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da questo ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura.
In caso di subappalto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento della fornitura o dello stato finale della fornitura, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organi- smi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al Contratto al singolo Ordina- tivo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
L’importo delle predette fatture, espresso in Euro, verrà corrisposto dall'Amministrazione Contraen- te entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministra- zione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in di- fetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Forni- tore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pa- gamenti già effettuati.
Articolo 9 - Cauzione
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto l’Impresa aggiu- dicataria dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. avente validità per l’intera durata dello stesso Contratto. La cauzione sarà svinco- lata a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero contratto di fornitura.
Articolo 10 - Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al con- tratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
Articolo 11 - Contratto d’appalto
La stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo che l’aggiudicazione è divenuta esecutiva a seguito del controllo dei requisiti di ordine generale e tecni- co/organizzativi ed economico/finanziari
Fanno parte integrante del contratto:
1) Il presente capitolato d’appalto;
2) Il verbale di aggiudicazione.
Articolo 12 - Modo di esecuzione della fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le mo- dalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati pena la risoluzione di di- ritto del Contratto stesso.
Articolo 13 - Qualità e garanzia dei materiali
Il materiale fornito dovrà essere conforme a quanto prescritto nelle schede tecniche Allegato 8 e possedere tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione.
La Ditta, dietro richiesta, ha l’obbligo di esibire all’Amministrazione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della conser- vazione degli stessi.
Articolo 14 - Penali
Nel caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della for- nitura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente le seguenti penali:
⮚ per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura ogget- to dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
⮚ per il ritardo da 11 a 20 giorni il 5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior dan- no;
⮚ per il ritardo da 21 a 30 giorni il 10% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior dan- no;
Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna penale.
Dopo 30 giorni di ritardo, l’Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il singolo Ordinati- vo di Fornitura e a disporre l’esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, anche in economia, senza che occorra alcun avviso al Fornitore. Le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, rispetto al prezzo concordato con il Fornitore, saranno a carico di quest’ultimo.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e suoi allegati e nel Di- sciplinare di Gara e suoi allegati, e/o in caso di manchevolezze e deficienze riscontrate nei beni for- niti o nei materiali impiegati; in tali casi l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in mo- do effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Le medesime penali verranno applicate:
⮚ nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per il rifacimento, o dei prodotti accertati difettosi nel periodo di garanzia;
⮚ nel caso in cui l’impresa utilizzi una sede di produzione diversa da quella stabilita;
⮚ nel caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di elaborati, ad inosservanza di orari di interventi.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dall'Am- ministrazione contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sor- xxxx l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 15 - Elezione di domicilio
L’Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale, ai fini del presente appal- to, presso il Comune di Cinisello Balsamo.
Articolo 16 - Contestazione
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 15 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.
Qualora la sostituzione non venga accordata l’Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto.
Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni cir- costanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 17 - Controversie
Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, il foro esclusiva- mente competente è quello territorialmente competente per la sede della Stazione appaltante e pre- cisamente MONZA; a tal fine la ditta aggiudicataria, per effetto della partecipazione al presente ap- palto, elegge domicilio speciale presso il Comune di Cinisello Balsamo.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse ina- dempiente a tale obbligo, il Contratto Generale e/o l’Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto.
Articolo 18 - Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Ammini- strazione Contraente per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il contratto, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o il Contratto nei seguenti casi:
⮚ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
⮚ mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni conte- nute nel Disciplinare di Xxxx e suoi allegati;
⮚ difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell’offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati.
⮚ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (die- ci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
⮚ negli altri casi previsti nel contratto generale.
Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza per la denun- cia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 giorni.
In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione contraente ha diritto di ritenere definitiva- mente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale e- quivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 19 - Recesso
L'Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di:
⮚ giusta causa;
⮚ reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, anche con riferimento a più Ordi- nativi di Fornitura attuativi del Contratto;
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera Raccomandata A.R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
⮚ qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimen- to, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incari- cato della gestione degli affari del Fornitore;
⮚ qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalle norme in materia in vigore, dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di Gara;
⮚ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicu- rando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle pre- stazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
Articolo 20 - Osservanza di leggi e regolamenti
La fornitura sarà regolata dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare dal- le norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
La partecipazione all’appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato d’Appalto, nel Disci- plinare di gara e nel relativo Bando.
Articolo 21 - Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazio- nali di lavoro
Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad appli- care integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi.
Tali contratti devono essere rispettati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e an- che nei confronti dei soci delle cooperative.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare le norme in materia previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quelle eventualmente dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrat- tazione collettiva e a rispettare, se tenuta, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o rece- da da esse, indipendentemente dalla natura industriale, commerciale e artigianale, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di non ottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la medesima comunicherà alla ditta e anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pa- gamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’impedimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione ap- paltante, né a titolo di risarcimento danni.
Articolo 22 - Cessione crediti
La cessione di crediti e procure non potranno essere fatte dalla ditta aggiudicataria senza l’accettazione dell’Amministrazione aggiudicatrice in base alla formale notifica dei relativi atti, pe- na l’immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa degli eventuali danni subiti.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del contratto, senza l’espressa autorizzazione del Comune di Cinisello Balsamo.
E’ comunque fatta salva la responsabilità dell’aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario sarà facoltà dell’Ente di ritenere risolto il contratto salvi gli effetti di cui all’art. 72, comma 4, del X.X. 000/0000.
Articolo 23 - Subappalto
E’ ammesso il subappalto alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. In particolare l'affidamento in subappalto è possibile nei limiti percentuali del 10% dell’importo com- plessivo del contratto e, nell’ambito di tale percentuale, potrà essere subappaltata la quota massima del 10% della fornitura per ciascun articolo.
Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazio- ni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidata- rio trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requi- siti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subap- paltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al- l'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
L’Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ed è fatto obbligo agli affidatari di trasmet- tere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fat- ture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risul- tanti dall'aggiudicazione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguo- no le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle fatture, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Am- ministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versa- menti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappal- to.
L’eventuale affidamento a terzi di parte della fornitura o dei servizi connessi di cui al Contratto, al Disciplinare di gara e suoi allegati, ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, non comporta alcuna modi- fica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei con- fronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente, o a terzi, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
La cessione in subappalto senza autorizzazione e qualsiasi atto diretto a nasconderla fanno sorgere nel'Amministrazione contraente il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari, e ad affidare la fornitura o il servizio a terzi in danno dell’Impresa, con rivalsa delle maggiori spese so- stenute sulla cauzione depositata e salvo risarcimento di ogni maggior danno.
Articolo 24 - Variazione della ragione sociale
L’aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione contraente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per il ritardo dei pagamenti dovuto a ritardo della comuni- cazione stessa.
Articolo 25 - Rispetto normativa sulla sicurezza, privacy e sull’assunzione dei disabili
La Ditta s’impegna a garantire la fornitura:
⮚ nel rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 626/1994;
⮚ nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (tutela della privacy), gli operatori tutti e la ditta aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle informazioni ri- ferite alle persone che usufruiscono del servizio oggetto dell’appalto;
⮚ nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 68/1999 avente per oggetto il colloca- mento dei disabili.
Per quanto qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di appalto di pubbliche forniture, nonché alle norme del C.C.
PER ACCETTAZIONE
(timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta)
Il Dirigente