COMUNE DI PACECO
COMUNE DI PACECO
(PROVINCIA DI TRAPANI)
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO
DELLA COMUNITÀ LOCALE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30.10.2013
Art. 1 Oggetto, finalità e definizioni principali
1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e parallelamente codificati dall'art 13 della L.r. 10/1991
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici": i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione; la concessione in uso di beni mobili ed immobili comporta già un equivalente beneficio di tipo economico, il cui controvalore è riportato nell’albo dei beneficiari. E’ fatta salva la disciplina vigente, separatamente adottata, in ordine alla gestione degli impianti sportivi comunali. Le forme di sostegno economico si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime con riferimento alle attività poste in essere nell’anno; le seconde con riferimento ad una singola iniziativa.
b) per "soggetti beneficiari": i cittadini, le associazioni di varia natura senza scopo di lucro, o gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno economico.
Art. 2 Riferimenti generali - Ambito di applicazione ed esclusioni
1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della L.
n. 241/1990 e del parallelo art 13 della L.r. 10/1991 e dall'art. 7, comma 1 della L. n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
b) ai contributi di natura assistenziale ed a contributi disciplinati da appositi regolamenti di servizio;
c) ai contributi oggetto di specifico conferimento con riferimento ad enti pubblici e privati in cui il Comune è intervenuto come socio e/o ente condotante, sottoscrivendone l'atto pubblico
o a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi, allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria, nonché sulla base dell' espletamento di attività di soggetti terzi connesse a servizi pubblici locali privi di rilevanza economica affidati secondo le leggi e/o regolamenti di settore. In tali ipotesi verrà stipulato apposito accordo e/o contratto di servizio con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno recanti ad oggetto la realizzazione di attività istituzionali dell'amministrazione confluibili in prestazioni di servizio rapportate a corrispettivi specifici per le stesse.
d) ad eventi di rilievo sovracomunale e di riconosciuto prestigio e ad eventi rilevanti di riconosciuta e radicata tradizione che in ragione delle superiori connotazioni rappresenteranno oggetto di specifiche agevolazioni.
Art. 3 Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari
L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
Art. 4 Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico
1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
2. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del presente regolamento, e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire una equa distribuzione delle risorse disponibili.
Art. 5 Contenuto e termini delle istanze degli interessati
1. Le istanze di ammissione ai benefici sia di natura finanziaria che per la concessione di beni mobili ed immobili, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Comune, a pena di inammissibilità, corredate:
a. dai dati del soggetto richiedente e del codice fiscale o partita IVA dell'associazione e del legale rappresentante;
b. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
c. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
d. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
e. bilancio di previsione, rendiconto dell'impiego dei contributi ricevuti l'anno precedente;
f. copia dell'atto pubblico con allegato statuto dal quale è possibile desumere che l'associazione o ente non persegue fini di lucro;
g. Qualsiasi variazione statutaria o carica sociale deve essere, comunque, comunicata entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. La domanda deve inoltre essere corredata dai documenti richiesti e, se presentata da soggetto diverso da persona fisica o ente pubblico, deve contenere la dichiarazione che il richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale istanza dovrà essere presentata entro i seguenti termini: entro il 30 di novembre per la concessione di contributi ordinari; entro 30 giorni dall’evento per la concessione di contributi straordinari.
3. Limitatamente alle associazioni sportive, deve essere altresì dichiarata l'affiliazione a Federazioni Sportive o il riconoscimento del CONI, ovvero l'affiliazione a Enti di promozione sportiva e debbono altresì essere indicati i campionati ufficiali cui l'associazione partecipa con proprie rappresentative.
4. Non possono essere beneficiari di contributi tutti i soggetti che alla data dell'istanza risultino debitori morosi nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, nonché non in regola sotto l’aspetto civilistico e con pendenze tributarie. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche tale condizione è estesa ai componenti degli organi amministrativi.
5. Il servizio competente, nel caso riceva domande incomplete, deve invitare il soggetto richiedente a regolarizzarle nel termine perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 30. Nei casi di istanze per contributi straordinari il termine per regolarizzare le richieste è fissato in giorni 7. In caso di mancata regolarizzazione nel termine stabilito la domanda non può essere accolta.
6. Le domande predisposte per contributi annuali e straordinari a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il termine stabilito dall'amministrazione salvo eventuali proroghe del termine rapportato alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di previsione.
7. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con cadenze determinate dall'anno scolastico.
8. II Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
9. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
10. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
11. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.
Art. 6 Criteri per la concessione di forme di sostegno economico L’amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti con riferimento ai seguenti criteri.
In ordine alla erogazione dei contributi ordinari:
- curriculum vitae dell’associazione (numero di manifestazioni proposte, iniziative già svolte);
- proposizione presentata e la sua articolazione a cui deve essere allegata una dettagliata descrizione delle attività e dei programmi da realizzare;
- consistenza economica-patrimoniale del soggetto proponente, con la specifica della propria posizione tributaria e autocertificazione di regolarità tributaria.
In ordine alla erogazione dei contributi straordinari, ai criteri sopracitati di cui al comma 1, si aggiungono:
- relazione illustrativa che delinei: l’iniziativa proposta nella quale vengono specificate le peculiarità dell’attività da realizzare; il ritorno mediatico e di immagine nell’interesse del Comune.
Per le associazioni sportive e teatrali saranno altresì valutati i seguenti aspetti:
- privilegiare le associazioni locali;
- privilegiare quelle che favoriscono il processo di aggregazione e di sviluppo di tali attività;
- rilevanza dell’attività giovanile svolta;
- il valore aggiunto determinato dai risultati conseguiti in attività già svolte.
Art. 7 Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico
1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:
a) il soggetto destinatario;
b) l'ammontare del sostegno economico;
c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.
3. I contributi sono concessi nella misura massima indicata in sede di piano esecutivo di gestione.
Art. 8 Erogazione dei benefici
1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:
a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti eventualmente suffragata da articoli di giornale, stampati ed altro, al fine di una migliore valutazione;
c) conto consuntivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto, entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
4. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio;
5. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
Art. 9 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico
1. L'Amministrazione verifica:
a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.
Art. 10 Decadenza
1. I soggetti richiedenti ed assegnatari delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento, decadono dal diritto, ove sì verifichi una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l'iniziativa, che ha dato luogo alla concessione;
b) non venga presentata la documentazione prescritta entro il termine di cui al precedente art. 8;
c) sia stato modificato il programma senza rendere comunicazioni all'amministrazione. Fatte
salve le variazioni non sostanziali al programma, le riferite modificazioni saranno valutate come nuove istanze e dovranno quindi essere presentate secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente regolamento.
2. In tali ipotesi il competente organo gestionale comunica ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990 all'interessato il provvedimento sanzionatorio di revoca.
Art. 11 Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili
1. La concessione in uso continuativo di impianti e beni mobili o immobili di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità, è effettuata tramite apposita convenzione nella quale sono individuati dettagliatamente gli obblighi ed i diritti reciproci delle parti.
2. La domanda, redatta secondo la modulistica predisposta dal competente organo gestionale, deve contenere, oltre ai dati di cui al precedente articolo 5 l'impegno del richiedente ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro, a manlevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo ed a impegnarsi a risarcire tutti i danni arrecati.
3. La concessione avviene, previa deliberazione della Giunta Comunale approvativa di apposita convenzione su proposta del responsabile del servizio competente o di apposita convenzione quadro sulla scorta dei criteri di valutazione di cui al precedente art.6 e dopo avere verificato che l'attività per la quale la richiesta è effettuata rientra in quelle previste nel presente regolamento.
4. La concessione deve essere effettuata in modo da contemperare le diverse esigenze di tutti i soggetti interessati e privilegiando in ogni caso l'utilizzo da parte del Comune.
5. Il controvalore dell'utilizzo del bene viene considerato quale erogazione di contributo ed è riportato nell'albo dei beneficiari.
Art. 12 Utilizzo dei locali comunali
1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. E facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
Art. 13 Condizioni per l'intervento del Comune
1. L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di strutture e beni del Comune.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dallo stesso riconosciuti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
Art. 14 Pubblicizzazione degli interventi del Comune
Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il patrocinio del Comune.
Art. 15 Disposizioni generali di xxxxxx e disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
ALLEGATO 1
QUADRO PROSPETTICO ESPLICATIVO ED A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DI IPOTETICI AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO
Premessa
Il Comune concede i sostegni economici con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal correlativo regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse.
La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.
Aree di intervento
a) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
c) attività di promozione della pace e della solidarietà nazionale ed internazionale;
d) attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente e paesaggistiche;
e) attività di promozione culturali;
f) attività di promozione sportiva e ricreativa;
g) attività di valorizzazione del tessuto economico;
h) attività di valorizzazione e promozione delle tradizioni religiose locali e del patrimonio storico - artistico ecclesiastico;
i) attività rientranti in altri settori (attività dirette alla promozione scientifica, attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio, attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità, attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile ecc.).
A) Attività di promozione e tutela della salute
Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività dirette alla tutela della salute dei cittadini sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati che, in integrazione con il servizio sanitario nazionale, svolgano le seguenti azioni:
a) primo soccorso e trasporto d'urgenza ai presidi ospedalieri;
b) promozione della donazione del sangue e degli organi nelle forme e con le modalità consentite dalla legge;
c) organizzazione di attività volte alla prevenzione in ambito sanitario e alla diffusione della conoscenza delle più importanti tematiche medico-sociali, con particolare riferimento alle patologie della popolazione infantile ed anziana e all'antinfortunistica.
b) Attività di diffusione dell'istruzione
II Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.
Il Comune promuove la diffusione dell’istruzione mediante interventi costituiti in particolare da:
a) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;
b) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
c) contributi per il funzionamento di centri di lettura;
d) contributi a scuole materne o altri centri educativi.
c) Attività di promozione della pace e della solidarietà nazionale e internazionale Gli interventi del Comune per la promozione della pace e della solidarietà internazionale sono particolarmente rivolti a:
a) contribuire al miglioramento della condizioni di vita nei paesi poveri o in via di sviluppo;
b) fornire mezzi o altri aiuti alle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione situate nei paesi di cui al punto a);
c) sovvenzionare il soggiorno nel Comune di Paceco di bambini o giovani stranieri provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione;
d) sovvenzionare la possibilità di studio in Italia di giovani meritevoli e privi di possibilità economiche provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di
collaborazione;
e) contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno di bambini e giovani di Paceco all'estero, nell'ambito di programmi di scambi internazionali;
f) sostenere iniziative promosse da enti, comitati o associazioni per favorire gli scambi culturali, la conoscenza tra i popoli, la promozione della cultura della pace e della solidarietà. II Comune può intervenire inoltre direttamente o attraverso gli organismi all'uopo preposti in favore di popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
d) Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche
1. Gli interventi del Comune volti a favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche si sostanziano:
a) nel sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
b) nel concorso agli oneri per la dotazione delle associazioni e dei gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi e sistemi per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
c) nel concorso alle opere ed attività promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lett. a) per la bonifica, il ripristino, la pulizia, il mantenimento, la protezione di aree verdi di particolare pregio ambientale, nonché per opere di rimboschimento;
d) nel sostegno ad iniziative e manifestazioni per la promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
e) nel contributo alle spese sostenute da enti ed associazioni per l'organizzazione e la realizzazione di attività di educazione ambientale.
e) Attività di promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse, storiche, artistiche, culturali e religiose delle tradizioni locali
Il Comune può intervenire con contributi ed altri incentivi economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione e sulla base della vigente normativa, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione dei beni contenuti in archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, anche di proprietà di enti od istituzioni che s'impegnino irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette;
b) la promozione ed il sostegno di iniziative o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio storico, artistico religioso, monumentale della comunità;
e) il sostegno ad attività di ricerca e divulgazione concernenti la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il contributo a pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative o la sovvenzione di attività di documentazione fotografica, cinematografica o con altro mezzo.
2. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati che:
a) gestiscano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune di Paceco;
b) organizzino nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e/o concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
c) sostengano attività rivolte alla promozione della conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali che costituiscono patrimonio della comunità;
d) organizzino e promuovano l'effettuazione nel Comune di Paceco di attività teatrali, musicali, cinematografiche ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico.
f) Promozione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo libero Gli interventi del Comune nell'ambito di cui al presente articolo sono finalizzati alla pratica sportiva quale strumento di educazione, formazione ed integrazione sociale, come mezzo per il raggiungimento e il mantenimento della forma fisica, oltreché come modalità di utilizzo del tempo libero da perseguirsi attraverso:
a) contributi ad associazioni o gruppi aventi sede nel territorio comunale che, in modo esclusivo o prevalente, perseguano l'esercizio della pratica sportiva amatoriale e/o di attività fisicomotorie rivolte in particolare ai giovani, alle famiglie, agli anziani;
b) contributi ad associazioni ed enti finalizzati all'organizzazione sul territorio comunale di gare e manifestazioni sportive, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di particolare risonanza;
c) concessione, in uso gratuito o a prezzo inferiore a quello di mercato di strutture e attrezzature sportive ad associazioni aventi sede nel territorio comunale che svolgono pratica sportiva aperta a tutti con particolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani per lo svolgimento e la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente punto.
Gli interventi sono altresì rivolti al sostegno di attività ricreative, finalizzate in particolar modo alla creazione di durevoli occasioni aggregative e di impiego del tempo libero, attraverso:
a) erogazione di contributi ad enti ed associazioni, aventi sede nel territorio comunale, che
perseguano le finalità in argomento;
b) concessione di contributi e/o di strutture o attrezzature e del patrocinio per la organizzazione di manifestazioni a carattere ludico-ricreativo, con particolare riguardo a quelle a partecipazione gratuita o a quelle di rilevante importanza o interesse.
g) Interventi per la valorizzazione delle attività economiche
Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei settori economici locali, con il fine primario di incrementare l'occupazione, e fatti salvi ulteriori benefici previsti in materia da altre disposizioni normative, si sostanziano principalmente:
a) nel concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si svolgano sul territorio del Comune di Paceco, ovvero al di fuori di esso quando accolgano una significativa partecipazione dei settori e delle attività produttive;
b) nel concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di produzioni locali, quando la partecipazione a tali iniziative sia giudicata rappresentativa del settore produttivo interessato;
c) nel concorso per la realizzazione di iniziative finalizzate all'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale ed alla diffusione del turismo sociale;
d) nell'erogazione di contributi ad associazioni e comitati costituitisi sul territorio di Paceco per la valorizzazione delle attività economiche locali.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.