Contract
Il contratto di reimpiego
Il titolo XII (art. 54) del Ccnl degli studi professionali introduce un nuovo istituto volto a promuovere l’occupazione di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro: il contratto di reimpiego. Si tratta di una misura in favore dei lavoratori over 50 e degli inoccupati o disoccupati di lunga durata, i quali, a seguito dell’abrogazione del contratto di inserimento e reinserimento, che prevedeva specifiche agevolazioni contributive e retributive per l’assunzione di tali categorie di prestatori, si sono ritrovati a concorrere nel mercato del lavoro in una condizione di grave svantaggio competitivo. Ciò anche in ragione del sostanziale fallimento dell’incentivo istituito dalla l. n 92/2012 – consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con più di 50 anni, o di un disoccupato di lunga durata, per 12 mesi nell’ipotesi di impiego a tempo determinato
– gravato da requisiti di accesso eccessivamente stringenti che ne hanno inibito la diffusione1.
Modalità d’impiego
Nello specifico, l’art. 54 del Ccnl dispone che, nell’ambito del periodo di vigenza del contratto collettivo - vale a dire a partire dal 1° aprile 2015 e sino al 31 marzo 2018 – è consentito il ricorso ad un regime speciale di assunzione a tempo indeterminato, volto ad agevolare l’inserimento, o il reinserimento, lavorativo degli over 50 e dei soggetti disoccupati o inoccupati di lunga durata. Questi ultimi, secondo la definizione di cui all’art 1 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 297/2002, sono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, ovvero coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi. Sono esclusi dalla misura i soggetti di età inferiore ai 30 anni, che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.
I soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi, devono certificare il proprio stato attraverso idonea documentazione. Sul punto, vale la pena ricordare che, secondo la normativa corrente, una persona si trova in “stato di disoccupazione” se è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro, con le modalità definite dai servizi per l’impiego. Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, è necessario inoltrare al centro per l’impiego di riferimento (ossia quello nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio) un’apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Di recente, il d.lgs. n. 150/2015 per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha modificato la
normativa pregressa, subordinando il riconoscimento dello stato di disoccupazione alla presentazione della DID in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro.
Ai fini dell’accessibilità del contratto di reimpiego, l’attestazione può anche essere costituita, nel caso di un lavoratore precedentemente inoccupato, da una semplice autocertificazione; nell’ipotesi di disoccupato da oltre 12 mesi, invece, il dipendente può altresì fornire prova della data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
Secondo quanto statuito dal comma 2 dell’art. 54 del Ccnl, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere alle suddette categorie di lavoratori una retribuzione:
• inferiore di due livelli rispetto a quello di inquadramento per i primi 18 mesi dalla data di assunzione;
• inferiore di un livello rispetto a quello di inquadramento per i successivi 12 mesi.
Il sistema della sotto-retribuzione non è ovviamente applicabile ai dipendenti inquadrati al V livello ed è sintetizzato nella tabella che segue:
INQUADRAMENTO | LIVELLO RETRIBUZIONE PRIMI 18 MESI | LIVELLO RETRIBUZIONE SUCCESSIVI 12 MESI | LIVELLO RETRIBUZIONE DOPO IL 30° MESE |
Q | 2° | 1° | Q |
1° | 3°S | 2° | 1° |
2° | 3° | 3°S | 2° |
3°S | 4°S | 3° | 3°S |
3° | 4° | 4°S | 3° |
4°S | 5° | 4° | 4°S |
4° | 5° | 5° | 4° |
Trattandosi a tutti gli effetti di un’assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà usufruire dell’esonero triennale dai contributi a proprio carico, introdotto dall’art. 1, commi da 118 a 124, della l. n. 190/2014 in via sperimentale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 e dello sgravio contributivo del 40% previsto nella medesima ipotesi dalla legge di stabilità per l’anno 2016.
Specifici percorsi formativi finalizzati all’incremento delle competenze dei lavoratori assunti con contratto di reimpiego potranno essere programmati dalla bilateralità e da Fondoprofessioni.
Per i neoassunti con contratto di reimpiego, l’art. 74 Ccnl prevede un regime di maturazione graduale dei permessi orari retribuiti. In particolare, i permessi ROL spettano nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi. Maturano invece ordinariamente2 le 32 ore di permesso derivanti dalle quattro festività abolite. In sintesi:
2 Per un approfondimento, si legga l’articolo sull’orario di lavoro.
Periodo | Articolazione su 5 giorni | Articolazione su 6 giorni |
Primi 6 mesi | 16 ore di permesso | 16 ore di permesso |
Dal 7° al 12° mese | 26 ore di permesso | 32,5 ore di permesso |
Dal 12° al 18° mese | 31 ore di permesso | 40,75 ore di permesso |
Dal 18° al 24° mese | 36 ore di permesso | 49 ore di permesso |
Dopo il 24° mese | 72 ore di permesso annue | 98 ore di permesso annue |