Contract
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE, PER DICIOTTO MESI, DEL CAMPETTO DI CALCIO COMUNALE “XXXXXXXX XXXXXX” SITO NELLA XXXXXXXX XXXXXXX – XXX XXXXXX - XXXXXXXX.
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 400,00 MENSILI (UTILIZZO DEL SOLO RETTANGOLO DI GIOCO), escluso I.V.A.
C.I.G.: Z9E2B5345E
CAPITOLATO D’APPALTO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la concessione, per diciotto mesi, del campo di calcio di proprietà comunale, sito nella frazione Guardia, in via Birago, in Acireale.
Il soggetto Concessionario verrà individuato, tramite procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo, a cui possono partecipare, singoli o associati, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Enti non commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata all’attività da realizzare.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20/10/2016, lo Statuto o l’Atto costitutivo del partecipante dovranno dimostrare:
a) assenza di finalità di lucro;
b) democraticità della struttura;
c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
L’uso dell’impianto è concesso esclusivamente per attività sportive in relazione alla promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.
L’affidamento in concessione attiene all’utilizzo del solo rettangolo di gioco, stante che i locali spogliatoio – doccia sono inagibili.
L’affidamento si intende come “visto e piaciuto” e non sarà accettata alcuna osservazione e/o contestazione in ordine a strutture, impianti, arredi o qualsiasi altro oggetto inerente l’affidamento.
Tutti gli altri strumenti di lavoro, diversi da quelli di cui al periodo precedente e necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest’ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle attrezzature avute in consegna e, in caso di rottura, dovrà essere informato il Concedente Comune di Acireale.
Il Concessionario ha l’obbligo di sostituire a proprie spese le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale, in caso di rotture imputabili a vetustà dovrà essere informata l’Amministrazione Comunale, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione o alla messa fuori uso dell’attrezzatura inservibile e della sua eventuale sostituzione.
Alla scadenza della concessione tutto quanto oggetto della stessa, niente escluso, dovrà essere restituito all’Amministrazione Comunale in buono stato, così come è stato consegnato salvo il normale deperimento d’uso ed eventuali migliorie apportate.
L’Amministrazione Comunale dà atto che, allo stato attuale, gli spogliatoi e relativi servizi necessitano di manutenzione straordinaria e che l’ammontare presunto dei lavori di ripristino è quantificato in € 3.400,00. Il concessionario è obbligato all’esecuzione dei lavori di ripristino degli spogliatoi e servivi igienici come prescritti e quantificati dall’U.T.C.. La somma anticipata dal concessionario verrà detratta dai canoni mensili a condizione che i lavori siano stati realizzati.
ART. 2 –STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE E USO
Il Comune di Acireale concederà al Concessionario selezionato con le modalità di cui al precedente art. 1 la gestione della struttura sportiva di proprietà comunale denominata Campetto di Calcio di Guardia, sito in Xxx Xxxxxx, consistente in:
- campo di gioco;
- locali spogliatoio (dopo gli interventi di manutenzione straordinaria).
L’Amministrazione Comunale fornirà al Concessionario copia delle chiavi necessarie. È fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.
A tale proposito il Concedente declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E CANONE DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di mesi diciotto, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’immobile al Concessionario.
Il canone concessorio è quantificato in € 400,00 mensili per l’utilizzo del solo rettangolo di gioco. Il superiore importo si intende I.V.A. esclusa (se dovuta).
Ad avvenuto completamento dei lavori di ripristino della funzionalità degli spogliatoi, come da precedente art. 1, e relativo nulla osta all’utilizzo da parte dell’U.T.C., il canone concessorio è quantificato in € 500,00 mensili.
Il canone annuo scaturente dall’offerta prodotta dovrà essere versato in tre rate, semestrali, la prima entro la scadenza del primo semestre della concessione, la seconda entro il secondo semestre della concessione, la terza entro il terzo semestre della concessione.
Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione e azione, se non dopo avere onorato le scadenze alle date previste.
È vietata la cessione a terzi della concessione.
ART. 4 – MODALITÀ D’USO E DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI
Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell’impianto, gli obblighi previsti dall’art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti.
Il Concessionario dovrà consentire l’utilizzo dell’impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito in accordo con il Concedente Comune di Acireale, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni.
ART. 5 – TARIFFE E ORARI PER L’USO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
Il Concessionario dovrà applicare per l’uso della struttura le tariffe decise dall’Amministrazione Comunale, e precisamente:
€ 15,00/ora (oltre I.V.A. se dovuta) per l’utilizzo del solo rettangolo di gioco.
€ 20,00/ora (oltre I.V.A. se dovuta) per l’utilizzo del rettangolo di gioco e spogliatoi (quando questi saranno resi agibili).
La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario. Tutte le entrate provenienti dall’impianto in concessione sono di competenza del Concessionario.
L’eventuale uso dell’impianto sportivo da parte dell’Amministrazione Comunale è a titolo gratuito.
Al Concessionario compete la predisposizione del Piano di Sicurezza così come previsto (a seconda della tipologia di impianto) dall’art. 19 e s.s. del D.M. 18/03/1996 e s.m.i.;
Il Concessionario è obbligato al presidio della struttura e degli impianti durante l’attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici.
Il Concessionario è obbligato alla segnalazione tempestiva al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Acireale per eventuali danni alla struttura sportiva tramite apposita comunicazione scritta (P.E.C.) entro il termine di 24 (ventiquattro) ore. In mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà imputato al Concessionario. Si precisa, a tal proposito, l’importanza
della segnalazione dell’eventuale danno o guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte del Concessionario.
L’abbandono dell’impianto, da parte del Concessionario, sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto.
Il Concessionario si obbliga a eseguire il servizio di pulizia, compresa l’area esterna agli spogliatoi, e disinfezione dell’impianto.
È a carico del Concessionario l’acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, e la responsabilità dell’uso degli indicati prodotti.
In caso di accertato pericolo alla incolumità delle persone la parte concessionaria provvederà immediatamente a sua cura ai necessari transennamenti e/o limitazioni, dandone comunicazione al Concedente Comune di Acireale fino a che il pericolo non sia stato rimosso. Spettano al Concessionario le attività di manutenzione ordinaria atte a conservare e gestire l’impianto sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.
ART. 6 - PENALI
Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza. Con cadenza periodica, ed almeno semestralmente, un incaricato dal Concedente Comune di Acireale, in contraddittorio con il Concessionario verificherà che l’effettuazione del servizio sia avvenuta “a regola d’arte”, redigendo, a seguito di sopralluogo, apposito verbale in duplice copia.
Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente Comune di Acireale invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica. Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all’applicazione delle seguenti penalità:
- in caso di mancata apertura dell’impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 20,00 (venti) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all’uso dell’impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata all’utilizzo di campo gioco, si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni mancata comunicazione o non autorizzazione;
- in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta);
- in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ciascuna omissione;
- nel caso di interventi che modifichino l’assetto strutturale dell’impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione.
Il Concedente Comune di Acireale inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all’applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell’importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.
In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7 (risoluzione del contratto).
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Concedente Comune di Acireale, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all’art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme
stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell’affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:
- qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte del complesso sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l’affidamento, specificati nel presente contratto;
- reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell’impianto;
- in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente Capitolato;
- qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
- in caso di violazione dell’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;
- impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all’esercizio del potere di controllo del Concedente Comune di Acireale, ove l’impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente Comune di Acireale e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- l’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente Comune di Acireale;
- sub-concessione globale o parziale del servizio concesso;
- mancato rispetto nell’applicazione delle tariffe;
- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalla normativa in vigore. Il Comune di Acireale, inoltre, dichiarerà risolta la concessione quando:
- i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi e in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
- la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- la manutenzione ordinaria non è effettuata e quindi possa esservi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- il Concessionario si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell’esecuzione di prestazioni a suo carico.
Il Comune di Acireale, attraverso il Servizio competente, revocherà la concessione dell’impianto sportivo, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii., nei seguenti casi:
- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La risoluzione opererà di diritto a seguito dell’adozione di apposito atto da parte del Concedente Comune di Acireale, dopo che quest’ultimo abbia segnalato l’inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l’adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..
In tal caso al Concessionario sarà addebitato l’ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente Comune di Acireale potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.
È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 8 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE
Nel caso di uso dell’impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d’uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d’uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l’applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d’uso deliberate dal Concedente.
Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l’immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.
ART. 9 - CAUZIONE
Ai sensi dell’Art.103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario. Il Concedente Comune di Acireale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno del Concessionario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Concedente Comune di Acireale, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio dellapreventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Alla scadenza dell’appalto nel caso di prolungamento del contratto, si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE - OBBLIGHI ASSICURATIVI – DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. E D.M. 19/08/1996 e s.m.i.
Il Concessionario assume, nel periodo dell’affidamento, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà e obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.
Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente Comune di Acireale da ogni responsabilità in merito ad eventuali
incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all’uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.
Il Concessionario esonera il Concedente Comune di Acireale da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo pubblico dell’impianto.
Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile. A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all’atto della accettazione del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell’impianto ottenuto in affidamento, valida per tutto il periodo dell’affidamento medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente Comune di Acireale adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.
La polizza dovrà prevedere:
- che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall’art. 583 del Codice Penale;
- che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell’ordine e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell’evento presente nell’impianto.
Nel caso di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo della Concessione. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.
La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione dell’impianto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.
Il Concessionario per l’uso e l’esercizio dell’impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal
D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., dal D.M. 19/08/1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.M. 10/03/1998 oltre alle eventuali prescrizioni dellaC.P.V.L.P.S. e/o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.
In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. il Concessionario avrà l’obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell’impianto e delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dagli artt. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall’art. 12 (Manifestazioni Occasionali).
ART. 11 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all’esecuzione del contratto di cui al presente affidamento può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
ART. 12 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La soluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo alla presente concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Catania.
È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.
ART. 13 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA
Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente entro 10 giorni dall’inizio del servizio:
- il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- il calendario delle operazioni di manutenzione;
- il nominativo del Responsabile referente per l’appalto, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D. Lgs N. 81/2008;
Il suddetto calendario dovrà essere approvato dal Concedente che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni.
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla concessione-contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.
ART. 15 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quanto previsto nel Regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20/10/2016.
ART. 16 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
A - REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ED ULTERIORI REQUISITI SPECIFICATI NEL MODULO PER L’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla procedura di affidamento della concessione tutti i soggetti di cui all’art. 12 del Regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali del Comune di Acireale.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Ai fini della costituzione di un raggruppamento di tipo verticale, la categoria prevalente è costituita da prestazioni che attengono essenzialmente alla organizzazione generale del servizio, custodia, sorveglianza, manutenzione dell’immobile, informazione ed assistenza ai vari utenti dell’impianto, riscossione delle tariffe.
B - REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.:
- se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell’apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
- se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del C.O.N.I.
C - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.
A seconda della diversa natura, gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
2 - SOCIETÀ SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I., FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.
- avere come oggetto della propria attività, tra l’altro, la gestione di impianti sportivi;
La nozione di impianto sportivo è quella di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (G.U. n. 085 Suppl. Ord. del 11.4.96) e s.m.i.
ART. 17 CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del miglior prezzo, a rialzo sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 18 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) previa pubblicazione di manifestazione di interesse.
In ogni caso il Concedente Comune di Acireale si riserva di procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente alta.
Si precisa che:
- saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in ribasso o alla pari rispetto al canone annuale posto a base di gara (€ 7.200,00);
- l’offerta economica dovrà essere espressa come rialzo percentuale con massimo quattro cifre decimali;
- l’offerta economica dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- è facoltà del Concedente Comune di Acireale di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga ritenuta tale in relazione all’oggetto del contratto;
- in caso di parità di offerte aggiudicatarie, si procederà mediante sorteggio;
- la gara prevede il venir meno del vincolo della validità dell’offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Capitolato.
IL R.U.P. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx