INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA
Contratto
di Assicurazione
Homeaway Vacanza Sicura
Mod. TAD 161/2 - Ed. 03/2011
INFORMATIVA
INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA
Gentile Cliente,
il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene conclu- so tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ai sensi dell’art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:
- consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993
n. 152) avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicu- razione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
- il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate Mod. TAD161/2; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicura- zioni all’art. “Premio”.
- la vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione “Viaggi” di durata inferiore ad un mese e, per- tanto, La informiamo che alla presente Polizza potrebbe non applicarsi, a seconda dei casi, il sopra menzionato diritto di recesso se si tratta di Polizza di assicurazione legata ad un viaggio di breve durata.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia SpA - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacin- que giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri- buzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Il rappresentante legale Xxxxx Xxxxxxxxxx
INDICE
pag.
DEFINIZIONI 2
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA 2
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 5
SEZIONE III - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO LOCAZIONE 6
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO 7
SEZIONE V - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO 8
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE DI NON CONFORMITÀ DELL’IMMOBILE LOCATO 9
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE PER ATTI DISONESTI O FRAUDOLENTI 10
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 11
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: la persona fisica, residente in Ita- lia, Cliente della Società Contraente che, a fronte di un viaggio, sceglie di aderire alla pre- sente Polizza per sé e per gli altri eventuali par- tecipanti al viaggio, purché anch’essi residenti in Italia e purché sia stato corrisposto il relativo premio. Per “l’Assicurazione di non conformità dell’immobile locato” e per “l’Assicurazione per- dite pecuniarie per atti disonesti o fraudolenti”, per Assicurato s’intende solo la persona fisica, residente in Italia, che ha corrisposto la capar- ra e/o il saldo.
Contraente: Homeaway UK limited con sede in Xxxxx Xxxxx, 000 Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx, X0 0XX, Xxxxx Xxxxx.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia
S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'In- dustria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e rias- sicurazione al n. 1.00108 - Società appartenen- te al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla dire- zione e al coordinamento di Assicurazioni Ge- nerali S.p.A.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che ri- mane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l'assicurazione che non rientra nel- l'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimen- to del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Locazione: il contratto di durata non superio- re a 90 giorni, avente per oggetto un immobile destinato al soggiorno di viaggio; il concetto di “affitto” è equiparato a quello di “locazione”.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.
Polizza: il documento, complessivamente con- siderato, che prova l'assicurazione e che disci- plina i rapporti tra Europ Assistance, il Con- traente e l'Assicurato.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’assicurazione.
Prestazioni: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicura- to, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Scoperto: percentuale dell'importo liquidabi- le a termini di polizza che, in caso di sinistro, ri- mane a carico dell'Assicurato.
Struttura Organizzativa: la struttura di Eu- rop Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, perso- nale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi li- miti previsti dal contratto, che provvede al con- tatto telefonico con l'Assicurato, all'organizza- zione ed erogazione delle prestazioni di assi- stenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.
Viaggio: il periodo di tempo compreso tra la consegna e il rilascio dell’unità immobiliare presa in locazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazio- ni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l’i- nadempimento quale omissione dolosa.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono sog- gette alla giurisdizione italiana.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente rego- lato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indenniz- zi alternativi di alcun genere a titolo di com- pensazione.
Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistan- ce si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in confor- mità a quanto previsto all’Art. 2952 C.C. Nel- l’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o
appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Cen- trale Europea relativo al giorno in cui l’Assicu- rato, ha sostenuto le spese.
Art. 7. DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del- l’Assicurato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessa- zione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 8. PREMIO
Il premio per ciascun immobile preso in loca- zione per il soggiorno di vacanza ed espresso in tasso, è pari 7% sul valore complessivo della locazione. Il premio è così ripartito:
- R18 Assistenza: tasso dello 0,89% Aliquota d’imposta 10,00%;
- R 02 Malattia: tasso dello 0,61% Aliquota d’imposta 2,50%;
- R 16 Perdite Pecuniarie: tasso del 5,31% Aliquota d’imposta 21,25%;
- R 13 RC Generale: tasso dello 0,19% Aliquota d’imposta 22,25%.
Art. 9. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conse- guenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche og- gettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità tem- poranea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insor- genza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato stesso.
Malattia preesistente: malattia che sia l’e- spressione o la conseguenza diretta di situazio- ni patologiche croniche o preesistenti alla de- correnza della Polizza.
Sinistro: l’evento per il quale è prestata l’assi- curazione
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 10. OGGETTO E OPERATIVITÀ
DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al para- grafo Prestazioni che Europ Assistance si impe- gna ad erogare qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.
PRESTAZIONI
1. Rientro sanitario
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia im- provvisa l’Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzati- va ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell’Assicura- to, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organiz- zarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenu- ti più idonei dai medici della Struttura Orga- nizzativa dopo il consulto di questi con il medi- co curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se neces- sario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vago- ne letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometrag- gio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli assi- curati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assi- stenza medica o infermieristica durante il viag- gio, qualora i medici della Struttura Organizza- tiva la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricove- rato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il tra- sporto della salma fino all’aeroporto e/o stazio- ne più vicina al luogo di sepoltura nel Paese di residenza.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma.
Europ Assistance terrà a proprio carico le ulte- riori spese sostenute successivamente al rien- tro della salma per l’acquisto dell’urna o della bara, fino ad un massimo di Euro 1.500,00.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, posso- no essere curate sul posto o che non impedi- scono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il tra- sporto implichi violazione di norme sanita- rie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’even- tuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
2. Rientro con un familiare assicurato
Qualora, nell’organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assi- stenza sanitaria all’Assicurato durante il viag- gio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa prov- vederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’even- tuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
3. Rientro degli altri assicurati
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiet- tivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa prov- vederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utiliz- zati per il rientro.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti.
4. Viaggio di un familiare
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di clas- se economica, di andata e ritorno, per permet- tere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.
Europ Assistance terrà a proprio carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare conviventi per un massimo di Euro 80,00 per un massimo di 7 notti.
5. Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, pren- dersene cura e ricondurli alla loro residenza.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accom- pagnatore.
6. Rientro dell’assicurato convalescente Qualora, lo stato di salute dell’Assicurato non gli permettesse di rientrare alla propria resi-
denza con il proprio veicolo e nessuno dei pas- seggeri fosse in grado di guidare al suo posto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferro- viario di prima classe o uno aereo di classe eco- nomica, e gli fornirà un autista che riporterà il veicolo dell’Assicurato ed eventuali passeggeri in viaggio con lui, alla residenza dello stesso usando l’itinerario più breve.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante, di pedaggio le spese di hotel e di ristorazione degli eventuali passeggeri.
7. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente peri- colo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fra- tello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistan- ce, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Orga- nizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l’Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare antici- patamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate infor- mazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà fornire entro 30 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
8. Rientro anticipato al domicilio in caso di sinistro
Qualora l’ Assicurato in viaggio dovesse rien- trare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio, allaga- mento, contatterà la Struttura Organizzativa che provvederà a fornire all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe, o uno aereo di classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del biglietto.
Esclusioni
La prestazione non è operante:
- se l’Assicurato non può fornire informazio- ni sui sinistri che danno luogo alla richie- sta di rientro a casa e non presenta un'ade-
guata documentazione relativamente agli stessi. Tali informazioni saranno successiva- mente, e a richiesta di Europ Assistance, documentate.
- per sinistri dovuti a guasti di rubinetti o di tubature mobili collegati o meno a qualsia- si apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperi- zia dell’Assicurato.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di tele- fono.
9. Informazioni e segnalazione di medici- nali corrispondenti all’estero
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medici- nali regolarmente registrati in Italia, la Struttu- ra Organizzativa segnalerà i medicinali corri- spondenti, se esistenti reperibili sul posto.
10. Anticipo spese di prima necessità Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio e/o una malattia, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assi- curato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 150,00 la presta- zione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto ade- guate garanzie di restituzione.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che com- portino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance ade- guate garanzie di restituzione;
- i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esi- stono Filiali o Corrispondenti Europ Assi- stance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verifi- care i termini della garanzia di restituzione del- l’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma antici- pata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale cor- rente.
11. Anticipo cauzione penale all’estero Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minac- ciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versa- re alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’As- sicurato, la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.300,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.300,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Ita- lia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che com- portino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance ade- guate garanzie di restituzione;
- i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esi- stono Filiali o Corrispondenti Europ Assi- stance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verifi- care i termini della garanzia di restituzione del- l’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rim- borsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il paga- mento, oltre alla somma anticipata, degli inte- ressi al tasso legale corrente.
12. Segnalazione di un legale all’estero Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minac- ciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibil- mente con le disponibilità locali.
Sono esclusi dalla prestazione
- tutti i costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale carico dell’Assi- curato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
13. Invio di messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.
14. Prolungamento del soggiorno
Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato, come risultanti da certificato medico, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza in Italia nella data prestabilita e risultante dal titolo di viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà all’eventua- le prenotazione di un albergo per un accompa- gnatore che lo possa assistere.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le rela- tive spese (pernottamento e prima colazione) per un massimo di 4 giorni dalla data stabilita per il rientro fino alla concorrenza di un
importo massimo complessivo di Euro 80,00 al giorno, per sinistro e per anno.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.
Art. 11. ESTENSIONE TERRITORIALE
La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono for- nite.
Si dividono in due gruppi:
A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Tur- chia;
B) tutti i Paesi del mondo.
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Ms Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occi- dentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tomga, Tuvalu, Vanuatu.
Art. 12. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamen- ti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo del- l’atomo, radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheg- gi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato o colpa grave;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatri- che e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puer- perio;
- malattie che siano l’espressione o la conse- guenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
- espianto e/o trapianto di organi;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- sports aerei in genere, guida ed uso di del- taplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleg- geri, paracadutismo, parapendii ed assimi- labili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite- surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleo- logia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilet-
tantistiche (comprese gare, prove ed allena- menti);
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di bellige- ranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeran- za dichiarata o di fatti i Paesi della cui con- dizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in
quei Paesi nei quali sono in atto, al momen- to della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le auto- xxxx locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art. 13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immedia- tamente contatto con la Struttura Organizzati- va. L'inadempimento di tali obblighi, consi- derata la natura della prestazione assicurati- va offerta, comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.
Art. 14. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sin- drome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, dis- turbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affe- zioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dal- l’art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni ine- satte o reticenti si applica quanto dispo- sto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
Art. 15. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici even- tualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art. 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Auto- xxxx del paese nel quale è prestata l’assisten- za o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 17. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del sog- giorno alla data di fine dello stesso.
La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamen- te constatabili che causino la morte, una invali- dità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servi- zio Sanitario Nazionale che privati, regolar- mente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insor- genza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’e- spressione o la conseguenza diretta di situazio- ni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 18. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non pro- crastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto all’Art. “Determinazione del massimale”.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortu- nio stesso.
Massimale:
i rimborsi verranno effettuati con una franchi- gia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicura- to di Euro 30,00.
Nei massimali indicati all’art. “Determinazione del massimale” sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescrit- to dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 500,00 per Assicurato.
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.
Art. 19. ESTENSIONE TERRITORIALE
La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono for- nite.
Si dividono in due gruppi:
A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Tur- chia;
B) tutti i Paesi del mondo.
La polizza non è operante nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occi- dentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Art. 20. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia:
- tutte le spese sostenute dall’Assicurato qua- lora non abbia denunciato ad Europ Assi- stance, direttamente o tramite terzi, l’avve- nuto ricovero o prestazione di Pronto Soc- corso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per appli- cazioni di carattere estetico, per cure infer- mieristiche, fisioterapiche, termali e dima- granti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhia- li, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio del- l’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatri- che e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerpe- rio;
- malattie che siano l’espressione o la conse- guenza diretta di situazioni patologiche cro- niche o preesistenti all’inizio del viaggio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampo- lino con sci o idrosci, guida ed uso di gui- doslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comun- que non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- espianto e/o trapianto di organi;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terro- rismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.
Art. 21. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizza- tiva, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxx- xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx se-guendo le istru- zioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Xxx- xxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche" e inviando via posta:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- Numero di Adesione;
- le circostanze dell’accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sof- ferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’origi- nale della cartella clinica;
- originali delle ricevute di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, com- plete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevu- te stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Europ Assistance potrà richiedere successiva- mente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assi- curato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento di tale obbligo può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 22. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicura- zione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del C.C. indi- pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893,
1894 del C.C.
Art. 23. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazio- ne pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
Art. 24. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici even- tualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art. 25. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del sog- giorno alla data di fine dello stesso.
La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi.
Art. 26. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Rimborso Spese Mediche” il massimale per Assicurato è di Euro 30.500,00 ripartito in proporzione al numero dei parteci- panti al viaggio.
Per i sinistri avvenuti in Italia il massimale si intende ridotto a Euro 1.500,00 per ciascun partecipante al viaggio.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO LOCAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conse- guenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabi- lità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l'e- spressione o la conseguenza diretta di situazio- ni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 27. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte dell’annullamen- to della locazione da parte di tutti i partecipanti al viaggio, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, gli venisse addebi- tata una penale o una caparra, Europ Assistance rimborserà l’importo di detta penale o caparra sino al limite dell’importo definito all’Art. “Deter- minazione del Massimale” per ciascuna pratica. La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per i seguenti casi:
a) malattia, infortunio (per i quali sia docu- mentata clinicamente l'impossibilità di par- tecipare al viaggio), incidente grave o deces- so comunicato prima della data di partenza:
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, o del Socio/Contitolare dell’Azienda o stu- dio associato;
- della persona incaricata, durante il sog- giorno:
• della cura di figli minori dell’affittuario, purché che il suo nome sia indicato nella prenotazione del soggiorno;
• della cura di una persona handicappata purché che viva sotto lo stesso tetto del- l’affittuario, che sia il tutore legale e che il suo nome sia indicato nella prenotazio- ne del soggiorno.
In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pia- nificate a seguito di assunzione o licenzia- mento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa del- l'Assicurato in seguito ad incendio/furto che avvenga nelle 48 ore precedenti alla data di partenza o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua pre- senza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, l’aeroporto di partenza in Italia;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
f) complicazioni dovute alla gravidanza prima del 7° mese che causano la cessazione asso- luta di tutte le attività professionali;
g) contro-indicazioni per una vaccinazione;
h) il cambiamento o la modifica delle date delle vacanze pagate all’impiegato con l’applica- zione di uno scoperto del 20%, ad esclusio- ne delle seguenti categorie socio-professio- nali: direttori di azienda, libere professioni, artigiani e intermediatori dello spettacolo.
i) rifiuto di visto da parte delle autorità del paese di destinazione, purché l’Assicurato, per lo stesso Paese, non abbia formulato in precedenza nessuna richiesta di visto alle Autorità e le stesse non l’abbiano già rifiuta- ta. Sarà richiesto un giustificativo emesso dall’ambasciata.
l) furto della carta d’identità, del passaporto avvenuto il giorno della partenza, purché questi documenti siano indispensabili per il viaggio.
m) attentato avvenuto entro le 48 ore preceden- ti alla data di inizio del soggiorno nel raggio di 100 chilometri dal luogo di villeggiatura.
n) in deroga a quanto previsto al punto l) del- l’Art. “Esclusioni”, impedimento da parte delle Autorità Competenti a raggiungere il luogo dove è ubicato l’immobile locato entro le quarantotto ore dall’inizio del sog- giorno, in seguito a:
- barricate,
- scioperi che impediscono la circolazione,
- inquinamento, inondazione, incendio, un evento naturale o un’ epidemia,
verificatisi nel luogo dove è ubicato l’immobile locato o in un raggio di cinque chilometri dallo stesso.
Art. 28. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi la cui destinazione del viaggio è la seguente:
A) Italia;
B) Europa;
C) Mondo.
Art. 29. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a - infortunio, malattia o decesso dell’Assicu- rato o di un familiare verificatosi anterior- mente al momento della prenotazione;
b - malattia preesistente alla prenotazione del viaggio o trattamento di cure estetiche;
c - malattie nervose, mentali, neuropsichiatri- che e psicosomatiche che comportino un ricovero inferiore ai 5 giorni;
d - situazioni patologiche connesse alla gravi- danza oltre il settimo mese;
e - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; f - dimenticanza di una vaccinazione obbli- gatoria per recarsi nel Paese di destinazio-
ne.
g - i casi in cui l'Assicurato non abbia comu- nicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di xxxxxxx- rio dal verificarsi della causa della rinun- cia stessa;
h - i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cin- que giorni di cui al punto g) cade successi- vamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.
La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
i - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo del- l'atomo, radiazioni provocate dall'accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
l - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimen- ti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
m - dolo dell’Assicurato.
Art. 30. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verifi- carsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguen- do le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto indirizzato a: Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0
– 00000 Xxxxxx, evidenziando sulla busta "Uffi- cio Liquidazione Sinistri – Annullamento locazione":
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Adesione;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazio- ne è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) dell’art. “Ogget- to dell’assicurazione”, la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o del- l'insorgenza della malattia, la diagnosi specifi- ca e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’origina- le della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di licenziamento, copia della lettera di licenziamento e del contratto di assunzione;
- in caso di complicazioni durante lo stato di gravidanza, la copia degli esami eseguiti, del certificato medico e la copia della richiesta di astensione dall’attività professionale;
- in caso di incedente stradale, copia del CID e/o verbale dei vigili.
- in caso di furto dei documenti di viaggio, copia della denuncia del furto e la documentazione attestante il rifacimento degli stessi;
- copia della e-mail di conferma della prenota- zione contenente anche le condizioni contrat- tuali della locazione ricevute con la medesima e-mail di conferma;
- ricevute dell’avvenuto versamento della capar- ra per l’immobile locato;
- la documentazione, qui non specificata, che possa essere ulteriormente richiesta da Europ Assistance al fine di indagini e verifiche.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 31. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance rimborsa per intero la capar- ra che l’Assicurato abbia versato al momento della prenotazione fino a concorrenza del mas- simale previsto all’art. “Determinazione del massimale”, per ciascuna pratica.
Art. 32. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di prenotazione dell’immobile locato per il soggiorno di vacan- za, di durata non superiore a 90 giorni con- secutivi, alla data di inizio soggiorno.
Art. 33. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Spese di annullamento Locazio- ne” il massimale è il valore della caparra ver- sata che comunque non potrà mai essere su- periore ad Euro 10.000,00 per sinistro.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corpo- rali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l'e- spressione o la conseguenza diretta di situazio- ni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la degenza comportante pernotta- mento in Istituto di cura.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 34. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conse- guenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione del Rien- tro Sanitario in base alle condizioni contrat- tuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione Rientro Anticipato in base alla condizioni contrattuali; Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduto calcolato come specificato nell’Art. "CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO".
La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsa- ta fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e così come previsto dalla polizza all’Art. “DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
Art. 35. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi la cui destinazione del viaggio è la seguente:
A) Italia;
B) Europa
C) Mondo.
Art. 36. ESCLUSIONI
Sono escluse le interruzioni del viaggio causa- te da:
- infortuni subiti nel corso di gare automobi- listiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'a- tomo, radiazioni provocate dall'accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- malattie nervose e mentali;
- malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
Art. 37. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxx- xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istru- zioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
oppure dandone avviso scritto indirizzato a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxx - evidenziando sulla busta l'ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Adesione;
- la causa dell'interruzione del viaggio;
- copia della e-mail di conferma della prenota- zione contenente anche le condizioni contrat- tuali della locazione ricevute con la medesima e-mail di conferma;
- ricevute dell’avvenuto versamento della capar- ra per l’immobile locato.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 38. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il rimborso giornalie- ro del viaggio, suddividendo il valore totale del soggiorno come risultante dal contratto di loca- zione, per il numero di giorni previsti inizialmen- te e proporzionalmente al numero delle persone partecipanti al viaggio e che hanno lasciato il luogo di soggiorno insieme all’Assicurato.
Il calcolo dei giorni verrà fatto a partire dal giorno successivo a quello dell’evento che ha dato origine alla garanzia, fino alla data di fine soggiorno.
Art. 39. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del sog- giorno alla data di fine dello stesso.
La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi.
Art. 40. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la presente Sezione la parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo del valore del viaggio e comunque non potrà mai essere superiore ad Euro 10.000,00 per locazione prenotata.
SEZIONE V - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sini- stro.
Scoperto: percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 41. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i
familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni perso- nali e per danneggiamenti a cose, in conse- guenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività pro- fessionale e/o di natura contrattuale.
La garanzia è prestata, nei limiti del massimale indicato all’art. “Determinazione del massima- le”. L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assi- curato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servi- zi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
L'assicurazione vale inoltre per:
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'appli- cazione di una franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani la garanzia è operante a condizione che:
a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
- la pratica di sport, comprese le gare, sempre- ché non vengano esercitati a livello professio- xxxxxxx. Relativamente alla pratica del model- lismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguen- ti a consumo di cibi e bevande. L'assicurazio- ne si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per cia- scun periodo assicurativo annuo e con l'appli- cazione di uno scoperto pari al 10% dell'im- porto risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 42. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i xxxx- xxxx, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 43. ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia Responsabilità civile in viaggio, è valida in tutto il Mondo.
Art. 44. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a. da furto;
b. da incendio;
c. derivanti dalla proprietà dei locali com- prese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
d. derivanti da circolazione di veicoli a moto- re su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
e. derivanti da navigazione di natanti a moto- re o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50;
f. derivanti da impiego di aeromobili o appa- recchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
g. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comun- que non abbia compiuto il 16° anno di età;
h. imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
i. causati alle cose altrui da incendio, esplo- sione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute quando tali eventi si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all’Assicurato;
Sono inoltre esclusi i danni:
l. alle cose che l'Assicurato abbia in conse- gna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
m. alle cose trasportate, rimorchiate, solleva- te, caricate o scaricate;
n. derivanti dall'esercizio dell'attività venato- ria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.
Art. 45. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto
a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxx- xx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - R.C. in viag- gio", inviando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Adesione;
- descrizione dettagliata delle circostanze del- l’accaduto.
Europ Assistance potrà richiedere successiva- mente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicu- rato sarà tenuto a trasmettere.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 46. PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assi- curati fra di loro.
Art. 47. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designan- do, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendo- si di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicu- rato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a compari- re personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assi- curato del pregiudizio derivatole dall'inadempi- mento di tali obblighi.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa con- tro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualo- ra la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non rico- nosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 48. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del sog- giorno alla data di fine dello stesso.
La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi.
Art. 49. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, inte- ressi e spese per sinistro e per periodo di vali- dità della Polizza.
R.C. | Massimali | |
Responsabilità Civile in viaggio | € | |
Per sinistro: | € | 50.000,00 |
con il limite per persona di: | € | 50.000,00 |
con il limite per danni a cose di: | € | 50.000,00 |
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE DI NON CONFORMITÀ DELL’IMMOBILE LOCATO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assi- stance in caso di sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 50. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance rimborserà all’Assicurato le perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo, come risultanti dal contratto di locazione in caso di non conformi- tà dell’immobile alla descrizione fatta sul sito Internet del Contraente, purché si rinunci com- pletamente all’occupazione dell’immobile affit- tato nei casi in cui il giorno di arrivo:
- si rilevino difetti o mancanza di servizi di tale portata che rendano impossibile il soggiorno nelle condizioni normali d’uso;
- si rilevino, l’assenza o mancato funzionamen- to di servizi o apparecchi indicati nell'annun- cio dell’affitto che rappresentino un vero valo- re aggiunto all’immobile locato e che siano risultati determinanti nella scelta dello stesso da parte dell’Assicurato;
- l’Assicurato disponga di un contratto/accordo di locazione firmato dal proprietario e dal locatario;
- l’Assicurato abbia la ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di caparra e/o saldo e la conferma da parte del proprio Isti- tuto Bancario della bontà dell’operazione ese- guita;
- l’Assicurato non abbia versato l’importo relati- vo alla caparra e/o saldo in contanti.
Art. 51. ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente garanzia è valida in tutto il Mondo.
Art. 52. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente garanzia i casi in cui:
- Xxx rilevata una differenza irrisoria rispetto alla descrizione fatta sull’annuncio. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• un’esposizione dell'immobile inferiore di 30°;
• una superficie abitabile inferiore al 10% del totale dichiarato nell’annuncio;
• una superficie del giardino inferiore al 20% del totale dichiarato nell’annuncio;
• una distanza chilometrica dai servizi indi- cati nell’annuncio di affitto inferiore al 40%;
• un difetto temporaneo di un servizio incluso nell’immobile, la cui sistemazione incida meno del 20% sulla durata prevista per la locazione dell’immobile stesso;
- dolo del locatore o presunto tale;
- il costo che l’assicurato dovesse sostenere in caso di addebito da parte del locatore di eventuali danni indiretti dovuti alla manca- ta occupazione dell’immobile;
- gli affitti contrattualizzati tra persone aven- ti un legame di parentela di qualunque grado;
- dolo dell’Assicurato.
Art. 53. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effet- tuare, entro 3 giorni dal verificarsi del sini- stro, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Tren- to, 8 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Non Confor- mità dell’immobile affittato", inviando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Adesione;
- copia dell’annuncio pubblicitario sul sito del Contraente e dell’eventuale foto dell’immobi- le affittato;
- copia dell’e-mail di conferma della prenota- zione contenente anche le condizioni contrat- tuali della locazione ricevute con la medesima e-mail di conferma;
- ricevute dell’avvenuto versamento della capar- ra per l’immobile locato;
- il resoconto dello stato dei locali, foto, testimo- nianze e gli altri documenti che comprovino che si tratti di una non conformità sostanziale. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave,
consapevolezza o dolo.
Art. 54. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di prenotazione dell’immobile locato per il soggiorno di vacan- za, di durata non superiore a 90 giorni con- secutivi, alla data di inizio soggiorno.
Art. 55. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Sono rimborsate, con giustificativi, le somme (acconto e/o saldo) versate dall’Assicurato al locatario come indicato nel contratto d’affitto, fino alla concorrenza del massimale di Euro 10.000,00 per ciascuna pratica.
Ogni richiesta di rimborso non conforme a quanto indicato nei precedenti articoli, non darà luogo ad alcun indennizzo.
Art. 56. DIRITTO DI SURROGAZIONE
Ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla con-
correnza dell’ammontare di essa, nei diritti del- l’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo i casi di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assi- curato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARE PER ATTI DISONESTI
O FRAUDOLENTI
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assi- stance in caso di sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 57. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance rimborserà all’Assicurato le perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo per il soggiorno di viaggio, come risultanti dal contratto di locazione a tal fine stipulato per l’immobile messo a disposizione sul sito Internet del Con- traente, nel caso in cui in seguito ad un atto illecito o fraudolento esercitato dal proprieta- rio/locatore e/o presunto tale, non sia possi- bile prendere possesso dell’immobile affittato, né recuperare le somme versate a titolo di caparra e/o saldo e già addebitate sul conto corrente dell’Assicurato purché l’Assicurato stesso:
• disponga di un contratto/accordo di loca- zione firmato dal proprietario e dal locata- rio;
• abbia fatto regolare denuncia presso le Autorità Competenti;
• abbia la ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di caparra e la conferma da parte del proprio Istituto Bancario della bontà dell’operazione eseguita;
• non abbia versato l’importo relativo alla caparra in contanti.
Art. 58. ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente garanzia è valida in tutto il Mondo.
Art. 59. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente garanzia:
- ogni prenotazione, acconto, caparra o paga- mento effettuati dopo che l’Assicurato sia stato informato dal Contraente di un sospetto di frode;
- le prenotazioni che riguardano gli annunci degli affitti in cui sia evidente che il benefi- ciario delle caparre versate non ne avesse alcun diritto o non avesse alcuna autorizza- zione necessaria per la pubblicazione del- l’annuncio;
- le caparre o acconti non rimborsati dal pro- prietario a causa di un mancato adempimen- to da parte dell’Assicurato delle disposizioni contrattuali concordate con il locatario;
- eventuali richieste di rimborso per spese di trasporto, ivi compreso il carburante, paga- te dall’Assicurato per raggiungere il locale in affitto;
- l’annullamento del soggiorno, prima della partenza dell’Assicurato, da parte del pro- prietario dell’immobile che abbia rimborsa- to le somme anticipate a titolo di caparra entro 30 giorni dalla data di notifica del- l’annullamento;
- ogni prenotazione effettuata prima dell’i- scrizione dell’Assicurato al sito Internet del Contraente.
Art. 60. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo diretta- mente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sini- stri) oppure dandone avviso scritto a: Europ Assi- stance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquida- zione Sinistri – Perdite Pecuniare per atti dis- onesti o fraudolenti”, inviando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Adesione;
- denuncia effettuata presso le Autorità Compe- tenti;
- copia dell’e-mail di conferma della prenota- zione contenente anche le condizioni contrat-
tuali della locazione ricevute con la medesima e-mail di conferma;
- ricevute dell’avvenuto versamento della capar- ra per l’immobile locato e conferma da parte dell’Istituto Bancario dell’avvenuto addebito in conto;
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 61. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di prenotazione dell’immobile locato, per il soggiorno di vacan- za di durata non superiore a 90 giorni conse- cutivi, alla data in cui l’Assicurato viene a cono- scenza della truffa da parte del locatario e comunque non oltre la data di inizio locazione.
Art. 62. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
È rimborsata, con giustificativi, la caparra versa- ta dall’Assicurato al locatario e/o presunto tale come indicato nel contratto d’affitto, fino alla concorrenza del massimale di Euro 10.000,00 per ciascuna pratica.
Ogni richiesta di rimborso non conforme a quanto indicato nei precedenti articoli, non darà luogo ad alcun indennizzo.
Art. 63. DIRITTO DI SURROGAZIONE
Ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concor- renza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’As- sicurato verso i terzi responsabili. Salvo i casi di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabil- mente con lui conviventi o da domestici.
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COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposi- zione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome;
- Numero di Adesione;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
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b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comu- nicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il rag- giungimento delle finalità di cui al punto 1, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicura- zione); società del Gruppo Generali per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosi- detta “catena assicurativa” quali a titolo esemplificativo agenti e subagenti;
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