CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA
Legge n. 80del 23/05/2014 DELIBERA G.R.T. N° 6210 DEL 04/12/2015
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 5 ALLOGGI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI SIENA;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Siena, Aprile 2016 IL PROGETTISTA
(Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Sede Legale ed Amministrativa: Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX) - Tel 0000 00000 Fax 0000 00000 Capitale Sociale € 203.016,00 interamente versato - Codice Fiscale, P. Iva e Registro Imprese: 01125210524 - R.E.A.: 122413
sito web: xxx.xxxxxxxxx.xxx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
INDICE
CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO 4
1.1 .NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4
1.2 .OGGETTO DELL’APPALTO 4
1.3 MODO DI APPALTO 5
1.4 AMMONTARE DELL’APPALTO 5
1.5 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI ED I SISTEMI 7
CAPO 2 STIPULA DEL CONTRATTO 8
2.1 FORMA DELLA STIPULAZIONE 8
2.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI - CASO DI DISCORDANZA 8
2.3 DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI 9
CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
3.1 TERMINI PER L'ESECUZIONE 10
3.1.1 Consegna ed inizio dei lavori 10
3.1.2 Impianto del cantiere 10
3.1.3 Termini per l’ultimazione dei lavori 10
3.1.4 Proroghe e sospensioni 11
3.1.5 Penale per il ritardo 11
3.1.6 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e crono programma 12
3.1.7 Inderogabilità dei termini di esecuzione 12
3.1.8 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 13
3.2 DISCIPLINA ECONOMICA 14
3.2.1 Anticipazione 14
3.2.2 Pagamenti in acconto e obblighi di tracciabilità 14
3.2.3 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo 16
3.2.4 Revisione dei prezzi e prezzo chiuso 17
3.2.5 Spese ed imposte a carico dell’appaltatore 17
3.2.6 Cessione del contratto e cessione dei crediti 18
3.3 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 18
3.3.1 Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia 18
3.3.2 Varianti per errori od omissioni progettuali 19
3.3.3 Disposizioni generali relative al prezzo di appalto - Sua invariabilità 20
3.3.4 Modalità di esecuzione dei lavori 20
3.3.5 Qualità e accettazione dei materiali in genere 21
3.3.6 Provviste e campioni 21
3.4 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 23
3.4.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 23
3.4.2 Conto finale 23
3.4.3 Termini per il collaudo 24
3.4.4 Presa in consegna dei lavori ultimati 24
CAPO 4 PRESTAZIONI DELL’APPALTATORE 25
4.1 GARANZIE 25
4.1.1 Garanzia provvisoria 25
4.1.2 Garanzie definitive 26
4.1.3 Riduzione delle garanzie 27
4.1.4 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 28
4.1.5 Garanzia della rata di saldo 29
4.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
4.2.1 Norme di sicurezza generali 30
4.2.2 Sicurezza sul luogo di lavoro 30
4.2.3 Piani di sicurezza 30
4.2.4 Piano operativo di sicurezza 31
4.2.5 Osservanza ed attuazione dei Piani di sicurezza 32
4.3 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 32
4.3.1 Osservanza dei contratti collettivi 32
4.3.2 Xxxxx e obblighi a carico dell’Appaltatore 33
4.3.3 Custodia del cantiere 37
4.3.4 Cartello di cantiere 37
4.3.5 Oneri dell’Appaltatore derivanti dalle disposizioni di cui alla legge n. 55/1990 e al D.P.C.M. 187/1991 38
4.4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 39
4.4.1 Subappalto 39
4.4.2 Pagamento dei subappaltatori 41
4.4.3 Responsabilità in materia di subappalto 41
4.4.4 Subcontratti 42
CAPO 5 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 43
5.1 CONTROVERSIE 43
5.2 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 44
5.3 TUTELA DEI LAVORATORI , REGOLARITÀ CONTR. E RETR 44
5.4 RISOLUZIONE- RECESSO 45
CAPO 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 48
6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO 48
6.2 LAVORI IN VARIANTE DA VALUTARSI A MISURA 48
6.3 NUOVI PREZZI 49
CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO
1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente capitolato è redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
1.2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al punto successivo. L’intervento è così individuato:
− Denominazione: lavori di manutenzione straordinaria di 5 alloggi E.R.P. siti nel Comune di Siena;
− Descrizione sommaria: l’intervento in oggetto consiste nella manutenzione straordinaria degli alloggi in oggetto e nel loro efficientamento energetico da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica;
− Ubicazione:
- xxx X.Xxxxx 00, Xxx.00, Xxx. X. Xxxxxxx, Xxxxx (ex assegnatario Botti);
- xxx Xxxxxxxxx 00, Xxx.0, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxx (ex assegnatario Xxxxx);
- xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxx.0, Xxxxx (ex assegnatario Sepe);
- via Xxxxxxxxxxxxxx 50, Int.4, Loc.Taverne d’Arbia, Siena (ex assegnatario Xxxxx);
- via Renaldini 5, Int.5, Loc.Taverne d’Arbia, Siena (ex assegnatario Peja);
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e quanto altro necessario per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
I seguenti alloggi, oggetto dell’intervento, sono soggetti a a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004:
- xxx X.Xxxxx 00, Xxx.00, Xxx. X. Xxxxxxx, Xxxxx (ex assegnatario Botti);
- xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxx.0, Xxxxx (ex assegnatario Sepe);
1.3 MODO DI APPALTO
I lavori di cui al presente Capitolato vengono interamente appaltati “a misura”; per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
I lavori saranno contabilizzati "a misura" procedendo con la misurazione delle quantità in opera in contraddittorio con l'impresa e utilizzando i prezzi ottenuti applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ai prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari.
In via esclusiva, le opere che costituiscono modifiche al contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, rispetto a quanto previsto dagli elaborati contrattuali, saranno valutate “a misura” e saranno liquidate applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ai prezzi riportati nell' elenco prezzi unitari o,qualora non esistenti nel suddetto elenco, i nuovi prezzi saranno desunti dal prezziario di riferimento.
1.4 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dei lavori posti a base dell’appalto, al netto di IVA, è definito come segue:
A IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | |
- xxx X.Xxxxx 00, Xxx.00, Xxx. X. Xxxxxxx, Xxxxx | € 36.311,43 |
- xxx Xxxxxxxxx 00, Xxx.0, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxx | € 38.132,02 |
- xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxx.0, Xxxxx | € 7.566,99 |
- via Xxxxxxxxxxxxxx 50, Int.4, Loc.Taverne d’Arbia, Siena | € 16.485,77 |
- via Renaldini 5, Int.5, Loc.Taverne d’Arbia, Siena | € 27.715,51 |
Euro 126.211,72 | |
B ONERI PER LA SICUREZZA (stima dei costi D.lgs. 81/08) | |
- xxx X.Xxxxx 00, Xxx.00, Xxx. X. Xxxxxxx, Xxxxx | € 1.776,78 |
- xxx Xxxxxxxxx 00, Xxx.0, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxx | € 651,26 |
- xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxx.0, Xxxxx | € 277,01 |
- via Xxxxxxxxxxxxxx 50, Int.4, Loc.Taverne d’Arbia, Siena | € 594,91 |
- via Renaldini 5, Int.5, Loc.Taverne d’Arbia, Siena | € 1679,86 |
Euro 4.979,82 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI Euro 131.191,54
(Comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla lettera A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza sopra definito alla lettera B, non soggetti ad alcun ribasso.
Ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori che formano oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l’importo a base d’asta:
CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE | ||||||
n. | Lavori | Categoria “allegato A” D.P.R. 207/2010 | Importo | Incidenza sul totale | Incidenza costo del personale | |
Euro | % | % | ||||
Ai sensi dell’art. 105 co. 1, del DLgs 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto | ||||||
1 | Edifici civili e industriali | OG 1 | 31.726,15 | 24,18% | 54,24% | |
2 | Impianti Idrico – sanitario, cucine, lavanderie | OS3 | 15.021,59 | 11,45% | 46,55% | |
3 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | Prevalente | OS6 | 33.552,14 | 25,58% | 27,08% |
4 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica | OS7 | 18.695,75 | 14,25% | 68,72% | |
5 | Opere di impermeabilizzazione | OS8 | 177,80 | 0,14% | 26,43% | |
6 | Impianti termici e di condizionamento | OS28 | 16.012,78 | 12,20% | 25,38% | |
7 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | 16.005,33 | 12,20% | 48,46% |
Importo complessivo | 131.191,54 | 100% |
I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e relativo Regolamento di attuazione, possono essere realizzati in via diretta dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti.
L’importo dei lavori è stato desunto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezziario regionale della Regione Toscana aggiornato al 2015 .
1.5 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI ED I SISTEMI
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle opere.
L’Impresa dovrà comunque sottoporre, per le principali categorie di materiali e manufatti, una idonea campionatura ed ottenere l’approvazione dei tipi da impiegare.
I campioni scelti resteranno a disposizione della Stazione appaltante.
CAPO 2 STIPULA DEL CONTRATTO
2.1 FORMA DELLA STIPULAZIONE
La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regola il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI - CASO DI DISCORDANZA
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:
- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145, anche se non materialmente allegato, relativamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- il presente Capitolato speciale comprendente le prescrizioni e le specifiche tecniche;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni predisposte dalla stazione appaltante;
- i piani di sicurezza;
- stima dei costi della sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.
In caso di discordanza fra le norme e le prescrizioni sopra indicate, l’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale di appalto, deve essere fatto tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto.
In linea generale deve essere osservato il seguente ordine di prevalenza:
1. Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. Contratto di appalto;
3. Elaborati del progetto posto a base d’appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, funzionali, e impiantistici. Nell’ambito di ciascuno di tali gruppi, l’ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto di scala (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in
scala minore), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
4. Capitolato speciale di appalto.
Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali (art. 43 D.P.R. 207/2010):
− Il computo metrico e il computo metrico estimativo;
− Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle eventuali adduzioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016;
− Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali o da qualsiasi altro loro allegato;
2.3 DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI
Per tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono, rispettivamente, il proprio domicilio come segue:
- il Committente, nella persona del suo legale rappresentante, presso la sede di Siena Casa Spa;
- l’Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, nella città ove ha luogo la stipula del contratto.
Per quanto concerne le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, vale quanto previsto dall’art.2 del Capitolato Generale. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del contratto.
CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE
3.1 TERMINI PER L'ESECUZIONE
3.1.1 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Il Direttore dei lavori , previa autorizzazione del RUP, provvede entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto alla consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna.
Se nel giorno fissato e comunicato all’appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, fermo restando che i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
L’inizio e lo svolgimento dei lavori non potrà essere rinviato, rallentato o sospeso dall’Appaltatore senza un motivo di forza maggiore.
3.1.2 IMPIANTO DEL CANTIERE
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'inizio della seconda fase dei lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine, l’Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà assoggettata a una penale stabilita per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3.13 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimate le opere di cui sopra, che dovranno essere consegnate dall’Impresa complete e finite in ogni loro parte, agibili e funzionanti é di giorni 191 (diconsi giorni centonovantuno) decorrenti dalla data del verbale di consegna. I lavori saranno suddivisi in due fasi distinte; la prima fase, della durata di un giorno lavorativo, consisterà nella demolizione di un tramezzo realizzato in cartongesso nell'alloggio sito in strada della Coroncina, Siena. La seconda fase, relativa alle restanti opere e della durata di 163 giorni, inizierà decorsi 27 giorni naturali, continui e consecutivi.
Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
Per tali giorni non saranno concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
3.1.4 XXXXXXXX E SOSPENSIONI
Qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche normalmente ricorrenti nel corso dei lavori, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, come da art.107 D.Lgs 50/2016. La sospensione può essere anche disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo necessario; cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui insorgano successivamente alla consegna dei lavori, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare sviluppo dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione dei lavori che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili; l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’esecutore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale; su tale istanza decide il Rup entro 30 giorni dal suo ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per una qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale qualunque sia il maggior tempo impiegato.
3.1.5 PENALE PER IL RITARDO.
In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione contrattuale, l’Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà assoggettata a penale stabilita per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
La penale trova altresì applicazione nel caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dalle rate di acconto successive al termine utile contrattuale previsto per l’ultimazione dei lavori e comunque, dall’importo del conto finale. Se l’ammontare della penale risulterà superiore a quello della rata di saldo, la Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria.
3.1.6 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONO PROGRAMMA.
I lavori dovranno essere svolti con andamento il più possibile in linea con il cronoprogramma.
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1 del D.P.R. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei lavori procede al controllo della sua attendibilità e provvede alla relativa approvazione mediante l’apposizione di un visto, cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 4 lettera d) del D.Lgs 50/2016.
Nella redazione del programma esecutivo, l’appaltatore deve tenere conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore,resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma dei lavori ; quest'ultimo viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
3.1.7 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nella installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori;
c) il tempo necessario per l’esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
e) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
g) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3.1.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.
Qualora, come da art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore lavori o il RUP gli assegna un termine non inferiore a 10 giorni, entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contradditorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si avvalga della facoltà prevista all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Anche in questo caso sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
3.2 DISCIPLINA ECONOMICA
3.2.1 ANTICIPAZIONE.
Ai sensi dell’art. 35-comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell’appaltatore, di una anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3.2.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
Il corrispettivo dell’appalto è liquidato all’Appaltatore in base a certificati di pagamento emessi dalla Amministrazione appaltante, in relazione agli Stati di avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori. All’Appaltatore saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito raggiunga l’importo di Euro 30.000,00 in conseguenza dell’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale. L’Appaltatore, ogni qualvolta venga raggiunto l’importo di cui sopra, dovrà segnalare, con apposita comunicazione scritta alla Direzione dei lavori, che si sono venute a creare le condizioni per la redazione dello Stato di Avanzamento dei lavori. Qualora l’Appaltatore non segnali tempestivamente alla Direzione dei lavori il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti che dà diritto all’emissione del certificato di acconto, nulla avrà a pretendere per ritardato pagamento degli acconti maturati ma non tempestivamente liquidati.
TABELLA CONTABILIZZAZIONE GRUPPO LAVORAZIONI
N. | GRUPPI DI LAVORAZIONI | Importo € | % Importo |
1 | Realizzazione di tutte le opere relative ad asportazioni, demolizioni. | 19.241,73 | 15,24% |
2 | Opere relative a ricostruzione pavimenti e rivestimenti | 17.678,15 | 14,01% |
3 | Opere murarie in genere | 5.484,71 | 4,35% |
4 | Impianto elettrico, tv, telefonico | 16.005,33 | 12,68% |
5 | Impianto idrico- sanitario e scarichi | 14.145,17 | 11,21% |
6 | Impianto termico e gas | 18.697,05 | 14,81% |
7 | Opere relative alla sostituzione degli infissi | 20.707,64 | 16,41% |
8 | Tinteggiatura e verniciatura | 14.251,94 | 11,29% |
TOTALE | 126.211,72 | 100% |
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e/o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e i subappaltatori dovranno risultare in regola con gli adempimenti retributivi, assistenziali e previdenziali. A tal fine la stazione appaltante provvederà d’ufficio ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 7 del D.M. 24 ottobre. Sarà inoltre onere dell’Impresa Appaltatrice fornire le idonee dichiarazioni dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003 e s.m.i. e art. 1676 del c.c., in merito alla regolarità del trattamento retributivo ricevuto, conformemente alle previsioni del C.C.N.L. applicabile.
In caso di riscontrate inadempienze retributive e contributive, si applica la disciplina prevista dall'art.30, comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016, di cui al successivo punto 5.3 del Presente Capitolato.
L’appaltatore riceverà i pagamenti sul cc.dd. conto “dedicato”, con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si obbliga a osservare la normativa precisata del presente articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente a Siena Casa spa e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena l’eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto d’appalto.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuta maturazione dell’importo minimo rateizzabile attinente ai lavori eseguiti, di cui l’Appaltatore ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L’Amministrazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal Direttore dei lavori come prescritto.
Nel caso in cui alla data di redazione del S.A.L relativo all’ultimo acconto non siano stati prodotti i certificati di conformità degli impianti, sarà dedotta dal certificato di pagamento una percentuale pari al 20% dell’importo delle lavorazioni impiantistiche.
L’importo corrispondente alla rata di saldo sarà pagato previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, entro 90 giorni dalla avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.
3.2.3 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 3.2.2 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente con apposito decreto ministeriale .
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 144, comma 4, del D.P.R. 207/2010. La misura di tale saggio è da ritenersi comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione.
Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 3.2.2, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine stabilito sopra, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora, come sopra indicati.
3.2.4 REVISIONE DEI PREZZI E PREZZO CHIUSO
È esclusa qualunque revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile; ai lavori si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta.
3.2.5 SPESE ED IMPOSTE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese ed imposte, relative al contratto ed all’esercizio del cantiere sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa.
In particolare sono a carico dell’Appaltatore:
− spese inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, per diritti di segreteria, copie, bollatura e registrazione, atti di sottomissione, eventuali altri atti che durante l’esecuzione dei lavori si rendessero necessari;
− gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
− la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico – amministrativa di sede dell’esecutore;
− la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
− le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
− le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
− le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
− le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del R.U.P. o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
− le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
− le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
− le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
− le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
− le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81
3.2.6 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.lgs n.50/2016; le cessioni possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
3.3 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
3.3.1 MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.
Alla Stazione appaltante é riservata la facoltà di apportare al progetto modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di validità, nei limiti fissati dall’art. 106, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Non sono riconosciute come varianti al progetto, prestazioni e fornitura extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per scritto alla Direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, sempre che non alterino la natura generale del contratto e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, come la sopravvenienza di nuove disposizione legislative o regolamentari.
Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n.50/2016, la stazione appaltante può imporre l'esecuzione delle prestazioni che comportano un aumento o diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale(somma risultante dal contratto originario aumentato dell'importo
degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute e dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs 50/2016), alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nel caso di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia di variante sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le nuove condizioni. Il R.U.P. deve darne comunicazione all'esecutore che, entro 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione, la stazione appaltante deve dichiarare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifesta la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
L'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative, redatte in forma di perizia tecnica corredata da elementi di valutazione economica, che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le economie, risultanti dalla proposta migliorativa approvata, saranno ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.
Ai sensi dell'art. 106 comma1 lett.e) del D. Lgs. n. 50/2016 , sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo fino all'importo massimo pari al 5% dell'importo contrattuale.
3.3.2 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016,i contratti possono essere modificati qualora per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano le soglie fissate dall'art.35 del D.lgs n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto; tali modifiche non potranno comunque alterare la natura complessiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 106, comma 9-10 del D.Lgs 50/2016, nel caso anzidetto i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall’Amministrazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3.3.3 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO DI APPALTO - SUA INVARIABILITÀ
I prezzi unitari per i lavori a misura, compensano:
- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a pié d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, etc.;
- per i noli ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti all’uso;
- per i lavori, tutte le spese per i mezzi d’opera, la mano d’opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di occupazione temporanea o diversa, i mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorra per dare i lavori compiuti a regola d’arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.
I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato si intendono convenuti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.
3.3.4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Per quanto concerne le modalità di esecuzione dei lavoro, sono di riferimento le norme e prescrizioni contenute nella Parte Seconda del presente Capitolato e negli altri documenti allegati al contratto o da quest’ultimo richiamati.
3.3.5 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, alle prescrizioni di capitolato speciale e a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori o dagli ispettori di cantiere delegati dal D.L.,ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.lgs 50/2016, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la posa in opera. Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’Impresa stessa.
In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od estere.
Entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro sessanta giorni antecedenti il loro utilizzo, l’Appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti etc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
3.3.6 PROVVISTE E CAMPIONI
Costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d’appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione
e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo provvisorio nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell’Appaltatore medesimo.
È altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d’opera per l’accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l’onere per lo stesso appaltatore anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal direttore dei lavori, e per l’ottenimento dei relativi certificati.
Quelle opere e provviste che, a giudizio della Direzione dei lavori, possedessero requisiti difformi da quelli contrattualmente richiesti, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a cura e spese dell’Impresa.
3.4 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
3.4.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del Certificato di ultimazione il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Amministrazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori in riferimento a quanto sopra.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi nei termini previsti dal presente Capitolato.
3.4.2 CONTO FINALE
Entro sessanta giorni dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, la Direzione dei Lavori provvederà alla compilazione del conto finale.
Il Conto finale è costituito da due documenti congiunti, che verranno consegnati al Collaudatore:
1) Lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
2) La relazione sul conto finale riporta le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta e vi allega tutta la relativa documentazione.
3.4.3 TERMINI PER IL COLLAUDO
Il Certificato di regolare esecuzione, come da art.237 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento; è emesso entro il termine di 3 mesi dall’ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. 207/2010. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell' art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016,entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione di fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice Civile.
3.4.4 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
L’Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora l’Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcuni motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte dell’Amministrazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora l’Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.
CAPO 4 PRESTAZIONI DELL’APPALTATORE
4.1 GARANZIE
4.1.1 GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta sarà corredata da una garanzia fideiussoria, come da art. 93 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. La garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n.385/1993, come da art. 93 comma 9 del D.Lgs n.50/2016.
Dovrà accompagnare l’offerta al momento della sua presentazione e può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La cauzione deve essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata da decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto opportunamente integrati con le disposizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni e requisiti elencati.
Qualsiasi appendice al testo della polizza, che dovrà essere prodotta in originale, deve essere portata a conoscenza della stazione appaltante già in sede di partecipazione alla procedura pubblica.
In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data presentazione dell'offerta, e dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 105 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia di cui all'art. 93 comma 9 del D.Lgs n.50/2016.
4.1.2 GARANZIE DEFINITIVE
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive.
In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.
La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza.
La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’opera.
4.1.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs n.50/2016.
4.1.4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) con primaria Compagnia, purché di gradimento di Siena Casa Spa, e prevedere una somma assicurata:
− per la PARTITA 1 (Opere: rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;
− per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimali convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;
− per la PARTITA 3 (Demolizioni e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;
−
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissioneda parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
4.1.5 GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione di definitività del medesimo.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
4.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
4.2.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.
4.2.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’Appaltatore è obbligato a consegnare all’Amministrazione appaltante, il documento dei rischi di cui all’artt. 17 e 28, 2°comma, del D.lgs. n.81/2008, recante altresì notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs.di cui sopra, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore dovrà essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale, così come definita dall’art. 89, comma1, lettera L) del D. Lgs. 81 del 2008.
4.2.3 PIANI DI SICUREZZA
Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs n.50/2016, l’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni, il Piano di sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Appaltante, ai sensi dell’ art. 100 del D. lgs. n. 81/2008.
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazioni o integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte di cui alla lettera a) , le proposte si intendono accolte.
Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’Impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
4.2.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di Coordinamento.
4.2.5 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt. 8 e 9 ed allegato IV del D.lgs. 81/08.
I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità delle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12/6/89, 92/57/CEE del Consiglio del 24/6/42, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai Regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente, o del Coordinatore per la sicurezza, l’iscrizione alla CCIAA, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi lavorativi e previdenziali. L’Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di Consorzio di imprese, detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo.
Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4.3 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
4.3.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art.105 commi 9 e 17 del D. Lgs 50/2016.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell’Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l’Appaltante medesimo
ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all’Ispettorato del lavoro.
4.3.2 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.
Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dai Piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che sono sottoelencati:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a regola d’arte, chiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del C.C.;
2. La comunicazione del nominativo del proprio Direttore Tecnico del cantiere e l’assunzione di tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione dei Lavori;
3. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno ad astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
4. La predisposizione, entro il recinto del cantiere, di un idoneo locale ad uso ufficio per il personale di Direzione dei lavori e assistenza, completamente arredato, illuminato, riscaldato e provvisto di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
5. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione appaltante interessati direttamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale;
6. L’espletamento delle pratiche e la corresponsione degli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al
cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per le cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
7. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, comprese prove di tenuta per le tubazioni;
8. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata l’Amministrazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’Impresa appaltatrice a termini di contratto;
9. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
10. In conformità al “Protocollo comportamentale per la gestione dell’Ambiente” contenuto all’interno del Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo, ex D. Lgs. 231/2001, adottato da Siena Casa Spa, ed alla “Relazione sulla gestione delle materie” allegata al Progetto Esecutivo, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere. Qualora, anche dietro sollecito, tale documentazione non fosse stata prodotta da parte dell’impresa aggiudicataria, il D.L. dovrà procedere alla sospensione dei lavori.
11. Garantire contro eventuali danni prodotti da terzi le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle opere alla Stazione appaltante;
12. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
13. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
14. Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
15. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
16. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché illuminazione notturna del cantiere.
17. la fornitura, a lavori ultimati, dei sotto elencati materiali, contenuti entro apposite cassette, e depositati nel locale che indicherà la Direzione dei lavori:
- pavimento e di rivestimento, sia interno che esterno circa il 3% della superficie di ogni tipo posto in opera;
- per le tapparelle e/o persiane, se in plastica, n. 5 stecche per alloggio della lunghezza maggiore;
18. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della Direzione dei lavori con Ordine di servizio;
19. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
20. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio a carico dell’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;
21. La fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
22. La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero frequenza prescritti dalla D.L. e comunque non inferiori a 4 nel formato 10x15, la produzione alla D.L. di adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della D.L. La documentazione fotografica a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderla, l’eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste e da liquidare con le seguenti modalità:
- quanto alla mano d’opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per ogni qualifica, aumentati del 13% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l’applicazione del ribasso d’asta;
- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente.
Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:
23. La consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 del
D.M. 37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge;
24. La consegna di tutta la documentazione relativa a impianti e attrezzature, unitamente a certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e l’approvazione del certificato di Regolare esecuzione, l’Impresa é obbligata:
25. alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dall’Amministrazione appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti dalla Direzione dei lavori. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’Amministrazione appaltante ha piena facoltà di provvedere d’ufficio all’esecuzione degli interventi, addebitandone all’Impresa ogni onere relativo;
26. ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal Collaudatore;
27. ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione appaltante dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore, ovvero da danni o adempimenti di varia natura dovuti allo uso degli
immobili. Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento della effettuazione;
28. a garantire la presenza di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti;
29. a sostenere l’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all’approvazione del certificato di Regolare Esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell’Amministrazione appaltante;
30. a concedere l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall’Amministrazione appaltante senza che l’Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;
31. ad eseguire lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere e la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, con particolare accuratezza per i vetri, i pavimenti e il materiale sanitario, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
4.3.3 CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 13/9/82 n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni previste dalla legge.
4.3.4 CARTELLO DI CANTIERE
L’Appaltatore deve provvedere a disporre in sito n. 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729/UL. dell’01/06/’90, e comunque sulla base di quanto indicato dall’Amministrazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 105 comma 15 del D.Lgs n.50/2016, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
4.3.5 ONERI DELL’APPALTATORE DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 55/1990 E AL D.P.C.M. 187/1991
L’Impresa appaltatrice è obbligata al rispetto delle disposizioni tutte contenute nella Legge 19/3/1990 n. 55 e e nel D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In particolare:
PRIMA DELLA STIPULA CONTRATTUALE
- comunicazione relativa a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187 del 11/5/1991, per le Società nel medesimo richiamate, da rinnovare periodicamente ogni sei mesi;
- ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3/6/1998, la certificazione di cui agli artt. 6 e 9;
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
- denuncia di nuovo lavoro all’I.N.P.S.;
- denuncia di nuovo lavoro all’I.N.A.I.L.;
- denuncia di nuovo lavoro alla Xxxxx Xxxxx;
- dichiarazione di cui al comma 9/b dell’art. 90 del D.lgs 81/08, nella quale devono essere indicati i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, e deve essere richiamato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
4.4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
4.4.1 SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n.50/2016, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto. costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Per le opere di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, come descritte dall' art.89 comma 11 del D.Lgs n.50/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs n.50/2016 l'affidamento in subappalto delle opere o lavori compresi nel contratto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- tale facoltà sia espressa nel bando di gara e per i lavori siano indicate le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- all'atto dell'offerta il concorrente deve indicare i lavori, le parti di opere, le forniture o parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
L'affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e la certificazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016; se apposita verifica dimostrerà la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, l'affidatario dovrà sostituire tale subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 12 del D.Lgs n.50/2016.
Il contratto di subappalto, corredato da relativa documentazione, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini prestazionali ed economici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione sarà rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascerà l'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo inferiore a 100.000€, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
1. l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;
3. le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, nell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4. le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici e copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008;
5. ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e/o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili e alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, rating di impresa) all'appaltatore scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito atteaverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla stazione appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
4.4.2 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs n.50/2016, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, cottimisti, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori nei seguenti casi:
- quando il soggetto è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore se consentito dalla natura del contratto, ovvero se le prestazioni eseguite dal subappaltatore possono essere conteggiate separatamente da quelle dell'affidatario.
4.4.3 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003.
L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016.
L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246.
4.4.4 SUBCONTRATTI
Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se:
- singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo minore di 100.000€;
- l'incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
Prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti:
- nominativo dei sub-contraenti;
- importo del sub-contratto;
- oggetto del sub-contratto
ed eventuali modifiche di tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante, non si configura come attività affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.lgs n.50/2016.
CAPO 5 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
5.1 CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e ove nominato, del Collaudatore, valutando l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali oggetto di verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016.
Il Responsabile del procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione dell'apposizione delle riserve, formula la proposta di accordo bonario; in alternativa il RUP entro 15 giorni dalla comunicazione dell'apposizione delle riserve, può richiedere alla camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti con competenza specifica relativa all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, scelgono d'intesa nella lista l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra i suddetti soggetti, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista la Camera arbitrale nomina tale esperto; entro 90 giorni dalla nomina, la proposta di accordo xxxxxxx viene formulata.
L'esperto nominato o il RUP verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, acquisiscono i dati necessari e, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, formulano una proposta di accordo xxxxxxx. se tale proposta viene accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario. in caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le richieste o di inutile decorso del suddetto termine di giorni 45 , possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione appaltante.
Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o entro 90 giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico composto da tre soggetti neutrali deputato a prevenire, gestire e risolvere
negozialmente e in tempi brevi le controversie collegate all'esecuzione dell'appalto, come previsto dall'art. 207 del D.Lgs n.50/2016.
Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 209 del D.Lgs n.50/2016.
Nell'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi e secondo l'art. 208 del D.Lgs n.50/2016.
5.2 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrata in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione appaltante.
5.3 TUTELA DEI LAVORATORI , REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA
L’affidatario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.lgs n.50/2016devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Ai sensi degli art. 105 comma 10 e art. 30 comma 5-6 del D.Lgs n.50/2016, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal d.u.r.c., la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che verserà direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile. Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del d.u.r.c.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi , il R.U.P. inviterà il soggetto inadempiente e l'affidatario a provvedere entro 15 giorni. Se tale richiesta non viene formalmente e motivatamente contestata entro tale termine, la stazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute dell'affidatario del contratto o da quelle del subappaltore inadempiente nel caso di pagamento diretto.
5.4 RISOLUZIONE- RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 comma 1, l’Amministrazione appaltante può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016;
b) quando l'eventuale aumento di prezzo per lavori supplementari, resisi necessari e laddove un cambiamento del contraente risulti impraticabile o comporti notevoli disguidi (come da art.106 comma 1 letterab)), superi il 50% del valore del contratto iniziale;
c) quando l'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si trovi in una situazione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs n.50/2016;
d) quando l'appalto non sarebbe dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs n.50/2016.
L’Amministrazione appaltante deve risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) quando sia intervenuto un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016;
c) quando il Direttore dei Lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione in cui viene indicata la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, e gli addebiti contestati all'appaltatore. L'appaltatore può presentare al RUP le proprie controdeduzioni entro 15 giorni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L. assegna un termine inferiore a 10 giorni entro il quale l'appaltatore deve eseguire tali prestazioni. Se l'inadempimento permane scaduto il termine assegnato, la stazione appaltante, redatto processo verbale in contraddittorio, risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
Nei casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativa ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione appaltante è fatta all’Appaltatore con preavviso di venti giorni e nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra alla data comunicata dall’Amministrazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere.
Se nominato, l'organo di collaudo redige un verbale di accertamento tecnico e contabile per accertare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità, e quanto previsto nel progetto e nelle eventuali perizie di variante approvati.
Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs n.50/2016, nel caso di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato; in caso di mancato
rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti e al valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonchè al decimo dell'importo delle opere, servizi e forniture non eseguiti.
Nei casi di risoluzione o di recesso del contratto, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto. l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte all'originario aggiudicatario in sede di offerta.
CAPO 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO
Tutte le opere, le prestazioni, le provviste e le forniture che costituiscono l’oggetto dell’appalto, nessuna esclusa, sono valutate e compensate “a misura”.
Le opere, le prestazioni, le provviste e le forniture oggetto dell’appalto risultano globalmente dalle rappresentazioni e dalle prescrizioni contenute:
1. nelle tavole del Progetto esecutivo architettonico;
2. negli Elaborati grafici e descrittivi allegati al Progetto contenenti dettagli e particolari costruttivi;
3. nelle descrizioni, nelle specifiche tecniche e nelle indicazioni prestazionali contenute nella parte seconda del presente Capitolato speciale;
4. nelle tavole dei Progetti relativi alle strutture e agli impianti.
I lavori da valutarsi a misura saranno stimati con misure geometriche delle quantità effettivamente eseguite. E’ escluso ogni altro metodo. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco.
6.2 LAVORI IN VARIANTE DA VALUTARSI A MISURA
Le opere che costituiscono variante in aumento ovvero in diminuzione rispetto a quanto previsto dagli elaborati contrattuali, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate “a misura”.
L’importo sarà determinato applicando le maggiori o minori quantità, misurate in contraddittorio con l'appaltatore, ai prezzi offerti o desunti dal prezziario regionale di riferimento ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
6.3 NUOVI PREZZI
Qualora tra i prezzi contrattuali di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezziario utilizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore non accetti i nuovi prezzi così determinati ed approvati dalla stazione appaltante, quest'ultima potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, ammessi nella contabilità.; tali prezzi si intenderanno definitivamente accettati qualora l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti.