DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
UFFICIO II – GESTIONE PATRIMONIALE E APPROVVIGIONAMENTI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO, SECONDO E SOTTOTETTO DELL’ALA “B” DELLA SEDE TERRITORIALE INPDAP DI MILANO, SEDE IN XXX XXXXXXXX X. 00 - XXXXXX
Xxxxxx, Via Circo, 16 Tel. 00-00000000
Fax 00-00000000
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PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI
Articolo Oggetto Pagina
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1 Oggetto dell’appalto 4
2 Descrizione sommaria delle opere 4
3 Ammontare dell’appalto 10
4 Modalità di stipulazione del contratto 11
5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 12
6 Lavori eseguibili con qualificazione obbligatoria 12
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 13
8 Documentazione contrattuale 13
9 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 14
10 Fallimento dell’appaltatore 14
11 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 14
12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 15
13 Controversie 15
14 Risoluzione del contratto 15
15 Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini 17
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
16 Consegna e inizio dei lavori 18
17 Termini per l'ultimazione dei lavori 18
18 Sospensioni e proroghe 19
19 Penali in caso di ritardo 19
20 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma particolareggiato 20
21 Inderogabilità dei termini di esecuzione 21
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
22 Anticipazione 22
23 Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie 22
24 Pagamenti a saldo 23
25 Revisione prezzi 23
26 Cessione del contratto e cessione dei crediti 24
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
27 Valutazione dei lavori a corpo 25
28 Valutazione dei lavori in economia 25
29 Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza 26
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
30 Cauzione provvisoria 27
31 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 27
32 Riduzione delle garanzie 27
33 Assicurazioni a carico dell’impresa 28
34 Assicurazioni da rendere a fine lavori 29
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
35 Autonomia dell’appaltatore 30
36 Variazione dei lavori 30
37 Varianti per errori od omissioni progettuali 30
38 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 31
39 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 31
40 Esecuzione d'ufficio dei lavori 32
41 Compresenze 32
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
42 Sicurezza sul luogo di lavoro 34
43 Piano di sicurezza e coordinamento 34
44 Piano operativo di sicurezza 35
45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 36
46 Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente 36
47 Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi 37
48 Compiti del Direttore Tecnico di cantiere in materia di sicurezza 37
49 Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza 38
50 Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 39
51 Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi
Provvedimenti 40
52 Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza 40
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
53 Subappalto 41
54 Pagamento dei subappaltatori 42
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
55 Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento | 43 | |
56 Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione | 43 | |
57 Termini per il collaudo | 43 | |
58 Presa in consegna dei lavori ultimati | 44 |
CAPO 11 - NORME FINALI
59 | Rappresentanza dell’appaltatore – Direttore tecnico di cantiere | |
45 | ||
60 | Qualità e accettazione dei materiali in genere | 45 |
61 | Oneri a carico dell’appaltatore | 46 |
62 | Obblighi speciali a carico dell’appaltatore | 48 |
63 | Custodia del cantiere e dei luoghi | 49 |
64 | Documenti da custodire in cantiere | 49 |
65 | Cartello di cantiere | 51 |
66 | Adempimenti di fine lavori | 52 |
67 | Spese contrattuali, imposte e tasse | 53 |
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI NORMATIVE E TECNICHE
68 Prescrizioni normative generali 54
69 Prescrizioni tecniche generali 55
Parte Prima - Condizioni Generali
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per il recupero e la riqualificazione dell’ala B dell’edificio di via Fortezza nonché la messa a norma e l’adeguamento degli impianti dell’intero edificio.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte per cui occorre la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, con riguardo particolare alle opere di sicurezza ed agli apprestamenti provvisionali di protezione collettiva e logistica di cantiere, anche se non espres- samente indicati, tenendo conto anche della presenza di personale dell’Ufficio e del pubblico.
ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Nell’ambito di un intervento da realizzare secondo il Cronoprogramma di progetto e contrattuale, stante la contemporanea presenza d’attività lavorative, le opere principali possono essere così individuate:
Opere civili
Ala A
Piano seminterrato
E’ prevista la messa a norma dell’archivio esistente mediante le seguenti attività:
- divisione dell’area archivio in due parti di superficie inferiore a 200 mq così da non necessitare di im- pianto di spegnimento automatico, realizzata con pareti minimo REI 90 di resistenza al fuoco;
- compartimentazione della soletta del piano rialzato comprendente lo smontaggio del controsoffitto, l’intonacatura REI dell’intradosso della soletta, il rimontaggio del controsoffitto;
- realizzazione di filtri a prova di fumo, uno tra le due nuove aree archivio, l’altro in corrispondenza della zona servizi;
- riordino dell’impianto di illuminazione e di rivelazione ed allarme fumi esistente.
Ala B
Piano seminterrato
Realizzazione di due archivi e due depositi di superficie inferiore a 200 mq ed un locale idoneo alla perma- nenza di persone, mediante le seguenti attività:
- divisione degli spazi realizzata con pareti minimo REI 90;
- chiusura dei vani finestra delle pareti interne;
- aumento della resistenza al fuoco delle pareti esistenti nei nuovi locali archivio, mediante controplaccag- gi almeno REI 90;
- aumento della resistenza al fuoco dei soffitti mediante applicazione di intonaco REI;
- aumento della portata utile a 1.000 Kg al mq dei solai dei depositi mediante demolizione della soletta esistente e formazione di una nuova in laterocemento, posata su muricci;
- innalzamento della quota di pavimento ed aumento della portata utile dei nuovi locali archivio, realizzata mediante formazione di una platea in cls armato e di una soprastante soletta in laterocemento con por- tata utile di almeno 1.000 Kg/mq;
- formazione di filtri a prova di fumo realizzati con pareti almeno REI 60, porte a doppio battente almeno REI 60 con meccanismo di autochiusura e maniglioni antipanico, condotti di ventilazione almeno REI 60 sino alla copertura;
- sostituzione di alcuni vetri dei serramenti con griglie per la ventilazione naturale degli archivi;
- controsoffittatura in fibre minerali;
- pavimentazione in gomma in classe 1 di resistenza al fuoco;
- tinteggiature con idropittura.
Rifacimento dei servizi igienici, mediante le seguenti attività:
- formazione della rete di adduzione acqua calda e fredda e scarico;
- sostituzione dei sanitari;
- sostituzione dei pavimenti e rivestimenti;
- sostituzione del controsoffitto metallico con uno in cartongesso;
- installazione di specchi e degli accessori;
- tinteggiature con idropittura.
Centrale termica
La messa a norma del locale comporta la sostituzione dell’attuale serramento d’ingresso con uno metallico grigliato a tutta altezza per consentire l’evacuazione del gas in caso di perdite.
Il serramento avrà doppia apertura per agevolare l’installazione delle nuove caldaie che hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle esistenti.
Piano rialzato
Ridistribuzione degli spazi finalizzati alla realizzazione di un atrio d’ingresso con guardiola, una zona attesa, un’area ristoro, una zona front office, un Ufficio del Protocollo, un Ufficio per i Rapporti col Pubblico, un Ufficio per i convenzionati, un locale per l’infermeria ed un locale tecnico, mediante le seguenti attività:
- demolizione dei divisori interni, dei controsoffitti, dei pavimenti e dei sottofondi;
- ripristino del sottofondo previa posa di feltro antirumore;
- realizzazione di divisori interni con pareti in laterizio forato, intonacate a rustico e finite a gesso, quelle degli uffici, al civile, quelle dei servizi;
- pavimentazione in piastrelle di marmo analogo a quello esistente nell’ala A;
- zoccolino in legno verniciato;
- controsoffittature realizzate con doghe metalliche negli spazi centrali e nei corridoi, con pannelli di fibre minerali e nelle zone operative, con cartongesso nei servizi igienici, inoltre saranno realizzate le fasce di compensazione attorno alle doghe metalliche ed alle fibre minerali con cartongesso;
- realizzazione di un’impennata tra le scale e la zona attesa, eseguita con struttura in alluminio elettrover- niciato, cristalli di sicurezza nei tamponamenti fissi, porte in cristallo temperato ad ante a va e vieni;
- porte interne in legno MDF con finitura di poliestere;
- messa in sicurezza dei serramenti con apertura a bilico mediante installazione di sistema antiribaltamen- to.
Rifacimento dei servizi igienici esistenti e realizzazione di altri tre nuovi dei quali, uno per disabili, mediante le seguenti attività:
- formazione di rete di adduzione acqua calda e fredda e scarico;
- sostituzione dei sanitari esistenti;
- installazione di nuovi sanitari;
- sostituzione dei pavimenti e rivestimenti;
- sostituzione del controsoffitto metallico con uno in cartongesso;
- installazione di specchi e degli accessori;
- tinteggiature con idropittura.
Piano primo
Ridistribuzione degli spazi finalizzati alla realizzazione di sei uffici che possono ospitare sino a quattro posta- zioni di lavoro ciascuno, due uffici che consentono di ospitare sino a due postazioni di lavoro, uno spazio aperto per le fotocopie, un’area caffè, un locale tecnico, mediante le seguenti attività:
- demolizione dei divisori interni, della parete del cavedio di testata, dei controsoffitti, dei pavimenti e dei sottofondi;
- realizzazione di divisori interni con pareti in laterizio forato, intonacate a rustico e finite a gesso, quelle degli uffici, al civile, quelle dei servizi;
- realizzazione di divisori tra gli uffici, con pareti in cartongesso;
- ripristino della parete del cavedio previo isolamento acustico dei canali dell’aria;
- ripristino del sottofondo previa posa di feltro antirumore;
- pavimentazione in piastrelle di marmo analogo a quello esistente nell’ala A;
- zoccolino in legno verniciato;
- controsoffittature realizzate con doghe metalliche nei corridoi, con pannelli di fibre minerali, negli uffici, con cartongesso nei servizi igienici, inoltre saranno realizzate le fasce di compensazione attorno alle do- ghe metalliche ed alle fibre minerali con cartongesso;
- porte interne in legno MDF con finitura di poliestere;
- messa in sicurezza dei serramenti con apertura a bilico mediante installazione di sistema antiribaltamen- to;
- installazione di tende alla veneziana nei serramenti.
Rifacimento dei servizi igienici, mediante le seguenti attività:
- formazione di rete di adduzione acqua calda e fredda e scarico;
- sostituzione dei sanitari;
- sostituzione dei pavimenti e rivestimenti;
- sostituzione del controsoffitto metallico con uno in cartongesso;
- installazione di specchi e degli accessori;
- tinteggiature con idropittura.
Piano secondo
Ridistribuzione degli spazi da destinare alla direzione con la realizzazione di una sala riunioni, dell’ufficio del direttore, di una saletta riunioni comunicante con l’ufficio del direttore, un servizio igienico per la direzione, due uffici segreteria, tre uffici operativi da quattro postazioni ciascuno, una zona attesa, un deposito, una zona per fax e fotocopie, un locale tecnico, mediante le seguenti attività:
- demolizione dei divisori interni, della parete del cavedio di testata, dei controsoffitti, dei pavimenti e dei sottofondi;
- realizzazione di divisori interni con pareti in laterizio forato, intonacate a rustico e finite a gesso, quelle degli uffici, al civile, quelle dei servizi;
- realizzazione di divisori tra gli uffici, con pareti in cartongesso;
- ripristino della parete del cavedio previo isolamento acustico dei canali dell’aria;
- ripristino del sottofondo previa posa di feltro antirumore;
- pavimentazione in piastrelle di marmo analogo a quello esistente nell’ala A;
- zoccolino in legno verniciato;
- controsoffittature realizzate con doghe metalliche nei corridoi, con pannelli di fibre minerali, negli uffici, con cartongesso nei servizi igienici, inoltre saranno realizzate le fasce di compensazione attorno alle do- ghe metalliche ed alle fibre minerali con cartongesso;
- porte interne in legno MDF con finitura di poliestere;
- messa in sicurezza dei serramenti con apertura a bilico mediante installazione di sistema antiribaltamen- to;
- installazione di tende alla veneziana nei serramenti.
Rifacimento dei servizi igienici e formazione di uno nuovo per la direzione, mediante le seguenti attività:
- formazione di rete di adduzione acqua calda e fredda e scarico;
- sostituzione dei sanitari esistenti;
- installazione di nuovi sanitari;
- sostituzione dei pavimenti e rivestimenti;
- sostituzione del controsoffitto metallico con uno in cartongesso;
- installazione di specchi e degli accessori;
- tinteggiature con idropittura.
Piano sottotetto
Non avendo i requisiti normativi che consentono la permanenza di persone, in questo piano sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria e di riordino per consentirne l’utilizzosenza entrare in conflitto con le normative antincendio e di sicurezza. Gli interventi previsti comprendono:
- rimozione delle pareti mobili e del pavimento sopraelevato che costituiscono un piccolo locale non più utilizzato;
- revisione dei lucernari in legno e sostituzione dei vetri esterni rotti;
- tinteggiature.
Coperture
Nelle coperture piane è prevista la messa in sicurezza dei percorsi e delle zone dove verranno installate le nuove unità cdz, mediante installazione di parapetti in acciaio zincato assicurati ai cordoli esistenti.
I lavori sopra descritti verranno preceduti da un intervento di xxxxxxxx completo dei materiali presenti ai piani e dalla rimozione degli impianti non riutilizzabili.
Impianti
Impianto di terra e scariche atmosferiche
E’ previsto l’ampliamento e l’adeguamento dell’impianto di terra esistente nell’ala B, interconnesso a quello dell’ala A.
E’ prevista la realizzazione di collettori di terra e di tutti i collegamenti equipotenziali principali e supple- mentari con la predisposizione delle dorsali di terra per la messa a terra delle masse in campo.
Adeguamento/rifacimento distribuzione principale
E’ previsto l’adeguamento dell’impianto esistente nell’ala A interconnesso alla ristrutturazione dell’ala B e la stesura e gli allacciamenti dei nuovi cavi di collegamento degli apparati di climatizzazione e dei quadri elettrici di piano.
In questa fase saranno riutilizzate le vie cavi montanti (cavedi) esistenti, previo lo smantellamento e relativa dismissione di tutta la componentistica presente.
E’ prevista la sostituzione dei quadri elettrici di piano, sfruttando le attuali nicchie e i cavedi esistenti.
Distribuzione terminale luce e prese ala B
L’intervento prevede il totale rifacimento della distribuzione terminale delle prese ai piani, in funzione delle necessita e delle predisposizioni impiantistiche necessarie al nuovo lay out dei locali.
La distribuzione prese viene suddivisa su due distinte distribuzioni: ordinaria e preferenziale (utenze infor- matiche).
Viene rifatto completamente l’impianto di illuminazione (ordinario e di sicurezza), mediante stesura di nuove dorsali luce e la fornitura di nuovi apparecchi illuminanti che, negli uffici, saranno di tipo dark light, idonei per ambienti con presenza di videoterminali e simili. Negli archivi e nei locali del sottotetto, i corpi illumi- nanti avranno un grado di protezione “IP” adeguato all’ambiente.
Cablaggio strutturato della rete di fonia e dati ala B
Tutte le nuove postazioni di lavoro dell’ala B, che comprendono anche gli sportelli del front office, saranno servite di prese di fonia e dati collegate in rete. Prese dati e di fonia sono previste anche negli archivi ed al piano sottotetto.
La rete sarà derivata dal server situato nell’ala A, mediante due linee in fibra ottica che andranno ad altret- tanti Rack posizionati nei nuovi locali tecnici al piano rialzato e secondo dell’ala “B”. Dai due rack partiran- no i collegamenti in rame alle postazioni di lavoro.
La distribuzione alle postazioni di lavoro correrà parallela alle linee fm dei circuiti prese nella stessa canala, dotata di separatore o in canala singola.
La canalizzazione principale passerà nei corridoi all’interno del controsoffitto.
All’interno dei locali, la derivazione verticale tra la dorsale e la distribuzione interna, sarà incassata mentre, le postazioni di lavoro saranno prevalentemente servite da canaline battiscopa portacavi con torrette. Le postazioni di lavoro posizionate distanti dalle pareti, saranno servite dall’alto mediante colonne attrezzate.
Sostituzione generatori di calore
E’ previsto l’aumento della potenza termica installata mediante la sostituzione dei generatori di calore con caldaie in acciaio ad alto rendimento da 325 KW/cad, con percorso fumi pressurizzato ad inversione di fiamma.
L’intervento comprenderà l’installazione di collettori di alimentazione dei circuiti di acqua calda e di pompe centrifughe monostadio, accoppiate ad un motore monofase MGE con convertitore di frequenza e regola- tore incorporato.
E’ inoltre previsto il ripristino del corretto funzionamento del sistema di rivelazione gas e della valvola di blocco gas.
Sostituzione dell’impianto fancoil dell’ala B
E’ prevista la sostituzione degli attuali fancoil con ventilconvettori con mobile alto, completi di batteria a 3 ranghi per il condizionamento estivo e batteria aggiuntiva ad 1 rango per il riscaldamento invernale. Gli ap- parecchi saranno dotati di pannello di comando con termostato ambiente elettronico.
L’intervento prevede anche la sostituzione delle tubazioni sino alle dorsali.
Adeguamento dell’impianto CDZ
E’ prevista la sostituzione del refrigeratore non funzionante con un compressore a vite tipo “FRAMES 3100”, raffreddato ad aria con la capacità di raffreddamento di 241,8 Kw.
Per quanto attiene l’impianto d’aria primaria, si prevede l’installazione di una unità di trattamento con recu- peratore di calore, della portata di 3.000 mc/h e la sostituzione dei canali con altri del tipo a sandwich in alluminio/poliuretano.
Adeguamento dell’impianto estrazione bagni
Si prevede un sistema, situato nei servizi igienici, composto da ventilatori e nuovi condotti in polietilene ad alta densità.
Sicurezza antincendio
Ai fini del miglioramento della sicurezza antincendio, nei nuovi archivi e nei depositi al piano seminterrato dell’ala B, è previsto un adeguato impianto di rivelazione fumi ed allarme incendio esteso anche alle zone non presidiate quali il sottotetto ed i corridoi ai piani delle zone uffici.
L’impianto prevede una centrale antincendio ed un sistema di rivelatori a doppia tecnologia e ad indirizza- mento, che consentono l’individuazione immediate del punto allarmato. Sono compresi, inoltre, pannelli di allarme, pulsanti manuali di allarme, pulsanti di sgancio e comandi di sblocco degli elettromagneti dei fermi delle porte REI degli archivi e dei depositi.
Per l’unificazione e la centralizzazione degli allarmi, è previsto l’interfacciamento con la centrale esistente nell’ala A
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a) + b) |
Importo lavori | Oneri per piani di si- curezza | TOTALE | |
Opere civili OG1 | |||
Demolizioni - Rimozioni | 118.005,06 | 3.540,15 | 121.545,21 |
Opere in cls - Solai | 23.575,63 | 707,27 | 24.282,90 |
Murature e divisori | 43.072,47 | 1.292,17 | 44.364,64 |
Intonaci | 58.938,88 | 1.768,17 | 60.707,05 |
Opere da gessista e stuccatore | 119.707,45 | 3.591,22 | 123.298,67 |
Isolanti e coibenti | 10.079,83 | 302,50 | 10.382,33 |
Tubi e canne | 7.169,64 | 215,09 | 7.384,73 |
Opere di pavimentazione e rivesti- mento | 195.958,01 | 5.878,74 | 201.836,75 |
Opere da falegname | 47.569,90 | 1.427,10 | 48.997,00 |
Opere da fabbro | 43.781,05 | 1.313,43 | 45.094,48 |
Opere da verniciatore | 57.733,95 | 1.732,02 | 59.465,97 |
Assistenze | 143.850,37 | 4.315,51 | 148.165,88 |
Totale opere civili | 869.442,24 | 26.083,37 | 895.525,61 |
Impianti OG11 | |||
Impianto idrico sanitario | 33.742,41 | 1.012,27 | 34.754,68 |
Impianto di riscaldamento e CDZ | 284.179,92 | 8.525,40 | 292.705,32 |
Impianto elettrico e di illuminazione | 132.059,20 | 3.961,78 | 136.020,98 |
Impianto fonia e dati | 49.114,30 | 1.473,43 | 50.587,73 |
Impianto rivelazione fumi | 25.267,17 | 758.01 | 26.025,18 |
Impianti elevatori | 4.214,56 | 126,44 | 4.341,00 |
Totale impianti | 528.577,56 | 15.857,33 | 544.434,89 |
Totale opere a base d’appalto | 1.398.019,80 | ||
Totale oneri interni per la sicurezza non soggetti a ribasso | 41.940,70 | ||
Totale intervento | 1.464.960,50 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.
3. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri della sicurezza (interni).
ART. 4 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa es- sere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. Tali prezzi unitari so- no fissi e invariabili.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determina- zione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al- l'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione nella parte a cor- po, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
ART. 5 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione appro- vato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i la- vori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 «Edifici civili ed industriali» .
2. Ai sensi di legge, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella seguente tabella. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
ART. 6 - LAVORI ESEGUIBILI CON QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
1. I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge
n.46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti. In caso contrario essi devono essere realizzati da soggetti affidatari eventualmente raggruppati in A.T.I. o da un’impresa subappalta- trice.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole genera- li, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'ap- palto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del pro- getto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 8 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
▪ il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 29.04.00 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici;
▪ il presente capitolato speciale d’appalto comprese le norme per la valutazione dei lavori le ta- belle allegate allo stesso capitolato, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
▪ gli elaborati grafici esecutivi;
▪ la relazione tecnico-illustrativa generale e la relazione specialistica;
▪ le specifiche tecniche dei lavori da eseguire;
▪ l’elenco dei prezzi unitari;
▪ il programma dei lavori;
▪ il piano di sicurezza e coordinamento;
▪ il fascicolo della manutenzione;
▪ gli elaborati d’offerta e le relative dichiarazioni.
2. Non fanno invece parte del contratto, e sono estranei ai rapporti negoziali, tutti gli elabo- rati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1, quali a titolo meramente esemplifi- cativo:
▪ le analisi dei prezzi unitari di progetto;
▪ il computo metrico estimativo delle opere previste dal progetto;
▪ le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale;
▪ la stima degli oneri della sicurezza;
▪ l’analisi dei rischi;
▪ la stima dei lavori;
▪ le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro al- legato.
3. Fanno inoltre parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
▪ la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
▪ la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
▪ l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
▪ il D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in ma- teria di Lavori Pubblici, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disci- plinato dallo stesso;
▪ il capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pub- blici.
ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale alla completa accet- tazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua per- fetta eseguibilità.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, regolamento approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554, l’appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti pro- gettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 10 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro di- ritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
1. Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista. Tale
domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata pro- cura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del contratto.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti non- ché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni ca- tegoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato generale.
ART. 13 – CONTROVERSIE
1. La definizione delle controversie è regolata dagli artt. 149, 150, 151 del D.P.R. 554/99.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ul- timo, il responsabile del procedimento, formula con le modalità stabilite dalla Legge, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, en- tro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Ogni controversia di natura legale o tecnica relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del con- tratto che non fosse possibile risolvere con accordo bonario, sarà definita dall’Autorità giudiziaria, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale, nel Foro esclusivo ed assorbente di Milano.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando ri- sulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viola- zione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 e al decreto legislativo n. 494 del 1996, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza con le modalità definite negli articoli seguenti.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presen- za di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a di- sposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del- l’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a ba- se d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuo- vo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei la- vori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assisten- za, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizza- zione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 118, 119, 120, 121, e 122 del D.P.R. 554.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal crono-programma generale superiore a 30 (trenta) giorni na- turali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 118 e 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 16 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla predetta stipula, previa con- vocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione for- male del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129 commi 1 e 2 del Regolamento di attua- zione della Legge; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da ini- ziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione de- corrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è fa- coltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la pos- sibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa co- stituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contri- butivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contratta- zione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Nei casi in cui sia prevista l’esecuzione in lotti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle sin- gole consegne frazionate; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna. I termini generali per l’esecuzione decorrono dalla data di consegna del primo lotto di lavoro mentre quelli specifici di ogni lotto sono stabiliti nel cronoprogramma.
ART. 17– TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessanta- cinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazio- ni atmosferiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da ef- fettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
ART. 18– SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazio- ne di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge.
2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori e dalla Committenza, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal program- ma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appal- tante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il re- sponsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsa- bile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
ART. 19 – PENALI IN CASO DI XXXXXXX
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille (Euro uno ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale.
In relazione all’esecuzione dei lavori articolata in lotti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di consegna di una o più d’una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano pro- porzionalmente al valore di realizzazione dei rispettivi lotti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qua- lora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o dan- neggiati.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 14, in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 20 – PROGRAMMA LAVORI ESECUTIVO DELL'APPALTATORE E CRONO- PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO
1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle pro- prie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, e con il cronoprogramma generale predisposto dalla Stazione Appaltante e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illo- gicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei la- vori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contrat- to;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempi- menti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla re- sponsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottempe- ranza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma generale predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 21 – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecu- zione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla dire- zione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimi- labili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previ- sti dal capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 22– ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E GARANZIE
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 150.000,00 (centomilacinquanta- mila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 3.
2. Agli importi degli stati di avanzamento (S.A.L.) sarà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli Oneri Interni per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula:
dove:
(S.A.L. – IS ) X R + IS
- S.A.L. = Importo Stato di Avanzamento;
- I.S. = Importo Oneri Interni di sicurezza (di cui all’art.3 comma 1 colonna b);
- R = Ribasso offerto.
3. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 145 del 19.04.2000, a garanzia dell’osservanza delle norme sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’approvazione del collaudo.
4. L’esecuzione delle opere impiantistiche soggette a dichiarazione di conformità ai sensi della
L. 46/90, e delle opere di protezione antincendio (quali porte tagliafuoco, intonaci REI, con- trosoffitti REI, mastici ignifughi etc.), soggette a certificazione di conformità ai sensi della Legge 818/84 s’intende completata solo all’atto di consegna, da parte dell’installatore alla Direzione Lavori o alla Stazione Appaltante, della dichiarazione stessa completa degli allegati obbligatori. Per questo motivo, nella computazione delle opere in questione, verrà applicata una trat- tenuta pari al 10% del valore delle opere eseguite. La trattenuta sarà svincolata solo dopo la pre- sentazione delle dichiarazioni in questione inserendone il valore nel S.A.L. immediatamente successivo alla data di presentazione dei documenti.
5. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, me- diante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del D.M. 19/04/2000 n. 145.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
8. In occasione di ciascun stato di avanzamento, affinché si possa emettere il certificato di pagamento, l’appaltatore dovrà presentare il certificato di regolarità contributiva richiesto per tempo agli Enti previ- denziali, in un unico documento (DURC), o acquisito separatamente da Inps, Inail, Casse Edile.
ART. 24 – PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con ap- posito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, commi 3 e 4, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, com- ma 9, della legge n. 109 del 1994, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante ade- guamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideius- xxxxx già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 25 – REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integra- zioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, comma 5, della leg- ge n. 109 del 1994 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il con- tratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt.114.2 e 156.4 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
CAPO 5 – DISPOSIZIONE SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 27 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descri- zione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato proget- tuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e presta- zioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e in- trinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata se- condo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le per- centuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Il computo metrico ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale ef- fettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori a corpo progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART. 28 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.
ART. 29 – VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
1. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente dall’importo dell’esecuzione dei la- vori. La stima degli oneri della sicurezza in fase progettuale è di competenza del Coordinatore della progettazione, gli stessi saranno indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. Eventuali proposte di modifica, adeguamento e/o integrazione al Piano di Sicurezza e Coordi- namento, non potranno comportare costi aggiuntivi per il committente.
3. La liquidazione degli importi diretti della sicurezza avverrà in percentuale sugli stati di avanza- mento lavori.
4. La contabilizzazione degli oneri della sicurezza da inserire nei singoli stati d’avanzamento è eseguita dal Direttore dei Lavori sentito il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. La li- quidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti siano effettivamente realizzati.
CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE
ART. 30 – CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Le caratteristiche delle garanzie fideiussorie saranno conformi a quanto stabilito dal comma 2.bis della legge sopracitata.
ART. 31 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 del 1994, per gli importi e con le modalità prescritti da tale normativa. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. Approvato il certificato di collaudo, oppure il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, xxxxxx- ste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
3. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di succes- sivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
ART. 32 – RIDUZIONE DELLA GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo precedente è ridotto al 50 per cento per i con- correnti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale si- stema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo precedente è ridotto al 50 per cento per l'appal- tatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla im-
presa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
ART. 33 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l’appaltatore è obbligato, contestual- mente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vin- colo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve co- prire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insuffi- ciente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di re- sponsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di ese- cuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, an- corché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smotta- mento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fo- gnarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risul- tato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile ver- so prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei sub- appaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a perso-
ne della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 34 – ASSICURAZIONE DA RENDERE A FINE LAVORI
1. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994, tale garanzia, di valore rapportato alla rata del S.A.L. “corrispondente al finale” e non a quello della semplice rata di svincolo delle ritenute dello 0,50 per cento, deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi dalla data di ultimazione dei la- vori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o al- tra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cau- zione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Alla fine dei lavori l’Appaltatore è tenuto ad accendere le polizze di cui all’art. 104 commi 1 e 2 del
D.P.R. 554/99 considerando anche che l’erogazione della rata di saldo è subordinata all’accensione di dette polizze. Il massimale della polizza indennitaria per i rischi di rovina dell’opera o difetti costruttivi, dovrà avere un massimale non inferiore al 20% del valore dell’opera e coprire tutti i rischi connessi al- l'utilizzo delle opere realizzate, i macchinari o gli impianti installati o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - AUTONOMIA DELL’APPALTATORE
Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.
Pertanto l’appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrez- zature) nella maniera che riterrà più opportuna sulla scorta del Piano operativo di sicurezza presentato alla Provincia ed a patto che tale organizzazione garantisca che le attività edili vengano svolte salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi e che, soprattutto, tenga conto che le lavorazioni non devono interferire nella maniera più assoluta con l’attività didattica della scuola.
Art. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pre- tendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 13 e 14 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsia- si genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si ren- dessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ov- vero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrat- tuale come determinati ai sensi dell’articolo 4.
2. Qualora nell’Elenco dei Prezzi Unitari di progetto non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in varian- te, si procede nell’ordine:
a ) all’applicazione dei prezzi desunti dal Listino comunale dei prezzi per l’esecuzione di LL.PP. del Comune di Milano edizione 2005 sui quali sarà applicato il ribasso d’asta.
b ) alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al- l'art.136 del Regolamento, che qui s’intende integralmente ed esplicitamente richiamato, ed in parti- colare:
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nei prezziari di cui sopra;
- ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi secondo le prescrizioni di cui all’articolo 34 del Regolamento, che qui s’intende integralmente ed esplicitamente richiamato.
In particolare, al totale dei costi si aggiungerà una percentuale per la sicurezza, variabile in rap- porto ai rischi connessi all’esecuzione (i cosiddetti costi interni); l’importo risultante sarà mag- giorato del 13% per spese generali e, infine, si aggiungerà la percentuale del 10% per utili dell’Appaltatore.
Tutti i nuovi prezzi così ottenuti sono soggetti al ribasso d’asta, ad eccezione di quelli relativi ai costi esterni per la sicurezza.
Art. 39 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza di tutte le leggi, rego- lamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in par- ticolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu- striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten- ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Anche qualora ricorra il caso di subappalto non autorizzato il fatto non esime l’appaltatore dalla re- sponsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così ac- cantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 40 - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’art. 341 della Legge 20.03.1865 n. 2248 qualora, a giudizio del direttore dei lavori, l’appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione appaltante, dopo formale ingiunzione data senza effetto, avrà la fa- coltà di compiere d’ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o parte dei lavori non effettuati, con l’ausilio di altri esecutori di sua fiducia.
2. Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sarà presa nota in contabilità e sarà effettuata pari detrazione alle spettanze dell’appaltatore dovute nello stato d’avanzamento immediatamente suc- cessivo.
3. Analogo procedimento verrà attuato qualora l’appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza previsti nel relativo piano e secondo quanto stabilito al Capo 8 del presente Capitolato.
Art. 41- COMPRESENZE
1. Si evidenzia che, essendo prevista l'esecuzione degli interventi in presenza dei dipendenti dell’ente ap- paltante, l'assuntore dei lavori dovrà porre in essere, tutti quei provvedimenti e quelle opere atte a ga- rantire, in prima istanza, l'incolumità sia delle persone che delle cose, nonché a consentire in generale all'utenza, l'accessibilità e fruibilità degli spazi non oggetto degli interventi.
2. In tutti i locali attigui o direttamente interessati dai lavori e utilizzati dall’utenza, per le lavorazioni do- vranno essere adottati tutti i provvedimenti possibili al fine di:
▪ ridurre le emissioni sonore, ricorrendo a processi lavorativi silenziosi ed impiegando macchinari si- lenziati, o in alternative eseguendo le lavorazioni più rumorose nelle ore in cui non si svolge attività;
▪ garantire l’igiene e la salubrità, evitando dispersioni di polveri o esalazioni ed emanazioni nocive, ri- correndo a temporanee compartimentazioni e recinzioni sigillate, oltre che provvedere all’aerazione e ventilazione dei locali, naturale o artificiale.
3. Nei casi in cui non sia possibile garantire l'accessibilità e fruibilità di alcuni spazi e/o locali, l’appaltatore dovrà preventivamente segnalarlo alla direzione lavori, che in accordo con la Committen-
za e la direzione dei lavori, provvederà a stabilire un piano concordato degli interventi per l’esecuzione dei vari lavori, prevedendo temporanee inagibilità degli stessi.
4. Per la messa in opera di tali accorgimenti sopra descritti, all’appaltatore nulla sarà dovuto, oltre a quanto già previsto nel piano di coordinamento ai fini della sicurezza.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 42 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai docu- menti di valutazione dei rischi elaborati dall’appaltatore e dai subappaltatori e dal datore di lavoro dell’edificio nel quale si svolge l’intervento, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo e/o sostitutivo di sicurezza allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d’opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si inten- dono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Si- curezza e Coordinamento e contabilizzati come descritto all’art. 28 del presente capitolato.
2. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni.
3. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:
- una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre- sentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di ri- spettiva competenza, anche dalle casse edili.
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla ba- se della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;
- il piano operativo e/o sostitutivo di sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza come descritto negli articoli successivi.
4. L’appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato de- gli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità compe- tenti.
ART. 43 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.
ART. 44 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predi- sporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza relativo alle lavorazioni date in subappalto dovrà essere redatto dal da- tore di lavoro delle imprese subappaltatrici e dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione al subappalto.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n.494 del 1996, esso dovrà avere i contenuti minimi definiti dall’art. 6 del D.M. 03-07-2003 n. 222)
ART. 45 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legi- slativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli arti- coli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di comme r- cio, industria, artigianato e agricoltura, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qua- lifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sin- dacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti, il certificato di regola- xxxx contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili (DURC). L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Nel caso i lavori non rientrino nella sfera di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, a norma dell’art. 31 della L. 109/94, verrà predisposto un Piano Operativo – Sostitutivo avente i re- quisiti di cui al punto precedente.
ART. 46 – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE
1. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
2. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecu- zione;
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono opera- tori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.
5. Inoltre l’appaltatore è tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.
ART. 47 – OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORI AUTONOMI
Al lavoratore autonomo competono le seguenti responsabilità:
a) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere dell'appaltatore;
b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla nor- mativa vigente;
c) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
d) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
e) informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie atti- vità lavorative.
Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.
ART. 48 – COMPITI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore di secondo grado, dotato delle necessarie competenze tecniche ed in materia di sicurezza, e benvisto all’Amministrazione. Ad esso l’appaltatore conferirà ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verrà comunicata ogni disposi- zione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto. Dovrà essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occa- sione delle riunioni.
2. In ambito all’attuazione del presente piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito di:
a) coordinare l’azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori au- tonomi ecc.);
b) comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
- Capo cantiere;
- Preposti;
- Responsabile per la sicurezza;
- Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
- Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti in cantiere;
c) programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui valutare gli standard di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o all’attrezzatura.
3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, l’Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
4. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vi- genti.
5. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace siste- ma di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai pre- senti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
ART. 49 – COMPITI DEL CAPO CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Capo cantiere avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
2. In ambito all’attuazione del presente piano della sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:
a) curare l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
b) tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati dalle eventuali ditte subappaltanti;
c) responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione;
d) disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione;
e) provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le generalità degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;
f) provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;
g) controllare l’affidabilità degli organi di sollevamento;
h) curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali la- voratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza generale;
i) rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali ai sensi del D.Lgs. 758/1994;
j) curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
k) curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
l) verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle sche- de operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di preven- zione richieste dalla particolarità dell'intervento;
m) richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
n) prima dell’inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avrà l’obbligo di informare i lavoratori in- teressati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di for- mazione nel corso del quale darà lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di tale incontro egli dovrà redigere un breve verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dallo stesso Xxxxxxxxxxxx, da tutti i lavoratori presenti all’incontro;
o) tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.
3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, l’Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
ART. 50 – ATTIVITA’ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
1. Per la gestione dell’appalto sotto il profilo della sicurezza il committente provvederà a nominare il co- ordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale, qualora fosse un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, lo affiancherà il per il suo ambito di competenza.
2. L’attività del C.S.E. è normata dal D.Leg. 494/96 e successive modificazioni consisterà principalmente nell’esercitare funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’appaltatore di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di inadempimento con- statate.
3. Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potrà, di propria iniziativa, far sospendere le singole lavorazioni.
4. Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza.
5. Curerà pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore Tecnico di cantiere al fine di verificare l’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli in- fortuni.
6. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e che sarà allegato in originale al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In esso verranno an- notate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione
all’evoluzione dei lavori; inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento con le relative contestazioni.
ART. 51 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI
1. Il C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell’impresa appaltatrice, potrà adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:
a) contestazione verbale;
b) richiamo scritto;
c) proposta al committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti);
d) proposta al committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti);
e) proposta al committente di sospensione dei lavori parziale o totale;
f) sospensione dei lavori parziale o totale (nei casi di particolare urgenza);
g) proposta al committente di risoluzione del contratto.
2. L’adozione di ciascuna procedura sarà rapportata alla gravità delle violazioni ed il numero di esse.
3. Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, c, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale di cantiere e sul presente piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta appaltatrice e contestualmente al committente.
ART. 52 – CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER RAGIONI DI SICUREZZA
La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal coordinatore della sicurezza in fase di ese- cuzione con le modalità sopra descritte, andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dal piano di coordinamento e sicurezza per i lavori citati nell’allegato II della legge 494/96. La durata della stessa, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, andrà da 1 ora a 10 giorni.
1. La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte del committente sulla ido- neità delle modifiche apportate dall’appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pe- ricolosa.
2. In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avrà la facoltà di proporre al committente la risoluzione del contratto e l’allontanamento dal cantiere dell’impresa appaltante fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile. .
3. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 53 – SUBAPPALTO
1. Xxxxx restando i casi di divieto stabiliti dall’art. 13.7 della L. 109/97, e le limitazioni sancite per legge, con particolare riferimento alla classificazione di cui all’articolo 4 del presente capitolato, tutte le lavora- zioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappal- tare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Sta- zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative la- vorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consor- zio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della leg- ge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l’appaltatore deve pro- durre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legi- slazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativa- mente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; re- sta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia ac- certata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione ap- paltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal rice- vimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia prov- veduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo sta- bilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzi- dette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi pa- ritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorpo- rabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovun- que espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a cal- do, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo su- periore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappal- tatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con po- sa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comu- nicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 54 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di cia- scun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 55 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI LOTTI DI INTERVENTO
1. Al termine dei lavori di ogni singolo lotto il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite redigendo apposito verbale.
2. In sede di tale accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
ART. 56 – ULTIMAZIONE GENERALE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. A seguito di formale comunicazione dell’appaltatore circa l’avvenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore stesso e, se l’esito è po- sitivo, rilascia il relativo certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbaliz- zati eventuali vizi e difformità di costruzione o carenze nella fornitura di documenti e certificazioni relative agli impianti e agli altri elementi edilizi. L’impresa appaltatrice è tenuta ad integrare la documentazione e ad eliminare le manchevolezze rilevate operando a sue spese, nel termine fissato e con le modalità pre- scritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o nella fornitura dei documenti, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito arti- colo del presente capitolato speciale. La penale non potrà essere inferiore al valore dei lavori di ripristi- no.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
ART. 57 – TERMINI PER IL COLLAUDO
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approva- zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a veri- ficare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Il collaudo degli impianti di condizionamento invernale od estivo verranno effettuati durante il loro perio- do di funzionamento. Pertanto nella stagione estiva si accerterà il corretto funzionamento dell’impianto di condizionamento estivo, rimandando alla successiva stagione il collaudo dell’impianto di riscaldamento; in inverno si accerterà il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento, rimandando alla succes- siva stagione il collaudo dell’impianto di condizionamento estivo.
ART. 58 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscrit- to, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garan- tito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita ma- nutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 11 - NORME FINALI
ART. 59 – RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO DI CAN-TIERE
La direzione, l’assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto, sono a carico dell’appaltatore che provvederà a nominare a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere.
Qualora fosse convenuto con il committente l’uso di materiale, attrezzature, macchine, impianti di proprietà dello stesso, resta inteso che, all’atto della consegna delle stesse e previo necessario accertamento, l’Appaltatore rilascerà una dichiarazione attestante il rispetto delle vigenti norme di sicurezza onde sollevare il Committente da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali a carico dei dipendenti dell’appaltatore e/o a terzi.
ART. 60 – QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari pre- scrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni for- nite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l’appro- vazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale re- sponsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
ART. 61 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore:
a) Gli oneri di cui al Capitolato Generale, DM 1904.2000 n. 145;
b) Gli oneri di cui al Regolamento Generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
c) Gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ad esclusione di quanto specificamente stimato in merito ai costi della sicurezza;
2. Sono inoltre a carico dell’appaltatore e s’intendono compresi nei prezzi d’appalto, gli oneri e gli obblighi di cui ai seguenti commi:
a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal diret- tore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. L’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori ed ha l’obbligo di richiedere tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiare da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in rela- zione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una per- fetta e rapida esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei vei- coli, delle persone addette ai lavori e di terzi.
c) L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità ri- sarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni do- vute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
d) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calce- struzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;
e) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
f) La concessione, su richiesta della direzione lavori o della Stazione appaltante, dell’uso dei pon- teggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento ad eventuali altre imprese alle quali fossero affidati lavori non compresi nel pre- sente appalto. Tale concessione deve essere accordata per tutto il tempo necessario. L’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per le spese vive e l’eventuale impiego del proprio personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
g) Il pagamento di spese, i contributi, ecc. relative agli allacciamenti provvisori dei servizi di ac- qua, energia elettrica, gas e fognatura, nettezza urbana ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori. Il pagamento di spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. Analogamente a quanto prescritto al precedente comma, l’appaltatore è ob- bligato a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante.
h) La protezione degli arredi che non è opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo spo- stamento in luogo concordato con il Direttore dei Lavori ed il successivo ricollocamento in sito degli arredi per i quali risulta necessaria tale operazione. A tale proposito l’impresa è obbligata prima della formulazione dell’offerta, ad effettuare attenta ricognizione in luogo.
i) Lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge. Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria dell’edificio e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
j) L’esecuzione delle pulizie di primo ingresso di tutte le aree, interne o esterne, interessate dai la- vori e il ripristino dello stato dei luoghi interessati dall’accantieramento nelle esatte condizioni in cui si trovavano prima dell’allestimento del cantiere.
k) L’esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia previ- sto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
l) La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal Coordina- tore della sicurezza, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio ecc sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in pristino di quelle segnala- zioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del cantiere (es. segnalazione di percorsi di sicurezza provvisoriamente inagibili).
m) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del perso- nale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, ta- volo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
n) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura- zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
o) Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori ritenesse necessario acquisire ad integrazione degli elaborati progettuali forniti dalla stazione ap- paltante.
p) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, nelle quantità previste dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
q) La richiesta e l’ottenimento a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i sog- getti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, ASL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi neces- sari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Sono a carico dell’Appaltatore anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico necessarie alla formazio- ne del cantiere.
r) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il libero accesso al cantiere dei preposti dall’Amministrazione Provinciale al controllo, nonché del personale che collabora con la Direzione Lavori;
s) La produzione e deposito delle dichiarazioni di conformità degli impianti, comprensive di tutti gli allegati e degli elaborati grafici corrispondenti allo stato dei lavori effettivamente realizzati, il tutto come previsto dalla legge 46/90 e suo regolamento di attuazione;
t) La fornitura di tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati, l’attestazione della provenienza e della composizione di ogni materiale posato. La fornitura delle referenze riguardanti le case produttrici dei prodotti o dei materiali posati ed ogni altra utile indi- cazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
u) La fornitura del manuale d'uso e del manuale di manutenzione di ogni macchinario o dispositi- vo fornito.
ART. 62 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottopo- ste settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressa- mente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, in formati riproducibili agevol-
mente, a colori, eseguita con pellicola negativa e non con fotocamere digitali, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. All’interno del cantiere dovrà essere esposto giornalmente l’elenco dei dipendenti presenti (registro delle presenze). L’appaltatore dovrà inoltre munire tutto il personale, che per prendere parte ai lavori dovrà ac- cedere alla scuola, di apposito tesserino di riconoscimento recante il nome del possessore, la relativa foto- grafia ed il nominativo della ditta della quale è dipendente.
4. La fornitura di appositi tesserini di riconoscimento a tutte le maestranze presenti in cantiere, completi di nome del portatore, sua fotografia e nome della ditta della quale questi è dipendente, da indossarsi obbli- gatoriamente all’interno della scuola.
ART. 63 – CUSTODIA DEL CANTIERE E DEI LUOGHI
1. E’ a carico dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, in particolare di tutti i manufatti, dei luo- ghi e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante o di Terzi. Tale obbli- go riguarda anche i periodi di sospensione dei lavori, fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell’involucro dell’edificio tali da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne, ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l’appaltatore dovrà predisporre la custodia continuativa affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Lire 100.000 (Euro 51,65) a Lire 1.000.000 (Euro 516,46).
ART. 64 – DOCUMENTI DA CUSTODIRE IN CANTIERE
a) Documenti generali:
- copia della concessione od autorizzazione edilizia con allegato progetto esecutivo dell'opera;
- copia iscrizione CCIAA;
- libro matricola dei dipendenti;
- registro infortuni vidimato dall'ASL di competenza territoriale;
- il Piano di Coordinamento e Sicurezza;
- il Piano Operativo e/o Sostitutivo di Sicurezza;
- Programma lavori;
- i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Xxxxxxxxx.
b) Documenti relativi alla prevenzione e protezione D.L. 626/94:
- nomine;
- copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con l’indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell’impresa;
- copia della lettera di incarico con l’indicazione del nominativo del Medico competente nominato dall’impresa;
- indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze: pronto soccorso ed antincendio;
- indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
- copia dei documenti che attestano l’attività informativa e formativa erogata nei confronti dei lavo- ratori;
- copia del piano di sorveglianza sanitaria;
- registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti sani- tari preventivi e periodici; esso dovrà sistematicamente contenere il giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;
- certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni;
- copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;
c) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici (ai sensi della Legge 55/1990):
- copia iscrizione alla CCIAA;
- autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;
- certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori ove necessario;
- certificati regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;
- nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica annuale e della fotocopia del li- bretto;
- copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice;
- documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e della Sicurezza.
d) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:
apparecchi di sollevamento:
- libretto di omologazione ISPESL relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;
- copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.;
- verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);
- verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di solleva- mento con portata superiore ai 200 Kg. (annuale);
ponteggi metallici:
- libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, schemi di montaggio possibile, calcoli di progetto con indicati i sovraccarichi massimi ammissibili);
- disegno esecutivo, relativo alla realtà specifica in cui si sta operando firmato dal Direttore tecnico di cantiere;
- progetto esecutivo per ponteggi superiori ai 20,00 m. di altezza o aventi configurazioni complesse firmato da professionista abilitato;
impianti elettrici del cantiere:
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico completo di schema dell’impianto realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di Commercio (Legge 46/1990 Art. 9-12);
- dichiarazione di conformità dei quadri elettrici a cura dell’installatore completo di schema di ca- blaggio e riferimento alle norme applicabili.
impianti di messa ai terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:
- copia della denuncia dell’impianto di messa a terra mod. B, vidimata dall’ISPESL (DPR 547/1955 Art. 328) con schema dell’impianto e richiesta di omologazione;
- richiesta di verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad in- tervalli non superiori ai due anni (DPR 547/1955 Art. 328);
- copia della denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche mod. A, vidimata dall’ISPESL (DPR 547/1955 Art. 39);
macchine ed attrezzature di lavoro:
- copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.
ART. 65 – CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di circa mt. 2,50 di base e 1,50 di altezza, sulla base di quanto indicato dalla Stazione Appaltante.
2. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell’ingresso principale dell’edificio in posizione ben visibile dal passaggio pubblico.
3. Schema di cartello di cantiere
inpdap
xxx Xxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx
RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO, SECONDO E SOTTOTETTO DELL’ALA “B” DELLA SEDE TERRITORIALE INPDAP DI MILANO, SEDE IN XXX XXXXXXXX X. 00 - XXXXXX
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
INPDAP – xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00 XXXX
Progetto:
Dott. arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxx Xxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – tel. 00.0000000 DIREZIONE LAVORI: Dott. arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Coordinamento per l’esecuzione:
Dott. arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: €
di cui Oneri per la sicurezza: € 25.000,00
DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI: DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
Impresa esecutrice
Direttore tecnico di cantiere
1) Impresa subappaltatrice categoria importo lavori €
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso la sede INPDAP di Milano via Circo n. 16
- tel. 00.00000000
ART. 66 – ADEMPIMENTO DI FINE LAVORI
1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori al seguente documentazione:
- dichiarazioni di conformità ai sensi della Legge n. 46/90 di tutti gli impianti installati, complete di ogni allegato;
- abaco aggiornato dei serramenti effettivamente posati;
- certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
- referenze riguardante le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
- manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera;
- ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di si- curezza.
2. A distanza di quattro mesi dalla conclusione dei lavori l’Appaltatore dovrà eseguire un controllo completo dei serramenti, dei macchinari degli impianti e degli altri dispositivi installati per verificarne la funzionalità. L’attestazione dell’avvenuta esecuzione di tale operazioni sarà rilasciata dal direttore dei lavori e costituirà elemento integrante alle operazioni di collaudo.
ART. 67 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei la- vori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori esclusi oneri di concessione edilizia;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del la- voro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e i diritti, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI NORMATIVE E TECNICHE
ART. 68 – PRESCRIZIONI NORMATIVE GENERALI
L'appalto, oltre che dal presente Capitolato, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso, è disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti, e in particolare a titolo esemplificati- vo ma non esaustivo:
a) dalla Legge n. 109 dell’11.02.94, modificata dalla Legge n. 216 del 02.06.95 di conversione del D.L.
n. 101 del 03.04.95, dalla Legge 18.11.98 n. 415 e successive modifiche ed integrazioni;
b) dal Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. 11.02.94 n. 109 di cui al D.P.R.
21.12.99 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;
c) dal CAPITOLATO GENERALE d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 29.04.00 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
d) dal Listino Prezzi Comune di Milano Vol. 1 e 2 con validità dal 01.01.02;
e) dalla Legge 19.03.90 n. 55 art. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
f) dal D.Lgs. 19.09.94 n. 626 “Attuazione della direttiva CEE 89/391 – 89/645 – 89/655 – 89/656 – 90/296 – 90/349 – 90/679, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
g) dal D.Lgs. 14.08.96 n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime e di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili” e successive modifiche ed integrazioni;
h) dal D.Lgs. 19.11.99 n. 528 recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
i) dal D.Lgs. 14.08.96 n. 493 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
j) dalla legge n. 47/94 e X.Xxx. 08.08.94 n. 490 “Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e cer- tificazioni previste dalle normative antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
k) dal D.P.R. 27.04.55 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni nel lavoro” e successive modifi- che ed integrazioni;
l) da tutte le Leggi, Regolamenti e Norme che sono promulgate, sostituite o integrate nel corso della du- rata del presente appalto;
ed inoltre dalle norme applicabili per tale specifico intervento, quali:
m) dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 12.09.83;
n) dal D.P.R. 24.07.96 n. 459 “Direttiva Macchine”;
o) dalla Legge n. 646/82 art. 22 – riguardante la sorveglianza del cantiere;
p) dalla Legge 05.03.90 n. 46 relativa alle norme per la sicurezza degli impianti;
q) dalla Legge 09.01.91 n. 10 – Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia d’uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d’energia;
r) dal D.P.R. 26.08.93 n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'eserci- zio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi d’energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della Legge 09.01.91 n. 10;
s) dalla norma CEI 648 – 11/17 – Norme per impianti elettrici;
t) dalla norma UNI 8725 – Norme ascensori per edilizia residenziale;
u) dalla norma ISO 9001 – Norme certificazione sistemi di qualità;
v) dal D.M. 26.08.92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
w) dal D.M. 18.12.75 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione d’edilizia scolasti- ca;
x) dalla Circ. Min. Int. del 14.09.61, n. 91– Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura d’acciaio destinati ad uso civile.
ART. 69 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Nella presente sezione è contenuto l'elenco descrittivo generico delle voci relative alle varie categorie di la- voro onde espletare l'appalto.
Sono contenute, per categoria di lavoro, le descrizioni dei materiali, delle lavorazioni, dei mezzi d'opera ol- tre a tavole grafiche con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse lavorazioni, lo scopo è di poter dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le opere costituenti l'oggetto dell'appalto.
Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si farà riferi- mento all’elaborato “SPECIFICHE TECNICHE” allegato, ai metodi costruttivi generali e particolari ed alle forniture ed alle opere di completamento impiegati negli interventi di recente esecuzione su tipologie edilizie similari, nonché alle campionature effettuate in luogo ed ai metodi utilizzati ai quali, in ogni caso, l'Appaltatore dovrà adeguarsi.
A carico dell'Appaltatore vi sono tutti i costi a gli oneri necessari per dare l'opera finita conforme alle indi- cazioni e prescrizioni previste dalle leggi e normative vigenti in materia. Pertanto l'Appaltatore nulla potrà pretendere per eventuali adeguamenti (anche se non specificatamente richiamati nei documenti di appalto) dell'opera alle citate leggi a normative.
Nella scelta dei materiali e componenti, che corrispondono alle prescrizioni della presente descrizione lavo- ri, verranno valutati ed accettati i tipi, i cicli e le forniture descritte in capitolato con le priorità di seguito enunciate:
1. materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti) prodotti da aziende munite di certificazione di sistema qualità rilasciata conforme- mente alle norme della serie ISO 9000;
2. materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti) prodotti da aziende in grado di attestare la corrispondenza tra i lotti ed il tipo, at- traverso marchiatura del prodotto;
3. materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti), prodotti da aziende che possano documentare di aver in corso la procedura per il rilascio di certificazione di sistema qualità in base alle norme della serie ISO 9000;
4. materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti).
Qualora nella declaratoria di ciascuna voce della presente descrizione fossero comprese forniture e/o la- vorazioni per le quali esistono nell'elenco prezzi a stampa di riferimento minimi di misurazione o coefficienti correttivi, l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà tenere conto solo ed esclusivamente nella formazione del prezzo offerto.
Nel prezzo sono comunque compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie neces- sarie, nonché l'attrezzatura dell'area, ed i relativi oneri, il trasporto alle discariche autorizzate di tutte le ri- sulte delle varie lavorazioni nonché la perfetta pulizia dei siti durante i lavori ed a opere ultimate; sono inol- tre compensate nel prezzo tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche al fine di evitare disagi all'utenza, situazioni di pericolo, e per garantire una perfetta esecuzione delle opere.
Sono altresì compresi, gli spostamenti e le rimozioni e successive ricollocazione in opera con trattamenti e materiali idonei, di rivestimenti e manufatti che impediscano la perfetta esecuzione delle opere descritte. Da tale onere è tuttavia escluso lo spostamento di arredamento scolastico che è a carico della scuola.
Nel prezzo offerto sono compresi e compensati gli oneri connessi a :
X. Xxxxxxxxx e installazione in opera di tutti i materiali, noli, trasporti e provviste, assistenze murarie, pre- parazione delle superfici nonché quant'altro necessario o richiesto, anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le parti, compresi i necessari ripristini dello stato di fatto:
Con la voce "assistenza muraria" si devono intendere la rottura delle superfici murarie e di quant'altro necessario, le imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonaci e delle pavimentazioni eventualmente rotte (fornitura compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei muri sia perime- trali che interni, o simili a successivi ripristini, l'assistenza al muratore alla posa, di uno o più tubi di qual- siasi tipo e diametro, delle cassette di derivazione, ecc. immurati compresi eventuali ponteggi e pulizie. Resta inteso che l'impresa aggiudicataria fornisca tali assistenze per tutte le opere in cui risulti necessa- rio, e che pertanto comprenda nell'importo offerto tali incidenze.
Sono altresì da ritenersi sempre comprese, nella dizione " preparazione delle superfici ", tutti i tratta- menti di lavaggio con acqua, di spazzolatura, di spolvero e di pulizia e di bonifica (ripristino degli into- naci, dei calcestruzzi armati, dei laterizi, etc.) delle superfici, anche se non esplicitate direttamente nei singoli articoli.
Con la voce "ripristino dello stato di fatto" si devono intendere il ripristino conseguente alla rottura delle pavimentazioni di qualunque tipo (battuta di cemento di qualunque spessore, lastre di porfido posati su letto di sabbia a intasati con malta di cemento, conglomerato bituminoso, o altra pavimentazione) e la riformazione delle stesse compreso, dove possibile, il recupero degli esistenti e comunque la fornitura a posa dei materiali necessari alla sua formazione e la compattazione del terreno; la sistemazione degli spazi a verde danneggiati, gli atrii di accesso ai corpi scala, le vie di comunicazione se utilizzate per l'esecuzione dei lavori ecc..
In particolare per tutto quanto descritto nel seguito è da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo, accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, l'immagazzinamento, la ripresa con sollevamento od abbassamento manuale ego con idonei mezzi mec- canici di qualsiasi tipo, l'avvicinamento al posto di sistemazione finale in opera, ecc) e di posa in opera con prestazione della mano d'opera edile, dei materiali murari, dei mezzi meccanici e macchinari even- tualmente occorrenti, la predisposizione di fori, tracce per l'affrancatura ed il fissaggio, le opere di pro- tezioni fisse a mobili, lo sgombero dei detriti e residui della posa in opera, l'eliminazione delle protezioni, la pulitura finale.
Sono altresì da ritenersi comprensive, oltre alla prestazione della mano d'opera dello specialista e del suo aiutante, le assistenze murarie per i sistemi ed i rivestimenti di ogni tipo in facciata o sugli aggetti, per le impermeabilizzazioni, per le lattonerie, per la formazione di fori ed il fissaggio di staffe, zanche, cicogne, ecc., nonché il ripristino dei punti di facciata coinvolti e di tutte le opere previste in descrizione. Nell'esecuzione del lavaggio con acqua in pressione, o per qualsivoglia trattamento e con ogni materiale che possa causare danni diretti o indiretti a causa dell'eventuale intrusione nei locali della scuola, sono da ritenersi comprensive tutte le opere provvisionali occorrenti per non arrecare danno a cose e perso- ne, la chiusura ermetica di aperture a finestre, la pulizia del ponteggio, l’approvvigionamento e lo sgom- bero dei residui della lavorazione a del veicolo o materiale usato, e opera completata.
Tutti i materiali rimossi deteriorati o sostituiti saranno portati al piano terra e accatastati in luoghi tali da non arrecare disturbo, con l'avvertenza di procedere ad abbondanti innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in grado di produrre polvere.
Resta inteso che l'impresa aggiudicataria alla fine dei lavori provveda al ripristino dello stato di fatto dei luoghi e dei manufatti.
B. Forniture dei combustibili, delle apparecchiature, ecc. necessarie per l'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo.
C. Uso di idonee attrezzature e macchinari di cantiere, nonché allestimento di tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori; dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le norme vi- genti in materia di sicurezza di cantiere ed antinfortunistica.
D. Impianto cantiere - L'impresa si obbliga a mantenere il cantiere in costanti condizioni di ordine e pulizia. Si dovrà provvedere un'area delimitata con assito ligneo, o pannelli e reti metalliche idonee, nella quale saranno ubicati i necessari locali provvisori ("baraccamenti"), idoneamente attrezzate. In ogni caso do- vranno essere accessibili e utilizzabili, da eventuali mezzi di soccorso ed antincendio, i percorsi asfaltati di accesso ai fronti dei fabbricati.
E. Per tutte le zone interessate dalle opere del presente appalto, occorrerà effettuare la formazione di ponteggio fisso di facciata in struttura tubolare metallica o a cavalletti, dato in opera secondo le esigen- ze e per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, corredato di regolare progetto di calcolo delle strutture, eseguito secondo le norme CNR 10027/85 e successive modificazioni, da tecnico quali- ficato e abilitato, nonché nel rispetto delle norme previste dalle leggi antinfortunistiche; eretto con im- piego di elementi in perfetto stato di irrigidimento, di basette, spinotti, vitoni, ecc.; completo di piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm sane, ben conservate e reggiate, con parapetto e fermapiede in tavole da 25-30 mm sane ben conservate, oppure mediante elementi metallici traforati;
compreso l'eventuale isolamento del ponte sia durante il montaggio che dopo e l'armo e disarmo par- ziale, completo di protezioni con teli di plastica, stuoie o similari, atti a garantire sicurezza in presenza di vento e di altri agenti atmosferici, di segnalazioni luminose nelle ore notturne; del collegamento di messa a terra con corda di adeguata sezione realizzato secondo quanto prescritto nelle norme CEI, di cartelli indicatori regolamentari e quant’altro richiesto dalle norme antinfortunistiche vigenti, come meglio spe- cificato negli articoli di descrizione. A carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutta la mano d'opera necessaria per il montaggio, lo smontaggio ed il mantenimento in efficienza, gli sfridi, le integrazioni di materiali deteriorati durante il periodo d'uso e lo sgombero al termine dei lavori. Il pon- teggio dovrà garantire la sicurezza degli utenti che dovranno transitare in prossimità di esso o sotto a questo, il comodo accesso all’edificio. L'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione e l’immagazzinamento delle scalette di servizio a piano terreno del ponteggio a fine giornata e per i giorni festivi.
F. Sarà obbligatorio predisporre una idonea ed efficace protezione per la raccolta dei detriti. Tutti i calci- nacci e residui delle lavorazioni e le masserizie in quota, dovranno essere allontanati dal ponteggio me- diante apposite tramogge, canali, o tubi anche in più riprese, in modo da non costituire pericolo o disa- gio per la caduta degli stessi, ed al fine di evitare la caduta di pericolosi frammenti;
G. Nell’esecuzione del lavaggio con fluidi o materiali in pressione (acqua calda in pressione, sabbia, idro- demolizione, idrosabbiatura, et.), sono da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali e di schermatura occorrenti al fine di non arrecare danno a cose o persone e lo smaltimento delle acque o dei residui delle lavorazioni.
H. Uso di locali per il ricovero e la buona conservazione delle apparecchiature con relativa sorveglianza; nel caso di locali messi a disposizione dalla scuola, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria tali locali dovranno essere ritinteggiati e ripristinati dagli eventuali danni subiti.
I. Abbassamento, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta e di tutti i componenti che saranno so- stituiti o rimossi e delle masserizie, unicamente alle discariche autorizzate nonché il corrispettivo dovuto alle discariche stesse per il conferimento di tutti i materiali di risulta derivanti dalle opere eseguite nel cantiere, documentato su richiesta alla Direzione Lavori con le ricevute di pagamento.
X. Xxxxxxx dei siti ad opere ultimate e risistemazione delle aree verdi, con preparazione del terreno, zappa- tura e semina nel periodo opportuno.
Nel prezzo offerto sono compresi e compensati inoltre tutti gli oneri connessi a:
a) gli adempimenti previsti esplicitamente o derivanti da normative tecniche o di legge vigenti per le opere ed i manufatti oggetto dall'intervento; nonché la documentazione tecnica relativa ai vari materiali, com- ponenti e sistemi , corredata da scadenzari e manuali di manutenzione per la formazione della docu- mentazione dell'opera, da fornire alla Direzione Lavori che provvederà alla sua redazione.
b) presentazione al Direttore Lavori dei dettagli costruttivi, precedentemente all'inizio delle lavorazioni, di tutti i manufatti occorrenti per l'esecuzione delle opere, dei componenti da installare e dei sistemi utiliz-
zati, affinché ne possa essere verificata la rispondenza al progetto; in tali dettagli dovranno essere evi- denziate la sequenza di posa, le connessioni con gli altri componenti e sub-sistemi, nonché dimostrata la successiva manutenibilità e/o sostituibilità,
c) effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle prove su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato dall'Impresa e del quale il Direttore Lavori inten- desse, a suo insindacabile giudizio ed a sua scelta, verificare l'effettiva rispondenza con quanto specifi- catamente prescritto nella descrizione integrativa dei lavori: ciò indipendentemente dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei certificati richiesti. La tempistica degli adempimenti di cui sopra è fissata dalla Direzione Lavori.
Di tutti i sistemi, manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà preventivamente fornire le relative schede tecniche e effettuare una campionatura del quale verificata la idoneità ad assolvere il compito e la rispondenza con le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Xxxxxx potrà approvarne o meno l'utilizzazione.
Il mancato rispetto dei tempi temporali previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto comporterà l'applicazione delle penali previste.
Dovranno inoltre essere predisposte campionature di ogni colore, sia previsto nel piano del colore che ri- chiesto, sui quali il Direttore Lavori stabilirà a suo insindacabile giudizio il definitivo da adottare.
Tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali con colorazioni, anche diverse da quelle contenute nel piano colore (che potrà risultare mancante nel fascicolo di progetto ed essere definito successivamente alla fase di appalto ed aggiudicazione), ed anche quindi l'eventuale necessità di tracciamenti per ripartire zone con co- lorazioni diversificate, o scuretti e riquadrature di qualunque dimensione di maglia, ed in ogni caso qualun- que lavorazione connessa a scelte cromatiche differenziate è da computare nel prezzo globale dell'offerta. Quanto recede vale sia per le finiture a pittura, con rivestimenti colorati in pasta, vernici, listelli, lastre ecc. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'adozione di qualsiasi soluzione cromatica che verrà scelta anche successivamente in funzione della tipologia di rivestimento delle facciate adottato.
Il piano del colore potrà essere definito, in modo esecutivo, anche in sede di predisposizione della Dichia- razione di Inizio Attività, successivamente all'aggiudicazione dei lavori.
Tutte le opere in seguito descritte fanno parte del prezzo a forfait globale per l'esecuzione delle opere, ivi comprese quelle che, pur non risultando espressamente menzionate siano indicate nei disegni allegati od occorrono per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte, restando stabilito che qualora vi fosse discordan- za varrà la disposizione più favorevole per la Stazione Appaltante.
L'impresa è tenuta ad eseguire le opere compiute ed i cicli di applicazione come quanto indicato nella de- scrizione e sui disegni; per parti innovative o variazioni, tali opere dovranno essere anche loro garantite de- cennalmente con polizza assicurativa, come le opere in capitolato. Anche per queste ultime opere è da rite- nersi compresa la gratuita manutenzione per due anni dal collaudo, inoltre dovranno essere corredate da scadenzari a manuali di manutenzione, di certificazioni ufficiali, e dovrà essere richiesta preventiva autorizza- zione al Progettista.
L'impresa è comunque tenuta a presentare i dettagli esecutivi per tali opere, antecedentemente all'inizio delle lavorazioni, di tutti i manufatti a dei cicli proposti occorrenti per l'esecuzione dei lavori, ove venga evi- denziata altresì la sequenza di posa in opera delle connessioni con gli altri elementi.
L'Impresa è tenuta a verificare in luogo tutte le misurazioni necessarie alla quantificazione delle opere previ- ste in descrizione ed alla loro stima economica.
Gli elaborati grafici forniti sono pertanto da ritenersi solo puramente indicativi.
Le scelte dei materiali, dei cicli applicativi ed in genere di ogni lavorazione per la quale, nella Descrizione Integrativa dei Lavori od in quella a stampa di riferimento, sia possibile effettuare una scelta tra più prodotti, cicli o manufatti da utilizzarsi, sarà ovviamente effettuata dalla Direzione dei Lavori incaricata su proposta motivata dell'Impresa esecutrice dei lavori.
I costi di smaltimento e gli oneri di discarica sono da considerarsi sempre compresi per qualunque tipo di materiale, manufatto o masserizia, che provenga dalle lavorazioni eseguite nel cantiere o che tragga origine, a qualunque titolo, dalle lavorazioni e dall'esecuzione delle opere manutentive.
Dovranno altresì essere adottate da parte dell'impresa quelle precauzioni occorrenti ad evitare gli eventuali furti.
Sulle opere eseguite sarà rilasciata garanzia postuma decennale che preveda il rimpiazzo dell'opera sia in caso di difetto del prodotto che di posa in opera.
Tale polizza dovrà essere dichiarata fattibile preventivamente all'inizio dei lavori, da parte di una società di primaria importanza.
E' altresì richiesta la gratuita manutenzione, per qualunque difetto sia costruttivo, che di posa oltre a quello dei materiali, per un periodo temporale di 2 (due) anni:
Dovrà essere redatto un manuale di Manutenzione contenente le indicazioni relative alla durabilità nel tempo delle opere.
Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica cantieristica da parte dei produttori dei cicli utilizzati, in quanto viene loro richiesto, sia all'inizio che al termine dei lavori, di rilasciare una dichiarazione di idoneità all'appli- cazione e di avvenuta corretta applicazione in opera dei prodotti forniti, per tutte le principali lavorazioni (sostituzione serramenti, ripristino intonaci, pitturazioni etc.).
Si ribadisce che l’appalto è interamente a misura.
ALLEGATI:
TABELLA A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI
LAVORI - articolo 4, commi 2 e seguenti; articolo 42, comma 1
DESCRIZIONE LAVORI | Caratteri- stica | Catego- ria ex D.P.R. n. 34 del 2000 | Importo € | Incidenza % |
CATEGORIA PREVALENTE | |||||
1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | Prevalente | OG1 | 895.525,61 | 62,19 |
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requi- siti necessari. |
LAVORI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO E VALORE SUPERIORE AL 15% DELL’IMPORTO | |||||
2 | IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | Non subap- paltabile | OS 28 | 292.705,32 | 20,33 |
Ai sensi dell’art. 13.7 della L. 109/94, le opere sopra descritte, per le quali sono necessari lavori o com- ponenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica non possono essere affidate in subappalto e devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari eventualmente raggruppati in A.T.I. |
LAVORI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO E VALORE INFERIORE AL 15% DELL’IMPORTO | |||||
3 | IMPIANTO IDRICO- SANITARIO | Scorporabile subappaltabile | OS 3 | 34.754,68 | 2,41 |
4 | IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI | Scorporabile subappaltabile | OS 4 | 4.341,00 | 0,30 |
5 | IMPIANTI INTERNI ELET- TRICI, TELEFONICI, RADIO- TELEFONICI, E TELEVISIVI | Scorporabile subappaltabile | OS 30 | 212.633,89 | 14,77 |
Ai sensi dell’art. 13.7 della L. 109/94, le opere sopra descritte, per le quali sono necessari lavori o com- ponenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, pur considerando che cia- scuna di esse non supera il valore del 15% dell’importo totale dei lavori, non è sufficiente la qualificazione per la sola categoria prevalente. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relati- ve qualificazioni. |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 1.439.960,50 | 100,00 |
TABELLA B
CATEGORIE OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 27 | ||
In Euro | In % | |
Opere civili Cat. OG1 | ||
Demolizioni - Rimozioni | 121.545,21 | 8,44 |
Opere in cls - Solai | 24.282,90 | 1,69 |
Murature e divisori | 44.364,64 | 3,08 |
Intonaci | 60.707,05 | 4,21 |
Opere da gessista e stuccatore | 123.298,67 | 8,56 |
Isolanti e coibenti | 10.382,33 | 0,72 |
Tubi e canne | 7.384,73 | 0,51 |
Opere di pavimentazione e rivestimento | 201.836,75 | 14,17 |
Opere da falegname | 48.997,00 | 3,40 |
Opere da fabbro | 45.094,48 | 3,13 |
Opere da verniciatore | 59.465,97 | 4,13 |
Assistenze | 148.165,88 | 10,29 |
Totale opere civili | 895.525,61 | 62,19 |
Impianti Cat. OG11 | ||
Impianto idrico sanitario | 34.754,68 | 2,41 |
Impianto di riscaldamento e CDZ | 292.705,32 | 20,33 |
Impianto elettrico e di illuminazione | 136.020,98 | 9,45 |
Impianto fonia e dati | 50.587,73 | 3,51 |
Impianto rivelazione fumi | 26.025,18 | 1,81 |
Impianti elevatori | 4.341,00 | 0,30 |
Totale impianti | 544.434,89 | 37,81 |
Totale lavori a corpo da appaltare | 1.439.960,50 | 100,00 |
Di cui Oneri interni per la sicurezza | 41.940,70 | |
Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) esclusi oneri sicurezza | 1.398.019,80 |