Assicurazione Auto A.R.D.
Assicurazione Auto A.R.D.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Auto Rischi Diversi per Natanti (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza “LINEA STRADA CLASSIC”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Incendio | Sono assicurati i danni subiti dal natante assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del natante |
Furto | Sono assicurati i danni subiti dal natante assicurato derivanti furto o rapina (consumati o tentati) |
Assistenza | La garanzia offre le seguenti prestazioni per il natante assicurato: • Invio di personale tecnico: quando L’imbarcazione resta immobilizzata in seguito ad avaria e viene rilevata tramite consulto tecnico tra la Struttura Organizzativa e l’Assicurato la necessità dell’intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido. • Consulti tecnici per il rimessaggio: quando l’Assicurato ha la necessità di una consulenza tecnica per la definizione dei lavori di manutenzione alle seguenti parti dell’imbarcazione: scafo, timoneria, attrezzatura velica, apparecchiature elettroniche, la struttura operativa fornisce assistenza telefonica oppure invia sul posto periti o tecnici specializzati. • Invio pezzi di ricambio: quando i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell’apparato di propulsione o della timoneria dell’imbarcazione, indispensabili alla navigazione, non sono reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido. • Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio: quando l’imbarcazione, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni oppure, in caso di furto dell’imbarcazione stessa, oppure nessuno degli assicurati è abilitato a condurre l’imbarcazione in seguito a malattia o infortunio dello skipper, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per uno skipper ed eventuale equipaggio per raggiungere l’imbarcazione e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l’imbarcazione stessa In alternativa a scelta dell’Assicurato. |
• Spese portuali e di custodia: quando a seguito di avaria, l’imbarcazione resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni, o a seguito di malattia o infortunio dello skipper nessuno degli assicurati è abilitato a condurre l’imbarcazione, o in caso di perdita totale o furto dell’imbarcazione. La garanzia offre le seguenti prestazioni per la persona: • Informazioni telefoniche pronte: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. • Rientro degli assicurati: quando L’imbarcazione, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni, o in caso di perdita totale o furto dell’imbarcazione, La Struttura Organizzativa provvede a fornire agli assicurati un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia. • Rientro anticipato: quando L’Assicurato deve rientrare immediatamente alla sua residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto: in caso di avvenuto decesso di un parente o in caso di danni gravi alla sua abitazione La Struttura Organizzativa provvede a fornire all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o fino alla sua residenza. • Anticipi di denaro: quando L’Assicurato, in seguito a furto, guasto o danneggiamento dell’imbarcazione, o in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l’imbarcazione assicurata, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà o debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste, La Struttura Organizzativa provvederà a titolo di anticipo, pagare in nome e per conto dell’Assicurato le spese. • Interprete o legale a disposizione all’estero: quando L’Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio o malattia improvvisa o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, o, in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, necessita di assistenza legale, La Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete o un legale. • Consulenze mediche: quando In caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell’Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, viene attivato un collegamento telefonico diretto tra i medici della Centrale Operativa e l’Assicurato o il medico che l’ha in cura sul posto. • Invio di un medico in Italia: quando In caso di malattia e/o infortunio occorsi durante la navigazione, l’Assicurato necessita di un medico e non riesce a reperirlo la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, presso il porto di approdo. • Invio urgente di medicinali: quando Le specialità medicinali che il medico curante ha prescritto, ritenendole indispensabili alle cure dell’Assicurato, sono introvabili sul posto La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare, presso il porto più vicino, i medicinali richiesti con il mezzo più rapido. • Spese d’albergo: quando l’Assicurato non possa dormire a bordo dell’imbarcazione in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato occorsogli durante la navigazione, o di avaria dell’imbarcazione, La Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo nella località più vicina al luogo dell’infortunio o malattia o al porto di immobilizzo dell’imbarcazione. • Viaggio di un familiare: quando l’Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni, La Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. • Rientro sanitario: quando in caso di infortunio o malattia le condizioni dell’Assicurato rendono necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, viene organizzato il rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato. • Rientro con un accompagnatore: quando in caso di rientro sanitario dell’Assicurato i medici della Centrale Operativa non ritengono necessaria l’assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, La Centrale Operativa organizzerà il rientro dell’accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell’Assicurato. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO: non previste
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi Esclusi Garanzia Incendio | La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie”; alle cose trasportate; causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. |
Rischi Esclusi Garanzie Furto | La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del natante a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Incendio Furto | La garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura sotto indicata: • Euro 75 per ogni sinistro per natanti di potenza fiscale sino a c.v. 90 • Euro 150 per ogni sinistro per natanti di potenza fiscale oltre c.v. 90 |
Assistenza | Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti: • Invio di personale tecnico: è esclusa la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell’imbarcazione • Consulti tecnici per il rimessaggio: restano a carico dell’Assicurato tutti i costi, nessuno escluso, dell’eventuale perizia e/o dell’intervento sul posto di perito o tecnici. • Invio pezzi di ricambio: le spese di spedizione restano a carico dell’Impresa fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall’Assicurato • Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio: Sono escluse le spese di carburante, retribuzione e mantenimento dello skipper e dell’eventuale equipaggio • Spese portuali e di custodia: fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro. • Anticipi di denaro: le spese sostenute fino ad un importo massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro. Per la cauzione penale, a titolo di anticipo, fino ad un massimo di Euro 3.500,00. • Interprete o legale a disposizione all’estero: fino ad 8 ore per l’interprete e, per il legale, a titolo di anticipo, fino ad un massimo di Euro 500,00. • Spese d’albergo: fino ad un massimo di Euro 150,00 per giorno con un limite di € 600,00 per sinistro e per anno • Rientro sanitario: fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno • Rientro con un accompagnatore assicurato: Sono escluse le spese di soggiorno dell’accompagnatore. Limitazioni: Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell’anno di validità della polizza. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro • Relativamente alle principali garanzie auto rischi diversi: I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all’agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l’indicazione dell’entità presunta del danno e della data dell’evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia. Per alcune garanzie è necessario presentare denuncia all’autorità. • Relativamente alle garanzie Assistenza: Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24. Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627, dall’estero: x00 000.00.00.000 Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico. |
Assistenza diretta / in convenzione Non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese Non prevista. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | • Relativamente alla garanzia Assistenza: La Compagnia si impegna a fornire le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all’anno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento È prevista la possibilità di richiedere il frazionamento del premio con i relativi costi aggiuntivi: • 3% di aumento per il frazionamento semestrale. - Mensilizzazione Non prevista. |
Rimborso | Non è previsto alcun rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ai clienti maggiorenni che hanno necessità di coprire un natante, contro danni diretti allo stesso o al conducente senza che le coperture offerte dal contratto siano necessariamente acquistate anche in abbinamento alla garanzia RC Natanti.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19,13%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/ CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia “Assistenza”) Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.