CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E LA FONDAZIONE SERENA ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E LA FONDAZIONE SERENA ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
L'Università degli Studi di Brescia (d’ora in poi “Università”), codice fiscale
n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Brescia, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, PEC xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
E
La Fondazione Serena ONLUS (d’ora in poi “Azienda”), codice fiscale/P. Iva
n. 05042160969 rappresentata dal Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
PREMESSO CHE:
- la Fondazione Serena ONLUS a decorrere dal 14 settembre 2020 gestirà il Centro NeMo Brescia presso la Fondazione “Ospedale e Casa di Riposo Nobile Xxxxx Xxxxxxxxx” in Gussago (BS) con la finalità di realizzare un Centro Clinico integrato dedicato alla ricerca, diagnosi e cura nel campo delle patologie neuromuscolari e pertanto sarà necessaria la figura di un responsabile di detta U.O. di Riabilitazione specialistica neurologica;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Regione Lombardia, con la Delibera G.R. n. Vl/46798 del 3 dicembre 1995, ha approvato il documento "Linee Guida per la stesura delle
convenzioni attuative tra le Università lombarde e la Regione Lombardia in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e di diploma per il personale dell'area sanitaria medica”;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, all’art. 5 ha disciplinato la materia del personale universitario che svolge attività assistenziale;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 33 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità disciplina i rapporti assistenziali con le Università lombarde;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 all’art. 2 prescrive una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art.6, c.13 prevede la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;
- in data 28/5/2020 è stata sottoscritta tra l’Azienda e l’Università la convenzione relativa al finanziamento di un Posto di Professore Universitario di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 “Neurologia”, presso il Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali per la durata di 15 anni e rimandato a successivo atto convenzionale lo svolgimento di attività assistenziali;
- in seguito alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di Professore Associato a tempo pieno per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 “Neurologia”, è risultato vincitore il Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- il Direttore del Consiglio del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica in data 27 agosto 2020 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;
- il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 27 agosto 2020 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
Principi Generali
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 (Finalità)
L’Università e l’Azienda concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo, in conformità con i principi sanciti dalla L.R. n. 33/2009, la valorizzazione delle attività di assistenza e di ricerca ai fini formativi e scientifici ed intendono con la sottoscrizione della presente convenzione disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea, di ricerca scientifica e assistenziali, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 3
(Adeguatezza e completezza dell’Azienda ai fini formativi)
Nel rispetto dei propri compiti istituzionali, l’Azienda si dota di strutture tali da garantire la piena integrazione delle funzioni assistenziali con le attività didattiche e di ricerca scientifica riferibili all’Area di Medicina e Chirurgia dell’Università.
Art. 4
(Sistema di Assicurazione della qualità)
Le Parti riconoscono che le attività didattiche e di ricerca scientifica concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutte le Strutture a direzione universitaria secondo la normativa vigente in materia di “Sistema di assicurazione della qualità”.
TITOLO III STRUTTURE
DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA
Art. 5
(Personale docente universitario convenzionato)
Al momento della stipula della convenzione l’Azienda mette a disposizione dell’Università per le esigenze didattiche, formative e di ricerca le strutture, le attrezzature, il personale laureato, tecnico e sanitario nonché gli ambulatori specialistici annessi o collegati all’attività delle stesse strutture (di cui all’allegato A) che, debitamente sottoscritto dalle Parti, fa parte integrante della presente convenzione per l’espletamento delle attività didattiche universitarie, garantendone l’adeguata qualificazione in relazione ai compiti assistenziali, didattici e di ricerca.
Le Parti riconoscono, ai sensi dell’art. 5 Dlgs 517/99, che le attività assistenziali del personale docente universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.
Al fine di realizzare quanto previsto all’art.1 le Parti concordano di affidare al Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, docente universitario di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare MED/26 “Neurologia” la responsabilità della U.O. di riabilitazione specialistica neurologica secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente medico dipendente dalle
Istituzioni sanitarie associate AIOP relativamente alla posizione funzionale di Medico Responsabile di U.O. tempo pieno – Area Medica.
Le Parti concordano inoltre di affidare al docente individuato lo sviluppo sia di attività di ricerca che di attività didattico-scientifiche collegate, in particolare, alla Scuola di Specializzazione del settore.
Al personale universitario convenzionato non è consentito recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).
La cessazione del docente dall’esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra sarà possibile soltanto se concordata tra le Parti.
In caso di inadempienza del già menzionato personale in materia assistenziale, si rimanda all’art. 6.
Art. 6
(Diritti e doveri del personale docente universitario convenzionato)
I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale docente universitario convenzionato assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale medico dipendente dall’Ospedalità Privata (AIOP), fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario di cui al DPR 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. n. 240/2010.
Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare, non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, con pieno rispetto degli ordinamenti organizzativi dell’Azienda.
In caso di accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri previsti dalle citate disposizioni, l’Azienda segnala i fatti all’Università per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. I provvedimenti adottati vanno tempestivamente comunicati all’Azienda.
Art. 7
(Personale ospedaliero nelle unità a direzione universitaria)
Il personale sanitario medico delle Strutture a direzione universitaria, oltre a svolgere attività assistenziali di competenza collabora, nel rispetto della normativa di riferimento, alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell’ambito della struttura a direzione universitaria, su indicazione del Direttore della medesima.
Art. 8
(Orario del personale universitario convenzionato)
Ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 33/2017, in coerenza con il proprio stato giuridico, i professori e ricercatori universitari convenzionati esercitano funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.
L’impegno orario del personale docente e ricercatore universitario convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero. La presenza del personale docente e ricercatore universitario convenzionato all’interno della struttura ospedaliera è rilevata attraverso i sistemi elettronici adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 60% dell’orario complessivo (38 ore settimanali se a tempo pieno, 28,50 se a tempo definito); tale rilevazione ha lo scopo di certificare l’effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l’assolvimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione.
La rilevazione e il controllo dell’orario all’interno della struttura ospedaliera vengono effettuati dall’Azienda con modalità telematiche condivise con l’Università.
L’orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato nel rispetto della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca nonché del piano di lavoro della struttura di appartenenza, secondo criteri volti a favorire un’armonica e collaborativa
integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.
Art. 9 (Valutazione periodica)
L’attività assistenziale e gestionale delle strutture a direzione universitaria coperte da personale convenzionato universitario è sottoposta a verifiche periodiche.
Gli obiettivi sono fissati prima dell’esercizio dal Direttore Generale, sentiti i Responsabili del Dipartimento assistenziale e della Struttura organizzativa ad esso afferente; devono essere formalmente assegnati con esplicitazione dei rispettivi indicatori e target di riferimento.
L’attività assistenziale del personale universitario al quale è conferita la responsabilità di Unità Operativa è sottoposta a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente.
Eventuali valutazioni negative sono oggetto di esame congiunto tra il Direttore Generale dell’Azienda e il Rettore dell’Università che individuano, di comune accordo gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Art. 10
(Trattamento economico del personale convenzionato)
Al personale docente e ricercatore universitario vengono erogati, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall’Università:
la differenza tra le voci retributive mensili universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS, assegno aggiuntivo) e la retribuzione mensile spettante al Responsabile area medica previsti dal CCNL dell’Ospedalità Privata (AIOP).
L’Azienda si impegna a versare mensilmente all’Università la somma in
acconto necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi effettuati all’inizio di ogni anno dall’Università, ed a corrispondere un eventuale saldo, previa rendicontazione.
Art. 11 (Competenze Accessorie)
Al personale convenzionato verranno inoltre riconosciuti, con onere a carico dell’Azienda, i compensi accessori in misura pari a quelli riconosciuti dall’Azienda ai propri dipendenti.
L’Azienda si impegna inoltre a versare all’Università, in aggiunta alle somme sopra descritte, gli oneri sociali carico amministrazione nonché l’IRAP secondo le vigenti disposizioni. L’Università in quanto sostituto d’imposta, effettuerà le relative trattenute fiscali.
Art. 12 (Libera professione)
L’Azienda garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano e si impegna a versare all’Università le somme da liquidare.
Art. 13
(Utilizzo di servizi da parte di personale universitario)
Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato è ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili, ed il servizio mensa, con corresponsione dei relativi corrispettivi economici.
Il personale universitario è dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 14
(Attrezzature universitarie e ospedaliere)
Tutte le attrezzature, apparecchiature, applicativi informatici nonché il materiale d'uso, di proprietà dell’Azienda, assegnati alle Strutture organizzative convenzionate, sono utilizzati per l’attività didattica e di ricerca e per l’attività assistenziale ad esse connessa.
L’Azienda garantisce, altresì, l’acquisizione e la riproduzione delle cartelle cliniche, anche ai fini di ricerca nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati.
Per le spese di funzionamento ed assistenza delle attrezzature, si rinvia al successivo art. 15.
TITOLO V ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Art. 15 (Oneri gestionali)
I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle Strutture organizzative convenzionate restano ad esclusivo carico dell’Azienda, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.
Pertanto, l’Azienda si fa carico degli oneri relativi a:
a) arredamento, manutenzione, somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant'altro occorra per l'assistenza ai degenti;
b) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto,
negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
c) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
d) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
e) messa a disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
L’Azienda mette gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare
riferimento alle attività didattiche.
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell’Azienda.
TITOLO VI
RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA
Art. 16 (Ricerca scientifica)
Le Parti si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l’Azienda dal personale universitario che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell’Azienda.
Il personale universitario indica entrambe le Istituzioni (Università ed Azienda) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l’Azienda. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell’Azienda.
L’Azienda si impegna ad individuare idonei spazi da dedicare all'attività di
ricerca scientifica dell’Università, che potranno essere utilizzati anche per la costituzione di eventuali Centri di ricerca universitari aperti alla collaborazione del personale ospedaliero, ed utilizzati anche dalle Unità Operative a direzione ospedaliera e dai Laboratori di ricerca.
Art. 17
(Sperimentazione clinica, Proprietà intellettuali ed attività per conto terzi)
Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico – assistenziale.
Le ricerche commissionate da soggetti pubblici e privati esterni dovranno prevedere tra le Parti sia l’Azienda che l’Università e indicare segnatamente le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi.
TITOLO VII
STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI
Art. 18
(Accesso ed attività dei discenti)
Agli studenti, ai tirocinanti e agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, vengono consentiti l'accesso e la permanenza negli spazi espressamente destinati alla didattica e alla ricerca e nelle strutture assistenziali dell’Azienda, comprese quelle ambulatoriali comunque ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e d'intesa con il responsabile della Struttura Complessa. L’Azienda provvede alla fornitura di camici e consente l’accesso ad idonei spazi adibiti a spogliatoi.
È concesso ai soggetti di cui al comma 1 l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, rilasciato dall’Università, di concerto con la Direzione Sanitaria, come da elenchi nominativi trasmessi annualmente ed integrati di volta in volta.
Art. 19
(Disciplina dell’attività dei medici in formazione specialistica)
L’attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa vigente in materia. In attuazione del D.lgs. n. 368/99 e della normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutor e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative:
- compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi; partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale;
- dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio,
- accedono alla mensa con le modalità concordate con l’Amministrazione dell’Azienda;
- utilizzano strumentazione e camici forniti dall’Azienda;
- dispongono di adeguati spogliatoi
Le Parti si impegnano a definire, nel rispetto della normativa vigente in materia, un elenco di atti assistenziali, relativi ad attività previste nel Piano formativo, che prevedano la sottoscrizione anche da parte del medico in formazione.
L’Azienda si impegna ad esporre targhe con l’indicazione del logo dell’Università.
L’Azienda riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione della Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse Strutture Ospedaliere convenzionate, così da consentire agli stessi l’accesso al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.
Art. 20
(Disciplina dell’attività dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca)
I Dottorandi di ricerca e gli Assegnisti di ricerca sono autorizzati ad utilizzare le strutture ed i laboratori dell’Azienda limitatamente alle attività correlate ai progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti e precisamente definite nell’ambito degli specifici compiti (anche assistenziali, nel caso di medici specialisti) loro affidati dai responsabili delle Unità Operative a direzione universitaria in cui svolgono la loro attività.
L’Azienda garantisce l’accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca e l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto
TITOLO VIII
APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
Art. 21
(Attività didattica del personale ospedaliero)
Il personale ospedaliero in servizio presso l’Azienda partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea e post-laurea dell’Area di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l’Università e comunque fatta salva l’autorizzazione dell’Azienda.
Al personale dell’Azienda impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dai Dipartimenti è conferita dall’Università, rispettivamente, la qualifica di “tutore” o di “professore a contratto”.
La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione
operante presso l’Università, viene comunicata all'Amministrazione dell’Azienda.
TITOLO IX FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 22 (Formazione permanente)
Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.
Le Parti si impegneranno per individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.
TITOLO X
RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI
Art. 23
(Manutenzione ordinaria e straordinaria)
È a carico dell'Azienda la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente a fini didattici e di ricerca.
Art. 24 (Copertura assicurativa)
L’Azienda provvede a propria cura e spese all’assicurazione sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
L’Azienda provvede a propria cura e spese all’assicurazione dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa sarà estesa, a cura e spese dell’Azienda, su richiesta dell’Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell’Azienda, questa provvede ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente
Art. 25
(Sicurezza e salute dei lavoratori)
L’Azienda, nella persona del Datore di Xxxxxx individuato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato, ma preventivamente autorizzato dall’Azienda, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’Azienda medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la
legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).
L’Azienda comunica periodicamente all’Università l’elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell’Azienda stessa e i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria.
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall’Azienda.
Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’Azienda e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
Art. 26
(Sicurezza degli ambienti di lavoro)
L’Azienda è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 27 (Trattamento dati personali)
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in applicazione delle vigenti disposizioni normative.
L'Azienda si impegna a trattare i suddetti dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
TITOLO XI
NORME FINALI
Art. 28
(Organo di Programmazione Congiunta)
Al fine di garantire l’integrazione delle attività istituzionali (assistenza, didattica e ricerca) nonché l’ottimizzazione delle risorse, l’Università e l’Azienda, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali ed autonomia, individuano modalità di programmazione congiunta delle rispettive attività, definendo congiuntamente le rispettive attività gestionali.
Le modalità di azione congiunta di cui al precedente comma sono definite, ai sensi dell’art. 33 della L. R. n. 33/2009, dall’OPC.
Tale Organismo Paritetico ha la seguente composizione: per l’Università:
- Rettore;
- Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Direttore Generale;
è consentita la partecipazione senza diritto di voto del Delegato del Rettore ai Rapporti con l’Azienda Spedali Civili e, per le materie di competenza, del Delegato per la Didattica e le Scuole di specializzazione.
per l’Azienda:
- Legale Rappresentante
- Segretario Generale
- Coordinatore Sanitario
- o persone da queste delegate
L’Organo si riunisce ogni volta che viene fatta richiesta da una delle due amministrazioni.
L’OPC può avvalersi di tavoli tecnici nominati dal Rettore e dal Legale Rappresentante dell’Azienda per procedere allo sviluppo di specifiche tematiche inerenti il coordinamento dell’attività integrata.
L’OPC esprime pareri sugli assetti organizzativi ed individua modalità di programmazione congiunta delle attività.
Art. 29 (Loghi istituzionali)
I loghi della Fondazione Serena ONLUS e dell’Università degli Studi di Brescia devono essere presenti all’ingresso dei presìdi dell’Azienda e all’ingresso delle Unità operative convenzionate.
Nel sito web dell’Università è esplicitato il rapporto convenzionale con l’Azienda quale ente convenzionato e vengono riportate le relative unità operative a Direzione Universitaria.
Nel sito web dell’Azienda è riportato il logo dell’Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione ed esplicitata la comune mission assistenziale, formativa e di ricerca.
Art. 30 (Trasparenza)
L’Azienda provvede agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza mediante la pubblicazione delle indennità corrisposte per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali.
Art. 31
(Validità della Convenzione)
La presente Convenzione decorre dal 14 settembre 2020 ed avrà la durata di 5 anni, rinnovabili con accordo tra le Parti.
Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell’attuale testo.
L’eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all’altra parte con un anticipo di almeno 6 mesi
rispetto alla naturale data di scadenza dell’accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia,
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE
(Prof. Xxxxxxxx Xxxx)
Per la FONDAZIONE SERENA ONLUS LEGALE RAPPRESENTANTE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
BRESCIA
Centro per lo Studio e la Cura delle Malattie Neuromuscolari
Direttore Clinico: Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Strutture poste a disposizione dell’Università degli Studi di Brescia per le esigenze didattiche, formative e di ricerca
Standard Strutturali - Fondamentali
• Degenza di Ricoveri Ordinari per adulti
• Degenze di Ricoveri Ordinari per età infantile
• Degenza di Ricoveri ad alta intensità
• Ricoveri in regime di Day-Hospital
• Assistenza in regime ambulatoriale e MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa)
Standard Strutturali - Annessi
• Ambulatorio di Neurologia – Malattie Neuromuscolari per adulti
• Ambulatorio di Neurologia Pediatrica – Malattie Neuromuscolari
• Ambulatorio di Pneumologia
• Ambulatorio di Psicologia
Standard Strutturali – Servizi Generali e Diagnostici del Centro:
• Ambulatorio di Neurofisiopatologia Clinica (EMG, potenziali evocati, EEG)
• Ambulatorio biopsie muscolari
• Ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria
• Terapia Occupazionale
• Consulenza Anestesiologica
Standard Organizzativi
Personale operante presso la Struttura
Personale Medico
• Neurologi n° 3
• Neuropsichiatri Infantili n° 1
• Xxxxxxxxxx xx 0
• Xxxxxxxx xx 0
• Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 0
• Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 0
• Fisioterapisti occupazionali n° 1
• Terapista NPEE n° 1
• Psicologi n° 1
Personale Sanitario:
• Infermieri n° 11
• Nurse coach n° 1
• Oss n° 8
Strutture di supporto alla Didattica
• 1 Aula Magna da 45 persone c/o Fondazione Richiedei
• 1 Aula Formazione da 30 persone c/o Fondazione Richiedei
Fondazione Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - C.F. e Partita IVA 05042160969 Centro Clinico NeMO BRESCIA - xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. 000.0000000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx