SO.GE.MI. S.p.A. Via Cesare Lombroso 54 – 20137 Milano P. IVA 03516950155 N. CIG ………………..
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
SO.GE.MI. S.p.A. |
Via Xxxxxx Xxxxxxxx 54 – 00000 Xxxxxx |
P. IVA 03516950155 |
N. CIG ……………….. |
e
Compagnia di Assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 30.06.2020 |
alle ore 24.00 del | 31.12.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati con frazionamento annuale
Alle ore 24.00 di ogni | 31.12 |
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 8
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 8
Art. 1 Durata dell’Assicurazione – Proroga - Disdetta 8
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione 8
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 9
Art. 4 Gestione della Polizza 9
Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 9
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Xxxxxxx - Xxxxx xxxx - Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Art. 7 Interpretazione della Polizza 10
Art. 8 Assicurazione presso diversi Assicuratori 10
Art. 9 Ispezione dei beni assicurati 10
Art. 10 Limite massimo d’indennizzo 10
Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 10
Art. 12 Tracciabilità dei Pagamenti 11
Art. 15 Rinvio alle norme di legge 11
Art. 16 Trattamento dei dati 11
Art. 17 Coassicurazione e Delega 11
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 12
Art. 18 Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro 12
Art. 19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 12
Art. 20 Mandato dei periti – Operazioni peritali 12
Art. 21 Prosieguo attività senza perizia 13
Art. 22 Liquidazione per partite separate 13
Art. 23 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno 13
Art. 24 Differenziale storico artistico 14
Art. 25 Determinazione del Danno per i Valori 15
Art. 26 Valore degli Oggetti d’Arte e determinazione del Danno 15
Art. 27 Valore assicurabile e Determinazione dell’ammontare del danno per le Merci 15
Art. 28 Valore assicurabile e Determinazione dell’ammontare del danno per i Beni Elettronici 15
Art. 29 Determinazione del danno per i supporti dati 17
Art. 30 Assicurazione parziale 17
Art. 31 Pagamento dell’Indennizzo ed anticipi 17
Art. 32 Rinuncia al diritto di rivalsa 18
Art. 33 Recesso in caso di Sinistro 18
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] 19
Beni Elettronici Ad Impiego Mobile 20
Aggiornamento delle Somme Assicurate, adeguamento e regolazione del Premio 23
Art. 35 Oggetto dell'Assicurazione All Risks 25
ART. 37 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, 25
Art. 38 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione 25
Art. 39 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione – acqua condotta 26
Art. 40 Costi per il collaudo 26
Art. 41 Oneri di urbanizzazione 26
Art. 43 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici 27
ART. 45 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI) 27
Art. 46 Maggiori costi e Perdita pigioni 28
ART. 47 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A 29
Art. 48 Furto e Rapina e Scippo 29
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD] 34
Art. 49 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 34
Art. 50 Inondazioni , Alluvioni , Allagamenti 34
ART. 52 GRANDINE (SU FRAGILI) 35
Art. 55 Eventi socio politici 36
Art. 56 Terrorismo Sabotaggio 36
Art. 57 Crollo e Collasso Strutturale 36
Art. 59 Beni in Refrigerazione 37
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP] 38
Art. 60 Deroga all’ assicurazione parziale 38
Art. 61 Precisazione Beni Elettronici, Beni Elettronici ad Impiego Mobile e Supporti Dati 38
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] 39
DEFINIZIONI
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta |
Assicurato | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione |
Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
Broker | L’ Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
Danno | Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Limite di Indennizzo | Il massimo indennizzo dovuto dalla Società |
Somma Assicurata | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata |
Franchigia | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
Primo Rischio Assoluto | Forma di garanzia con la quale l'assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente indennizzato dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo e non dichiarato dei beni che costituiscono l’oggetto della garanzia. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
Fenomeno Elettrico | L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma |
Archivi non informatici | A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm |
Inondazione ed Alluvione | Fuoriuscita di acqua e/o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali. |
Allagamento | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diversi da inondazioni e/o alluvioni |
Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall’Assicurato, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualunque altro dato non modificabile dall’Assicurato. |
Programmi in licenza d’uso | A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore, che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso |
Archivi informatici | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti |
Guasti cagionati dai ladri | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli |
Mezzi di custodia | A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate |
Oggetti d’arte | A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore |
Preziosi | A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura) |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
La Contraente si riserva la facoltà, di esercitare opzione di affidamento del servizio per un ulteriore periodo di mesi 12 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario
È comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 90 giorni dalla decorrenza della rata successiva.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo 30.06.2020 al 31.12.2023 e le rate successive avranno frazionamento annuale con decorrenza 31.12.2020.
Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente
dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
• Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA
Resta inteso tra le Parti che ad AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers , società aggiudicataria dalla gara Broker indetta dalla Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, la Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili. Resta altresì convenuto che, a parziale
deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 10 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 12 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/0000.Xx Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art. 13 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 14 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010.
Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 18 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all’uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.
La Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell’Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.
Art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art. 20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati o, qualora il bene sia assicurato senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, unicamente il valore dei beni distrutti, danneggiati o perduti;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art. 21 PROSIEGUO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA
Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte del Contraente/Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni.
Art. 22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE
Dietro richiesta della Contraente o dell’Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all’indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 23 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte, Beni elettronici e Merci), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
e che per Valore allo stato d’uso s’intende:
- per i Beni Immobili la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per i Beni Mobili (escluso Xxxxxx, Oggetti d'Arte, Beni elettronici e Merci), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili,
in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nella presente polizza;
c) Il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo “Pagamento d’indennizzo”.
Ai “Beni Mobili” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione – Rischi Indennizzabili -
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
Per i danni derivanti da “Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):
- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte, Beni elettronici e Merci) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività/inagibilità (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 24 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
In caso di danno ad un bene di particolare valore storico artistico, fermo quanto disciplinato all’art. “VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, a fronte dell’insufficienza del
limite di indennizzo previsto per tale evento, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza indicata nella tabella [LSF].
Art. 25 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI
Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;
per gli altri Valori il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;
per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Art. 26 VALORE DEGLI OGGETTI D’ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
• la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
• oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento.
Qualora l’assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Art. 27 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER LE MERCI
L’attribuzione del valore che le merci – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Art. 28 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) defalcato dell’importo come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1) defalcato dell’importo come B) 2).
Questa stima riguarda solo beni in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato) ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai sinistri.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come B) 3), defalcato dell’importo come B) 4):
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come ad A) 1)
– A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
All’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 31 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ED ANTICIPI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila).
L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.
Tale acconto non può comunque essere superiore ad € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri con apposita documentazione che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori la predetta documentazione
con la massima sollecitudine.
Inoltre l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’indennizzo.
Art. 32 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro soggetto persona fisica e/o giuridica, l’Assicurato intenda salvaguardare, anche mediante la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Resta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di esercitare l’azione verso il responsabile per il recupero di quanto resti a suo carico dopo l’indennizzo effettuato dalla Società.
Art. 33 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. Nella lettera di disdetta dovranno essere esposte le ragioni determinanti la necessità di recedere dal contratto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 34 RENDICONTO
La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 Dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:
- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo riservato;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]
Azienda autorizzata alla gestione dei mercati annonari all’ingrosso di Milano.
L'assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.
Tra le “attività e competenze istituzionali” del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono dallo Statuto Aziendale, da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.
BENI ASSICURATI [BA]
Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell’Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o lo stesso è tenuto all’assicurazione, compresi Beni non detenuti dall’Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l’Assicurato svolge le proprie attività; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili". Sono quindi assicurati:
BENI IMMOBILI
come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell’area cimiteriale e degli impianti sportivi.
Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d’epoca, parquet, moquette, mosaici.
Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall’imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.
BENI MOBILI
come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d’Arte, Valori, Merci, Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA di proprietà e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge.
MERCI
come tali intendendosi materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Tutte le merci di consumo inerenti l’attività della Contraente sia di proprietà che di terzi.
BENI ELETTRONICI
come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all’elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d’uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE
come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all’interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all’aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
SUPPORTI DATI
come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
SOMME ASSICURATE
Partite | Somme assicurate in Euro |
In Milano – Via C- Lombroso 54 – Mercato Ortofrutticolo | 60.000.000,00 |
1. Beni Immobili | |
2. Beni mobili | 8.000.000,00 |
3. Fabbricato adibito a celle frigorifere | 6.000.000,00 |
4. Beni mobili part. 3 | 2.600.000,00 |
5. Merci | 2.600.000,00 |
In Milano – Xxx X. Xxxxxxxx 00 – Palazzo Affari | |
6. Beni Immobili | 13.000.000,00 |
7. Beni mobili | 1.000.000,00 |
In Milano – Via X. Xxxxxxxx 95 – Mercato Ittico – Mercato Floricolo/Carni – Palazzina Servizi | |
8. Beni Immobili | 20.000.000,00 |
9. Beni mobili | 3.500.000,00 |
10. Prodotti ittici | 1.250.000,00 |
11. Fiori | 210.000,00 |
Per Tutte le ubicazioni | |
12. Ricorso Terzi | 4.000.000,00 |
13. Merci in refrigerazione somma prestata a Primo Rischio Assoluto | 1.500.000,00 |
14. Beni Elettronici (compresi beni elettronici ad impiego mobile e supporti dati) | 800.000,00 |
15. Furto e rapina | 400.000,00 |
Eventuali Beni Immobili, Beni Mobili, Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati acquisiti nel corso dell’annualità assicurativa, nel limite del 30% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza, saranno automaticamente garantiti ed il relativo premio sarà regolato nei termini previsti al successivo AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO.
CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille imponibili sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:
Partite | Somme assicurate in Euro | Tasso Xxxxx Xxxxx (per mille) | Premio annuo imponibile | Imposte | Premio annuo lordo |
In Milano – Via C- Lombroso 54 – Mercato Ortofrutticolo | |||||
1. Beni Immobili | 60.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
2. Beni mobili | 8.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
3. Fabbricato adibito a celle frigorifere | 6.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
4. Beni mobili contenuti nella part. 3 | 2.600.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
5. Merci | 2.600.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
In Milano – Via X. Xxxxxxxx 54 – Palazzo Affari | |||||
6. Beni Immobili | 13.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
7. Beni mobili | 1.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
In Milano – Via X. Xxxxxxxx 95 – Mercato Ittico – Mercato Floricolo/Carni – Palazzina Servizi | |||||
8. Beni Immobili | 20.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
9. Beni mobili | 3.500.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
10. Prodotti ittici | 1.250.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
11. Fiori | 210.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
Per Tutte le ubicazioni | |||||
12. Ricorso Terzi | 4.000.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
13. Merci in refrigerazione (somma prestata a Primo Rischio Assoluto) | 1.500.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
14. Beni Elettronici (compresi beni elettronici ad impiego mobile e supporti dati) | 800.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
15. Furto e Rapina (somma prestata a Primo Rischio Assoluto) | 400.000,00 | …‰ | € … | € … | € … |
Totale | € … | € … | € … |
AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
La Contraente, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare delle Partite 1 e 1.a (Beni Immobili e Beni Immobili di particolare interesse storico artistico) a partire dalle scadenze anniversarie successive all’effetto del contratto. Contestualmente la Società provvederà anche alla regolazione del premio per quei beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese .
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:
- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio.
- appendice di regolazione del premio relativa all’annualità trascorsa conteggiata al 50%
L’eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.
Qualora l’aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior premio pagato, al netto dell’imposta governativa in quanto già versata all’Erario.
L’eventuale rimborso a favore della Contraente dovrà essere versato, dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell’appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio.
FORMA DELLA COPERTURA
Partite | Forma di garanzia | Clausola applicata per determinazione del danno |
Beni Immobili | A VALORE INTERO | VALORE A NUOVO |
Beni mobili | A VALORE INTERO | VALORE A NUOVO |
Merci | A VALORE INTERO | VALORE A NUOVO |
Beni Elettronici | A VALORE INTERO | VALORE A NUOVO |
Resta inteso che in conformità alla forma di copertura che per le risultanze di gara regolamenterà il presente contratto, saranno osservate le clausole e/o definizioni a tale forma corrispondenti.
In relazione al Contratto di Finanziamento tra SO.GE.MI. S.P.A. S.p.A. (“Società”), e BANCO BPM S.p.A. di seguito “Banca”, (tale termine comprendendo qualsiasi successore, cessionario ed avente causa della stessa), si prende atto che la presente polizza, per la somma assicurata con la partita n. 1 “Beni immobili” del Mercato Ortofrutticolo sito in Xxx X. Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, è vincolata a tutti gli effetti a favore della Banca e pertanto l’Assicuratore si obbliga per tutta la durata della polizza stessa:
1. a riconoscere detto vincolo come l’unico ad essere dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso nonché a mantenerlo invariato salvo preventivo consenso scritto della Banca;
2. a consegnarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
3. a non liquidare nessun indennizzo maturato in favore della Società se non con il consenso scritto della Banca;
4. a non apportare alla presente polizza e/o alle garanzie assicurative della stessa alcuna variazione sostanziale, e a non diminuire le somme assicurate senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare a queste ultime tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l’efficacia dell’assicurazione;
5. a notificare alla Banca a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte degli assicurati dei premi tutti di assicurazione, ovvero qualsiasi inadempimento sostanziale degli stessi, e a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata recapitata alle Banche”.
6. Nel caso in cui la Società maturi il diritto ad un qualsiasi indennizzo vincolato la Compagnia Assicuratrice si impegna:
• a darne pronta comunicazione alla Banca
• a pagare l’ammontare di tale indennizzo sul conto che verrà comunicato dalla Banca Finanziatrice.
RISCHI INDENNIZZABILI
Art. 35 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS
La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.
La Società risponde altresì delle/degli/dei:
Art. 36 GUASTI
causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
Art. 37 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,
smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF]
Art. 38 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE
dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Art. 39 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – ACQUA CONDOTTA
di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di acqua od altri fluidi, a seguito di rottura accidentale dei predetti impianti (danni da acqua condotta).
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Art. 40 COSTI PER IL COLLAUDO
e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Art. 41 ONERI DI URBANIZZAZIONE
e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Art. 42 SPESE PER ONORARI
di progettisti, ingegneri, architetti, periti e consulenti in genere, effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Sono comprese le spese per le società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Art. 43 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.
La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella tabella [LSF], fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo dell’indennizzo” della presente polizza.
Art. 44 SUPPORTI DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.
In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati e dei programmi (archivi informatici) contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella tabella [LSF], fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo dell’indennizzo” della presente polizza.
Art. 45 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)
che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale indicato nella tabella [LSF] e ciò senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente art. “Assicurazione parziale” delle Norme Operanti in Caso di Sinistro e fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
▪ a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell’Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
▪ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art. 46 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI
Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La Società risarcirà dette spese senza l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dal Codice Civile e dall’articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Maggiori costi (BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE)
In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.
Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:
a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) servizi acquistati da terzi.
La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.
Perdita pigioni: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo e comunque entro il limite del predetto importo, pagherà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF], quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.
Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l’Assicurato -
proprietario - che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Art. 47 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.
La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di Terzi e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.
La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Xxxxxxxxx.
Fermo il limite massimo di indennizzo della presente polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF] e viene prestata a secondo rischio
Art. 48 FURTO E RAPINA E XXXXXX
A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:
A.1) per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
• violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
• introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Mobili, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A.2) per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1 e pagherà per uno o più sinistri che
avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento nella tabella [LSF] (furto senza scasso).
A.3) del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
B) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Mobili, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
C) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Mobili la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
D) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Mobili posti nell’interno dei Beni Immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico (con eccezione di quanto previsto al successivo punto E), purché constatato e denunciato entro le 24/48 ore immediatamente successive all’evento stesso, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];
E) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi in conseguenza degli eventi sopra descritti, a Valori ed Oggetti d’Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all’esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. Si precisa che la presente garanzia è operante anche per i danni causati da furto con destrezza nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] per la garanzia di cui al punto D).
F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di Valori e Preziosi, quest’ultimi solo se contenuti nei mezzi di custodia, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Xxxxxx resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera C).
Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Xxxxx, Rapina ed Estorsione o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l’ingresso nei luoghi dove sono i Beni Mobili e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Mobili, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF .
Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d’indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato,
l’eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.
Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato
entro i termini di cui all’articolo Pagamenti per variazioni con incasso premio dalla ricezione dell’appendice di aumento relativa al reintegro.
ESCLUSIONI [E]
Saranno operanti le seguenti esclusioni.
a) SONO ESCLUSI I DANNI
anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi a1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; a2) dovuti a o causati da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell’Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili;
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
b) SONO ESCLUSI I DANNI b1) di:
- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita;
- estorsione, malversazione o concussione; per estorsione fatto salvo quanto previsto all’Art. “Furto e Rapina”
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;
b2) dovuti a o causati da:
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI
dovuti a o causati da:
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] e salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti,
gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- i beni elettronici in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili posti all’aperto, recinti, cancelli baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, (salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione);
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d’Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 10.000,00, qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni.
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]
Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia indicata nella tabella [LSF] e sino alla concorrenza dell’ importo indicato nella tabella [LSF].
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.
Art. 49 TERREMOTO, XXXXXXXX, XXXXXXXX
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, lagomoto e maremoto, intendendosi per tali fenomeni tellurici il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].
Art. 50 INONDAZIONI , ALLUVIONI , ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni o Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, alluvioni e allagamenti, si precisa che tutti i fenomeni verificatesi nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
La Società non risponde dei danni subiti dai Beni Mobili, situati in locali interrati di Beni Immobili, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
Art. 51 EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere,
tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].
Si intendono escluse dalla garanzia i seguenti Beni Mobili:
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto
Art. 52 GRANDINE (SU FRAGILI)
A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. “Eventi atmosferici”, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].
Art. 53 SOVRACCARICO NEVE
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].
Art. 54 GELO E GHIACCIO
Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Art. 55 EVENTI SOCIO POLITICI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art. 56 TERRORISMO SABOTAGGIO
Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:
- la Società indennizza, relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].
Art. 57 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].
Art. 58 FENOMENO ELETTRICO
Relativamente ai danni di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed a Beni Elettronici, indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della polizza.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato nella tabella [LSF].
Art. 59 BENI IN REFRIGERAZIONE
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
L’assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l’utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza, per singolo sinistro, del massimale indicato nella tabella [LSF] e ciò senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente art. “Assicurazione parziale” - delle Norme Operanti in Caso di Sinistro e fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza.
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CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]
Art. 60 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell’Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).
Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Tuttavia qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 30.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione del precedente comma.
Art. 61 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI, BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE E SUPPORTI DATI
La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici e Supporti Dati previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia indicata nella tabella [LSF].
Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
In nessun caso la Società, relativamente ai Beni Elettronici, pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore della somma assicurata alla partita 2).
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LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]
I valori sono espressi in Euro.
Scoperti per sinistro | Franchigie per sinistro | Limiti d’indennizzo | |
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato | 40.000.000 (stop loss) | ||
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc | 300.000 per sinistro | ||
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc | 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Spese di ricerca e riparazione - acqua condotta | 250 | 50.000 per sinistro | |
Costi per il collaudo | 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Oneri di urbanizzazione | 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Spese per Onorari vari e spese per Periti, Ing., Arch. | 25.000 per sinistro | ||
Costi ricostruzione archivi | 300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi) | 4.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Vetri e cristalli | 10.000 per sinistro con il limite di 1.000 per lastra | ||
Maggiori costi e perdita pigioni | 150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Maggiori costi (Beni elettronici e beni elettronici ad impiego mobile) | 150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Differenziale Storico Artistico | 1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Oggetti d’arte | 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con il limite di 10.000 per singola opera | ||
Preziosi | 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Veicoli di proprietà iscritti al PRA | 20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Terremoto, maremoto, xxxxxxxx | Xxxx. 10% min. € 10.000 | 50% della Somma Assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | Scop. 10% min. € 15.000 | 10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Eventi atmosferici | Scop. 10% min. € 5.000 | 70% della Somma Assicurata per sinistro e per | |
periodo di assicurazione | |||
Grandine su fragili | 2.500 | 100.000 per sinistro | |
Sovraccarico neve | Scop. 10% min. € 2.500 | 30% della Somma |
Assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione | |||
Gelo e Ghiaccio | 250 | 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Eventi socio politici escluso imbrattamento muri | Scop. 10% min. € 5.000 | 70% della Somma Assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Eventi socio politici da imbrattamento muri | 250 | 10.000 per sinistro | |
Terrorismo sabotaggio | Scop. 10% min. € 5.000 | 40% della Somma Assicurata con il limite di € 25.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Crollo e collasso strutturale | Scop. 10% min. € 5.000 | 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Smottamento, franamento, cedimento del terreno e caduta massi | Scop. 10% min. € 10.000 | € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Fenomeno elettrico | 500 | 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Beni in refrigerazione | Scop. 10% min. € 5.000 | ||
Beni Elettronici | 300 | 800.000 (vedasi partita n. 14) | |
Beni Elettronici ad impiego mobile | 300 | 50.000 per sinistro | |
Supporto dati | 300 | 30.000 per sinistro | |
Furto, Rapina, Estorsione | 400.000,00 (vedasi partita n. 15) | ||
Furto senza scasso | 100 | 5.000 per sinistro | |
Scippo | 5.000 per sinistro | ||
Furto con destrezza | 5.000 per sinistro | ||
Portavalori | Scoperto 10% | 100 | 5.000 per sinistro |
Valori in mezzi di custodia | 6.000 per sinistro | ||
Valori ovunque riposti | 1.500 per sinistro | ||
Guasti e atti vandalici ladri | 15.000 per sinistro |