COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE
O R I G I N A L E
N. 52
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI TRA IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO, LEPIDA S.C.P.A E LE AZIENDE XXXX.XXX. / XXX. XXX XXXXXXXX SPA / XXXXXXX XXXXXX XXX.
Addì DODICI GIUGNO DUEMILAVENTUNO, alle ore 11:00 nella casa comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) XXXXXXX XXXXXXXXXX - Xxxxxxx
2) XXXXXXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxxxxxx
3) XXXXXXX XXXXXXXXX - Assessore
4) XXXXXXX XXXXXXX - Assessore
5) XXXXXX XXXXXXX - Assessore
Presente Presente Assente Presente Presente
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dr. XXXXX XXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
Approvazione accordo di programma per l'infrastrutturazione di aree industriali tra il Comune di San xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Lepida
S.C.P.A e le Aziende Xxxx.Xxx. / Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa / Xxxxxxx Xxxxxx xxx.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con i Decreti Sindacali n. 8/2019 e n. 1/2020, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili delle Aree funzionali in cui è articolato l’organizzazione amministrativa del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro;
RICHIAMATE
- la Legge Regionale n. 14/2014 Promozione degli investimenti in Xxxxxx-Romagna;
- il D.Lgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- la Normativa vigente in materia;
PREMESSO CHE
La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della comunità europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps ed il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps.
E’ obiettivo primario del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro dotare le aziende del territorio di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire la connettività a banda larga in risposta a fabbisogni attuali e futuri.
La Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010, ha identificato le aree in divario digitale infrastrutturale come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all’utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite.
La Regione Xxxxxx-Romagna, nella medesima delibera ha incaricato Lepida di mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi.
La Regione Xxxxxx-Romagna ha adottato la LR 14/2014 il cui articolo 11 lett. f) prevede che la Regione, al fine di promuovere l’economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull’intero territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.
La Regione Xxxxxx-Romagna all’articolo 15 denominato “Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi”, della citata legge regionale, al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, definisce un modello di partnership pubblico privato.
Lepida è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad operatori che effettuano azioni in aree in digital divide o a fallimento di mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.
Lepida è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421.
Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità.
Le Aziende
Xxxx.Xxx. srl con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 0/00; C.F. 01508761200, in persona di Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Amministratore;
Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 00/00; C.F. 02031070374, in persona di Xxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Amministratore;
Xxxxxxx Xxxxxx sas con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 0; C.F. 01574691208, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Amministratore;
hanno richiesto al Comune azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali.
Il Comune, tramite Lepida, ha verificato che non vi sono e che non sono programmate a breve, nell’area produttiva di interesse, , offerte di mercato con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili nell’installazione e nei servizi a quelle di aree metropolitane meglio servite.
Il Comune ha intenzione, nell’area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo sviluppo della Agenda Digitale.
DATO ATTO:
• che si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’infrastrutturazione di aree Industriali nel Comune di San xxxxxxxxx Xxx di Sambro, in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito denominato Accordo, il Comune, Lepida e le Aziende firmatarie definiscono le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga nell’area produttiva in questione, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico/privato;
• che l’infrastrutturazione non comporta alcun onere a carico di questa Amministrazione;
VISTA la bozza di accordo di programma per l’infrastrutturazione di Aree Industriali nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, da sottoscrivere tra la Società Lepida spa, questo Comune e le Aziende interessate, nella quale vengono esplicitate le attività e gli impegni reciproci per addivenire alla realizzazione del collegamento alle imprese, con opere annesse e connesse;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.n° 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE:
- l’Accordo di Programma per l’infrastrutturazione di aree industriali nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, fra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Lepida S.c.p.A. e le Aziende
Xxxx.Xxx. srl con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 0/00; C.F. 01508761200, in persona di Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Amministratore;
Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 00/00; C.F. 02031070374, in persona di Xxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Amministratore;
Xxxxxxx Xxxxxx sas con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 0; C.F. 01574691208, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Amministratore;
per rendere disponibile alla medesima connettività a banda ultralarga.
- l’intervento di infrastrutturazione oggetto del sopra citato Accordo da eseguire da parte di Lepida S.c.p.A.
DI INCARICARE il Sindaco a sottoscrivere il sopracitato Accordo in nome e per conto del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro.
DI DARE ATTO che il presente accordo non rileva oneri economici a carico dell’ente.
DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata ed UNANIME votazione, resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
(Città Metropolitana di Bologna)
Xxx Xxxx, 00 - 00000 X.XXXXXXXXX X.X. ( XX) tel . 0534 / 00000 - XXX 0534 – 95595
Rep. N. del
Accordo di Programma per l’infrastrutturazione di Aree Industriali nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO)
Le parti :
Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, di seguito riferito come Comune, rappresentato dal Sindaco Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx in esecuzione della delibera di giunta Comunale n. del
Lepida S.c.p.A., di seguito denominata Lepida, con sede legale e operativa in 00000 Xxxxxxx, Via della Liberazione n. 15, C.F. e P.I. 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx che sottoscrive il presente atto in forza di mandato del CDA D0119_30
Azienda Xxxx.Xxx. srl con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 0/00;
C.F. 01508761200, in persona di Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Amministratore;
Azienda Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 00/00; C.F. 02031070374, in persona di Xxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Amministratore;
Azienda Xxxxxxx Xxxxxx sas con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx 0; C.F. 01574691208, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Amministratore;
Premesso
● La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della Comunità Europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps ed il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps. Diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni e le Aziende dell’Xxxxxx- Romagna di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste prestazioni, con la conseguente valorizzazione degli immobili e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
● Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera Giunta DGR 1907/2010 ha identificato le aree in digital divide infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le Aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all’utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;
● Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010 ha incaricato Lepida a mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi;
● Regione Xxxxxx-Romagna ha adottato la LR 14/2014 il cui articolo 11 lett. f) prevede che, la Regione, al fine di promuovere l’economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull’intero territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
● Regione Xxxxxx-Romagna nella LR 14/2014 articolo 15 denominato “Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi”, della citata Legge Regionale, al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in digital divide definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente convenzione;
● Lepida è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
● Lepida è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
● Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
● Le Aziende delle zone industriali del territorio comunale oggetto di questa convenzione hanno richiesto al Comune azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
● il Comune ha verificato che non vi sono e che non sono programmate a breve, nell’area produttiva di interesse, offerte di mercato con caratteristiche
tecnico/economiche confrontabili nell’installazione e nei servizi a quelle di aree metropolitane meglio servite;
● il Comune ha intenzione, nell’area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo sviluppo dell'Agenda Digitale;
● con la presente convenzione il Comune, Lepida e le Aziende firmatarie definiscono le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga nell’area produttiva, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato.
Le parti convengono che: Art. 1 Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante di questo accordo.
Art. 2 Incarico attuativo e mandati
1. Per tutto quanto riguarda l’infrastrutturazione a banda ultralarga delle aree industriali intermediate dal Comune, il Comune autorizza la propria in-house, Lepida, a realizzare l’infrastruttura su mandato delle Aziende coinvolte e, nello specifico a provvedere ai sopralluoghi, alla progettazione, alla realizzazione mediante Aziende del mercato, alla direzione lavori, alla supervisione delle opere, al collaudo delle infrastrutture, alla identificazione di operatori locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate, a fornire garanzia che le opere trovino comunque una loro utilizzazione e valorizzazione a favore delle Aziende del territorio, a verificare l’utilizzo delle fibre ottiche, alla eventuale accensione delle fibre stesse.
2. Le Aziende con la sottoscrizione del presente atto conferiscono mandato a Lepida per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente;
3. Lepida, vista l’autorizzazione del Comune proprio socio, con la sottoscrizione del presente atto accetta il mandato conferitole dalle Aziende sottoscrittrici.
4. Le Aziende, per la realizzazione della propria porzione di infrastruttura a banda ultra larga, riconosceranno a Lepida il corrispettivo definito nel successivo art. 4 “Impegni delle parti”.
Art. 3 Modello
1. Il modello prevede che il Comune metta a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, tubazioni di proprietà pubblica, siano esse legate alla pubblica illuminazione o a qualsiasi altro scopo originario che possa includere anche la posa di fibre ottiche. In tali tubazioni vengono posati cavi contenenti fibre ottiche che interconnettono la rete Lepida verso punti di distribuzione e/o verso le sedi
delle Aziende stesse, tramite la modalità attuativa definita all’art. 2.
2. Lepida ed il Comune mettono a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, eventuali infrastrutture e fibre ottiche di loro proprietà o in loro disponibilità ai fini di facilitare la realizzazione dell’infrastruttura.
3. Le Aziende coinvolte finanziano la infrastrutturazione della rete di dorsale, dal punto della rete Lepida al punto di concentrazione nell’area produttiva, e di accesso, dal punto di concentrazione al punto di terminazione posto all’interno della Azienda, e acquisiscono la proprietà della relativa porzione della rete mediante la liquidazione della fattura emessa da Lepida nei loro confronti; contestualmente a tale acquisizione e con il presente atto le Aziende coinvolte cedono al Comune, a titolo gratuito, la propria quota di infrastrutturazione sin dall’atto della sua acquisizione.
4. Il Comune concede a titolo gratuito alle Aziende, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, il diritto d’uso quindicennale, rinnovabile, della infrastruttura.
5. Il Comune concede a titolo gratuito a Lepida, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, l’uso esclusivo non vincolato delle infrastrutture per quindici anni a condizione che Lepida mantenga la titolarità delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
6. Per consentire il monitoraggio del funzionamento della rete di accesso Lepida è autorizzata dalla singola Azienda a porre un apparato presso la propria sede, utilizzando la fibra di accesso, che può anche fungere da punto di trasporto per l’operatore di TLC selezionato. Lepida è altresì titolata ad intervenire, senza alcun vincolo, su detta fibra qualora fosse necessario a garantire il rispetto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche coerentemente con la propria autorizzazione ministeriale.
Art. 4 Impegni delle parti
1. Il Comune mette a disposizione per la realizzazione delle infrastrutturazione delle aree industriali le tubazioni previste nel modello di cui all’Art 3. Nel caso in cui il Comune abbia affidato in gestione le infrastrutture di cui all'Art. 3, lo stesso in virtù dell'Art.5 comma 1, si impegna a relazionarsi con il gestore per il rilascio delle autorizzazioni comprendenti i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica. Eventuali oneri derivanti a qualsiasi titolo saranno a carico dell'amministrazione comunale.
2. Sulla base delle attività necessarie a rendere funzionali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, il Comune si impegna ad autorizzare, a titolo gratuito e per quanto di propria competenza, tutte le attività di nuova realizzazione unitamente
a quelle che si renderanno necessarie al fine di intercettare le infrastrutture di cui all’Art. 3 comprendendo oneri e tasse comunali a qualsiasi titolo.
3. Limitatamente ai casi in cui le opere vengano realizzate su fondi privati o di proprietà di altri enti, il Comune come soggetto proprietario avente titolo, si impegna a farsi parte diligente per l’espletamento delle procedure di ottenimento di tutti i permessi relativi alle opere da realizzare e farsi carico di tutti gli oneri derivanti ad oggi non previsti e che verranno quantificati eventualmente in caso di variante.
4. Lepida, ai fini di realizzare il modello di infrastrutturazione dell’Art. 3 previsto dalla LR 14/2014 effettuerà a titolo gratuito, i sopralluoghi in presenza del referente comunale delle infrastrutture messe a disposizione, la progettazione, la direzione lavori, la supervisione e il coordinamento delle opere, la selezione delle Aziende appaltatrici secondo i principi e le regole di accesso al mercato tipici delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Comune si impegna a fornire tutti i permessi necessari, fornendo la massima semplificazione amministrativa possibile, nel rispetto della normativa vigente.
6. Ognuna delle Aziende firmatarie riconosce a Lepida una quota parte del corrispettivo complessivamente definito relativa alla rete di dorsale ed una quota parte del corrispettivo complessivamente definito relativa alla rete di accesso; il corrispettivo relativo alla rete di accesso è definito in Euro xxxx+IVA; le Aziende si faranno carico dei seguenti costi:
a. Xxxx.Xxx. srl di Euro 4.500 +IVA inclusi di apparato, come quota parte per la rete di accesso;
b. Xxx. Xxx Xxxxxxxx spa di Euro 4.500 +IVA inclusi di apparato, come quota parte per la rete di accesso;
c. Xxxxxxx xxxxxx sas di Euro 4.500 +IVA inclusi di apparato, come quota parte per la rete di accesso;
7. La connettività richiesta da ulteriori Aziende dopo la firma della presente convenzione sarà oggetto di separato accordo. Ogni anno il Comune firmatario si impegna a effettuare una ricognizione per verificare l’eventuale interesse ad ampliare la rete di accesso ad ulteriori Aziende, e a produrre a Lepida la lista degli interessati per la valutazione economica e per l’eventuale contrattualizzazione.
8. Lepida, alla attivazione della fibra ottica, potrà emettere regolare fattura, a seguito della verifica del funzionamento dell'infrastruttura di rete mediante test di raggiungibilità e di prestazioni effettuate da Lepida sull’apparato posto presso l’azienda, per la quota parte di corrispettivo imputabile a ciascuna azienda che dovrà essere liquidata a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 giorni fine mese data fattura.
9. Il Comune mette a disposizione l’energia elettrica necessaria agli eventuali
apparati di commutazione presenti negli eventuali armadietti di distribuzione oppure si fa parte attiva per far si che siano le Aziende che si allacceranno a tali armadietti a mettere a disposizione tale energia elettrica in occasione dei lavori di interconnessione all’armadietto a loro carico; in ogni caso il consumo di energia elettrica complessivo non supererà i 100W per ora per armadio. Al fine di una corretta identificazione del guasto in caso di mancanza di alimentazione elettrica, il Comune si impegna a fornire a Lepida prima della accensione dell’apparato tutte le informazioni utili e in suo possesso relative al contatore (eventuale codice POD, copia delle chiavi e schema elettrico) oltre alla indicazione del referente reperibile, se possibile H24, con recapito telefonico.
10.Lepida si impegna alla identificazione, nel rispetto dei principi di equità di trattamento, trasparenza, concorrenzialità, efficienza, efficacia ed economicità, di operatori di TLC locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate con costi non eccedenti quelli riportati nell’Art. 7, a fornire a tali operatori banda o trasporto secondo le loro esigenze, ad effettuare direttamente il servizio alle Aziende xxxxxx non si dovesse trovare un operatore di TLC disponibile a farlo a tali condizioni.
11.Lepida si impegna ad avviare i lavori entro un mese dalla disponibilità di tutti i permessi necessari, rilasciati dalle autorità competenti e richiesti a valle della firma di questa convenzione.
12.Lepida si impegna a concludere l’opera entro 6 mesi dall’inizio dei lavori.
Art. 5 Proprietà
1. L’opera realizzata diviene di proprietà esclusiva del Comune, come definito all’articolo 3.
2. Tutti gli apparati di commutazione attiva sono e rimangono di proprietà di Lepida che li gestisce ed utilizza per monitorare il corretto funzionamento del sistema.
Art. 6 Manutenzione
1. Il Comune e le Aziende incaricano Lepida della manutenzione ordinaria per i quindici anni della concessione del diritto d’uso.
2. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di dorsale è posto in capo a Lepida cui il Comune concede l’uso esclusivo non vincolato; Lepida potrà quindi effettuare su tutte le fibre realizzate tutti i propri servizi e/o cedere fibre anche ad operatori terzi con idonei contratti, tra cui IRU quindicennali. Il costo della manutenzione straordinaria della dorsale è un onere in capo alla proprietà e quindi al Comune.
3. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di accesso, definito nel 3% all’anno della quota parte del costo della rete di accesso interessata definito
nell’Art. 4, è posto in capo alla singola azienda firmataria che fruisce di quell’accesso, prevedendo che tale costo diventi una componente fissa del canone riconosciuto all’operatore di TLC che effettua il servizio; l’operatore di TLC riconoscerà a Lepida tale quota di manutenzione; in caso la rete di accesso non sia utilizzata non verrà messa sotto manutenzione. La manutenzione straordinaria della rete di accesso è un onere dell’Azienda che fruisce di tale infrastruttura e verrà concertata nel momento in cui diviene necessaria.
4. Le Aziende prendono sin d’ora atto ed accettano che il corrispettivo relativo al canone di manutenzione ordinaria verrà riconosciuto all’operatore di TLC come precisato al punto precedente.
Art. 7 Servizio
1. La connettività è offerta alle Aziende per mezzo di un operatore di TLC contrattualizzata da ogni singola Azienda sulla base di una procedura di identificazione operatori effettuata da Lepida; Lepida provvede direttamente a fornire connettività solo in assenza di un operatore di TLC.
2. La manutenzione della fibra ottica è posta in capo a Lepida con un tempo di ripristino di 4 ore nel 50% dei casi, 6 ore nell’ 80% dei casi e 12 ore nel 100% dei casi, per tutta la vita della infrastruttura.
3. La fibra ottica è accesa da Lepida, mediante la fornitura e configurazione di un apparato di rete, tipicamente uno switch per ogni sede, di cui Lepida rimane proprietaria ed effettua la gestione e manutenzione anche per verificare la continuità della fibra ottica e su cui l’operatore di TLC può effettuare azioni di monitoraggio ma non di configurazione.
4. L’helpdesk di primo livello è fornito dall’operatore di TLC che offre il servizio alla singola Azienda, e l’Azienda non ha riferimenti diretti di Lepida, sarà l’operatore di TLC a contattare Lepida per eventuali problematiche rilevate di competenza di Lepida.
5. L’operatore di TLC può installare un proprio apparato di interfaccia tra la rete Lepida e la rete dell’azienda per proprie finalità di erogazione dei servizi offerti purchè non vi siano costi aggiuntivi all’Azienda.
6. Per le Aziende la banda Internet non può avere costo superiore a 103/206/410/823/1646 €/mese+IVA per 10/30/100/300/1000 Mbps simmetrici e garantiti; gli operatore di TLC sono liberi di effettuare qualsiasi offerta inferiore a questi limiti massimi; la struttura dei costi può essere rivista qualora l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) introduca differenti disposizioni.
7. Una Azienda con più sedi nella stessa area produttiva rilegate sulla rete di accesso può definire una sede principale presso cui avere la connettività Internet e sedi secondarie presso cui avere trasporto intranet a 1Gbps simmetrico. E’
possibile che più Aziende della stessa area produttiva (ad es. per backup sistemi ict) richiedano connettività intranet tra loro a condizione che queste abbiano attivo almeno un servizio di banda o trasporto con un Operatore. Il costo della intranet 1G fra aziende diverse è la medesima di quella richiesta per una sede secondaria ossia non può essere superiore a 48 €/mese+IVA. Nel caso di Operatori diversi che servono due aziende che richiedono una intranet a 1G, le due Aziende dovranno comunicare a Lepida di comune accordo a quale Operatore Lepida dovrà addebitare il costo del servizio Intranet 1G.
8. L’operatore di TLC per eventuali sedi secondarie deve essere lo stesso della sede principale ed il costo per ogni sede secondaria non può essere superiore a 48
€/mese+IVA.
9. In caso di guasto bloccante del servizio di connettività si ha un tempo di risoluzione di 4 ore nel 95% dei casi e di 6 ore nel 100% dei casi dalla rilevazione o dalla segnalazione all’operatore di TLC, a condizione che non vi siano problematiche nella fibra ottica già ricomprese nel punto 3, a condizione che il locale presso cui è alloggiato il Punto di Accesso alla rete Lepida presso il Comune sia accessibile ed a condizione che non vi siano cause di forza maggiore.
Art. 8 Penali
1. Vista la natura in-house di Lepida, le parti concordano di non assoggettare il presente atto a penali di alcun genere.
2. Lepida si impegna a prevedere penali nei contratti di appalto che stipulerà con gli operatori economici selezionati per la realizzazione e la manutenzione e a mettere a disposizione dei firmatari tali somme per eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel corso di validità della convenzione.
Art. 9 Durata
1. La presente convenzione assume efficacia all’atto della sua sottoscrizione e ha validità fino alla scadenza più breve tra quella riferita al tempo di vita dell'infrastruttura ospitante e quella riferita al tempo di vita dell’infrastruttura ospitata.
Art. 10 Controversie
1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in
materia di giurisdizione e competenza.
Letto, confermato e sottoscritto,
Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Lepida
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Azienda Xxxx.Xxx. srl
Xxxxxxxx Xxxxxx
Azienda Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Azienda Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
Approvazione accordo di programma per l'infrastrutturazione di aree industriali tra il Comune di San xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Lepida S.C.P.A e le Aziende Xxxx.Xxx. / Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa / Xxxxxxx Xxxxxx xxx.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI, ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 10.06.2021
IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI
Geom. Xxxxxx XXXXXXXXX
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
OGGETTO:
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 12/06/2021
Approvazione accordo di programma per l'infrastrutturazione di aree industriali tra il Comune di San xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Lepida S.C.P.A e le Aziende Xxxx.Xxx. / Xxx. Xxx Xxxxxxxx Spa / Xxxxxxx Xxxxxx xxx.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. XXXXX XXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).