Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio e Rischi Accessori
Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio e Rischi Accessori
LOTTO 2 CIG 8916729D89
Polizza Incendio e Rischi Accessori
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono :
per CONTRAENTE : la persona giuridica che stipula il contratto e pertanto:
❖ DiSCo.
per ATTIVITA’ : Quella svolta in qualità di Ente Strumentale della Regione Lazio per
statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione; per SOCIETA’ : l’Impresa Assicuratrice;
per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
per POLIZZA : il documento contrattuale che prova l’assicurazione; per PREMIO : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro;
per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; per INDENNIZZO : la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
per FRANCHIGIA : la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato;
per SCOPERTO : la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni omesse, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, purché tali omissioni, inesatte o incomplete dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Il Contraente comunque dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.
2. Esonero denuncia sinistri precedenti.
L’assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione dei precedenti sinistri.
3. Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio.
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.
Il premio sarà corrisposto in rate semestrali, di cui la prima, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.
Le successive rate saranno corrisposte con decorrenza semestrale.
In caso di rinnovo del contratto il termine utile per il pagamento del premio sarà di 10 giorni dal nuovo inizio della garanzia, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la successiva data di scadenza contrattualmente stabilita.
4. Durata ed importo del contratto.
Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data indicata nel contratto fra le parti e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un ulteriore semestre o per un minor periodo, non inferiore in ogni caso a mesi tre. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’Amministrazione corrisponderà alla Società aggiudicataria il premio annuale risultante dall’offerta economica formulata dallo stesso in sede di gara.
5. Modifiche dell’assicurazione.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice nei seguenti casi: inserimento di nuove e diverse prestazioni che potrebbero essere previste da una nuova normativa in materia oppure da modifiche organizzative che prevedono nuove attività per le quali sarebbe necessario effettuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente capitolato e negli atti di gara. Il valore di tali modifiche non potrà superare il 5% dell’importo a base di gara.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
6. Variazioni del rischio.
E’ espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.
7. Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e finoal 60° giorno dal pagamento e rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di novanta ( 90) giorni mediante lettera raccomandata o pec. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite all’art.30 del presente capitolato
8. Assicurazione per conto di chi spetta.
L’assicurazione è prestata in nome proprio o nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina d’eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società.
L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
9. Interpretazione del contratto.
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
10. Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
11.Clausola tracciabilità flussi
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
12. Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
13. Foro competente.
Foro competente per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Roma.
14.Beni assicurati.
Con il presente contratto si intendono assicurati:
A) Per FABBRICATO si intende l'intera costruzione edile, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, alberi, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura.
Tutto quanto sopra:
-di proprietà del Contraente;
-di proprietà di xxxxx e dall’Ente condotti in locazione, comodato, uso, o comunque nella disponibilità del contraente.
B) il CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile diverso da quelli sopra descritti e tutto quanto inerente all’attività dell’Assicurato, di proprietà, in locazione, in comodato, in uso o in deposito, che trovasi sia all’aperto nelle aree di pertinenza del Contraente, sia nei fabbricati di cui al precedente punto A), esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli comunque soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e le apparecchiature elettroniche eventualmente assicurate con la polizza All Risks Elettronica
C) UBICAZIONE DEL RISCHI, intendendosi sedi, filiali, siti, beni, aree ovunque ubicati di proprietà, in locazione, possesso, godimento, in comodato, condotti, in uso o comunque in disponibilità del Contraente
15. Oggetto dell’assicurazione.
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati
alle cose assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso, da:
1. INCENDIO: combustione, con fiamma, al di fuori di apposito focolare che può autoestendersi o propagarsi, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;
2. FULMINE;
3. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità;
4. SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna;
5. IMPLOSIONE: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;
6. CADUTA DI AEROMOBILI: aerei, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
7. URTO DI VEICOLI STRADALI: danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all’Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all’aperto;
8. FUMO, GAS E VAPORE: fuoriusciti a causa di improvviso guasto accidentale di impianti;
9. ATTI DI TERRORISMO: atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Scoperto 20%, Franchigia € 5.000,00; limite annuo 30% della somma assicurata per singolo fabbricato;
10. EVENTI SOCIO-POLITICI: scioperi, sommosse, tumulti popolari, dimostrazioni di folla, atti vandalici o dolosi anche conseguenti a furto, rapina ed estorsione, anche se commessi da dipendenti. La Compagnia non risarcirà i danni agli enti assicurati conseguenti a occupazione abusiva di locali che si protragga per oltre 15 giorni ed a imbrattamento dei muri.
Franchigia di € 2.500,00 per sinistro e massimo risarcimento non superiore all’80% del capitale assicurato per singolo fabbricato;
11. FENOMENI ATMOSFERICI: uragani, trombe d’aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine, pioggia e simili manifestazioni atmosferiche che siano caratterizzate da particolare violenza o persistenza. La Società non risponde dei danni ad alberi, giardini fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche di legno o plastica e quanto in esse contenuto. I danni che si verifichino all’interno dei fabbricati ed i danni al contenuto degli stessi sono risarcibili solo se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro.
Franchigia di € 2.500,00 per sinistro ed un massimo risarcimento non superiore all’80% del capitale assicurato per singolo fabbricato;
12. FENOMENI ELETTRICI: danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo le esclusioni di cui al precedente punto B) dell’art.16 (Beni assicurati/contenuto), per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Franchigia di € 250,00 per sinistro, massimo risarcimento per sinistro e per anno € 250.000,00;
13. FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni con esclusione dei danni derivanti da rigurgiti di fogna.
Franchigia € 250,00 per sinistro;
14. GELO: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza.
Franchigia € 250,00 per sinistro; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 100.000,00 per sinistro;
15. INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI:
Il limite di indennizzo viene stabilito nella misura di € 12.000.000,00 per ciascuna ubicazione assicurata; Per ciascun sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% per singolo fabbricato.
16. INTASAMENTO GRONDE PLUVIALI: danni arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per rottura, intasamento e/o insufficiente capacità di smaltimento delle gronde e dei pluviali.
Franchigia € 250,00 per sinistro;
17. CEDIMENTI STRUTTURALI PER SOVRACCARICO DA NEVE:
Franchigia € 2.500,00 per sinistro con il massimo risarcimento annuo non superiore al 80% del capitale assicurato per singolo assicurato;
18. CADUTA DI ASCENSORI, MONTACARICHI E SIMILI, compreso il danneggiamento agli impianti stessi;
19. ONDA SONICA: danni cagionati agli enti assicurati dall’onda d’urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
20. AUTOCOMBUSTIONE: danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma agli enti assicurati;
21. TERREMOTO - MAREMOTO - ERUZIONE VULCANICA – MOVIMENTI TELLURICI: danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), di maremoto od altro fenomeno di movimento tellurico, nonché di eruzione vulcanica. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Il limite di indennizzo viene stabilito nella misura del € 12.000.000,00 della somma per ciascun fabbricato assicurato. Per ciascun sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato.
22. DANNI DA FUORIUSCITA DA IMPIANTI SPRINKLERS:
Franchigia € 250,00 per sinistro;
23. DANNI AGLI EFFETTI PERSONALI DI DIPENDENTI;
24. SPESE DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI: la Società dovrà rispondere, senza applicazione del degrado, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti e danneggiati, limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro 1 anno dalla data del sinistro. Xxxxxxx risarcimento per sinistro e per anno (€ 51.000,00 a P.R.A.);
25. MAGGIORI COSTI DETERMINATI DA INTERRUZIONE PARZIALE O TOTALE DELL’ATTIVITÀ: in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività del Contraente, la società si obbliga a rimborsare, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese necessarie per il proseguimento dell’attività debitamente documentate, sempreché tali spese siano state sostenute durante il “periodo di ripristino” intendendosi per tale quello strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte. Tale periodo avrà una durata massima di mesi 12 dalla data di accadimento del sinistro e pertanto non saranno rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza di tale periodo.
Sono pertanto rimborsabili le spese straordinarie per:
▪ l’uso di macchine e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
▪ il lavoro straordinario anche notturno e festivo per agevolare la ripresa dell’attività;
▪ i servizi eseguiti da terzi;
▪ la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
▪ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento.
Franchigia di € 2.500,00 per sinistro con il massimo risarcimento di € 250.000,00.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da:
▪ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
▪ difficoltà di reperimento delle cose danneggiate imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
26. RICORSO TERZI, intendendosi per tale la pretesa di risarcimento da parte di un terzo di un danno indennizzabile in base alla presente polizza, determinato dal danneggiamento dei beni mobili ed immobili di terzi e del quale il Contraente debba rispondere a titolo di responsabilità civile come da art. 2043 e seguenti del C.C.
La garanzia viene prestata entro il limite del massimale indicato nella specifica partita di polizza ed e’ valida per tutte le ubicazioni assicurate.
L’assicurazione è estesa, nei limiti del 20% del massimale relativo alla presente garanzia, ai danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività;
27. SONO ALTRESÌ INDENNIZZATE DALLA PRESENTE POLIZZA LE SPESE SOSTENUTE DAL CONTRAENTE:
a) per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui del sinistro anche tossici, nocivi, radioattivi, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, il riempimento ed altre simili operazioni anche relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
L’indennizzo verrà liquidato, in caso di sinistro, fino a concorrenza dell’importo indicato in polizza e sarà valido per tutte le ubicazioni assicurate;
b) per la ricerca della causa che ha provocato il danno da “Fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere“, e per il ripristino della parti danneggiate;
franchigia € 250,00 per sinistro con il limite di risarcimento annuo di € 51.000,00;
c) a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari a definire l’entità dei danni subiti, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento, dove l’Ente ne abbia l’obbligo:Xxxxxxxxx assicurato € 41.316,55;
d) per gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale: Somma assicurata € 35.000.00;
e) a seguito di guasti allo scopo di impedire, arrestare o ridurre il danno (art.1914 C.C.);
f) le maggiori spese, compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi,regolamenti e ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l’uso dei suoli.
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti c/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie
Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e il Contraente si impegna a rimborsare, in un’unica soluzione, tali somme entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
Qualora la polizza dovesse cessare per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
16. Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali.
Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l’assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell’ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall’Assicurato-proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.
Nessuna indennità spetta all’Assicurato per i ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
17. Anticipo indennizzi.
L’Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell’importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l’ammontare del sinistro superi prevedibilmente l’importo di € 100.000,00 e che non siano sorte contestazioni sull’indennizzo.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto in questione non potrà in ogni caso, essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
18. Deroga alla proporzionale.
La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per le singole partite colpite da sinistro, una copertura inferiore al loro “valore a nuovo” di oltre il 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, l’applicazione della proporzionale rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
19. Dolo e colpa grave.
Le garanzie di cui al presente contratto s’intendono operanti anche in caso di colpa grave del rappresentante legale, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.
20. Copertura automatica nuovi enti o loro esclusione.
IDENTIFICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Resta inteso che per l’individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle evidenze contabili ed amministrative del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurati e senza obbligo di preventiva comunicazione, oltre ai beni per i quali l’Ente alla data di stipula del presente contratto abbia interesse alla copertura assicurativa, anche quelli acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa nel corso del periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale riferita al medesimo gruppo di rischio.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo o da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a. L’Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell’acquisizione o diminuzione di beni, purché il loro valore complessivo non superi il limite percentuale sopra indicato;
b. per i nuovi enti la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta l’acquisizione;
c. l’Assicurato si impegna a tenere aggiornate e mettere a disposizione della Società le registrazioni relative alle variazioni patrimoniali.
21. Esclusioni.
La Società assicuratrice non risarcisce i danni:
⇒ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
⇒ verificatisi in conseguenza di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termine della presente polizza salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
⇒ determinati da mareggiate ed eruzioni vulcaniche;
⇒ determinati da “eventi atmosferici” a cose mobili poste all’aperto non a motivo della loro natura e/o destinazione;
⇒ dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
⇒ determinati da dolo del Rappresentante Legale e/o dagli Amministratori.
22. Denuncia di sinistro.
I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’evento o dal momento in cui l’Ente ne sia venuta a conoscenza. L’Ente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
23. Determinazione dell’ammontare del danno.
L’ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
1. Per danni ai fabbricati di cui all’art.15) punto A (Fabbricati) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
A) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
B) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l’importo corrispondente alla spesa necessaria per l’integrale ricostruzione del fabbricato equivalente o similare a quello danneggiato escludendo solo il valore dell’area;
In entrambi i casi s’intendono incluse le spese necessarie per la progettazione.
2. Per i danni ai beni di cui all’art. 15) punto B (Contenuto) - escluso quanto previsto dal successivo punto 3, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
A) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
B) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l’importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
3. Per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, basso rilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
A) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l’oggetto danneggiato più l’eventuale deprezzamento con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l’oggetto ha al momento del sinistro;
B) in caso di danno totale il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro.
4. Per i danni da RICORSO TERZI, la somma che l’Ente deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi.
5. Per i danni di cui all’art.16 punto 27 l’importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
24. Determinazione dell’indennizzo per fabbricati di valore storico.
A precisazione ed integrazione di quanto previsto all’art. 24 (Determinazione dell’ammontare del danno) si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l’indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti per l’utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti e di tecniche particolari, per la riparazione dei danni o il rifacimento dell’opera.
25. Obbligo di salvataggio e di conservazione.
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l’art. 1914 del Codice Civile. L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità, fino alla perizia del danno che dovrà essere effettuata da incaricati della Compagnia entro 15 giorni dalla denuncia.
26. Procedure per la valutazione del danno.
L’ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Ente con apposito atto unico.
Nell’ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall’Ente ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, anche su istanza di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’Ente.
Ciascun perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere, coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in caso di mancata sottoscrizione dell’arbitro dissenziente.
27. Mandato dei periti e degli arbitri.
I periti e/o gli arbitri devono:
⇒ indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
⇒ verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli art. 24,
25 e 26 (Determinazione dell’ammontare del danno, Determinazione dell’indennizzo per fabbricati di valore storico, Procedure per la valutazione del danno);
⇒ procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.
I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale ( con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
28. Modalità per liquidazione del sinistro.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entra trenta giorni, salvo il caso in cui, relativamente al sinistro, sia stato aperto un procedimento giudiziario per dolo a carico del Rappresentante Legale o degli Amministratori. In tal caso per la liquidazione o il rifiuto del sinistro si attenderà la conclusione del procedimento stesso.
29. Gestione delle vertenze.
La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell’Ente contro le pretese dei danneggiati riguardo al ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell’Ente la qual è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.
Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l’Ente; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell’Ente di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società. In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall’art. 1917 del C.C., restano a carico della Società.
L’Ente farà pervenire alla Società nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio ai procedimenti nei suoi confronti.
L’Ente, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
Qualora l’interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.
30. Comunicazione dati dei sinistri.
La Società Assicuratrice è tenuta a fornire al Contraente, con cadenza semestrale o, in caso di necessità dalla data della specifica richiesta i dati relativi ai sinistri denunciati.
Tale documentazione dovrà indicare per ogni posizione o sinistro lo stato del sinistro stesso, in altre parole:
◊ liquidato, indicando il relativo importo;
◊ in corso di definizione indicando, ove esista, l’importo stimato o l’entità della riserva;
◊ senza seguito, indicandone i motivi.
31. Contenuto presso Terzi
Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 1 % della Somma assicurata, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.
32. Contenuto soggetto a spostamento.
Il Contenuto assicurato si intende garantito sino al 1 % della Somma assicurata anche quando per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge la sua attività.
33. Precisazioni per l’imposta sul valore aggiunto.
In caso di danno l’IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all’Erario in forza dell’Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.
34.Capitali assicurati , limiti di indennizzo e tassi lordi applicati.
Il premio anticipato per il primo anno è calcolato applicando alle sottonotate partite assicurate i tassi lordi indicati per ciascuna di esse:
1. FABBRICATI € 189.571.972,00
2. CONTENUTO € 11.528.587,00
3. RICORSO TERZI € 5.000.000,00
(Partita unica per tutte le Ubicazioni di cui all’allegato A)
4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 700.000,00 (Partita unica per tutte le Ubicazioni di cui all’allegato A)
5. LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO € 40.000.000,00 per sinistro
Per il dettaglio dei valori dei fabbricati e del contenuto relativi alle varie ubicazioni leggasi Allegato A) – da pag. 1 a 3 - a questo capitolato.
35. Xxxxxxxx broker
Il Contraente, ad ogni effetto di legge, dichiara di aver affidato la gestione della polizza di cui trattasi alla società di brokeraggio Vesta Broker srl.
La conclusione e la gestione della presente assicurazione, per tutto il tempo della durata dell’incarico, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
1) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società. si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
2) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a
termine dell’articolo 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato;
3) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del contraente/assicurato dal Broker.
4) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari al 12% del premio imponibile.
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione.